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Document 62022CA0567

Cause riunite da C-567/22 P a C-570/22 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 aprile 2024 – Vasile Dumitrescu, Guido Schwarz (C-567/22 P), YT, YU (C-568/22 P), YV (C-569/22 P), ZA (C-570/22 P) / Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione – Funzione Pubblica – Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Nuove regole di calcolo – Funzionari il cui luogo d’origine è situato al di fuori dei territori degli Stati membri, dei paesi e territori elencati nell’Allegato II del trattato FUE e dei territori degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) – Principio della parità di trattamento)

GU C, C/2024/3421, 10.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3421/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3421/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/3421

10.6.2024

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 aprile 2024 – Vasile Dumitrescu, Guido Schwarz (C-567/22 P), YT, YU (C-568/22 P), YV (C-569/22 P), ZA (C-570/22 P) / Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Cause riunite da C-567/22 P a C-570/22 P)  (1)

(Impugnazione - Funzione Pubblica - Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine - Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 - Nuove regole di calcolo - Funzionari il cui luogo d’origine è situato al di fuori dei territori degli Stati membri, dei paesi e territori elencati nell’Allegato II del trattato FUE e dei territori degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) - Principio della parità di trattamento)

(C/2024/3421)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Vasile Dumitrescu, Guido Schwarz (C-567/22 P), YT, YU (C-568/22 P), YV (C-569/22 P), ZA (C-570/22 P) (rappresentanti: L. Levi e J.-N. Louis, avocats)

Altre parti nel procedimento: YW, YZ (C-569/22 P), YY (C-570/22 P), Commissione europea (da C-567/22 P a C-569/22 P) (rappresentanti: T. S. Bohr e G. Gattinara, agenti), Corte di giustizia dell’Unione europea (C-570/22 P) (rappresentanti: J. Inghelram e A. Ysebaert, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. J. Van Pottelberge, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, X. Chamodraka e T. Verdi, agenti)

Dispositivo

1)

Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 15 giugno 2022, Dumitrescu e Schwarz/Commissione (T-531/16, EU:T:2022:362), del 15 giugno 2022, YT e YU/Commissione (T-532/16, EU:T:2022:363), del 15 giugno 2022, YV e a./Commissione (T-533/16, EU:T:2022:364), nonché del 15 giugno 2022, YY e ZA/Corte di giustizia dell’Unione europea (T-545/16, EU:T:2022:366), sono annullate in quanto, con esse, il Tribunale ha respinto i ricorsi dei sigg. Vasile Dumitrescu e Guido Schwarz (T-531/16), YT e YU (T-532/16), YV (T-533/16) e ZA (T-545/16), diretti a ottenere l’annullamento della decisione con cui la Commissione europea (da T-531/16 a T-533/16) e la Corte di giustizia dell’Unione europea (T-545/16) hanno fissato, per la prima volta nei loro confronti, il pagamento forfettario delle spese di viaggio in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione derivante dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, e in quanto, con tali sentenze, il Tribunale ha statuito sulle spese.

2)

Le impugnazioni sono respinte quanto al resto.

3)

Le decisioni della Commissione europea che fissano i diritti dei sigg. Vasile Dumitrescu e Guido Schwarz in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione derivante dal regolamento n. 1023/2013, quali rilevabili dai loro fogli paga del mese di giugno 2014, sono annullate.

4)

Le decisioni della Commissione europea che fissano i diritti di YT e di YU in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione derivante dal regolamento n. 1023/2013, quali rilevabili dai loro fogli paga del mese di giugno o del mese di luglio 2014, sono annullate.

5)

La decisione della Commissione europea che fissa i diritti di YV in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione derivante dal regolamento n. 1023/2013, quale rilevabile dal suo foglio paga del mese di luglio 2014, è annullata.

6)

La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea che fissa i diritti di ZA in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione derivante dal regolamento n. 1023/2013, quale rilevabile dal suo foglio paga del mese di luglio 2014, è annullata.

7)

La Commissione europea è condannata a pagare ai sigg. Vasile Dumitrescu e Guido Schwarz, a ciascuno rispettivamente, una somma corrispondente alla differenza tra l’importo delle spese di viaggio già percepite a titolo del 2014 e quello derivante dall’applicazione di un’indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la loro sede di servizio dal loro luogo d’origine, corredata dagli interessi moratori al tasso legale.

8)

La Commissione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dai sigg. Vasile Dumitrescu e Guido Schwarz sia nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nella causa T-531/16 sia nell’ambito dell’impugnazione nella causa C-567/22 P, di quelle sostenute da YT e YU sia nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-532/16 sia nell’ambito dell’impugnazione nella causa C-568/22 P e di quelle sostenute da YV sia nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-533/16 sia nell’ambito dell’impugnazione nella causa C-569/22 P.

9)

La Corte di giustizia dell’Unione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da ZA sia nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nella causa T-545/16 sia nell’ambito dell’impugnazione nella causa C-570/22 P.

10)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico, ciascuno, delle proprie spese.


(1)   GU C 441 del 21.11.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3421/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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