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Document 62022CA0492

Causa C-492/22 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di CJ (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Determinazione delle autorità giudiziarie competenti – Decisione di rinvio della consegna adottata da un organo che non riveste la qualità di autorità giudiziaria dell’esecuzione – Articolo 23 – Termini previsti per la consegna scaduti – Conseguenze – Articolo 12 e articolo 24, paragrafo 1 – Mantenimento in custodia della persona ricercata ai fini dell’azione penale nello Stato membro di esecuzione – Articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto della persona perseguita penalmente di presenziare al proprio processo)

GU C 35 del 30.1.2023, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/19


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di CJ

(Causa C-492/22 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 6, paragrafo 2 - Determinazione delle autorità giudiziarie competenti - Decisione di rinvio della consegna adottata da un organo che non riveste la qualità di autorità giudiziaria dell’esecuzione - Articolo 23 - Termini previsti per la consegna scaduti - Conseguenze - Articolo 12 e articolo 24, paragrafo 1 - Mantenimento in custodia della persona ricercata ai fini dell’azione penale nello Stato membro di esecuzione - Articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto della persona perseguita penalmente di presenziare al proprio processo)

(2023/C 35/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CJ

Dispositivo

1)

L’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,

deve essere interpretato nel senso che:

la decisione di rinviare la consegna prevista da tale disposizione costituisce una decisione sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo la quale, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro, deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Qualora una siffatta decisione non sia stata adottata da tale autorità e i termini di cui all’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, di detta decisione quadro siano scaduti, la persona oggetto del mandato d’arresto europeo deve essere rilasciata, conformemente all’articolo 23, paragrafo 5, della medesima decisione quadro.

2)

L’articolo 12 e l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a che una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, la cui consegna alle autorità dello Stato membro emittente sia stata rinviata ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, vi sia mantenuta in stato di custodia, sulla base di tale mandato europeo, durante il procedimento penale di cui trattasi.

3)

L’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo e terzo comma, e con l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che la consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo sia differita, ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, per il solo motivo che tale persona non ha rinunciato al suo diritto di comparire personalmente dinanzi ai giudici aditi nell’ambito di tale procedimento.


(1)  GU C 368 del 26.9.2022.


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