EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CA0396

Causa C-396/22, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condanna in contumacia): Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 dicembre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (Generalstaatsanwaltschaft Berlin) (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedura di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Nozione di «processo terminato con la decisione» – Procedimento che modifica pene pronunciate in precedenza – Decisione che dispone una pena cumulativa – Decisione pronunciata senza che l’interessato sia comparso personalmente – Normativa nazionale che prevede un divieto assoluto di consegna dell’interessato nel caso di una decisione pronunciata in contumacia – Obbligo di interpretazione conforme)

GU C, C/2024/1379, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1379/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1379/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/1379

19.2.2024

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 dicembre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (Generalstaatsanwaltschaft Berlin)

[Causa C-396/22 (1), Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condanna in contumacia)]

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articolo 4 bis, paragrafo 1 - Procedura di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Motivi di non esecuzione facoltativa - Eccezioni - Esecuzione obbligatoria - Pena pronunciata in contumacia - Nozione di «processo terminato con la decisione» - Procedimento che modifica pene pronunciate in precedenza - Decisione che dispone una pena cumulativa - Decisione pronunciata senza che l’interessato sia comparso personalmente - Normativa nazionale che prevede un divieto assoluto di consegna dell’interessato nel caso di una decisione pronunciata in contumacia - Obbligo di interpretazione conforme)

(C/2024/1379)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Dispositivo

1)

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta in tale disposizione, riguarda un procedimento che ha condotto a una sentenza che dispone una pena cumulativa, mediante il cumulo a posteriori di pene inflitte in precedenza, qualora, nell’ambito di detto procedimento, l’autorità che pronuncia tale sentenza non possa riesaminare il giudizio di colpevolezza dell’interessato né modificare tali ultime pene, ma disponga di un margine di discrezionalità nella determinazione dell’entità di tale pena cumulativa.

2)

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che traspone tale disposizione e che esclude, in modo generale, la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena qualora l’interessato non sia comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi è contraria a detta disposizione. Il giudice nazionale è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, a interpretare tale normativa nazionale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro.


(1)   GU C 359 del 19.9.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1379/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


Top