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Document 62022CA0348

    Causa C-348/22, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa): Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Comune di Ginosa (Rinvio pregiudiziale – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Sindacato di validità – Base giuridica – Articoli 47, 55 e 94 CE – Interpretazione – Articolo 12, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva – Effetto diretto – Carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell’obbligo, imposto agli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali nonché del divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività – Normativa nazionale che prevede la proroga automatica di concessioni di occupazione del demanio marittimo)

    GU C 205 del 12.6.2023, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 205/19


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Comune di Ginosa

    (Causa C-348/22 (1), Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa))

    (Rinvio pregiudiziale - Servizi nel mercato interno - Direttiva 2006/123/CE - Sindacato di validità - Base giuridica - Articoli 47, 55 e 94 CE - Interpretazione - Articolo 12, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva - Effetto diretto - Carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell’obbligo, imposto agli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali nonché del divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività - Normativa nazionale che prevede la proroga automatica di concessioni di occupazione del demanio marittimo)

    (2023/C 205/22)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    Resistente: Comune di Ginosa

    nei confronti di: L’Angolino Soc. coop., Lido Orsa Minore di AB, La Capannina Srl, Sud Platinum Srl, Lido Zanzibar Srl, Poseidone Srl, Lg Srls, Lido Franco di GH & C. Snc, Lido Centrale Piccola Soc. Coop. arl, Bagno Cesena Srls, E.T. Edilizia e Turismo Srl, Bluserena SpA, Associazione Pro Loco «Luigi Strada», M2g Raw Materials SpA, JF, D.M.D. Snc di CD & C. Snc, Ro.Mat., di MN & Co Snc, Perla dello Jonio Srl, Ditta Individuale EF, Associazione Dopolavoro Ferroviario Sez. Marina di Ginosa, Al Capricio Bis di RS, LB, Sib Sindacato Italiano Balneari, Federazione Imprese Demaniali

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno,

    deve essere interpretato nel senso che:

    esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo.

    2)

    L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123

    deve essere interpretato nel senso che:

    esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione.

    3)

    Dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2006/123 alla luce dell’articolo 94 CE.

    4)

    L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123

    deve essere interpretato nel senso che:

    l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti.

    5)

    L’articolo 288, terzo comma, TFUE

    deve essere interpretato nel senso che:

    la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali.


    (1)  GU C 318 del 22.8.2022.


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