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Document 62022CA0263

    Causa C-263/22, Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA / LP (Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli da 3 a 6 – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Requisito di trasparenza – Contratto di assicurazione collettiva – Invalidità permanente del consumatore – Obbligo d’informazione – Mancata comunicazione di una clausola di limitazione o di esclusione della copertura del rischio assicurato)

    GU C 205 del 12.6.2023, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 205/17


    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA / LP

    (Causa C-263/22 (1), Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida)

    (Rinvio pregiudiziale - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articoli da 3 a 6 - Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale - Requisito di trasparenza - Contratto di assicurazione collettiva - Invalidità permanente del consumatore - Obbligo d’informazione - Mancata comunicazione di una clausola di limitazione o di esclusione della copertura del rischio assicurato)

    (2023/C 205/20)

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Supremo Tribunal de Justiça

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA

    Resistente: LP

    con l’intervento di: Banco Comercial Português SA, Banco de Investimento Imobiliário SA

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del ventesimo considerando di tale direttiva,

    devono essere interpretati nel senso che:

    il consumatore deve sempre avere la possibilità di prendere conoscenza, prima della conclusione di un contratto, di tutte le clausole in esso contenute.

    2)

    L’articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli da 4 a 6 della direttiva 93/13

    devono essere interpretati nel senso che:

    qualora una clausola di un contratto di assicurazione relativa all’esclusione o alla limitazione della copertura del rischio assicurato, della quale il consumatore non abbia potuto prendere conoscenza prima della conclusione di tale contratto, sia qualificata come abusiva dal giudice nazionale, tale giudice è tenuto a disapplicare detta clausola affinché non produca effetti vincolanti nei confronti di detto consumatore.


    (1)  GU C 276 del 18.7.2022.


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