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Document 62022CA0072
Case C-72/22 PPU: Judgment of the Court (First Chamber) of 30 June 2022 (request for a preliminary ruling from the Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lithuania) — M.A. (Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Asylum and immigration policy — Directive 2011/95/EU — Article 4 — Common procedures for granting and withdrawing international protection — Directive 2013/32/EU — Articles 6 and 7 — Standards for the reception of applicants for international protection — Article 18 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Directive 2013/33/EU — Article 8 — Detention of the applicant — Ground for detention — Protection of national security or public order — Detention of the applicant for having entered the territory of the European Union unlawfully)
Causa C-72/22 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — M.A. (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di asilo e di immigrazione – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 4 – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 6 e 7 – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8 – Trattenimento del richiedente – Motivo del trattenimento – Protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico – Trattenimento del richiedente asilo a motivo del suo ingresso irregolare nel territorio dell’Unione)
Causa C-72/22 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — M.A. (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di asilo e di immigrazione – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 4 – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 6 e 7 – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8 – Trattenimento del richiedente – Motivo del trattenimento – Protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico – Trattenimento del richiedente asilo a motivo del suo ingresso irregolare nel territorio dell’Unione)
GU C 318 del 22.8.2022, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/18 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — M.A.
(Causa C-72/22 PPU) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Politica di asilo e di immigrazione - Direttiva 2011/95/UE - Articolo 4 - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articoli 6 e 7 - Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2013/33/UE - Articolo 8 - Trattenimento del richiedente - Motivo del trattenimento - Protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico - Trattenimento del richiedente asilo a motivo del suo ingresso irregolare nel territorio dell’Unione)
(2022/C 318/25)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: M.A.
Con l’intervento di: Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Dispositivo
1) |
L’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, in caso di dichiarazione dello stato di guerra o dello stato di emergenza o in caso di proclamazione di una situazione di emergenza a causa di un afflusso massiccio di stranieri, i cittadini di paesi terzi che si trovano in situazione di soggiorno irregolare sono effettivamente privati della possibilità di avere accesso, nel territorio di tale Stato membro, alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale. |
2) |
L’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, in caso di dichiarazione dello stato di guerra o dello stato di emergenza o in caso di proclamazione di una situazione di emergenza a causa di un afflusso massiccio di stranieri, un richiedente asilo può essere trattenuto per il solo motivo di trovarsi in una situazione di soggiorno irregolare nel territorio di tale Stato membro. |