EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CA0053

Causa C-53/22, VZ (Offerente definitivamente escluso): Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — VZ / CA (Rinvio pregiudiziale – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Interesse ad agire – Accesso alle procedure di ricorso – Grave illecito professionale a causa di un accordo anticompetitivo – Altro operatore definitivamente escluso dalla partecipazione alla procedura di appalto in questione in assenza dei requisiti minimi richiesti)

GU C 112 del 27.3.2023, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — VZ / CA

(Causa C-53/22 (1), VZ (Offerente definitivamente escluso))

(Rinvio pregiudiziale - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1, paragrafo 3 - Interesse ad agire - Accesso alle procedure di ricorso - Grave illecito professionale a causa di un accordo anticompetitivo - Altro operatore definitivamente escluso dalla partecipazione alla procedura di appalto in questione in assenza dei requisiti minimi richiesti)

(2023/C 112/14)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VZ

Resistente: CA

nei confronti di: RT, BO, Regione Lombardia, Regione Liguria

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta alla normativa di uno Stato membro che non consente a un operatore, al quale sia impedito di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il motivo che egli non soddisfa una delle condizioni di partecipazione previste dal bando di gara di cui trattasi, e il cui ricorso contro l’inclusione di tale condizione in detto bando di gara sia stato respinto con una decisione passata in giudicato, di contestare il rifiuto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata di annullare la decisione di aggiudicazione di tale appalto pubblico a seguito della conferma, con decisione giurisdizionale, che tanto l’aggiudicatario quanto tutti gli altri offerenti avevano partecipato a un accordo costitutivo di una violazione delle regole di concorrenza nello stesso settore interessato dalla procedura di aggiudicazione di detto appalto pubblico.


(1)  GU C 148 del 04.04.2022.


Top