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Document 62021TN0782

    Causa T-782/21: Ricorso proposto il 18 dicembre 2021 — EAA / Commissione

    GU C 73 del 14.2.2022, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 73 del 14.2.2022, p. 16–16 (GA)

    14.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 73/54


    Ricorso proposto il 18 dicembre 2021 — EAA / Commissione

    (Causa T-782/21)

    (2022/C 73/69)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: European Aluminium Association (EAA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. O’Connor e M. Hommé, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    adottare una misura di organizzazione del procedimento in relazione a due aspetti della causa;

    annullare la decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 (1), con la quale la Commissione sospende gli effetti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 (2);

    condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente a seguito del ricorso

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione del regolamento 2016/1036 (3), e in particolare dell’articolo 14, paragrafo 4. Nello specifico, la Commissione non avrebbe esaminato la questione del pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ma avrebbe esaminato solamente un numero limitato e ridotto di indicatori di pregiudizio. Inoltre, la Commissione non avrebbe effettuato una valutazione dell’interesse dell’Unione. Oltre a ciò, la Commissione non avrebbe tenuto in considerazione la politica di decarbonizzazione dell’Unione e si sarebbe autoimposta un termine finale non previsto dalla normativa. Infine, la Commissione avrebbe commesso un errore nella determinazione del criterio giuridico da applicare in riferimento alla riemersione del pregiudizio.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i principi del giusto procedimento e di buona amministrazione. In particolare, lo svolgimento complessivo dell’inchiesta per la sospensione da parte della Commissione sarebbe stato inficiato da carenze e l’avvio dell’inchiesta per la sospensione non avrebbe avuto luogo né de jure né de facto. Inoltre, la Commissione avrebbe imposto limiti di tempo non necessari al fine di rispettare un termine finale né ragionevole né necessario. Oltre a ciò, la Commissione avrebbe tenuto un comportamento incoerente prendendo a riferimento la nozione di divulgazione, che si applica alle nuove inchieste e alle inchieste di riesame, ma non i termini finali previsti per tali inchieste. Infine, la valutazione dell’interesse dell’Unione non sarebbe stata comunicata alle parti e queste ultime non avrebbero potuto presentare osservazioni al riguardo.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 296 TFUE non fornendo una motivazione adeguata. In particolare, la Commissione non avrebbe spiegato adeguatamente la ragione della necessità di stabilire che l’inchiesta di sospensione si concludesse entro lo stesso termine previsto per l’inchiesta antidumping. Inoltre, la Commissione non avrebbe fornito una motivazione sufficiente a far comprendere la ragione per cui la sospensione delle misure fosse nell’interesse dell’Unione.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti. In particolare, la Commissione sarebbe incorsa in errore nell’esame delle mutate condizioni di mercato, nell’esame della capacità dell’industria dell’Unione di rifornire il mercato, nell’esame dei dati sulla produzione al di fuori dell’UE e nell’esame di domanda e offerta.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe applicato in modo non corretto la disposizione relativa alla sospensione. La Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere concedendo la sospensione come alternativa alle richieste non accolte di escludere taluni prodotti dalla definizione del prodotto.


    (1)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 della Commissione dell'8 ottobre 2021 che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2021, L 359, pag. 105).

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione dell'8 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2021, L 359, pag. 6).

    (3)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21)


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