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Document 62021TN0561

Causa T-561/21: Ricorso proposto l’8 settembre 2021 — HSBC Holdings e a. / Commissione

GU C 431 del 25.10.2021, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/54


Ricorso proposto l’8 settembre 2021 — HSBC Holdings e a. / Commissione

(Causa T-561/21)

(2021/C 431/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: HSBC Holdings plc (Londra, Regno Unito), HSBC Bank plc (Londra), HSBC Continental Europe (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Demetriou e D. Bailey, Barristers, M. Simpson, Solicitor, C. Angeli, M. Giner Asins e C. Chevreste, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C(2021) 4600 final, del 28 giugno 2021, notificata il 29 giugno 2021 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che modifica la decisione della Commissione C(2016) 8530 final, del 7 dicembre 2016 (in prosieguo: la «decisione del 2016») [AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro (Euro Interest Rate Derivatives o «EIRD»)], nonché l’articolo 2, lettera b), della decisione del 2016;

in via subordinata, ridurre in misura sostanziale l’ammenda inflitta alle ricorrenti sino all’importo ritenuto congruo dal Tribunale;

condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti o, in via subordinata, un’adeguata percentuale di tali spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata oltre il termine di prescrizione di 10 anni decorrente dalla fine dell’infrazione in data 27 marzo 2007. La prerogativa della convenuta di infliggere una nuova ammenda alle ricorrenti era, pertanto, prescritta.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore di diritto e/o di valutazione nel calcolare il valore delle vendite delle ricorrenti in base alle entrate in denaro attualizzate. Le ricorrenti sostengono che, nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro, le entrate in denaro attualizzate costituiscono un parametro di misurazione del valore nelle vendite arbitrario e inadeguato. In particolare, le entrate in denaro attualizzate non riflettono né l’importanza economica dell’infrazione, né la misura del contributo ad essa fornito da HSBC.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore di valutazione e/o non ha fornito un’adeguata motivazione riguardo al tasso del fattore di riduzione applicato per calcolare le entrate in denaro attualizzate delle ricorrenti.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente valutato la gravità dell’infrazione commessa dalle ricorrenti, nonché l’applicabilità e la misura dell’importo supplementare.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’ammenda inflitta alle ricorrenti è sproporzionatamente elevata. In particolare, le ricorrenti sostengono che la convenuta ha erroneamente valutato le circostanze attenuanti relative alla loro infrazione. Inoltre, le ricorrenti rilevano che la Commissione non ha attribuito sufficiente importanza alla circostanza che la partecipazione delle ricorrenti ad un’infrazione unica e continuata è stata meno ampia e meno grave rispetto a quanto ritenuto nella decisione del 2016, come stabilito dal Tribunale nella causa T-105/17, HSBC / Commissione (1). Pertanto, le ricorrenti chiedono al Tribunale di applicare un’ammenda molto meno gravosa, che rifletta adeguatamente le azioni delle ricorrenti.


(1)  Sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a. / Commissione, T-105/17, EU:T:2019:675.


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