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Document 62021TN0364

    Causa T-364/21: Ricorso proposto il 25 giugno 2021 — Essity Hygiene and Health / EUIPO (Rappresentazione di una foglia)

    GU C 320 del 9.8.2021, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 320/54


    Ricorso proposto il 25 giugno 2021 — Essity Hygiene and Health / EUIPO (Rappresentazione di una foglia)

    (Causa T-364/21)

    (2021/C 320/60)

    Lingua processuale: lo svedese

    Parti

    Ricorrente: Essity Hygiene and Health AB (Göteborg, Svezia) (rappresentante: U. Wennermark, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Procedimento dinanzi all’EUIPO

    Marchio di cui trattasi: Domanda di registrazione di un marchio figurativo dell’Unione europea che rappresenta una foglia — Domanda di registrazione n. 16 709 305

    Decisione contestata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 marzo 2021, procedimento R 2196/2017-1

    Conclusioni della ricorrente

    In primo luogo, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Annullare la decisione contestata nei limiti in cui respinge la domanda;

    riformare la decisione contestata ammettendo il ricorso contro la decisione dell’esaminatore di non accogliere la domanda riguardo ai beni della classe 16; e

    condannare l’EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi all’EUIPO.

    In subordine, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    condannare l’EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

    Motivi

    Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio;

    Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio;

    Violazione dell’articolo 165, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, nonché dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.


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