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Document 62021TN0266

    Causa T-266/21: Ricorso proposto il 17 maggio 2021 — Casanova / BEI

    GU C 263 del 5.7.2021, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 263/31


    Ricorso proposto il 17 maggio 2021 — Casanova / BEI

    (Causa T-266/21)

    (2021/C 263/42)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Philippe Casanova (Fort-de-France, Francia) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

    Convenuta: Banca europea per gli investimenti

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

    di conseguenza,

    annullare la decisione del 12 giugno 2020 con la quale il ricorrente è stato informato che il suo contratto non è stato confermato al termine del periodo di prova e quindi è terminato il 30 giugno 2020;

    per quanto necessario, annullare la decisione della BEI dell'8 febbraio 2021 che respinge la domanda di conciliazione e il ricorso amministrativo presentati dal ricorrente l'11 agosto 2020, confermando così la decisione del 12 giugno 2020;

    risarcire i danni materiali e morali del ricorrente;

    condannare la convenuta alla totalità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione, da un lato, dell'articolo 24 della convezione sulla rappresentanza del personale presso la Banca europea per gli investimenti (BEI) e, dall’altro, del principio della certezza del diritto.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’incompetenza dell'autore dell’atto, sulla violazione del principio di imparzialità e sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    3.

    Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione durante il periodo di prova iniziale e durante il prolungamento del periodo di prova.

    4.

    Quarto motivo, vertente sull’abuso di potere da parte della BEI.


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