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Document 62021TN0163

Causa T-163/21: Ricorso proposto il 23 marzo 2021 — De Capitani / Consiglio

GU C 206 del 31.5.2021, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 206/32


Ricorso proposto il 23 marzo 2021 — De Capitani / Consiglio

(Causa T-163/21)

(2021/C 206/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer e B. Verheijen, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto di rifiutare l’accesso ad alcuni documenti richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, comunicata al ricorrente il 14 gennaio 2021 in una lettera recante il numero di riferimento SGS 21/000067, compreso il relativo allegato;

condannare il Consiglio alle spese del ricorrente ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, ivi incluse quelle delle eventuali parti intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001) (1) nonché su un difetto di motivazione, poiché la divulgazione non pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale.

La decisione impugnata non terrebbe conto della nuova dimensione costituzionale che promana dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in particolare dell’articolo 15, paragrafo 2, TFUE, e che ha istituito un nuovo regime giuridico per il pubblico accesso ai documenti, in particolare quelli legislativi.

Inoltre, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha applicato né soddisfatto il corretto criterio di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 e che si è erroneamente basata sull’argomento secondo cui la divulgazione dei documenti richiesti metterebbe in discussione le scelte finali operate dagli Stati membri, facendo sorgere incertezze inutili quanto alle loro intenzioni.

Il ricorrente sostiene altresì che la decisione impugnata si è basata erroneamente sull’argomento secondo cui la divulgazione dei documenti richiesti ostacolerebbe le delegazioni nella loro capacità di trovare un equilibrio tra i vari interessi nell’ambito della procedura legislativa in questione, e si è erroneamente basata sull’argomento secondo cui il rifiuto di divulgare un numero limitato di documenti non equivarrebbe a negare ai cittadini la possibilità di ottenere informazioni sul processo decisionale legislativo.

2.

Secondo motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001) nonché su un difetto di motivazione, in quanto la decisione impugnata non ha riconosciuto e accordato l’accesso sulla base di interessi pubblici prevalenti.

Il ricorrente adduce che la decisione impugnata non ha riconosciuto e accordato l’accesso sulla base di interessi pubblici prevalenti. In particolare, egli sostiene che esiste un interesse pubblico prevalente, in quanto la divulgazione consentirebbe ai cittadini europei di partecipare al processo legislativo e garantirebbe che questo non si interrompa, ma che proceda fino a giungere a conclusione.

3.

Terzo motivo, vertente, in subordine, su errori di diritto e un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell’obbligo di fornire un accesso parziale ai documenti (articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001) nonché su un difetto di motivazione.

Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha, in modo adeguato sotto il profilo giuridico, esaminato e concesso un accesso parziale. Essa avrebbe applicato erroneamente il criterio giuridico che impone di valutare se ogni parte di un documento richiesto sia coperta dall’eccezione invocata per rifiutare l’accesso.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


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