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Document 62021TN0163
Case T-163/21: Action brought on 23 March 2021 — De Capitani v Council
Causa T-163/21: Ricorso proposto il 23 marzo 2021 — De Capitani / Consiglio
Causa T-163/21: Ricorso proposto il 23 marzo 2021 — De Capitani / Consiglio
GU C 206 del 31.5.2021, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 206/32 |
Ricorso proposto il 23 marzo 2021 — De Capitani / Consiglio
(Causa T-163/21)
(2021/C 206/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer e B. Verheijen, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del convenuto di rifiutare l’accesso ad alcuni documenti richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, comunicata al ricorrente il 14 gennaio 2021 in una lettera recante il numero di riferimento SGS 21/000067, compreso il relativo allegato; |
— |
condannare il Consiglio alle spese del ricorrente ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, ivi incluse quelle delle eventuali parti intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001) (1) nonché su un difetto di motivazione, poiché la divulgazione non pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale.
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2. |
Secondo motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001) nonché su un difetto di motivazione, in quanto la decisione impugnata non ha riconosciuto e accordato l’accesso sulla base di interessi pubblici prevalenti.
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3. |
Terzo motivo, vertente, in subordine, su errori di diritto e un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell’obbligo di fornire un accesso parziale ai documenti (articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001) nonché su un difetto di motivazione.
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(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).