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Document 62021TN0038
Case T-38/21: Action brought on 19 January 2021 — Inivos and Inivos v Commission
Causa T-38/21: Ricorso proposto il 19 gennaio 2021 — Inivos e Inivos / Commissione
Causa T-38/21: Ricorso proposto il 19 gennaio 2021 — Inivos e Inivos / Commissione
GU C 98 del 22.3.2021, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/29 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2021 — Inivos e Inivos / Commissione
(Causa T-38/21)
(2021/C 98/33)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Inivos Ltd (Londra, Regno Unito) e Inivos BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Martens e L. Hoet, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di data ignota di avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'acquisto di un massimo di 200 robot da disinfezione; |
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annullare la decisione di data ignota di aggiudicare il contratto quadro relativo ai robot da disinfezione per gli ospedali europei (Covid-19) alla UVD Robots APS / Kompaï Robotics & Teamnet; |
— |
annullare la decisione del 19 novembre 2020 di stipulare il contratto quadro relativo ai robot da disinfezione per gli ospedali europei (Covid-19) con la UVD Robots APS / Kompaï Robotics & Teamnet; |
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dichiarare che il contratto quadro relativo ai robot da disinfezione per gli ospedali europei (Covid-19), in particolare i contratti conclusi recanti i riferimenti FW-00103506 e FW-00103507 sono nulli; |
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condannare la convenuta al risarcimento danni in ragione della perdita di opportunità; |
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condannare la convenuta alle spese, comprese quelle sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’articolo 160, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario e dell'allegato 1, capitolo 1, sezione 2, punto 11 del regolamento finanziario, oltre che su una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la convenuta si è indebitamente avvalsa della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'acquisto di un massimo di 200 robot da disinfezione, commettendo in tal modo un errore manifesto di valutazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della convenuta, da un lato, degli articoli 61, 160, paragrafo 1, e 167, paragrafo 1, del regolamento finanziario, nonché dei principi generali dell'Unione europea di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e, dall'altro, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la convenuta e l'aggiudicatario (UVD Robots APS) si trovano in una situazione di conflitto di interessi che implica un’irregolarità grave, tale da rendere nullo il contratto quadro concluso. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della convenuta, dell'articolo 160, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in quanto l'aggiudicazione del contratto quadro relativo ai robot da disinfezione per gli ospedali europei (Covid — 19) alla UVD Robots APS è distorsiva della concorrenza. |