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Document 62021TN0022

    Causa T-22/21: Ricorso proposto il 14 gennaio 2021 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior/Commissione

    GU C 128 del 12.4.2021, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 128/39


    Ricorso proposto il 14 gennaio 2021 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior/Commissione

    (Causa T-22/21)

    (2021/C 128/46)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: D. Luff e R. Sciaudone, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la lettera della Commissione europea del 4 novembre 2020 [rif. Ares (2020) 6365704] relativa alla liquidazione della garanzia finanziaria invocata dal Ministero turco della Scienza, dell'Industria e della Tecnologia — Direzione Generale per l’Unione e gli Affari Esteri — Direzione dei Programmi Finanziari dell'Unione;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’asserita violazione del dovere di diligenza, del dovere di imparzialità, del principio di parità delle armi e dell'articolo 78 del regolamento finanziario (1).

    Si sostiene che la Commissione non ha controllato la decisione di liquidare la garanzia adottata dalle autorità turche. Infatti, la Commissione ha chiesto alle autorità turche di controllare esse stesse tale decisione. Siffatto comportamento viola l'articolo 78 del regolamento finanziario, in combinato disposto con gli articoli 80, 81 e 82 del regolamento delegato (2). Secondo le disposizioni citate, l'ordinatore dell'Unione deve verificare personalmente i documenti.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non le ha fornito informazioni sufficienti per consentirle di verificare se l'atto di cui trattasi è fondato o se è inficiato da un vizio che potrebbe consentirle di contestarne la legittimità dinanzi al giudice dell’Unione e, inoltre, per consentire allo stesso giudice di verificarne la legittimità.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti.

    Si sostiene che la ricorrente non ha partecipato al procedimento amministrativo condotto dalla Commissione per decidere se incaricare o meno la delegazione dell'Unione ad Ankara a controfirmare la liquidazione della garanzia.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità omettendo il bilanciamento fra la domanda dell'amministrazione aggiudicatrice e le somme dovute alla ricorrente.

    5.

    Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione delle condizioni per la liquidazione della garanzia.

    Si sostiene che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione delle condizioni, tutte riconducibili all'asserita violazione del contratto di servizio, applicabili alla liquidazione della garanzia.


    (1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1).

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).


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