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Document 62021TJ0312

    Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 dicembre 2022 (Estratti).
    SY contro Commissione europea.
    Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/374/19 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Ricorso di annullamento – Modifica del bando di concorso successivamente al parziale svolgimento dei test di accesso – Assenza di base giuridica – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Forza maggiore – Parità di trattamento – Beneficio di misure particolari – Organizzazione a distanza delle prove – Tasso di riuscita elevato dei candidati interni – Ricorso per carenza.
    Causa T-312/21.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:814

     SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

    14 dicembre 2022 ( *1 )

    «Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/374/19 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Ricorso di annullamento – Modifica del bando di concorso successivamente al parziale svolgimento dei test di accesso – Assenza di base giuridica – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Forza maggiore – Parità di trattamento – Beneficio di misure particolari – Organizzazione a distanza delle prove – Tasso di riuscita elevato dei candidati interni – Ricorso per carenza»

    Nella causa T‑312/21,

    SY, rappresentato da T. Walberer, avvocato,

    ricorrente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da L. Hohenecker, T. Lilamand e D. Milanowska, in qualità di agenti,

    convenuta,

    IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

    composto, al momento della deliberazione, da R. da Silva Passos (relatore), presidente, V. Valančius e L. Truchot, giudici,

    cancelliere: E. Coulon

    vista la fase scritta del procedimento,

    vista la mancata presentazione ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, della domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza ( 1 )

    1

    Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il ricorrente, SY, sostanzialmente chiede, in primo luogo, l’annullamento dell’addendum al bando di concorso generale EPSO/AD/374/19 (GU 2020, C 374 A, pag. 3), che ha modificato le modalità delle prove di tale concorso a causa della sopravvenienza del pandemia di COVID-19, della convocazione da parte della Commissione europea del 20 novembre 2020 a sostenere una prova, dell’elenco di riserva redatto a seguito di tale concorso nel settore del diritto della concorrenza, delle decisioni relative all’assunzione di candidati sulla base di tale elenco di riserva e della decisione di riesame della commissione giudicatrice del concorso recante la decisione di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva. In secondo luogo, in subordine, egli chiede che nell’emananda sentenza siano specificati i requisiti concreti che devono essere rispettati dalla Commissione al fine di ripristinare la situazione giuridica in cui egli si trovava anteriormente all’illegittimità commessa da detta commissione giudicatrice, in modo da consentire a quest’ultima di iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva. In terzo luogo, egli chiede al Tribunale di constatare la violazione da parte della Commissione dell’articolo 265 TFUE, poiché quest’ultima non gli ha trasmesso una decisione sul suo reclamo amministrativo del 17 gennaio 2021.

    I. Fatti

    2

    Il 6 giugno 2019, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/374/19, avente ad oggetto l’assunzione di amministratori (gruppo di funzioni AD) nei settori del diritto della concorrenza, del diritto finanziario, del diritto dell’Unione economica e monetaria, delle regole finanziarie applicabili al bilancio dell’Unione europea e della protezione delle monete in euro contro la falsificazione (GU 2019, C 191 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»), al fine di costituire cinque elenchi di riserva dai quali la Commissione europea potrebbe attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori». Il bando di concorso e i suoi allegati, in particolare l’allegato III, costituivano il quadro giuridico applicabile alle procedure di selezione ad esse relative.

    3

    Il bando di concorso prevedeva una procedura in sei fasi. In primo luogo, i candidati depositavano un atto preliminare di candidatura elettronico. In secondo luogo, essi venivano convocati per sostenere una serie di test sotto forma di questionari a scelta multipla su computer in uno dei centri accreditati dell’EPSO. Nel caso in cui tale convocazione non fosse avvenuta prima delle prove di competenza organizzate presso l’Assessment center, era previsto che detti test fossero sostenuti in concomitanza con tali prove. In terzo luogo, veniva effettuato un esame dei fascicoli dei candidati al fine di verificare se essi rispettassero le condizioni di ammissione al concorso. In quarto luogo, i candidati che rispettavano tali condizioni di ammissione erano sottoposti ad una selezione in base ai titoli, sulla base delle qualifiche indicate nel loro atto di candidatura. In quinto luogo, i candidati che avevano conseguito uno dei migliori punteggi complessivi all’esito della selezione per titoli erano convocati a sostenere quattro prove di competenza organizzate presso l’Assessment center. In sesto luogo, la commissione giudicatrice del concorso stabiliva, per ciascuno dei cinque settori del concorso generale, un elenco di riserva nel quale figuravano i nomi dei candidati ammissibili che avevano ottenuto tutti i punteggi minimi richiesti nonché i migliori punteggi complessivi all’esito delle prove dell’Assessment center, fino al raggiungimento del numero di posti disponibili per ciascuno dei settori.

    4

    In particolare, sotto la rubrica «Modalità di selezione» del bando di concorso, al punto 5, intitolato «Assessment center», era indicato quanto segue:

    «All’Assessment center saranno valutate otto competenze generali e le competenze specifiche richieste per ciascun settore mediante quattro prove (colloquio sulle competenze generali, colloquio sulle competenze specifiche, prova di gruppo e studio di caso), come indicato nelle tabelle sottostanti (…)».

    5

    Da un lato, dalle tabelle riprodotte al punto 5 figurante sotto la rubrica «Modalità di selezione» del bando di gara risulta che la valutazione delle competenze generali e di quelle specifiche richieste per ciascun settore era ripartita tra le prove organizzate presso l’Assessment center nel modo seguente:

    Competenza

    Prove

    1. Analisi e risoluzione di problemi

    Prova di gruppo

    Studio di caso

    2. Comunicazione

    Studio di caso

    Colloquio basato sulle competenze generali

    3. Capacità di produrre risultati di qualità

    Studio di caso

    Colloquio basato sulle competenze generali

    4. Apprendimento e sviluppo

    Prova di gruppo

    Colloquio basato sulle competenze generali

    5. Individuazione delle priorità e spirito organizzativo

    Prova di gruppo

    Studio di caso

    6. Resilienza

    Prova di gruppo

    Colloquio basato sulle competenze generali

    7. Capacità di lavorare con gli altri

    Prova di gruppo

    Colloquio basato sulle competenze generali

    8. Leadership

    Prova di gruppo

    Colloquio basato sulle competenze generali

    Punteggio minimo richiesto 3/10 per ogni competenza e un punteggio minimo complessivo di 40/80

    Competenza

    Prova

    Punteggio minimo richiesto

    Competenze specifiche

    Colloquio sulle competenze specifiche

    50/100

    6

    Dall’altro, conformemente alle tabelle in questione, ciascuna competenza generale era valutata su una base di 10 punti, con un punteggio minimo di 3/10 per competenza e il punteggio minimo di 40/80 per l’insieme di tali competenze, mentre le competenze relative al settore erano valutate su 100 punti con un punteggio minimo richiesto di 50/100.

    7

    Il 26 giugno 2019 il ricorrente ha presentato la propria candidatura al concorso.

    8

    Nel suo atto di candidatura, il ricorrente ha dichiarato, conformemente al punto 1.3 delle disposizioni generali applicabili ai concorsi generali unite all’allegato III del bando di concorso, intitolato «Pari opportunità e misure particolari», di necessitare di misure particolari per sostenere le prove, fra cui quelle scritte al computer, quelle scritte su carta e quelle orali, a motivo di una disabilità o di condizioni di salute idonee ad ostacolare la sua capacità di sostenerle, [riservato].

    9

    Con messaggio di posta elettronica del 9 dicembre 2019, l’Unità «EPSO Accessibility» ha informato il ricorrente che egli era autorizzato, per la prova studio di caso [riservato].

    10

    Nel corso della procedura di selezione, il ricorrente è stato invitato a partecipare alle quattro prove di competenza organizzate presso l’Assessment center e, contemporaneamente, ai test sotto forma di questionari a scelta multipla su computer.

    11

    Il 10 gennaio 2020 il ricorrente ha partecipato alla prima prova diretta alla valutazione delle competenze generali, ossia la prova dello studio di caso, in un Assessment center esterno situato a [riservato]. Con messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2020, egli ha informato l’Unità «EPSO Accessibility» di un problema verificatosi nel corso di tale prova, ossia che il prestatore di servizi incaricato dall’EPSO dell’organizzazione della prova non l’aveva autorizzato [riservato]. Con messaggio di posta elettronica del 22 gennaio 2020, l’Unità «EPSO Accessibility» ha ammesso nei confronti del ricorrente l’esistenza di un errore di comunicazione con tale prestatore.

    12

    Il 3 marzo 2020 il ricorrente ha partecipato, presso un Assessment center a Bruxelles (Belgio), ai test sotto forma di questionari a scelta multipla su computer e alle altre tre prove relative alle competenze, ossia il colloquio incentrato sulle competenze generali, l’esercizio di gruppo e il colloquio relativo al settore specifico.

    13

    Il 6 marzo 2020 la procedura di selezione è stata sospesa a causa della sopravvenienza della pandemia di COVID-19 e della conseguente crisi sanitaria. A tale data, non tutti i candidati avevano ancora sostenuto le prove organizzate presso l’Assessment center.

    14

    Con lettera del 1o luglio 2020, firmata da un capo unità dell’EPSO, a nome del presidente della commissione giudicatrice del concorso, il ricorrente è stato informato che era stato «deciso di riprendere le prove presso l’Assessment center nel corso della seconda metà del mese di settembre» e che «i candidati [che avevano] già sostenuto le loro prove non sar[ebbero] nuovamente convocati».

    15

    Con messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2020, il servizio di contatto con i candidati dell’EPSO li ha informati che era previsto che i punteggi ottenuti prima del mese di marzo al termine delle prove di competenza organizzate presso l’Assessment center, in presenza, rimanessero validi, ad eccezione di quella ottenuta al termine dell’esercizio di gruppo, essendo tale esercizio sostituito da una prova online alla quale dovevano partecipare tutti i candidati, compresi quelli che avevano già sostenuto le prove del concorso nel marzo 2020.

    16

    Il ricorrente, in due reclami del 28 agosto e del 15 ottobre 2020, registrati, rispettivamente, con il riferimento EPSOCRS-50590 e con il riferimento EPSOCRS-52914, ha espresso la sua opposizione alle nuove modalità delle prove così previste, sottolineando, in particolare, lo svantaggio che esse avrebbero causato ai candidati che avevano già sostenuto le prove nel marzo 2020 e i rischi sanitari potenzialmente affrontati dai candidati durante lo svolgimento di tali nuove prove. Egli ha inoltre insistito sull’obbligo per l’EPSO di rispettare il bando di concorso. Ha nondimeno espresso la sua volontà di partecipare alla nuova prova sostitutiva dell’esercizio di gruppo, fermi restando i suoi reclami a tal riguardo.

    17

    Con lettera del 26 ottobre 2020, firmata da un capo unità dell’EPSO, a nome del presidente della commissione giudicatrice, i candidati sono stati informati che la procedura di selezione sarebbe ripresa dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un addendum al bando di concorso.

    18

    Il 5 novembre 2020, l’addendum al bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale (GU 2020, C 374 A, pag. 3; in prosieguo: l’«addendum al bando di concorso»).

    19

    L’addendum al bando di concorso prevedeva, anzitutto, che i candidati che non avevano superato i test presso l’Assessment center in presenza prima del 6 marzo 2020 dovevano sostenere tutti questi test a distanza. Inoltre, l’esercizio di gruppo era sostituito da un colloquio situazionale basato sulle competenze, organizzato a distanza mediante videoconferenza (situational competency-based interview; in prosieguo: il «colloquio SCBI»). Infine, anche i candidati che avevano superato tutte le prove organizzate presso l’Assessment center prima del 6 marzo 2020 dovevano sostenere detto colloquio, il cui punteggio avrebbe sostituito quello ottenuto all’esito dell’esercizio di gruppo.

    20

    Con lettera del 20 novembre 2020, il ricorrente ha ricevuto una convocazione firmata da un capo unità dell’EPSO, a nome del presidente della commissione giudicatrice, a sostenere il colloquio SCBI in data 14 dicembre 2020. Ivi veniva precisato che, accettando tale invito, il ricorrente accettava le condizioni del concorso e dell’addendum al bando di concorso.

    21

    Il ricorrente si è presentato al colloquio SCBI del 14 dicembre 2020.

    22

    Con lettera del 14 gennaio 2021, firmata da un capo unità dell’EPSO, a nome del presidente della commissione giudicatrice del concorso, il ricorrente è stato informato della decisione della commissione giudicatrice del concorso di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva, in quanto egli non faceva parte dei candidati che avevano ottenuto i migliori punteggi complessivi presso l’Assessment center, ossia almeno 119,5 punti (in prosieguo: la «decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva»).

    23

    Con messaggio di posta elettronica del 17 gennaio 2021, il ricorrente ha chiesto il riesame della decisione di non iscriverlo nell’elenco di riserva e ha presentato, sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, un reclamo avverso tale decisione adducendo, in particolare, un trattamento discriminatorio a causa del mancato rispetto, da parte dell’EPSO, delle misure speciali relative alle prove previste a suo beneficio, l’assenza di conformità dell’addendum al bando di concorso generale e il trattamento discriminatorio nei confronti degli altri candidati a causa dell’organizzazione a distanza delle prove inizialmente previste.

    24

    Con lettera del 21 aprile 2021, firmata da un capo unità dell’EPSO, a nome del presidente della commissione giudicatrice del concorso, il ricorrente è stato informato della decisione della commissione giudicatrice del concorso di confermare la decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva (in prosieguo: la «decisione di riesame»).

    25

    Il 22 marzo 2021 il ricorrente depositava in via elettronica un reclamo presso il servizio di contatto con i candidati dell’EPSO, registrato con il numero EPSOCRS-61721, diretto ad ottenere precisazioni quanto al seguito riservato al suo reclamo del 17 gennaio 2021.

    26

    Con un nuovo reclamo, registrato con il numero EPSOCRS-65320, dell’8 maggio 2021, egli ha presentato una domanda di accesso alle informazioni, contenute nella documentazione dell’EPSO relativa al concorso, riguardante il numero di candidati iscritti nell’elenco di riserva che lavorano o hanno lavorato in qualità di agenti contrattuali in forza di contratti a tempo determinato o di contratti a tempo indeterminato, in qualità di agenti temporanei o in qualità di esperti nazionali distaccati, presso la direzione generale (DG) della concorrenza, nell’équipe del servizio giuridico incaricata dei procedimenti in materia di concorrenza o in qualsiasi altro servizio o direzione generale della Commissione, a partire da almeno un anno prima dell’avvio della procedura di concorso.

    II. Conclusioni delle parti

    27

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare l’elenco di riserva, le decisioni riguardanti l’assunzione di candidati iscritti in tale elenco, la decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva, la decisione di riesame nonché l’addendum al bando di concorso e la convocazione del 20 novembre 2020 a sostenere il colloquio SCBI;

    in subordine, da un lato, annullare la decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva e la decisione di riesame e precisare nell’emananda sentenza le prescrizioni concrete che devono essere osservate dalla Commissione al fine di ripristinare la situazione giuridica in cui egli si trovava prima dell’illegalità in cui è incorso il comitato di selezione, il che consentirà alla Commissione di iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva immediatamente oppure previa rivalutazione delle sue prestazioni e, dall’altro, annullare l’addendum al bando di concorso e la convocazione del 20 novembre 2020 a sostenere il colloquio SCBI;

    dichiarare che la Commissione, avendo omesso di adottare una decisione sul suo reclamo del 17 gennaio 2021, ha violato l’articolo 265 TFUE;

    condannare la Commissione alle spese.

    28

    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare il ricorrente alle spese.

    III. In diritto

    [omissis]

    B. Sul primo capo di conclusioni

    32

    Con il suo primo capo di conclusioni, il ricorrente chiede l’annullamento dell’elenco di riserva, delle decisioni riguardanti l’assunzione di candidati iscritti in tale elenco, della decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva, della decisione di riesame nonché dell’addendum al bando di concorso e della convocazione del 20 novembre 2020 a sostenere il colloquio SCBI.

    [omissis]

    2.   Nel merito del primo capo di conclusioni

    36

    A sostegno del suo primo capo di conclusioni, il ricorrente deduce quattro motivi vertenti, il primo, sull’illegittimità della modifica delle modalità della procedura di selezione, il secondo, su un trattamento discriminatorio a causa di una malattia preesistente e sul mancato rispetto delle misure particolari previste al riguardo in occasione della partecipazione alle prove del concorso, il terzo, su un trattamento discriminatorio rispetto ai candidati che hanno partecipato a tutte le prove a distanza e, il quarto, su un trattamento discriminatorio rispetto ai candidati che, prima del concorso, erano impiegati dalla Commissione e i cui nomi sono stati iscritti nell’elenco di riserva.

    a)   Sul primo motivo, vertente sull’illegittimità della modifica delle modalità della procedura di selezione

    37

    Il ricorrente adduce che la modifica delle modalità della procedura di selezione operata dall’addendum al bando di concorso sia illegittima nella misura in cui tale addendum ha sostituito la prova dell’esercizio di gruppo con il colloquio SCBI. Egli ritiene che siffatta modifica della natura delle prove, quando una parte dei candidati, tra cui lui stesso, aveva già superato le prove previste nel bando di concorso, sia priva di base giuridica a causa del suo carattere a posteriori e retroattivo.

    38

    A tal riguardo, in primo luogo, il ricorrente sostiene che l’argomento della Commissione vertente su un caso di forza maggiore collegato al sopravvenire della pandemia di COVID-19 non è idoneo a contraddire tale affermazione. A suo avviso, se la Commissione non avesse omesso, a torto, di proseguire la procedura di selezione nella primavera e nell’estate 2020, periodo in cui le condizioni sanitarie estive erano più favorevoli, essa non si sarebbe trovata di fronte all’impossibilità di organizzare l’effettuazione in presenza delle prove nel corso del periodo di ripresa effettiva del procedimento a partire dal novembre 2020. Esso aggiunge che la decisione della Commissione di far sostenere a distanza le prove a partire dal periodo invernale era giustificata dalla volontà discriminatoria di privilegiare i candidati già agenti in servizio presso la Commissione e i cui contratti potessero scadere a breve e a medio termine.

    39

    In secondo luogo, la modifica delle modalità della procedura di selezione mediante l’addendum al bando di concorso sarebbe contraria all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell’allegato III dello Statuto, che conferirebbe ai candidati un diritto al mantenimento delle modalità delle prove, prevedendo, da un lato, che il tipo di esami e la loro rispettiva valutazione debbano essere precisati nel bando di concorso e, dall’altro, che la pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta ufficiale debba avvenire un mese prima del termine entro il quale devono pervenire le candidature e, eventualmente, almeno due mesi prima della data fissata per gli esami. Inoltre, tale modifica violerebbe il precetto di trasparenza che sarebbe desunto dall’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III dello Statuto, letto alla luce dell’articolo 1 quinquies, dell’articolo 28, lettera d), e dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, che garantisce ai candidati di un concorso il beneficio di una procedura di selezione coerente e prevedibile prima dell’inizio di quest’ultima.

    40

    In terzo luogo, il colloquio SCBI non costituirebbe una prova alternativa adeguata all’esercizio di gruppo rispetto all’obiettivo di garantire una selezione obiettiva. Secondo il ricorrente, i documenti prodotti dalla Commissione al fine di dimostrare l’equipollenza delle prove non sono idonei a contraddire tale affermazione.

    41

    In quarto luogo, il ricorrente ritiene che l’EPSO abbia violato il suo dovere di sollecitudine e il diritto a una buona amministrazione, garantito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Su quest’ultimo punto, egli invoca la rassicurazione di non dover partecipare nuovamente alle prove che aveva tratto dalla lettera del 1o luglio 2020, con la quale un capo unità dell’EPSO lo aveva informato della ripresa delle prove presso l’Assessment center nel corso del mese di settembre e del fatto che i candidati che avevano già partecipato alle prove non sarebbero stati nuovamente convocati.

    42

    In quinto luogo, il ricorrente sostiene che è senza fondarsi su una base giuridica, in modo unilaterale e discriminatorio, nonché incorrendo in uno sviamento di potere, che l’EPSO ha ingiunto a tutti i candidati di partecipare al colloquio SCBI e ha considerato che tale partecipazione valesse come accettazione dell’addendum al bando di concorso. A tal riguardo, egli sottolinea che il suo consenso a partecipare alle prove secondo le nuove modalità non poteva essere presunto, tenuto conto in particolare dei suoi reclami e del fatto che la sua partecipazione era assimilabile ad un obbligo a causa della minaccia di esclusione dal procedimento che una mancata partecipazione avrebbe comportato.

    43

    In sesto luogo, e in subordine, il ricorrente deduce una violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’EPSO, in mancanza d’indicazione della base giuridica e dei motivi concreti della decisione di modificare il bando di concorso.

    44

    La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

    [omissis]

    2) Sulla censura vertente sull’assenza di base giuridica per la modifica delle modalità della procedura di selezione da parte dell’addendum al bando di concorso

    50

    Va ricordato che l’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, dell’allegato III dello Statuto dispone quanto segue:

    «1.   Previa consultazione del comitato dello statuto, le istituzioni affidano all’[EPSO] l’incarico di adottare le misure necessarie ai fini dell’applicazione di norme uniformi nell’ambito delle procedure di selezione dei funzionari dell’Unione (...).

    2.   L’Ufficio ha il compito di:

    a)

    organizzare concorsi generali su richiesta delle singole istituzioni;

    b)

    fornire, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza tecnica per i concorsi interni da esse organizzati;

    (…)

    3.   Su richiesta delle singole istituzioni, l’[EPSO] può svolgere altri compiti connessi alla selezione dei funzionari».

    51

    Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, dell’allegato III dello Statuto, l’EPSO fornisce assistenza alle singole istituzioni definendo e organizzando le procedure di selezione dei funzionari nel rispetto delle modalità generali stabilite da dette istituzioni (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2009, Aparicio e a./Commissione, F‑20/08, F‑34/08 e F‑75/08, EU:F:2009:132, punto 57).

    52

    Di conseguenza, è nell’esercizio del potere di definire e di organizzare le prove del concorso che esso trae dall’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, dell’allegato III dello Statuto che l’EPSO ha potuto decidere di adottare l’addendum al bando di concorso. Ne deriva che tale base giuridica consentiva all’EPSO di modificare con detto addendum le modalità della procedura di selezione.

    3) Sulla censura vertente sul mancato rispetto del principio di proporzionalità

    53

    Si deve ricordare che il principio di proporzionalità è riconosciuto da una giurisprudenza costante come rientrante fra i principi generali del diritto dell’Unione. In forza di detto principio, la legittimità di una misura adottata da un’istituzione dell’Unione è subordinata alla condizione che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, occorra ricorrere alla meno restrittiva e gli inconvenienti causati non debbano essere smisurati rispetto all’obiettivo perseguito (v. sentenza del 21 ottobre 2004, Schumann/Commissione, T‑49/03, EU:T:2004:314, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

    54

    Le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale nel determinare le modalità di organizzazione di un concorso e, in tale contesto, il giudice dell’Unione può censurare tali modalità soltanto nella misura necessaria a garantire la parità di trattamento dei candidati e l’obiettività della scelta effettuata tra questi ultimi (sentenza del 13 gennaio 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, punto 30). Inoltre, la giurisprudenza riconosce, entro gli stessi limiti, un ampio potere discrezionale alla commissione giudicatrice di concorso quando essa si trovi a far fronte a irregolarità o a errori intervenuti durante lo svolgimento di un concorso generale ad elevata partecipazione, che non possono, in ossequio ai principi di proporzionalità e di buona amministrazione, essere sanati mediante la ripetizione delle prove di concorso (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2001, Giulietti e a./Commissione, T‑167/99 e T‑174/99, EU:T:2001:126, punto 58). Un siffatto ampio potere discrezionale deve essere riconosciuto alla commissione giudicatrice anche quando quest’ultima si trovi a far fronte a casi di forza maggiore.

    55

    Non spetta al giudice dell’Unione censurare il contenuto dettagliato di una prova, a meno che esso non esuli dall’ambito stabilito nel bando di concorso o non sia completamente estraneo alle finalità della prova del concorso (v. sentenza del 7 febbraio 2002, Felix/Commissione, T‑193/00, EU:T:2002:29, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

    56

    Nel caso di specie, benché l’EPSO non sia una commissione giudicatrice, i principi richiamati ai punti 53 e 54 supra possono essere estesi allo stesso, poiché dispone di un ampio margine discrezionale nell’organizzazione dei test di selezione, in particolare al fine di garantire l’applicazione di norme uniformi nelle procedure di selezione dei funzionari dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2009, Aparicio e a./Commissione, F‑20/08, F‑34/08 e F‑75/08, EU:F:2009:132, punti 7778). Tale margine discrezionale deve essere valutato nel contesto della sopravvenienza della pandemia di COVID-19, che ha stravolto l’organizzazione delle prove del concorso de quo ad elevata partecipazione.

    57

    A tal riguardo, la sopravvenienza della pandemia di COVID-19 nel corso dell’inverno 2020, situazione epidemiologica esterna, anomala e imprevedibile per l’EPSO, costitutiva di un caso di forza maggiore, ha indotto gli Stati membri ad adottare nei confronti dei loro cittadini misure di restrizione degli spostamenti e delle riunioni accompagnate da misure sanitarie. L’EPSO era tenuto a rispettare tali misure nell’ambito dell’organizzazione delle prove del concorso senza poter esercitare alcun controllo su queste ultime. Di conseguenza, la suddetta pandemia costituiva per l’EPSO un caso di forza maggiore che aveva stravolto l’organizzazione di dette prove, vale a dire, secondo una giurisprudenza costante, una circostanza estranea, anomala e imprevedibile, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante ogni diligenza impiegata [v., per analogia, sentenza del 28 aprile 2022, C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna), C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].

    58

    In siffatto contesto, i punti 1 e 2 dell’addendum al bando di concorso menzionati al punto 47 supra ricordano, anzitutto, che l’EPSO è stato costretto, a causa della sopravvenienza della pandemia di COVID-19, ad interrompere e sospendere nel corso della procedura tutte le sue attività collegate all’Assessment center, a partire dal 6 marzo 2020, al fine di garantire l’applicazione di tutte le misure precauzionali adeguate. Vi si ricorda poi che, in occasione della ripresa della procedura di selezione nonostante la suddetta pandemia non era possibile, per ragioni di sanità pubblica, organizzare a breve termine prove in presenza nei locali dell’EPSO e che, infine, per poter portare a termine il concorso entro un termine ragionevole, l’EPSO aveva deciso di organizzare il passaggio in linea (a distanza) delle prove inizialmente previste nel centro di valutazione.

    59

    Pertanto, l’EPSO si è trovato di fronte a un caso di forza maggiore che ha reso impossibile una programmazione attendibile delle prove a causa dell’imprevedibile evoluzione della pandemia a partire dal 6 marzo 2020 e della bassa probabilità di una ripresa della procedura di selezione nell’autunno 2020 in condizioni analoghe a quelle vigenti prima della sopravvenienza della pandemia di COVID-19. Nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale e dei poteri che gli derivano dall’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, dell’allegato III dello Statuto, da un lato, l’EPSO ha dunque potuto ritenere che un adeguamento delle modalità delle prove di concorso fosse necessario per garantire la continuazione di tale procedura, al contempo salvaguardando la salute dei candidati, e per limitare i potenziali effetti negativi della sospensione o della ripresa della suddetta procedura sia per i candidati che per l’istituzione interessata. Dall’altro, esso ha potuto decidere che tale adeguamento dovesse essere adottato unicamente nei limiti dello stretto necessario alla luce di tale obiettivo.

    60

    Su quest’ultimo punto, anzitutto, risulta dal fascicolo che, alla data del 13 marzo 2020, su un numero di 385 candidati convocati alle prove organizzate presso il centro di valutazione per le due procedure di selezione allora in corso, ma sospese, la stragrande maggioranza dei candidati, ossia 289 candidati, avevano già sostenuto le prove in presenza.

    61

    Occorre rilevare che, in tali circostanze, l’EPSO si è premurato di tener conto dell’interesse di tali candidati che avevano già superato le prove, di maggioranza del numero di candidati iscritti, a non essere obbligati a sostenerle nuovamente, e tale interesse imponeva quindi il mantenimento delle prove in via di principio nonché dei relativi risultati, ottenuti prima della sospensione della procedura di selezione. Esso ha quindi giustamente considerato che la soluzione consistente, per tutti i candidati, nel partecipare nuovamente a distanza a tutte le prove sarebbe stata sproporzionata e contraria ai principi di proporzionalità e di buona amministrazione a fronte dell’interesse di detti candidati.

    62

    Inoltre, da studi generali preliminari forniti dall’EPSO risulta che le modalità di svolgimento a distanza erano già state messe in atto e sperimentate nel corso di procedure di selezione anteriori e che esse avevano potuto allora essere considerate dall’amministrazione e dai candidati come tecnicamente affidabili e non comportanti differenze significative per quanto riguarda la correttezza della valutazione e i risultati dei candidati, oltre ad essere stati approvati da questi ultimi. In tali circostanze, tenendo conto di tali studi preliminari, l’EPSO poteva ragionevolmente, da un lato, prevedere di privilegiare una via di modalità di svolgimento a distanza delle prove al fine di preservare la salute dei candidati e, dall’altro, ritenere che, per i candidati che non avessero ancora sostenuto le prove alla data della sospensione della procedura, uno svolgimento a distanza delle prove del colloquio sulle competenze generali, del colloquio sulle competenze specifiche e dello studio di caso non costituisse uno sforzo di adattamento eccessivo contrario al principio di proporzionalità.

    63

    Infine, per quanto riguarda la prova dell’esercizio di gruppo, occorre rilevare che l’EPSO, sulla base di consulenze di specialisti e di pubblicazioni scientifiche, ha tenuto conto della complessità tecnica e dell’inadeguatezza dell’organizzazione del passaggio di tale prova secondo modalità a distanza, implicando quest’ultima una dinamica specifica legata alla presenza in loco dei candidati e funzionale alla valutazione in tale ambito di competenze particolari. Pertanto, nell’ambito del notevole margine di manovra di cui dispone, l’EPSO ha potuto considerare che tali difficoltà implicassero una ridefinizione della prova di gruppo.

    64

    A tal riguardo, si deve ricordare che il punto 5, rubricato «Assessment center», figurante sotto il titolo «Modalità di selezione», del bando di concorso prevedeva la ripartizione tra le prove della valutazione delle otto competenze oggetto del concorso e che, quindi, una prova analoga a quella dell’esercizio di gruppo era imperativamente richiesta al fine di garantire l’affidabilità dei risultati ottenuti secondo una doppia valutazione complementare delle sei competenze seguenti: «analisi e risoluzione di problemi», «apprendimento e sviluppo», «individuazione delle priorità e spirito organizzativo», «resilienza», «capacità di lavorare con gli altri» e «leadership» (v. punto 5 supra).

    65

    Di conseguenza, una soppressione tout court della prova dell’esercizio di gruppo non poteva essere presa in considerazione dall’EPSO, a meno di indurre la commissione giudicatrice a una valutazione incompleta delle competenze valutate dei candidati. L’EPSO poteva quindi ritenere, sempre nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, che l’organizzazione di una prova diretta a valutare tali sei competenze rimanesse necessaria al fine di garantire la validità di tutti i risultati dei candidati.

    66

    In tali circostanze, il colloquio SCBI è stato concepito dall’EPSO come una prova per valutare competenze analoghe a quelle valutate nell’ambito dell’esercizio di gruppo, e che al contempo presentava il vantaggio di una maggiore facilità di organizzazione e di una più elevata affidabilità tecnica di valutazione rispetto all’esercizio di gruppo quando tali prove sono organizzate a distanza.

    67

    Si deve pertanto concludere che l’adozione da parte dell’EPSO dell’addendum al bando di concorso che mette in atto il colloquio SCBI risulta dalla scelta dell’EPSO di ricorrere al metodo di prova meno vincolante per tutti i candidati alla luce della circostanza eccezionale costituita dalla pandemia di COVID-19.

    68

    Pertanto, la modifica di cui trattasi non è contraria al principio di proporzionalità.

    4) Sulla censura vertente sul mancato rispetto del principio della parità di trattamento

    69

    Secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze dell’11 settembre 2007, Lindorfer/Consiglio, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, punto 63, e del 20 marzo 2012, Kurrer e a./Commissione, da T‑441/10 P a T‑443/10 P, EU:T:2012:133, punto 53). Inoltre, in una materia rientrante nell’esercizio di un potere discrezionale, il principio della parità di trattamento è violato quando l’istituzione interessata procede a una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v. sentenza del 20 marzo 2012, Kurrer e a./Commissione, da T‑441/10 P a T‑443/10 P, EU:T:2012:133, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

    70

    Una violazione del principio di uguaglianza presuppone che il trattamento controverso comporti un pregiudizio per talune persone rispetto ad altre (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

    71

    Spetta alla commissione giudicatrice vegliare rigorosamente sul rispetto del principio della parità di trattamento dei candidati durante lo svolgimento di un concorso. Sebbene la commissione giudicatrice goda di un ampio potere discrezionale quanto alle modalità e al contenuto dettagliato delle prove, spetta tuttavia al giudice dell’Unione esercitare il suo sindacato nella misura necessaria a garantire un pari trattamento dei candidati e l’obiettività della scelta tra questi ultimi effettuata dalla commissione giudicatrice (sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 132). In tale contesto, incombe altresì all’APN, in qualità di organizzatrice del concorso, oltre che alla commissione giudicatrice, agire affinché tutti i candidati nello stesso concorso sostengano la stessa prova nelle stesse condizioni. In tal senso, spetta alla commissione giudicatrice di concorso assicurarsi che le prove presentino chiaramente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 1988, Goossens e a./Commissione, 228/86, EU:C:1988:172, punto 15, e del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

    72

    Inoltre, per garantire la parità tra i candidati, la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione, la commissione giudicatrice deve assicurare che i criteri di valutazione siano applicati in maniera coerente a tutti i candidati (sentenza del 13 gennaio 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, punto 32). Tale obbligo è particolarmente vincolante per quanto riguarda le prove orali, giacché tali prove sono per natura meno uniformate rispetto alle prove scritte (sentenza del 13 gennaio 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, punto 33).

    73

    Risulta nondimeno dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, prima frase, dello Statuto che eventuali limitazioni del principio di non discriminazione sono possibili, a condizione che esse siano «oggettivamente e ragionevolmente giustificat[e]» e rispondano ad obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale (sentenza del 6 luglio 2022, MZ/Commissione, T‑631/20, EU:T:2022:426, punto 62).

    74

    Pertanto, l’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni dell’Unione nell’organizzazione dei loro servizi e, in particolare, nella determinazione dei criteri di capacità richiesti dai posti da coprire e, in funzione di tali criteri e nell’interesse del servizio, delle condizioni e delle modalità di organizzazione del concorso, incontra i limiti imperativi fissati dall’articolo 1 quinquies dello Statuto, di modo che le disparità di trattamento possono essere ammesse soltanto qualora siano oggettivamente giustificate e proporzionate alle reali esigenze del servizio (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2022, MZ/Commissione, T‑631/20, EU:T:2022:426, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

    75

    Nel caso di specie, occorre rilevare che l’EPSO ha organizzato la prova orale del colloquio SCBI per tutti i candidati, vale a dire a prescindere dalla loro situazione alla data di ripresa della procedura di selezione, in sostituzione di quella dell’esercizio di gruppo, al fine di valutare le stesse competenze specificamente previste dalla prova dell’esercizio di gruppo.

    76

    Alla luce dell’organizzazione particolare della nuova prova del colloquio SCBI, da un lato, si deve concludere che l’EPSO ha vigilato affinché, con tale prova, la commissione giudicatrice del concorso consentisse a tutti i candidati di essere valutati in modo coerente e paritario riguardo alle sei competenze previste dal bando di concorso, conformemente alla giurisprudenza di cui ai punti 71 e 72 supra. Di conseguenza, si deve concludere che l’EPSO ha trattato in maniera uguale tutti i candidati.

    77

    Dall’altro, è vero che, per quanto riguarda l’organizzazione generale del concorso, l’EPSO ha trattato in maniera uguale candidati che si trovavano in situazioni diverse, vale a dire candidati che avevano già superato le prove inizialmente previste nel bando di concorso e candidati che non le avevano ancora superate.

    78

    Occorre quindi esaminare se tale violazione del principio della parità di trattamento fosse oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di interesse generale nell’ambito della politica del personale.

    79

    Dal punto 4 dell’addendum al bando di concorso risulta che tale identico trattamento era motivato dall’obbligo dell’EPSO di garantire la parità di trattamento di tutti i candidati per quanto riguarda il fatto di sostenere la prova del colloquio SCBI. Una siffatta identità di trattamento era quindi coerente con l’obiettivo dell’intervento dell’EPSO nella procedura di selezione, enunciato all’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto, che consisteva nell’adottare le misure necessarie per garantire l’applicazione di norme uniformi nelle procedure di selezione dei funzionari dell’Unione. Essa appare quindi obiettivamente giustificata ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 69 e 73 supra.

    80

    In tali circostanze, si deve concludere che l’EPSO non ha violato, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 70 supra, il principio della parità di trattamento quando ha invitato il ricorrente a sostenere la prova del colloquio SCBI.

    5) Sulla censura vertente sul mancato rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

    81

    Va ricordato che l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell’allegato III dello Statuto è formulato come segue:

    «1.   Il bando di concorso è stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica. Il bando deve specificare:

    a)

    il tipo di concorso (concorso interno nell’ambito dell’istituzione, concorso interno nell’ambito delle istituzioni, concorso generale, eventualmente comune a due o più istituzioni);

    b)

    le modalità (concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami);

    c)

    la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire e il gruppo di funzioni ed il grado proposti;

    (…)

    e)

    nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione;

    (…)

    Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, il bando di concorso è stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dello statuto, previa consultazione della commissione paritetica comune.

    2.   Per i concorsi generali, si deve pubblicare un bando di concorso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno un mese prima del termine entro il quale devono pervenire le candidature e, eventualmente, almeno due mesi prima della data fissata per gli esami».

    82

    Pertanto, in forza dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello Statuto, il bando di concorso deve specificare, nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione (sentenza del 21 marzo 2013, Taghani/Commissione, F‑93/11, EU:F:2013:40, punto 65; v. altresì, in tal senso, sentenza del 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia,144/82, EU:C:1983:211, punto 27).

    83

    Inoltre, benché la commissione giudicatrice disponga di un ampio potere discrezionale per stabilire le condizioni di un concorso, essa è vincolata dal testo del bando di concorso quale pubblicato. I termini del bando di concorso costituiscono tanto la cornice di legalità, quanto i criteri generali di valutazione per la commissione giudicatrice (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2004, Schumann/Commissione, T‑49/03, EU:T:2004:314, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

    84

    Nel caso di specie, è pacifico che l’addendum al bando di concorso ha modificato, dopo la conclusione delle prove di accesso per una parte dei candidati, le modalità di valutazione delle competenze oggetto della prova dell’esercizio di gruppo, cambiando la natura di tale prova, definita in precedenza conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello Statuto, per sostituirla con un esercizio individuale a distanza avente la forma del colloquio SCBI.

    85

    A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, il principio della tutela del legittimo affidamento costituisce il corollario del principio della certezza del diritto, il quale esige che le norme giuridiche siano chiare e precise ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione (sentenze del 15 febbraio 1996, Duff e a., C‑63/93, EU:C:1996:51, punto 20, e del 5 settembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commissione, T‑471/11, EU:T:2014:739, punto 90). Tali principi ostano a che l’efficacia nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, salvo, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e qualora il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (v. sentenza del 10 novembre 2010, UAMI/Simões Dos Santos,T‑260/09 P, EU:T:2010:461, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

    86

    Occorre quindi verificare se, come ritiene il ricorrente, la modifica non prevedibile della natura della prova dopo lo svolgimento, in parte, di quest’ultima violi i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 85 supra.

    87

    Nel caso di specie, da un lato, per quanto riguarda la condizione relativa allo scopo da raggiungere, occorre ricordare che la circostanza eccezionale costituita dalla pandemia di COVID-19 giustificava l’adozione dell’addendum al bando di concorso, al fine di consentire, a beneficio dei candidati e dell’istituzione, la prosecuzione della procedura di selezione in condizioni possibili, proporzionate e accettabili da un punto di vista sanitario (v. punti da 58 a 67 supra). In tal modo, essa mirava, in ultima analisi, a garantire l’efficacia del reclutamento tramite concorso. Poiché la modifica in questione della procedura di selezione era imposta, in via eccezionale, dall’obiettivo di garantire, nonostante le difficoltà del contesto sanitario, l’assunzione oggetto di tale procedura, occorre considerare soddisfatta la prima condizione di emergenza stabilita dalla giurisprudenza di cui al punto 85 supra.

    88

    Dall’altro, per quanto riguarda la seconda condizione di emergenza relativa al rispetto del legittimo affidamento del ricorrente, è vero che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un’istituzione dell’Unione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Il diritto di avvalersi del legittimo affidamento presuppone la presenza di tre condizioni cumulative. In primo luogo, devono essere state fornite all’interessato da parte dell’amministrazione dell’Unione assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nella persona a cui si rivolgono. In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del 5 settembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commissione, T‑471/11, EU:T:2014:739, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

    89

    Tuttavia, è inevitabile constatare che, nel caso di specie, come risulta dal punto 57 supra, l’EPSO si è confrontato, nel corso del procedimento, ad un caso di forza maggiore relativo al verificarsi della pandemia di COVID-19, rendendo impossibile in tali circostanze il mantenimento delle modalità della procedura di selezione inizialmente definite dal bando di concorso. Pertanto, nelle circostanze eccezionali della presente causa, il ricorrente non può far valere una presunta inosservanza del principio della tutela del suo legittimo affidamento nel fatto che tali modalità gli fossero applicate.

    90

    Si deve inoltre aggiungere che l’EPSO, pur avendo modificato la natura della prova dell’esercizio di gruppo, si è tuttavia impegnato a concepire tale modifica in modo tale che essa rispettasse l’obiettivo di detta prova quale definito al punto 5 sotto la rubrica «Modalità di selezione» del bando di concorso, ossia quello di valutare le sei competenze specificate in tale punto. Peraltro, occorre rilevare che la modifica delle norme relative alla natura di tale prova non ha pregiudicato la possibilità del ricorrente di essere effettivamente valutato su queste sei competenze, poiché egli è stato invitato a partecipare alla nuova prova del colloquio SCBI allo stesso modo di tutti gli altri candidati.

    91

    In tali circostanze, e poiché l’EPSO trae dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dall’allegato III dello Statuto la competenza ad organizzare i concorsi generali e ad adottare le misure necessarie per garantire l’applicazione di norme uniformi nelle procedure di selezione, disponendo al riguardo di un ampio potere discrezionale, quest’ultimo non era obbligato a raccogliere preventivamente il consenso dei candidati, tra cui il ricorrente, riguardo a una modifica delle modalità delle prove. Pertanto, la censura del ricorrente secondo cui il suo consenso a partecipare alle prove non poteva essere presunto (v. punto 42 supra) è inoperante e deve essere respinta.

    92

    Inoltre, per quanto concerne la lettera del 1o luglio 2020 (v. punti 14 e 41 supra), l’EPSO aveva in essa precisato che, «alla luce dei recenti sviluppi e delle politiche adottate dagli Stati membri in merito alla situazione del COVID-19, [esso aveva] deciso di programmare una ripresa [della procedura] presso gli Assessment center approssimativamente nel corso della seconda metà del mese di settembre». Pertanto, sebbene tale lettera precisasse effettivamente che i «[c]andidati che avevano già partecipato [alle prove] dell’Assessment center non [sarebbero stati] nuovamente invitati», resta il fatto che tale informazione è esplicitamente subordinata al miglioramento della situazione epidemiologica precedentemente descritta e menziona una ripresa in presenza della procedura presso gli Assessment center, vale a dire secondo le modalità previste dal bando di concorso. Tale condizionalità non può far sorgere in capo al ricorrente un legittimo affidamento quanto al mantenimento del procedimento in presenza nel caso in cui la situazione epidemiologica si fosse degradata e in cui circostanze di forza maggiore avessero imposto necessariamente di adattarla al fine di consentirne la prosecuzione.

    93

    In considerazione di tutto quanto precede, occorre respingere il primo motivo.

    [omissis]

    c)   Sul terzo motivo, vertente su un trattamento discriminatorio rispetto ai candidati che hanno partecipato a tutte le prove a distanza

    115

    Il ricorrente sottolinea di aver sostenuto, in presenza, le prove del colloquio sulle competenze generali e del colloquio sulle competenze specifiche presso l’Assessment center il 3 marzo 2020, mentre i candidati che non avevano sostenuto dette prove in tale data le avevano in seguito sostenute a distanza mediante videoconferenza, nel contesto della ripresa del procedimento a partire dall’autunno 2020. A causa di tale differenza tra le modalità di passaggio, l’EPSO, da un lato, gli avrebbe riservato un trattamento discriminatorio rispetto a quello concesso ai suddetti altri candidati e, dall’altro, sarebbe incorsa in errori procedurali.

    116

    Da un lato, il ricorrente sostiene che, nell’ipotesi in cui gli esercizi che sono stati presentati e i quesiti che sono stati posti ai candidati durante le prove organizzate a distanza fossero stati gli stessi di quelli praticati con i candidati che avevano già passato in presenza le prove organizzate presso l’Assessment center, i primi sarebbero stati avvantaggiati rispetto ai secondi mediante la concessione di un tempo supplementare per rispondere ai quesiti, essendo tale tempo insito nella ritrasmissione elettronica prevista secondo le nuove modalità di svolgimento a distanza. Grazie a tale tempo supplementare, i suddetti candidati avrebbero avuto accesso a migliori condizioni di colloquio tali da avere ripercussioni positive sulla loro valutazione. Esso rileva che l’EPSO non ha cercato di correggere o compensare tale svantaggio, sebbene tali misure fossero giuridicamente ammesse nell’ambito di una procedura di selezione per titoli.

    117

    Dall’altro, il ricorrente fa valere che la messa in atto, da parte dell’EPSO, di condizioni di esame oggettivamente diseguali tra i candidati implica che quest’ultimo abbia commesso un errore procedurale adottando l’addendum al bando di concorso, senza tener conto dell’interesse del ricorrente né di quello degli altri candidati che avevano sostenuto le prove in presenza. Esso ritiene che il fatto che la decisione di riesame non contenga alcuna giustificazione al riguardo, benché la domanda di riesame avesse tale oggetto, comporterebbe la violazione da parte dell’EPSO dell’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE.

    118

    La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

    [omissis]

    124

    In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserito trattamento discriminatorio legato all’organizzazione delle prove per via elettronica, occorre ricordare che, nell’ambito del controllo giurisdizionale della decisione con cui la commissione giudicatrice di un concorso rifiuta l’iscrizione di un candidato nell’elenco di riserva, il Tribunale verifica il rispetto delle norme giuridiche applicabili, ossia delle norme, in particolare quelle procedurali, previste dallo Statuto e dal bando di concorso, e di quelle che disciplinano i lavori della commissione giudicatrice, in particolare il dovere di imparzialità della commissione giudicatrice e il rispetto, da parte di quest’ultima, del principio della parità di trattamento dei candidati, nonché l’assenza di sviamento di potere (sentenza del 6 luglio 2022, JP/Commissione, T‑179/20, non pubblicata, EU:T:2022:423, punto 67).

    125

    Secondo la giurisprudenza richiamata ai punti da 69 a 74 supra, il principio della parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato e risponda ad obiettivi legittimi di interesse generale nell’ambito della politica del personale. Inoltre, spetta alla commissione giudicatrice, tenuta a garantire l’applicazione coerente dei criteri di valutazione a tutti i candidati, agire affinché tutti i candidati ad uno stesso concorso sostengano la stessa prova nelle stesse condizioni e assicurarsi così che le prove presentino grosso modo lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati. Tale requisito si impone in modo particolare nelle prove orali.

    126

    Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che ogni concorso comporta, in generale e in maniera intrinseca, un rischio di disparità di trattamento. Pertanto, una violazione del principio della parità di trattamento può essere accertata solo qualora la commissione giudicatrice, nella scelta delle prove, non abbia limitato il rischio di disparità di opportunità a quello proprio, in linea di massima, di ogni esame (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 133). Di conseguenza, la decisione di non iscrivere un candidato nell’elenco di riserva dev’essere annullata qualora si accerti che il concorso era stato organizzato in modo da generare un rischio di disparità di trattamento superiore a quello inerente a ogni concorso, senza che il candidato interessato debba fornire la prova della circostanza che alcuni candidati sono stati effettivamente avvantaggiati (sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 46).

    127

    Nel caso di specie, occorre ricordare che il cambiamento delle modalità delle prove è il risultato della necessità per l’EPSO, a fronte della pandemia di COVID-19 costituente un caso di forza maggiore, di garantire il proseguimento della procedura di selezione in condizioni paritarie per tutti i candidati, adeguando al contempo, in modo proporzionato, le modalità delle prove al fine di limitare gli eventuali effetti pregiudizievoli sorti dalla sospensione o dalla ripresa della procedura, tanto per i candidati quanto per l’istituzione che assumeva (v. punto 59 supra). Pertanto, sebbene candidati in situazioni analoghe per quanto riguarda il concorso siano stati trattati in maniera diversa nell’ambito della partecipazione alle prove a causa di varie modalità di svolgimento, un siffatto trattamento era nondimeno obiettivamente giustificato e rispondeva a un obiettivo legittimo di interesse generale nell’ambito della politica del personale.

    128

    Inoltre, studi preliminari, sui quali l’EPSO si è basato per modificare le modalità delle prove, attestano che le modalità di svolgimento a distanza nel contesto della pandemia di COVID-19 erano state sperimentate nel corso di prove anteriori e che avevano potuto, ex post, essere considerate tecnicamente affidabili e non comportanti differenze significative per quanto riguarda la correttezza della valutazione e i risultati dei candidati, oltre ad essere stati approvati da questi ultimi (v. punto 62 supra). Inoltre, dai punti 2 e 4 dell’addendum al bando di concorso risulta, in sostanza, che i candidati hanno sostenuto le stesse prove nel merito, con il caso particolare dell’esercizio di gruppo sostituito dal colloquio SCBI sostenuto da tutti, e che, pertanto, solo la forma e l’ambiente del passaggio delle prove si era evoluta, mentre le prove rimanevano identiche sotto il profilo del loro tenore, della loro metodologia e della loro difficoltà.

    129

    Peraltro, si deve ricordare che al momento del passaggio di ciascun candidato, anche se i criteri di valutazione erano identici per tutti i candidati indipendentemente dalla modalità di passaggio, gli esaminatori disponevano nondimeno di un ampio potere discrezionale rispetto alla conduzione dei colloqui, ai temi e ai settori rientranti nell’ambito del bando di concorso nonché ai quesiti posti. Infatti, le valutazioni effettuate da una commissione giudicatrice di concorso quando valuta le conoscenze e le attitudini dei candidati costituiscono l’espressione di un giudizio di valore sulla prestazione di ciascun candidato durante la prova e rientrano nell’ampio potere discrezionale della commissione giudicatrice. Esse possono essere soggette al sindacato del giudice solo in caso di manifesta violazione delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice. Infatti, non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione a quella della commissione giudicatrice di concorso (sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 275).

    130

    Si deve quindi considerare che, nel caso di specie, il trattamento differenziato dei candidati consistente nel fatto che le prove inizialmente previste presso l’Assessment center non si sono svolte tutte in presenza non era idoneo ad avvantaggiarne taluni rispetto ad altri e non ha neppure creato un rischio di disparità di trattamento superiore a quello insisto in qualsiasi concorso. Poiché l’attuazione di tale trattamento differenziato si inserisce peraltro nell’ambito della risposta a un caso di forza maggiore, si deve concludere che, per tutte queste ragioni, tale disparità di trattamento, oggettivamente e ragionevolmente giustificata, non ha comportato una violazione del principio della parità di trattamento.

    131

    Ne consegue che il terzo motivo di ricorso dev’essere respinto.

    [omissis]

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    SY si farà carico delle proprie spese nonché della metà di quelle sostenute dalla Commissione europea.

     

    3)

    La Commissione si farà carico della metà delle proprie spese.

     

    da Silva Passos

    Valančius

    Truchot

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2022.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco

    ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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