Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TB0692

    Causa T-692/21: Ordinanza del Tribunale del 22 dicembre 2022 — AL / Commissione («Funzione pubblica – Indagine dell’OLAF – Atti dell’OLAF – Identificazione del convenuto – Insussistenza di atto lesivo – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità»)

    GU C 71 del 27.2.2023, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 71/30


    Ordinanza del Tribunale del 22 dicembre 2022 — AL / Commissione

    (Causa T-692/21) (1)

    («Funzione pubblica - Indagine dell’OLAF - Atti dell’OLAF - Identificazione del convenuto - Insussistenza di atto lesivo - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Irricevibilità»)

    (2023/C 71/40)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: AL (rappresentante: R. Rata, avvocata)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr, J. Baquero Cruz e A.-C. Simon, agenti)

    Oggetto

    Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento, in primo luogo, di diversi atti dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), adottati nell’ambito di un’indagine che lo riguarda, e con i quali l’OLAF ha segnatamente respinto due reclami che egli aveva presentato avverso la relazione finale e le raccomandazioni formulate nell’ambito di tale indagine; in secondo luogo, della nota della Commissione europea del 3 marzo 2021, con la quale quest’ultima lo ha informato della sua intenzione di recuperare taluni assegni che gli erano stati versati; in terzo luogo, della decisione della Commissione del 22 marzo 2021, con la quale quest’ultima ha deciso di recuperare detti assegni; in quarto luogo, della nota interna del Consiglio dell’Unione europea del 22 gennaio 2021, che raccomandava l’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti e, dall’altro, il risarcimento del danno materiale e morale che egli avrebbe subito a causa del recupero di diverse somme trattenute dal suo stipendio nel 2021 e dell’asserita illegittima conduzione dell’indagine dell’OLAF nei suoi confronti e delle conseguenze dalla stessa derivate.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento depositata dal Consiglio dell’Unione europea.

    3)

    AL è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

    4)

    Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.


    (1)  GU C 37 del 24.1.2022.


    Top