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Document 62021TB0434

Causa T-434/21: Ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2022 — TO / AEA («Funzione pubblica – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Decisione non contestata nei termini – Autorità di cosa giudicata – Impegno condizionale adottato dall’AACC nel contesto di una composizione amichevole al di fuori del Tribunale – Offerta di composizione amichevole non accettata dalla parte ricorrente – Insussistenza di atto lesivo – Irricevibilità»)

GU C 165 del 19.4.2022, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 165 del 19.4.2022, p. 29–29 (GA)

19.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/34


Ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2022 — TO / AEA

(Causa T-434/21) (1)

(«Funzione pubblica - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Decisione non contestata nei termini - Autorità di cosa giudicata - Impegno condizionale adottato dall’AACC nel contesto di una composizione amichevole al di fuori del Tribunale - Offerta di composizione amichevole non accettata dalla parte ricorrente - Insussistenza di atto lesivo - Irricevibilità»)

(2022/C 165/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TO (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea dell’ambiente (rappresentanti: O. Cornu, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in primo luogo, all’annullamento della decisione del 21 settembre 2020 con cui l’AEA avrebbe, da un lato, rifiutato di eseguire la sentenza dell’11 giugno 2019, TO/AEA (T-462/17, non pubblicata, EU:T:2019:397), e, dall’altro, respinto le domande formulate dalla ricorrente il 16 settembre 2020 e, in secondo luogo, alla condanna dell’AEA a versare alla ricorrente: primo, gli importi corrispondenti all’indennità di preavviso e all’indennità di prima sistemazione maggiorati degli interessi a partire dal 22 settembre 2006; secondo, una somma pari a EUR 20 000 per il risarcimento dell’asserito danno morale subito a motivo della divulgazione a terzi dei suoi dati personali e, terzo, una somma pari a EUR 20 000 per il risarcimento dell’asserito danno morale subito a motivo del rifiuto di comunicarle lo scambio di corrispondenza avvenuto con il suo precedente difensore sia prima che dopo la pronuncia di tale sentenza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

TO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA)


(1)  GU C 349 del 30.8.2021.


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