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Document 62021TA0487

    Causa T-487/21: Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Neoperl/EUIPO (Raffigurazione di un inserto sanitario cilindrico) [«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea raffigurante un inserto sanitario cilindrico – Marchio di posizione tattile – Impedimenti alla registrazione assoluti – Ambito di applicazione della legge – Rilievo d’ufficio – Esame, da parte della commissione di ricorso, del carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Segno non atto a costituire un marchio dell’Unione europea – Assenza di una rappresentazione grafica precisa e di per sé completa dell’impressione tattile prodotta dal segno – Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2007 [divenuti articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

    GU C 35 del 30.1.2023, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 35/51


    Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Neoperl/EUIPO (Raffigurazione di un inserto sanitario cilindrico)

    (Causa T-487/21) (1)

    («Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea raffigurante un inserto sanitario cilindrico - Marchio di posizione tattile - Impedimenti alla registrazione assoluti - Ambito di applicazione della legge - Rilievo d’ufficio - Esame, da parte della commissione di ricorso, del carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] - Segno non atto a costituire un marchio dell’Unione europea - Assenza di una rappresentazione grafica precisa e di per sé completa dell’impressione tattile prodotta dal segno - Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2007 [divenuti articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

    (2023/C 35/60)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Neoperl AG (Reinach, Svizzera) (rappresentante: U. Kaufmann, avvocata)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e D. Hanf, agenti)

    Oggetto

    Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Neoperl AG, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5).

    Dispositivo

    1)

    La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5) è annullata.

    2)

    L’EUIPO è condannato alle spese.


    (1)  GU C 391 del 27.9.2021.


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