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Document 62021CO0002

    Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 24 giugno 2022.
    Rzecznik Praw Obywatelskich.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
    Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Atto di nascita, rilasciato dallo Stato membro di nascita del minore, che designa due madri per quest’ultimo – Diniego dello Stato membro di origine di una delle due madri di trascrivere tale atto di nascita nel registro nazionale dello stato civile – Trascrizione del suddetto atto quale condizione per il rilascio di documenti di identità – Normativa nazionale di tale Stato membro di origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso.
    Causa C-2/21.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:502

     ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

    24 giugno 2022 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Atto di nascita, rilasciato dallo Stato membro di nascita del minore, che designa due madri per quest’ultimo – Diniego dello Stato membro di origine di una delle due madri di trascrivere tale atto di nascita nel registro nazionale dello stato civile – Trascrizione del suddetto atto quale condizione per il rilascio di documenti di identità – Normativa nazionale di tale Stato membro di origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso»

    Nella causa C‑2/21,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Tribunale amministrativo del voivodato di Cracovia, Polonia), con decisione del 9 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2021, nel procedimento

    Rzecznik Praw Obywatelskich

    con l’intervento di:

    K.S.,

    S.V.D.,

    Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie M.C.,

    Prokuratura Krajowa,

    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie,

    LA CORTE (Decima Sezione),

    composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore) e D. Gratsias, giudici,

    avvocato generale: J. Kokott

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE nonché dell’articolo 7, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Rzecznik Praw Obywatelskich (difensore civico nazionale, Polonia) e il Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie (capo dell’anagrafe di Cracovia, Polonia) (in prosieguo: il «capo dell’anagrafe»), in merito al diniego, da parte di quest’ultimo, di trascrivere nel registro polacco dello stato civile l’atto di nascita della figlia di K.S. e della sua coniuge S.V.D, rilasciato dalle autorità spagnole.

    Contesto normativo

    Diritto internazionale

    3

    L’articolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1577, pag. 3), così dispone:

    «1.   Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

    2.   Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari».

    4

    L’articolo 7 di tale Convenzione prevede quanto segue:

    «1.   Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

    2.   Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide».

    Diritto dell’Unione

    Trattato FUE

    5

    L’articolo 20 TFUE prevede quanto segue:

    «1.   È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

    2.   I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro:

    a)

    il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

    (...)

    Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi».

    6

    L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE enuncia quanto segue:

    «Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi».

    Carta

    7

    L’articolo 7 della Carta, intitolato «Rispetto della vita privata e della vita familiare», prevede quanto segue:

    «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

    8

    In forza dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta «[è] vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale».

    9

    L’articolo 24 della Carta, intitolato «Diritti del minore», così recita:

    «1.   I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

    2.   In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

    3.   Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

    Direttiva 2004/38/CE

    10

    La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35), all’articolo 4, intitolato «Diritto di uscita», prevede quanto segue:

    «1.   Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, ogni cittadino dell’Unione munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e muniti di passaporto in corso di validità hanno il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro.

    (...)

    3.   Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, ai sensi della legislazione nazionale, una carta d’identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza.

    4.   Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto tra gli stessi (...)».

    Diritto polacco

    11

    L’articolo 18 della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia) è del seguente tenore:

    «La Repubblica di Polonia salvaguarda e tutela il matrimonio quale unione della donna e dell’uomo, la famiglia, la maternità e la qualità di genitori».

    12

    L’articolo 7 dell’ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe (legge sul diritto internazionale privato), del 4 febbraio 2011, nella versione consolidata (Dz. U. del 2015, posizione 1792), così dispone:

    «La legge straniera non si applica nel caso in cui essa produca effetti contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica di Polonia».

    13

    L’articolo 104, paragrafo 5, dell’ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego (legge sugli atti di stato civile), del 28 novembre 2014, nella versione consolidata (Dz. U. del 2020, posizione 463) quale modificata, prevede quanto segue:

    «La trascrizione è obbligatoria se un cittadino polacco, a cui si riferisce un documento di stato civile straniero, è titolare di un atto di stato civile, emesso nel territorio della Repubblica di Polonia, che attesta eventi precedenti, e se tale cittadino richiede l’esecuzione di una misura rientrante nell’iscrizione anagrafica, o richiede un documento d’identità polacco o un numero [di identificazione delle persone fisiche di cittadinanza polacca]».

    14

    L’articolo 107 della legge sugli atti di stato civile è così formulato:

    «Il capo dell’anagrafe rifiuta di effettuare la trascrizione se:

    1) il documento non è considerato, nello Stato di rilascio, come un documento di stato civile o non vi ha valore di documento ufficiale, o non è stato rilasciato da un’autorità competente, o suscita dubbi circa la sua autenticità o, ancora, attesta eventi diversi da una nascita, un matrimonio o un decesso;

    2) il documento straniero è stato trascritto in uno Stato diverso da quello dell’evento;

    3) la trascrizione sarebbe contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica di Polonia».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    15

    K.S., cittadina polacca, e S.V.D., cittadina irlandese, hanno contratto matrimonio in Irlanda nel 2018.

    16

    Nel 2018 è nata in Spagna la loro figlia, S.R.S. – D. La nascita di quest’ultima è stata registrata dall’anagrafe spagnola in base ad una dichiarazione congiunta della madre della minore, K.S., e della sua coniuge, S.V.D. Tale atto di nascita designa K.S. e S.V.D., rispettivamente come «madre A» e «madre B».

    17

    K.S. e S.V.D. hanno richiesto la trascrizione dell’atto di nascita rilasciato dalle autorità spagnole di S.R.S. – D., la quale ha la cittadinanza polacca, nel registro polacco dello stato civile.

    18

    Con decisione del 16 aprile 2019, tale domanda è stata respinta dal capo dell’anagrafe in quanto la trascrizione di cui trattasi sarebbe contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica di Polonia. Non avendo K.S. e S.V.D contestato la suddetta decisione di rigetto, il 30 aprile 2019 quest’ultima è divenuta definitiva.

    19

    Il 25 settembre 2019, K.S. ha inviato una domanda di assistenza al difensore civico nazionale, esponendo che S.R.S. – D. non aveva alcun documento d’identità in quanto la domanda di rilascio di un passaporto polacco per tale minore era stata respinta per mancata trascrizione dell’atto di nascita di quest’ultima nel registro polacco dello stato civile. Con lettera del 17 febbraio 2019, le autorità irlandesi responsabili in materia di documenti d’identità hanno informato il suddetto difensore civico che la minore di cui trattasi non era cittadina irlandese e, di conseguenza, non aveva diritto né ad una carta d’identità né ad un passaporto.

    20

    Il difensore civico nazionale ha quindi proposto, a nome di K.S. e di S.V.D., un ricorso dinanzi al giudice del rinvio contro la decisione del capo dell’anagrafe, del 16 aprile 2019, recante diniego di trascrivere nel registro polacco dello stato civile l’atto di nascita rilasciato dalle autorità spagnole per la loro figlia.

    21

    Nel corso del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, l’autorità amministrativa di primo grado, a sua volta, ha respinto una domanda di rilascio di una carta d’identità per S.R.S. – D., adducendo come motivazione che, nel diritto polacco, un minore può avere come genitori soltanto una donna e un uomo. Poiché il giudice del rinvio aveva ritenuto legittimo attendere la decisione dell’autorità amministrativa di secondo grado, il difensore civico nazionale, con lettera del 30 luglio 2020, ha indicato che la decisione di rigetto della domanda di rilascio di una carta d’identità era stata confermata in secondo grado.

    22

    Secondo il giudice del rinvio, le disposizioni attualmente applicabili non garantiscono in modo effettivo il diritto alla libera circolazione di un minore come S.R.S. – D., la quale «è incontestabilmente una cittadina polacca» e, pertanto, una cittadina dell’Unione, dal momento che i documenti necessari all’esercizio di tale libertà, vale a dire una carta d’identità o un passaporto polacco, non possono essere rilasciati a tale minore per il fatto che i genitori iscritti nell’atto di nascita di quest’ultima sono due donne sposate tra loro conformemente alla legge applicabile ad una di esse. Detto giudice rileva, inoltre, che l’applicazione pratica di tali disposizioni del diritto polacco rende difficile, per le autorità pubbliche, ivi compresi i giudici, accordare una tutela efficace ad un minore, prendendo in considerazione il suo interesse superiore.

    23

    Il giudice del rinvio ammette che le questioni di stato civile nonché le norme relative al matrimonio ad esse riconducibili sono materie rientranti nella competenza degli Stati membri e che il diritto dell’Unione non pregiudica tale competenza. Esso ritiene che le differenze esistenti tra le norme applicabili nei diversi Stati membri non possano tuttavia pregiudicare la libertà riconosciuta ad ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

    24

    Tale giudice osserva che, qualora si constatasse che il rifiuto di trascrivere l’atto di nascita di un minore viola le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con quelle dell’articolo 7, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, esso sarebbe in grado di ordinare alle autorità polacche di trascrivere letteralmente tale atto di nascita, il che consentirebbe poi di rilasciare un documento d’identità che garantisca alla minore di poter attraversare le frontiere interne dell’Unione e che protegga la sua vita privata e familiare.

    25

    In tale contesto, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Tribunale amministrativo del voivodato di Cracovia, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti in combinato disposto con l’articolo 7, l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 2, della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità di uno Stato membro di cui un figlio minore è cittadino neghino a quest’ultimo la trascrizione del suo atto di nascita, rilasciato da un altro Stato membro, la quale è necessaria per consentirgli di ottenere un documento di identità dallo Stato membro di cui è cittadino, adducendo come motivazione che il diritto nazionale di quest’ultimo Stato membro non prevede la genitorialità di coppie dello stesso sesso e tale atto di nascita designa come genitori persone dello stesso sesso».

    Sul procedimento dinanzi alla Corte

    26

    Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa fosse sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

    27

    Con decisione del 25 gennaio 2021, la Quinta Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, che non occorreva dare seguito alla domanda diretta di trattare la presente causa con procedimento pregiudiziale d’urgenza, non essendo soddisfatte le condizioni d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura.

    28

    Tenuto conto della connessione esistente tra la presente causa di cui al procedimento principale e la causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo (C‑490/20, EU:C:2021:1008), con decisione del presidente della Corte del 26 gennaio 2021 il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia di tale sentenza.

    29

    A seguito della pronuncia della sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo (C‑490/20, EU:C:2021:1008), la cancelleria della Corte ha trasmesso al giudice del rinvio una copia di tale sentenza invitandolo a indicare se intendesse mantenere la domanda di pronuncia pregiudiziale.

    30

    Con lettere del 17 e del 28 gennaio 2022, il giudice del rinvio ha informato la Corte di voler mantenere la domanda di pronuncia pregiudiziale, facendo valere, in particolare, che il procedimento giurisdizionale relativo al diniego di trascrizione dell’atto di nascita rimaneva sospeso fino alla ricezione della decisione della Corte relativa a tale domanda di pronuncia pregiudiziale. Tale giudice ha inoltre indicato che, nel gennaio 2022, un procedimento giurisdizionale diretto all’annullamento della decisione amministrativa che aveva negato la concessione di una carta d’identità alla minore di cui trattasi era stato avviato dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia) dall’avvocato dei genitori di tale minore.

    Sulla questione pregiudiziale

    31

    Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, la Corte può, in particolare quando la risposta a una questione sollevata in via pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, decidere in qualsiasi momento, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata.

    32

    Tale disposizione deve trovare applicazione nella presente causa.

    33

    Con la questione posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 7, l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di un minore, cittadino dell’Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto a trascrivere un simile atto di nascita, per consentirgli di ottenerne un documento di identità.

    34

    In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Atteso che, secondo gli accertamenti effettuati dal giudice del rinvio, è pacifico che S.R.S. – D. ha la cittadinanza polacca, quest’ultima gode, in forza di tale disposizione, dello status di cittadina dell’Unione.

    35

    A tale riguardo, la Corte ha ripetutamente affermato che lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo, C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

    36

    Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, un cittadino di uno Stato membro che, nella sua qualità di cittadino dell’Unione, abbia esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, può avvalersi dei diritti connessi a tale qualità, in particolare di quelli previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, anche, eventualmente, nei confronti del suo Stato membro d’origine. Anche i cittadini dell’Unione che sono nati nello Stato membro ospitante dei loro genitori e che non si sono mai avvalsi del diritto alla libera circolazione possono invocare tale disposizione e le disposizioni adottate per la sua applicazione (sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo, C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

    37

    Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai Trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Per consentire ai propri cittadini di esercitare tale diritto, l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 impone agli Stati membri, conformemente alla loro legislazione, di rilasciare ai propri cittadini una carta d’identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza.

    38

    Pertanto, essendo S.R.S. – D. cittadina polacca, le autorità polacche sono obbligate a rilasciarle una carta d’identità o un passaporto che indichi la sua cittadinanza e il suo cognome come risulta dall’atto di nascita emesso dalle autorità spagnole. A tal riguardo, la Corte ha avuto modo di dichiarare che l’articolo 21 TFUE osta a che le autorità di uno Stato membro, in applicazione del diritto nazionale, rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio così come esso è stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio è nato e risiede sin dalla nascita (sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo, C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

    39

    Occorre precisare che l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 impone alle autorità polacche di rilasciare una carta d’identità o un passaporto a S.R.S. – D. indipendentemente dalla trascrizione dell’atto di nascita spagnolo per tale minore nel registro polacco dello stato civile. Pertanto, nei limiti in cui il diritto polacco esige la trascrizione dell’atto di nascita prima del rilascio di una carta d’identità o di un passaporto polacco, tale Stato membro non può invocare il proprio diritto nazionale per rifiutare l’emissione, per S.R.S. – D., di tale carta d’identità o passaporto (v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo, C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 45).

    40

    Tale documento, da solo o in combinazione con altri documenti, eventualmente con un documento rilasciato dallo Stato membro ospitante del minore interessato, deve permettere a un minore che si trovi in una situazione come quella di S.R.S. – D., di esercitare il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, con ciascuna delle sue due madri, il cui status di genitore di tale minore sia stato accertato dallo Stato membro ospitante delle medesime nel corso di un soggiorno conforme alla direttiva 2004/38 (sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo, C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 46).

    41

    Occorre inoltre ricordare che i diritti riconosciuti ai cittadini degli Stati membri all’articolo 21, paragrafo 1, TFUE includono il diritto di condurre una normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante sia nello Stato membro del quale essi possiedono la cittadinanza, al ritorno in tale Stato membro, ivi beneficiando della presenza, al loro fianco, dei loro familiari (sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo, C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

    42

    È pacifico che, nel procedimento principale, le autorità spagnole hanno accertato legalmente l’esistenza di un rapporto di filiazione, biologica o giuridica, tra S.R.S. – D. e i suoi due genitori, K.S. e S.V.D., e hanno attestato il medesimo nell’atto di nascita rilasciato per la figlia delle medesime. In applicazione dell’articolo 21 TFUE, a K.S. e S.V.D., in quanto genitori di un cittadino dell’Unione minorenne di cui hanno la custodia effettiva, deve quindi essere riconosciuto da tutti gli Stati membri il diritto di accompagnare quest’ultimo nell’esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo, C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 48).

    43

    Pertanto, dal momento che S.R.S.-D., secondo quanto accertato dal giudice del rinvio, ha la cittadinanza polacca, le autorità polacche sono tenute, al pari delle autorità di qualsiasi altro Stato membro, a riconoscere tale legame di filiazione al fine di consentire a tale minore di esercitare senza impedimenti, insieme a ciascuno dei due genitori, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.

    44

    Inoltre, per permettere effettivamente a S.R.S. – D. di esercitare il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri con ciascuno dei due genitori, è necessario che K.S. e S.V.D. possano disporre di un documento che le menzioni come persone autorizzate a viaggiare con il minore di cui trattasi.

    45

    L’obbligo per uno Stato membro, da una parte, di rilasciare ad un minore, cittadino di tale Stato membro, nato in un altro Stato membro e il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità di quest’altro Stato membro designa come genitori due persone dello stesso sesso, una carta d’identità o un passaporto e, dall’altra, di riconoscere il rapporto di filiazione tra tale minore e ciascuna di queste due persone nell’ambito dell’esercizio, da parte del medesimo, dei suoi diritti a titolo dell’articolo 21 TFUE e degli atti di diritto derivato ai medesimi connessi, non implica per lo Stato membro di cui il minore interessato è cittadino, di prevedere nel proprio diritto nazionale la genitorialità di persone dello stesso sesso o di riconoscere, a fini diversi dall’esercizio dei diritti che il minore trae dal diritto dell’Unione, il rapporto di filiazione tra tale minore e le persone indicate come suoi genitori nell’atto di nascita emesso dalle autorità dello Stato membro ospitante (sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo, C‑490/20, EU:C:2021:1008, punti 5657 nonché giurisprudenza ivi citata).

    46

    Si deve aggiungere che una misura nazionale idonea ad ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone può essere giustificata solo se è conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta di cui la Corte garantisce il rispetto (sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo, C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

    47

    Nella situazione oggetto del procedimento principale, il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’articolo 7 della Carta e i diritti del minore garantiti dall’articolo 24 della stessa, in particolare il diritto a che si tenga conto dell’interesse superiore del minore come una considerazione primaria in tutti gli atti relativi ai minori nonché il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, sono fondamentali.

    48

    Di conseguenza, il rapporto del minore con ciascuna delle due persone con cui ha una vita familiare effettiva nello Stato membro ospitante e che sono menzionate come suoi genitori nell’atto di nascita emesso dalle autorità di tale Stato è protetto dall’articolo 7 della Carta.

    49

    Inoltre, poiché l’articolo 24 della Carta costituisce, come ricordano le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), un’integrazione nel diritto dell’Unione dei principali diritti del minore sanciti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri, occorre, nell’interpretazione di detto articolo, tenere debitamente conto delle disposizioni di tale Convenzione (sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo, C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

    50

    In particolare, l’articolo 2 della Convenzione in parola stabilisce il principio di non discriminazione del minore, principio che esige che i diritti enunciati in tale Convenzione, tra cui, all’articolo 7, il diritto di essere registrato fin dalla nascita, di avere un nome e di acquisire una cittadinanza, siano garantiti al minore senza che quest’ultimo subisca discriminazioni al riguardo, comprese quelle basate sull’orientamento sessuale dei suoi genitori.

    51

    Ciò premesso, sarebbe contrario ai diritti fondamentali che gli articoli 7 e 24 della Carta garantiscono a tale minore privarlo del rapporto con uno dei suoi genitori nell’ambito dell’esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri o rendergli de facto impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale diritto per il fatto che i suoi genitori sono dello stesso sesso (sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo, C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 65).

    52

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che gli articoli 20 e 21 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta, nonché con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un minore, cittadino dell’Unione, il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità di uno Stato membro designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa trascrizione di un atto di nascita del suddetto minore nel registro nazionale dello stato civile nonché, dall’altro, a riconoscere, al pari di ogni altro Stato membro, il documento emesso da un altro Stato membro che consente a detto minore di esercitare, senza impedimenti, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

    Sulle spese

    53

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:

     

    Gli articoli 20 e 21 TFUE, letti in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un minore, cittadino dell’Unione, il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità di uno Stato membro designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa trascrizione di un atto di nascita del suddetto minore nel registro nazionale dello stato civile nonché, dall’altro, a riconoscere, al pari di ogni altro Stato membro, il documento emesso da un altro Stato membro che consente a detto minore di esercitare, senza impedimenti, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

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