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Document 62021CN0827
Case C-827/21: Request for a preliminary ruling from the Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) lodged on 30 December 2021 — Banca A v ANAF, President of ANAF
Causa C-827/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 30 dicembre 2021 — Banca A / ANAF, Presidente dell'ANAF
Causa C-827/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 30 dicembre 2021 — Banca A / ANAF, Presidente dell'ANAF
GU C 165 del 19.4.2022, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 165 del 19.4.2022, p. 21–21
(GA)
19.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 165/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 30 dicembre 2021 — Banca A / ANAF, Presidente dell'ANAF
(Causa C-827/21)
(2022/C 165/33)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parti
Ricorrente per revocazione: Banca A
Resistenti: ANAF, Presidente dell'ANAF
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un organo giudiziario nazionale sia obbligato ad interpretare in modo conforme alla direttiva 2009/133/CE (1) del Consiglio la norma tributaria nazionale applicabile alle situazioni interne che disciplina la non imposizione delle plusvalenze ottenute in occasione dell'annullamento della partecipazione della società beneficiaria nel capitale della società conferente, in circostanze come quelle in esame, dove:
|
2) |
Se l'articolo 7 della direttiva 2009/133/CE del Consiglio debba essere interpretato nel senso che il beneficio della non imposizione delle plusvalenze derivanti da un’operazione di annullamento della partecipazione detenuta da una società in un'altra società, a seguito del conferimento degli elementi di attivo e di passivo di quest'ultima società verso la prima, non può essere negato con la motivazione che l'operazione di cui trattasi non soddisfa tutte le condizioni previste dalla norma nazionale per essere qualificata come fusione. |
3) |
Se l'articolo 7 della direttiva 2009/133/CE del Consiglio debba essere interpretato nel senso che il beneficio della non imposizione si applica all’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli, riflesso nel conto economico della società incorporante. |
(1) Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE [Società europea] [o] di una SCE [Società cooperativa europea] tra Stati membri (GU 2009, L 310, pag. 34).