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Document 62021CN0813

Causa C-813/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 dicembre 2021 — OK e PI / Banco Sabadell

GU C 213 del 30.5.2022, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 213 del 30.5.2022, p. 18–18 (GA)

30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 dicembre 2021 — OK e PI / Banco Sabadell

(Causa C-813/21)

(2022/C 213/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrenti: OK e PI

Convenuto: Banco Sabadell

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nella proposizione di un’azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola che pone a carico del mutuatario le spese di stipulazione del contratto, sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/2013 (1) assoggettare la proposizione dell’azione a un termine di prescrizione di dieci anni decorrente dall’esaurimento degli effetti della clausola che si produce al momento dell’esecuzione dell’ultimo pagamento, momento in cui il consumatore è a conoscenza dei fatti che determinano il carattere abusivo, o se sia necessario che il consumatore disponga di ulteriori informazioni sulla valutazione giuridica dei fatti.

Qualora sia necessaria la conoscenza della valutazione giuridica dei fatti, se il dies a quo del termine debba essere subordinato all’esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di nullità della clausola o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione altre circostanze.

2)

Poiché l’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta a un termine di prescrizione di dieci anni, se il momento in cui il consumatore deve essere in grado di conoscere il carattere abusivo della clausola e i diritti che gli sono conferiti dalla direttiva debba essere prima che il termine di prescrizione inizi a decorrere o prima della scadenza del termine.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


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