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Document 62021CN0484

    Causa C-484/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n° 20 de Barcelona (Spagna) il 6 agosto 2021 — F C C e M A B / Caixabank S.A., precedentemente Bankia S.A.

    GU C 213 del 30.5.2022, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 213/17


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona (Spagna) il 6 agosto 2021 — F C C e M A B / Caixabank S.A., precedentemente Bankia S.A.

    (Causa C-484/21)

    (2022/C 213/21)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona

    Parti

    Attori: F C C e M A B

    Convenuta: Caixabank S.A., precedentemente Bankia S.A.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se sia conforme all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al principio di effettività del diritto dell’Unione e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (1) che il termine di prescrizione di un’azione per far valere le conseguenze economiche di una clausola abusiva, come quella sulle spese, inizi a decorrere prima che detta clausola sia stata dichiarata nulla in quanto abusiva.

    2)

    Se sia conforme all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al principio di effettività del diritto dell’Unione e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 far decorrere il termine di prescrizione di una [tale azione] dalla data in cui un tribunale con capacità di dettare giurisprudenza, come il Tribunal Supremo (Corte suprema), indichi che una determinata clausola è abusiva, indipendentemente dal fatto che il consumatore interessato conosca o meno il contenuto di tale sentenza.

    3)

    Se sia conforme all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al principio di effettività del diritto dell’Unione e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 stabilire che, in un contratto a lungo termine, il termine di prescrizione di un’azione per il rimborso di spese sostenute per costituire un’ipoteca decorre dal momento in cui è stato effettuato il pagamento, poiché la clausola abusiva che le prevede ha esaurito i suoi effetti in quel momento e non vi è rischio che venga applicata nuovamente.


    (1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


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