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Document 62021CN0374
Case C-374/21: Request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) lodged on 18 June 2021 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) v AB, CD, EF
Causa C-374/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 18 giugno 2021 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) / AB, CD, EF
Causa C-374/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 18 giugno 2021 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) / AB, CD, EF
GU C 357 del 6.9.2021, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 357/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 18 giugno 2021 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) / AB, CD, EF
(Causa C-374/21)
(2021/C 357/13)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)
Resistenti: AB, CD, EF
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/9[5] (1), del [1]8 dicembre 1995, osti a una normativa nazionale secondo la quale la prescrizione non può essere applicata alla scadenza del termine di 4 o di 8 anni nell’ambito di un procedimento giudiziario di recupero forzoso avviato, per il motivo che l’esame di tale questione è consentito solo nell’ambito di un’azione con cui si contesta l’atto che impone la restituzione degli importi indebitamente percepiti a seguito della constatazione di un’irregolarità. In caso di risposta negativa a detta questione: |
2) |
Se il termine di tre anni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 debba essere considerato un termine di decadenza del debito derivante dall’adozione dall’atto che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti in caso di irregolarità nel finanziamento. E se esso debba essere calcolato a decorrere dalla data in cui detto atto è stato adottato. In caso di risposta negativa a detta questione, si chiede inoltre: |
3) |
Se l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 osti a una normativa nazionale da cui risulti che il termine di prescrizione del debito è interrotto quando, dopo la prosecuzione del procedimento esecutivo avviato nei confronti dei responsabili in subordine della società beneficiaria, a questi ultimi venga notificato un atto di citazione, e che detto termine rimane sospeso fintantoché non vi sia una decisione definitiva o passata in giudicato che statuisca in merito all’opposizione dagli stessi proposta. |
(1) Regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1)