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Document 62021CN0374

    Causa C-374/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 18 giugno 2021 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) / AB, CD, EF

    GU C 357 del 6.9.2021, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.9.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 357/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 18 giugno 2021 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) / AB, CD, EF

    (Causa C-374/21)

    (2021/C 357/13)

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Supremo Tribunal Administrativo

    Parti

    Ricorrente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

    Resistenti: AB, CD, EF

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/9[5] (1), del [1]8 dicembre 1995, osti a una normativa nazionale secondo la quale la prescrizione non può essere applicata alla scadenza del termine di 4 o di 8 anni nell’ambito di un procedimento giudiziario di recupero forzoso avviato, per il motivo che l’esame di tale questione è consentito solo nell’ambito di un’azione con cui si contesta l’atto che impone la restituzione degli importi indebitamente percepiti a seguito della constatazione di un’irregolarità.

    In caso di risposta negativa a detta questione:

    2)

    Se il termine di tre anni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 debba essere considerato un termine di decadenza del debito derivante dall’adozione dall’atto che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti in caso di irregolarità nel finanziamento. E se esso debba essere calcolato a decorrere dalla data in cui detto atto è stato adottato.

    In caso di risposta negativa a detta questione, si chiede inoltre:

    3)

    Se l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 osti a una normativa nazionale da cui risulti che il termine di prescrizione del debito è interrotto quando, dopo la prosecuzione del procedimento esecutivo avviato nei confronti dei responsabili in subordine della società beneficiaria, a questi ultimi venga notificato un atto di citazione, e che detto termine rimane sospeso fintantoché non vi sia una decisione definitiva o passata in giudicato che statuisca in merito all’opposizione dagli stessi proposta.


    (1)  Regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1)


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