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Document 62021CN0187

    Causa C-187/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 25 marzo 2021 — FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    GU C 228 del 14.6.2021, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 228/22


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 25 marzo 2021 — FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    (Causa C-187/21)

    (2021/C 228/29)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Kúria

    Parti

    Ricorrente: FAWKES Kft.

    Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1), che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che possono e devono essere presi in considerazione come valore in dogana soltanto i valori che figurano nella banca dati istituita sulla base degli sdoganamenti effettuati dalla stessa autorità doganale dello Stato membro.

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione, se, ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), occorra rivolgersi alle autorità doganali di altri Stati membri al fine di ottenere il valore in dogana di merci similari che figurano nelle loro banche dati e/o se occorra consultare una banca dati comunitaria e ottenere i valori in dogana che vi figurano.

    3)

    Se l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92 possa essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del valore in dogana, non possono essere presi in considerazione i valori di transazione relativi a transazioni del medesimo richiedente lo sdoganamento, anche qualora non siano stati contestati né dall’autorità doganale nazionale né dalle autorità nazionali di altri Stati membri.

    4)

    Se il requisito relativo allo «stesso momento o pressappoco lo stesso momento», di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92, debba essere interpretato nel senso che esso può limitarsi a un periodo di +/- 45 giorni precedenti e successivi allo sdoganamento.


    (1)  GU 1992, L 302, pag. 1.


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