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Document 62021CN0187
Case C-187/21: Request for a preliminary ruling from the Kúria (Hungary) lodged on 25 March 2021 — FAWKES Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Causa C-187/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 25 marzo 2021 — FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Causa C-187/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 25 marzo 2021 — FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
GU C 228 del 14.6.2021, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 25 marzo 2021 — FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-187/21)
(2021/C 228/29)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: FAWKES Kft.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1), che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che possono e devono essere presi in considerazione come valore in dogana soltanto i valori che figurano nella banca dati istituita sulla base degli sdoganamenti effettuati dalla stessa autorità doganale dello Stato membro. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se, ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), occorra rivolgersi alle autorità doganali di altri Stati membri al fine di ottenere il valore in dogana di merci similari che figurano nelle loro banche dati e/o se occorra consultare una banca dati comunitaria e ottenere i valori in dogana che vi figurano. |
3) |
Se l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92 possa essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del valore in dogana, non possono essere presi in considerazione i valori di transazione relativi a transazioni del medesimo richiedente lo sdoganamento, anche qualora non siano stati contestati né dall’autorità doganale nazionale né dalle autorità nazionali di altri Stati membri. |
4) |
Se il requisito relativo allo «stesso momento o pressappoco lo stesso momento», di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92, debba essere interpretato nel senso che esso può limitarsi a un periodo di +/- 45 giorni precedenti e successivi allo sdoganamento. |