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Document 62021CN0160
Case C-160/21: Request for a preliminary ruling from the Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) lodged on 10 March 2021 — ‘NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010’ EOOD v Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ‘Zemedelie’
Causa C-160/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 10 marzo 2021 — «NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010» EOOD / Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
Causa C-160/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 10 marzo 2021 — «NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010» EOOD / Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
GU C 206 del 31.5.2021, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 206/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 10 marzo 2021 — «NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010» EOOD / Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
(Causa C-160/21)
(2021/C 206/20)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Veliko Tarnovo
Parti
Ricorrente:«NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010» EOOD
Resistente: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «pagamento» utilizzata nell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, implichi la conclusione della procedura avviata a seguito di una domanda di pagamento. |
2) |
Se l’effettivo ottenimento dell’importo richiesto da un agricoltore equivalga a una decisione positiva dell’organismo pagatore sulla domanda di attivazione di diritti all’aiuto, o se viceversa il mancato ottenimento di importi di denaro nella pubblicazione relativa ai pagamenti della rispettiva misura costituisca un rigetto della domanda di diritti all’aiuto, allorché l’interessato non è stato informato del proseguimento della procedura con nuovi controlli. |
3) |
Se il termine di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, imponga agli Stati membri di effettuare la verifica delle condizioni di ammissibilità prima della sua scadenza, e se tale verifica possa proseguire solo in via eccezionale. |
4) |
Se il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, costituisca un tacito rifiuto del pagamento dell’aiuto, allorché l’agricoltore non è stato informato dell’esecuzione di controlli complementari e non esiste alcun documento scritto al riguardo. |
(1) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).