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Document 62021CN0160

Causa C-160/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 10 marzo 2021 — «NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010» EOOD / Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

GU C 206 del 31.5.2021, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 206/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 10 marzo 2021 — «NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010» EOOD / Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

(Causa C-160/21)

(2021/C 206/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parti

Ricorrente:«NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010» EOOD

Resistente: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «pagamento» utilizzata nell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, implichi la conclusione della procedura avviata a seguito di una domanda di pagamento.

2)

Se l’effettivo ottenimento dell’importo richiesto da un agricoltore equivalga a una decisione positiva dell’organismo pagatore sulla domanda di attivazione di diritti all’aiuto, o se viceversa il mancato ottenimento di importi di denaro nella pubblicazione relativa ai pagamenti della rispettiva misura costituisca un rigetto della domanda di diritti all’aiuto, allorché l’interessato non è stato informato del proseguimento della procedura con nuovi controlli.

3)

Se il termine di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, imponga agli Stati membri di effettuare la verifica delle condizioni di ammissibilità prima della sua scadenza, e se tale verifica possa proseguire solo in via eccezionale.

4)

Se il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, costituisca un tacito rifiuto del pagamento dell’aiuto, allorché l’agricoltore non è stato informato dell’esecuzione di controlli complementari e non esiste alcun documento scritto al riguardo.


(1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).


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