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Document 62021CN0070
Case C-70/21: Action brought on 3 February 2021 — European Commission v Hellenic Republic
Causa C-70/21: Ricorso proposto il 3 febbraio 2021 — Commissione europea / Repubblica ellenica
Causa C-70/21: Ricorso proposto il 3 febbraio 2021 — Commissione europea / Repubblica ellenica
GU C 128 del 12.4.2021, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/27 |
Ricorso proposto il 3 febbraio 2021 — Commissione europea / Repubblica ellenica
(Causa C-70/21)
(2021/C 128/34)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni:
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
A) |
Dichiarare che la Repubblica ellenica:
|
B) |
Condannare la Repubblica ellenica al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo del ricorso la Commissione sottolinea che la direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, impone agli Stati membri di limitare l’esposizione della popolazione al materiale particolato (PM10). La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, in base alle relazioni annuali sulla qualità dell’aria che ha trasmesso, persistentemente non abbia garantito dopo il 2005, anno in cui è diventata obbligatoria la conformità ai valori limite giornalieri e annuali di PM10 (inizialmente a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CEE, in seguito a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/50), la conformità ai valori limite giornalieri nell’agglomerato ΕL0004 di Thessaloniki.
Con il secondo motivo del ricorso la Commissione osserva che l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 impone agli Stati membri, in caso di superamento dei valori limite, un chiaro e immediato obbligo di predisporre piani per la qualità dell’aria che includano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. La Commissione sostiene che, in violazione dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, la Repubblica ellenica non ha predisposto un idoneo piano per la qualità dell’aria per quanto riguarda l’agglomerato EL0004 di Thessaloniki.
(1) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).