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Document 62021CJ0747

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'8 giugno 2023.
PAO Severstal e Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) contro Commissione europea.
Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 – Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) n. 1225/2009 – Articolo 18, paragrafo 1 – Informazioni necessarie – Assenza – Articolo 9, paragrafo 4 – “Regola del dazio inferiore” – Prezzo indicativo – Margine di profitto dell’industria dell’Unione europea – Determinazione – Scelta dell’anno rappresentativo più recente – Articolo 2, paragrafo 9 – Costruzione del prezzo all’esportazione – Pregiudizio causato all’industria dell’Unione – Applicazione per analogia – Calcolo del margine di sottoquotazione – Motivazione.
Cause riunite C-747/21 P e C-748/21 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:459

 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

8 giugno 2023 ( *1 )

«Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 – Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) n. 1225/2009 – Articolo 18, paragrafo 1 – Informazioni necessarie – Assenza – Articolo 9, paragrafo 4 – “Regola del dazio inferiore” – Prezzo indicativo – Margine di profitto dell’industria dell’Unione europea – Determinazione – Scelta dell’anno rappresentativo più recente – Articolo 2, paragrafo 9 – Costruzione del prezzo all’esportazione – Pregiudizio causato all’industria dell’Unione – Applicazione per analogia – Calcolo del margine di sottoquotazione – Motivazione»

Nelle cause riunite C‑747/21 P e C‑748/21 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 3 dicembre 2021,

PAO Severstal, con sede in Cherepovets (Russia) (C‑747/21 P),

Novolipetsk Steel PJSC (NLMK), con sede in Lipetsk (Russia) (C‑748/21 P),

rappresentate da M. Krestiyanova, avocate, e N. Tuominen, avocată,

ricorrenti,

procedimenti in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata inizialmente da K. Blanck e J.-F. Brakeland, successivamente da J.-F. Brakeland, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, A. Prechal (relatrice), presidente della Seconda Sezione, e N. Wahl, giudice,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro impugnazioni, la PAO Severstal (C‑747/21 P) e la Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (C‑748/21 P) chiedono l’annullamento, rispettivamente, delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 22 settembre 2021, Severstal/Commissione [T‑753/16, non pubblicata; in prosieguo: la sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16), EU:T:2021:612], e del 22 settembre 2021, NLMK/Commissione [T‑752/16, non pubblicata; in prosieguo: la sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16), EU:T:2021:611] (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), con le quali tale giudice ha respinto, rispettivamente, il ricorso della Severstal e il ricorso della NLMK diretti all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2016, L 210, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui le riguardava.

Contesto normativo

2

Nonostante l’entrata in vigore, prima della data di adozione del regolamento controverso, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21), che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51), come modificato dal regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014 (GU 2014, L 18, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di base»), le norme di diritto sostanziale previste dal regolamento di base rimanevano applicabili alla determinazione del dumping e del pregiudizio oggetto delle cause riunite in esame, poiché l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio all’origine dell’adozione del regolamento controverso ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015. Tuttavia, dato che dette norme hanno lo stesso contenuto di quelle, corrispondenti, previste dal regolamento 2016/1036, l’applicazione o l’invocazione di queste ultime nel corso dei procedimenti che hanno dato luogo alle presenti impugnazioni è irrilevante.

3

L’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base prevedeva quanto segue:

«Quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non è rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

In questi casi, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile al livello frontiera [dell’Unione], sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l’importazione e la rivendita e dei profitti.

I costi per i quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelli normalmente a carico dell’importatore, ma che sono sostenuti da qualsiasi parte operante all’interno o all’esterno [dell’Unione], che sia collegata all’importatore o all’esportatore oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione. Sono inclusi in tali costi trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie; dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l’importazione o la vendita delle merci, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti».

4

L’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento disponeva quanto segue:

«Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell’Unione [europea] esigono un intervento a norma dell’articolo 21, la Commissione [europea], deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza. L’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione».

5

L’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento era così formulato:

«Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. (...)».

Fatti

6

I fatti all’origine delle controversie, quali esposti nelle sentenze impugnate, possono essere riassunti come segue ai fini della presente sentenza.

7

La Severstal e la NLMK sono società di diritto russo che operano nel mercato della fabbricazione e della distribuzione di prodotti siderurgici e, in particolare, di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.

8

Il 14 maggio 2015, a seguito di una denuncia depositata dalla Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2015, C 161, pag. 9).

9

L’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015. L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 marzo 2015 (in prosieguo: il «periodo in esame»).

10

A seguito del deposito, da parte della Severstal e della NLMK, delle loro risposte al questionario antidumping nonché delle visite di verifica in loco effettuate dalla Commissione nei locali delle stesse imprese e in quelli di operatori commerciali collegati a queste ultime, la Commissione ha informato tali imprese, con lettere del 30 ottobre 2015, che intendeva applicare l’articolo 18 del regolamento di base, in quanto esse non avevano fornito in dette risposte le informazioni necessarie entro i termini previsti e avevano ostacolato il corretto svolgimento dell’inchiesta omettendo di fornire la documentazione sollecitata all’inizio della visita di verifica.

11

Con lettere separate del 13 novembre 2015, la Severstal e la NLMK si sono opposte all’applicazione di detto articolo e hanno espresso la loro volontà di continuare a collaborare.

12

Il 29 luglio 2016 la Commissione ha adottato il regolamento controverso, il cui articolo 1 prevedeva, da un lato, che fosse istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati ad esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, rientranti in determinati codici NC (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi»), originari della Repubblica popolare cinese nonché della Federazione russa, e, dall’altro lato, che l’aliquota di tale dazio fosse del 34% per le importazioni della Severstal e del 36,1% per quelle della NLMK.

Procedimenti dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

13

Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 28 ottobre 2016, la Severstal e la NLMK hanno chiesto l’annullamento del regolamento controverso.

14

Con due ordinanze del 31 maggio 2017, il presidente della Seconda Sezione ha ammesso l’intervento della Eurofer a sostegno delle conclusioni della Commissione in entrambi i procedimenti avviati dalla Severstal e dalla NLMK.

15

A sostegno dei loro ricorsi, la Severstal e la NLMK hanno dedotto, rispettivamente, sei e cinque motivi. Solo le valutazioni, da parte del Tribunale, del primo e del sesto motivo dedotti dalla Severstal nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16) nonché del secondo e del quinto motivo dedotti dalla NLMK nella causa che ha dato luogo alla sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16) sono rilevanti ai fini delle presenti impugnazioni.

16

Con i suddetti primo e secondo motivo, la Severstal e la NLMK hanno, in sostanza, contestato alla Commissione di aver violato l’articolo 18 del regolamento di base, l’articolo 6.8 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) (GU 1994, L 336, pag. 103), l’allegato II di tale accordo e il principio di proporzionalità, nonché di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione nel considerare che esse non avevano pienamente collaborato, di modo che occorreva prendere in considerazione i dati disponibili. Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto detti motivi, confermando, in sostanza, che sia la Severstal sia la NLMK non avevano fornito tutte le informazioni attendibili e necessarie ai fini dell’inchiesta della Commissione, cosicché quest’ultima poteva applicare l’articolo 18 del regolamento di base senza incorrere in errore.

17

Con il sesto e il quinto motivo di cui al punto 15 della presente sentenza, la Severstal e la NLMK hanno, in sostanza, contestato alla Commissione di aver violato l’articolo 2, paragrafo 9, nonché l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base e di essere incorsa in errori manifesti di valutazione nella determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio. Esse affermano, segnatamente, che la Commissione ha fissato un margine di profitto irragionevole ed eccessivo per l’industria dell’Unione e ha commesso un errore nell’applicare per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base ai fini del calcolo del margine di pregiudizio. Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto detti motivi, considerando che la Commissione aveva stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio senza incorrere in errore.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

18

Con la sua impugnazione nella causa C‑747/21 P, la Severstal chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16);

statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi alla Corte e a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

19

Con la sua impugnazione nella causa C‑748/21 P, la NLMK chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16);

statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi alla Corte e a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

20

La Commissione chiede alla Corte di respingere entrambe le suddette impugnazioni in quanto infondate e di condannare la Severstal e la NLMK alle spese.

21

Il 21 settembre 2022 il presidente della Corte ha invitato le parti a prendere posizione sull’eventuale riunione delle cause C‑747/21 P e C‑748/21 P ai fini del prosieguo del procedimento e della sentenza.

22

Con lettere del 22 settembre 2022 la Commissione ha informato la Corte che non si opponeva alla riunione di tali cause. Con lettera del 28 settembre 2022 la Severstal ha comunicato alla Corte il suo accordo su detta riunione. Con lettera dello stesso giorno, la NLMK si è opposta a detta riunione ai fini del prosieguo del procedimento senza addurre alcun motivo al riguardo.

23

Con decisione della Corte del 18 ottobre 2022, adottata in applicazione dell’articolo 54 del regolamento di procedura della Corte, le cause C‑747/21 P e C‑748/21 P sono state riunite ai fini del prosieguo del procedimento e della sentenza.

24

Con lettera del 24 ottobre 2022 le parti sono state invitate a rispondere ad alcuni quesiti posti dalla Corte a titolo di misura di organizzazione del procedimento. La Commissione ha risposto a tali quesiti il 24 novembre 2022. La Severstal e la NLMK vi hanno risposto il 1odicembre 2022.

Sulle impugnazioni

25

A sostegno delle loro impugnazioni, la Severstal e la NLMK deducono tre motivi relativi, in sostanza, il primo, ad errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ad uno snaturamento degli elementi di prova e ad accertamenti di fatto materialmente inesatti, il secondo, ad errori di diritto nell’applicazione e nell’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento nonché, il terzo, ad errori di diritto nell’applicazione e nell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 9, di detto regolamento.

26

Poiché tali motivi, dedotti sia dalla Severstal sia dalla NLMK, si sovrappongono ampiamente, essi saranno esaminati congiuntamente.

Sui primi motivi

Argomenti delle parti

27

In primo luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, valutando l’applicazione di tale disposizione da parte della Commissione nel regolamento controverso senza prima pronunciarsi sulla questione di stabilire se il prodotto di cui trattasi fosse un prodotto finito o un prodotto semilavorato. Orbene, i criteri di controllo dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base dipenderebbero dalla risposta a tale questione. Inoltre, il Tribunale non avrebbe motivato la sua scelta di qualificare i prodotti di cui trattasi come semilavorati e avrebbe erroneamente limitato il proprio controllo sulle indagini della Commissione. Per questi motivi, la Severstal e la NLMK contestano, rispettivamente, i punti 32, 56, 58 e 68 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16) nonché i punti 33, 50, 56, 79, 80 e 163 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16).

28

In secondo luogo, le ricorrenti affermano che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha snaturato alcuni elementi di prova e ha effettuato accertamenti di fatto materialmente inesatti.

29

In particolare, la Severstal contesta i punti 70, 72, 80, 81, 83, 84, da 90 a 94, 97 e 102 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16), adducendo i seguenti argomenti:

la valutazione, ai punti 70 e 81 di tale sentenza, secondo cui la Commissione non ha potuto verificare se i costi totali di acquisto delle materie prime fossero riportati con esattezza nella contabilità della Severstal è materialmente inesatta alla luce del contenuto dell’allegato F‑14b della sua risposta al questionario antidumping e del documento di verifica n. 11;

la valutazione, al punto 72 di detta sentenza, secondo cui la Severstal non aveva dichiarato i suoi costi di fabbricazione nell’allegato F‑14 A di tale risposta conformemente alla classificazione dei costi nei vari numeri di controllo dei prodotti (in prosieguo: gli «NCP») adottati dalla Commissione è materialmente inesatta, poiché detto punto indica che, durante la visita di verifica in loco, la Severstal aveva fornito una riconciliazione tra la propria classificazione e la struttura NCP richiesta dalla Commissione;

la valutazione, ai punti 80 e 89 della stessa sentenza, secondo cui la Severstal non aveva dimostrato di non essere in possesso dei dati necessari sarebbe erronea, in quanto essa ha comprovato che il costo delle materie prime non è stato «attribuito» dal suo sistema contabile informatizzato interno SAP ERP (in prosieguo: il «sistema SAP») al prodotto di cui trattasi, ma è stato «aggregato» in ogni fase della produzione per ciascun codice di produzione individuale, e

la valutazione, ai punti da 90 a 93 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16), secondo cui la Severstal ha adottato due diversi criteri di ripartizione per i costi delle materie prime è materialmente inesatta alla luce della sua risposta alla lettera della Commissione del 10 settembre 2015 che la invitava a porre rimedio ad alcune lacune e del documento n. 16 prodotto dalla Severstal durante la verifica in loco.

30

La NLMK contesta i punti da 54 a 57, 68, da 77 a 79 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16), in quanto il Tribunale avrebbe ivi snaturato gli elementi di prova o avrebbe svolto accertamenti di fatto materialmente inesatti riguardanti i documenti nn. 23, 25, 28 e 34.

31

In particolare, la NLMK asserisce che le valutazioni effettuate dal Tribunale ai punti 55, 68 e 123 di detta sentenza snaturano i fatti esposti nel documento n. 34. Pertanto, contrariamente a quanto risulterebbe da tali punti, questo documento avrebbe lo stesso contenuto del documento n. 23, che è stato ricevuto e verificato durante la visita in loco e che indicherebbe i quantitativi nonché i costi totali dei prodotti non finiti trasferiti. Di conseguenza, al riguardo, non si sarebbe potuto ritenere che tale documento n. 34 contenesse nuove informazioni né che fosse stato presentato tardivamente. Inoltre, la Commissione avrebbe utilizzato detto documento n. 34 unicamente per determinare i quantitativi e gli importi totali, e non per l’uso per il quale esso era stato richiesto, ossia per scomporre le informazioni per codici. Un utilizzo del genere avrebbe indotto la Commissione ad incorrere in errore nella valutazione della riconciliazione dei calcoli e all’assurda conclusione che la NLMK vendeva più di quanto produceva.

32

La NLMK contesta altresì i punti 81 e 116 di detta sentenza, in quanto, contrariamente alla valutazione del Tribunale contenuta in tali punti, essa ha fornito informazioni adeguate, complete e verificabili. Secondo la NLMK, l’esame delle informazioni fornite nei documenti nn. 23 e 34 aveva consentito di rilevare che le riconciliazioni da essa effettuate erano suffragate dalle prove del sistema SAP, verificato durante le visite in loco, che le spiegazioni erano logiche e non contraddittorie e riflettevano la complessa struttura contabile di un’acciaieria integrata. La Commissione non avrebbe compreso la necessità di un’ulteriore detrazione dei costi senza quantitativi (già detratti in precedenza) per adeguare il costo di produzione dei rifiuti riutilizzabili, ossia dei rottami, al loro valore di mercato al quale tali rottami sono immessi nella produzione. Un’incomprensione del genere sarebbe all’origine dell’erronea conclusione che, in primo luogo, essa vendeva più di quanto produceva e che, in secondo luogo, tutti i dati erano poco affidabili.

33

La Commissione ritiene che i primi motivi siano irricevibili nella parte diretta ad ottenere un riesame dei fatti da parte della Corte e che siano infondati quanto al resto.

Giudizio della Corte

34

In primo luogo, nei limiti in cui le ricorrenti contestano al Tribunale di aver interpretato erroneamente l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base in quanto non avrebbe esaminato né motivato la qualificazione del prodotto di cui trattasi come finito o come semilavorato prima di valutare l’applicazione da parte della Commissione di tale disposizione nel regolamento controverso, sebbene i criteri di verifica delle informazioni necessarie previste in detta disposizione differiscano in funzione di tale qualificazione, occorre respingere le obiezioni della Commissione relative alla ricevibilità di tale censura. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, detta censura solleva una questione di diritto, e non di fatto, poiché verte sui criteri che informano l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

35

Per quanto concerne la fondatezza della medesima censura, si deve rammentare che tale disposizione conferisce alla Commissione la possibilità di elaborare le sue conclusioni in materia di dumping e di pregiudizio sulla base dei dati disponibili, qualora una parte interessata non collabori all’inchiesta antidumping rifiutando l’accesso alle informazioni necessarie o non comunicandole entro i termini previsti da detto regolamento oppure ostacolando gravemente l’inchiesta stessa.

36

Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la nozione di «informazioni necessarie» prevista in detta disposizione corrisponde alle informazioni in possesso delle parti interessate che consentono alla Commissione di condurre a buon fine le sue inchieste antidumping elaborando conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (China), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, punti da 47 a 4957].

37

La Corte ha inoltre precisato che la valutazione che permette di stabilire se un determinato elemento di informazione costituisca o meno un’«informazione necessaria», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, deve essere effettuata tenuto conto delle circostanze specifiche di ogni inchiesta, e non in astratto [sentenza del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (China), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, punto 49].

38

Ne consegue che tale valutazione deve essere effettuata caso per caso, tenuto conto del fatto che informazioni del genere devono consentire alla Commissione di condurre a buon fine le proprie inchieste antidumping.

39

Pertanto, il criterio rilevante per valutare se un’informazione in possesso di una parte interessata sia necessaria, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, è lo stesso a prescindere dalle circostanze specifiche di ciascuna inchiesta. Infatti, in tutti i casi, si tratta di determinare se tale informazione sia idonea a consentire alla Commissione di elaborare le debite conclusioni nell’ambito dell’inchiesta antidumping in questione. Il fatto che il prodotto di cui trattasi sia finito o semilavorato non può quindi incidere sul criterio di valutazione per l’applicazione di detta disposizione.

40

Inoltre, nella misura in cui le ricorrenti fanno valere violazioni da parte del Tribunale del suo obbligo di motivazione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una sentenza deve far apparire in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (sentenza del 13 dicembre 2018, Unione europea/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

41

Orbene, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, dalla lettura dei punti da 46 a 102 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16) e dei punti da 38 a 91 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16) emerge che il Tribunale ha esposto sufficientemente i motivi per i quali ha ritenuto che occorresse confermare l’applicazione da parte della Commissione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base alla Severstal e alla NLMK nel procedimento che ha comportato l’adozione del regolamento controverso. Tale esposizione dei motivi consente alle ricorrenti di conoscere le ragioni sottese alla decisione del Tribunale e alla Corte di esercitare il suo controllo.

42

Pertanto, si deve respingere in quanto infondata la censura delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, non avendo esaminato né motivato la qualificazione del prodotto di cui trattasi come semilavorato prima di valutare l’applicazione da parte della Commissione di tale disposizione alle ricorrenti nel regolamento controverso.

43

In secondo luogo, nei limiti in cui la Severstal adduce il controllo giurisdizionale del potere di valutazione della Commissione e considera che, nel caso di specie, il Tribunale non ha correttamente interpretato e applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, riducendo eccessivamente la portata del suo controllo sull’inchiesta della Commissione, è giocoforza rilevare che la Severstal non espone a sufficienza l’asserito errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso. Di conseguenza, tale censura deve essere respinta in quanto irricevibile.

44

In terzo luogo, nella misura in cui le ricorrenti contestano al Tribunale di aver snaturato alcuni elementi di prova e di aver effettuato accertamenti di fatto materialmente inesatti, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto.

45

In caso d’impugnazione, la Corte non è quindi competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove che il Tribunale ha assunto a sostegno di tali fatti. Invero, una volta che dette prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

46

Il Tribunale esercita tale competenza esclusiva, fatta salva l’inesattezza materiale degli accertamenti di fatto che opera e lo snaturamento degli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti. Invero, nell’ambito di un’impugnazione, il potere di controllo della Corte si estende, per quanto concerne l’accertamento dei fatti, all’inesattezza materiale di tali accertamenti risultante dai documenti del fascicolo e, per quanto riguarda la valutazione dei fatti, allo snaturamento da parte del Tribunale di tali elementi di prova (v., in tal senso, sentenze del 6 gennaio 2004, BAI e Commissione/Bayer, C‑2/01 P e C‑3/01 P, EU:C:2004:2, punto 47, nonché dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

47

Occorre altresì rammentare che, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, esso deve, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a compiere tale snaturamento. Peraltro, secondo una giurisprudenza consolidata, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 10 novembre 2022, Commissione/Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU:C:2022:862, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso vale per le inesattezze materiali degli accertamenti di fatto asserite da un ricorrente.

48

Nella causa C‑747/21 P, la Severstal afferma, in primo luogo, che il Tribunale ha effettuato un accertamento di fatto materialmente inesatto ai punti 70 e 81 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16), rilevando che la Commissione non aveva potuto verificare se i costi totali di acquisto delle materie prime fossero riportati con esattezza nella sua contabilità e se fossero effettivamente inclusi nel costo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi, poiché l’allegato F‑14b della sua risposta al questionario antidumping, intitolato «Tabella dei costi iniziali», e il documento di verifica n. 11, inserito nell’elenco dei documenti della Commissione sotto il titolo «Riconciliazione dei costi ordinari con il sistema SAP», mostravano il costo totale di dette materie prime.

49

Si deve osservare, in proposito, che dai punti 70 e 81 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16) emerge che la valutazione del Tribunale si basa sul fatto che è pacifico che i costi dichiarati comprendevano unicamente i costi relativi alle «vendite» del prodotto di cui trattasi, e non anche quelli dei prodotti destinati ad un uso vincolato. Orbene, da detto allegato F‑14b non risulta in modo manifesto che i costi dei prodotti vincolati fossero inclusi e che, pertanto, fosse stato possibile verificarli. Quanto al documento di verifica n. 11, asseritamente riportato nell’elenco dei documenti della Commissione sotto il titolo «Riconciliazione dei costi ordinari con il sistema SAP», la Severstal non lo ha prodotto né ha fornito precisazioni in merito a tale elenco. Inoltre, detto documento non appare nelle descrizioni degli allegati alle memorie delle parti nella causa T‑753/16. Pertanto, la Severstal non ha dimostrato che fosse manifesto che i costi riportati in detto documento includessero i costi dei prodotti vincolati.

50

In secondo luogo, nella misura in cui la Severstal sostiene che la constatazione operata dal Tribunale al punto 72 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16), secondo cui essa non aveva dichiarato i suoi costi di fabbricazione nell’allegato F‑14 A della risposta al questionario antidumping conformemente alla classificazione dei costi nei vari NCP adottati dalla Commissione, è materialmente inesatta, in quanto in detto punto si afferma che la Severstal aveva fornito, durante la visita di verifica in loco, una riconciliazione tra la propria classificazione e la struttura NCP richiesta dalla Commissione, si deve osservare che la Severstal effettua una citazione parziale di detto punto. Invero, quest’ultimo precisa che le informazioni fornite nel corso di detta visita «si sono tuttavia limitate, come confermato dalla ricorrente in udienza, ai costi di fabbricazione dei prodotti “venduti”, ad esclusione dei costi di fabbricazione relativi ai prodotti trasformati nell’impresa». Ne consegue che la Severstal non aveva effettivamente dichiarato tutti i suoi costi di fabbricazione conformemente alla classificazione dei costi nei vari NCP adottati dalla Commissione e che non è dimostrato che gli accertamenti che figurano al punto 72 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16) siano materialmente inesatti.

51

In terzo luogo, nella misura in cui la Severstal contesta la valutazione, ai punti 80 e 89 di tale sentenza, secondo cui essa non ha dimostrato di non essere in possesso dei dati necessari, occorre respingere tale contestazione, in quanto la Severstal non espone sufficientemente le inesattezze materiali in questione o gli elementi di prova che sarebbero stati snaturati dal Tribunale al riguardo.

52

In quarto luogo, nella misura in cui la Severstal contesta le valutazioni contenute nei punti da 90 a 93 di detta sentenza, argomentando che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che essa aveva adottato due diversi criteri di ripartizione per quanto concerne i costi delle materie prime e ha illegittimamente approvato gli adeguamenti dei suoi costi di fabbricazione del prodotto di cui trattasi, occorre rilevare che la Severstal chiede in realtà una nuova valutazione dei fatti e delle prove, senza indicare con sufficiente precisione le inesattezze materiali o gli snaturamenti contestati al Tribunale, né dimostrare gli errori di analisi che, a suo avviso, avrebbero indotto quest’ultimo a commettere tali snaturamenti. Una contestazione del genere è, pertanto, irricevibile.

53

Infine, in quinto luogo, nella misura in cui la Severstal contesta i punti 94, 97 e 102 della medesima sentenza, è giocoforza rilevare che essa non espone le ragioni per le quali le valutazioni contenute in tali punti sarebbero erronee in diritto, cosicché anche tale contestazione è irricevibile.

54

Nella causa C‑748/21 P, la NLMK ritiene che il Tribunale, ai punti 55, 68 e 123 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16), abbia snaturato gli elementi di prova, considerando, in sostanza, che essa non aveva fornito informazioni relative al quantitativo e al costo totali di fabbricazione del prodotto di cui trattasi sia finito sia semilavorato, mentre queste informazioni figurano nei documenti nn. 23 e 34, che sono stati presentati alla Commissione durante la verifica in loco.

55

Si deve osservare al riguardo che, come emerge dal punto 54 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16), la NLMK non ha contestato di non aver dichiarato il volume totale di produzione del prodotto di cui trattasi nella sua risposta al questionario antidumping. Come afferma la Commissione senza essere contraddetta, essa è giunta a tale constatazione dopo che il documento n. 23 era stato presentato durante la visita di verifica in loco, al fine di verificare la detrazione dei costi per la variazione delle scorte di prodotti in corso di fabbricazione che risultava riguardare prodotti semilavorati il cui volume non era stato incluso in detta risposta. A seguito di detta constatazione, la Commissione ha chiesto alla NLMK di fornirle i dati sui costi, per tipo di prodotto, per il prodotto semilavorato oggetto dell’inchiesta. In risposta a tale domanda, la NLMK ha fornito, al termine di detta visita, il documento n. 34. I contenuti dei documenti nn. 23 e 34 si sovrappongono parzialmente, poiché tali documenti contengono entrambi dati sul quantitativo e sul costo totali di fabbricazione del prodotto di cui trattasi sia finito sia semilavorato. Tuttavia, essi si differenziano per il fatto che il documento n. 34 contiene anche dati sul costo e sul quantitativo per tipo di prodotto semilavorato.

56

Cionondimeno, il Tribunale non effettua uno snaturamento di detti documenti quando dichiara, in primo luogo, al punto 68 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16), che il documento n. 34 è stato prodotto tardivamente, che non ha potuto essere verificato dopo la visita in loco e che non costituiva una mera scomposizione per codice di produzione delle informazioni fornite nel documento n. 23, ma è stato presentato in un contesto diverso al fine di riconciliare le detrazioni dei costi per le variazioni delle scorte dovute ai prodotti in corso di fabbricazione, quali dichiarate nella sua risposta al questionario antidumping, in secondo luogo, al punto 55 di detta sentenza, che le informazioni contenute nel documento n. 34 non hanno colmato la lacuna della NLMK, la quale non aveva dichiarato la totalità della produzione e della capacità per il prodotto di cui trattasi nel suo complesso, ma hanno consentito alla Commissione di dimostrare l’incoerenza dei dati di produzione dichiarati dalla NLMK, in quanto esse comprovavano che quest’ultima aveva dichiarato un quantitativo venduto complessivamente superiore a quanto la produzione rendeva possibile, tenuto conto delle variazioni delle scorte, degli scarti e dei rifiuti quali da essa dichiarati, nonché, in terzo luogo, al punto 123 di detta sentenza, che la NLMK non aveva potuto suffragare i suoi argomenti – secondo i quali occorreva prendere in considerazione i suoi dati sui quantitativi venduti – con le informazioni già contenute in tale risposta né con quelle che figuravano nei documenti raccolti in loco.

57

Infatti, tali valutazioni del Tribunale vertono sul valore probatorio dei documenti nn. 23 e 34, tenuto conto della verifica da parte della Commissione dei dati in essi contenuti, a seguito della loro produzione durante il procedimento amministrativo che ha comportato l’adozione del regolamento controverso. Orbene, dette valutazioni sono valutazioni di fatto che, salvo il loro snaturamento, non rientrano nel controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

58

Del pari, la NLMK afferma erroneamente che, ai punti 81 e 116 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16), il Tribunale ha snaturato le informazioni da essa fornite nell’ambito della doppia detrazione dei rifiuti e degli scarti, ritenendo che tali informazioni non fossero affidabili. Infatti, con i suoi argomenti, la NLMK si limita a rimettere in discussione la valutazione degli elementi di fatto operata dal Tribunale, senza dimostrare l’esistenza di un qualsivoglia snaturamento né di constatazioni di fatto materialmente inesatte.

59

Infine, nella misura in cui la NLMK fa valere, a sostegno delle sue censure, i documenti nn. 25 e 28, è giocoforza rilevare che essa non espone le ragioni per le quali il contenuto di questi documenti sarebbe stato snaturato.

60

Alla luce di quanto precede, le censure delle ricorrenti relative ad uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale e all’inesattezza materiale degli accertamenti di fatto operati da quest’ultimo devono essere respinte.

61

Di conseguenza, i primi motivi devono essere respinti.

Sui secondi motivi delle impugnazioni

Argomenti delle parti

62

La Severstal e la NLMK sostengono che, rispettivamente ai punti da 243 a 257 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16) e ai punti da 209 a 223 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16), il Tribunale ha commesso errori nell’interpretazione e nel controllo dell’applicazione da parte della Commissione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base e nell’omettere di rispondere ai loro argomenti. Inoltre, esse ritengono che il Tribunale sia venuto meno al proprio obbligo di motivazione alla luce degli argomenti che esse avevano dedotto al riguardo.

63

Le ricorrenti contestano, in particolare, al Tribunale di aver confermato che, a causa della crisi finanziaria mondiale, la Commissione poteva prendere in considerazione il 2008 come anno rappresentativo più recente per stabilire il margine di profitto di riferimento dell’industria dell’Unione ai fini dell’applicazione di detto articolo 9, paragrafo 4, sebbene tale anno non facesse parte del periodo in esame. Nel caso di specie, detto anno sarebbe troppo distante per poter essere considerato come tale e la sua scelta risulterebbe da un’erronea applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 4.

64

Inoltre, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia violato il principio di tutela del legittimo affidamento dichiarando che la Commissione non fosse vincolata dal periodo in esame per definire l’anno rappresentativo più recente ai fini della determinazione del margine di profitto in questione.

65

Inoltre, la scelta dell’anno 2008 per determinare tale margine di profitto sarebbe incompatibile, a causa della crisi finanziaria, con le valutazioni contenute nei punti 151 e 152 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16) nonché nei punti 185 e 186 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16). In questi punti, infatti, il Tribunale avrebbe rifiutato di rispondere agli argomenti delle ricorrenti relativi alla presa in considerazione di tale crisi in sede di analisi dei costi di produzione dell’industria dell’Unione ai fini della valutazione del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Pertanto, il Tribunale avrebbe arbitrariamente confermato l’approccio della Commissione secondo cui detta crisi deve essere presa in considerazione nell’ambito della determinazione del margine di profitto di riferimento dell’industria dell’Unione ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, ma non nella valutazione di tale pregiudizio. Orbene, detto margine di profitto non corrisponderebbe a quello che sarebbe auspicabile per garantire la sopravvivenza dell’industria dell’Unione e/o una remunerazione adeguata del capitale dopo il verificarsi di un evento esterno, come una crisi finanziaria mondiale.

66

Le ricorrenti sostengono, in via principale, che la crisi finanziaria può essere un elemento da prendere in considerazione nel calcolare detto pregiudizio, cosicché le importazioni provenienti dai paesi interessati non possono costituire l’unico fattore rilevante all’origine del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Nell’omettere di rispondere a tali argomenti, il Tribunale avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e avrebbe violato il suo obbligo di motivazione.

67

Esse fanno valere, in subordine, che, sebbene la crisi finanziaria non costituisca un fattore rilevante da prendere in considerazione per valutare il nesso di causalità tra detto pregiudizio e dette importazioni, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la Commissione non poteva scegliere il 2008 come anno di riferimento per calcolare il margine di profitto dell’industria dell’Unione.

68

La Commissione ritiene che i secondi motivi siano inconferenti nella parte relativa ai punti 151 e 152 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16) nonché in quella relativa ai punti 185 e 186 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16) e che siano infondati quanto al resto.

Giudizio della Corte

69

Con i loro secondi motivi, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale, da un lato, ha commesso errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base e, dall’altro, ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento nonché il suo obbligo di motivazione, prendendo in considerazione non un anno che faceva parte del periodo in esame, bensì l’anno 2008 come anno rappresentativo più recente ai fini della determinazione del margine di profitto di riferimento dell’industria dell’Unione.

70

In primo luogo occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ai giudici del merito (sentenza del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, l’argomento delle ricorrenti secondo cui il principio di tutela del legittimo affidamento è stato violato in ragione della scelta del 2008 come anno rappresentativo più recente ai fini della determinazione del margine di profitto di riferimento dell’industria dell’Unione è stato dedotto per la prima volta in sede di impugnazione. Pertanto, tale argomento è irricevibile.

71

In secondo luogo, gli argomenti delle ricorrenti relativi al rifiuto da parte del Tribunale di prendere in considerazione gli effetti della crisi finanziaria nell’ambito della valutazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e al nesso di causalità tra quest’ultimo e le importazioni in questione, quale risulterebbe dai punti 151 e 152 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16) nonché dai punti 185 e 186 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16), devono essere dichiarati inconferenti. Infatti, il Tribunale ha valutato detto pregiudizio e detto nesso di causalità nell’esame del terzo e del quarto motivo dedotti dalla NLMK nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16) nonché nell’esame del quarto e del quinto motivo dedotti dalla Severstal nella causa che ha dato luogo alla sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16). L’esame di tali motivi da parte del Tribunale non è tuttavia oggetto delle presenti impugnazioni. Di conseguenza, gli argomenti delle ricorrenti diretti avverso detti punti delle sentenze impugnate, indipendentemente dalla loro fondatezza, non potrebbero in alcun caso comportare l’annullamento di queste sentenze. Per le stesse ragioni, anche le censure delle ricorrenti vertenti sull’assenza di motivazione da parte del Tribunale del rigetto dei loro argomenti relativi agli effetti della crisi finanziaria sulla valutazione di detto pregiudizio e di detto nesso di causalità devono essere dichiarate inconferenti.

72

In terzo luogo, per quanto concerne le affermazioni delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre rammentare che l’ultima frase di tale disposizione enuncia la «regola del dazio inferiore», secondo la quale l’importo del dazio antidumping deve essere inferiore al margine di dumping accertato se detto dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione.

73

Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, detta regola ha l’obiettivo di evitare che il dazio antidumping imposto ecceda quanto necessario per eliminare il pregiudizio arrecato a tale industria dalle importazioni oggetto di dumping. Una regola del genere è giustificata dalla natura e dalla finalità dei dazi antidumping, che non costituiscono né sanzioni né misure compensative dirette al risarcimento dei danni subiti, bensì misure di difesa contro la concorrenza sleale derivante dalle importazioni oggetto di dumping (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, punto 91). Tali dazi mirano unicamente ad impedire o a rendere economicamente prive di interesse le importazioni oggetto di dumping e quindi a porre rimedio a uno squilibrio nel mercato nazionale causato da tale dumping.

74

Dal considerando 175 e dall’articolo 1 del regolamento controverso emerge che la Commissione ha applicato la suddetta regola per fissare le aliquote del dazio antidumping definitivo al 34% per le importazioni del prodotto di cui trattasi da parte della Severstal e al 36,1% per le importazioni del prodotto di cui trattasi da parte della NLMK. Per calcolare dette aliquote, la Commissione è ricorsa al metodo della «sottoquotazione dei prezzi indicativi». In forza di questo metodo, il margine di pregiudizio è calcolato confrontando il prezzo delle importazioni oggetto di dumping con un prezzo di vendita indicativo dell’industria dell’Unione. Quest’ultimo prezzo corrisponde al prezzo che tale industria poteva ragionevolmente attendersi di praticare sul mercato dell’Unione in assenza di dette importazioni. Per stabilire tale prezzo ipotetico, un profitto di riferimento è aggiunto al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Detto profitto di riferimento corrisponde al margine di profitto che l’industria dell’Unione poteva ragionevolmente attendersi in normali condizioni di mercato.

75

In applicazione di detto metodo, la Commissione ha preso in considerazione il margine di profitto dell’industria dell’Unione applicato nel 2008. Secondo la Commissione, nel caso di specie, tale anno era l’anno rappresentativo più recente ai fini della determinazione del profitto di riferimento dell’industria dell’Unione, poiché dalla sua inchiesta risultava che, in primo luogo, durante l’intero periodo in esame, esistevano volumi significativi di importazioni a basso prezzo che avevano avuto conseguenze negative sulla redditività dell’industria dell’Unione e, in secondo luogo, non si poteva considerare che gli anni 2009 e 2010 riflettessero condizioni di concorrenza normali tenuto conto della crisi finanziaria (v., in tal senso, paragrafi da 154 a 157 del regolamento controverso). Ai punti da 217 a 223 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16) e ai punti da 251 a 257 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16), il Tribunale ha confermato tale approccio della Commissione.

76

Alla luce degli argomenti delle ricorrenti, si deve anzitutto rilevare che, in assenza di un metodo previsto dal regolamento di base per calcolare il margine di pregiudizio considerato dalla regola del dazio inferiore, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in merito alla scelta di tale metodo di calcolo. La Commissione resta tuttavia tenuta ad esercitare tale potere discrezionale rispettando le garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi e assicurandosi che la sua scelta conduca a risultati plausibili.

77

Scegliendo, nel caso di specie, un metodo basato su prezzi indicativi, la Commissione non ha oltrepassato detto potere discrezionale. Infatti, come rilevato giustamente dal Tribunale al punto 214 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16) e al punto 248 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16), l’utilizzo di un prezzo indicativo anziché del prezzo effettivo delle vendite dell’industria dell’Unione per determinare il margine di pregiudizio consente di tener conto della pressione al ribasso che le importazioni oggetto di dumping esercitano sui prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Orbene, la presa in considerazione di tale pressione contribuisce alla plausibilità dei risultati ottenuti utilizzando detto metodo.

78

Inoltre, nella misura in cui le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia erroneamente interpretato l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base scegliendo un anno che non faceva parte del periodo in esame come anno rappresentativo più recente allo scopo di determinare il profitto di riferimento dell’industria dell’Unione, occorre rilevare che, come dichiarato, in sostanza, dal Tribunale al punto 218 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16) e al punto 252 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16), in assenza di un metodo previsto dal regolamento di base ai fini della determinazione del margine di profitto di riferimento, la Commissione dispone altresì di un potere discrezionale per determinare tale margine.

79

Inoltre, si deve constatare che l’obiettivo della definizione del margine di profitto di riferimento dell’industria dell’Unione consiste nel riflettere, nel modo più plausibile possibile, il profitto che tale industria avrebbe realizzato in normali condizioni di mercato allo scopo di determinare i dazi antidumping da imporre, conformemente alla natura e alla finalità di tali dazi enunciate al punto 73 della presente sentenza, senza eccedere quanto necessario per porre rimedio a uno squilibrio causato dalle importazioni oggetto di dumping nel mercato dell’Unione.

80

Di conseguenza, come affermato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, i dati dell’anno rappresentativo più recente per determinare il profitto indicativo non devono provenire dal periodo in esame, qualora tali dati non consentano di fornire un’immagine adeguata di quanto è necessario per ripristinare una concorrenza leale nel periodo successivo all’inchiesta. Come dichiarato dal Tribunale nella sua sentenza del 28 ottobre 1999, EFMA/Consiglio (T‑210/95, EU:T:1999:273, punto 60), alla quale esso si è giustamente riferito ai punti 215 e 218 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16) nonché ai punti 249 e 252 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16), il margine di profitto di cui si deve tener conto per calcolare il prezzo indicativo deve corrispondere al margine di profitto che l’industria dell’Unione potrebbe ragionevolmente attendersi in normali condizioni di concorrenza, in assenza di importazioni oggetto di dumping, poiché la scelta di tale margine di profitto contribuisce a ripristinare una concorrenza leale nel periodo successivo all’inchiesta mediante l’imposizione di dazi antidumping.

81

Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto interpretando la regola del dazio inferiore di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base nel senso che essa consente alla Commissione, in applicazione del metodo della sottoquotazione dei prezzi indicativi, di prendere in considerazione un anno non facente parte del periodo in esame come anno rappresentativo più recente per stabilire il profitto di riferimento dell’industria dell’Unione, al fine di garantire che tale profitto corrisponda a quello che l’industria dell’Unione potrebbe ragionevolmente attendersi in normali condizioni di concorrenza, in assenza di importazioni oggetto di dumping.

82

Inoltre, non essendo contestate le valutazioni di fatto secondo cui, in primo luogo, vi sono stati volumi significativi di importazioni a basso prezzo provenienti dai paesi interessati durante l’intero periodo in esame, in secondo luogo, la crisi economica mondiale ha colpito duramente il settore a partire dal 2009 e, in terzo luogo, gli anni dal 2005 al 2008 sono stati contraddistinti da una forte concorrenza senza tuttavia essere stati caratterizzati da condizioni di mercato eccezionalmente favorevoli, il Tribunale, ai punti da 219 a 222 della sentenza NLMK/Commissione (T-752/16) e ai punti da 253 a 256 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16), ha potuto, sulla base di tali valutazioni, qualificare il 2008 come anno rappresentativo più recente senza commettere alcun errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

83

Infine, nella misura in cui le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver debitamente motivato le sentenze impugnate per quanto concerne le ragioni per le quali esso ha respinto le loro censure relative ad un’interpretazione o ad un’applicazione erronee dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre ricordare che, come esposto al punto 40 della presente sentenza, l’obbligo di motivazione richiede che la sentenza in questione faccia apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale. Orbene, i punti da 217 a 223 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16) e i punti da 251 a 257 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16) espongono sufficientemente le ragioni per le quali il Tribunale ha respinto le censure delle ricorrenti vertenti sulla scelta da parte della Commissione dell’anno rappresentativo più recente per la determinazione del profitto di riferimento ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

84

Per tutte le ragioni suesposte, i secondi motivi devono essere respinti.

Sui terzi motivi delle impugnazioni

Argomenti delle parti

85

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando l’approccio adottato dalla Commissione nel regolamento controverso, secondo cui l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base poteva essere applicato per analogia per determinare il prezzo all’esportazione dei rivenditori collegati al produttore-esportatore nella valutazione del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. A tale proposito, la Severstal fa valere le valutazioni del Tribunale contenute nei punti da 260 a 272 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16), e la NLMK quelle che figurano ai punti da 226 a 239 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16).

86

Secondo le ricorrenti, il prezzo all’esportazione da prendere in considerazione per valutare una sottoquotazione dei prezzi da parte delle società collegate al produttore-esportatore è il prezzo all’esportazione CIF (costo, assicurazione e nolo), quale effettivamente fatturato alla frontiera dell’Unione al primo cliente indipendente, senza che, sul fondamento di un’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, tale prezzo sia adeguato tenendo conto delle spese generali, amministrative e di vendita (SVAG) nonché di un profitto ragionevole. Infatti, detto prezzo rifletterebbe la concorrenza dei prezzi tra le importazioni in questione e il prodotto simile dell’industria dell’Unione. Per contro, un siffatto adeguamento condurrebbe alla determinazione di un margine di pregiudizio artificiale e implicherebbe un confronto tra i prezzi delle importazioni e i prezzi dell’Unione che non si collocano allo stesso stadio commerciale.

87

A sostegno del loro argomento, le ricorrenti richiamano le sentenze del Tribunale del 30 novembre 2011, Transnational CompanyKazchrome ed ENRC Marketing/Consiglio e Commissione (T‑107/08, EU:T:2011:704), del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (T‑301/16, EU:T:2019:234), nonché del 2 aprile 2020, Hansol Paper/Commissione (T‑383/17, non pubblicata, EU:T:2020:139), e le conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Commissione/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:13).

88

Inoltre, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione non tenendo conto della sentenza del 2 aprile 2020, Hansol Paper/Commissione (T‑383/17, non pubblicata, EU:T:2020:139), che esse avevano richiamato nel procedimento dinanzi a quest’ultimo.

89

La Commissione ritiene che i terzi motivi debbano essere respinti in quanto infondati.

Giudizio della Corte

90

In primo luogo, nella misura in cui le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto accogliendo l’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base effettuata dalla Commissione al fine di determinare il prezzo all’esportazione dei rivenditori collegati al produttore-esportatore nella valutazione del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, occorre rilevare che, con la sua sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370), la Corte ha dichiarato che tale applicazione per analogia non costituiva un errore di diritto.

91

Infatti, la Corte ha considerato che, poiché l’esame dell’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi è una questione economicamente complessa per la quale il regolamento di base non impone alcun metodo specifico, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale al riguardo, cosicché è possibile prendere in considerazione l’applicazione per analogia del metodo di costruzione del prezzo di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base al fine di esaminare una sottoquotazione del prezzo, a condizione che tale metodo si inserisca nel contesto giuridico previsto da tale regolamento e non porti ad un risultato manifestamente erroneo (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 99).

92

Pertanto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando, ai punti 233 e 234 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16) nonché ai punti 266 e 267 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16), che la Commissione ha potuto ritenere, nell’ambito di detto ampio potere discrezionale, che, ai fini del calcolo del margine di sottoquotazione dei prezzi indicativi, fosse necessario, in caso di vendite realizzate mediante importatori collegati, determinare un prezzo all’esportazione applicando per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in quanto essa aveva giustamente rilevato, da un lato, che questa disposizione era l’unica di tale regolamento a fornire orientamenti per il calcolo di un prezzo all’esportazione attendibile quando le vendite all’esportazione avevano luogo mediante importatori collegati e, dall’altro lato, che detta disposizione rifletteva il principio di inattendibilità dei prezzi di trasferimento, che può essere applicato tanto alla determinazione del margine di pregiudizio quanto al calcolo del margine di dumping.

93

La Corte ha inoltre precisato che dal combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base emerge che il pregiudizio deve essere valutato al momento dell’«immissione in libera pratica nell’Unione» del prodotto oggetto di dumping, cosicché il calcolo della sottoquotazione deve, in linea di principio, essere effettuato al livello delle importazioni oggetto di dumping. Essa ne ha dedotto che, per garantire un confronto obiettivo dei prezzi al livello della prima immissione in libera pratica del prodotto considerato nell’Unione, la Commissione era legittimata a costruire detto prezzo CIF «franco frontiera dell’Unione» detraendo le spese generali, amministrative e di vendita (SVAG) e un margine di profitto dal prezzo di rivendita di tale prodotto a clienti indipendenti (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, punti 102105).

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Pertanto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel considerare, ai punti 236 e 237 della sentenza NLMK/Commissione (T‑752/16) nonché ai punti 269 e 270 della sentenza Severstal/Commissione (T‑753/16), in primo luogo, che è giustificato, nella fattispecie, basare la valutazione dell’adeguatezza di un’aliquota di dazio inferiore, ai fini dell’eliminazione del pregiudizio arrecato dalle importazioni, sul prezzo all’esportazione «franco frontiera dell’Unione», considerato di livello paragonabile al prezzo «franco fabbrica» dell’Unione, ossia il prezzo di vendita indicativo dell’industria dell’Unione al primo cliente indipendente, diminuito dei vari costi sostenuti dopo l’uscita dalla fabbrica, quali i costi di trasporto o di assicurazione, per raggiungere il livello di prezzo del prodotto di cui trattasi al momento dell’uscita dalla fabbrica e, in secondo luogo, che l’utilizzo, nel caso di specie, dello stadio commerciale «franco frontiera dell’Unione», anziché di quello di rivendita al primo acquirente indipendente, come parametro di riferimento ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, può essere giustificato sia a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base sia a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento.

95

Le valutazioni precedenti non sono rimesse in discussione dalla risposta delle ricorrenti a un quesito posto dalla Corte nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento sulle conseguenze che occorreva trarre dalla sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370), per la valutazione dei loro terzi motivi.

96

Infatti, in tale risposta, le ricorrenti ritengono, in sostanza, che i fatti all’origine delle controversie in questione nelle presenti cause riunite differiscano da quelli all’origine della controversia oggetto della causa che ha dato luogo a tale sentenza, il che giustificherebbe che la soluzione adottata in quest’ultima non sia applicata nel caso di specie. In particolare, la Commissione avrebbe erroneamente rilevato che gli operatori commerciali collegati alle ricorrenti agivano in qualità di importatori, cosicché il Tribunale sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione accogliendo l’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base nel caso di specie. Tuttavia, un argomento del genere rimette in discussione una valutazione di fatto del Tribunale. Orbene, come risulta dai punti da 44 a 46 della presente sentenza, una siffatta valutazione non è soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, fatto salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova. Poiché non è stato dedotto alcuno snaturamento, tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.

97

In secondo luogo, nella misura in cui le ricorrenti sostengono che il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione in quanto non ha preso in considerazione le valutazioni contenute nella sua sentenza del 2 aprile 2020, Hansol Paper/Commissione (T‑383/17, non pubblicata, EU:T:2020:139), occorre ricordare che la Corte ha più volte dichiarato che l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che quest’ultimo è tenuto a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dalla parte ricorrente (sentenza del 15 aprile 2010, Gualtieri/Commissione, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Una siffatta valutazione non è inoltre rimessa in discussione dalla circostanza che il Tribunale abbia esso stesso interrogato le parti sui possibili effetti della sentenza del 2 aprile 2020, Hansol Paper/Commissione (T‑383/17, non pubblicata, EU:T:2020:139). Di conseguenza, anche la censura delle ricorrenti relativa a un difetto di motivazione deve essere respinta.

98

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere anche i terzi motivi e, pertanto, le impugnazioni nel loro insieme.

Sulle spese

99

Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

100

Nel caso di specie, poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle alle spese relative alle loro rispettive impugnazioni, conformemente alla domanda della Commissione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le impugnazioni sono respinte.

 

2)

La PAO Severstal è condannata alle spese nella causa C‑747/21 P.

 

3)

La Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) è condannata alle spese nella causa C‑748/21 P.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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