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Document 62021CJ0718

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023.
    L.G. contro Krajowa Rada Sądownictwa.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy.
    Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Criteri – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Rinvio pregiudiziale proveniente da un collegio giudicante privo della qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Irricevibilità.
    Causa C-718/21.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:1015

     SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

    21 dicembre 2023 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Criteri – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Rinvio pregiudiziale promosso da un collegio giudicante non avente la qualità di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge – Irricevibilità»

    Nella causa C‑718/21,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Corte suprema, (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche), Polonia], con decisione del 20 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria il 26 novembre 2021, nel procedimento

    L.G.

    contro

    Krajowa Rada Sądownictwa

    LA CORTE (Grande Sezione),

    composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal (relatrice), K. Jürimäe, C. Lycourgos, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, presidenti di sezione, M. Ilešič, S. Rodin, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias, M.L. Arastey Sahún e M. Gavalec, giudici,

    avvocato generale: A. Rantos

    cancelliere: C. Di Bella, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 novembre 2022,

    considerate le osservazioni presentate:

    per L.G., dal medesimo;

    per la Krajowa Rada Sądownictwa, da A. Dalkowska, J. Kołodziej-Michałowicz. Pawełczyk-Woicka e P. Styrna;

    per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

    per il governo belga, da C. Pochet, M. Jacobs, L. van den Broeck e M. van Regemorter, in qualità di agenti;

    per il governo danese, da V. Pasternak Jørgensen e M. Søndahl Wolff, in qualità di agenti;

    per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e P.P. Huurnink, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da K. Herrmann e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 marzo 2023,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra L.G. e la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS») in merito alla decisione di non luogo a statuire sulla richiesta di L.G. di poter continuare a svolgere le sue funzioni di giudice oltre la normale età pensionabile.

    Contesto normativo

    La Costituzione

    3

    L’articolo 10, della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia; in prosieguo: la «Costituzione») così dispone:

    «1.   Il regime politico della Repubblica di Polonia ha come fondamento la separazione e l’equilibrio tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

    2.   Il Sejm [(Dieta, Polonia)] e il Senat [(Senato, Polonia)] esercitano il potere legislativo. Il presidente della Repubblica e il Consiglio dei ministri esercitano il potere esecutivo. Le corti e i tribunali esercitano il potere giudiziario».

    4

    L’articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione cosi dispone:

    «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente e pubblicamente, senza eccessivo ritardo, da un tribunale competente, indipendente e imparziale».

    5

    L’articolo 60 della Costituzione così dispone:

    «I cittadini polacchi che godono dei loro pieni diritti civili hanno il diritto di accedere alla funzione pubblica in condizioni di uguaglianza».

    6

    Ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, della Costituzione:

    «La legge non può precludere a nessuno le vie legali per rivendicare le proprie libertà e i propri diritti violati».

    7

    L’articolo 179 della Costituzione così dispone:

    «I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta [della KRS], a tempo indeterminato».

    8

    L’articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione cosi dispone:

    «La [KRS] è la guardiana dell’indipendenza delle giurisdizioni e dei giudici».

    9

    L’articolo 187 della Costituzione così recita:

    «1.   La [KRS] è composta:

    1)

    dal primo presidente del Sąd Najwyższy [(Corte suprema, Polonia)], dal ministro della Giustizia, dal presidente del Naczelny Sąd Administracyjny [(Corte suprema amministrativa, Polonia)] e da una persona designata dal presidente della Repubblica;

    2)

    da quindici membri eletti tra i giudici del Sąd Najwyższy [(Corte suprema)], nonché tra i giudici della giurisdizione ordinaria, della giurisdizione amministrativa e della giurisdizione militare;

    3)

    da quattro membri eletti dal Sejm [(Dieta)] tra i deputati nonché da due membri eletti dal Senat [(Senato)] tra i senatori.

    (...)

    3.   Il mandato dei membri eletti [della KRS] è di quattro anni.

    4.   Il regime, l’ambito di attività, le modalità di lavoro [della KRS], nonché le modalità di elezione dei suoi membri sono definiti dalla legge».

    La legge sulla Corte suprema

    10

    L’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), è entrata in vigore il 3 aprile 2018. Tale legge è stata successivamente modificata a più riprese.

    11

    La legge sulla Corte suprema ha istituito, in particolare, in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema), due nuove sezioni rispettivamente denominate Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) e Izba Dysciplinarna (Sezione disciplinare).

    12

    Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema:

    «Rientrano nella competenza della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche i ricorsi straordinari, le controversie in materia elettorale e le impugnazioni della validità di un referendum nazionale o di un referendum costituzionale, l’accertamento della validità delle elezioni e dei referendum, le altre cause di diritto pubblico, ivi compreso il contenzioso riguardante la protezione della concorrenza, la regolamentazione dell’energia, le telecomunicazioni e il trasporto ferroviario, nonché i ricorsi proposti avverso le decisioni del Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji [(presidente del Consiglio nazionale della radiotelevisione, Polonia)] o che mettono in discussione la durata eccessiva dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali ordinari e militari così come dinanzi al Sąd Najwyższy [(Corte suprema)]».

    La legge sulla KRS

    13

    Ai termini dell’articolo 9 bis dell’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011, posizione 714), come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3), entrata in vigore il 17 gennaio 2018, e dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre leggi), del 20 luglio 2018 (Dz. U. del 2018, posizione 1443), entrata in vigore il 27 luglio 2018 (in prosieguo: la «legge sulla KRS»):

    «1.   Il Sejm [(Dieta)] elegge, tra i giudici del Sąd Najwyższy [(Corte suprema)] e degli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e militari, 15 membri [della KRS] per un mandato congiunto della durata di quattro anni.

    (...)

    3.   Il mandato congiunto di nuovi membri [della KRS] eletti tra i giudici decorre dal giorno successivo alla loro elezione. I membri uscenti [della KRS] esercitano le loro funzioni sino al giorno in cui ha inizio il mandato congiunto dei nuovi membri [della KRS]».

    14

    L’articolo 37, paragrafo 1, della legge sulla KRS così dispone:

    «Se più candidati hanno presentato domanda per un posto di giudice, la [KRS] esaminerà e valuterà congiuntamente tutte le candidature presentate. In tale situazione, [la KRS] adotta una delibera comprendente le sue decisioni relative alla presentazione di una proposta di nomina al posto di giudice, nei confronti di tutti i candidati».

    15

    L’articolo 43, paragrafo 2, della legge sulla KRS dispone quanto segue:

    «Se la delibera di cui all’articolo 37, paragrafo 1, non è stata impugnata da tutti i partecipanti alla procedura, essa diventa definitiva nella parte contenente la decisione di non presentare la proposta di nomina alle funzioni di giudice dei partecipanti che non hanno proposto ricorso, fatte salve le disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 1 ter».

    16

    La disposizione transitoria di cui all’articolo 6 della legge dell’8 dicembre 2017 recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi prevede quanto segue:

    «Il mandato dei membri [della KRS] di cui all’articolo 187, paragrafo 1, punto 2, della [Costituzione], eletti in forza delle disposizioni vigenti, si protrae sino al giorno precedente l’inizio del mandato dei nuovi membri [della KRS], ma non eccede i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che esso sia precedentemente cessato a causa della sua scadenza».

    17

    L’articolo 44 della legge sulla KRS disponeva quanto segue:

    «1.   Un partecipante al procedimento può presentare un ricorso dinanzi al Sąd Najwyższy [(Corte suprema)] a motivo dell’illegittimità della delibera [della KRS], salvo che disposizioni specifiche non prevedano diversamente. (...)

    bis   Nei casi individuali concernenti una nomina alla funzione di giudice presso il Sąd Najwyższy [(Corte suprema)], è possibile presentare un ricorso dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny [(Corte suprema amministrativa)]. In tali casi, è precluso il ricorso dinanzi al Sąd Najwyższy [(Corte suprema)]. Il ricorso dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny [(Corte suprema amministrativa)] non può essere fondato su un motivo relativo ad una valutazione inappropriata del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri presi in considerazione in sede di adozione della decisione in merito alla presentazione della proposta di nomina al posto di giudice presso il Sąd Najwyższy [(Corte suprema)].

    ter.   Qualora non tutti i partecipanti al procedimento abbiano impugnato la delibera contemplata dall’articolo 37, paragrafo 1, nei casi individuali concernenti la nomina alla funzione di giudice presso il Sąd Najwyższy [(Corte suprema)], detta delibera diviene definitiva per la parte comprendente la decisione di presentazione della proposta di nomina al posto di giudice presso il Sąd Najwyższy [(Corte suprema)] e per la parte comprendente la decisione di non presentazione di una proposta di nomina al posto di giudice presso questa medesima Corte, per quanto riguarda i partecipanti al procedimento che non hanno presentato ricorso.

    (...)

    4.   Nei casi individuali concernenti la nomina alla funzione di giudice presso il Sąd Najwyższy [(Corte suprema)], l’annullamento, da parte del Naczelny Sąd Administracyjny [(Corte suprema amministrativa)], della delibera della KRS che decide di non presentare la proposta di nomina al posto di giudice presso il Sąd Najwyższy [(Corte suprema)] equivale all’ammissione della candidatura del partecipante al procedimento che ha presentato il ricorso, per un posto vacante di giudice presso il Sąd Najwyższy [(Corte suprema)], posto per il quale, alla data della pronuncia della decisione del Naczelny Sąd Administracyjny [(Corte suprema amministrativa)], il procedimento dinanzi alla KRS non sia terminato o, in assenza di una procedura siffatta, per il successivo posto vacante di giudice presso il Sąd Najwyższy [(Corte suprema)] costituente l’oggetto di una pubblicazione».

    18

    Il paragrafo 1 bis dell’articolo 44 della legge sulla KRS è stato introdotto in tale articolo dalla legge dell’8 dicembre 2017 recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi, e i paragrafi 1 ter e 4 vi sono stati introdotti dalla legge del 20 luglio 2018 recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre leggi. Prima dell’introduzione di tali modifiche, i ricorsi di cui al suddetto paragrafo 1 bis erano proposti dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) conformemente al paragrafo 1 di tale articolo 44.

    19

    Con sentenza del 25 marzo 2019, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) ha dichiarato l’articolo 44, paragrafo 1 bis, della legge sulla KRS incompatibile con la Costituzione, con la motivazione, in sostanza, che la competenza conferita al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) da tale paragrafo 1 bis non era giustificata alla luce né della natura delle cause interessate, né delle caratteristiche organizzative di tale giudice, né del procedimento da esso applicato. In tale sentenza, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha altresì indicato che tale dichiarazione di incostituzionalità «comporta[va] necessariamente la chiusura di tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti fondati sulla disposizione abrogata».

    20

    Successivamente, l’articolo 44 della legge sulla KRS è stato modificato dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy‑Prawo o ustroju sądów administracyjnych (legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e della legge relativa all’organizzazione del contenzioso amministrativo), del 26 aprile 2019 (Dz. U. del 2019, posizione 914), entrata in vigore il 23 maggio 2019. Il paragrafo 1 di tale articolo 44 è ora formulato come segue:

    «Un partecipante al procedimento può presentare un ricorso dinanzi al Sąd Najwyższy [(Corte suprema)] invocando l’illegittimità della delibera [della KRS], salvo che norme specifiche non prevedano diversamente. Non è possibile proporre un ricorso nei casi individuali relativi alla nomina alle funzioni di giudice presso il Sąd Najwyższy [(Corte suprema)]».

    21

    Inoltre, l’articolo 3 di tale legge del 26 aprile 2019 ha previsto che «[i] ricorsi avverso le delibere [della KRS] nei casi individuali concernenti la nomina alle funzioni di giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)], promossi ma non definiti prima dell’entrata in vigore della presente legge, comportano ipso iure il non luogo a statuire».

    Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari

    22

    L’articolo 69 dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’ordinamento degli organi di giurisdizione ordinaria), del 27 luglio 2001 (Dz. U. n. 98, voce 1070), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, dispone quanto segue:

    «1.   I giudici sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, salvo il caso in cui, nel periodo compreso tra i dodici e i sei mesi prima di tale data, essi rendano alla [KRS] una dichiarazione indicante la loro volontà di continuare a esercitare le loro funzioni e presentino un certificato, redatto in conformità con le condizioni applicabili ai candidati alla carriera di magistrato giudicante, attestante che il loro stato di salute consente loro di esercitare le funzioni di giudice.

    (...)

    1b.   La [KRS] può autorizzare un giudice a continuare a esercitare le sue funzioni se il suo mantenimento in servizio risponde a un legittimo interesse dell’amministrazione della giustizia o a un interesse sociale rilevante, tenendo conto della razionale assegnazione dei membri degli organi giurisdizionali ordinari e delle esigenze risultanti dal carico di lavoro di determinati organi giurisdizionali. (...)

    (...)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    23

    Con lettera del 30 dicembre 2020, L.G., giudice presso il Sąd Okręgowy w K. (Tribunale regionale di K., Polonia), ha informato la KRS della sua volontà di continuare ad esercitare le sue funzioni oltre il 12 giugno 2021, data del suo 65o anno di età.

    24

    Con una delibera del 18 febbraio 2021, la KRS ha pronunciato un non luogo a statuire sulla domanda di L.G. dopo aver constatato che la medesima era stata presentata una volta trascorso il termine di decadenza previsto dall’articolo 69, paragrafo 1, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari.

    25

    L.G. ha presentato ricorso contro tale delibera al Sąd Najwyższy (Corte Suprema).

    26

    In tali circostanze, la Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, osti ad una disposizione nazionale come quella prevista dall’articolo 69, paragrafo 1b, prima frase, della [legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari], che subordina l’efficacia della dichiarazione di un giudice di voler continuare a esercitare le sue funzioni dopo il raggiungimento dell’età per il pensionamento all’autorizzazione di un’altra autorità.

    2)

    Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, osti all’interpretazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale la dichiarazione tardiva, da parte di un giudice, di voler continuare a esercitare le sue funzioni dopo il raggiungimento dell’età pensionabile è inefficace indipendentemente dalle ragioni dell’inosservanza del termine e dall’incidenza di tale inosservanza sul procedimento di autorizzazione a continuare l’esercizio delle funzioni di giudice».

    Procedimento dinanzi alla Corte

    27

    Poiché la Commissione, nelle sue osservazioni scritte, aveva sollevato dubbi in merito alla qualità di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, del collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Sąd Najwyższy (Corte Suprema), che aveva proposto il presente rinvio pregiudiziale, la Corte ha invitato tutte le parti interessate a discutere tale aspetto in udienza.

    28

    Con ordinanza del 3 novembre 2022, pervenuta alla Corte il 4 novembre 2022, l’organo remittente ha indicato diversi elementi che, a suo avviso, sono tali da confermare tale qualità. Elementi simili a quelli proposti da tale organo sono stati inoltre presentati anche dalla KRS e dal governo polacco e discussi durante l’udienza davanti alla Corte.

    29

    Infine, alle parti interessate è stata offerta, successivamente all’udienza, la possibilità di formulare per iscritto osservazioni complementari in merito agli elementi contenuti nell’ordinanza dell’organo remittente del 3 novembre 2022. L.G., la KRS, i governi belga e dei Paesi Bassi nonché la Commissione si sono avvalsi di tale facoltà.

    Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

    30

    La Commissione ha espresso dubbi in merito alla questione se l’organo remittente, nella fattispecie un collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Sąd Najwyższy (Corte suprema) (in prosieguo: la «Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche»), costituito da tre giudici di tale sezione, soddisfi i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in particolare quello relativo all’esistenza di un giudice precostituito per legge, che sono richiesti a un organo remittente affinché esso abbia la qualità di giurisdizione ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

    31

    Dalle osservazioni scritte della Commissione risulta che le esitazioni che tale istituzione nutre al proposito riguardano, più precisamente, da un lato, la circostanza che la nomina, il 10 ottobre 2018, da parte del presidente della Repubblica di Polonia, dei tre membri interessati della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche è avvenuta sulla base di proposte contenute nella delibera n. 331/2018 adottata il 28 agosto 2018 dalla KRS (in prosieguo: la «delibera n. 331/2018»), vale a dire un organo la cui mancanza di indipendenza sarebbe stata messa in discussione a più riprese, anche in varie sentenze recenti della Corte. Dall’altro lato sarebbe pacifico, come risulta segnatamente dalla sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798), che, quando sono intervenute tali nomine, siffatta delibera era oggetto di un ricorso dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), il quale, con ordinanza del 27 settembre 2018, aveva sospeso l’esecutività di detta delibera.

    32

    A tal riguardo, la Commissione rileva che, nella sentenza dell’8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819) (in prosieguo: la «sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia»), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha concluso per l’esistenza di una violazione del requisito relativo a un «tribunale costituito per legge» enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), a causa del processo che, sulla base della delibera n. 331/2018, ha portato alla nomina dei membri di due collegi giudicanti a tre giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. Aggiunge che di uno di tali collegi faceva parte uno dei giudici dell’organo remittente che ha proposto la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

    33

    Inoltre, la Commissione fa valere che a seguito della sentenza della Corte del 2 marzo 2021, A.B e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) (C‑824/18; in prosieguo: la «sentenza A.B e a., EU:C:2021:153)»). la delibera n. 331/2018 è stata annullata dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) con una sentenza del 21 settembre 2021.

    34

    L.G. e i governi belga e dei Paesi Bassi condividono sostanzialmente i dubbi espressi dalla Commissione.

    35

    Dal canto suo, nella sua ordinanza del 3 novembre 2022 menzionata al punto 28 della presente sentenza, l’organo remittente ha dichiarato che l’ordinanza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 27 settembre 2018, che aveva sospeso l’esecutività della delibera n. 331/2018, non era stata notificata né al presidente della Repubblica di Polonia, né alle persone la cui nomina a un posto di giudice presso la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche era proposta in tale delibera, dato che gli interessati non erano, infatti, parti della controversia pendente dinanzi a tale giudice. Peraltro, solo il dispositivo di tale ordinanza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), secondo cui l’esecutività della delibera n. 331/2018 era sospesa «nella parte contestata», sarebbe stato pubblicato il 28 settembre 2018, poiché la motivazione di detta ordinanza è stata resa pubblica solo il 19 ottobre 2018, ossia nove giorni dopo la nomina degli interessati.

    36

    Orbene, secondo l’organo remittente, alla luce delle disposizioni nazionali in vigore al momento della proposizione del ricorso avverso la delibera n. 331/2018 dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), nulla avrebbe consentito di supporre che un siffatto ricorso potesse condurre a rimettere in discussione le proposte di nomina dei candidati prescelti dalla KRS in tale delibera né, pertanto, ostare alla nomina di questi ultimi da parte del presidente della Repubblica di Polonia. Infatti, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1 ter, della legge sulla KRS, nella sua versione allora in vigore, se tale delibera non era contestata da tutti i partecipanti al procedimento, essa diventava definitiva e, pertanto, esecutiva per quanto riguarda la sua parte comprendente le proposte di nomina alle funzioni di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema). Inoltre, nel momento in cui è intervenuta la nomina dei giudici che componevano l’organo remittente, non sarebbe stato ancora avviato alcun procedimento al fine di far constatare un’eventuale incompatibilità di tale disposizione nazionale con il diritto dell’Unione, dato che alla Corte sono state sottoposte questioni pregiudiziali a tal proposito solo il 22 novembre 2018 nella causa C‑824/18, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso)

    37

    Per quanto riguarda la sentenza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 21 settembre 2021, vi sarebbe espressamente indicato che i suoi effetti non riguardano la validità e l’efficacia degli atti presidenziali di nomina ai posti di giudice in questione, in quanto tali atti non sono soggetti a controllo giurisdizionale.

    38

    Infine, per quanto riguarda la circostanza che i giudici interessati sono stati nominati alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche sulla base di una delibera della KRS nella sua nuova composizione risultante dall’attuazione dell’articolo 9 bis della legge sulla KRS, l’organo remittente ritiene che tale circostanza non sia sufficiente per contestare a tali giudici o al collegio giudicante in cui essi siedono un difetto di indipendenza, come risulterebbe sia dalla giurisprudenza della Corte sia da quella del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa).

    39

    Il governo polacco e la KRS condividono sostanzialmente le posizioni così esposte dal giudice del rinvio.

    40

    Secondo una giurisprudenza costante della Corte, per valutare se un organo di rinvio possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione valutabile unicamente alla luce del diritto dell’Unione, e dunque per stabilire se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali, tra gli altri, l’origine legale dell’organo considerato, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, il fatto che il suo procedimento si svolga in contraddittorio, l’applicazione, da parte di detto organo, delle norme giuridiche, nonché la sua indipendenza. (sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank,C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

    41

    La Corte ha già rilevato che il Sąd Najwyższy (Corte suprema), in quanto tale, soddisfa i requisiti così ricordati e ha precisato, al riguardo, che, qualora una domanda di pronuncia pregiudiziale promani da un organo giurisdizionale nazionale, si deve presumere che quest’ultimo soddisfi tali requisiti indipendentemente dalla sua concreta composizione (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank,C‑132/20, EU:C:2022:235, punti 6869).

    42

    Infatti, risulta da una costante giurisprudenza che, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte, alla luce della ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata in conformità delle norme nazionali in materia di ordinamento giudiziario e di procedure giurisdizionali. La Corte deve quindi attenersi alla decisione di rinvio promanante da un giudice di uno Stato membro, fintantoché essa non sia stata annullata a seguito dell’esperimento dei rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto nazionale (sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank,C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 70 e giurisprudenza citata).

    43

    La Corte, in tale contesto, tiene altresì conto del fatto che la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai trattati è costituita dal procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE, il quale, instaurando un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati (sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank,C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

    44

    Tuttavia, la Corte ha altresì precisato, per quanto riguarda un collegio giudicante monocratico, che la presunzione ricordata al punto 41 della presente sentenza può essere rovesciata nel caso in cui una decisione giudiziaria definitiva emessa da un organo giurisdizionale nazionale o internazionale porti a ritenere che il giudice costituente il giudice del rinvio non abbia la qualità di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta de dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank,C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 72).

    45

    A questo proposito, occorre rilevare innanzitutto che la sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia della Corte europea dei diritti dell’uomo e la sentenza Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 21 settembre 2021, invocata dalla Commissione, provengono rispettivamente da un organo giurisdizionale internazionale e da un organo giurisdizionale di uno Stato membro e sono entrambe definitive. Inoltre, tali sentenze riguardano specificamente le circostanze in cui giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche sono stati nominati sulla base della delibera n. 331/2018.

    46

    In tali circostanze, occorre, nel caso di specie, esaminare se le constatazioni e le valutazioni effettuate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, in combinato disposto con quelle effettuate dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) nella sua sentenza del 21 settembre 2021, siano idonee a condurre la Corte, solo alla quale spetta interpretare il diritto dell’Unione, a considerare, alla luce della propria giurisprudenza, che il collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che l’ha adita in via pregiudiziale nella presente causa non ha la qualità di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, e, di conseguenza, che tale collegio non soddisfa i requisiti ricordati al punto 40 della presente sentenza per poter essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

    47

    Per quanto riguarda, in primo luogo, la sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha innanzitutto ricordato, ai punti da 272 a 280 di tale sentenza, la propria giurisprudenza secondo cui la nozione di tribunale «costituito per legge» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, il cui scopo è, tra l’altro, quello di preservare il potere giudiziario da qualsiasi influenza esterna impropria proveniente in particolare dal potere esecutivo, ma anche dal potere legislativo, o persino dal potere giudiziario stesso, comprende il rispetto delle norme nazionali che disciplinano la nomina dei giudici, le quali dovrebbero essere redatte in termini inequivocabili. Essa ha parimenti ricordato che da tale giurisprudenza risultava che detta nozione è strettamente legata alle garanzie di «indipendenza» e «imparzialità», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. In effetti, tali requisiti hanno in comune il fatto di cercare di garantire il rispetto dei principi fondamentali di preminenza del diritto e di separazione dei poteri, per cui l’esame dal punto di vista del requisito di un «tribunale costituito per legge» deve sistematicamente verificare se la presunta irregolarità in una determinata causa sia così grave da aver minato tali principi e compromesso l’indipendenza del giudice in questione.

    48

    A sostegno della constatazione di una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU nel caso di specie, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha osservato, in sostanza, ai punti da 281 a 338 della sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, che le nomine dei membri che componevano i collegi giudicanti interessati della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche erano avvenute in manifesta violazione delle norme nazionali fondamentali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici. Essa ha fondato tale constatazione, in particolare, su diverse decisioni adottate dal Sąd Najwyższy (Corte suprema), vale a dire una sentenza del 5 dicembre 2019 pronunciata dalla Sezione per il lavoro e la previdenza sociale di tale organo giurisdizionale e una delibera del 23 gennaio 2020 adottata congiuntamente dalla Sezione civile, dalla Sezione penale e dalla Sezione per il lavoro e la previdenza sociale di detto organo giurisdizionale, entrambe adottate a seguito della sentenza della Corte del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982), nonché l’ordinanza del 21 maggio 2019, con la quale questo stesso organo giurisdizionale nazionale aveva sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa che ha dato luogo alla sentenza W.Ż.

    49

    A tal riguardo, da un lato, come risulta dai paragrafi da 309 a 312 e 320 della sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato l’assenza di garanzie sufficienti di indipendenza, nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo, della KRS nella sua nuova composizione risultante dall’attuazione dell’articolo 9 bis della legge sulla KRS. Essa ne ha dedotto che la nomina dei giudici interessati alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, sulla base della delibera n. 331/2018, era avvenuta in violazione di principi costituzionali che disciplinano il funzionamento della KRS, quali i principi della separazione dei poteri e dell’indipendenza del potere giudiziario, cosicché tali giudici non potevano essere considerati indipendenti e imparziali.

    50

    Dall’altro lato, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha fatto riferimento, ai punti da 321 a 338 della sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, alla circostanza che la nomina di questi stessi giudici da parte del presidente della Repubblica di Polonia era avvenuta sebbene l’esecutività della delibera n. 331/2018 contenente le proposte di nomina degli interessati ai posti da coprire in seno alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche fosse stata sospesa dall’ordinanza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 27 settembre 2018.

    51

    A quest’ultimo proposito, si evince dalla sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, in particolare dai punti 330 e 338 che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto, segnatamente, che le nomine effettuate in tali circostanze riflettevano una profonda negazione da parte del potere esecutivo dell’autorità, dell’indipendenza e del ruolo del potere giudiziario ed erano deliberatamente volte a impedire l’effettivo corso della giustizia, cosicché dovevano essere considerate come una flagrante violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ed erano manifestamente incompatibili con il principio dello Stato di diritto.

    52

    Ai punti da 331 a 333 della medesima sentenza, detto giudice ha inoltre sottolineato che la gravità di tale violazione era, nel caso di specie, ancor più accertata alla luce dell’importanza fondamentale e del carattere sensibile delle competenze di cui è investita la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche.

    53

    Se è vero che, tra i sei giudici che compongono i collegi giudicanti della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche di cui trattasi nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, uno solo di essi fa parte del collegio giudicante di tale sezione che ha proposto la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, risulta tuttavia chiaramente dalla motivazione di tale sentenza che le valutazioni effettuate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo valgono indifferentemente per tutti i giudici di detta sezione nominati in seno a quest’ultima in circostanze analoghe e, in particolare, sulla base della delibera n. 331/2018.

    54

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la sentenza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 21 settembre 2021, occorre constatare che, con tale sentenza, pronunciata a seguito della sentenza A.B. e a., tale giudice nazionale ha annullato la delibera n. 331/2018, anche nella parte che aveva proposto per la nomina i giudici di cui al punto precedente, basandosi in particolare su constatazioni e valutazioni ampiamente coincidenti con quelle contenute nella sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia nonché nelle decisioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema) menzionate al punto 48 della presente sentenza.

    55

    Alle sezioni da 7.1. a 7.6. della sua sentenza del 21 settembre 2021, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha peraltro constatato, da un lato, che le modifiche apportate all’articolo 44 della legge sulla KRS dalle leggi dell’8 dicembre 2017 e del 20 luglio 2018 menzionate al punto 18 della presente sentenza avevano, in un primo momento, privato di qualsiasi efficacia i ricorsi fino ad allora esperibili avverso le delibere della KRS che proponevano candidati alla nomina ai posti di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema). Dall’altro lato, esso ha rilevato che, mentre era investito di una serie di ricorsi di tale natura, il medesimo articolo 44 era stato, in un secondo tempo, nuovamente modificato dalla legge del 26 aprile 2019 menzionata ai punti 20 e 21 della presente sentenza, il che aveva avuto l’effetto di escludere che siffatti ricorsi potessero ancora essere proposti in futuro, e che quest’ultima legge aveva previsto che i ricorsi così pendenti dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) sarebbero stati oggetto ipso iure di non luogo a statuire.

    56

    Per quanto riguarda tali modifiche legislative, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha ritenuto che, valutate nel loro contesto fattuale e giuridico, esse erano chiaramente intese a impedire a un organo giurisdizionale di esaminare in quale misura la combinazione di vari fattori aveva potuto far sì che i giudici recentemente nominati al Sąd Najwyższy (Corte Suprema) su proposta della KRS nella sua nuova composizione non soddisfacessero i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e, nel caso di quelle introdotte dalla legge del 26 aprile 2019, a impedire alla Corte di potersi pronunciare al riguardo. Il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte amministrativa suprema) ha inoltre ritenuto che tali circostanze fossero tali da contribuire a creare dubbi sistemici in capo ai singoli in merito alla questione se giudici cosi nominati soddisfacessero tali requisiti

    57

    Quanto agli elementi costitutivi del contesto di diritto e di fatto evocato al punto precedente e nell’ambito del quale sono intervenute dette modifiche legislative, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), come risulta dalle sezioni 7.5. e 7.6. della sua sentenza del 21 settembre 2021, ha fatto riferimento a un insieme di fattori. A questo proposito, tale organo giurisdizionale ha innanzitutto sottolineato che, a seguito della legge dell’8 dicembre 2017, il mandato dei membri della KRS allora in carica era stato abbreviato e che la composizione di tale organo era stata rivista, con la conseguenza che l’influenza del potere legislativo ed esecutivo al suo interno era notevolmente aumentata. In secondo luogo, ha osservato che tale revisione nella composizione della KRS era avvenuta in un momento in cui si prevedeva di coprire a breve termine un numero molto elevato di posti nel Sąd Najwyższy (Corte Suprema). In terzo luogo, ha fatto riferimento all’esistenza di dubbi e alla mancanza di trasparenza in merito alle condizioni in cui si è svolto il processo di nomina dei membri della nuova KRS e ha rilevato che, alla luce sia della concreta composizione di tale organo sia dell’attività effettivamente svolta da quest’ultimo, esso ha cessato di essere indipendente dal potere legislativo ed esecutivo. In quarto luogo, essa ha sottolineato che le modifiche legislative menzionate al punto 55 della presente sentenza riguardavano unicamente le delibere della KRS che proponevano candidati alla nomina a posti di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e non quelle che proponevano candidati alla nomina a posti di giudice in altri organi giurisdizionali nazionali.

    58

    Alla luce della propria giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, le constatazioni e le valutazioni effettuate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia nonché dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) nella sua sentenza del 21 settembre 2021, come descritte ai punti da 47 a 57 della presente sentenza, inducono a ritenere che il collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che ha proposto la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non abbia, a causa delle modalità che hanno presieduto alla nomina dei giudici che lo compongono, la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi di dette disposizioni del diritto dell’Unione, cosicché tale collegio non costituisce una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

    59

    A tal riguardo, occorre ricordare i legami inscindibili che, ai sensi stessi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, esistono, ai fini del diritto fondamentale a un equo processo, ai sensi di tale disposizione, fra le garanzie di indipendenza e di imparzialità dei giudici nonché di accesso a un giudice precostituito per legge [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 55].

    60

    Per quanto riguarda, in particolare, il processo di nomina dei giudici, la Corte ha dichiarato, che, tenuto conto delle conseguenze fondamentali che detto processo comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico fondato sulla preminenza del diritto, un processo del genere costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47, della Carta, con la precisazione che l’indipendenza di un giudice, ai sensi di tale disposizione, è commisurata in particolare al modo in cui i suoi membri sono stati nominati [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

    61

    Come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste dal diritto dell’Unione per quanto riguarda gli organi giurisdizionali chiamati a interpretare o ad applicare il diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di regole, in particolare quelle relative alla composizione dell’organo e alla nomina dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (sentenza W.Ż., punti 109 e 128 e giurisprudenza ivi citata). Questo requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].

    62

    A questo proposito, va ricordato innanzitutto che, nella sentenza W.Ż.., la Corte ha dichiarato, nell’ambito di una causa relativa a una decisione adottata dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche in composizione monocratica, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che un una siffatta composizione non può essere considerata un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ai sensi di tale disposizione, se dall’insieme delle condizioni e delle circostanze in cui si è svolto il procedimento di nomina di tale giudice monocratico risulta che tale nomina è stata effettuata in manifesta violazione di norme fondamentali che sono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario di cui trattasi e che l’integrità del risultato cui si è pervenuti con tale procedimento è compromessa, facendo sorgere nei singoli dubbi seri e legittimi in merito all’indipendenza e all’imparzialità del giudice di cui trattasi.

    63

    Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, che, come risulta dal punto 146 della sentenza W.Ż., e al pari delle valutazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) menzionate, rispettivamente, ai punti 49 e 57 della presente sentenza, figura tra tali condizioni e circostanze il fatto che i giudici che compongono il collegio remittente della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che ha interrogato la Corte nella presente causa sono stati nominati in seno a tale sezione su proposta della KRS nella sua nuova composizione risultante dall’attuazione dell’articolo 9 bis della legge sulla KRS. In tale punto 146, la Corte, al pari di questi altri due organi giurisdizionali, ha fatto più precisamente riferimento, al riguardo, al fatto che il mandato in corso di alcuni dei membri che componevano fino a quel momento la KRS, la cui durata doveva essere di quattro anni conformemente all’articolo 187, paragrafo 3, della Costituzione, era stato abbreviato, nonché alla circostanza che, in forza di tale articolo 9 bis, i quindici membri della KRS aventi la qualità di giudici, che erano in precedenza stati eletti dai loro pari, sono stati eletti, per quanto riguarda la nuova KRS, dal Sejm (Dieta), con la conseguenza che 23 dei 25 membri componenti tale organo sono stati designati dai poteri esecutivo e legislativo polacchi o sono membri di detti poteri.

    64

    Certo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la circostanza che un organo, come il Consiglio nazionale della magistratura, coinvolto nel processo di designazione dei giudici sia, in maniera preponderante, composto da membri scelti dal potere legislativo non può, di per sé sola, indurre a dubitare della qualità di giudice precostituito per legge e dell’indipendenza dei giudici nominati al termine di tale processo. Tuttavia, secondo tale giurisprudenza, la situazione può essere diversa qualora detta medesima circostanza combinata ad altri elementi pertinenti e alle condizioni in cui simili scelte sono state effettuate inducano a generare siffatti dubbi [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punti 7475 e giurisprudenza ivi citata].

    65

    Orbene, a tal riguardo, la Corte ha già più volte sottolineato che le modifiche legislative menzionate al punto 63 della presente sentenza erano intervenute in concomitanza con l’adozione, con la legge dell’8 dicembre 2017, di una riforma sostanziale del Sąd Najwyższy (Corte suprema), che includeva, in particolare, la creazione, in seno a tale organo giurisdizionale, di due nuove sezioni, vale a dire la Sezione disciplinare e la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, nonché l’abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema). Come parimenti rilevato dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) nella sua sentenza del 21 settembre 2021, tali modifiche sono quindi intervenute in un momento in cui numerosi posti di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) dichiarati vacanti o di nuova creazione sarebbero stati prossimamente da coprire [v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 106107 nonché giurisprudenza ivi citata, e W.Ż., punto 150].

    66

    In secondo luogo, si deve anche tenere conto del fatto che alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche così creata ex nihilo all’interno del Sąd Najwyższy (Corte Suprema) e i cui giudici sono stati tutti nominati su proposta della KRS nella sua nuova composizione sono state attribuire, come si evince dall’articolo 26, paragrafo 1, della legge sulla Corte Suprema, e come ha rilevato anche la Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, competente in materie particolarmente delicate, quali il contenzioso elettorale e quello connesso allo svolgimento di referendum, le altre questioni di diritto pubblico, segnatamente quelle elencate in tale disposizione, o ancora i ricorsi straordinari che consentono di ottenere l’annullamento di decisioni definitive emanate dai organi giurisdizionali ordinari o da altre sezioni della Sąd Najwyższy (Corte Suprema).

    67

    In terzo luogo, occorre sottolineare che, parallelamente alle modifiche legislative menzionate al punto 63 della presente sentenza, le norme contenute all’articolo 44 della legge sulla KRS in materia di ricorsi giurisdizionali esperibili contro le delibere della KRS che proponevano candidati alla nomina a posti di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sono state, in un primo tempo, sostanzialmente modificate, come risulta dai punti 17 e 18 di tale sentenza.

    68

    Chiamata a pronunciarsi in merito a modifiche di tale natura, la Corte ha sottolineato il carattere problematico di disposizioni che annullano l’effettività dei ricorsi giurisdizionali di questo tipo fino ad allora esistenti, singolarmente quando l’adozione di dette disposizioni, considerata unitamente ad altri elementi pertinenti che caratterizzano il processo di nomina a posti di un organo giurisdizionale supremo in un dato contesto giuridico-fattuale nazionale, appare tale da poter suscitare, nei singoli, dubbi di natura sistemica per quanto riguarda l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici nominati al termine di tale processo (v., in tal senso, sentenza A.B. e a., punto 156).

    69

    Orbene, anzitutto, la Corte, al pari del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) nella sua sentenza del 21 settembre 2021, ha rilevato, a tal riguardo, che un ricorso come quello previsto all’articolo 44, paragrafi da 1 bis a 4, della legge sulla KRS, nella sua versione risultante dalle leggi dell’8 dicembre 2017 e del 20 luglio 2018, era privo di qualsiasi effettività concreta e offriva, quindi, solo la parvenza di un ricorso giurisdizionale. Inoltre, essa ha sottolineato che le restrizioni così introdotte da queste ultime leggi riguardavano solo i ricorsi presentati contro le delibere della KRS relative alla presentazione della candidature a posti di giudice del Sąd Najwyższy (Corte Suprema), mentre le delibere della KRS relative alla presentazione della candidature a posti di giudice di altri organi giurisdizionali nazionali rimanevano, da parte loro, soggette al sistema generale di controllo giurisdizionale precedentemente in vigore. Infine, essa ha constatato che dette modifiche legislative erano intervenute, come già rilevato al punto 65 della presente sentenza, poco prima che la KRS nella sua nuova composizione fosse chiamata a pronunciarsi sulle candidature depositate al fine di coprire numerosi posti di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) dichiarati vacanti o di nuova creazione (v., in tal senso, sentenza A.B. e a., punti 157, 162 e 164).

    70

    In quarto luogo, ai punti 138 e 139 della sentenza W.Ż., la Corte ha altresì rilevato che, quando è intervenuta la nomina, sulla base della delibera n. 331/2018, del membro della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche oggetto della causa che ha dato luogo a tale sentenza, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), investito di un ricorso diretto all’annullamento di tale delibera, aveva disposto, il 27 settembre 2018, la sospensione dell’esecuzione di quest’ultima. Orbene, questa stessa circostanza, evidenziata anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, si verifica per quanto riguarda la nomina dei tre membri che siedono nel collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che hanno proposto la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

    71

    A tal riguardo, è vero che l’organo remittente ha fatto valere, nella sua ordinanza del 3 novembre 2022, che l’ordinanza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 27 settembre 2018 non era stata notificata né ai candidati a un posto di giudice in seno alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche considerati dalla KRS nella sua delibera n. 331/2018, né al presidente della Repubblica di Polonia, per il fatto che questi ultimi non avevano la qualità di parti della controversia allora pendente dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa). Esso ha inoltre precisato che le motivazioni di quest’ultima ordinanza non erano state rese pubbliche immediatamente.

    72

    Tuttavia, come confermato nel caso di specie dalle informazioni fornite alla Corte da L.G. e dalla Commissione, e come risulta anche dalle valutazioni effettuate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, nel momento in cui sono avvenute le nomine dei tre giudici del rinvio nell’ambito delle Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, non poteva essere ignorato, segnatamente dal presidente della Repubblica di Polonia, che gli effetti di tale delibera erano stati sospesi da una decisione giudiziaria definitiva del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa).

    73

    Pertanto, il fatto di procedere, in via d’urgenza e senza attendere di prendere conoscenza delle motivazioni dell’ordinanza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 27 settembre 2018, alle nomine in questione sulla base della delibera n. 331/2018, sebbene sospese da tale ordinanza, ha gravemente compromesso il principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto (v., in tal senso, sentenza W.Ż., punto 127), come parimenti dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia.

    74

    In quinto luogo, mentre il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) era investito del ricorso di annullamento avverso la delibera n. 331/2018 e aveva sospeso la pronuncia su tale controversia in attesa della sentenza della Corte nella causa C‑824/18, A.B. e a., il legislatore polacco ha adottato la legge del 26 aprile 2019 menzionata ai punti 20 e 21 della presente sentenza.

    75

    Orbene, per quanto riguarda le modifiche introdotte da tale legge, la Corte ha già dichiarato, ai punti 137 e 138 della sentenza A.B. e a., che, singolarmente quando sono considerate congiuntamente a un insieme di altri elementi contestuali menzionati ai punti da 99 a 105 e da 130 a 135 di tale sentenza, siffatte modifiche sono tali da suggerire che il potere legislativo polacco, nel caso di specie, ha agito nell’intento specifico di impedire qualsiasi possibilità di esercitare un controllo giurisdizionale sulle delibere della KRS che hanno proposto la nomina di giudici presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema), ciò che è stato nel frattempo confermato dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) nella sua sentenza del 21 settembre 2021, come risulta dal punto 56 della presente sentenza.

    76

    In sesto e ultimo luogo, si deve tener conto del fatto che la delibera n. 331/2018 è stata annullata dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) nella sua sentenza del 21 settembre 2021 e ciò, in particolare, come risulta dalla sezione 10 di tale sentenza, in considerazione delle constatazioni e delle valutazioni menzionate ai punti da 55 a 57 della presente sentenza. Orbene, se è vero, come sottolineato dall’organo remittente nella sua ordinanza del 3 novembre 2022, che gli effetti di tale sentenza del 21 settembre 2021 non riguardano la validità e l’efficacia degli atti presidenziali di nomina ai posti di giudice interessati, occorre tuttavia ricordare, al pari della Corte europea dei diritti dell’uomo al punto 288 della sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, che, ai sensi dell’articolo 179 della Costituzione, l’atto con il quale la KRS propone un candidato alla nomina a un posto di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) costituisce una conditio sine qua non affinché tale candidato possa essere nominato a tale posto dal presidente della Repubblica di Polonia [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 101 e giurisprudenza ivi citata).

    77

    Da tutto quanto precede risulta che, considerati congiuntamente, dall’insieme degli elementi sia sistemici che circostanziali, menzionati ai punti da 47 a 57 della presente sentenza, da un lato, e ai punti da 62 a 76 di tale sentenza, dall’altro, che hanno caratterizzato la nomina, in seno alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, dei tre giudici che costituiscono l’organo remittente nella presente causa, consegue che quest’ultima non ha la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. La combinazione di tutti questi fattori è idonea, infatti, a suscitare dubbi legittimi, nei singoli, in merito all’impermeabilità degli interessati del collegio giudicante che compongono nei confronti di elementi esterni e, in particolare, di influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo nazionali, e alla loro neutralità rispetto agli interessi in conflitto. Tali elementi sono quindi idonei a determinare una mancanza di parvenza di indipendenza o imparzialità da parte di tali giudici e di tale organo, tale da minare la fiducia che la giustizia deve ispirare a tali soggetti in una società democratica e in uno Stato di diritto.

    78

    In tali circostanze, la presunzione ricordata al punto 41 della presente sentenza deve essere considerata rovesciata e occorre, di conseguenza, constatare che il collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che ha sottoposto alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non costituisce una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, cosicché tale domanda deve essere dichiarata irricevibile.

    Sulle spese

    79

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

     

    La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Corte suprema, (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche), Polonia], con decisione del 20 ottobre 2021, è irricevibile.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

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