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Document 62021CJ0635

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2023.
LB GmbH contro Hauptzollamt D.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen.
Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce 9401 – Portata – Divani gonfiabili (air loungers).
Causa C-635/21.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:85

 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

9 febbraio 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce 9401 – Portata – Divani gonfiabili (air loungers

Nella causa C‑635/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Bremen (Tribunale tributario di Brema, Germania), con decisione del 18 agosto 2021, pervenuta in cancelleria il 15 ottobre 2021, nel procedimento

LB GmbH

contro

Hauptzollamt D,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), facente funzione di presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la LB GmbH, da H. Bleier, Rechtsanwalt;

per lo Hauptzollamt D, da A. Böttcher, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da L. Mantl e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce tariffaria 94018000 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 (GU 2016, L 294, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la LB GmbH e lo Hauptzollamt D (Ufficio doganale principale di D, Germania) in merito alla classificazione doganale di divani gonfiabili denominati air loungers, importati da tale società in Germania.

Contesto normativo

Il SA

3

Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito con la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale convenzione.

4

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta convenzione, ciascuna parte contraente si impegna ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA e a non modificare la portata di tali sezioni, capitoli e sottovoci.

5

Il capitolo 94 del SA è intitolato «Mobili; Mobilio medico-chirurgico; Oggetti letterecci e simili; Luminari ed apparecchi di illuminazione non nominati né compresi altrove; Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed articoli simili; Costruzioni prefabbricate».

6

Le considerazioni generali contenute nelle note esplicative del SA relative a tale capitolo 94, nella versione applicabile al procedimento principale, enunciano quanto segue:

«Questo capitolo comprende, fatte salve le eccezioni menzionate nelle note esplicative di tale capitolo:

1)

Tutti i mobili, nonché le loro parti (voci da 94.01 a 94.03).

(...)

Ai sensi di questo capitolo, per mobili o mobilia si intendono:

A)

I vari oggetti mobili, non compresi in voci più specifiche della Nomenclatura progettati per mettersi sul suolo (anche se in alcuni casi particolari – mobili e sedili di navi, ad esempio – sono chiamati ad essere fissi o fissati al suolo) e che servono a arredare, per uno scopo principalmente utilitario, appartamenti, alberghi, teatri, cinema, uffici, chiese, scuole, caffè, ristoranti, laboratori, ospedali, cliniche, gabinetti dentari, ecc., nonché navi, veicoli aerei, veicoli di strade ferrate, vetture automobili, rimorchi da campeggio e analoghi sistemi di trasporto. Anche gli oggetti della stessa natura (banchi, sedie, ecc.) utilizzati in giardini, piazze, viali pubblici, sono compresi in questa voce.

(...)».

La NC

7

Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16), la NC, istituita dalla Commissione europea, disciplina la classificazione tariffaria delle merci importate nell’Unione europea. Essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie a detta nomenclatura.

8

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000, la Commissione adotta, ogni anno, un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

9

Sulla base di tali disposizioni è stato adottato il regolamento di esecuzione 2016/1821, entrato in vigore il 1o gennaio 2017 e che prevede la NC.

10

La regola generale 1 per l’interpretazione della NC, che figura nella parte prima, titolo I, sezione A, di questa dispone che la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, dal testo dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli aventi valore meramente indicativo.

11

Il capitolo 94 della NC, intitolato «Mobili; Mobilio medico-chirurgici; Oggetti letterecci e simili; Apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; Costruzioni prefabbricate», figura nella sezione XX, intitolata «Merci e prodotti diversi», della seconda parte della NC, che fissa la «Tabella dei dazi». Le note 1 e 2 di tale capitolo così recitano:

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;

(...)

2.

Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

(...)».

12

Detto capitolo comprende in particolare la voce 9401 e la sottovoce 94018000, che sono presentate come segue:

«Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9401

«Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti».

 

 

(...)

 

 

 

9401 80 00

– altri mobili per sedersi

esenzione

—»

13

Lo stesso capitolo comprende anche la voce 9404 e la sottovoce 94049090, che sono così formulate:

«Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(...)

 

 

 

9404

Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

 

 

(...)

 

 

 

9404 90 90

– – altri:

3,7

—»

14

La seconda parte della NC contiene una sezione XI, intitolata «Materie tessili e loro manufatti», che comprende un capitolo 63, intitolato «Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci».

15

Il suddetto capitolo contiene la voce 6306 della NC, che è strutturata come segue:

«Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(...)

 

 

 

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende (…); vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

 

 

(...)

(...)

(...)

(...)

6306 40 00

– Materassi pneumatici

12

p/st

6306 90 00

– altri

12

—»

16

La seconda parte della NC contiene una sezione VII, intitolata «Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma», nella quale figura il capitolo 39, intitolato «Materie plastiche e lavori di tali materie».

17

Il suddetto capitolo contiene la voce 3926 della NC, che è strutturata come segue:

«Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(...)

 

 

 

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914

 

 

(...)

(...)

(...)

(...)

3926 90

– altri:

 

 

(...)

(...)

(...)

(...)

 

– – altri:

 

 

3926 90 92

– ottenuti da fogli

6,5

—»

Procedimento principale e questione pregiudiziale

18

Nel mese di luglio 2017, LB dichiarava, ai fini della loro immissione in libera pratica, merci denominate air loungers importate dalla Cina, con le sottovoci 94049090 e 39269092 della NC. Tali sottovoci riguardano, rispettivamente, gli «altri»«oggetti letterecci e simili», non classificati in altre sottovoci della voce 9404 di detta nomenclatura, e gli «altri lavori in materie plastiche e lavori in altre materie dei nn. da 3901 a 3914», non classificate in altre sottovoci della posizione 3926 della NC, «ottenuti da fogli», per i quali l’aliquota dei diritti doganali all’importazione applicabile è, rispettivamente, del 3,7% e del 6,5%. L’autorità doganale accoglieva tale richiesta.

19

Tuttavia, a seguito di una perizia e di un parere di classificazione emessi dal Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung (Centro di formazione e studi scientifici dell’Amministrazione federale delle finanze, Germania), l’Ufficio doganale principale di D emetteva, nel 2019, un parere che fissava i diritti all’importazione, secondo cui le merci in quesitone non ricadevano né nel capitolo 94 né nel capitolo 39 della NC, ma nella sua sottovoce 63069000, che comprende gli «altri articoli da campeggio», per i quali l’aliquota del dazio all’importazione applicabile è del 12%.

20

Conformemente a tale parere, detto ufficio doganale procedeva al recupero a posteriori di dazi all’importazione supplementari per le merci di cui trattasi a carico della LB e respingeva in quanto infondato il reclamo presentato da quest’ultima.

21

La LB ha quindi adito il Finanzgericht Bremen (Tribunale tributario di Brema, Germania), giudice del rinvio, con un ricorso, facendo valere che le merci di cui trattasi rientrano nella sottovoce 94018000 della NC, in quanto «altri mobili per sedersi» o, in subordine, nella sottovoce 39269092 di tale nomenclatura, in quanto lavori di materie plastiche, «fabbricati a partire da fogli».

22

Il giudice del rinvio descrive le merci di cui trattasi come un tipo di divano gonfiabile, composto da un tubo interno di materia plastica e da un rivestimento in tessuto, cuciti tra loro in maniera tale da consentire la penetrazione dell’aria in due camere. Esso precisa che, per riempirli d’aria, occorre sventolare la loro estremità aperta verso l’alto, poi chiudere immediatamente ruotando l’apertura più volte e utilizzando il sistema di chiusura rapida, in modo da formare una sorta di giaciglio che consenta di sedersi o sdraiarsi.

23

Secondo tale giudice, la stabilità delle merci di cui trattasi dipende dall’intensità con cui sono stati gonfiati; a seguito di un riempimento iniziale completo, si verifica, dopo qualche ora, una perdita d’aria che pregiudica tale stabilità e rende necessario gonfiarli nuovamente. Inoltre, a seguito di un’ispezione, detto giudice ha constatato che una posizione seduta stabile richiede che l’utente si segga al centro, dal punto di vista della lunghezza, con le gambe piegate e i piedi poggiati a terra, mentre qualsiasi altra posizione seduta è instabile e rischia di far cadere l’utente o di fargli perdere stabilità.

24

Al fine di decidere la controversia di cui è investito, che verte, in sostanza, sulla questione se la merce di cui trattasi costituisca un «altro mobile per sedersi», ai sensi della voce 9401 della NC, il giudice del rinvio chiede alla Corte di determinare la portata di tale voce.

25

Secondo tale giudice, ai fini della classificazione, come «altro mobile per sedersi», in detta voce, e quindi come «mobile», ai sensi del capitolo 94 della NC, le merci che servono a arredare diversi spazi devono rimanervi con una certa permanenza. Inoltre, per essere classificata come «altro mobile per sedersi», una siffatta merce dovrebbe consentire alla persona che la utilizza di sedersi in modo stabile, adottando, eventualmente, diverse posizioni da seduta.

26

Per quanto riguarda, in particolare, i mobili per sedersi trasformabili in letti, anch’essi menzionati alla voce 9401 della NC, detto giudice indica che le versioni in lingua inglese e francese di quest’ultima utilizzano, rispettivamente, i termini «beds» e «lits», intesi generalmente come designanti un mobile utilizzato per dormire, sdraiarsi o riposarsi, rivestito di una superficie di appoggio sulla quale il corpo intero può essere collocato in tutte le possibili posizioni di sonno. Esso osserva, da un lato, che i termini utilizzati in queste due versioni linguistiche della NC riflettono il testo della voce corrispondente del SA nelle sue versioni in lingua inglese e francese, che fanno fede nella convenzione che ha istituito tale SA e, dall’altro, che la versione in lingua tedesca della NC utilizza un termine diverso, ossia quello di «Liegen» (sedie a sdraio).

27

Il giudice del rinvio è propenso a ritenere che le merci di cui trattasi non costituiscano altri mobili per sedersi, ai sensi della voce 9401 della NC, a causa della loro relativa instabilità e della necessità di riempirli regolarmente di aria, il che, a suo avviso, le rende idonee ad essere trasportate in luoghi diversi e ad esservi utilizzate temporaneamente e solo in misura limitata ad un uso permanente come oggetti d’arredamento. Tale giudice sottolinea che la semplice possibilità di sedersi su un air lounger non è sufficiente per ritenere che esso abbia la finalità fondamentale di costituire un mobile per sedersi.

28

Esso rileva, tuttavia, che sussistono dubbi quanto all’interpretazione di tale voce tariffaria, poiché informazioni tariffarie vincolanti emesse all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, da autorità doganali di altri Stati membri, per merci similari, hanno classificato tali merci come «altri mobili per sedersi».

29

In tale contesto, il Finanzgericht Bremen (Tribunale tributario di Brema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che occorre classificare nella sottovoce 94018000 [di detta nomenclatura] “air loungers” come quelli oggetto della presente fattispecie e descritti dettagliatamente nell’ordinanza [di rinvio]».

Sulla questione pregiudiziale

30

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la voce 9401 della NC debba essere interpretata nel senso che essa comprende una merce denominata air lounger, descritta come un tipo di divano gonfiabile composto da un tubo interno di plastica e da un rivestimento in tessuto.

31

In via preliminare occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione tariffaria, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice del rinvio i criteri la cui attuazione gli consentirà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere esso stesso a tale classificazione. Detta classificazione è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

32

Occorre altresì ricordare che, conformemente alla regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione tariffaria delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura.

33

Secondo costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli corrispondenti. La destinazione del prodotto in quesitone può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, e l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

34

Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, sebbene le note esplicative del SA e della NC non abbiano forza vincolante, esse costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, in quanto tali, forniscono elementi utili per l’interpretazione di quest’ultima (sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

35

La voce 9401 della NC, sulla quale verte la questione posta, si intitola «Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti» e include, in particolare, la sottovoce 94018000, che riguarda gli «altri mobili per sedersi» non compresi in altre sottovoci di tale voce.

36

Conformemente alla nota 1 del capitolo 94 della NC, detto capitolo non comprende i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63. Conseguentemente, se una siffatta merce ricade in uno di questi capitoli, per questa ragione essa è esclusa dal capitolo 94 della NC.

37

Peraltro, conformemente alla nota 2 di tale capitolo 94, in combinato disposto con le considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al capitolo 94 di quest’ultimo, le merci di cui alla voce 9401 devono, al contempo, essere progettate per essere poggiate per terra e servire a arredare, per uno scopo principalmente utilitario, appartamenti o altri spazi interni o esterni ivi menzionati, a titolo illustrativo, nonché diversi mezzi di trasporto. Ne consegue che, se una merce non soddisfa queste due condizioni cumulative, non può essere classificata nella voce 9401 della NC (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2001, VauDe Sport, C‑288/99, EU:C:2001:262, punti 1819).

38

Nel caso di specie, i divani gonfiabili di cui trattasi nel procedimento principale appaiono particolarmente idonei a essere trasportati in luoghi diversi e ivi utilizzati temporaneamente, in ragione, in particolare, della necessità di riempirli regolarmente di aria. Pertanto, essi possono non prestarsi ad arredare, per uno scopo principalmente utilitario e a carattere piuttosto permanente, gli appartamenti o altri spazi interni o esterni menzionati nelle considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al capitolo 94, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

39

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la voce 9401 della NC deve essere interpretata nel senso che essa non ricomprende un tipo di divano gonfiabile composto da un tubo interno di plastica e da un rivestimento in tessuto.

Sulle spese

40

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

La voce 9401 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, dev’essere interpretata nel senso che non comprende un tipo di divano gonfiabile composto da un tubo interno di plastica e da un rivestimento in tessuto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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