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Document 62021CJ0626
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 17 May 2023.#Funke Sp. z o.o. v Landespolizeidirektion Wien.#Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof.#Reference for a preliminary ruling – Approximation of laws – Directive 2001/95/EC – Article 12 and Annex II – Technical standards and regulations – European Union Rapid Information System (RAPEX) – Guidelines – Dangerous non-food products – Implementing Decision (EU) 2019/417 – Regulation (EC) No 765/2008 – Articles 20 and 22 – Notifications to the European Commission – Administrative decision – Prohibition on the sale of certain pyrotechnic articles and obligation to withdraw – Request from a distributor of the products concerned that the notification be supplemented – Authority competent to give a decision on the request – Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Effective judicial protection.#Case C-626/21.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 maggio 2023.
Funke Sp. z o.o. contro Landespolizeidirektion Wien.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2001/95/CE – Articolo 12 e allegato II – Norme e regolamentazioni tecniche – Sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) – Linee guida – Prodotti non alimentari pericolosi – Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 – Regolamento (CE) n. 765/2008 – Articoli 20 e 22 – Notifiche alla Commissione europea – Decisione amministrativa – Divieto di vendita di taluni articoli pirotecnici e obbligo di ritiro – Domanda di un distributore dei prodotti di perfezionare le notifiche – Autorità competente a pronunciarsi sulla domanda – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva.
Causa C-626/21.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 maggio 2023.
Funke Sp. z o.o. contro Landespolizeidirektion Wien.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2001/95/CE – Articolo 12 e allegato II – Norme e regolamentazioni tecniche – Sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) – Linee guida – Prodotti non alimentari pericolosi – Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 – Regolamento (CE) n. 765/2008 – Articoli 20 e 22 – Notifiche alla Commissione europea – Decisione amministrativa – Divieto di vendita di taluni articoli pirotecnici e obbligo di ritiro – Domanda di un distributore dei prodotti di perfezionare le notifiche – Autorità competente a pronunciarsi sulla domanda – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva.
Causa C-626/21.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:412
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
17 maggio 2023 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2001/95/CE – Articolo 12 e allegato II – Norme e regolamentazioni tecniche – Sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) – Linee guida – Prodotti non alimentari pericolosi – Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 – Regolamento (CE) n. 765/2008 – Articoli 20 e 22 – Notifiche alla Commissione europea – Decisione amministrativa – Divieto di vendita di taluni articoli pirotecnici e obbligo di ritiro – Domanda di un distributore dei prodotti di perfezionare le notifiche – Autorità competente a pronunciarsi sulla domanda – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva»
Nella causa C‑626/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 29 settembre 2021, pervenuta in cancelleria l’11 ottobre 2021, nel procedimento
Funke sp. z o.o.
contro
Landespolizeidirektion Wien,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi (relatore), giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: S. Beer, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 settembre 2022,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Funke sp. z o.o., da K. Pateter e C.M. Schwaiger, Rechtsanwälte; |
– |
per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll, H. Perz, V. Reichmann e F. Werni, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da G. Goddin, B.-R. Killmann e F. Thiran, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1o dicembre 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12 e dell’allegato II della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU 2002, L 11, pag. 4), come modificata dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (GU 2008, L 218, pag. 30) (in prosieguo: la «direttiva 2001/95»); degli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio (GU 2008, L 218, pag. 30), nonché della decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione, dell’8 novembre 2018, recante linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica (GU 2019, L 73, pag. 121). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Funke sp. z o.o. e la Landespolizeidirektion Wien (direzione regionale della polizia di Vienna, Austria) (in prosieguo: la «LPD») in merito alle notifiche effettuate da quest’ultima tramite il sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAPEX») in relazione a determinati prodotti pirotecnici importati da tale società. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La direttiva 2013/29/UE
3 |
L’articolo 1 della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU 2013, L 178, pag. 27), intitolato «Oggetto» è così formulato: «1. La presente direttiva stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l’incolumità dei consumatori, [tenendo] conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale. 2. La presente direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato. Tali requisiti figurano nell’allegato I». |
4 |
L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», al suo punto 12 così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) 12. “operatori economici”: il fabbricante, l’importatore e il distributore;». |
5 |
L’articolo 38 di detta direttiva, intitolato «Sorveglianza del mercato dell’Unione e controllo degli articoli pirotecnici che entrano nel mercato dell’Unione», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e l’incolumità delle persone. 2. Agli articoli pirotecnici si applicano l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento [n. 765/2008]». |
6 |
L’articolo 39 della medesima direttiva, intitolato «Procedura a livello nazionale per gli articoli pirotecnici che presentano rischi», enuncia quanto segue: «1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla presente direttiva, essi effettuano una valutazione dell’articolo pirotecnico interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato. Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che l’articolo pirotecnico non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’articolo pirotecnico conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l’organismo notificato competente. L’articolo 21 del regolamento [n. 765/2008] si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo. 2. Qualora ritengano che l’inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico di prendere. 3. L’operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici interessati che ha messo a disposizione sull’intero mercato dell’Unione. 4. Qualora l’operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione degli articoli pirotecnici sul loro mercato nazionale, per ritirarli da tale mercato o per richiamarli. Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. 5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione dell’articolo pirotecnico non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico interessato (...) 6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell’articolo pirotecnico interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni. 7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. 8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all’articolo pirotecnico in questione, quale il suo ritiro dal mercato». |
Il regolamento n. 765/2008
7 |
Il considerando 30 del regolamento n. 765/2008 è redatto nei termini seguenti: «Le situazioni di rischio grave causate da un prodotto richiedono un intervento rapido, che può comportare il ritiro o richiamo del prodotto dal mercato oppure il divieto della sua messa a disposizione sul mercato. In tali situazioni è necessario avere accesso ad un sistema di scambio rapido delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. Il sistema previsto dall’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE ha dimostrato la sua efficacia ed efficienza nel settore dei prodotti di consumo. Per evitare inutili duplicazioni, tale sistema dovrebbe essere utilizzato ai fini del presente regolamento. Inoltre, una coerente vigilanza del mercato in tutta la Comunità richiede uno scambio completo di informazioni sulle attività nazionali in tale contesto che vada oltre il suddetto sistema». |
8 |
L’articolo 2 del regolamento n. 765/2008, intitolato «Definizioni», recita, al punto 7: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (...) 7. “operatori economici” il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore». |
9 |
L’articolo 20 di tale regolamento, intitolato «Prodotti che comportano un rischio grave», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Gli Stati membri fanno in modo che i prodotti che comportano un rischio grave che richiede un intervento rapido, anche qualora si tratti di un rischio i cui effetti non sono immediati, siano richiamati o ritirati oppure che ne sia vietata la messa a disposizione sul loro mercato, e che la Commissione ne sia informata senza indugio, in conformità dell’articolo 22». |
10 |
L’articolo 21 di detto regolamento, intitolato «Misure restrittive», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue: «1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate, conformemente alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato, oppure di ritirarlo o richiamarlo dal mercato, siano proporzionate e indichino i motivi esatti sui quali sono basate. 2. Tali misure sono comunicate senza indugio all’operatore economico pertinente, che è contestualmente informato dei mezzi di ricorso previsti dalla normativa dello Stato membro interessato e dei termini cui tali mezzi di ricorso sono soggetti». |
11 |
L’articolo 22 del medesimo regolamento, rubricato «Scambio di informazioni – Sistema comunitario di informazione rapida», dispone, ai suoi paragrafi 1, 3 e 4: «1. Uno Stato membro, qualora adotti o intenda adottare una misura in conformità dell’articolo 20 e ritenga che i motivi o gli effetti della stessa vadano oltre il suo territorio, notifica immediatamente alla Commissione detta misura, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. Esso informa parimenti senza indugio la Commissione circa la modifica o la revoca di tale misura. (...) 3. L’informazione fornita in conformità dei paragrafi 1 e 2 comprende tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto, l’origine e la catena della fornitura del prodotto, il relativo rischio, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le misure volontarie adottate dagli operatori economici. 4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, è utilizzato il sistema di vigilanza del mercato e di scambio delle informazioni previsto dall’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE. I paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 12 di tale direttiva si applicano mutatis mutandis». |
La direttiva 2001/95
12 |
Il considerando 27 della direttiva 2001/95 è del seguente tenore: «Il controllo efficace della sicurezza dei prodotti richiede che, a livello nazionale e comunitario, venga predisposto un sistema che consenta il rapido scambio di informazioni in situazioni di rischio grave che richiedano un rapido intervento riguardo alla sicurezza di un prodotto. (...)». |
13 |
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/95: «2. Alla ricezione di tali notifiche, la Commissione ne verifica la conformità al presente articolo e ai requisiti di funzionamento del RAPEX e le trasmette agli altri Stati membri che, a loro volta, comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti presi. 3. Le procedure particolareggiate concernenti il RAPEX figurano nell’allegato II. Esse sono adattate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 5». |
14 |
L’allegato II di tale direttiva, intitolato «Procedure per l’applicazione del RAPEX e delle linee guida per le notifiche», è così formulato: «1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell’articolo 2, lettera a), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. (...) 2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l’individuazione di rischi gravi. 3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell’articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 ed almeno: a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto; b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l’importanza del rischio; c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso; d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui paesi destinatari. Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8. (...) 5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un’indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste. (...) 7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione. 8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 3. (...) 10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica. (...)». |
La decisione di esecuzione 2019/417
15 |
I considerando da 11 a 13 della decisione di esecuzione 2019/417 così recitano:
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16 |
L’articolo 1 di tale decisione di esecuzione così dispone: «Le linee guida per la gestione del [RAPEX] di cui all’articolo 12 della direttiva [2001/95] e del suo sistema di notifica figurano nell’allegato della presente decisione». |
17 |
L’allegato di detta decisione di esecuzione, intitolato «Linee guida per la gestione del [RAPEX] istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva [2001/95] e del suo sistema di notifica» (in prosieguo: le «linee guida RAPEX»), disciplina, nella parte I, l’ambito di applicazione e i destinatari di tali linee guida. |
18 |
Il punto 2 di detta parte I di tali linee guida, intitolato «Destinatari delle linee guida», enuncia quanto segue: «Le presenti linee guida sono indirizzate a tutte le autorità degli Stati membri che intervengono in materia di sicurezza dei prodotti e che partecipano alla rete RAPEX, comprese le autorità di vigilanza del mercato responsabili del controllo della conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza e le autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne». |
19 |
Ai sensi del punto 4 della parte I delle linee guida RAPEX, intitolato «Misure»: «4.1. Tipi di misure Un prodotto che presenta un rischio può essere oggetto di misure preventive e restrittive adottate su iniziativa dell’operatore economico che lo ha immesso e/o distribuito sul mercato (“misure volontarie”) o su ordine di un’autorità di uno Stato membro responsabile del controllo della conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza (“misure obbligatorie”). (...)». |
20 |
A norma del punto 1 della parte II delle linee guida RAPEX, intitolato «Introduzione»: «1.1. Obiettivi del sistema RAPEX (...) Il sistema RAPEX svolge un ruolo importante per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti; completa altri provvedimenti presi a livello nazionale e dell’U[nione] per garantire un’elevata sicurezza dei prodotti all’interno dell’Unione. Le informazioni diffuse per mezzo del sistema RAPEX contribuiscono a:
(...)». |
21 |
Il punto 3 della parte II delle linee guida RAPEX, intitolato «Notifiche», è così formulato: «(...) 3.2. Contenuto delle notifiche 3.2.1 Tipologia dei dati Le notifiche inviate alla Commissione tramite l’applicazione RAPEX contengono i seguenti tipi di dati:
(...) 3.2.2 Completezza dei dati Le notifiche devono essere il più possibile complete. Gli elementi che devono figurare nella notifica sono elencati nell’appendice 1 delle presenti linee guida e sono inclusi nell’applicazione RAPEX. Tutti i campi del modulo devono essere compilati con i dati richiesti. Se le informazioni richieste non sono disponibili al momento dell’invio di una notifica, lo Stato membro notificante lo indica chiaramente e ne spiega il motivo. Una volta acquisite le informazioni mancanti, aggiorna la sua notifica. La notifica aggiornata è esaminata dalla Commissione prima di essere convalidata e diffusa tramite il sistema. I punti di contatto RAPEX forniscono a tutte le autorità nazionali che partecipano alla rete RAPEX istruzioni sui dati necessari per compilare correttamente la notifica. Questo contribuisce a far sì che le informazioni comunicate dalle autorità ai punti di contatto RAPEX siano corrette e complete (si veda la parte II, punto 5.1). Qualora alcune delle informazioni richieste dalle presenti linee guida non siano ancora disponibili, gli Stati membri devono comunque rispettare i termini fissati e non differire una notifica RAPEX se il prodotto in questione presenta un rischio mortale per la salute e la sicurezza dei consumatori o di altri utilizzatori finali e/o se la notifica RAPEX richiede un intervento urgente da parte degli Stati membri. (...) 3.2.3 Aggiornamento dei dati Lo Stato membro notificante informa la Commissione (non appena possibile e comunque entro i termini indicati nell’appendice 4 delle presenti linee guida) di ogni nuovo sviluppo che richieda modifiche di una notifica diffusa tramite l’applicazione RAPEX. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione di ogni cambiamento (ad esempio in seguito a una decisione giudiziaria relativa a un procedimento di ricorso) riguardante lo status delle misure notificate, la valutazione del rischio e la riservatezza. La Commissione esamina le informazioni comunicate dallo Stato membro notificante e aggiorna i dati corrispondenti nell’applicazione RAPEX e, se del caso, nel sito web RAPEX. 3.2.4 Responsabilità per le informazioni trasmesse La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica. Lo Stato membro notificante e l’autorità nazionale responsabile si accertano che tutte le informazioni comunicate tramite l’applicazione RAPEX siano esatte, in modo da evitare ogni confusione con prodotti simili della stessa categoria o dello stesso tipo disponibili sul mercato dell’U[nione]. Le autorità implicate nella procedura di notifica (ad esempio effettuando la valutazione del rischio del prodotto oggetto della notifica o fornendo informazioni sui canali di distribuzione) sono responsabili delle informazioni trasmesse tramite l’applicazione RAPEX. Il punto di contatto RAPEX verifica e convalida tutte le notifiche ricevute dalle autorità responsabili prima di trasmetterle alla Commissione (si veda anche la parte II, punto 5.1). L’azione della Commissione (esame, convalida e diffusione tramite l’applicazione RAPEX delle notifiche, loro pubblicazione sul sito web RAPEX) non implica in alcun modo una sua responsabilità per le informazioni trasmesse; la responsabilità resta dello Stato membro che effettua la notifica. 3.3 Soggetti che intervengono nella procedura di notifica e rispettivi ruoli Di seguito sono indicati i soggetti che intervengono nella procedura di notifica e le loro responsabilità: 3.3.1 Operatori economici Gli operatori economici non sono direttamente coinvolti nella trasmissione delle notifiche tramite l’applicazione RAPEX. Tuttavia, qualora un prodotto presenti un rischio, gli operatori economici ne devono informare immediatamente le autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione. Le condizioni e le modalità per fornire queste informazioni sono indicate nell’allegato I della [direttiva 2001/95]. (...) 3.3.2 Autorità degli Stati membri Le autorità degli Stati membri notificano alla Commissione, tramite l’applicazione RAPEX, le misure obbligatorie e quelle volontarie adottate nel loro territorio nei confronti dei prodotti che presentano un rischio. (...) 3.4 Iter 3.4.1 Creazione di una notifica 3.4.1.1 Ad opera di un’autorità nazionale Conformemente alle disposizioni nazionali, varie autorità nazionali implicate nella procedura RAPEX (autorità di vigilanza del mercato locali/regionali, autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne, ecc.) possono essere autorizzate a creare una notifica. 3.4.1.2 Ad opera della Commissione In determinati casi la Commissione può creare una notifica, come spiegato al punto 3.3.4. 3.4.2 Trasmissione delle notifiche alla Commissione Spetta al punto di contatto RAPEX trasmettere tutte le notifiche alla Commissione per convalida (si veda la parte II, punto 5.1). 3.4.3 Esame delle notifiche da parte della Commissione Prima di trasmetterle agli Stati membri, la Commissione controlla tutte le notifiche ricevute tramite l’applicazione RAPEX per assicurarsi che siano corrette e complete. (...) 3.4.3.5 Indagine Se necessario, la Commissione può svolgere un’indagine per valutare la sicurezza di un prodotto. L’indagine può essere svolta, in particolare, quando esistono seri dubbi sui rischi presentati dal prodotto notificato tramite l’applicazione RAPEX, dubbi che possono sorgere durante l’esame della notifica da parte della Commissione o [essere] sottoposti all’attenzione di quest’ultima da uno Stato membro (per esempio attraverso una notifica di follow-up) o da terzi (per esempio un produttore). (...) 3.4.4 Convalida e diffusione delle notifiche La Commissione convalida e diffonde tramite l’applicazione RAPEX, entro i termini indicati nell’appendice 5 delle presenti linee guida, tutte le notifiche risultate all’esame corrette e complete. (...) 3.4.5 Pubblicazione delle notifiche 3.4.5.1 Divulgazione delle informazioni: regola generale Il pubblico ha il diritto di essere informato dei prodotti che presentano un rischio. Per rispondere a questa esigenza, la Commissione pubblica sul sito web RAPEX una sintesi delle nuove notifiche. Per motivi di comunicazione esterna, il sito web RAPEX in futuro sarà [denominato] “Safety Gate”. Anche gli Stati membri comunicano al pubblico informazioni, nelle rispettive lingue nazionali, sui prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori e sulle misure adottate per prevenirlo. Tali informazioni possono essere diffuse tramite Internet, a mezzo stampa, per via elettronica, ecc. Le informazioni comunicate al pubblico consistono in una sintesi della notifica e contengono in particolare gli elementi che consentono di identificare il prodotto e informazioni sui rischi e sulle misure adottate per prevenirli o ridurli. La Commissione e gli Stati membri possono decidere di divulgare al pubblico altri elementi delle notifiche solo se tali informazioni, per loro natura, non sono riservate (segreti professionali) e non devono essere protette. (...). 3.4.6 Follow-up delle notifiche (...) 3.4.6.2 Obiettivi delle attività di follow-up Quando riceve una notifica, lo Stato membro esamina le informazioni ivi contenute e adotta le misure appropriate al fine di:
3.4.6.3 Metodi di follow-up Per dare seguito in modo efficiente ed efficace alle notifiche, le autorità nazionali devono utilizzare metodi conformi alle prassi migliori in uso in questo campo, in particolare:
(...) 3.4.7 Ritiro di notifiche 3.4.7.1 Ritiro definitivo di una notifica da RAPEX Le notifiche diffuse per mezzo dell’applicazione RAPEX sono conservate nel sistema per un periodo di tempo illimitato. La Commissione può tuttavia, nei casi indicati qui di seguito, ritirare in via definitiva una notifica da RAPEX. 3.4.7.1.1 Casi nei quali è possibile ritirare una notifica trasmessa o convalidata
(...) 3.4.7.1.2. Domanda di ritiro definitivo o temporaneo presentata dagli Stati membri La Commissione può ritirare una notifica da RAPEX soltanto su richiesta dello Stato membro notificante, dato che quest’ultimo ha l’intera responsabilità delle informazioni trasmesse per mezzo del sistema. Gli altri Stati membri sono tuttavia invitati a informare la Commissione di ogni circostanza che possa giustificare il ritiro. (...) 3.4.7.2. Ritiro temporaneo di una notifica dal sito web RAPEX 3.4.7.2.1 Casi nei quali è possibile un ritiro temporaneo Quando ci sono ragioni che lo giustificano, la Commissione può ritirare temporaneamente una notifica dal sito web RAPEX, in particolare quando lo Stato membro notificante sospetta che la valutazione del rischio contenuta nella notifica non sia stata realizzata correttamente e che quindi il prodotto possa non presentare un rischio. Una notifica può essere ritirata temporaneamente dal sito web RAPEX fintanto che non sia stata chiarita la valutazione del rischio del prodotto. 3.4.7.2.2 Domanda di ritiro temporaneo presentata dagli Stati membri La Commissione può ritirare temporaneamente una notifica dall’applicazione RAPEX soltanto su richiesta dello Stato membro notificante, dato che quest’ultimo ha l’intera responsabilità delle informazioni trasmesse per mezzo dell’applicazione. Gli altri Stati membri sono tuttavia invitati a informare la Commissione di ogni circostanza che possa giustificare il ritiro. (...)». |
Diritto austriaco
22 |
Il Bundesgesetz, mit dem polizeiliche Bestimmungen betreffend pyrotechnische Gegenstände und Sätze sowie das Böllerschießen erlassen werden (Pyrotechnikgesetz 2010 – PyroTG 2010) [legge federale che adotta disposizioni di polizia relative agli articoli pirotecnici e ai complessi di articoli pirotecnici e al tiro di colpi di cannone (legge sulla pirotecnica del 2010 – PyroTG 2010)] (BGBl. I, 131/2009), nella versione vigente all’epoca dei fatti del procedimento principale (BGBl. I, 32/2018) (in prosieguo: il «PyroTG»), al suo articolo 27, intitolato «Vigilanza del mercato», dispone quanto segue: «1. L’autorità competente è responsabile della vigilanza del mercato al fine di verificare che siano immessi sul mercato e messi a disposizione soltanto articoli pirotecnici e insiemi di articoli pirotecnici conformi ai requisiti della presente legge federale. Essa è autorizzata a procedere a indagini e azioni necessarie nei locali degli operatori economici, come, in particolare, entrare nei siti di produzione, nei depositi e in altri locali commerciali, prelevare gratuitamente campioni e consultare i documenti commerciali pertinenti. (...)». |
23 |
L’articolo 27 bis del PyroTG, intitolato «Misure di sorveglianza», così recita: «1. Le misure di vigilanza dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 27 sono ordini (...) 3) di richiamo. 2. Le misure di sorveglianza di cui al paragrafo 1, punti 2 e 3, possono essere adottate da qualsiasi autorità competente nella cui giurisdizione siano immessi sul mercato o messi a disposizione, con effetto sull’attività dell’operatore economico in tutto il territorio federale, articoli pirotecnici o insiemi di articoli pirotecnici da assoggettare a tali misure». |
24 |
Il Bundesgesetz zum Schutz vor gefährlichen Produkten (Produktsicherheitsgesetz 2004 – PSG 2004) [legge federale sulla protezione dai prodotti pericolosi (legge sulla sicurezza dei prodotti del 2004 – PSG 2004)] (BGBl. I, 16/2005), nella versione in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale (BGBl. I, 32/2018), al suo articolo 10, intitolato «Abilitazione allo scambio internazionale di dati», così dispone: «1. Il Ministro federale per la sicurezza sociale, le generazioni e la protezione dei consumatori fornisce alle autorità previste dai trattati internazionali informazioni sui prodotti pericolosi e sulle misure di cui agli articoli 11, 15 e 16 entro i termini previsti. Ciò vale in particolare per le procedure di notifica di cui agli articoli 11 e 12 della direttiva [2001/95] e agli articoli 22 e 23 del regolamento [n. 765/2008]. (...)». |
25 |
L’Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (legge generale sui procedimenti amministrativi del 1991) (BGBl. I, 51/1991), nella versione in vigore all’epoca dei fatti del procedimento principale (BGBl. I 58/2018) (in prosieguo: l’«AVG»), al suo articolo 8, intitolato «Interessati, parti», prevede quanto segue: «Le persone che si avvalgono dell’attività di un’autorità amministrativa, o sulle quali l’azione di tale autorità incide, hanno lo status di interessati e, a condizione che esse dimostrino nel merito la titolarità di un diritto sostanziale o di un interesse giuridico, hanno lo status di parti». |
26 |
L’articolo 17 dell’AVG, intitolato «Accesso al fascicolo», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Salvo disposizioni amministrative contrarie, le parti possono visionare presso l’autorità amministrativa il fascicolo relativo al loro caso e possono, in loco, fare esse stesse copie di tutto o di parte del fascicolo o chiedere che ne siano fatte a loro spese copie integrali o parziali. Quando l’autorità amministrativa incaricata del caso gestisce il fascicolo in forma elettronica, l’accesso al fascicolo può essere fornito alla parte, su richiesta, in qualsiasi forma tecnicamente possibile». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
27 |
In occasione di un’azione di vigilanza del mercato effettuata dalla LPD a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del PyroTG presso un distributore di articoli pirotecnici, si accertava che la manipolazione di taluni articoli pirotecnici in deposito presso tale distributore comportava rischi per gli utilizzatori. Successivamente la LPD emetteva, nei confronti di detto distributore, una decisione che vietava la vendita dei prodotti pirotecnici di cui trattasi e ordinava il loro richiamo ai sensi dell’articolo 27 bis, paragrafo 1, punto 3, del PyroTG. Inoltre, la LPD trasmetteva alla Commissione europea, tramite il punto di contatto nazionale RAPEX, tre notifiche relative a detti prodotti (in prosieguo: le «notifiche in questione»). |
28 |
La ricorrente nel procedimento principale, Funke, una società con sede in Polonia, è l’importatore dei prodotti oggetto delle notifiche in questione. |
29 |
In risposta a una richiesta di informazioni della Funke, la LPD comunicava a quest’ultima le iniziative adottate nei confronti di un distributore relativamente ai prodotti pirotecnici in questione. |
30 |
Con lettera del 30 aprile 2020, la Funke presentava alla LPD una domanda di perfezionamento delle notifiche in questione tramite l’aggiunta dei numeri di lotto dei prodotti interessati, nonché una domanda di accesso, ai sensi dell’articolo 17 dell’AVG, ai documenti della procedura di notifica alla Commissione nell’ambito del RAPEX e, in particolare, alla classificazione del rischio dei prodotti in oggetto. |
31 |
Con decisione del 29 giugno 2020, la LPD respingeva la domanda di accesso della Funke, in quanto irricevibile, nonché la sua domanda diretta ad ottenere il perfezionamento delle notifiche in questione, in quanto infondata. |
32 |
Il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria) ha respinto il ricorso proposto dalla Funke avverso tale decisione. Detto tribunale ha ritenuto che una notifica alla Commissione mediante il RAPEX rientri nella categoria degli atti materiali e si distingua così da un provvedimento amministrativo (decisione). Esso ha altresì considerato che la tutela giurisdizionale richiesta al considerando 37 della direttiva 2001/95 è garantita, in linea di principio, dalla possibilità di impugnare dinanzi ai tribunali amministrativi gli atti amministrativi sottesi alla procedura di notifica mediante il RAPEX. |
33 |
Inoltre, detto tribunale ha ritenuto, in sostanza, che né il diritto austriaco né le linee guida RAPEX consentano di dedurre che un operatore economico, come la Funke, disponga del diritto di presentare una domanda diretta ad ottenere che una notifica effettuata tramite il RAPEX sia perfezionata e del diritto di accesso a documenti relativi a tale procedura, cosicché le domande presentate dalla Funke alla LPD erano prive di fondamento giuridico ed erano, pertanto, irricevibili. |
34 |
Il ricorso proposto dalla Funke avverso tale sentenza dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) è stato respinto da quest’ultimo e rinviato dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria). |
35 |
Successivamente, la Funke ha presentato un ricorso in cassazione (Revision) dinanzi al giudice del rinvio contro la sentenza del Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna). Secondo il giudice del rinvio, ai fini dell’esame di tale impugnazione è dirimente chiarire se, in assenza di disposizioni del diritto austriaco, le disposizioni del diritto dell’Unione conferiscano direttamente alla Funke il diritto di far perfezionare le notifiche in questione. Da un siffatto diritto dipenderebbe altresì il diritto di accesso della Funke ai documenti richiesti da quest’ultima. |
36 |
Ciò premesso, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «Se
oppure
(in caso di risposta affermativa alla terza questione)
|
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle prime tre questioni
37 |
Con le questioni dalla prima alla terza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 20 e 22 del regolamento n. 765/2008, l’articolo 12 e l’allegato II della direttiva 2001/95 e le linee guida RAPEX (in prosieguo: le «disposizioni applicabili al RAPEX») debbano essere interpretati nel senso che conferiscono a un operatore economico i cui interessi possano essere lesi da una notifica effettuata ex articolo 22 di tale regolamento da uno Stato membro alla Commissione, come un importatore dei prodotti menzionati in tale notifica, il diritto di chiedere che detta notifica sia perfezionata e, in caso di risposta affermativa, se l’esame di tale domanda sia di competenza dello Stato membro notificante o della Commissione. |
38 |
In via preliminare, occorre rilevare che la messa a disposizione di articoli pirotecnici sul mercato è stata oggetto, in applicazione della direttiva 2013/29, di un’armonizzazione specifica a livello dell’Unione. Più concretamente, l’articolo 39 di tale direttiva precisa la procedura applicabile ai prodotti che presentano un rischio a livello nazionale. Inoltre, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, di tale direttiva, gli articoli 15, paragrafo 3, e da 16 a 29 del regolamento n. 765/2008 si applicano anche agli articoli pirotecnici. |
39 |
Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 765/2008, gli Stati membri devono garantire che i prodotti che comportano un rischio grave che richiede un intervento rapido siano richiamati o ritirati oppure che ne sia vietata la messa a disposizione sul loro mercato. Dall’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento si evince che siffatte misure possono essere impugnate in virtù della normativa dello Stato membro interessato. |
40 |
A norma dell’articolo 22 del regolamento n. 765/2008, uno Stato membro, qualora adotti o intenda adottare una misura in conformità dell’articolo 20 e ritenga che i motivi o gli effetti della stessa vadano oltre il suo territorio, deve notificare immediatamente alla Commissione detta misura mediante il RAPEX. |
41 |
Secondo l’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento n. 765/2008, l’articolo 12, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2001/95 si applica, mutatis mutandis, alle notifiche effettuate alla Commissione tramite il RAPEX in forza dell’articolo 22 di tale regolamento. |
42 |
Per quanto riguarda il RAPEX, occorre precisare che il suo funzionamento è disciplinato, come risulta dall’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2001/95, dall’allegato II di quest’ultima. Inoltre, ai sensi dell’allegato II, punto 8, di tale direttiva, la Commissione elabora e regolarmente aggiorna linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri. Tali linee guida RAPEX figurano in allegato alla decisione di esecuzione 2019/417. |
43 |
Come indicato all’allegato II della direttiva 2001/95, e in particolare al punto 2 di quest’ultimo, il RAPEX è un sistema che mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in presenza di un rischio grave. |
44 |
Dal considerando 27 della direttiva 2001/95, dal considerando 30 del regolamento n. 765/2008 e dal punto 1.1 della parte II delle linee guida RAPEX si evince che il RAPEX svolge un ruolo importante nel settore della sicurezza dei prodotti e integra altre misure adottate a livello nazionale e dell’Unione per garantire un elevato livello di sicurezza dei prodotti nell’Unione. |
45 |
Inoltre, dai considerando da 11 a 13 della decisione di esecuzione 2019/417 e dal punto 1.1 della parte II delle linee guida RAPEX risulta che i dati del RAPEX permettono in particolare, da un lato, di impedire e di limitare l’offerta sul mercato di prodotti non alimentari che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza nonché, all’occorrenza, per altri interessi pubblici pertinenti e, dall’altro, di applicare coerentemente la normativa dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti, contribuendo così al buon funzionamento del mercato unico. |
46 |
Per quanto riguarda una notifica ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 765/2008, come ha sottolineato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, il RAPEX è articolato in tre fasi. In primo luogo, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 22 del regolamento n. 765/2008, e in particolare se le autorità competenti di uno Stato membro hanno adottato misure restrittive di cui all’articolo 20 di tale regolamento, dette autorità notificano queste misure alla Commissione attraverso il punto di contatto nazionale RAPEX (fase di notifica). In secondo luogo, la Commissione controlla tale notifica e la trasmette agli Stati membri diffondendo, inoltre, sul sito Internet RAPEX, una sintesi della stessa (fase di convalida e diffusione). In terzo luogo, gli Stati membri, dopo aver ricevuto una notifica RAPEX, esaminano le informazioni fornite e adottano le misure appropriate, che notificano anche alla Commissione (fase di follow-up). |
47 |
Dalle disposizioni applicabili al RAPEX, e in particolare dalle linee guida RAPEX che, secondo il punto 2 della parte I, sono indirizzate alle autorità competenti degli Stati membri, emerge che lo Stato membro notificante svolge un ruolo centrale nell’ambito di tale procedura, sia sul piano procedurale che sul piano sostanziale. |
48 |
In primo luogo, oltre alla creazione di una notifica a norma dell’articolo 22 del regolamento n. 765/2008 e alla sua trasmissione alla Commissione (v. in particolare la parte II, punti 3.3.1, 3.4.1.1 e 3.4.2 delle linee guida RAPEX), questo Stato membro è tenuto a informare la Commissione di ogni nuovo sviluppo che richieda modifiche di una notifica diffusa nel contesto del RAPEX (parte II, punto 3.2.3 delle linee guida RAPEX). Inoltre, la Commissione può ritirare una notifica inviatale tramite RAPEX solo su richiesta dello Stato membro notificante (parte II, punto 3.4.7.1.2, delle linee guida RAPEX). Lo stesso vale per quanto riguarda il ritiro temporaneo delle informazioni diffuse sul sito Internet RAPEX (parte II, punto 3.4.7.2.2, delle linee guida RAPEX). |
49 |
In secondo luogo, al momento della notifica alla Commissione tramite il RAPEX, lo Stato membro notificante deve fornire tutte le informazioni disponibili, comprese, in particolare, quelle che consentono di identificare il prodotto oggetto della notifica, come risulta dall’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento n. 765/2008, dal punto 3 dell’allegato II della direttiva 2001/95 e dal punto 3.2.1 della parte II delle linee guida RAPEX. |
50 |
In terzo luogo, conformemente alla parte II, punto 5.1, delle linee guida RAPEX, ogni Stato membro deve istituire un punto di contatto RAPEX unico, preposto al funzionamento del sistema RAPEX a livello nazionale. Dalla parte II, punti 3.2.4 e 5.1.2, lettera e), delle linee guida RAPEX risulta che tale punto di contatto nazionale verifica e convalida la completezza delle informazioni ricevute dalle autorità competenti prima di trasmettere una notifica alla Commissione tramite il RAPEX. |
51 |
In quarto luogo, dalle disposizioni applicabili al RAPEX, in particolare dall’allegato II, punto 10, della direttiva 2001/95 e dalla parte II, punto 3.2.4, delle linee guida RAPEX, risulta che la responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica. Pertanto, le linee guida RAPEX obbligano lo Stato membro notificante ad accertarsi che tutte le informazioni comunicate tramite l’applicazione RAPEX siano esatte, in modo da evitare ogni confusione con prodotti simili della stessa categoria o dello stesso tipo disponibili sul mercato dell’Unione (v. parte II, punto 3.2.4, delle linee guida RAPEX). |
52 |
La Commissione è tenuta, dal canto suo, a procedere, nel più breve tempo possibile, ad una verifica di ciascuna notifica per assicurarsi che essa sia corretta e completa. Essa convalida le notifiche che dall’esame risultano corrette e complete e le diffonde agli Stati membri tramite il RAPEX, come risulta dall’allegato II, punto 5, della direttiva 2001/95 nonché dalla parte II, punti 3.4.3 e 3.4.4 delle linee guida RAPEX. Inoltre, ai sensi della parte II, punto 3.4.5.1, delle linee guida RAPEX, la Commissione pubblica sul sito web RAPEX una sintesi delle nuove notifiche. |
53 |
Secondo il punto 3.2.4 della parte II delle linee guida RAPEX, l’azione della Commissione (convalida e diffusione tramite RAPEX delle notifiche, loro pubblicazione sul sito web RAPEX) non implica in alcun modo una responsabilità di tale istituzione per le informazioni trasmesse. Come già indicato al punto 48 della presente sentenza, dai punti 3.4.7.1.2 e 3.4.7.2.2 della parte II di tali orientamenti risulta inoltre che, in considerazione della piena responsabilità dello Stato membro notificante, la Commissione può ritirare definitivamente o provvisoriamente una notifica solo su richiesta di tale Stato membro. |
54 |
In queste circostanze, va notato che, come ha in sostanza sottolineato l’avvocato generale ai paragrafi da 39 a 42 delle conclusioni, sebbene le disposizioni applicabili al RAPEX attribuiscano alla Commissione la responsabilità di verificare le notifiche presentate dallo Stato membro notificante per garantire che siano corrette e complete, tale controllo non sostituisce l’obbligo di detto Stato membro di garantire la correttezza e la completezza di una notifica effettuata tramite il RAPEX. |
55 |
Pertanto, da una lettura in combinato disposto dell’articolo 22 del regolamento n. 765/2008, dell’allegato II della direttiva 2001/95 e delle linee guida RAPEX, risulta che il suddetto Stato membro rimane responsabile dei dati notificati, finché la notifica relativa a determinati prodotti rimane presente nel RAPEX, e che esso deve informare la Commissione di qualsiasi sviluppo che richieda la modifica di tale notifica. |
56 |
È in tale contesto che rientrano le questioni dalla prima alla terza sollevate dal giudice del rinvio. |
57 |
A tal riguardo, occorre rilevare che risulta esplicitamente dalla parte II, punto 3.3.1, delle linee guida RAPEX che gli operatori economici non sono direttamente coinvolti nella trasmissione delle notifiche nel contesto del RAPEX. A questo proposito, è opportuno precisare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2013/29 e dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 765/2008, l’importatore dei prodotti interessati rientra nella nozione di «operatore economico». |
58 |
Inoltre, neppure l’obbligo incombente agli operatori economici, conformemente alla parte II, punto 3.3.1, delle linee guida RAPEX, di informare immediatamente le autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui il prodotto che comporta un rischio è stato messo a disposizione, né il fatto che essi possano sottoporre all’attenzione della Commissione, come terzi, elementi che consentono di concludere che esistono seri dubbi sui rischi presentati da un prodotto notificato, conformemente alla parte II, punto 3.4.3.5, delle linee guida RAPEX, conferiscono loro lo status di parte della procedura di notifica tramite RAPEX. |
59 |
Tuttavia, occorre tenere presente che, come rilevato ai punti da 47 a 55 della presente sentenza, le disposizioni applicabili al RAPEX impongono numerosi obblighi allo Stato membro notificante in merito al contenuto di una notifica effettuata da tale Stato membro ai sensi dell’articolo 22 mediante il RAPEX, compreso l’obbligo di indicare i dati che consentono di identificare il prodotto notificato. |
60 |
Secondo il modulo di notifica previsto nelle linee guida RAPEX, alcune informazioni relative al prodotto – tra cui il tipo/numero di modello, il numero di lotto/codice a barre e la descrizione del prodotto e dell’imballaggio – sono indicate come campi obbligatori, il che significa che questi ultimi, in linea di principio, devono essere completati (v. parte III, allegato I, delle linee guida RAPEX). |
61 |
Come risulta dalla parte II, punto 3.2.1, lettera a), delle linee guida RAPEX, la descrizione dettagliata e precisa del prodotto è essenziale per la vigilanza del mercato e l’applicazione delle misure adottate, perché permette alle autorità nazionali di identificare il prodotto oggetto della notifica, distinguendolo da altri prodotti disponibili sul mercato di tipo o categoria identici o simili, di localizzarlo sul mercato e di adottare misure idonee. |
62 |
A tal fine, come sottolineato nelle linee guida RAPEX, le notifiche inviate alla Commissione tramite il sistema RAPEX dovrebbero essere il più possibile complete e tutti i campi del modulo di notifica dovrebbero essere compilati con i dati richiesti. Se tali dati non sono disponibili al momento dell’invio di una notifica, ciò dovrebbe essere indicato chiaramente e ne dovrebbe essere spiegato il motivo. Una volta acquisite le informazioni, lo Stato membro notificante deve aggiornare la notifica (v. parte II, punto 3.2.2, delle linee guida RAPEX). |
63 |
Inoltre, occorre ricordare che, conformemente alla parte II, punto 3.2.3, delle linee guida RAPEX, lo Stato membro notificante è tenuto ad informare la Commissione di ogni nuovo sviluppo che richieda modifiche di una notifica diffusa tramite RAPEX. |
64 |
Pertanto, come sottolineato, in sostanza, dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, le disposizioni applicabili al RAPEX impongono allo Stato membro notificante di assicurarsi della trasmissione di dati esatti e il più completi possibile, consentendo così l’identificazione dei prodotti oggetto di una notifica effettuata nell’ambito del RAPEX, e, in caso contrario, di correggere tali dati o di completarli, affinché gli obiettivi perseguiti, tra cui il controllo efficace della sicurezza dei prodotti, possano essere raggiunti. |
65 |
Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici, occorre specificare che la descrizione dettagliata e precisa di tali articoli, quando sono oggetto di una notifica alla Commissione mediante il RAPEX, è parimenti essenziale affinché essi possano essere distinti da quelli conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 2013/29 e che, pertanto, devono poter circolare liberamente nel mercato interno. |
66 |
Occorre inoltre rilevare che una descrizione degli articoli pirotecnici oggetto di una notifica diffusa per mezzo del RAPEX il cui contenuto non sia conforme alle disposizioni applicabili a tale sistema, può ostacolare o rendere meno attraenti le attività economiche relative a tali articoli da parte di un operatore economico, quale l’importatore di tali articoli, e ciò, eventualmente, al di là di quanto sarebbe necessario per realizzare la tutela degli interessi pubblici di cui alla direttiva 2013/29, quali la protezione della salute umana e della sicurezza pubblica o la protezione e la sicurezza dei consumatori. |
67 |
Infatti, sebbene la diffusione da parte della Commissione agli altri Stati membri di una notifica effettuata nell’ambito del RAPEX ad opera di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 765/2008 non incida direttamente sulla messa a disposizione sul mercato dei prodotti di cui trattasi e non produca quindi effetti vincolanti diretti su un operatore economico come un importatore dei prodotti considerati, in quanto tali effetti derivano vuoi dalle misure adottate o previste dallo Stato membro notificante conformemente all’articolo 20 del regolamento n. 765/2008, vuoi dalle misure preventive o restrittive decise dagli altri Stati membri in risposta a una notifica effettuata tramite il RAPEX, è giocoforza ricordare che, conformemente alla parte II, punto 3.4.5.1, delle linee guida RAPEX, una sintesi di ogni nuova notifica è pubblicata sul sito web RAPEX. Tale pubblicazione, destinata al pubblico, delle informazioni chiave sui prodotti interessati, comprese quelle sul tipo/numero del modello, il numero di lotto/codice a barre, la descrizione del prodotto e dell’imballaggio, può dissuadere i distributori dal vendere tali prodotti e i consumatori finali dall’acquistarli. |
68 |
Inoltre, conformemente all’allegato II, punto 6, della direttiva 2001/95 e alla parte II, punto 3.4.6, delle linee guida RAPEX, gli Stati membri destinatari delle notifiche diffuse tramite il RAPEX sono tenuti a garantire un follow-up appropriato, utilizzando determinate tecniche, quali i controlli sul mercato, la cooperazione con le associazioni di categoria e la diffusione di dati RAPEX ai consumatori e alle imprese. Tali misure rafforzano in tal modo gli effetti dissuasivi derivanti dalla pubblicazione dei riassunti delle nuove notifiche sul sito web RAPEX. |
69 |
Ne consegue che gli operatori economici che svolgono in maniera comprovata le loro attività in relazione a prodotti oggetto di una notifica diffusa tramite il RAPEX, come gli importatori di tali prodotti, possono essere lesi da una notifica inesatta o incompleta ai sensi delle disposizioni applicabili al RAPEX che disciplinano l’identificazione dei prodotti notificati. |
70 |
Orbene, si constata che le disposizioni applicabili al RAPEX che impongono allo Stato membro notificante l’obbligo di garantire che una notifica ex articolo 22 del regolamento n. 765/2008 sia corretta e il più completa possibile, soprattutto per quanto riguarda i dati necessari all’identificazione dei prodotti interessati, nonché, se del caso, l’obbligo di rettificarla o di perfezionarla, sono sufficientemente chiare e precise affinché gli operatori economici che possano essere danneggiati dall’incompletezza di una notifica diffusa tramite il RAPEX a causa dell’insufficiente identificazione dei prodotti da essa colpiti, come ad esempio un importatore di tali prodotti, abbiano il diritto di esigerne l’osservanza. |
71 |
Come si evince dai punti da 47 a 55 della presente sentenza, spetta alle autorità competenti dello Stato membro notificante, che svolge un ruolo centrale nella procedura RAPEX e rimane responsabile dei dati notificati finché la notifica di determinati prodotti rimane nel RAPEX, esaminare qualsiasi richiesta presentata a tal fine da questi operatori economici. |
72 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza dichiarando che le disposizioni applicabili al RAPEX devono essere interpretate nel senso che conferiscono a un operatore economico i cui interessi possano essere lesi da una notifica effettuata ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 765/2008 da uno Stato membro alla Commissione, come un importatore dei prodotti oggetto di tale notifica, il diritto di chiedere alle autorità competenti dello Stato membro notificante che detta notifica sia perfezionata. |
Sulla quarta questione
73 |
Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni applicabili al RAPEX, lette alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), debbano essere interpretate nel senso che richiedono che sia accordata una tutela giurisdizionale effettiva nello Stato membro notificante a un operatore economico, come un importatore dei prodotti indicati in una notifica effettuata ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 765/2008, che non sia destinatario della misura che ha dato luogo a tale notifica e che ritenga che i suoi interessi possano essere pregiudicati dal carattere incompleto di tale notifica. |
74 |
Va ricordato fin da subito che, come si evince dalla risposta alle questioni dalla prima alla terza, in base alle disposizioni applicabili al RAPEX gli operatori economici che possano essere lesi dall’incompletezza di una notifica effettuata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 765/2008 e diffusa tramite il RAPEX, derivante, tra l’altro, da un’insufficiente identificazione dei prodotti in essa menzionati, come un importatore di tali prodotti, hanno il diritto di esigere dalle autorità competenti dello Stato membro notificante che gli obblighi incombenti a detto Stato membro a tale riguardo siano rispettati e, pertanto, godono, a tal fine, di un diritto in forza del diritto dell’Unione. |
75 |
Per costante giurisprudenza, gli Stati membri, quando attuano il diritto dell’Unione, sono altresì tenuti ad assicurare il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Termine di prescrizione), C‑219/20, EU:C:2022:89, punto 42 e giurisprudenza ivi citata]. |
76 |
Orbene, atteso che la procedura di notifica RAPEX è disciplinata dal diritto dell’Unione, una notifica effettuata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 765/2008 rappresenta un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, il che comporta l’applicabilità dell’articolo 47 della Carta (v., per analogia, sentenza dell’11 novembre 2021, Gavanozov II, C‑852/19, EU:C:2021:902, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). |
77 |
Ne consegue che gli operatori economici che possono essere lesi dall’incompletezza di una notifica effettuata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 765/2008 e diffusa tramite il RAPEX, a causa dell’insufficiente identificazione dei prodotti che ne sono oggetto, quale un importatore di tali prodotti, devono essere in condizione non solo di contestare siffatta notifica dinanzi alle autorità nazionali competenti dello Stato membro in questione, ma anche, se del caso, di adire i tribunali nazionali competenti qualora ritengano che siano state violate le norme rilevanti del diritto dell’Unione. |
78 |
Conformemente ad una costante giurisprudenza, in mancanza di una disciplina dell’Unione, sono gli ordinamenti giuridici nazionali dei singoli Stati membri, in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, a dover stabilire le modalità procedurali dei ricorsi destinati a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione (v., in questo senso, sentenze del 14 giugno 2017, Online Games e a., C 685/15, EU:C:2017:452, punto 59 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 15 luglio 2021, FBF, C 911/19, EU:C:2021:599, punti 62 e 63). |
79 |
Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la Funke ha contestato dinanzi al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) la decisione della LPD che ha respinto in quanto infondata la sua domanda volta a chiedere il perfezionamento delle notifiche di cui trattasi e che tale tribunale ha respinto detta domanda, in assenza di fondamento giuridico per una siffatta domanda, in quanto irricevibile. |
80 |
In tali circostanze, spetta al giudice nazionale interpretare il diritto austriaco in modo da salvaguardare i diritti di cui al punto 77 della presente sentenza. |
81 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che le disposizioni applicabili al RAPEX, lette alla luce dell’articolo 47 della Carta, devono essere interpretate nel senso che un operatore economico, come l’importatore dei prodotti cui si riferisce una notifica ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 765/2008, che non sia destinatario della misura che ha dato luogo a tale notifica e i cui interessi possano essere lesi dall’incompletezza di tale notifica, deve disporre di un mezzo di ricorso nello Stato membro notificante per ottenere il rispetto degli obblighi che incombono a detto Stato membro a tale riguardo. |
Sulle spese
82 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.