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Document 62021CJ0618

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 marzo 2023.
    AR e a. contro PK SA e a.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
    Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3 – Obbligo di assicurazione dei veicoli – Articolo 18 – Diritto di azione diretta – Portata – Determinazione dell’importo dell’indennizzo – Costi ipotetici – Facoltà di subordinare il versamento dell’indennizzo a determinate condizioni – Vendita del veicolo.
    Causa C-618/21.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:278

     SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    30 marzo 2023 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3 – Obbligo di assicurazione dei veicoli – Articolo 18 – Diritto di azione diretta – Portata – Determinazione dell’importo dell’indennizzo – Costi ipotetici – Facoltà di subordinare il versamento dell’indennizzo a determinate condizioni – Vendita del veicolo»

    Nella causa C‑618/21,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia), con decisione del 30 agosto 2021, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2021, nei procedimenti

    AR

    contro

    PK S.A.,

    CR,

    e

    BF

    contro

    SI S.A.,

    e

    ZN

    contro

    MB S.A.,

    e

    NK sp. z o.o. s.k.

    contro

    PK S.A.,

    e

    KP

    contro

    SI S.A.,

    e

    RD sp. z o.o.

    contro

    EZ S.A.,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

    avvocato generale: J. Richard de la Tour

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per AR, da R. Lewandowski, radca prawny;

    per KP, da L. Nawrocki, radca prawny;

    per RD sp. z o.o., da G. Stasiak, radca prawny;

    per SI S.A., da M. Nycz, radca prawny;

    per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

    per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

    per il governo tedesco, da J. Möller, P. Busche e M. Hellmann, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da U. Małecka, B. Sasinowska e H. Tserepa – Lacombe, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2022,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), letto in combinato disposto con l’articolo 3 di detta direttiva.

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di sei controversie tra, rispettivamente, AR, da un lato, e PK S.A. e CR, dall’altro, BF e SI S.A., ZN e MB S.A., NK sp. z o.o. s.k. e PK S.A., KP e SI nonché tra RD sp. z o.o. ed EZ S.A., ossia tra alcuni proprietari di autoveicoli e le compagnie di assicurazione della responsabilità civile delle persone responsabili dei danni causati a detti autoveicoli, in merito alla richiesta di risarcimento fondata sui danni in questione.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    Il considerando 30 della direttiva 2009/103 enuncia quanto segue:

    «Il diritto di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice è estremamente importante per la protezione delle vittime di incidenti automobilistici. Per agevolare la liquidazione rapida ed efficace dei sinistri ed evitare per quanto possibile costosi procedimenti giudiziari, un diritto d’azione diretta contro la compagnia d’assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile dovrebbe essere previsto per tutte le vittime di incidenti automobilistici».

    4

    L’articolo 3 di detta direttiva, recante il titolo «Obbligo d’assicurazione dei veicoli», dispone quanto segue:

    «Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

    I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito delle misure di cui al primo comma.

    (...)

    L’assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone».

    5

    Conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 di quest’ultima per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, o determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale.

    6

    L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Importi minimi», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

    «Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l’assicurazione di cui all’articolo 3 sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:

    a)

    nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a 1000000 EUR per vittima o a 5000000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

    b)

    nel caso di danni alle cose, 1000000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

    (...)».

    7

    L’articolo 18 della direttiva 2009/103, intitolato «Diritto di azione diretta», è così formulato:

    «Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro».

    Diritto polacco

    8

    L’articolo 363, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. [Gazzetta ufficiale polacca] del 1964, n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), dispone quanto segue:

    «Il risarcimento del danno deve avvenire, a scelta del danneggiato, o mediante il ripristino dello statu quo ante dei beni o mediante il pagamento di un’adeguata somma di denaro. Tuttavia, quando il ripristino della situazione precedente è impossibile o risulta eccessivamente difficile o oneroso per il responsabile, il danneggiato ha diritto unicamente a un indennizzo in denaro».

    9

    L’articolo 822, paragrafi 1 e 4, del codice civile prevede quanto segue:

    «1.   Con il contratto di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore si impegna a corrispondere l’indennizzo previsto nel contratto per i danni causati a terzi di cui sia responsabile il contraente dell’assicurazione o l’assicurato.

    (...)

    4.   Il soggetto avente diritto all’indennizzo in relazione ad un evento coperto dal contratto di assicurazione della responsabilità civile può proporre azione diretta contro l’assicuratore».

    Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

    10

    Sei controversie sono pendenti dinanzi al giudice del rinvio, il Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia). Cinque di esse riguardano, rispettivamente, i ricorrenti BF, ZN, NK, KP e RD, ciascuno dei quali chiede il risarcimento dei danni causati al proprio veicolo a seguito di un incidente stradale. Nella sesta controversia, AR chiede il risarcimento del danno causato al suo veicolo dalla caduta del portone di un garage.

    11

    I ricorrenti nei procedimenti principali hanno valutato il loro danno sulla base dei costi di riparazione corrispondenti al valore di mercato stimato dei pezzi di ricambio originali e della manodopera necessaria per riparare il veicolo danneggiato. Poiché la riparazione dei veicoli di cui trattasi non è stata ancora effettuata, il giudice del rinvio qualifica tali costi di riparazione come «ipotetici». Da parte loro, le convenute nei procedimenti principali, vale a dire le compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile delle persone tenute a indennizzare i ricorrenti nei procedimenti principali, fanno valere che tale indennizzo non può superare l’ammontare del danno realmente subito, calcolato secondo un metodo detto «del differenziale». In base a questo metodo, tale ammontare deve corrispondere alla differenza tra il valore che il veicolo danneggiato avrebbe avuto se l’incidente non si fosse verificato e il valore attuale di detto veicolo danneggiato. Secondo tali compagnie di assicurazione, i costi di riparazione possono essere presi in considerazione solo qualora venga dimostrato che essi sono stati effettivamente sostenuti.

    12

    Il giudice del rinvio spiega che, nel diritto nazionale, il risarcimento dei danni mira a concedere alla parte lesa una somma corrispondente alla differenza tra il valore del bene danneggiato e quello che quest’ultimo avrebbe avuto se il danno non si fosse verificato, senza consentire a detta parte di trarne un arricchimento.

    13

    Esso precisa che, secondo la giurisprudenza polacca, l’indennizzo da versare al proprietario di un veicolo danneggiato deve essere calcolato sulla base dei costi di riparazione ipotetici di tale veicolo, indipendentemente dalla questione se il suo proprietario lo abbia effettivamente fatto riparare o abbia l’intenzione di farlo. Un indennizzo che prenda in considerazione siffatti costi ipotetici di riparazione, i quali superino ampiamente l’ammontare del danno subito determinato secondo il metodo del differenziale, sarebbe concesso anche alle persone lese che avrebbero già venduto il loro veicolo danneggiato e che, pertanto, non utilizzerebbero tale indennizzo per farlo riparare. Secondo il giudice del rinvio, questa prassi comporterebbe l’arricchimento senza causa di dette persone, a scapito di tutti gli altri contraenti, ai quali le compagnie di assicurazione farebbero sostenere il costo risultante da tali indennizzi eccessivi, chiedendo loro premi sempre più elevati.

    14

    Ad avviso del giudice del rinvio, tale giurisprudenza, criticabile poiché consente in taluni casi alla parte lesa di trarre un arricchimento, potrebbe essere giustificata alla luce della particolare protezione riconosciuta alle vittime di incidenti stradali in forza del diritto dell’Unione. Pertanto, esso ritiene necessario chiarire la portata dei diritti che la persona lesa trae dal diritto di azione diretta contro la compagnia di assicurazione, previsto all’articolo 18 della direttiva 2009/103.

    15

    In particolare, il giudice del rinvio si interroga sulla portata di quest’ultimo diritto, tenuto conto del fatto che, conformemente al diritto polacco, un’azione contro il responsabile può avere ad oggetto, a scelta della persona lesa, il versamento di un’indennità pecuniaria oppure la riparazione del veicolo danneggiato, vale a dire una prestazione in natura, mentre l’articolo 822, paragrafo 1, del codice civile prevede che una compagnia di assicurazione possa essere debitrice unicamente di una prestazione pecuniaria.

    16

    Il giudice del rinvio chiede pertanto se il diritto dell’Unione osti a disposizioni di diritto nazionale che abbiano l’effetto di privare la persona lesa, che intenda avviare un’azione diretta contro la compagnia di assicurazione, di uno degli strumenti di risarcimento del danno previsti dal diritto nazionale. Da parte sua, esso è incline a ritenere che il diritto dell’Unione debba essere interpretato in modo da fornire una risposta in senso affermativo a tale questione.

    17

    Tuttavia, esso si interroga anche sull’oggetto di un’azione diretta della persona lesa contro un assicuratore al fine di ottenere la riparazione del proprio veicolo. Infatti, sarebbe possibile disapplicare la norma prevista all’articolo 822, paragrafo 1, del codice civile, secondo cui la prestazione dell’assicuratore può avere solo natura pecuniaria, e consentire in tal modo alla persona lesa di esigere dall’assicuratore la presa a carico della riparazione del suo veicolo danneggiato, oppure riconoscere alla parte lesa il diritto di esigere dall’assicuratore, anziché la presa a carico della riparazione, il versamento delle somme necessarie a tal fine.

    18

    Il giudice del rinvio propende per la seconda opzione. Tuttavia, esso si chiede altresì se il diritto dell’Unione osti all’applicazione di norme di diritto interno che consentano di subordinare il versamento, alla persona lesa, delle somme necessarie alla riparazione del suo veicolo a condizioni volte ad impedire che essa possa utilizzare tali somme per fini estranei a detta riparazione, e beneficiare di una situazione in cui il suo patrimonio aumenterebbe a seguito dell’incidente. Inoltre, il giudice del rinvio nutre dubbi circa la questione se il diritto di esigere dall’assicuratore il pagamento delle somme necessarie per la riparazione di un veicolo danneggiato debba essere riconosciuto anche al proprietario di tale veicolo che lo abbia già venduto, con la conseguenza che gli sia materialmente impossibile farlo riparare.

    19

    Infine, il giudice del rinvio ritiene che le risposte alle questioni pregiudiziali siano rilevanti anche ai fini della soluzione della controversia di cui AR è il ricorrente nel procedimento principale, anche se il danno causato ad un veicolo dalla caduta del portone di un garage non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/103. Infatti, a tale giudice sembra ragionevole, alla luce del «principio di uguaglianza dinanzi alla legge», applicare ad una controversia del genere gli stessi principi che si applicano agli altri procedimenti principali.

    20

    In tali circostanze, il Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 18 della [direttiva 2009/103], in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima, debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali un soggetto danneggiato, che esercita l’azione per ottenere il risarcimento del danno riportato dal proprio autoveicolo in conseguenza della circolazione di autoveicoli direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione che assicura la responsabilità civile del responsabile del sinistro, può ottenere dalla compagnia di assicurazione esclusivamente il risarcimento dell’ammontare della sua effettiva e attuale perdita patrimoniale, ossia la differenza tra il valore del veicolo nello stato in cui si trovava prima del sinistro e il valore del veicolo danneggiato, aumentata dei costi pertinenti effettivamente sostenuti per la riparazione del veicolo e degli altri costi pertinenti, già effettivamente sostenuti, derivanti dal sinistro, mentre qualora agisse direttamente nei confronti del responsabile avrebbe la facoltà di esigere a sua scelta, anziché il risarcimento, il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro (riparazione da effettuare direttamente dal responsabile o da una officina meccanica pagata direttamente dal responsabile).

    2)

    In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione: se l’articolo 18 della direttiva [2009/103], in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima, debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali un soggetto danneggiato, che esercita l’azione per ottenere il risarcimento del danno riportato dal proprio veicolo in conseguenza della circolazione di autoveicoli direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro, può esclusivamente ottenere dalla compagnia di assicurazione, anziché il risarcimento dell’ammontare della sua effettiva e attuale perdita patrimoniale, ossia la differenza tra il valore del veicolo nello stato in cui si trovava prima del sinistro e il valore del veicolo danneggiato, aumentata dei costi pertinenti effettivamente sostenuti per la riparazione del veicolo e degli altri costi pertinenti, già effettivamente sostenuti, derivanti dal sinistro, l’importo relativo ai costi per il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro, mentre qualora agisse direttamente nei confronti del responsabile avrebbe la facoltà di richiedere a sua scelta, anziché il risarcimento, il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro (e non solo il pagamento delle somme necessarie a tale scopo).

    3)

    In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione e di risposta in senso negativo alla seconda questione: se l’articolo 18 della [direttiva 2009/103], in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima, debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali una compagnia di assicurazione, alla quale il proprietario di un veicolo danneggiato durante la circolazione di autoveicoli richieda il pagamento di costi ipotetici, che non ha sostenuto ma che dovrebbe sostenere qualora decidesse per il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro, può:

    a)

    subordinare tale pagamento alla prova da parte del danneggiato di voler effettivamente riparare il veicolo in un determinato modo da un determinato meccanico, allo specifico prezzo previsto per i pezzi di ricambio e per la prestazione di servizio, e di voler trasferire le somme di denaro destinate a tale riparazione direttamente a tale meccanico (od eventualmente al venditore dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione), con riserva di rimborso qualora lo scopo per cui il denaro è stato pagato non venga raggiunto; o, in alternativa,

    b)

    subordinare tale pagamento all’assunzione da parte del consumatore dell’obbligo di dimostrare, nel termine previsto, che ha utilizzato il denaro corrisposto proprio per la riparazione del veicolo o di restituire detto importo alla compagnia di assicurazione; o, in alternativa,

    c)

    dopo aver corrisposto una somma di denaro, indicando lo scopo del pagamento (il modo in cui la somma deve essere utilizzata) e, decorso il tempo necessario affinché il danneggiato possa riparare il veicolo, pretendere dal danneggiato la prova che il denaro è stato speso per le riparazioni o la sua restituzione,

    in modo da eliminare la possibilità che il danneggiato tragga un arricchimento dall’evento dannoso.

    4)

    In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione e di risposta in senso negativo alla seconda questione: se l’articolo 18 della [direttiva 2009/103], in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima, debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali il danneggiato che non è più proprietario del veicolo danneggiato, in quanto lo ha venduto ricevendo un corrispettivo e che conseguentemente non può più riparare il veicolo, non può, di conseguenza, pretendere dalla compagnia assicurativa, che assicura la responsabilità civile del responsabile del sinistro, il pagamento dei costi di ripristino del veicolo nello stato antecedente all’evento dannoso e la sua pretesa è limitata al diritto di richiedere alla compagnia assicurativa il risarcimento dell’ammontare della sua effettiva e attuale perdita patrimoniale, ossia la differenza tra il valore del veicolo nello stato in cui si trovava prima del sinistro e la somma ricevuta a titolo di vendita del veicolo, aumentata dei costi di riparazione del veicolo effettivamente sostenuti e di altri costi pertinenti, già sostenuti, derivanti dal sinistro».

    Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

    21

    Nelle sue osservazioni presentate alla Corte, RD sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe irricevibile, poiché le questioni pregiudiziali mirerebbero, in realtà, a rimettere in discussione le modalità di liquidazione, a titolo di assicurazione della responsabilità civile, dei sinistri risultanti dalla circolazione di autoveicoli, quali previste nel diritto polacco. Il governo polacco rileva, a sua volta, che le azioni all’origine delle controversie principali sarebbero dirette non già al ripristino dei veicoli dei ricorrenti nei procedimenti principali, bensì al versamento a questi ultimi di un’indennità pecuniaria, cosicché le prime due questioni dovrebbero essere considerate teoriche e, pertanto, irricevibili.

    22

    In proposito, è vero che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri restano, in linea di principio, liberi di stabilire, nell’ambito dei loro regimi di responsabilità civile, in particolare, i danni causati dagli autoveicoli che devono essere risarciti, la portata del risarcimento di tali danni e gli aventi diritto al predetto risarcimento [sentenza del 20 maggio 2021, K.S. (Spese di traino di un veicolo sinistrato), C‑707/19, EU:C:2021:405, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

    23

    Tuttavia, nel caso di specie le questioni pregiudiziali non vertono sulle materie menzionate nel punto precedente. Infatti, con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18 della direttiva 2009/103 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prevede determinate modalità concernenti l’esercizio, da parte delle persone che hanno subito un danno a seguito di un incidente stradale, del loro diritto di azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile di tale danno, riconosciuto da detto articolo.

    24

    Inoltre, l’argomento del governo polacco, secondo cui le azioni all’origine delle controversie principali riguarderebbero non già il ripristino dei veicoli danneggiati di cui trattasi bensì il versamento di un’indennità pecuniaria, non è sufficiente a dimostrare che le prime due questioni del giudice del rinvio abbiano natura teorica.

    25

    Infatti, dalle indicazioni fornite da tale giudice, riassunte nei punti da 13 a 17 della presente sentenza, emerge che esso è pienamente consapevole del fatto che le azioni all’origine delle controversie principali mirano al versamento di un’indennità pecuniaria. Tuttavia esso chiede, in particolare, se l’articolo 18 della direttiva 2009/103 debba essere interpretato nel senso che, qualora la normativa di uno Stato membro preveda che la persona lesa possa esigere dal responsabile del danno, a scelta, il versamento di un’indennità pecuniaria oppure il ripristino del veicolo danneggiato, tale persona, esercitando il suo diritto di azione diretta contro l’assicuratore che copre la responsabilità civile del responsabile, può chiedere al summenzionato assicuratore un’indennità pecuniaria calcolata sulla base non già del metodo detto «del differenziale», bensì dei costi necessari al ripristino del veicolo di cui trattasi.

    26

    Ne consegue che le questioni del giudice del rinvio riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione e non sono teoriche.

    27

    Occorre tuttavia constatare che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il procedimento principale tra AR, da un lato, e PK e CR, dall’altro, concerne il risarcimento dei danni causati ad un veicolo dalla caduta del portone di un garage.

    28

    La direttiva 2009/103 mira a garantire la tutela delle vittime di sinistri causati dagli autoveicoli, obiettivo che è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2021, K.S. (Spese di traino di un veicolo sinistrato), C‑707/19, EU:C:2021:405, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

    29

    È tuttavia evidente che la responsabilità civile in cui incorre il gestore di un’autorimessa a seguito della caduta del portone di tale garage su un autoveicolo deriva non già da un danno causato dal veicolo di cui trattasi, bensì da un danno causato a tale veicolo dalla caduta dell’elemento di un immobile. Ne consegue che, come riconosciuto dallo stesso giudice del rinvio, i fatti all’origine del procedimento principale tra AR, da un lato, e PK e CR, dall’altro, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/103.

    30

    Il giudice del rinvio afferma, tuttavia, che, alla luce del «principio di uguaglianza dinanzi alla legge», gli sembra ragionevole applicare a detto procedimento le stesse norme applicabili agli altri procedimenti principali. Nella misura in cui esso si limita quindi a considerare le conseguenze che possono derivare dalla presente sentenza in virtù di un principio riconosciuto in diritto polacco, è sufficiente ricordare che, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad interpretare il diritto nazionale, né ad applicare le norme di diritto ad una situazione determinata, poiché questi compiti incombono esclusivamente al giudice del rinvio (v., in tal senso, ordinanze del 3 settembre 2020, Vikingo Fővállalkozó, C‑610/19, EU:C:2020:673, punto 68 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 9 gennaio 2023, A.T.S. 2003, C‑289/22, EU:C:2023:26, punto 29). Pertanto, dette considerazioni non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un collegamento tra l’oggetto di tale prima controversia e l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta.

    31

    Di conseguenza, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile, salvo per quanto riguarda la controversia tra AR, da un lato, e PK e CR, dall’altro, rispetto alla quale essa è irricevibile.

    Sulle questioni pregiudiziali

    32

    Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18 della direttiva 2009/103, in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale, in caso di azione diretta da parte della persona il cui veicolo abbia subito un danno a seguito di un incidente stradale contro l’assicuratore del responsabile di tale incidente, preveda che l’unico modo per ottenere un risarcimento a carico di detto assicuratore sia il versamento di un’indennità pecuniaria e, se del caso, quali obblighi derivino dalle suddette disposizioni per quanto riguarda il metodo di calcolo di tale indennità nonché le condizioni relative al suo versamento.

    33

    L’articolo 3 della direttiva 2009/103 prevede l’obbligo per ogni Stato membro, fatte salve le deroghe che questi possono prevedere in virtù dell’articolo 5 di tale direttiva, di adottare tutte le misure appropriate affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

    34

    In proposito occorre rilevare in via preliminare che, in mancanza di indicazioni in senso contrario da parte del giudice del rinvio, le cinque controversie principali in relazione alle quali la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata dichiarata ricevibile non riguardano persone o veicoli per i quali la Repubblica di Polonia si sia avvalsa delle facoltà di deroga offerte dal predetto articolo 5.

    35

    Per quanto concerne il diritto di azione diretta delle persone lese nei confronti dell’assicuratore, sancito all’articolo 18 della direttiva 2009/103, si deve constatare che questa disposizione non osta a che il diritto nazionale preveda che tale modalità di concessione di un risarcimento possa consistere unicamente in prestazioni di natura pecuniaria.

    36

    Infatti, occorre rilevare che dal considerando 30 della stessa direttiva emerge che detto diritto consiste nel permettere alla persona lesa di invocare il contratto di assicurazione e di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice. Ne consegue che un’azione del genere può avere ad oggetto soltanto la fornitura, da parte dell’assicuratore del responsabile, direttamente alla persona lesa, della prestazione che tale assicuratore avrebbe dovuto fornire al proprio assicurato, nei limiti del contratto di assicurazione.

    37

    Pertanto, qualora la prestazione dell’assicuratore, quale definita nel contratto di assicurazione, abbia natura esclusivamente pecuniaria, l’articolo 18 di detta direttiva non osta a che l’azione diretta, avviata dalla parte lesa nei confronti dell’assicuratore, abbia obbligatoriamente ad oggetto il versamento di un’indennità pecuniaria.

    38

    In proposito, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, il fatto che, in particolare, l’articolo 9 della direttiva 2009/103 fissi la copertura minima obbligatoria sotto forma di importi minimi di indennizzo conferma una siffatta interpretazione.

    39

    Nella fattispecie, questo è il caso delle azioni dirette esercitate nei procedimenti principali ai sensi dell’articolo 18 di tale direttiva, dal momento che, come risulta dalle informazioni fornite alla Corte, l’articolo 822, paragrafo 1, del codice civile prevede che le prestazioni dell’assicuratore possano avere solo natura pecuniaria.

    40

    In questo contesto, gli interrogativi del giudice del rinvio si riferiscono altresì alle modalità di calcolo di tale indennità pecuniaria nonché a quelle relative al suo versamento, in particolare per quanto concerne la possibilità di subordinare detto versamento da parte dell’assicuratore al rispetto di condizioni volte a garantire che la persona lesa utilizzi effettivamente l’indennità in parola per riparare il proprio veicolo, il che escluderebbe che detta indennità corrisponda ai costi di ripristino del suo veicolo danneggiato se tale persona lo ha venduto nello stato in cui si trova.

    41

    È opportuno osservare, in proposito, che i giudici nazionali sono legittimati a vigilare affinché la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea non comporti un indebito arricchimento degli aventi diritto [sentenze del 25 marzo 2021, Balgarska Narodna Banka, C‑501/18, EU:C:2021:249, punto 125, e del 21 marzo 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilità dei costruttori di veicoli dotati di impianti di manipolazione), C‑100/21, EU:C:2023:229, punto 94].

    42

    Ciò detto, si deve altresì ricordare che l’obbligo di copertura da parte dell’assicurazione della responsabilità civile dei danni causati ai terzi dagli autoveicoli è distinto dalla portata del risarcimento di detti danni a titolo di responsabilità civile dell’assicurato. Infatti, mentre il primo è definito e garantito dalla normativa dell’Unione, la seconda è sostanzialmente disciplinata dal diritto nazionale [sentenza del 20 maggio 2021, K.S. (Spese di traino di un veicolo sinistrato), C‑707/19, EU:C:2021:405, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].

    43

    Pertanto, la normativa dell’Unione non mira ad armonizzare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri, i quali restano, in linea di principio, liberi di determinare il regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli [sentenza del 20 maggio 2021, K.S. (Spese di traino di un veicolo sinistrato), C‑707/19, EU:C:2021:405, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

    44

    Di conseguenza, come ricordato al punto 22 della presente sentenza, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri restano, in linea di principio, liberi di stabilire, nel quadro dei loro regimi di responsabilità civile, in particolare, i danni causati dagli autoveicoli che devono essere risarciti, la portata del risarcimento di tali danni e le persone che hanno diritto al predetto risarcimento.

    45

    Tuttavia, gli Stati membri devono esercitare le loro competenze in tale settore nel rispetto del diritto dell’Unione, e le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri risultanti dalla circolazione di autoveicoli non possono privare la legislazione dell’Unione della sua efficacia pratica, in particolare escludendo d’ufficio o limitando in modo sproporzionato il diritto della vittima a ottenere un risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli [v., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2021, K.S. (Spese di traino di un veicolo sinistrato), C‑707/19, EU:C:2021:405, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 10 giugno 2021, Van Ameyde España, C‑923/19, EU:C:2021:475, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].

    46

    Occorre rilevare al riguardo che, nella misura in cui, esercitando il suo diritto di azione diretta nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile del responsabile del danno, la persona lesa esige la fornitura a suo favore della prestazione dell’assicuratore prevista dal contratto di assicurazione, il versamento di tale prestazione può essere assoggettato unicamente alle condizioni espressamente previste da detto contratto.

    47

    Di conseguenza, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, per non pregiudicare l’efficacia pratica del diritto di azione diretta previsto all’articolo 18 della direttiva 2009/103, le condizioni indicate al punto 40 della presente sentenza non possono avere l’effetto di escludere o limitare l’obbligo dell’assicuratore, derivante dall’articolo 3 di tale direttiva, di coprire l’intero indennizzo che il responsabile del danno deve versare alla persona lesa per il danno da questa subito.

    48

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 18 della direttiva 2009/103, in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima, deve essere interpretato nel senso che:

    esso non osta a una normativa nazionale la quale, in caso di azione diretta da parte della persona il cui veicolo abbia subito un danno a seguito di un incidente stradale contro l’assicuratore del responsabile di tale incidente, preveda che l’unico modo per ottenere un risarcimento a carico di detto assicuratore sia il versamento di un’indennità pecuniaria;

    esso osta a modalità di calcolo di tale indennità nonché a condizioni relative al suo versamento nella misura in cui queste, nell’ambito di un’azione diretta esercitata ai sensi del predetto articolo 18, avrebbero l’effetto di escludere o limitare l’obbligo dell’assicuratore, risultante da detto articolo 3, di coprire l’intero indennizzo che il responsabile del danno deve versare alla persona lesa per il danno da questa subito.

    Sulle spese

    49

    Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 18 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima,

     

    deve essere interpretato nel senso che:

     

    esso non osta a una normativa nazionale la quale, in caso di azione diretta da parte della persona il cui veicolo abbia subito un danno a seguito di un incidente stradale contro l’assicuratore del responsabile di tale incidente, preveda che l’unico modo per ottenere un risarcimento a carico di detto assicuratore sia il versamento di un’indennità pecuniaria;

     

    esso osta a modalità di calcolo di tale indennità nonché a condizioni relative al suo versamento nella misura in cui queste, nell’ambito di un’azione diretta esercitata ai sensi del predetto articolo 18, avrebbero l’effetto di escludere o limitare l’obbligo dell’assicuratore, risultante da detto articolo 3, di coprire l’intero indennizzo che il responsabile del danno deve versare alla persona lesa per il danno da questa subito.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

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