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Document 62021CJ0590

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 settembre 2023.
Charles Taylor Adjusting Limited e FD contro Starlight Shipping Co. e Overseas Marine Enterprises Inc.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos.
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di decisioni che promanano da un altro Stato membro – Articolo 34 – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dell’Unione europea e dell’ordine pubblico nazionale – Nozione di “ordine pubblico” – Fiducia reciproca – “Quasi’ anti-suit injunction” – Decisioni che impediscono l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale o la prosecuzione dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici di un altro Stato membro.
Causa C-590/21.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:633

 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

7 settembre 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di decisioni che promanano da un altro Stato membro – Articolo 34 – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dell’Unione europea e dell’ordine pubblico nazionale – Nozione di “ordine pubblico” – Fiducia reciproca – “Quasi’ anti-suit injunction” – Decisioni che impediscono l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale o la prosecuzione dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici di un altro Stato membro»

Nella causa C‑590/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Areios Pagos (Corte di cassazione, Grecia), con decisione del 25 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2021, nel procedimento

Charles Taylor Adjusting Ltd,

FD

contro

Starlight Shipping Co.,

Overseas Marine Enterprises Inc.,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Charles Taylor Adjusting Ltd e per FD, da S. Cogley, advocate, A. Nasikas, G. Orfanidis e K. Sotiriadis, dikigoroi;

per la Overseas Marine Enterprises Inc. e la Starlight Shipping Co., da K. Georgopoulos, dikigoros;

per il governo ellenico, da Z. Chatzipavlou, K. Georgiadis e L. Kotroni, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da T. Adamopoulos e S. Noë, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 34, punto 1, e dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti la Charles Taylor Adjusting Ltd (in prosieguo: la «Charles Taylor») e FD, rappresentanti degli assicuratori di una nave marittima denominata Alexandros T., da una parte, e la Starlight Shipping Co. (in prosieguo: la «Starlight»), proprietaria di tale nave, nonché la Overseas Marine Enterprises Inc. (in prosieguo: la «OME»), armatrice di tale nave, dall’altra, in merito al riconoscimento e all’esecuzione in Grecia di una sentenza e di due ordinanze della High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (Sezione commerciale), Regno Unito] (in prosieguo: «la sentenza e le ordinanze della High Court»).

Contesto normativo

Regolamento n. 44/2001

3

L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, applicabile ratione temporis alla controversia principale, così disponeva:

«Le decisioni non sono riconosciute:

1)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto».

4

Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio».

Accordo di recesso

5

L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso») è stato adottato il 17 ottobre 2019 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

6

L’articolo 67 di tale accordo, intitolato «Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali», al suo paragrafo 2, lettera a), dispone quanto segue:

«Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze, delle decisioni, degli atti pubblici, delle transazioni e degli accordi giudiziari, gli atti o le disposizioni seguenti si applicano come segue:

a)

il regolamento (UE) n. 1215/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1)] si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione (...)».

7

L’articolo 126 di detto accordo prevede un periodo di transizione, che decorre dalla data della sua entrata in vigore e termina il 31 dicembre 2020, durante il quale, in conformità all’articolo 127, paragrafo 1, primo comma, dello stesso accordo, il diritto dell’Unione è applicabile al Regno Unito e sul suo territorio, salvo contraria disposizione dell’accordo di recesso.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

Il 3 maggio 2006, la nave Alexandros T. è affondata con il suo carico al largo della baia di Port Elizabeth (Sudafrica). Le società Starlight e OME, rispettivamente proprietaria e armatrice della nave, hanno chiesto agli assicuratori della nave, sulla base della responsabilità contrattuale dei medesimi, il versamento di un indennizzo in ragione del verificarsi del sinistro assicurato.

9

A seguito del diniego di versare tale indennizzo da parte degli assicuratori, la Starlight ha avviato nei loro confronti, nel corso dello stesso anno, un’azione giudiziaria nel Regno Unito e, con riguardo ad uno degli assicuratori, una domanda di arbitrato. Mentre questi procedimenti erano pendenti, la Starlight, la OME e gli assicuratori della nave hanno concluso accordi transattivi (in prosieguo: gli «accordi transattivi») a composizione dei procedimenti esistenti tra le parti. Gli assicuratori hanno quindi versato, in ragione del verificarsi del sinistro assicurato, entro il termine concordato, l’indennizzo assicurativo previsto dai contratti di assicurazione, a saldo complessivo di quanto dovuto con riferimento alla perdita della stessa nave.

10

Gli accordi transattivi sono stati omologati in data 14 dicembre 2007 e 7 gennaio 2008 nel Regno Unito dal giudice dinanzi al quale era pendente l’azione giudiziaria. Il giudice medesimo ha disposto la sospensione di tutti gli ulteriori procedimenti relativi alla controversia de qua e derivanti dalla stessa azione.

11

Successivamente alla conclusione di tali accordi, la Starlight e la ΟΜΕ nonché gli altri proprietari della nave Alexandros T. e talune persone fisiche loro legali rappresentanti hanno avviato una serie di nuove azioni giudiziarie dinanzi al Polymeles Protodikeio Peiraios (Tribunale collegiale di primo grado del Pireo, Grecia), tra cui quelle datate 21 aprile 2011 e 13 gennaio 2012, segnatamente avviate nei confronti della Charles Taylor, uno studio di consulenza legale e tecnica che aveva assunto, dinanzi al giudice menzionato al punto precedente, la difesa degli assicuratori della nave suddetta contro le domande proposte dalla Starlight, nonché nei confronti di FD, il dirigente dello studio medesimo.

12

Con queste nuove azioni, la Starlight e la ΟΜΕ hanno chiesto il risarcimento dei pretesi danni materiali e morali che avrebbero subito a causa di affermazioni false e diffamatorie nei loro confronti, provenienti dagli assicuratori della nave e dai loro rappresentanti. La Starlight e la ΟΜΕ hanno dedotto che, all’epoca in cui il procedimento iniziale volto all’ottenimento dell’indennizzo dovuto dagli assicuratori era ancora in corso e ancora persisteva il diniego di provvedere all’indennizzo assicurativo, i delegati e i rappresentanti degli assicuratori medesimi avevano diffuso, presso la Ethniki Trapeza tis Ellados (Banca Nazionale di Grecia), creditore ipotecario di uno dei proprietari della nave, nonché sul mercato assicurativo, in particolare, la falsa voce secondo cui il naufragio della nave Alexandros T. sarebbe dipeso da suoi gravi difetti, che erano noti ai proprietari.

13

Mentre tali azioni erano pendenti, gli assicuratori della nave e i loro rappresentanti, tra cui segnatamente la Charles Taylor e FD, convenuti nei procedimenti medesimi, hanno avviato azioni giudiziarie contro la Starlight e la ΟΜΕ dinanzi ai giudici inglesi, al fine di far dichiarare che le stesse nuove azioni avviate in Grecia costituivano violazioni degli accordi transattivi e di veder accogliere le loro «domande dichiarative e risarcitorie».

14

Il 26 settembre 2014, in seguito all’esaurimento di tutte le vie di ricorso, tali azioni giudiziarie contro la Starlight e la ΟΜΕ hanno dato luogo, nel Regno Unito, alla sentenza e alle ordinanze della High Court. A termini di tale sentenza e di tali ordinanze, basate sul contenuto degli accordi transattivi nonché sulla clausola di elezione del foro che designava detto giudice, i ricorrenti nel procedimento principale hanno ottenuto il pagamento di un indennizzo legato al procedimento avviato in Grecia e il pagamento delle spese sostenute in Inghilterra.

15

Il Monomeles Protodikeio Peiraios, Naftiko Tmima (Tribunale monocratico di primo grado del Pireo, sezione marittima, Grecia) ha accolto l’istanza della Charles Taylor e di FD del 7 gennaio 2015 volta ad ottenere che la sentenza e le ordinanze della High Court fossero riconosciute e dichiarate parzialmente esecutive in Grecia, ai sensi del regolamento n. 44/2001.

16

L’11 settembre 2015, la Starlight e la OME hanno proposto ricorso, avverso la sentenza del Monomeles Protodikeio Peiraios, Naftiko Tmima (Tribunale monocratico di primo grado del Pireo, sezione marittima), dinanzi al Monomeles Efeteio Peiraios, Naftiko Tmima (Corte d’Appello monocratica del Pireo, sezione marittima, Grecia).

17

Con sentenza del 1o luglio 2019, detto giudice ha accolto il ricorso in base al rilievo che le decisioni oggetto dell’istanza di riconoscimento e di esecuzione costituivano «“quasi” anti-suit injunctions», cioè provvedimenti simili a inibitorie di azioni giudiziarie, che avrebbero impedito agli interessati di adire i giudici in Grecia, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 20 della Syntagma (Costituzione), disposizioni che costituiscono il «nucleo» della nozione di «ordine pubblico» in Grecia.

18

La Charles Taylor e FD hanno impugnato tale decisione dinanzi all’Areios Pagos (Corte di Cassazione, Grecia), che è il giudice del rinvio. Essi sostengono che la sentenza e le ordinanze della High Court non sono manifestamente contrarie all’ordine pubblico né del foro, né dell’Unione europea e non ne violano i principi fondamentali. A loro avviso, la concessione di un indennizzo provvisorio in ragione delle nuove azioni giudiziarie intentate in Grecia prima che venissero avviate azioni giudiziarie dinanzi ai giudici inglesi non avrebbe precluso agli interessati la possibilità di proseguire l’azione dinanzi ai giudici in Grecia, né avrebbe precluso ai giudici medesimi di assicurare loro una tutela giurisdizionale. Di conseguenza, a torto sarebbe stato ritenuto che tale sentenza e tali ordinanze della High Court costituissero «anti-suit injunctions».

19

In tali circostanze, l’Areios Pagos (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se nella sua esatta accezione l’espressione “manifesto contrasto con l’ordine pubblico dell’Unione” e, per estensione, con l’ordine pubblico nazionale, che costituisce motivo di diniego del riconoscimento e della dichiarazione di esecutività ai sensi degli articoli 34, punto 1, e 45, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, debba essere intesa nel senso che riguarda, oltre alle esplicite anti-suit injunctions, che vietano l’avvio e la prosecuzione di procedimenti dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, anche decisioni o ordinanze emesse da giudici dell’Unione le quali impediscono e ostacolano il ricorrente con riguardo alla concessione della tutela giurisdizionale da parte di un giudice di un altro Stato membro o nella prosecuzione di procedimenti, già pendenti dinanzi ad esso; se una siffatta ingerenza nella competenza di un giudice di un altro Stato membro a conoscere di una determinata controversia, già pendente dinanzi ad esso e di cui è già investito, sia compatibile con l’ordine pubblico dell’Unione. Più in particolare, se sia in contrasto con l’ordine pubblico dell’Unione, ai sensi degli articoli 34, punto 1, e 45, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il riconoscimento e/o la dichiarazione di esecutività di una decisione o di un’ordinanza di un giudice di uno Stato membro che concede un indennizzo pecuniario provvisorio e anticipato ai richiedenti il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività per i costi e le spese derivanti dalla proposizione dell’azione giudiziaria o dalla prosecuzione di un procedimento dinanzi al giudice di un altro Stato membro, per il fatto che:

a)

in seguito all’esame di tale azione, la controversia sia coperta da un accordo di transazione, regolarmente stabilito e confermato da un giudice dello Stato membro che emette la decisione e/o l’ordinanza e

b)

il giudice dell’altro Stato membro adito dal resistente con nuova azione sia privo di competenza in virtù di una clausola attributiva di competenza esclusiva.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se secondo l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, come delimitato dall’interpretazione della Corte, sussista un ostacolo al riconoscimento e all’esecuzione in Grecia della decisione e delle ordinanze di cui sopra (prima questione), emanate da giudici di un altro Stato membro (Regno Unito), laddove tale decisione e tali ordinanze siano in contrasto manifesto e diretto rispetto all’ordine pubblico nazionale, alla luce delle citate concezioni fondamentali statali e giuridiche, adottate nel paese, e delle norme fondamentali del diritto greco, che riguardano il nucleo stesso del diritto alla tutela giurisdizionale (articolo 8 e articolo 20 della Costituzione ellenica, articolo 33 dell’Astikos Kodikas [codice civile greco] e il principio della tutela di tale diritto, ispiratore dell’intero diritto processuale ellenico, come precisato dagli articoli 176 e 173 paragrafi da 1 a 3, 185, 205, 191 del Kodikas Politikis Dikonomias (codice di procedura civile greco) (…)], nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali], sicché sia possibile, in tal caso, disapplicare il principio di diritto dell’Unione relativo alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, e se il mancato riconoscimento a causa di tale ostacolo sia compatibile con le concezioni che hanno assimilato e promuovono la prospettiva europea».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

20

Riguardo all’applicabilità ratione loci del regolamento n. 44/2001, malgrado il recesso del Regno Unito dall’Unione, si deve osservare preliminarmente che, in conformità all’articolo 67, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo di recesso, in combinato disposto con gli articoli 126 e 127 del medesimo, il regolamento n. 1215/2012 si applica, nel Regno Unito nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgono il Regno Unito, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse nell’ambito di azioni proposte prima della fine del periodo di transizione, cioè prima del 31 dicembre 2020.

21

Ne deriva che le disposizioni relative al riconoscimento e all’esecuzione che figurano nel regolamento n. 44/2001, il quale era già stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1215/2012 quando è stato adottato l’accordo di recesso, permangono applicabili alle stesse condizioni.

22

Nel caso di specie, dato che la sentenza e le ordinanze della High Court sono state emanate il 26 settembre 2014, il regolamento n. 44/2001 è applicabile ratione loci alla controversia principale.

Sulla prima questione

23

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso, debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro può negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione del giudice di un altro Stato membro per contrasto con l’ordine pubblico, allorché tale decisione ostacola la prosecuzione di un procedimento pendente dinanzi ad un altro giudice di tale primo Stato membro, concedendo ad una delle parti un indennizzo pecuniario provvisorio a titolo delle spese da essa sostenute per avviare tale procedimento, per il motivo che, da un lato, l’oggetto di tale procedimento è coperto da un accordo transattivo lecitamente concluso e omologato dal giudice dello Stato membro che ha pronunciato la decisione suddetta, e che, dall’altro, il giudice del primo Stato membro, dinanzi al quale è stato avviato il procedimento controverso, difetta di competenza per effetto di una clausola attributiva di giurisdizione esclusiva.

24

Il regolamento n. 44/2001 si basa sulla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie (sentenza del 9 dicembre 2003, Gasser, C‑116/02, EU:C:2003:657, punto 72). Pertanto, il regolamento n. 44/2001 non autorizza, salvo limitate eccezioni, tra cui la contrarietà all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, prevista dall’articolo 34, punto 1, dello stesso regolamento, il sindacato della competenza di un giudice da parte di un giudice di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 27 aprile 2004, Turner, C‑159/02, EU:C:2004:228, punto 26, e del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali, C‑185/07, EU:C:2009:69, punto 29).

25

Orbene, il divieto del giudice rivolto ad una parte, sotto minaccia di sanzioni, di avviare o di continuare un’azione dinanzi ad un organo giurisdizionale straniero, nell’ambito di una «anti-suit injunction» [provvedimento inibitorio] ha l’effetto di pregiudicare la competenza di quest’ultimo a risolvere la controversia. Infatti, dal momento che con un’inibitoria si vieta al richiedente di intentare una siffatta azione, è giocoforza constatare l’esistenza di un’ingerenza nella competenza del giudice straniero, incompatibile, come tale, con il regolamento suddetto (v., in tal senso, sentenze del 27 aprile 2004, Turner, C‑159/02, EU:C:2004:228, punto 27; del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali, C‑185/07, EU:C:2009:69, punto 34, nonché del 13 maggio 2015, Gazprom, C‑536/13, EU:C:2015:316, punto 32).

26

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta, in sostanza, che, come ricordato al punto 14 della presente sentenza, la sentenza e le ordinanze della High Court, la cui competenza esclusiva era stata scelta dalle parti nell’ambito degli accordi transattivi, non sono direttamente rivolte ai giudici greci e non vietano neppure formalmente il procedimento su cui il giudice del rinvio è chiamato a decidere. Tale sentenza e tali ordinanze contengono tuttavia motivazioni relative, in primo luogo, alla violazione, da parte della Starlight e della OME nonché da parte delle persone fisiche che le rappresentano, di tali accordi transattivi, in secondo luogo, alle sanzioni cui queste ultime si espongono se non si conformano a detta sentenza e a dette ordinanze, nonché, in terzo luogo, alla competenza degli organi giurisdizionali greci alla luce di detti accordi transattivi. Inoltre, la stessa sentenza e le stesse ordinanze comprendono anche motivazioni relative alle sanzioni pecuniarie cui si espongono la Starlight e la OME nonché le persone fisiche che le rappresentano e, in particolare, una decisione di indennizzo a titolo d’acconto, il cui importo non è definitivo e dipende dalla prosecuzione del procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali suddetti.

27

Deriva da quanto precede che, come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, la sentenza e le ordinanze della High Court potrebbero essere qualificate come «“quasi” anti-suit injunctions». Infatti, sebbene tale sentenza e tali ordinanze non abbiano ad oggetto il divieto ad una parte di proporre o di proseguire un’azione dinanzi ad un organo giurisdizionale straniero, esse potrebbero essere considerate come aventi quanto meno l’effetto di dissuadere la Starlight e la OME, nonché i loro rappresentanti, dall’adire gli organi giurisdizionali greci o dal mantenere dinanzi ad essi un’azione avente lo stesso oggetto di quelle intraprese dinanzi agli organi giurisdizionali del Regno Unito, il che dovrà comunque essere verificato dal giudice del rinvio.

28

Un provvedimento inibitorio dotato di tali effetti non sarebbe compatibile, alla luce dei principi ricordati ai punti 24 e 25 della presente sentenza, con il regolamento n. 44/2001.

29

Tuttavia, il giudice dello Stato membro richiesto non può, salvo mettere in discussione la finalità del regolamento n. 44/2001, negare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che, in tale decisione, il diritto nazionale o il diritto dell’Unione sia stato male applicato (sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 60, e del 16 gennaio 2019, Liberato, C‑386/17, EU:C:2019:24, punto 54).

30

Ne consegue che occorre valutare se un organo giurisdizionale di uno Stato membro possa, nell’ambito dell’esame di un ricorso contro una dichiarazione di esecutività di una decisione di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, revocare tale dichiarazione in quanto detta decisione è simile ad una «“quasi” anti-suit injunction», che, in linea di principio, è incompatibile con il regolamento n. 44/2001.

31

A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che l’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, circoscrive la possibilità di negare o di revocare una dichiarazione di esecutività ad uno dei motivi previsti agli articoli 34 e 35 di detto regolamento. In secondo luogo, l’articolo 34, punto 1, del regolamento medesimo prevede, in sostanza, che le decisioni non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

32

La Corte ha dichiarato, per quanto riguarda la nozione di «ordine pubblico» enunciata in tale disposizione, che l’articolo 34 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato restrittivamente in quanto costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di detto regolamento. La clausola dell’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, di tale regolamento deve applicarsi soltanto in casi eccezionali (sentenze del 28 marzo 2000, Krombach, C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 21, e del 25 maggio 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

33

Sebbene in linea di principio gli Stati membri restino liberi di determinare, in forza della riserva inscritta in tale disposizione, conformemente alle loro concezioni nazionali, le esigenze del loro ordine pubblico, i limiti di tale nozione rientrano nell’interpretazione di detto regolamento (sentenze del 28 marzo 2000, Krombach, C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 22, e del 7 aprile 2022, H Limited, C‑568/20, EU:C:2022:264, punto 42).

34

Di conseguenza, sebbene non spetti alla Corte definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato membro, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un altro Stato membro (sentenze del 28 marzo 2000, Krombach, C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 23, e del 7 aprile 2022, H Limited, C‑568/20, EU:C:2022:264, punto 42).

35

Pertanto, è ammissibile ricorrere alla clausola dell’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 solo ove il riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato membro possa contrastare in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, in quanto detta decisione lederebbe un principio fondamentale. Per rispettare il divieto di un riesame nel merito della decisione pronunciata in un altro Stato membro, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento (sentenze del 28 marzo 2000, Krombach, C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 37, e del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 44).

36

La circostanza che l’errore manifesto che sarebbe stato commesso dal giudice dello Stato d’origine riguardi regole di diritto dell’Unione non modifica i presupposti per il ricorso alla clausola dell’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Infatti, spetta al giudice nazionale garantire con la stessa efficacia la tutela dei diritti stabiliti dall’ordinamento giuridico nazionale e dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Tale clausola assumerebbe rilevanza solo nel caso in cui il suddetto errore di diritto fosse tale per cui il riconoscimento della decisione de qua nello Stato richiesto comporterebbe la violazione manifesta di una norma giuridica essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione e, dunque, di tale Stato membro (sentenze dell’11 maggio 2000, Renault, C‑38/98, EU:C:2000:225, punto 32, e del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punti 4850).

37

Nel caso di specie, la sentenza e le ordinanze della High Court, che, conformemente al punto 27 della presente sentenza, potrebbero essere qualificate come «“quasi” anti-suit injunctions», in quanto esercitano indirettamente un’influenza sulla prosecuzione di un procedimento avviato dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, non rispettano il principio generale elaborato dalla giurisprudenza della Corte secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni ad esso applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia sottopostagli (v., per analogia, sentenze 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali, C‑185/07, EU:C:2009:69, punto 29, e del 13 maggio 2015, Gazprom, C‑536/13, EU:C:2015:316, punto 33).

38

Siffatte «“quasi” anti-suit injunctions» vanno in senso opposto alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie e sulla quale è fondato il sistema di competenze del regolamento n. 44/2001 (v., per analogia, sentenza del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali, C‑185/07, EU:C:2009:69, punto 30).

39

In tale contesto, come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, fatte salve le verifiche operate dal giudice del rinvio, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza e delle ordinanze della High Court possono risultare incompatibili con l’ordine pubblico dell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, nei limiti in cui sono idonee a pregiudicare il principio, fondamentale nello spazio giudiziario europeo basato sulla fiducia reciproca, secondo cui ogni giudice si pronuncia sulla propria competenza.

40

Inoltre, questo tipo di «“quasi” anti-suit injunctions» è altresì idoneo a pregiudicare l’accesso al giudice della persona cui esse sono opposte. Infatti, come la Commissione ha fatto osservare, concedendo, sotto forma di indennizzo pecuniario provvisorio, la vittoria delle spese che il convenuto sostiene a causa dell’avvio di un procedimento pendente dinanzi al giudice dello Stato membro richiesto, tale indennizzo rende più difficile, se non, addirittura, impedisce, la prosecuzione di detto procedimento da parte del richiedente.

41

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro può negare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di un giudice di un altro Stato membro per contrasto con l’ordine pubblico, allorché tale decisione ostacola la prosecuzione di un procedimento pendente dinanzi ad un altro giudice di tale primo Stato membro, concedendo ad una delle parti un indennizzo pecuniario provvisorio a titolo delle spese da essa sostenute per avviare tale procedimento, per il motivo che, da un lato, l’oggetto di detto procedimento è coperto da un accordo transattivo, lecitamente concluso e omologato dal giudice dello Stato membro che ha pronunciato la decisione suddetta, e che, dall’altro, il giudice del primo Stato membro, dinanzi al quale è stato avviato il procedimento controverso, difetta di competenza per effetto di una clausola attributiva di giurisdizione esclusiva.

Sulla seconda questione

42

La seconda questione viene presentata per il caso in cui sia data risposta negativa alla prima questione. Alla luce della risposta data alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

43

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

il giudice di uno Stato membro può negare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di un giudice di un altro Stato membro per contrasto con l’ordine pubblico, allorché tale decisione ostacola la prosecuzione di un procedimento pendente dinanzi ad un altro giudice di tale primo Stato membro, concedendo ad una delle parti un indennizzo pecuniario provvisorio a titolo delle spese da essa sostenute per avviare tale procedimento, per il motivo che, da un lato, l’oggetto di detto procedimento è coperto da un accordo transattivo, lecitamente concluso e omologato dal giudice dello Stato membro che ha pronunciato la decisione suddetta, e che, dall’altro, il giudice del primo Stato membro, dinanzi al quale è stato avviato il procedimento controverso, difetta di competenza per effetto di una clausola attributiva di giurisdizione esclusiva.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.

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