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Document 62021CJ0583

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 novembre 2023.
NC e a. contro BA e a.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de lo Social no 1 de Madrid.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti – Trasferimento di uno studio notarile – Dichiarazione della nullità o dell’illegittimità del licenziamento di dipendenti – Determinazione dell’anzianità di servizio per il calcolo dell’indennità – Applicabilità di tale direttiva – Presupposti.
Cause riunite da C-583/21 a C-586/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:872

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 novembre 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti – Trasferimento di uno studio notarile – Dichiarazione della nullità o dell’illegittimità del licenziamento di dipendenti – Determinazione dell’anzianità di servizio per il calcolo dell’indennità – Applicabilità di tale direttiva – Presupposti»

Nelle cause riunite da C‑583/21 a C‑586/21,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Social no 1 de Madrid (Tribunale del lavoro n. 1 di Madrid, Spagna), con decisioni del 30 luglio 2021, pervenute in cancelleria il 20 settembre 2021, nei procedimenti

NC (C‑583/21),

JD (C‑584/21),

TA (C‑585/21),

FZ (C‑586/21)

contro

BA,

DA,

DV,

CG,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu –Matei, J.‑C. Bonichot, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 novembre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per DA, CG, DV, BA, da C. Martínez Cebrián, abogado;

per NC, JD, TA e FZ, da F. Mancera Martínez e S.L. Moya Mata, abogados;

per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis e J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da J. Möller e M. Hellmann, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra NC, JD, TA e FZ (in prosieguo, congiuntamente: «NC e a.»), da un lato, e i notai BA, DA, DV e CG, dall’altro, relativamente alla dichiarazione della nullità o dell’illegittimità del licenziamento dei lavoratori assunti in successione da detti notai.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2001/23

3

Il considerando 3 della direttiva 2001/23 dispone quanto segue:

«Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 così prevede:

«a)

La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

b)

Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

c)

La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un’attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva».

5

L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva così recita:

«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.

Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.

6

L’articolo 4 di detta direttiva è formulato nei termini seguenti:

«1.   Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale disposi[zione] non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione.

(...)

2.   Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro».

Regolamento (UE) n. 650/2012.

7

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107):

«Ai fini del presente regolamento il termine “organo giurisdizionale” indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

a)

possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; e

b)

abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia.

(...)».

8

L’articolo 62 di tale regolamento così dispone:

«1.   Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (“certificato”) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69.

2.   L’uso del certificato non è obbligatorio.

3.   Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo».

9

L’articolo 64 di detto regolamento prevede quanto segue:

«Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell’articolo 4, dell’articolo 7, dell’articolo 10 o dell’articolo 11. L’autorità di rilascio è:

a)

un organo giurisdizionale quale definito all’articolo 3, paragrafo 2; o

b)

un’altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione».

10

L’articolo 67, paragrafo 1, del medesimo regolamento così recita:

«L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. (...)

L’autorità di rilascio non emette il certificato, in particolare quando:

a)

gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o

b)

il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi».

Diritto spagnolo

11

L’articolo 1 della Ley Orgánica del Notariado (legge organica sul notariato), del 28 maggio 1862 (Gaceta de Madrid n. 149, del 29 maggio 1862, pag. 1), definisce il notaio come «il pubblico ufficiale abilitato ad autenticare, in conformità alle leggi, i contratti e gli altri atti extragiudiziali» e aggiunge che «ci sarà una sola categoria di tali funzionari in tutto il Regno».

12

I notai sono obbligatoriamente iscritti al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (regime speciale di previdenza sociale per i lavoratori autonomi, o «RETA») e sono allo stesso tempo pubblici ufficiali e datori di lavoro delle persone alle loro dipendenze, con le quali si impegnano liberamente mediante la conclusione di contratti di lavoro soggetti al diritto del lavoro generale nella sua interezza nonché al diritto del lavoro dell’Unione nella sua interezza.

13

Conformemente alle norme generali del Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (regio decreto legislativo 2/2015, che approva il testo rifuso della legge sullo Statuto dei lavoratori), del 23 ottobre 2015 (BOE n. 255, del 24 ottobre 2015, pag. 100224) (in prosieguo: il «regio decreto legislativo 2/2015»), i notai negoziano contratti collettivi, di portata locale fino al 2010 e di portata nazionale a partire da tale anno.

14

L’articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regio decreto legislativo 2/2015 così recita:

«1.   Il trasferimento di un’impresa, di un centro di lavoro o di un’unità produttiva autonoma di tale impresa non pone di per sé fine al rapporto di lavoro; il nuovo datore di lavoro è surrogato nei diritti e negli obblighi del precedente datore di lavoro per quanto riguarda il contratto di lavoro e la sicurezza sociale, compresi gli impegni pensionistici, alle condizioni previste dalle normative specifiche applicabili e, in generale, tutti gli obblighi in materia di protezione sociale complementare che il cedente avrebbe assunto.

2.   Ai fini del presente articolo, si considera successione aziendale il trasferimento di un’entità economica che mantiene la propria identità, intesa come insieme organizzato di risorse, per l’esercizio di un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

Procedimenti principali e questione pregiudiziale

15

NC e a. sono stati impiegati in uno studio notarile situato a Madrid (Spagna) per conto di diversi notai succedutisi in tale studio. Il 30 settembre 2019, DV, il notaio titolare di detto studio dal 31 gennaio 2015, ha offerto a NC e a. la possibilità di lavorare con lui nel suo nuovo studio, in un’altra città, o di risolvere i loro contratti di lavoro. NC e a. hanno scelto la seconda opzione e hanno ricevuto un’indennità per licenziamento per motivi economici per cause di forza maggiore.

16

Il 29 gennaio 2020 BA è stato nominato notaio titolare del medesimo posto notarile. Egli ha assunto i lavoratori impiegati dal precedente notaio che ricopriva tale posto, ha rilevato la medesima struttura fisica e ha continuato a esercitare l’attività notarile nello stesso luogo di lavoro, in cui è conservato il Protocolo, definito dalla normativa nazionale come la raccolta degli originali degli atti pubblici e altri documenti aggiunti a questo insieme ogni anno. L’11 febbraio 2020, BA nonché NC e a. hanno concluso contratti di lavoro con un periodo di prova di 6 mesi.

17

Il 15 marzo 2020, a causa della pandemia di Covid-19, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (Direzione generale per la Sicurezza giuridica e la Fede pubblica, Spagna) del Ministerio de Justicia (Ministero della Giustizia, Spagna) ha adottato una decisione che stabiliva che sarebbero state compiute solo le attività urgenti, che gli studi notarili avrebbero dovuto adottare misure di allontanamento raccomandate dalle autorità e che sarebbero state stabilite rotazioni dei lavoratori. Il giorno successivo, NC, TA e JD si erano recati presso lo studio notarile per chiedere a BA l’applicazione delle misure summenzionate. BA si è rifiutato di farlo e, lo stesso giorno, ha inviato lettere di licenziamento a NC, a TA e a JD e, il 2 aprile 2020, a FZ, affermando in tali lettere che questi ultimi non avevano superato il periodo di prova.

18

NC e a. hanno adito lo Juzgado de lo Social no 1 de Madrid (Tribunale del lavoro n. 1 di Madrid, Spagna), giudice del rinvio, chiedendo che il loro licenziamento sia dichiarato nullo o, in alternativa, illegittimo, e che la loro anzianità di servizio sia calcolata a partire dal giorno in cui avevano iniziato a lavorare nello studio di un notaio che aveva esercitato le sue funzioni negli stessi locali di BA prima di quest’ultimo. BA si è opposto alle loro domande e ritiene che la loro anzianità di servizio debba essere calcolata a decorrere dall’11 febbraio 2020, data della conclusione dei contratti con NC e a.

19

Il giudice del rinvio ritiene che NC e a. siano stati ininterrottamente impiegati negli stessi locali situati a Madrid fino al loro licenziamento nel 2020 dai resistenti nei procedimenti principali nominati, in successione, notai.

20

I notai spagnoli sono pubblici ufficiali, che accedono a tale funzione dopo aver superato un concorso di portata nazionale periodicamente organizzato dalla Direzione generale per la Sicurezza giuridica e la Fede pubblica del Ministero della Giustizia. Tale concorso è soggetto ad una disciplina generale specifica e l’ultimo bando di concorso noto era destinato a coprire posti vacanti a causa di pensionamenti, trasferimenti, aspettative, decessi o della mancata copertura del posto in esito al concorso precedente.

21

Quando un notaio cessa la sua attività a causa del trasferimento o del pensionamento, il nuovo notaio che gli succede, il quale può o meno rimanere negli stessi locali, è tenuto a conservare per 25 anni l’archivio (Protocolo) del suo predecessore e a rilasciare copie e estratti degli atti ricevuti da quest’ultimo qualora gli interessati glielo chiedano, fermo restando che è abituale, ma non obbligatorio, che il nuovo titolare del posto di notaio conservi il complesso delle risorse materiali e umane organizzate per il conseguimento della funzione pubblica notarile. Le sorti del personale in caso di licenziamento non sono disciplinate da alcuna norma specifica né da alcuna disposizione di un contratto collettivo, salvo nei casi di trasferimento o di aspettativa per motivi personali del notaio.

22

Il giudice del rinvio sottolinea che, nella sua sentenza del 23 luglio 2010, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha constatato che la natura giuridica della carica pubblica assunta dal notaio «non fa venir meno la sua qualità di datore di lavoro quando ricorrano le condizioni di cui [al regio decreto legislativo 2/2015], cosicché egli deve assolvere gli obblighi imposti al datore di lavoro dalla legislazione giuslavoristica», e ha precisato che «il notaio non è il titolare di un’organizzazione di risorse umane e materiali che, con il trasferimento della titolarità dello studio corrispondente presso il quale egli ha esercitato la propria funzione pubblica, possa dare luogo a un fenomeno di successione di imprese, dato che i successivi incarichi e conseguenti trasferimenti dipendono dal governo nazionale e il notaio non diventa, per effetto della sua assegnazione ad uno specifico posto notarile, il titolare del complesso organizzativo che caratterizza quest’ultimo, bensì un mero depositario del relativo archivio (Protocolo) nonché semplice rappresentante e direttore della funzione pubblica – che non è servizio pubblico in senso stretto – esercitata in tale studio».

23

Date tali circostanze, lo Juzgado de lo Social no 1 de Madrid (Tribunale del lavoro n. 1 di Madrid) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva 2001/23], e di conseguenza il contenuto di tale direttiva, sia applicabile a una situazione in cui il titolare di uno studio notarile che è sia un pubblico ufficiale che un datore di lavoro privato dei lavoratori al suo servizio e il cui rapporto come datore di lavoro è regolato dal diritto del lavoro generale e da un contratto collettivo settoriale, succede al precedente titolare dell’impresa, ne rileva i verbali, continua a svolgere l’attività nello stesso luogo di lavoro con la stessa struttura fisica e rileva il personale che era impiegato da quest’ultimo».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

24

BA e il governo spagnolo affermano che la questione pregiudiziale è irricevibile in quanto quattro mesi prima che i ricorrenti fossero assunti da BA, il loro rapporto di lavoro con DV, il notaio che ha preceduto BA negli stessi locali, è cessato a fronte dell’ottenimento di un’indennità. Pertanto, i diritti e gli obblighi che risultavano per DV dai contratti di lavoro conclusi con NC e a. avrebbero cessato di esistere alla data del trasferimento dello studio notarile e questi ultimi sarebbero stati in ogni caso indennizzati.

25

Occorre ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia, in modo manifesto, che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte [sentenza del 17 maggio 2023, BK e ZhP (Sospensione parziale del procedimento principale), C‑176/22, EU:C:2023:416, punto 19 nonché giurisprudenza ivi citata].

26

A tale riguardo, va rilevato che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, solo i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, tale direttiva non mira a migliorare le condizioni retributive o altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di imprese (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, ISS Facility Services, C‑344/18, EU:C:2020:239, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

27

È vero che dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che, a seguito dell’assegnazione di DV ad altro posto, NC e a. hanno risolto i loro contratti di lavoro il 30 settembre 2019 e, l’11 febbraio 2020, hanno firmato i loro contratti con BA, il quale è stato nominato notaio titolare dell’ufficio notarile del quale era titolare DV.

28

Ciò premesso, il giudice del rinvio precisa che NC e a. hanno fornito i loro servizi, ininterrottamente a partire dal 24 maggio 2004 e nello stesso luogo di lavoro, ai diversi notai nominati in successione in tale ufficio, ai quali sono stati vincolati da un rapporto di lavoro ordinario. Esso aggiunge, al riguardo, che l’applicazione della direttiva 2001/23 avrebbe come conseguenza il mantenimento dell’anzianità di servizio dall’inizio del loro rapporto di lavoro con detto studio.

29

Per quanto riguarda l’argomento del governo spagnolo secondo cui la questione pregiudiziale è irricevibile in quanto NC e a. hanno già ottenuto un’indennità a seguito della cessazione del loro rapporto di lavoro, si deve constatare che siffatta possibilità deriva dalla normativa nazionale, la quale non mira a trasporre la direttiva 2001/23 e non può quindi essere pertinente ai fini dell’esame della ricevibilità della questione pregiudiziale. Per il resto, va precisato che, secondo le affermazioni di NC e a. in udienza, che spetta al giudice del rinvio verificare, tale indennità sarebbe stata restituita.

30

Da quanto precede risulta che non appare in modo manifesto che la questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione della direttiva 2001/23 non abbia alcuna relazione con la realtà effettiva della controversia o che il problema sia di natura ipotetica, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 25 della presente sentenza. In dette circostanze, tale questione deve essere considerata ricevibile.

Nel merito

31

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che tale direttiva è applicabile a una situazione in cui un notaio, pubblico ufficiale e datore di lavoro privato dei lavoratori alle sue dipendenze, succeda al precedente titolare di uno studio notarile, rilevi l’archivio (Protocolo), il personale che era impiegato dal precedente titolare e continui a svolgere la medesima attività negli stessi locali con gli stessi mezzi materiali.

32

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 stabilisce che quest’ultima si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

33

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della succitata direttiva, è considerato costitutivo di un «trasferimento», ai sensi di tale direttiva, quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria. La nozione di entità si richiama ad un complesso organizzato di persone e beni che consentono l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo (sentenza del 27 febbraio 2020, Grafe e Pohle, C‑298/18, EU:C:2020:121, punto 22).

34

In forza della prima frase dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/23, quest’ultima si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un’attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Per contro, ai sensi della seconda frase di tale disposizione, una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici non costituisce un «trasferimento» ai sensi della direttiva di cui trattasi.

35

Pertanto, prima di esaminare se esista un trasferimento, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, occorre esaminare se attività come quelle dei notai spagnoli rientrino nella nozione di «attività economica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva.

Sull’esistenza di un’«attività economica» ai sensi della direttiva 2001/23

36

La Corte ha precisato che la nozione di «attività economica» comprende qualsiasi attività consistente nell’offerta di beni o servizi su un determinato mercato. Per contro, sono escluse, in linea di principio, dalla qualificazione di «attività economica» le attività che si ricollegano all’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri, fermo restando che i servizi che si trovano in concorrenza con quelli offerti da operatori che agiscono con fini di lucro possono essere qualificati come «attività economiche», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/23 (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2017, Piscarreta Ricardo, C‑416/16, EU:C:2017:574, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

37

Dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che i notai spagnoli offrono i loro servizi sul mercato a clienti dietro pagamento di una remunerazione, e tali servizi consistono segnatamente, in sostanza, nell’autenticare i contratti e gli altri atti extragiudiziali. Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione europea in udienza, detti notai assumono i rischi finanziari relativi all’esercizio di tale attività.

38

Un’attività di questo tipo rientra, in linea di principio, come affermato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, nella nozione di «attività economica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/23.

39

Occorre nondimeno esaminare se, a causa di talune altre circostanze che risultano dal fascicolo a disposizione della Corte, attività come quelle dei notai spagnoli costituiscano una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri e si debba ritenere che si ricolleghino all’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri (v., per analogia, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Belgio, C‑47/08, EU:C:2011:334, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).

40

Al riguardo, va osservato che, trattandosi di una deroga alla regola generale di applicabilità della direttiva 2001/23 prevista all’articolo 1, paragrafo 1, detta deroga deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, KRI, C‑323/22, EU:C:2023:641, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

41

Si deve dunque rilevare, in primo luogo, che i notai spagnoli sono pubblici ufficiali nominati mediante decreti ministeriali in esito a un concorso.

42

Tuttavia, è alla luce delle attività di per sé considerate, e non già alla luce dello status dei notai nell’ordinamento giuridico spagnolo, che occorre verificare se essi esercitino prerogative dei pubblici poteri (v., per analogia, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Belgio, C‑47/08, EU:C:2011:334, punto 116).

43

In secondo luogo, come confermato dal governo spagnolo in udienza, i privati sono liberi di rivolgersi al notaio di loro scelta. A tale riguardo, se è vero che gli onorari dei notai sono fissati dalla normativa nazionale, resta pur sempre il fatto che la qualità dei servizi forniti può variare da un notaio all’altro in funzione, in particolare, delle capacità professionali, ed essi esercitano dunque le loro attività in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri (v., per analogia, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Belgio, C‑47/08, EU:C:2011:334, punto 117).

44

In terzo luogo, per quanto riguarda le funzioni esercitate dai notai spagnoli, il governo spagnolo afferma che questi ultimi, nello specifico, da un lato, sono competenti per l’autenticazione degli atti di diritto privato, la celebrazione di matrimoni, lo scioglimento di questi ultimi a causa di divorzio, la concessione di una separazione nonché per ricevere la presentazione, per l’autenticazione, l’apertura e la pubblicazione dei verbali dei testamenti segreti e, dall’altro, devono rifiutarsi di esercitare le loro funzioni in situazioni previste dalla normativa spagnola. A tale riguardo, dall’articolo 1 del Reglamento de la organización y régimen del notariado (regolamento sull’organizzazione e il regime del notariato), approvato in via definitiva dal Decreto por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado (decreto recante approvazione definitiva del regolamento sull’organizzazione e il regime del notariato), del 2 giugno 1944 (BOE n. 189, del 7 luglio 1944, pag. 5225) (in prosieguo: il «regolamento sul notariato»), citato dal governo spagnolo nelle sue osservazioni scritte, risulta che, nella sua qualità di pubblico ufficiale, il notaio è investito del potere di attribuire pubblica fede notarile, la quale, in materia giuridica, stabilisce la veridicità e l’efficacia probatoria delle manifestazioni di volontà formulate dalle parti contenute nell’atto pubblico redatto conformemente alla legge.

45

Per quanto importanti siano tali attività di interesse generale, i notai spagnoli, dal momento che esercitano tali attività in una situazione di concorrenza, non possono essere considerati enti amministrativi pubblici, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/23.

46

Il fatto che i notai agiscano perseguendo un obiettivo di interesse generale quando rifiutano di esercitare le loro funzioni non è sufficiente perché si ritenga che la loro attività si ricolleghi all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri. È infatti pacifico che le attività svolte nell’ambito di diverse professioni regolamentate comportano di frequente, negli ordinamenti giuridici nazionali, l’obbligo per le persone che le compiono di perseguire un obiettivo del genere, senza che dette attività si ricolleghino per questo all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri (v., per analogia, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Belgio, C‑47/08, EU:C:2011:334, punto 96).

47

In quarto luogo, il Regno di Spagna ha notificato alla Commissione, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, la sua scelta di designare i notai spagnoli come le altre autorità o i professionisti legali di cui al primo comma della disposizione in parola, i quali rientrano nella nozione di «organo giurisdizionale», ai sensi di detta disposizione, e possono rilasciare certificati successori europei a norma dell’articolo 64 di tale regolamento.

48

Va rilevato che detto regolamento verte sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, l’accettazione e l’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni nonché sulla creazione di un certificato successorio europeo e non incide, di conseguenza, sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/23 (v., per analogia, sentenza del 15 marzo 2018, Commissione/Repubblica ceca, C‑575/16, EU:C:2018:186, punto 127 e giurisprudenza ivi citata).

49

Per di più, il fatto che i notai di uno Stato membro rientrino nella nozione di «organo giurisdizionale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, non implica che essi esercitino prerogative dei pubblici poteri. Secondo le condizioni imposte da tale disposizione, rientrano nella nozione di «organo giurisdizionale» non solo un’autorità o un professionista legale competente in materia di successioni che esercita funzioni giudiziarie, o agisce su delega di un’autorità giudiziaria, ma altresì un’autorità o un professionista legale che agisce soltanto sotto il controllo di un’autorità giudiziaria.

50

Neppure la competenza dei notai spagnoli a rilasciare, in forza dell’articolo 64 del regolamento n. 650/2012, i certificati successori europei equivale a un esercizio di siffatte prerogative. Emerge, da un lato, dall’articolo 62 del regolamento di cui trattasi che l’uso di tali certificati non è obbligatorio e, dall’altro, dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del summenzionato regolamento che detti certificati non possono essere emessi quando gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione.

51

Date tali circostanze, che spetterà al giudice del rinvio verificare, risulta che i notai spagnoli esercitano un’attività economica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/23.

Sull’esistenza di un «trasferimento» ai sensi della direttiva 2001/23

52

Occorre ricordare, anzitutto, che la direttiva 2001/23 mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito di un’entità economica, indipendentemente dal mutamento del proprietario. Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un «trasferimento» ai sensi di tale direttiva consiste nella circostanza che l’entità in questione conservi la propria identità, il che si desume, in particolare, dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, Strong Charon, C‑675/21, EU:C:2023:108, punti 3738 nonché giurisprudenza ivi citata).

53

Nel caso di specie, BA, dopo essere stato nominato dallo Stato notaio titolare del posto notarile della sede di cui trattasi, di cui DV era stato titolare, ha impiegato una parte del personale, rilevato le risorse materiali e i locali ed è divenuto depositario dell’archivio (Protocolo) di detto studio.

54

Conformemente all’articolo 1 della legge organica sul notariato, il notaio è il pubblico ufficiale abilitato ad autenticare, in conformità alle leggi, i contratti e gli altri atti extragiudiziali, mentre lo studio notarile di cui è titolare costituisce, ai sensi dell’articolo 69 del regolamento sul notariato, un «ufficio pubblico», che è definito come «il complesso delle risorse materiali e umane organizzate per il conseguimento [della] finalità [della funzione pubblica notarile]».

55

A tale riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che il fatto che un notaio divenga titolare di un ufficio notarile a causa della sua nomina da parte dello Stato e non sulla base di un contratto concluso con il suo precedente titolare non può di per sé escludere l’esistenza di un trasferimento, ai sensi della direttiva 2001/23.

56

Invero, l’assenza di un legame contrattuale tra il cedente e il cessionario, pur potendo essere un indizio quanto all’assenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23, non può rivestire importanza determinante al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, Strong Charon, C‑675/21, EU:C:2023:108, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

57

L’ambito di applicazione di tale direttiva si estende a tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa stessa. Ai fini dell’applicazione di detta direttiva non è pertanto necessaria l’esistenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario, atteso che la cessione può avvenire per effetto dell’intermediazione di un terzo (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, Strong Charon, C‑675/21, EU:C:2023:108, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

58

Il fatto che il trasferimento risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni e non da un concorso di volontà non esclude quindi l’applicazione della direttiva 2001/23 (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, Strong Charon, C‑675/21, EU:C:2023:108, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

59

In secondo luogo, il fatto che solo il notaio sia abilitato ad esercitare la funzione pubblica notarile è irrilevante quanto all’applicabilità di detta direttiva.

60

Il trasferimento, ai sensi della direttiva 2001/23, deve infatti riguardare un’entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all’esecuzione di un’opera determinata. Costituisce un’entità siffatta qualsiasi complesso organizzato di persone e di elementi, il quale consenta l’esercizio di un’attività economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturato ed autonomo (sentenza del 6 marzo 2014, Amatori e a., C‑458/12, EU:C:2014:124, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata).

61

Orbene, come precisato al punto 54 della presente sentenza, ai sensi dell’articolo 69 del regolamento sul notariato, lo studio notarile costituisce un «ufficio pubblico», che è definito come il complesso delle risorse materiali e umane «organizzate» per il conseguimento di tale finalità della funzione pubblica notarile. Inoltre, la Commissione ha affermato in udienza, senza essere contraddetta su tale punto dagli altri interessati – ferma restando la verifica da parte del giudice del rinvio – che dall’articolo 14 del II Convenio Colectivo estatal de Notarios y Personal Empleado (secondo contratto collettivo nazionale dei notai e degli impiegati notarili), del 24 luglio 2017 (BOE n. 241, del 6 ottobre 2017, pag. 97369), risulta che, anche se lo studio notarile funziona sotto il controllo del notaio, esso svolge, tramite i suoi dipendenti, compiti quali quelli relativi all’organizzazione dello studio, alla redazione dei documenti e alla comunicazione con i clienti, per quanto riguarda in particolare le consulenze giuridiche, aspetti questi che lo rendono un’organizzazione autonoma.

62

Nel caso di specie, sebbene uno studio notarile spagnolo agisca necessariamente sotto il controllo del notaio, la nomina da parte dello Stato del suo nuovo titolare comporta il trasferimento della funzione pubblica notarile stessa, legata, in particolare, alla sede di cui trattasi, che esercitava il suo precedente titolare. Tale cambiamento della persona del titolare di uno studio notarile deve essere considerato come costitutivo di un cambiamento di imprenditore, circostanza in cui la direttiva 2001/23 mira, secondo il suo considerando 3, a proteggere i lavoratori.

63

In terzo luogo, il cambiamento del titolare di uno studio notarile non comporta necessariamente il cambiamento dell’identità di detto studio.

64

Per determinare se la condizione relativa alla conservazione dell’identità di impresa sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, tra le quali rientrano, in particolare, il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale ad opera del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività. Detti elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente (sentenza del 16 febbraio 2023, Strong Charon, C‑675/21, EU:C:2023:108, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

65

Ne consegue che l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un «trasferimento» ai sensi della direttiva 2001/23 varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’entità economica, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, Strong Charon, C‑675/21, EU:C:2023:108, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

66

La Corte ha rilevato che un’entità economica può essere in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali, materiali o immateriali, significativi, di modo che la conservazione dell’identità di un’entità di questo tipo al termine dell’operazione di cui essa è oggetto non può, a priori, dipendere dalla cessione di tali elementi (sentenza del 16 febbraio 2023, Strong Charon, C‑675/21, EU:C:2023:108, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

67

In un settore in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla manodopera, situazione che si verifica in particolare qualora un’attività non necessiti l’impiego di elementi materiali specifici, l’identità di un’entità economica non può essere conservata al termine dell’operazione di cui trattasi qualora la parte essenziale del personale, in termini di numero e di competenza, di tale entità non venga rilevata dal presunto cessionario (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, Strong Charon, C‑675/21, EU:C:2023:108, punti 5253 nonché giurisprudenza ivi citata).

68

Tale analisi implica, pertanto, l’esistenza di un certo numero di constatazioni di fatto, questione che deve essere valutata in concreto dal giudice nazionale alla luce dei criteri elaborati dalla Corte, nonché degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/23, come quello della protezione dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore per assicurare il mantenimento dei loro diritti, enunciato al considerando 3 di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, Strong Charon, C‑675/21, EU:C:2023:108, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

69

A tale riguardo, dal punto 54 della presente sentenza risulta che, conformemente alla normativa spagnola, il personale e le strutture dello studio notarile costituiscono un «ufficio pubblico», definito come il complesso delle risorse materiali e umane organizzate per il conseguimento della finalità della funzione pubblica notarile.

70

L’attività di un siffatto studio notarile si fonda principalmente sulla manodopera di tale studio, sicché esso può conservare la propria identità al termine del suo trasferimento qualora una parte essenziale del personale, in termini di numero e di competenza, sia rilevata dal suo nuovo titolare, consentendo a quest’ultimo la prosecuzione delle attività dello studio notarile.

71

Occorre rilevare che – nell’ipotesi in cui un notaio divenuto, dopo la sua nomina, titolare di uno studio notarile abbia rilevato una parte essenziale del personale impiegato dal suo predecessore e abbia continuato ad affidare a detto personale compiti come quelli menzionati al punto 61 della presente sentenza – il fatto che egli sia divenuto titolare di uno studio notarile, in particolare di una determinata sede, abbia rilevato i mezzi materiali nonché i locali di detto studio e sia divenuto il depositario dell’archivio (Protocolo) indica che detto studio ha conservato la propria identità.

72

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che tale direttiva è applicabile a una situazione in cui un notaio, pubblico ufficiale e datore di lavoro privato dei lavoratori attivi nel suo studio notarile, succeda al precedente titolare di un siffatto studio, rilevi l’archivio (Protocolo), nonché una parte essenziale del personale che era impiegato dal precedente titolare e continui a svolgere la medesima attività negli stessi locali con gli stessi mezzi materiali, a condizione che sia conservata l’identità di detto studio, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Sulle spese

73

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva è applicabile a una situazione in cui un notaio, pubblico ufficiale e datore di lavoro privato dei lavoratori attivi nel suo studio notarile, succeda al precedente titolare di un siffatto studio, rilevi l’archivio (Protocolo), nonché una parte essenziale del personale che era impiegato dal precedente titolare e continui a svolgere la medesima attività negli stessi locali con gli stessi mezzi materiali, a condizione che sia conservata l’identità di detto studio, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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