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Document 62021CJ0497

    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 settembre 2022.
    SI e a. contro Bundesrepublik Deutschland.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht.
    Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Motivi di inammissibilità – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile a motivo del rigetto di una domanda precedente presentata dall’interessato nel Regno di Danimarca – Decisione definitiva adottata dal Regno di Danimarca.
    Causa C-497/21.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:721

     SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

    22 settembre 2022 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Motivi di inammissibilità – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile a motivo del rigetto di una domanda precedente presentata dall’interessato nel Regno di Danimarca – Decisione definitiva adottata dal Regno di Danimarca»

    Nella causa C‑497/21,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo dello Schleswig‑Holstein, Germania), con decisione del 6 agosto 2021, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2021, nel procedimento

    SI,

    TL,

    ND,

    VH,

    YT,

    HN

    contro

    Bundesrepublik Deutschland,

    LA CORTE (Decima Sezione),

    composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Ilešič e D. Gratsias (relatore), giudici,

    avvocato generale: N. Emiliou

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da A. Azema, L. Grønfeldt e G. Wils, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

    2

    Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, SI, TL, ND, VH, YT, HN e, dall’altro, la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), in merito alla legittimità di una decisione del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Außenstelle Boostedt (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Sezione di Boostedt, Germania) (in prosieguo: l’«Ufficio») che ha respinto in quanto inammissibili le domande di protezione internazionale degli stessi.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Protocollo sulla posizione della Danimarca

    3

    Gli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al Trattato UE e al Trattato FUE (in prosieguo: il «protocollo sulla posizione della Danimarca»), enunciano quanto segue:

    «Articolo 1

    La Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato [FUE]. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all’unanimità si richiede l’unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca.

    Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, [TFUE].

    Articolo 2

    Nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato [FUE], nessuna misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall’Unione [europea] a norma di tale titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione di tali disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a norma di tale titolo è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l’acquis comunitario e dell’Unione né costituisce parte del diritto dell’Unione, quali applicabili alla Danimarca. In particolare, gli atti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, che sono modificati, continuano ad essere vincolanti e applicabili alla Danimarca senza modifiche».

    Direttiva 2011/95/UE

    4

    I considerando 6 e 51 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), enunciano quanto segue:

    «(6)

    Le conclusioni di Tampere [del 15 e del 16 ottobre 1999] precisano (…) che lo status di rifugiato dovrebbe essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale.

    (...)

    (51)

    La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (…) sulla posizione della Danimarca (…), non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione».

    5

    Ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva stabilisce norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

    6

    L’articolo 2 di detta direttiva, rubricato «Definizioni», recita così:

    «Ai fini della presente direttiva, si intende per:

    a)

    “protezione internazionale”: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);

    b)

    “beneficiario di protezione internazionale”: la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);

    c)

    “convenzione di Ginevra”: la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], [come] modificata dal protocollo [relativo allo status dei rifugiati, concluso a] New York [il] 31 gennaio 1967;

    d)

    “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;

    e)

    “status di rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

    f)

    “persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

    g)

    “status di protezione sussidiaria”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;

    h)

    “domanda di protezione internazionale”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata;

    (...)».

    Direttiva 2013/32

    7

    L’articolo 2, lettere b), e) e q), della direttiva 2013/32 è formulato come segue:

    «Ai fini della presente direttiva, si intende per:

    (...)

    b)

    “domanda di protezione internazionale” o “domanda”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della direttiva [2011/95] e che possa essere richiesto con domanda separata;

    (...)

    e)

    “decisione definitiva”: una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva [2011/95] e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che l’impugnazione produca l’effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito;

    (...)

    q)

    “domanda reiterata”: un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1».

    8

    Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva:

    «Nell’esaminare una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l’interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria».

    9

    L’articolo 33, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva così dispone:

    «1.   Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31)], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95], qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.

    2.   Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

    a)

    un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;

    b)

    un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35;

    c)

    un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38;

    d)

    la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]; o

    e)

    una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata».

    Regolamento Dublino III

    10

    L’articolo 48, primo comma, del regolamento n. 604/2013 (in prosieguo: il «regolamento Dublino III») ha abrogato il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1), e che, ai sensi del suo articolo 24, aveva sostituito la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (GU 1997, C 254, pag. 1).

    11

    Nel capo II, rubricato «Principi generali e garanzie», l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, sotto la rubrica «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale», prevede quanto segue:

    «Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III».

    12

    L’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento è formulato nel modo seguente:

    «Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

    (...)

    c)

    riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

    d)

    riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno».

    Accordo tra l’Unione e la Danimarca

    13

    L’accordo tra [l’Unione] europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU 2006, L 66, pag. 38; in prosieguo: l’«accordo tra l’Unione e la Danimarca») è stato approvato in nome dell’Unione con decisione 2006/188/CE del Consiglio, del 21 febbraio 2006 (GU 2006, L 66, pag. 37).

    14

    Ai sensi dell’articolo 2 di tale accordo:

    «1.   Le disposizioni del regolamento [n. 343/2003], allegato al presente accordo e di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento [n. 343/2003] e – per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo – attuate dalla Danimarca (…), si applicheranno, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra [l’Unione] e la Danimarca.

    2.   Le disposizioni del [regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU 2000, L 316, pag. 1)] allegato al presente accordo e di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione (…) e – per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo – attuate dalla Danimarca (…), si applicheranno, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra [l’Unione] e la Danimarca.

    3.   Si applica la data di entrata in vigore del presente accordo invece delle date di cui all’articolo 29 del regolamento [n. 343/2003] e all’articolo 27 del regolamento [n. 2725/2000]».

    15

    Né la direttiva 2011/95 né la direttiva 2013/32 sono contemplate dall’accordo tra l’Unione e la Danimarca.

    Diritto tedesco

    AsylG

    16

    L’articolo 26a, rubricato «Paesi terzi sicuri», dell’Asylgesetz (legge sul diritto di asilo) (BGBl. 2008 I, pag. 1798), nella versione applicabile ai fatti di cui trattasi nel procedimento principale (in prosieguo: l’«AsylG»), dispone quanto segue:

    «(1)   Uno straniero che abbia fatto ingresso nel territorio provenendo da un paese terzo, ai sensi dell’articolo 16a, paragrafo 2, prima frase, della Legge fondamentale (paese terzo sicuro) non può invocare l’articolo 16a, paragrafo 1, della Legge fondamentale. (…)

    (2)   Sono Stati terzi sicuri, oltre agli Stati membri dell’Unione (…), gli Stati elencati nell’allegato I. (...)

    (...)».

    17

    L’articolo 29 dell’AsylG, rubricato «Domande inammissibili», è così formulato:

    «(1)   Una domanda di asilo è inammissibile quando:

    (...)

    5.   In presenza di una domanda reiterata, ai sensi dell’articolo 71, o di una seconda domanda, ai sensi dell’articolo 71a, non può essere instaurata un’ulteriore procedura di asilo. (...)

    (...)».

    18

    L’articolo 31 dell’AsylG, rubricato «Decisioni dell’[Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati] relative alle domande di asilo», dispone quanto segue:

    «(...)

    (2)   Le decisioni relative alle domande di asilo ammissibili (…) precisano espressamente se allo straniero viene concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria e se egli viene riconosciuto quale soggetto legittimato a beneficiare del diritto di asilo. (…)

    (...)».

    19

    L’articolo 71 dell’AsylG, rubricato «Domanda reiterata», così recita:

    «(1)   Se, dopo il ritiro o il rigetto definitivo di una domanda di asilo precedente, lo straniero presenta un’ulteriore domanda di asilo (domanda reiterata), deve essere espletata una nuova procedura di asilo solo se sono soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 51, paragrafi da 1 a 3, del Verwaltungsverfahrensgesetz [(legge sul procedimento amministrativo) (BGBl. 2013 I, pag. 102)]; l’Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati è competente per l’esame della domanda (...).

    (...)».

    20

    L’articolo 71a dell’AsylG, rubricato «Seconda domanda», prevede quanto segue:

    «(1)   Se, dopo l’esito negativo di una procedura di asilo in un paese terzo sicuro (articolo 26a) al quale si applicano le disposizioni del diritto [dell’Unione] sulla competenza per l’espletamento delle procedure di asilo o con il quale la Repubblica federale di Germania ha concluso un trattato internazionale in materia, il cittadino straniero presenta nel territorio federale una domanda di asilo (seconda domanda), si procede a un’ulteriore procedura di asilo solo se la Repubblica federale di Germania è competente per l’espletamento della procedura di asilo e se sono soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 51, paragrafi da 1 a 3, della legge sul procedimento amministrativo; l’Ufficio [federale per l’immigrazione e i rifugiati] è competente per l’esame della domanda.

    (...)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    21

    Il 10 novembre 2020 i ricorrenti nel procedimento principale, cittadini georgiani, hanno presentato all’Ufficio domande di asilo.

    22

    Dalla decisione di rinvio risulta che, in sede di esame di tali domande, i ricorrenti nel procedimento principale hanno dichiarato di aver lasciato la Georgia nel 2017 per recarsi in Danimarca, dove hanno vissuto per tre anni e hanno presentato domande di asilo che sono state respinte.

    23

    Con lettera del 31 marzo 2021, il Regno di Danimarca ha confermato, in risposta a una richiesta di informazioni dell’Ufficio, che i ricorrenti nel procedimento principale avevano presentato domande di protezione internazionale il 28 novembre 2017, le quali erano state respinte il 30 gennaio 2019. Poiché i ricorsi proposti dinanzi ai giudici danesi dai ricorrenti nel procedimento principale avverso le decisioni di rigetto delle loro domande erano stati respinti il 27 aprile 2020, tali decisioni sono divenute definitive.

    24

    L’Ufficio ha pertanto esaminato le domande di asilo dei ricorrenti nel procedimento principale come «seconde domande», ai sensi dell’articolo 71a dell’AsylG e, con decisione del 3 giugno 2021, le ha respinte in quanto inammissibili, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, punto 5, dell’AsylG. L’Ufficio ha rilevato che i ricorrenti nel procedimento principale avevano già presentato domande di asilo definitivamente respinte in Danimarca, la quale, conformemente alla sentenza del 20 maggio 2021, L. R. (Domanda di asilo respinta dalla Norvegia) (C‑8/20, EU:C:2021:404), doveva essere considerata uno «Stato terzo sicuro», ai sensi dell’articolo 26a dell’AsylG. Secondo l’Ufficio, non erano soddisfatti i presupposti per giustificare una nuova procedura di asilo, in quanto l’esposizione dei fatti presentata dai ricorrenti nel procedimento principale a sostegno delle loro domande non faceva emergere alcuna modifica della situazione di fatto rispetto a quella su cui si era fondata la loro prima domanda, respinta dalle autorità danesi.

    25

    I ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso la decisione dell’Ufficio.

    26

    Il giudice del rinvio precisa che, nel diritto tedesco, una «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 71 dell’AsylG, è un’ulteriore domanda di asilo presentata in Germania, dopo il rigetto di una prima domanda di asilo, anch’essa presentata in Germania. Una «seconda domanda», ai sensi dell’articolo 71a dell’AsylG, sarebbe una domanda di asilo presentata in Germania dopo il rigetto di una domanda di asilo presentata in uno Stato terzo sicuro, ai sensi dell’articolo 26a dell’AsylG, ossia, in particolare, in un altro Stato membro dell’Unione. Tali due tipi di domanda sarebbero oggetto di una procedura diversa da quella applicabile a una prima domanda di asilo. Lo spirito e la finalità dell’articolo 71a dell’AsylG consisterebbero nell’assimilare la «seconda domanda» alla «domanda reiterata» e nell’assimilare, in tal modo, la decisione adottata dallo Stato terzo, il quale ha statuito sulla prima domanda di asilo del richiedente che ha presentato una seconda domanda in Germania, a una decisione adottata dalle autorità tedesche riguardo a una prima domanda di asilo.

    27

    Il giudice del rinvio ritiene, pertanto, che, al fine di statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente, sia necessario chiarire la questione se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, possa trovare applicazione nel caso in cui sia stata adottata una decisione definitiva su una domanda di protezione internazionale precedente in un altro Stato membro.

    28

    Inoltre, il giudice del rinvio osserva che la direttiva 2013/32 non si riferisce alla nozione di «seconda domanda» e utilizza, segnatamente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, solo la nozione di «domanda reiterata». Se ne potrebbe pertanto possibile dedurre che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva trovi applicazione solo nel caso di una domanda reiterata presentata nello stesso Stato membro in cui la prima domanda di protezione internazionale dell’interessato è stata presentata e respinta. Potrebbe altresì deporre in tal senso la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32 [COM(2016) 467 final ], la quale prevedeva di includere nel regolamento in questione una disposizione in cui si disponeva espressamente che lo Stato membro competente considerasse domanda reiterata qualsiasi domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva.

    29

    Il giudice del rinvio riferisce che, sebbene, in una sentenza del 14 dicembre 2016, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) abbia lasciato aperta la questione se sia ravvisabile una «domanda reiterata», ai sensi della direttiva 2013/32, qualora la prima procedura conclusasi con il rigetto della prima domanda di protezione internazionale dell’interessato abbia avuto luogo in un altro Stato membro, dalla successiva giurisprudenza dei giudici amministrativi tedeschi di grado inferiore risulta che a tale questione occorre rispondere in senso affermativo, il che sembra trovare l’adesione del giudice del rinvio.

    30

    Laddove anche la Corte fornisse una simile risposta in senso affermativo, il giudice del rinvio si chiede se lo stesso possa dirsi nel caso in cui, dopo il rigetto di una prima domanda di asilo da parte delle autorità competenti del Regno di Danimarca, un’ulteriore domanda di protezione internazionale sia presentata in un altro Stato membro. Il giudice del rinvio ricorda, a tal proposito, che è pur vero che il Regno di Danimarca è uno Stato membro dell’Unione, tuttavia lo stesso precisa che, in base al protocollo sulla posizione della Danimarca, tale Stato membro non è vincolato dalle direttive 2011/95 e 2013/32. Orbene, come si evincerebbe dalle definizioni contenute nell’articolo 2 della direttiva 2013/32 e dalla sentenza del 20 maggio 2021, L. R. (Domanda di asilo respinta dalla Norvegia) (C‑8/20, EU:C:2021:404), un’ulteriore domanda di protezione internazionale può essere qualificata come «domanda reiterata», ai sensi di tale direttiva, soltanto se la domanda precedente del medesimo richiedente era diretta al riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95.

    31

    Il giudice del rinvio ritiene perciò che la nozione di «Stato membro», ai sensi della direttiva 2013/32, debba essere interpretata in maniera restrittiva, nel senso che essa comprende soltanto gli Stati membri che partecipano al sistema europeo comune di asilo in quanto vincolati dalle direttive 2011/95 e 2013/32. Tale ipotesi non sussisterebbe nel caso del Regno di Danimarca il quale, secondo l’accordo tra l’Unione e la Danimarca, parteciperebbe solo al sistema istituito dal regolamento Dublino III.

    32

    Nel caso in cui al quesito del giudice del rinvio menzionato al punto 30 si fornisse una risposta in senso negativo, lo stesso ritiene necessario che si chiarisca se, poiché la domanda di asilo dei ricorrenti nel procedimento principale è già stata respinta dalle autorità danesi sulla base di un esame fondato, in sostanza, sugli stessi criteri previsti dalla direttiva 2011/95 per il riconoscimento dello status di rifugiato, sia possibile procedere soltanto ad un annullamento parziale della decisione dell’Ufficio che costituisce l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, con conseguente obbligo di eseguire un nuovo esame della domanda dei ricorrenti nel procedimento principale limitatamente alla possibilità di riconoscere loro lo status di protezione sussidiaria. Infatti, benché il diritto danese preveda, per i rifugiati e per le persone che, in forza del diritto dell’Unione, avrebbero titolo alla protezione sussidiaria, un regime di protezione analogo a quello previsto dal diritto dell’Unione, il giudice del rinvio è propenso a ritenere che non sia possibile procedere a un siffatto annullamento parziale della decisione impugnata dinanzi ad esso.

    33

    In tali circostanze, lo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo dello Schleswig‑Holstein, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se sia compatibile con l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e con l’articolo 2 lettera q), della direttiva [2013/32] una normativa nazionale in base alla quale una domanda di protezione internazionale può essere respinta in quanto domanda reiterata inammissibile qualora la prima procedura di asilo infruttuosa sia stata condotta in un altro Stato membro dell’Unione.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se sia compatibile con l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e con l’articolo 2, lettera q), della direttiva [2013/32] una normativa nazionale in base alla quale una domanda di protezione internazionale può altresì essere respinta in quanto domanda reiterata inammissibile qualora la prima procedura di asilo infruttuosa sia stata condotta in Danimarca.

    3)

    In caso di soluzione negativa della seconda questione: se sia compatibile con l’articolo 33, paragrafo 2, [lettera d)], della direttiva [2013/32] una normativa nazionale la quale dispone che una domanda di asilo sia inammissibile ove si tratti di una domanda reiterata e non prevede a tale effetto alcuna distinzione tra lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria».

    Sulle questioni pregiudiziali

    34

    In via preliminare, occorre rilevare che la controversia di cui al procedimento principale riguarda l’annullamento di decisioni di rigetto di domande di protezione internazionale di cittadini georgiani, le cui domande di protezione internazionale precedenti erano state respinte dal Regno di Danimarca.

    35

    Orbene, come osserva il giudice del rinvio, per quanto riguarda la parte terza, titolo V, del Trattato FUE, in cui rientrano, in particolare, le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione, il Regno di Danimarca gode, in forza del protocollo sulla posizione della Danimarca, di uno status particolare, che lo distingue dagli altri Stati membri.

    36

    Di conseguenza, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, è sufficiente analizzare le questioni sollevate limitatamente alla parte in cui vertono sull’ipotesi di una domanda di protezione internazionale precedente respinta dalle autorità danesi, senza dover prendere in considerazione l’ipotesi del rigetto di una domanda analoga da parte delle autorità di un altro Stato membro [v., per analogia, sentenza del 20 maggio 2021, L. R. (Domanda di asilo respinta dalla Norvegia), C‑8/20, EU:C:2021:404, punto 30].

    37

    È necessario, pertanto, concludere che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, nonché con l’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca la quale preveda la possibilità di respingere in quanto inammissibile, in tutto o in parte, una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, presentata a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide una cui domanda di protezione internazionale precedente, presentata al Regno di Danimarca, sia stata respinta da quest’ultimo Stato membro.

    38

    Secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 elenca esaustivamente le situazioni in cui gli Stati membri possono considerare inammissibile una domanda di protezione internazionale [sentenza del 20 maggio 2021, L. R. (Domanda di asilo respinta dalla Norvegia), C‑8/20, EU:C:2021:404, punto 31 e giurisprudenza ivi citata].

    39

    L’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 prevede che gli Stati membri possano respingere una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile se essa costituisce una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95.

    40

    La nozione di «domanda reiterata» è definita all’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32 come un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente.

    41

    Tale definizione riprende pertanto le nozioni di «domanda di protezione internazionale» e di «decisione definitiva», parimenti definite all’articolo 2 di detta direttiva, rispettivamente alla lettera b) e alla lettera e) di quest’ultimo.

    42

    Per quanto attiene, in primo luogo, alla nozione di «domanda di protezione internazionale» o di «domanda», essa è definita all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2013/32 come una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, che può essere intesa come diretta a ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, ai sensi della direttiva 2011/95.

    43

    Orbene, se è vero che una domanda di protezione internazionale presentata alle autorità competenti del Regno di Danimarca conformemente alle disposizioni interne di tale Stato membro è incontestabilmente una domanda «presentata a uno Stato membro», resta il fatto che essa non costituisce una domanda diretta ad «ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria», ai sensi della direttiva 2011/95 dal momento che, secondo il protocollo sulla posizione della Danimarca, tale direttiva non si applica al Regno di Danimarca, come, del resto, ricordato al considerando 51 di tale direttiva.

    44

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la nozione di «decisione definitiva», essa è definita all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 come una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2011/95 e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della direttiva 2013/32.

    45

    Per gli stessi motivi esposti al punto 43 della presente sentenza, una decisione adottata dal Regno di Danimarca su una domanda di protezione internazionale non può rientrare in tale definizione.

    46

    Alla luce di tali elementi, e fatta salva la distinta questione se la nozione di «domanda reiterata» si applichi a un’ulteriore domanda di protezione internazionale rivolta a uno Stato membro dopo il rigetto, con una decisione definitiva, di una domanda precedente da parte di un altro Stato membro diverso dal Regno di Danimarca, dal combinato disposto delle lettere b), e) e q) dell’articolo 2 della direttiva 2013/32 emerge che una domanda di protezione internazionale rivolta a uno Stato membro non può essere qualificata come «domanda reiterata» se è presentata dopo il rigetto di una domanda analoga dello stesso richiedente da parte del Regno di Danimarca.

    47

    Pertanto, l’esistenza di una decisione precedente del Regno di Danimarca, che ha respinto una domanda di protezione internazionale rivolta a tale Stato membro conformemente alle sue disposizioni interne, non consente di qualificare come «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), e dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, una domanda di protezione internazionale, ai sensi della direttiva 2011/95, rivolta dall’interessato a un altro Stato membro dopo l’adozione di tale decisione precedente.

    48

    Né l’accordo tra l’Unione e la Danimarca né l’eventualità che la normativa danese preveda, per il riconoscimento della protezione internazionale, condizioni identiche o simili a quelle previste dalla direttiva 2011/95, possono portare a una conclusione diversa.

    49

    In primo luogo, è vero che, in forza dell’articolo 2 dell’accordo tra l’Unione e la Danimarca, il regolamento Dublino III è attuato anche dal Regno di Danimarca. Perciò, in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale gli interessati hanno rivolto una domanda di protezione internazionale al Regno di Danimarca, un altro Stato membro al quale tali interessati abbiano sottoposto un’ulteriore domanda di protezione internazionale può, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c) o alla lettera d) dell’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento, chiedere al Regno di Danimarca di riprendere in carico detti interessati.

    50

    Tuttavia, non se ne può dedurre che, qualora una siffatta ripresa in carico non sia possibile o non avvenga, lo Stato membro di cui trattasi sia legittimato a ritenere che l’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dallo stesso interessato alle proprie autorità costituisca una «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 [v., per analogia, sentenza del 20 maggio 2021, L. R. (Domanda di asilo respinta dalla Norvegia), C‑8/20, EU:C:2021:404, punto 44].

    51

    Infatti, se è vero che l’accordo tra l’Unione e la Danimarca prevede, in sostanza, l’attuazione, da parte del Regno di Danimarca, di talune disposizioni del regolamento Dublino III, detto accordo non prevede, per contro, l’applicazione della direttiva 2011/95 o della direttiva 2013/32 al Regno di Danimarca.

    52

    In secondo luogo, anche supponendo, come afferma il giudice del rinvio, che le domande di riconoscimento dello status di rifugiato presentate al Regno di Danimarca siano esaminate dalle autorità di tale Stato membro sulla base di criteri sostanzialmente identici a quelli previsti dalla direttiva 2011/95, tale circostanza non può giustificare il rigetto, sia pure limitato alla parte relativa al riconoscimento dello status di rifugiato, di una domanda di protezione internazionale rivolta ad un altro Stato membro da un richiedente la cui domanda precedente di riconoscimento di tale status sia stata respinta dalle autorità danesi.

    53

    Oltre al fatto che la formulazione univoca delle disposizioni pertinenti della direttiva 2013/32 osta ad un’interpretazione in tal senso dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della stessa, l’applicazione di quest’ultima disposizione non può dipendere, con il rischio di pregiudicare la certezza del diritto, da una valutazione del livello concreto della protezione dei richiedenti protezione internazionale nel Regno di Danimarca [v., per analogia, sentenza del 20 maggio 2021, L. R. (Domanda di asilo respinta dalla Norvegia), C‑8/20, EU:C:2021:404, punto 47].

    54

    A tal proposito, occorre sottolineare che la direttiva 2011/95 non si limita a prevedere lo status di rifugiato, quale stabilito nel diritto internazionale, ossia nella Convenzione di Ginevra, come definita all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2011/95, ma sancisce altresì lo status di protezione sussidiaria, il quale, come risulta dal considerando 6 di tale direttiva, completa le norme relative allo status di rifugiato.

    55

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, nonché con l’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca la quale preveda la possibilità di respingere in quanto inammissibile, in tutto o in parte, una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, presentata a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide una cui domanda di protezione internazionale precedente, presentata al Regno di Danimarca, sia stata respinta da quest’ultimo Stato membro.

    Sulle spese

    56

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, nonché con l’articolo 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al Trattato UE e al Trattato FUE,

     

    deve essere interpretato nel senso che:

     

    esso osta alla normativa di uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca la quale preveda la possibilità di respingere in quanto inammissibile, in tutto o in parte, una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, presentata a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide una cui domanda di protezione internazionale precedente, presentata al Regno di Danimarca, sia stata respinta da quest’ultimo Stato membro.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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