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Document 62021CJ0455

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2023.
    OZ contro Lyoness Europe AG.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Olt.
    Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 2, lettera b) – Nozione di consumatore – Contratto avente ad oggetto l’affiliazione ad un sistema di fidelizzazione che consente di ottenere taluni vantaggi finanziari al momento dell’acquisto di beni e servizi presso commercianti terzi.
    Causa C-455/21.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:455

     SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    8 giugno 2023 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 2, lettera b) – Nozione di consumatore – Contratto avente ad oggetto l’affiliazione ad un sistema di fidelizzazione che consente di ottenere taluni vantaggi finanziari al momento dell’acquisto di beni e servizi presso commercianti terzi»

    Nella causa C‑455/21,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Olt (Tribunale superiore di Olt, Romania), con decisione del 27 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2021, nel procedimento

    OZ

    contro

    Lyoness Europe AG,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi (relatore), giudici,

    avvocato generale: T. Ćapeta

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per OZ, da sé medesimo, costituito personalmente;

    per la Lyoness Europe AG, da R. Boanţă, M. Doibani, I. Palenciuc, I. Postolachi e I. Stănciulescu, avocați;

    per il governo rumeno, da E. Gane e L. Liţu, in qualità di agenti;

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Greco, avvocato dello Stato;

    per la Commissione europea, da A. Boitos e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra OZ e la Lyoness Europe AG, in merito a talune clausole contenute nelle condizioni generali di un contratto avente ad oggetto l’affiliazione ad un sistema di fidelizzazione che consente di ottenere taluni vantaggi finanziari al momento dell’acquisto di beni e servizi presso commercianti terzi.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    La direttiva 93/13

    3

    I considerando quinto, sesto e decimo della direttiva 93/13 così recitano:

    «considerando che normalmente i consumatori non conoscono le norme giuridiche che disciplinano, negli Stati membri diversi dai loro, i contratti relativi alla vendita di beni o all’offerta di servizi; che tale ignoranza può distoglierli dalle transazioni dirette per l’acquisto di beni o la prestazione di servizi in un altro Stato membro;

    considerando che, per facilitare la creazione del mercato interno e per tutelare il cittadino che acquisisce, in qualità di consumatore, beni o servizi mediante contratti disciplinati dalla legislazione di Stati membri diversi dal proprio, è indispensabile eliminare le clausole abusive da tali contratti;

    (...)

    considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società»

    4

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva:

    «La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

    5

    L’articolo 2 di detta direttiva è così formulato:

    «Ai fini della presente direttiva si intende per:

    (...)

    b)

    “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

    c)

    “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».

    6

    L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che «[u]na clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

    7

    L’articolo 6 della direttiva 93/13 prevede quanto segue:

    «1.   Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

    2.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro».

    Regolamento Roma I

    8

    I considerando 7 e 25 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento “Roma I”»), così recitano:

    «(7)

    Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 2001, L 12, pag. 1)] e con il regolamento [Roma II].

    (...)

    (25)

    I consumatori dovrebbero essere tutelati da quelle disposizioni del paese di loro residenza abituale cui non si può derogare convenzionalmente, a condizione che il contratto del consumatore sia stato concluso quale risultato dell’esercizio da parte del professionista delle sue attività commerciali o professionali in tale paese specifico. (...)».

    9

    L’articolo 3 di detto regolamento, rubricato «Libertà di scelta», al paragrafo 1 così dispone:

    «Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. (...)»

    10

    Ai sensi dell’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Contratti conclusi da consumatori»:

    «1.   Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

    a)

    svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o

    b)

    diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo;

    e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

    2.   In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.

    (...)».

    Il diritto rumeno

    11

    La direttiva 93/13 è stata trasposta nel diritto rumeno dalla Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (legge n. 193/2000 sulle clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori), del 6 novembre 2000 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 560 del 10 novembre 2000), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 193/2000»).

    12

    Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 193/2000:

    «1.   Qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore per la vendita di beni o la prestazione di servizi contiene clausole contrattuali chiare, non equivoche e che non richiedono conoscenze specifiche per essere comprese.

    2.   In caso di dubbio sull’interpretazione di alcune clausole contrattuali, esse devono essere interpretate a favore del consumatore.

    3.   Ai professionisti è vietato inserire clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori».

    13

    L’articolo 2 della legge n. 193/2000 prevede quanto segue:

    «1.   Per “consumatore” si intende qualsiasi persona fisica o qualsiasi gruppo di persone fisiche costituite in associazione che, sulla base di un contratto rientrante nell’ambito di applicazione della presente legge, agisce per fini estranei alle sue attività commerciali, industriali o produttive, artigianali o autonome.

    2.   Per “professionista” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata che, sulla base di un contratto rientrante nell’ambito di applicazione della presente legge, agisce ai fini delle sue attività commerciali, industriali o produttive, artigianali o autonome, nonché chiunque agisca a tali stessi fini in nome o per conto di questa prima persona».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    14

    Il ricorrente nel procedimento principale, OZ, è una persona fisica che è ingegnere meccanico. Egli non esercita attività commerciali a titolo professionale.

    15

    OZ ha stipulato con la convenuta nel procedimento principale, la Lyoness Europe, un contratto di adesione al sistema Lyoness (in prosieguo: il «contratto di adesione»). Il sistema Lyoness consente di beneficiare, in particolare, di condizioni di acquisto favorevoli, nella forma di rimborsi di acquisti, commissioni e altri vantaggi promozionali. Nell’ambito di tale sistema, i «clienti fedeli» hanno il diritto di acquistare beni e servizi da commercianti che hanno un rapporto contrattuale con la convenuta nel procedimento principale. I membri di detto sistema possono anche svolgere il ruolo di intermediari in vista dell’adesione di altre persone a quest’ultimo. Secondo il contratto di adesione, il diritto applicabile al rapporto contrattuale tra le parti del procedimento principale è il diritto svizzero.

    16

    Ritenendo che varie clausole contenute nel contratto di adesione, intitolato «Condizioni generali di vendita per i clienti Lyoness» (nella sua versione del mese di novembre 2009), nonché nell’allegato di quest’ultimo, intitolato «Restituzioni Lyoness e modalità di pagamento», fossero «abusive», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della legge n. 193/2000, il ricorrente nel procedimento principale ha adito la Judecătoria Slatina (Tribunale di primo grado di Slatina, Romania) affinché quest’ultima dichiarasse che tali clausole sono vietate in forza di detta disposizione.

    17

    Con sentenza del 9 dicembre 2020, la Judecătoria Slatina (Tribunale di primo grado di Slatina) ha respinto il ricorso del ricorrente nel procedimento principale, con la motivazione che il contratto di adesione non rientrava nell’ambito di applicazione della legge n. 193/2000 e che, in particolare, tale ricorrente non soddisfaceva le condizioni per essere considerato un «consumatore», ai sensi di detta legge.

    18

    Tale giudice ha statuito che, in forza del contratto di adesione, la convenuta nel procedimento principale e i suoi partner costituivano una «associazione per l’approvvigionamento internazionale», nell’ambito della quale i partecipanti potevano beneficiare di condizioni di acquisto favorevoli, sotto forma di rimborsi, commissioni e altri benefici, in quanto la consegna di beni e la fornitura di servizi erano effettuate direttamente dalle controparti commerciali aventi un rapporto contrattuale con la convenuta nel procedimento principale. Essa ha inoltre considerato che, con i suoi servizi, la convenuta nel procedimento principale si limitava a svolgere il ruolo di intermediario per i servizi di ciascun partner commerciale, a quantificare in parte tali servizi e ad ordinare i «buoni Lyoness» che consentono l’acquisto di beni e servizi presso tali partner commerciali. Infine, secondo la Judecătoria Slatina (Tribunale di primo grado di Slatina), le parti del procedimento principale si accordano reciprocamente, nell’ambito del contratto di adesione, sui vantaggi finanziari.

    19

    Il ricorrente nel procedimento principale ha impugnato la decisione del 9 dicembre 2020 dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che il contratto di adesione rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 193/2000 e della direttiva 93/13 e precisando che, nell’ambito di tale contratto, non ha agito per uno scopo connesso a «attività commerciali, industriali o produttive, artigianali o autonome», ai sensi di tale legge, e che non ha mai esercitato siffatte attività a titolo professionale. Egli aggiunge che esiste solo una «associazione per l’approvvigionamento internazionale», ai sensi di detto contratto, in quanto tale associazione ha come soci soltanto società commerciali, vale a dire la convenuta nel procedimento principale, le società partner e le controparti commerciali di quest’ultima. I «clienti fedeli» avrebbero il diritto di partecipare a detta associazione unicamente per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi presso tali partner commerciali. Il ricorrente nella causa principale sostiene altresì che dal contratto di adesione non risulta che quest’ultimo preveda commissioni, sconti e altri vantaggi finanziari a favore della convenuta nella causa principale e che, in quanto persona fisica che non ha agito per fini connessi alla sua attività professionale, egli non ha del resto la possibilità di proporre vantaggi finanziari a quest’ultima. Peraltro, l’esercizio di una siffatta attività richiederebbe, in via preliminare, l’ottenimento di autorizzazioni e le registrazioni previste al riguardo.

    20

    Nell’ambito del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, la convenuta nel procedimento principale sostiene che il ricorrente nel procedimento principale non ha la qualità di «consumatore», ai sensi della legge n. 193/2000. Essa ritiene che, conformemente al funzionamento del sistema Lyoness, il ricorrente nel procedimento principale eserciti la propria attività economica, in modo indipendente e sistematico, con le proprie risorse sociali e finanziarie. Pertanto, a suo avviso, il ricorrente nel procedimento principale è coinvolto in attività commerciali allo scopo di ottenere utili sotto forma di un «reddito passivo» e non cerca di ottenere esclusivamente sconti. Inoltre, la convenuta nel procedimento principale fa valere che l’iscrizione al sistema Lyoness è gratuita e che l’attività successiva di un membro nell’ambito di tale sistema non è subordinata ad un qualsivoglia pagamento. Essa precisa che le somme di denaro depositate dai membri di detto sistema costituiscono acconti sui loro acquisti futuri e che il loro unico obbligo è quello di utilizzare tali somme nell’ambito del programma di fidelizzazione nonché di effettuare i loro acquisti presso i suoi partner commerciali. Il sistema Lyoness e i suoi membri costituirebbero una comunità di acquirenti allo scopo di ottenere profitti reciproci. Secondo la convenuta nel procedimento principale, il ricorrente nel procedimento principale ha beneficiato dei vantaggi connessi alla sua iscrizione al sistema Lyoness, vale a dire rimborsi sui propri acquisti, vantaggi estesi sugli acquisti dei membri raccomandati («premio di amicizia») e vantaggi conferiti dallo status di membro.

    21

    Il giudice del rinvio non condivide l’approccio adottato nella sentenza del 9 dicembre 2020 per quanto riguarda la qualità di «consumatore», ai sensi della legge n. 193/2000, del ricorrente nel procedimento principale.

    22

    In tale contesto, il Tribunalul Olt (Tribunale superiore di Olt) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93 13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che una persona fisica, ingegnere meccanico con specializzazione in macchinari idraulici e pneumatici (e che non esercita attività commerciale a titolo professionale né, in particolare, attività di acquisto di beni e servizi a fini di rivendita e/o attività di intermediazione) e che stipula, con una società commerciale (un professionista) un contratto di adesione in forza del quale tale persona fisica ha il diritto di partecipare alla comunità di acquisto posta in essere dalla suddetta società sotto forma del sistema Lyoness (un sistema attraverso il quale vengono promessi guadagni sotto forma di rimborsi per gli acquisti, commissioni e altri vantaggi promozionali), di acquistare beni e servizi presso commercianti che intrattengono un rapporto contrattuale con tale società (denominati partner commerciali Lyoness), e di svolgere un’intermediazione presso altre persone nel contesto del sistema Lyoness (cosiddetti potenziali clienti fidelizzati), possa essere considerata un «consumatore» ai sensi di questa disposizione, nonostante la clausola contrattuale che prevede che al rapporto contrattuale tra la Lyoness e il cliente si applica esclusivamente il diritto svizzero, a prescindere dal domicilio del cliente, ai fini di una effettiva tutela del consumatore.

    2)

    Se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che una persona che ha stipulato con un professionista un contratto avente un duplice scopo, vale a dire [quando] il contratto è stipulalo a fini che ricadono in parte nell’attività commerciale, economica o professionale di tale persona fisica e in parte al di fuori di tale attività, e lo scopo commerciale, economico o professionale di tale persona fisica non ha un peso predominante nel contesto generale del contratto, possa essere considerata un «consumatore» nell’accezione di tale disposizione.

    3)

    In caso di risposta affermativa alla questione precedente, quali siano i principali criteri da applicare per stabilire se lo scopo commerciale, economico o professionale di tale persona fisica presenti o meno un peso predominante nel contesto generale del contratto».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla ricevibilità

    23

    La Commissione esprime dubbi in merito alla ricevibilità della domanda di decisione pregiudiziale. Infatti, i fatti del procedimento principale sarebbero esposti dal giudice del rinvio, nella sua domanda, in modo molto sommario, in violazione dell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte. Inoltre, tale richiesta non conterrebbe le informazioni necessarie ad una buona comprensione di tali fatti per consentire alla Corte di fornire risposte utili ai quesiti posti nonché alle parti e agli interessati di formulare osservazioni pertinenti.

    24

    Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento ex articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza citata).

    25

    Nell’ambito di tale procedimento, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonché determinare l’esatta portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali. La Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione riguardo alla situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice del rinvio, al fine di fornire a quest’ultimo gli elementi utili alla soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente (sentenza del 13 gennaio 2022, Benedetti Pietro e Angelo e a., C 377/19, EU:C:2022:4, punto 37 e giurisprudenza citata).

    26

    Poiché la domanda di pronuncia pregiudiziale serve da fondamento a detto procedimento, il giudice nazionale è tenuto a chiarire, nella domanda stessa, il contesto di fatto e di diritto della controversia principale e a fornire le spiegazioni necessarie sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione nonché sul nesso che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito. [v. in tal senso, segnatamente, sentenza del 4 giugno 2020, C.F. (Verifica fiscale), C‑430/19, EU:C:2020:429, punto 23 e giurisprudenza citata].

    27

    Tali requisiti cumulativi riguardanti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio è tenuto a rispettare scrupolosamente (ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, nonché sentenza del 9 settembre 2021, Toplofikatsia Sofia e a., C‑208/20 e C‑256/20, EU:C:2021:719, punto 20 e giurisprudenza citata). Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1).

    28

    Nel caso di specie, con la sua prima questione, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 e, più in particolare, sulla questione se una persona fisica che ha concluso un contratto di adesione a un sistema attuato da una società commerciale e che consente, in particolare, di beneficiare di taluni vantaggi finanziari nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi presso controparti commerciali di tale società possa essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, nel contesto di una controversia nell’ambito della quale il ricorrente nel procedimento principale invoca il carattere abusivo, ai sensi di tale direttiva, di varie clausole contenute in detto contratto di adesione, in particolare quella che designa il diritto svizzero come legge applicabile.

    29

    La prima questione verte quindi, in sostanza, sulla sfera di applicazione della direttiva 93/13. La questione è pertanto rilevante ai fini della decisione.

    30

    Orbene, benché brevemente, il giudice del rinvio menziona, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, elementi di fatto che possono essere considerati sufficienti al fine di fornire una risposta utile alla prima questione nel contesto particolare di un contratto di adesione ad un sistema come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

    31

    Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile nella parte in cui riguarda la prima questione.

    32

    Per contro, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene elementi e motivi sufficienti per consentire alla Corte di fornire una risposta utile alla seconda e alla terza questione.

    33

    Infatti, tali due questioni riguardano un «contratto a duplice finalità» concluso tra una persona fisica e un professionista, che sarebbe destinato, in parte, all’uso connesso all’attività professionale di tale persona fisica e, solo in parte, ad un uso estraneo a tale attività professionale, senza che la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga elementi tali da suggerire che il giudice del rinvio sia in presenza di un siffatto contratto. Occorre inoltre rilevare che lo stesso giudice del rinvio sembra ritenere che il ricorrente nel procedimento principale sia parte di un contratto nell’ambito del quale egli agisce per fini estranei alle sue attività professionali. Peraltro, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene un’esposizione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 nel contesto di un «contratto avente una duplice finalità».

    34

    In tali circostanze, la domanda di pronuncia pregiudiziale non rispetta i requisiti di cui all’articolo 94, lettere a) e c), del regolamento di procedura, nella parte in cui verte sulla seconda e sulla terza questione.

    35

    Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata irricevibile nella parte in cui riguarda la seconda e la terza questione.

    Nel merito

    36

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, una persona fisica che ha concluso un contratto di adesione a un sistema attuato da una società commerciale e che consente, in particolare, di beneficiare di taluni vantaggi finanziari nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi presso controparti commerciali di tale società.

    37

    In via preliminare, occorre rilevare che, nel caso di specie, il contratto di adesione contiene una clausola che designa il diritto svizzero come legge applicabile.

    38

    Su tale punto, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I prevede che, in linea di principio, un contratto stipulato con un consumatore «è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale». Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento autorizza, in linea di principio, il ricorso a una clausola relativa alla scelta della legge applicabile, a condizione che tale scelta non privi il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che sarebbe stata applicabile, in mancanza di detta scelta.

    39

    Conseguentemente, una clausola che designa il diritto di un paese terzo quale diritto applicabile al contrato non può privare un consumatore della protezione che gli assicura la direttiva 93/13. Pertanto, in presenza di una siffatta clausola, spetta al giudice nazionale verificare che la protezione prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I e dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sia assicurata.

    40

    A tal riguardo la Corte ha statuito a più riprese che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni previamente predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenza del 3 settembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, punto 18 e giurisprudenza citata).

    41

    Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra tali parti (sentenza del 17 maggio 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19, EU:C:2022:394, punto 36 e giurisprudenza citata).

    42

    Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione accordata dalla stessa direttiva «a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro».

    43

    Peraltro, come enunciato dal decimo considerando della direttiva 93/13, le regole uniformi in merito alle clausole abusive, fatte salve le eccezioni elencate in tale considerando, devono applicarsi a «qualsiasi contratto» stipulato tra un professionista e un consumatore, quali definiti all’articolo 2, lettere b) e c), di tale direttiva [sentenza del 27 ottobre 2022, S.V. (Immobile in regime di condominio), C‑485/21, EU:C:2022:839, punto 22 e giurisprudenza citata].

    44

    È dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, punto 23 e giurisprudenza citata).

    45

    Ne consegue che, qualora una clausola che designa la legge di un paese terzo come legge applicabile figuri in un contratto, concluso tra un professionista e un consumatore, rientrante nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 93/13 e il consumatore abbia la sua residenza abituale in uno Stato membro, il giudice nazionale deve applicare le disposizioni che recepiscono tale direttiva nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro.

    46

    Spetta quindi a tale giudice, nonostante l’esistenza di una siffatta clausola, determinare se il contraente del professionista interessato possa essere considerato un «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13. È in quest’ottica che occorre rispondere alla prima questione.

    47

    A tal riguardo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, è «consumatore» qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività professionale.

    48

    Pertanto, la qualità di «consumatore» della persona interessata deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale, consistente nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione [sentenza del 27 ottobre 2022, S.V. (Immobile in regime di condominio), C‑485/21, EU:C:2022:839, punto 25 e giurisprudenza citata]. La Corte ha inoltre avuto occasione di precisare che la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha carattere oggettivo ed è indipendente dalle conoscenze concrete che la persona interessata può avere o dalle informazioni di cui tale persona realmente dispone (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, punto 24 e giurisprudenza citata).

    49

    Dalla giurisprudenza risulta che il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva deve verificare, tenendo conto di tutti gli elementi di prova e, segnatamente, delle condizioni di tale contratto, se l’interessato possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi di detta direttiva. A tal fine, il giudice nazionale deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, della natura del bene o del servizio oggetto del contratto considerato, idonee a dimostrare il fine per il quale tale bene o servizio è acquisito (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, punti 2223, nonché del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C 590/17, EU:C:2019:232, punto 26).

    50

    Dalle considerazioni che precedono risulta che, nel caso di una persona fisica che aderisce ad un sistema come quello di cui trattasi nel procedimento principale, spetta al giudice nazionale stabilire, prendendo in considerazione anche la natura dei servizi offerti dal professionista interessato, se tale persona fisica abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o se abbia agito per fini estranei a tale attività.

    51

    Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in forza del contratto di adesione, il ricorrente nel procedimento principale, che non esercita un’attività commerciale a titolo professionale, ha il diritto di partecipare alla «associazione per l’approvvigionamento» attuata dalla convenuta nel procedimento principale, di acquistare beni e servizi presso commercianti che hanno un rapporto contrattuale con quest’ultima, nonché di svolgere il ruolo di intermediario per altre persone nell’ambito del sistema di cui trattasi nel procedimento principale. Secondo il giudice del rinvio, tale sistema «promette» redditi economici sotto forma di rimborsi di acquisti, commissioni e altri benefici promozionali.

    52

    A tal riguardo, occorre precisare che una persona fisica che non esercita un’attività commerciale a titolo professionale e che cerca essenzialmente di beneficiare, con la sua partecipazione ad un sistema come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di condizioni vantaggiose nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi a fini non commerciali presso partner commerciali dell’operatore di tale sistema non può perdere la qualità di «consumatore» nel rapporto contrattuale con tale operatore in ragione del semplice fatto di poter beneficiare di taluni vantaggi, quali rimborsi di acquisti, commissioni o altri vantaggi promozionali, derivanti dai propri acquisti o da quelli di altre persone che partecipano a detto sistema a seguito della sua raccomandazione.

    53

    Infatti, un’interpretazione della nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, che escludesse da tale nozione una persona fisica che agisce per fini che non rientrano nell’ambito di un’attività professionale per il motivo che essa trae determinati vantaggi finanziari dalla sua partecipazione al sistema di cui trattasi equivarrebbe ad impedire che possa essere garantita la tutela accordata da tale direttiva a tutte le persone fisiche che si trovano in una situazione di inferiorità rispetto a un professionista e che fanno uso non professionale dei servizi offerti da quest’ultimo.

    54

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi di tale disposizione una persona fisica che aderisce a un sistema attuato da una società commerciale e che consente, segnatamente, di beneficiare di taluni vantaggi finanziari nell’ambito dell’acquisto, da parte di tale persona fisica o di altre persone che partecipano a detto sistema a seguito della sua raccomandazione, di beni e servizi presso partner commerciali di tale società, qualora detta persona fisica agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.

    Sulle spese

    55

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

     

    deve essere interpretato nel senso che:

     

    rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi di tale disposizione una persona fisica che aderisce a un sistema attuato da una società commerciale e che consente, segnatamente, di beneficiare di taluni vantaggi finanziari nell’ambito dell’acquisto, da parte di tale persona fisica o di altre persone che partecipano a detto sistema a seguito della sua raccomandazione, di beni e servizi presso partner commerciali di tale società, qualora detta persona fisica agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

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