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Document 62021CJ0426

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2023.
Ocilion IPTV Technologies GmbH contro Seven.One Entertainment Group GmbH e Puls 4 TV GmbH & Co. KG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti d’autore nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3 – Diritto di comunicazione al pubblico – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione detta per “copia privata” – Fornitore di un servizio “Internet Protocol Television” (IPTV) – Accesso ai contenuti protetti senza autorizzazione del titolare dei diritti – Videoregistratore online – Replay in differita – Tecnica di deduplica.
Causa C-426/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:564

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

13 luglio 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti d’autore nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3 – Diritto di comunicazione al pubblico – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione detta per “copia privata” – Fornitore di un servizio “Internet Protocol Television” (IPTV) – Accesso ai contenuti protetti senza autorizzazione del titolare dei diritti – Videoregistratore online – Replay in differita – Tecnica di deduplica»

Nella causa C‑426/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 27 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 13 luglio 2021, nel procedimento

Ocilion IPTV Technologies GmbH

contro

Seven.One Entertainment Group GmbH,

Puls 4 TV GmbH & Co. KG,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, M. Ilešič, A. Kumin e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 giugno 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per la Ocilion IPTV Technologies GmbH, da P. Burgstaller, Rechtsanwalt;

per la Seven.One Entertainment Group GmbH e la Puls 4 TV GmbH & Co. KG, da M. Boesch, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da J. Samnadda e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Ocilion IPTV Technologies GmbH (in prosieguo: la «Ocilion») e la Seven.One Entertainment Group GmbH e la Puls 4 TV GmbH und Co. KG (in prosieguo, congiuntamente: la «Seven.One e a.»), in merito alla messa a disposizione, da parte della Ocilion, ai propri clienti, di un servizio di televisione via Internet a rete chiusa [«Internet Protocol Television» (IPTV)] mediante il quale viene trasmesso agli utenti finali il contenuto di programmi televisivi di cui la Seven.One e a. detengono i diritti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 4, 9, 10, 21, 23, 27, 31 e 44 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:

«(4)

Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l’occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.

(...)

(9)

Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10)

Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(...)

(21)

La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.

(...)

(23)

La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

(...)

(27)

La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva.

(...)

(31)

Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.

(...)

(44)

La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L’introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell’accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti».

4

L’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)

agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(...)

e)

agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

5

L’articolo 3 di tale direttiva, rubricato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», così dispone:

«1   Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2   Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

(...)

d)

agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

(...)».

6

Ai sensi dell’articolo 5 della medesima direttiva, rubricato «Eccezioni e limitazioni»:

«1.   Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:

a)

la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario

o

b)

un utilizzo legittimo

di un’opera o di altri materiali.

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(...)

b)

le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati;

(...)

5.   Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

Diritto austriaco

7

L’articolo 15 dell’Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore), del 9 aprile 1936 (BGBl. 111/1936), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«UrhG»), dispone quanto segue:

«L’autore ha il diritto esclusivo di riprodurre l’opera, indipendentemente dal procedimento utilizzato e dalla quantità riprodotta, in modo provvisorio o permanente».

8

L’articolo 17, paragrafo 1, dell’UrhG, è formulato nel seguente modo:

«L’autore ha il diritto esclusivo di diffondere l’opera attraverso la radiodiffusione o con modalità analoghe».

9

Ai sensi dell’articolo 18a, paragrafo 1, dell’UrhG:

«L’autore ha il diritto esclusivo di mettere l’opera a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

10

L’articolo 42 dell’UrhG così prevede:

«(...)

(4)   Qualunque persona fisica può realizzare riproduzioni di un’opera su supporti diversi da quelli indicati al paragrafo 1 per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali.

(5)   Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, una riproduzione non è effettuata per uso personale o privato se è effettuata per rendere l’opera accessibile al pubblico mediante la copia riprodotta o quando il modello utilizzato a tal fine è stato prodotto o reso accessibile al pubblico in modo manifestamente illecito. Le copie prodotte per uso personale o privato non possono essere utilizzate per rendere l’opera accessibile al pubblico.

(...)».

11

L’articolo 76a dell’UrhG così dispone:

«(1)   Chiunque diffonda, mediante radiodiffusione o in modo analogo, suoni o immagini (organismo di radiodiffusione televisiva ai sensi dell’articolo 17) dispone, entro i limiti fissati dalla legge, del diritto esclusivo di diffondere simultaneamente la trasmissione mediante un altro emittente e di utilizzare la trasmissione ai fini di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, in luoghi accessibili al pubblico dietro pagamento di un diritto d’ingresso; l’organismo di radiodiffusione televisiva ha anche il diritto esclusivo di fissare la trasmissione su un supporto d’immagine o sonoro (in particolare anche sotto forma di una fotografia), di riprodurla, di diffonderla e di utilizzarla per metterla a disposizione del pubblico. Per riproduzione si intende anche l’utilizzo di una comunicazione realizzata con l’ausilio di un supporto d’immagine o sonoro per trasmetterla ad un altro supporto.

(2)   I supporti d’immagine o sonori riprodotti o diffusi in violazione del paragrafo 1 non possono essere utilizzati a fini di radiodiffusione o di comunicazione al pubblico.

(3)   Ogni persona fisica può, per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, fissare una radiodiffusione su un supporto d’immagine o sonoro e riprodurla in più esemplari (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

La Ocilion, una società di diritto austriaco, offre a clienti commerciali, che possono essere operatori di rete, come ad esempio le compagnie telefoniche o elettriche, o anche strutture come alberghi o stadi (in prosieguo: gli «operatori di rete»), un servizio IPTV, il cui accesso è riservato agli utenti finali della rete che sono persone fisiche, clienti degli operatori di rete. Tale servizio, che riguarda in particolare i programmi televisivi di cui la Seven.One e a. hanno i diritti di ritrasmissione, si concretizza nella forma di una soluzione on premise, mediante la quale la Ocilion mette a disposizione degli operatori di rete l’hardware e i software necessari, i quali sono gestiti da tali operatori, ma per i quali essa garantisce un’assistenza tecnica, oppure in una forma in cui il servizio è ospitato nel cloud, direttamente gestito dalla Ocilion.

13

Il citato servizio della Ocilion consente non solo la ritrasmissione simultanea dei programmi televisivi della Seven.One e a., ma offre anche la possibilità di guardare tali programmi in differita grazie a un videoregistratore online. Quest’ultimo rende possibile la registrazione isolata di una particolare trasmissione, ma anche dell’insieme dei programmi selezionati dall’utente finale, cliente dell’operatore di rete, che consente una visione in differita, fino a sette giorni dopo la diffusione iniziale dei programmi di cui trattasi.

14

Che si tratti della soluzione on premise o della soluzione in cui il servizio è ospitato nel cloud, in pratica, l’iniziativa di qualsiasi registrazione parte dall’utente finale che attiva personalmente le funzioni di registrazione online e seleziona il contenuto da registrare. Non appena un programma è stato selezionato da un primo utente, il prodotto della registrazione è messo a disposizione di qualsiasi altro utente che desideri visionare il contenuto registrato. A tal fine, un processo di deduplica evita di creare più copie per i clienti che programmano registrazioni che coincidono e l’accesso al contenuto registrato viene effettuato mediante l’attribuzione di un numero di riferimento comunicato a ciascun utente dalla Ocilion.

15

Per quanto riguarda la soluzione on premise, gli accordi quadro conclusi tra la Ocilion e gli operatori di rete stabiliscono che questi ultimi devono garantire, con i propri mezzi, che essi stessi e i loro clienti possiedano diritti sufficienti per tutti i contenuti che mettono a disposizione.

16

Non avendo autorizzato la comunicazione dei loro programmi televisivi mediante il servizio proposto dalla Ocilion, la Seven.One e a. ritengono che tale servizio corrisponda ad una ritrasmissione non autorizzata di contenuti sui quali detengono diritti esclusivi. Esse sostengono, inoltre, che le modalità di funzionamento del registratore online non consentono di ritenere che le dedupliche che ne derivano rientrino nell’eccezione cosiddetta per «copia privata», ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 4, nonché dell’articolo 76a, paragrafo 3, dell’UrhG.

17

In tali circostanze, la Seven.One e a. hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta a vietare alla Ocilion di mettere a disposizione dei suoi clienti i contenuti dei loro programmi o di riprodurre o di far riprodurre da terzi siffatti programmi senza il loro consenso.

18

Poiché tale domanda è stata, in sostanza, accolta in primo grado e confermata in appello, la Ocilion ha proposto impugnazione dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio.

19

Tale giudice indica, in primo luogo, che spetta ad esso stabilire se le riproduzioni di contenuti di trasmissioni realizzate mediante un videoregistratore online rientrino nel regime derogatorio cosiddetto per «copia privata», tanto per quanto riguarda la soluzione on premise quanto nel caso in cui il servizio sia ospitato nel cloud.

20

A tale riguardo, esso considera determinante la questione di chi sia responsabile della copia di un contenuto realizzata nell’ambito del processo di deduplica fornito dalla Ocilion. Infatti, se quest’ultima disponesse del potere di organizzazione dell’operazione di registrazione e del lettore video online, sarebbe responsabile della deduplica del contenuto e l’applicazione del regime derogatorio cosiddetto per «copia privata» sarebbe esclusa. Per contro, se la Ocilion si limitasse a memorizzare le copie realizzate da persone fisiche, senza proporre un servizio di messa a disposizione dei contenuti, nulla impedirebbe di ritenere che le riproduzioni realizzate rientrino nella nozione di «copia privata».

21

Il giudice del rinvio fa riferimento, a tale proposito, alla sentenza del 29 novembre 2017, VCAST (C‑265/16, EU:C:2017:913), nella parte in cui precisa che la circostanza che l’interessato possieda esso stesso le apparecchiature, i dispositivi o i supporti di riproduzione per realizzare una copia privata non incide sul carattere illecito di tale copia. Esso dubita, tuttavia, della pertinenza di una siffatta soluzione nella controversia di cui al procedimento principale, tenuto conto delle particolarità del servizio offerto dalla Ocilion e, in particolare, del fatto che tale servizio si spingerebbe ampiamente oltre quello di un fornitore di spazio di memorizzazione. Di conseguenza, al fine di evitare un’elusione della direttiva 2001/29, tale giudice ritiene che, per determinare se si tratti di una copia privata, non si possa fare riferimento alla questione formale di sapere da chi parta l’iniziativa della realizzazione dell’operazione di copia.

22

In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il servizio offerto dalla Ocilion on premise costituisca una comunicazione al pubblico di contenuti di trasmissioni protette, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, di cui tale impresa dovrebbe essere ritenuta responsabile.

23

A tale proposito, esso indica, da un lato, che dalla giurisprudenza della Corte non risulta chiaramente se atti che non devono essere giudicati di per sé come trasmissione, ma che si limitano ad agevolare la trasmissione da parte di terzi, rientrino nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Dall’altro lato, esso ritiene che la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C‑610/15, EU:C:2017:456) debba essere chiarita per quanto riguarda la nozione di «ruolo imprescindibile» che il fornitore deve svolgere, nel caso di specie, affinché si possa ritenere che esso compia un atto di «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione.

24

In tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che consente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva [2001/29], la gestione di un videoregistratore online, messo a disposizione da un operatore commerciale, che

a)

a causa dell’impiego della procedura tecnica di deduplica, non genera una copia autonoma del contenuto programmato della trasmissione ad ogni registrazione avviata da un utente, bensì, laddove il relativo contenuto sia stato già registrato su iniziativa precedente di un altro utente, fornisce – allo scopo di evitare la ridondanza di dati – un mero collegamento che consente al successivo utente di accedere al contenuto già registrato;

b)

dispone di una funzione di replay, grazie alla quale l’intera programmazione televisiva di tutte le emittenti selezionate viene registrata ininterrottamente e resa accessibile per sette giorni, laddove l’utente effettui una sola volta la corrispondente selezione della rispettiva emittente nel menu del videoregistratore online cliccando su una casella; e

c)

consente all’utente altresì l’accesso (all’interno di un servizio di cloud dell’operatore o nell’ambito della soluzione completa IPTV on premise messa a disposizione da quest’ultimo) a contenuti protetti della trasmissione senza il consenso del titolare dei diritti.

2)

Se la nozione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29] debba essere interpretata nel senso che la realizza un operatore commerciale di una versione completa IPTV (on premise) nel contesto della quale quest’ultimo fornisce, oltre al software e all’hardware necessario per la ricezione dei programmi TV via Internet, anche il supporto tecnico e un costante aggiornamento del servizio, pur essendo detto servizio interamente gestito sull’infrastruttura del cliente, qualora il servizio assicuri all’utente l’accesso non solo ai contenuti delle trasmissioni, alla cui fruizione online abbiano acconsentito i rispettivi titolari dei diritti, ma anche a contenuti protetti rispetto ai quali non sussista un’analoga dichiarazione e l’operatore [commerciale]

a)

è in grado di incidere sulla determinazione di quali programmi televisivi possano essere ricevuti dall’utente finale tramite il servizio,

b)

è a conoscenza del fatto che il proprio servizio consente anche la ricezione di contenuti protetti della trasmissione senza il consenso dei titolari dei diritti, ma

c)

non pubblicizzi questa possibilità di utilizzazione non autorizzata del proprio servizio che genera un forte incentivo all’acquisto del prodotto, bensì, piuttosto, informa i propri clienti, all’atto della conclusione del contratto, che essi devono occuparsi dei relativi diritti sotto la propria responsabilità e

d)

con la propria attività non procura uno specifico accesso ai contenuti della trasmissione, i quali, senza il suo intervento, non potrebbero o potrebbero solo con difficoltà essere fruiti».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che può rientrare nell’eccezione al diritto esclusivo degli autori e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di autorizzare o vietare la riproduzione di opere protette il servizio offerto da un operatore di ritrasmissione di trasmissioni televisive online a clienti commerciali che consente, a partire da una soluzione in cui il servizio è ospitato nel cloud o da una soluzione basata su un server messo a disposizione on premise, su iniziativa degli utenti finali di tale servizio, una registrazione continuata o isolata di tali trasmissioni, quando la copia realizzata dal primo di tali utenti che ha selezionato una trasmissione è messa a disposizione, dall’operatore, di un numero indeterminato di utenti che desiderano visionare lo stesso contenuto.

26

Occorre ricordare, in via preliminare, che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto dei termini della stessa, secondo il loro significato abituale nel linguaggio corrente, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21, EU:C:2023:369, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

27

Occorre, innanzitutto, ricordare che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2 di tale direttiva per quanto riguarda le «riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso».

28

Innanzitutto, per quanto riguarda la questione intesa a chiarire se un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una «riproduzione», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva, la Corte ha dichiarato che tale nozione deve essere intesa in senso ampio, alla luce tanto dell’esigenza, espressa al considerando 21 di tale direttiva, secondo cui occorre dare agli atti coperti dal diritto di riproduzione una definizione ampia per garantire la certezza del diritto nel mercato interno, quanto della formulazione dell’articolo 2 di detta direttiva, che menziona, per qualificare la riproduzione, espressioni come «diretta o indiretta», «temporanea o permanente», e «in qualunque modo o forma». Inoltre, la portata di tale protezione degli atti coperti dal diritto di riproduzione deriva anche dall’obiettivo principale della medesima direttiva, che è quello di instaurare un alto livello di protezione in favore, segnatamente, degli autori (sentenza del 24 marzo 2022, Austro-Mechana, C‑433/20, EU:C:2022:217, punto 16).

29

Inoltre, per quanto riguarda più precisamente l’espressione «riproduzioni su qualsiasi supporto», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della medesima direttiva, la Corte ha dichiarato che essa comprende la realizzazione, a fini privati, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore su un server nel quale il fornitore di un servizio di cloud ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione (sentenza del 24 marzo 2022, Austro-Mechana, C‑433/20, EU:C:2022:217, punto 33).

30

Infatti, per poter invocare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva suddetta, non è necessario che le persone fisiche interessate possiedano le apparecchiature, i dispositivi o i supporti di riproduzione. È anche possibile che sia un terzo a fornire loro un servizio di riproduzione, che costituisce la premessa di fatto necessaria affinché dette persone fisiche possano ottenere copie private (sentenza del 29 novembre 2017, VCAST, C‑265/16, EU:C:2017:913, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

31

Infine, occorre sottolineare che, come risulta dal tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, quale esposto al punto 27 della presente sentenza, tale disposizione è applicabile unicamente quando le riproduzioni sono realizzate da una persona fisica non solo per uso privato, ma anche per fini né direttamente, né indirettamente commerciali.

32

In secondo luogo, occorre ricordare che, per quanto riguarda le eccezioni e limitazioni previste in particolare all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, l’articolo 5, paragrafo 5, in combinato disposto con il considerando 44 di tale direttiva, prevede che esse siano applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

33

A tale proposito, in terzo luogo, la Corte ha precisato che, poiché le eccezioni e le limitazioni previste all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 comportano esse stesse diritti a favore degli utenti di opere o di altri materiali protetti, tale disposizione contribuisce ad assicurare un giusto equilibrio tra, da un lato, i diritti e gli interessi dei titolari di diritti, che sono a loro volta oggetto di un’interpretazione ampia e, dall’altro, i diritti e gli interessi di tali utenti (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 54).

34

In effetti, come risulta dal considerando 31 della direttiva 2001/29, il mantenimento di un tale giusto equilibrio è proprio l’obiettivo dell’armonizzazione operata da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 64).

35

È alla luce di quanto precede che occorre determinare se un servizio, come quello offerto dalla Ocilion, possa rientrare nell’eccezione cosiddetta per «copia privata» prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

36

Anzitutto, dal contesto normativo nazionale presentato nella decisione di rinvio risulta che la Repubblica d’Austria si è avvalsa della facoltà riconosciutale dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 prevedendo all’articolo 42, paragrafo 4, e all’articolo 76a, paragrafo 3, dell’UrhG che qualsiasi persona fisica possa realizzare riproduzioni di un’opera o la fissazione di una radiodiffusione su supporti per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali.

37

A tale proposito, dalla sentenza del 29 novembre 2017, VCAST (C‑265/16, EU:C:2017:913), risulta che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consente a un’impresa commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto nel cloud di copie private relative a opere protette dal diritto d’autore, attraverso un sistema informatico, mediante un intervento attivo nella registrazione di tali copie, in difetto del consenso del titolare del diritto.

38

Il giudice del rinvio chiede, tuttavia, se tale giurisprudenza sia applicabile ad un servizio come quello offerto dalla Ocilion.

39

Nel procedimento principale è pacifico che la Ocilion è una società che fornisce i suoi servizi nell’ambito di un’attività commerciale. Di conseguenza, poiché le persone giuridiche sono in ogni caso escluse dal beneficio dell’eccezione di cui a detto articolo 5, paragrafo 2, lettera b), (sentenza del 9 giugno 2016, EGEDA e a., C‑470/14, EU:C:2016:418, punto 30), non si può ritenere che detta impresa realizzi una copia rientrante in tale eccezione.

40

La Ocilion sostiene, tuttavia, che il servizio da essa offerto si limita a fornire uno strumento che consenta a ciascun utente finale, di propria iniziativa e in funzione della programmazione che esso stesso effettua, di guardare in differita programmi televisivi, laddove, quando un contenuto è stato selezionato da un primo utente finale, la registrazione che ne risulta è messa a disposizione degli altri utenti finali che desiderano guardare il medesimo contenuto mediante un numero di riferimento. Tale impresa ne deduce che la riproduzione dei programmi televisivi che ne risulta è effettuata da ogni utente finale a fini privati e che, tenuto conto della tecnica di deduplica da essa utilizzata, non ne deriverebbe un ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari di diritti esclusivi.

41

Pertanto, occorre stabilire se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che la deduplica delle trasmissioni televisive generata da un servizio come quello offerto dalla Ocilion possa rientrare nell’eccezione cosiddetta per «copia privata».

42

In primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 36 a 38 delle sue conclusioni, un servizio come quello offerto dalla Ocilion è caratterizzato dalla sua duplice funzionalità. Infatti, quest’ultimo si basa su una soluzione IPTV di ritrasmissione simultanea di programmi televisivi alla quale si aggiunge uno strumento di registrazione online di tali trasmissioni. Poiché la registrazione online riguarda i programmi ritrasmessi nell’ambito della soluzione IPTV, tale servizio non è autonomo, ma dipende necessariamente dal servizio di ritrasmissione simultanea garantito da tale soluzione.

43

Inoltre, la possibilità di effettuare la registrazione di trasmissioni televisive ritrasmesse rappresenta un valore aggiunto di un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto consente di accedere ai contenuti di cui trattasi in condizioni diverse da quelle della loro ritrasmissione simultanea.

44

In secondo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che il servizio offerto dalla Ocilion si basa su una tecnica che mette la copia realizzata da un primo utente, con l’ausilio dei mezzi forniti da tale prestatore, a disposizione degli utenti finali che intendono guardarne il contenuto. In tali circostanze, se è vero che l’utente finale programma esso stesso le registrazioni, il servizio di registrazione e di messa a disposizione della copia così realizzata non solo si basa sui mezzi forniti dal prestatore, ma costituisce altresì, come risulta dal punto precedente, l’interesse principale dell’offerta fornita.

45

A tale proposito, la tecnica di deduplica di cui trattasi nel procedimento principale conduce alla realizzazione di una copia che, lungi dall’essere a disposizione esclusiva del primo utente, è destinata ad essere accessibile, tramite il sistema offerto dal prestatore, ad un numero indeterminato di utenti finali, a loro volta clienti degli operatori di rete ai quali detto prestatore mette tale tecnica a disposizione.

46

In tali circostanze, è giocoforza constatare, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che un servizio come quello offerto dalla Ocilion, che consente l’accesso a una riproduzione di un’opera protetta a un numero indeterminato di beneficiari a fini commerciali, non rientra nell’eccezione detta per «copia privata» di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

47

In terzo luogo, e come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, tale constatazione non può essere inficiata dalla necessità di rispettare il principio di neutralità tecnologica, in forza del quale la legge deve enunciare i diritti e gli obblighi delle persone in modo generico, al fine di non privilegiare il ricorso ad una tecnologia a scapito di un’altra (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, Austro-Mechana, C‑433/20, EU:C:2022:217, punto 27).

48

A tale riguardo, la Corte ha già sottolineato, che l’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, deve rendere possibile e assicurare lo sviluppo e il funzionamento di nuove tecnologie, nonché mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti e degli utilizzatori di opere protette che intendano beneficiare di tali tecnologie (sentenza del 24 marzo 2022, Austro-Mechana, C‑433/20, EU:C:2022:217, punti 2627).

49

Tuttavia, sebbene così si ammetta che il principio di neutralità tecnologica richiede che l’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione non limiti l’innovazione e il progresso tecnologico (v., per analogia, sentenza del 15 aprile 2021, Eutelsat, C‑515/19, EU:C:2021:273, punto 48), resta il fatto che la constatazione effettuata al punto 46 della presente sentenza non dipende dalla tecnologia di riproduzione utilizzata nell’ambito di un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale, ma deriva dalla circostanza che il sistema utilizzato dagli operatori di rete dà accesso alle trasmissioni registrate a un numero indeterminato di persone a fini commerciali, e che siffatto accesso può arrecare un pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi dei titolari dei diritti, di modo che l’applicazione dell’eccezione cosiddetta per «copia privata» riguardante un servizio siffatto rischierebbe di pregiudicare l’obiettivo di mantenere un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti d’autore e quelli degli utenti.

50

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che non rientra nell’eccezione al diritto esclusivo degli autori e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di autorizzare o vietare la riproduzione di opere protette il servizio offerto da un operatore di ritrasmissione di trasmissioni televisive online a clienti commerciali che consenta, a partire da una soluzione in cui il servizio è ospitato nel cloud o che è basata su hardware e software necessari messi a disposizione on premise, una registrazione continuata o isolata di tali trasmissioni, su iniziativa degli utenti finali di tale servizio, quando la copia realizzata da un primo utente che ha selezionato una trasmissione è messa a disposizione, dall’operatore, di un numero indeterminato di utenti che desiderano visionare lo stesso contenuto.

Sulla seconda questione

51

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che costituiscono una «comunicazione al pubblico», ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione e la manutenzione di un processo su un sito di videoregistrazione online, che dà accesso a contenuti protetti, qualora il fornitore eserciti una qualche influenza sulla scelta dei contenuti ai quali l’utente ha accesso, quest’ultimo abbia accesso a tali contenuti senza l’intervento del fornitore, e tale fornitore, pur sapendo che il suo servizio può essere utilizzato per accedere a contenuti di trasmissioni protetti senza il consenso dei loro autori, non promuova tale aspetto del suo servizio.

52

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

53

Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, in forza di tale disposizione gli autori dispongono di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utilizzatori della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utilizzatori potrebbero voler effettuare, e ciò al fine di vietare quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

54

Poiché l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non definisce la nozione di «comunicazione al pubblico», occorre determinare il senso e la portata di tale nozione in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa ed in considerazione del contesto in cui si colloca tale disposizione (sentenza del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

55

A tale riguardo, la Corte ha ricordato che detta nozione deve essere intesa, come indicato dal considerando 23 della direttiva 2001/29, in senso ampio, come comprendente qualsiasi comunicazione al pubblico non presente nel luogo in cui essa ha origine e, quindi, qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, compresa la radiodiffusione. Dai considerando 4, 9 e 10 di detta direttiva emerge, infatti, che obiettivo principale di quest’ultima è la realizzazione di un elevato livello di protezione a favore degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (sentenza del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

56

In particolare, come la Corte ha più volte dichiarato, la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi di detto articolo 3, paragrafo 1, combina due elementi cumulativi, ossia un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico, e implica una valutazione individualizzata (sentenza del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

57

Per quanto riguarda la nozione di «atto di comunicazione», occorre sottolineare che un tale atto comprende qualsiasi trasmissione delle opere protette, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzato (sentenza del 29 novembre 2017, VCAST, C‑265/16, EU:C:2017:913, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

58

Inoltre, ai fini della valutazione individualizzata ricordata al punto 56 della presente sentenza, è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro. Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente sia nella loro reciproca interazione (sentenza del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

59

Tra tali criteri la Corte ha messo in evidenza il ruolo imprescindibile del fornitore e il carattere intenzionale del suo intervento. Quest’ultimo realizza, infatti, un atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di questo intervento, tali clienti non potrebbero, in linea di principio, fruire dell’opera diffusa (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

60

Per contro, il considerando 27 della direttiva 2001/29 enuncia che «[l]a mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi [di tale] presente direttiva».

61

Nel caso di specie, come menzionato al punto 12 della presente sentenza, dalla decisione di rinvio risulta che la Ocilion fornisce agli operatori di rete, nell’ambito della sua soluzione on premise, l’hardware e i software necessari, nonché un’assistenza tecnica per garantirne la manutenzione.

62

Orbene, come rilevato dall’Avvocato generale ai paragrafi da 68 a 70 delle sue conclusioni, in assenza di qualsiasi collegamento tra il fornitore dell’hardware e dei software necessari e gli utenti finali, un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerato un atto di comunicazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, realizzato dalla Ocilion.

63

Infatti, da un lato, un prestatore come la Ocilion non fornisce agli utenti finali l’accesso a un’opera protetta. È vero che esso fornisce agli operatori di rete l’hardware e i software necessari a tale riguardo, ma sono solo questi ultimi a consentire agli utenti finali l’accesso alle opere protette.

64

Dall’altro lato, poiché sono tali operatori di rete che forniscono agli utenti finali l’accesso a opere protette, conformemente alle modalità previamente definite tra loro, il prestatore che fornisce l’hardware e i software necessari agli operatori di rete per dare accesso a tali opere non svolge un «ruolo imprescindibile», ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza citata al punto 59 della presente sentenza, cosicché non si può ritenere che esso abbia realizzato un atto di comunicazione ai sensi della direttiva 2001/29. Infatti, sebbene l’utilizzo di tale hardware nonché dei software, nell’ambito della soluzione on premise, appaia necessario affinché gli utenti finali possano guardare in differita le trasmissioni televisive, dalle indicazioni contenute nel fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che il prestatore che fornisce tale hardware nonché tali software intervenga per dare agli utenti finali accesso a tali opere protette.

65

In tale contesto, la circostanza che un tale prestatore sappia eventualmente che il suo servizio può essere utilizzato per accedere a contenuti di trasmissioni protetti senza il consenso dei loro autori non può di per sé essere sufficiente per ritenere che egli realizzi un atto di comunicazione, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29.

66

Del resto, dalla decisione di rinvio non risulta che l’assistenza tecnica offerta dalla Ocilion vada oltre la manutenzione e l’adeguamento dell’hardware e dei software necessari forniti e consenta a tale prestatore di influenzare la scelta dei programmi televisivi che l’utente finale può guardare in differita.

67

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «comunicazione al pubblico», ai sensi di tale disposizione, la fornitura, da parte di un operatore di ritrasmissione di trasmissioni televisive online, al proprio cliente commerciale, dell’hardware e del software necessari, ivi compresa un’assistenza tecnica, che consentano a tale cliente di fornire ai propri clienti l’accesso in differita a trasmissioni televisive online, e ciò quand’anche esso sia a conoscenza del fatto che il suo servizio può essere utilizzato per accedere a contenuti di trasmissioni protetti senza il consenso dei loro autori.

Sulle spese

68

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,

devono essere interpretati nel senso che:

non rientra nell’eccezione al diritto esclusivo degli autori e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di autorizzare o vietare la riproduzione di opere protette il servizio offerto da un operatore di ritrasmissione di trasmissioni televisive online a clienti commerciali che consenta, a partire da una soluzione in cui il servizio è ospitato nel cloud o che è basata su hardware e software necessari messi a disposizione on premise, una registrazione continuata o isolata di tali trasmissioni, su iniziativa degli utenti finali di tale servizio, quando la copia realizzata da un primo utente che ha selezionato una trasmissione è messa a disposizione, dall’operatore, di un numero indeterminato di utenti che desiderano visionare lo stesso contenuto.

 

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29

deve essere interpretato nel senso che:

non costituisce una «comunicazione al pubblico», ai sensi di tale disposizione, la fornitura, da parte di un operatore di ritrasmissione di trasmissioni televisive online, al proprio cliente commerciale, dell’hardware e del software necessari, ivi compresa un’assistenza tecnica, che consentano a tale cliente di fornire ai propri clienti l’accesso in differita a trasmissioni televisive online, e ciò quand’anche esso sia a conoscenza del fatto che il suo servizio può essere utilizzato per accedere a contenuti di trasmissioni protetti senza il consenso dei loro autori.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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