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Document 62021CJ0251

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 aprile 2022.
« Piltenes meži » SIA contro Lauku atbalsta dienests.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts).
Rinvio pregiudiziale – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Articolo 30 – Indennità Natura 2000 – Ambito di applicazione – Domanda di sostegno per una microriserva creata in una foresta non facente parte della rete Natura 2000, al fine di contribuire alla protezione di una specie di uccello selvatico – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Esenzione per categoria di alcuni aiuti ai settori agricolo e forestale – Applicazione ad aiuti cofinanziati mediante risorse dell’Unione europea – Non applicazione alle imprese in difficoltà.
Causa C-251/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:311

 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

28 aprile 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Articolo 30 – Indennità Natura 2000 – Ambito di applicazione – Domanda di sostegno per una microriserva creata in una foresta non facente parte della rete Natura 2000, al fine di contribuire alla protezione di una specie di uccello selvatico – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Esenzione per categoria di alcuni aiuti ai settori agricolo e forestale – Applicazione ad aiuti cofinanziati mediante risorse dell’Unione europea – Non applicazione alle imprese in difficoltà»

Nella causa C‑251/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 21 aprile 2021, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento

«Piltenes meži» SIA

contro

Lauku atbalsta dienests,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J. Passer (relatore), presidente di sezione, F. Biltgen e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo lettone, da K. Pommere, J. Davidoviča e E. Bārdiņš, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da V. Bottka, C. Hermes e A. Sauka, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 1), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU 2014, L 193, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Piltenes meži» SIA e il Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno alle zone rurali, Lettonia) in merito a una decisione con la quale quest’ultimo ha rifiutato di concederle un sostegno per compensare i costi e il mancato guadagno dovuti all’esistenza, in una foresta ad essa appartenente, di una microriserva creata al fine di contribuire alla protezione di una specie di uccello selvatico.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 92/43/CEE

3

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), è entrata in vigore il 10 giugno 1992.

4

Tale direttiva, all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, così recita:

«1.   È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete “Natura 2000” comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE [del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 1979, L 103, pag. 1)].

(...)

3.   Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all’occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all’articolo 10».

5

L’articolo 10 della direttiva 92/43 prevede quanto segue:

«Laddove lo ritengano necessario, nell’ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d’acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche».

Direttiva 2009/147/CE

6

La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7), che ha abrogato e sostituito la direttiva 79/409, è entrata in vigore il 15 febbraio 2010.

7

L’articolo 2 della direttiva 2009/147 stabilisce che «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli [alle quali è applicabile la presente direttiva] a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».

8

L’articolo 3 di detta direttiva prevede quanto segue:

«1.   Tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli [in questione], una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

2.   La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

a)

istituzione di zone di protezione;

b)

mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione;

(...)».

Regolamento n. 1305/2013

9

Il regolamento n. 1305/2013 si applica dal 1o gennaio 2014.

10

I suoi considerando 24 e 56 sono così formulati:

«(24)

È opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall’applicazione della [direttiva 2009/147] e della [direttiva 92/43] e al fine di contribuire all’oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall’applicazione della [direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1)]. (...)

(...)

(56)

Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano al sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale di cui al presente regolamento. Tuttavia, viste le caratteristiche specifiche del settore agricolo, tali disposizioni del TFUE non dovrebbero applicarsi alle misure di sviluppo rurale concernenti interventi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE, che sono realizzati in forza e in conformità del presente regolamento, né ai pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno [dell’Unione europea] e che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE».

11

Il titolo I del regolamento n. 1305/2013, intitolato «Obiettivi e strategia», comprende in particolare l’articolo 1 di quest’ultimo, intitolato «Oggetto», il quale, al paragrafo 1, così dispone:

«Il presente regolamento stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell’Unione a favore dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale [(FEASR)] (...). Esso definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale. Esso delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale e definisce le misure da adotta al fine di attuare la politica di sviluppo rurale. Inoltre, esso stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione [europea] e norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell’Unione».

12

Il titolo II di tale regolamento, intitolato «Programmazione», contiene in particolare l’articolo 6, intitolato «Programmi di sviluppo rurale», che prevede quanto segue:

«1.   Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III. Il sostegno del FEASR è volto alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale perseguiti attraverso le priorità dell’Unione.

2.   Uno Stato membro può presentare un unico programma nazionale per l’insieme del loro territorio o una serie di programmi regionali. In alternativa, esso può presentare, in casi debitamente motivati, un programma nazionale e una serie di programmi regionali. (...)

3.   Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare, per approvazione (...), anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.

Discipline nazionali di Stati membri che presentano programmi regionali possono anche contenere una tabella che riassuma, per regione e per anno, il contributo totale del FEASR allo Stato membro interessato per l’intero periodo di programmazione».

13

Il titolo III di detto regolamento, intitolato «Sostegno allo sviluppo rurale», elenca, al suo capo I, una serie di misure tra le quali figura segnatamente quella prevista all’articolo 30 del medesimo regolamento, intitolato «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla [direttiva 2000/60]», i cui paragrafi 1, 2 e 6 sono così formulati:

«1.   Il sostegno previsto dalla presente misura è erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall’applicazione della direttiva [92/43] e della direttiva [2009/147] e della [direttiva 2000/60].

(...)

2.   Il sostegno è concesso agli agricoltori e ai silvicoltori privati nonché alle associazioni di silvicoltori privati. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.

(...)

6.   Le indennità sono concesse per le seguenti zone:

a)

le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive [92/43] e [2009/147];

b)

altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola o silvicola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva [92/43], a condizione che tali aree non superino, per programma di sviluppo rurale, il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio;

(...)».

14

Il titolo VIII del regolamento n. 1305/2013, intitolato «Disposizioni in materia di concorrenza», contiene segnatamente articoli 81 e 82 di quest’ultimo.

15

Ai sensi dell’articolo 81 di tale regolamento, intitolato «Aiuti di Stato»:

«1.   Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.

2.   Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE».

16

L’articolo 82 di detto regolamento, intitolato «Finanziamenti nazionali integrativi», dispone quanto segue:

«I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell’Unione a favore dello sviluppo rurale in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE sono inseriti dagli Stati membri nel programma di sviluppo rurale (...) e, se sono conformi ai criteri previsti dal presente regolamento, sono approvati dalla Commissione».

Regolamento n. 702/2014

17

Il regolamento n. 702/2014 è entrato in vigore il 1o marzo 2014.

18

I considerando 16 e 60 di tale regolamento così recitano:

«(16)

È opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti devono essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (...) al fine di evitarne l’elusione, (...)

(...)

(60)

Il settore forestale costituisce parte integrante dello sviluppo rurale. La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 [TFUE] alle imprese attive nel settore forestale in numerose decisioni, in particolare nel quadro degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. (...) Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione di tali orientamenti alle imprese attive nel settore forestale, è opportuno, al fine di semplificare le procedure garantendo nel contempo un controllo e una sorveglianza efficaci da parte della Commissione, che quest’ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 [del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU 1998, L 142, pag. 1)] anche con riguardo agli aiuti a favore del settore forestale. In base all’esperienza della Commissione, gli aiuti concessi nel settore forestale per le misure che rientrano nei programmi di sviluppo rurale e che sono cofinanziati dal FEASR o erogati a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a tali misure cofinanziate non comportano una distorsione significativa della concorrenza sul mercato interno. (...) È opportuno che il presente regolamento definisca condizioni chiare per la compatibilità di tali misure con il mercato interno. Tali condizioni dovrebbero essere per quanto possibile coerenti con le norme stabilite dal regolamento [n. 1305/2013] e dagli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi di detto regolamento».

19

L’articolo 1 del regolamento n. 702/2014, che fa parte del capo I di quest’ultimo, prevede quanto segue:

«1.   Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

(...)

e)

aiuti a favore del settore forestale.

(...)

3.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)

gli aiuti a favore del settore forestale non cofinanziati dal FEASR né concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate, (...);

(...)

6.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione:

a)

degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali (...), degli aiuti destinati a compensare i costi di eradicazione delle epizoozie (...), e degli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti (...)

b)

degli aiuti per gli eventi indicati di seguito, a condizione che l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:

i)

aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, (...)

ii)

aiuti per i costi inerenti all’eradicazione di organismi nocivi ai vegetali e per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, (...)

iii)

aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici e climatici (...)».

20

L’articolo 2, punto 14, di tale regolamento, anch’esso contenuto nel capo I di quest’ultimo, definisce come segue l’espressione «impresa in difficoltà»:

«”impresa in difficoltà”: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)

nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una [piccola o media impresa (PMI)] costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. (...)

(...)».

Diritto lettone

Legge sulla conservazione delle specie e degli habitat

21

Il Sugu un biotopu aizsardzības likums (legge sulla conservazione delle specie e degli habitat), del 16 marzo 2000 (Latvijas Vēstnesis, 2000, n. 121/122), contiene l’articolo 10, intitolato «Diritto dei proprietari o dei conduttori dei terreni a una compensazione», il cui paragrafo 2 stabilisce che «[i] proprietari di terreni hanno diritto alla compensazione prevista dalla normativa per i vincoli imposti alle attività economiche nelle microriserve».

Legge sullo sviluppo agricolo e rurale

22

Il Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (legge sullo sviluppo agricolo e rurale), del 7 aprile 2004 (Latvijas Vēstnesis, 2004, n. 64), contiene l’articolo 5, i cui paragrafi 4, 7 e 8 sono così formulati:

«4.   Le modalità di concessione degli aiuti di Stato e dell’[Unione] all’agricoltura e le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato e dell’[Unione] allo sviluppo rurale e della pesca sono stabilite dal Consiglio dei ministri. (...)

(...)

7.   Il Consiglio dei ministri stabilisce le procedure per la gestione e il controllo degli aiuti di Stato e degli aiuti dell’[Unione] all’agricoltura e le procedure per la gestione e il controllo degli aiuti di Stato e di aiuti dell’[Unione] allo sviluppo rurale e alla pesca.

8.   Il Consiglio dei ministri determina le modalità di gestione del Fondo europeo agricolo di garanzia, del [FEASR] e del Fondo europeo per la pesca, nonché le competenze e i doveri delle autorità che intervengono nella gestione di tali fondi».

Legge sulla compensazione per i vincoli imposti alle attività economiche nelle aree protette

23

Il Likums «Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās» (legge sulla compensazione per i vincoli imposti alle attività economiche nelle aree protette), del 4 aprile 2013 (Latvijas Vēstnesis, 2013, n. 74), stabilisce, al suo articolo 2, paragrafo 3, che «[i]l versamento di un sostegno annuale per i vincoli imposti alle attività economiche nelle microriserve può essere autorizzato secondo le procedure previste dalle norme relative alla concessione di aiuti allo sviluppo agricolo finanziati dai fondi dell’[Unione] corrispondenti».

24

Tale legge prevede inoltre, al suo articolo 4, paragrafo 2, che «[l]e compensazioni versate mediante fondi [dell’Unione] sono gestite conformemente alle norme relative alla concessione di aiuti dell’[Unione]».

Decreto n. 171/2015

25

Il Ministru kabineta noteikumi Nr. 171 «par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā» (decreto del Consiglio dei ministri n. 171, sulle norme di concessione, gestione e controllo degli aiuti dello Stato e dell’Unione europea finalizzati al miglioramento dell’ambiente, del clima e del mondo rurale nel periodo di programmazione 2014-2020), del 7 aprile 2015 (Latvijas Vēstnesis, 2015, n. 76; in prosieguo: il «decreto n. 171/2015»), che è stato adottato sulla base dell’articolo 5, paragrafi 4 e 7, della legge sullo sviluppo agricolo e rurale, al punto 1 dispone quanto segue:

«Il presente decreto stabilisce le modalità di concessione, gestione e controllo degli aiuti dello Stato e dell’[Unione] allo sviluppo rurale, in particolare a sostegno delle misure finalizzate al miglioramento dell’ambiente e dello spazio naturale, conformemente

1.1. [a]l regolamento [n. 1305/2013];

(...)

1.8. [a]l regolamento [n. 702/2014].

(...)».

26

Il punto 2 del decreto n. 171/2015 è così formulato:

«Il sostegno allo sviluppo rurale diretto al miglioramento dell’ambiente, del clima e del paesaggio rurale è concesso per le seguenti misure (...):

(...)

2.3. “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla [direttiva 2000/60]” per la misura “Pagamento di una compensazione per le zone forestali Natura 2000” (...)

(...)

2.6. “Concessione di sostegno nell’ambito della misura ’Pagamento di una compensazione per le zone forestali Natura 2000’”.

(...)».

27

Ai sensi dell’articolo 56 del decreto n. 171/2015:

«La superficie ammissibile è una zona forestale (escluse le torbiere):

56.1. inclusa nell’elenco delle zone [Natura 2000] ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 (...);

56.2. situata in una microriserva al di fuori delle zone Natura 2000 ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, lettera b), del regolamento n. 1305/2013 o – se il regime di protezione Natura 2000 non garantisce la conservazione di una specie o di un habitat – in una zona Natura 2000, a condizione che la microriserva sia stata istituita conformemente alla legge relativa alle modalità di creazione e di gestione delle microriserve, alla loro conservazione e all’istituzione delle microriserve e delle rispettive zone cuscinetto.

(...)».

28

Il punto 61 di detto decreto prevede quanto segue:

«Per ottenere il sostegno, il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

(...)

61.6. conformemente all’articolo 2, punto 14, del regolamento n. 702/2014, in base alla situazione al 15 giugno dell’anno in corso non è stato possibile riscontrare alcuna delle caratteristiche di un’impresa in difficoltà previste dalla normativa che stabilisce le modalità di gestione del Fondo europeo agricolo di garanzia, del [FEASR] e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonché degli aiuti concessi dallo Stato e dall’[Unione] a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale e della pesca durante il periodo di programmazione 2014-2020».

Decreto n. 599, del 30 settembre 2014

29

Il Ministru kabineta noteikumi Nr. 599 «par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecība fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā» (decreto del Consiglio dei ministri n. 599 sulla gestione del Fondo europeo agricolo di garanzia, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e sulla gestione degli aiuti di Stato e dell’Unione europea a favore dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca nel periodo di programmazione 2014-2020), del 30 settembre 2014 (Latvijas Vēstnesis, 2014, n. 200), adottato sulla base dell’articolo 5, paragrafi da 7 a 9, della legge sullo sviluppo agricolo e rurale, al punto 53 stabilisce quanto segue:

«Conformemente all’articolo 2, punto 14, del regolamento n. 702/2014, il Servizio di sostegno alle zone rurali non concede alcun aiuto se, al momento della domanda di sostegno per misure che implicano l’esame della questione se il richiedente corrisponda allo status di impresa in difficoltà, il richiedente l’aiuto presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:

53.1 più della metà del capitale sottoscritto di una società a responsabilità limitata (diversa da una piccola o media impresa costituitasi da meno di tre anni) è stato perso a causa di perdite cumulate, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto, compresi i premi di emissione (...)

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

30

La Piltenes meži è proprietaria di una foresta avente una superficie di circa 500 ettari, nella quale si trova una zona avente lo status di microriserva, ai sensi della normativa lettone che ha attuato la direttiva 2009/147. Tale microriserva è stata creata dall’autorità lettone competente al fine di contribuire alla protezione del gallo cedrone (Tetrao urogallus), che è una specie di uccello selvatico.

31

In data non precisata, la Piltenes meži ha presentato una domanda di sostegno per il 2015 al Servizio di sostegno alle zone rurali, con la quale ha chiesto la concessione di un’indennità per compensare i costi e il mancato guadagno dovuti all’esistenza di detta microriserva.

32

Con decisione del 1o giugno 2016, confermata da una decisione del 25 luglio dello stesso anno, il Servizio di sostegno alle zone rurali ha respinto tale domanda di sostegno con la motivazione che la normativa lettone applicabile escludeva che una siffatta indennità potesse essere concessa a un’impresa in difficoltà e che, nel caso di specie, la Piltenes meži doveva essere qualificata come tale, in quanto dall’esame della sua relazione annuale per il 2014 emergeva che le sue perdite rappresentavano oltre il 50% del suo capitale sociale.

33

Con sentenza del 24 marzo 2017, l’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia) ha accolto il ricorso proposto dalla Piltenes meži avverso le due decisioni suddette.

34

Con sentenza del 30 novembre 2017, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), adita in appello, ha respinto la domanda di sostegno presentata dalla Piltenes meži basandosi, in sostanza, sul seguente ragionamento. Anzitutto, essa ha constatato che l’indennità richiesta doveva essere finanziata non già dal bilancio dello Stato o da un ente locale, bensì da risorse provenienti da un fondo dell’Unione, ossia il FEASR. Essa ha poi rilevato che, conformemente alla normativa dell’Unione relativa al FEASR e alla normativa lettone che la attua, tali fondi devono essere gestiti e assegnati alle imprese nel rispetto delle norme dell’Unione relative al controllo degli aiuti di Stato. Infine, essa ha osservato che tali norme prevedono che la concessione di un’indennità come quella richiesta nel caso di specie sia esclusa qualora il richiedente sia un’impresa in difficoltà.

35

La Piltenes meži ha impugnato tale sentenza, contestando, in particolare, le valutazioni secondo le quali, da un lato, l’indennità di cui aveva chiesto la concessione doveva essere considerata un aiuto di Stato e, dall’altro, un siffatto aiuto di Stato non poteva essere concesso a un’impresa in difficoltà.

36

Nella sua decisione di rinvio, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia) si interroga, in sostanza, sulla portata e sull’articolazione delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui le diverse normative lettoni applicabili alla controversia di cui è investita mirano a garantire l’attuazione, rilevando che i due giudici chiamati a conoscere di tale controversia in primo grado e in appello hanno adottato posizioni diverse al riguardo.

37

Essa si chiede, più in particolare, in primo luogo, se aiuti destinati a indennizzare o a compensare i costi e il mancato guadagno dovuti all’esistenza, in zone forestali non facenti parte della rete Natura 2000, di microriserve create al fine di contribuire alla protezione di specie di uccelli selvatici contemplati dalla direttiva 2009/147 possano essere considerati aiuti rientranti nell’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013.

38

Detto giudice precisa, in particolare, che tali aiuti potrebbero essere considerati costitutivi dell’indennizzo o della compensazione per un vincolo imposto al diritto di proprietà e al diritto di esercitare un’attività economica degli interessati, al fine di garantire il rispetto della normativa ambientale, anziché come aiuti dell’Unione o come aiuti di Stato. La Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) si sarebbe del resto pronunciata in tal senso in una sentenza del 19 marzo 2014.

39

Nei limiti in cui i suddetti aiuti, destinati ad essere finanziati non mediante il bilancio dello Stato, bensì mediante risorse provenienti da un fondo dell’Unione, rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013, il giudice del rinvio si chiede, in secondo luogo, se la loro concessione possa essere subordinata alla condizione che i soggetti che chiedono di beneficiarne non siano imprese in difficoltà, come richiesto dalla Commissione agli articoli 1 e 2 del regolamento n. 702/2014.

40

Tale giudice ritiene al riguardo che, pur essendo legittimo che la Commissione abbia cercato di preservare le risorse dell’Unione e di garantirne l’impiego ottimale imponendo una siffatta condizione, il regolamento n. 702/2014 è comunque inficiato da un vizio essenziale in quanto tale istituzione non ha effettuato un bilanciamento o, quantomeno, non ha garantito un giusto equilibrio tra gli obiettivi così perseguiti dalla Commissione, da un lato, e il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dall’altro lato. Infatti, a differenza di tutti gli altri soggetti cui è imposto un vincolo giuridico ed economico a fini ambientali, le imprese in difficoltà sarebbero ingiustamente private, per ragioni attinenti alla loro situazione economica e finanziaria, del beneficio dell’indennizzo o della compensazione che esse possono pretendere.

41

L’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le compensazioni per le microriserve istituite nelle zone forestali ai fini della realizzazione degli obiettivi della direttiva [2009/147] rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 6, del [regolamento n. 1305/2013].

2)

Se la concessione di una compensazione per le microriserve istituite ai fini della realizzazione degli obiettivi della direttiva [2009/147] sia soggetta alle limitazioni ai pagamenti alle imprese in difficoltà previste dal [regolamento n. 702/2014]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

42

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato, tenuto conto in particolare del suo paragrafo 6, nel senso che un sostegno richiesto per una microriserva creata in una foresta al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva 2009/147 rientri nell’ambito di applicazione di tale articolo 30.

43

A tale riguardo, articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 prevede che un sostegno può essere erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall’applicazione delle direttive 92/43, 2000/60 e 2009/147.

44

Inoltre, il paragrafo 6 di tale articolo 30 enuncia, rispettivamente alle lettere a) e b), che le zone per le quali sono concesse indennità nell’ambito di un siffatto sostegno includono, da un lato, le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi della direttiva 92/43 e 2009/147 nonché, dall’altro, altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola o silvicola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della prima delle due direttive summenzionate.

45

Nel caso di specie, dalla prima questione posta dal giudice del rinvio nonché dalle affermazioni contenute nella decisione di rinvio riassunte ai punti 30, 31 e 37 della presente sentenza risulta che la zona interessata dalla domanda di sostegno di cui al procedimento principale è una microriserva creata al fine di contribuire alla protezione di una specie di uccello selvatico, ma in una foresta non facente parte della rete Natura 2000.

46

È evidente che per una zona siffatta, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013, non può essere concessa un’indennità per il sostegno previsto in tale articolo 30. Infatti, il suddetto articolo 30, paragrafo 6, lettera a), prevede tale concessione solo nel caso di zone agricole e forestali di cui al medesimo regolamento oppure, se del caso, di cui alla normativa nazionale adottata in applicazione di quest’ultimo, che sono situate in zone Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43 e 2009/147 (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2022, Sātiņi-S, C‑234/20, EU:C:2022:56, punti 27, 33, 3537).

47

Ne consegue che, per una zona non facente parte della rete Natura 2000, come la zona di cui trattasi nel procedimento principale, in ogni caso, una siffatta indennità potrebbe essere concessa soltanto in forza dell’articolo 30, paragrafo 6, lettera b), del regolamento n. 1305/2013.

48

Tuttavia, la formulazione di tale disposizione non consente, di per sé, di determinare se e, eventualmente, a quali condizioni ciò possa verificarsi.

49

Occorre quindi, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, interpretare detta disposizione tenendo conto, non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 41, nonché del 21 gennaio 2021, Germania/Esso Raffinage, C‑471/18 P, EU:C:2021:48, punto 81).

50

A tale riguardo, è opportuno ricordare, in primo luogo, che le zone per le quali, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, lettera b), del regolamento n. 1305/2013, può essere concessa un’indennità per il sostegno previsto da tale articolo 30 sono le aree naturali protette delimitate, diverse da quelle facenti parte della rete Natura 2000, soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola o silvicola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43.

51

Ne consegue che la possibilità di concedere una siffatta indennità per tali zone è subordinata, da un lato, alla condizione che la zona interessata sia un’area naturale protetta delimitata soggetta a vincoli ambientali relativi all’attività agricola o silvicola.

52

Nel caso di specie, dalle affermazioni contenute nella decisione di rinvio di cui al punto 45 della presente sentenza risulta che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la zona di cui trattasi nel procedimento principale soddisfa tale condizione in quanto essa costituisce un’area naturale protetta delimitata soggetta a vincoli ambientali relativi all’attività silvicola. Più precisamente, da tali affermazioni emerge che detta zona è una microriserva creata dall’autorità nazionale competente in una foresta non facente parte della rete Natura 2000, al fine di contribuire alla protezione di una specie di uccello selvatico, e la cui esistenza comporta costi nonché un mancato guadagno per il proprietario di tale foresta.

53

Dall’altro lato, dall’articolo 30, paragrafo 6, lettera b), del regolamento n. 1305/2013 discende che la zona per la quale è richiesto un sostegno e i vincoli ambientali cui tale zona è soggetta devono contribuire all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43.

54

Nella fattispecie, il giudice del rinvio si interroga, tra l’altro, sulla portata di tale condizione, come risulta dai termini in cui è formulata la prima questione sollevata da quest’ultimo e dalle affermazioni contenute nella decisione di rinvio riassunte al punto 37 della presente sentenza.

55

In secondo luogo, l’articolo 10 della direttiva 92/43, al quale rinvia l’articolo 30, paragrafo 6, lettera b), del regolamento n. 1305/2013, prevede, al primo comma, che al fine, segnatamente, di rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Esso precisa altresì, al secondo comma, che si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento, sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

56

Il citato articolo 10 autorizza quindi gli Stati membri ad adottare misure destinate a rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, come previsto anche dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/43.

57

Orbene, dal suddetto articolo 3, paragrafo 1, risulta che tale rete è destinata a includere non solo «zone speciali di conservazione» degli habitat naturali e degli habitat di specie animali o vegetali elencati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II di tale direttiva, ma anche «zone di protezione speciale» classificate dagli Stati membri al fine di contribuire alla conservazione di specie di uccelli selvatici a norma della direttiva 79/409, ormai sostituita dalla direttiva 2009/147.

58

Ne consegue che le misure che gli Stati membri sono autorizzati ad adottare in forza dell’articolo 10 della direttiva 92/43, per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, possono vertere tanto sugli habitat rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 92/43 quanto su specie di uccelli selvatici rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/147, fermo restando che, in quest’ultima ipotesi, tali misure sono destinate a completare le misure di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2009/147.

59

Nel caso di specie, dalle affermazioni contenute nella decisione di rinvio menzionate ai punti 45 e 52 della presente sentenza risulta che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice nazionale effettuare, questo è lo scopo della microriserva di cui al procedimento principale e dei vincoli ambientali relativi all’attività silvicola cui tale microriserva è soggetta, in quanto la creazione della microriserva e l’introduzione di detti vincoli servono a contribuire alla protezione del gallo cedrone (Tetrao urogallus), che è una specie di uccello selvatico rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/147.

60

In terzo luogo, l’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 precisa, come ricordato al punto 43 della presente sentenza, che il sostegno cui si riferisce tale disposizione mira a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall’applicazione delle direttive 92/43, 2000/60 e 2009/147.

61

Da detta disposizione risulta chiaramente che tale sostegno può essere concesso, in particolare, nel caso in cui una zona per la quale può essere concessa un’indennità ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1305/2013 sia soggetta a vincoli risultanti dall’applicazione della direttiva 2009/147, come esposto sia dal governo lettone che dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte.

62

Tale sostegno può quindi essere concesso per una siffatta zona tanto nel caso in cui quest’ultima sia soggetta a vincoli risultanti da una misura nazionale di protezione di una specie di uccello selvatico adottata ai sensi della direttiva 2009/147, quanto nel caso in cui tale misura sia stata adottata ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 92/43, come rilevato al punto 58 della presente sentenza.

63

In quarto luogo, l’obiettivo generale di sostegno strategico allo sviluppo rurale perseguito dal regolamento n. 1305/2013, quale enunciato all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, si concretizza segnatamente, come risulta dall’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento e dal titolo III di quest’ultimo, al quale quest’ultima disposizione rinvia, con la possibilità, conferita agli Stati membri, di adottare un insieme di misure intese a realizzare le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale.

64

Tra queste misure rientra il sostegno previsto all’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013, il cui obiettivo specifico è, come indicato dal considerando 24 di tale regolamento, concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall’applicazione delle direttive dell’Unione che garantiscono la tutela degli habitat naturali, degli habitat di specie animali e vegetali, delle stesse specie nonché delle acque.

65

Da questo obiettivo, che è formulato in termini che non escludono a priori alcun tipo di vincolo derivante dall’applicazione di una delle direttive citate, risulta chiaramente che il sostegno previsto all’articolo 30 può essere concesso, in particolare, quando tali vincoli risultano dall’introduzione, nella zona per la quale il sostegno è richiesto, di vincoli ambientali relativi all’attività agricola o silvicola, che contribuiscono alla protezione di una specie di uccello selvatico di cui alla direttiva 2009/147, indipendentemente dal fatto che tali vincoli derivino da una misura nazionale adottata ai sensi di tale direttiva stessa o dell’articolo 10 della direttiva 92/43.

66

Pertanto, detto obiettivo corrobora l’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1305/2013 che emerge dai diversi elementi di ordine testuale e contestuale analizzati ai punti da 50 a 62 della presente sentenza.

67

Nei limiti in cui il giudice si è poi interrogato, come risulta dalle affermazioni riassunte al punto 38 della presente sentenza, sulle conseguenze giuridiche che potrebbero essere tratte dal carattere indennitario o compensativo di un sostegno come quello di cui al procedimento principale, alla luce delle disposizioni del diritto primario o derivato dell’Unione relative alla concessione di aiuti pubblici, occorre ricordare, da un lato, che l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 mira, come indicato ai punti 43 e 60 di tale sentenza, a permettere la concessione degli aiuti di cui trattasi per compensare i costi e il mancato guadagno che gli agricoltori e i silvicoltori subiscono a causa dei vincoli occasionati dall’applicazione delle direttive 92/43, 2000/60 e 2009/147. Il carattere indennitario o compensativo di tali aiuti risulta dunque dalla finalità stessa di questi ultimi, come voluta dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 30 marzo 2017, Lingurár, C‑315/16, EU:C:2017:244, punti 2628, nonché del 27 gennaio 2022, Sātiņi-S, C‑234/20, EU:C:2022:56, punto 43), e non è dunque idonea a rimettere in discussione la loro qualificazione di aiuti che possono essere concessi ai sensi della normativa dell’Unione relativa al FEASR.

68

Dall’altro lato, dalla giurisprudenza della Corte discende che tale carattere indennitario o compensativo non esclude affatto che detti aiuti possano peraltro essere qualificati, nei limiti in cui sono finanziati mediante risorse statali, come «aiuti di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, purché siano soddisfatte le altre condizioni di applicazione di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2022, Sātiņi-S, C‑238/20, EU:C:2022:57, punti 4052).

69

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 deve essere interpretato, tenuto conto in particolare del suo paragrafo 6, nel senso che un sostegno richiesto per una microriserva creata in una foresta al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva 2009/147 rientra nell’ambito di applicazione di tale articolo 30.

Sulla seconda questione

70

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 702/2014 debba essere interpretato nel senso che debba escludersi la possibilità di dichiarare compatibile con il mercato interno un sostegno richiesto sulla base del regolamento n. 1305/2013, per una microriserva creata in una foresta al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva 2009/147, da un’impresa in difficoltà.

71

A questo proposito si deve ricordare, in via preliminare, che l’aiuto riguardo al quale il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione del regolamento n. 702/2014 è un aiuto che è stato richiesto ai sensi dell’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013. Si tratta quindi di un aiuto previsto da una normativa dell’Unione, ossia quella relativa al FEASR.

72

Tuttavia, tale aiuto è destinato ad essere concesso a soggetti che chiedono di beneficiarne non dall’Unione direttamente, bensì attraverso gli Stati membri e in attuazione dei programmi di sviluppo rurale presentati da questi ultimi e approvati dalla Commissione, come risulta dall’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1305/2013 e come la Corte ha già rilevato con riferimento tanto a detto regolamento quanto al regolamento che quest’ultimo ha abrogato e sostituito [v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2017, Lingurár, C‑315/16, EU:C:2017:244, punto 21, e del 6 ottobre 2021, Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno al mondo rurale), C‑119/20, EU:C:2021:817, punti da 54 a 56].

73

Tale meccanismo costituisce esso stesso il riflesso di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013, sono alla base del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale finanziato dal FEASR [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno al mondo rurale), C‑119/20, EU:C:2021:817, punto 57], con la precisazione che tale sostegno può assumere la forma non soltanto di un finanziamento proveniente dal bilancio dell’Unione, ma altresì di un finanziamento integrativo avente origine in risorse statali.

74

Come risulta dal punto 68 della presente sentenza, tale finanziamento integrativo può essere qualificato, alla luce dell’origine statale delle risorse che vi sono destinate, come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, purché siano soddisfatte le altre condizioni di applicazione di tale disposizione. Una siffatta qualificazione comporta essa stessa l’applicazione di tutte le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione relative agli aiuti di Stato, a meno che, in una determinata fattispecie, detto finanziamento riguardi operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE, nel qual caso esso è sottratto a tali disposizioni, conformemente all’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013.

75

Quanto al finanziamento proveniente dal bilancio dell’Unione, occorre rilevare che dall’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 e dal considerando 56 di tale regolamento, alla luce del quale tale disposizione deve essere letta, risulta che il legislatore dell’Unione ha altresì inteso sottoporlo all’applicazione degli articoli da 107 a 109 TFUE, a meno che esso non riguardi operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE, come enunciato all’articolo 81, paragrafo 2, di detto regolamento.

76

Tale scelta legislativa, che mira, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento, a garantire il coordinamento tra il FEASR e gli altri strumenti dell’Unione, comporta la conseguenza di assoggettare integralmente gli aiuti a favore dello sviluppo rurale cofinanziati mediante risorse statali e risorse provenienti dal bilancio dell’Unione a tutte le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione relative agli aiuti di Stato.

77

Tra queste disposizioni figurano in particolare quelle del regolamento n. 702/2014, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione al fine di sapere, in sostanza, se un sostegno richiesto da un’impresa in difficoltà sulla base dell’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013, per una microriserva creata in una foresta al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva 2009/147, rientri nel regime di esenzione istituito da tale regolamento.

78

A tale riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che il regolamento n. 702/2014, come risulta dal suo stesso titolo, ha lo scopo di dichiarare compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nonché, di conseguenza, di esentarli dall’obbligo generale di notifica previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, purché tali aiuti individuali rispettino tutte le condizioni enunciate da detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2021, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, C‑128/19, EU:C:2021:401, punto 47).

79

Un regolamento di esenzione di questo tipo non osta a che una determinata misura di aiuto individuale, che rientra in una delle categorie elencate nel regolamento, ma che non soddisfa le condizioni per essere dichiarata compatibile con il mercato interno in base a tale regolamento di esenzione, sia comunque dichiarata compatibile con il mercato interno a seguito di un esame specifico, purché l’aiuto sia stato preventivamente notificato alla Commissione (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punti 57, 59, 8687, nonché del 20 maggio 2021, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, C‑128/19, EU:C:2021:401, punto 42).

80

Nel caso di specie, tuttavia, dalla decisione di rinvio non risulta che sia stata effettuata una siffatta notifica preventiva.

81

In secondo luogo, dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 702/2014, in combinato disposto con il paragrafo 3, lettera a), di tale articolo 1 e come chiarito dal considerando 60 di tale regolamento, risulta che l’esenzione istituita da detto regolamento si applica agli aiuti a favore del settore forestale, compresi quelli cofinanziati dal FEASR.

82

Il regolamento n. 702/2014 si applica quindi, segnatamente, agli aiuti di cui all’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 e, in particolare, agli aiuti richiesti, a sensi di tale disposizione, per una microriserva creata in una foresta al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva 2009/147, come l’aiuto di cui al procedimento principale.

83

Ne consegue che, per poter essere dichiarati compatibili con il mercato interno in applicazione del regolamento n. 702/2014 e beneficiare dell’esenzione prevista da detto regolamento, siffatti aiuti devono rispettare tutte le condizioni alle quali quest’ultimo sottopone tale dichiarazione di compatibilità.

84

Orbene, tali condizioni includono, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento in parola, quella secondo cui il richiedente un siffatto aiuto non deve essere un’impresa in difficoltà, fatte salve diverse eccezioni nessuna delle quali, nella decisione di rinvio, è stata presentata come rilevante nell’ambito del procedimento principale, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

85

Inoltre, dalla definizione della nozione di «impresa in difficoltà» di cui all’articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento risulta che tale nozione include, in particolare, le società a responsabilità limitata che abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate, vale a dire il medesimo criterio in base al quale l’autorità nazionale competente ha rifiutato di concedere l’aiuto di cui al procedimento principale, come emerge dalle affermazioni contenute nella decisione di rinvio riassunte al punto 32 della presente sentenza.

86

Ne consegue che il regolamento n. 702/2014 deve essere interpretato nel senso che un aiuto a favore del settore forestale e, più in particolare, un sostegno richiesto sulla base dell’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013, per una microriserva creata in una foresta al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva 2009/147, da parte di un’impresa in difficoltà ai sensi di detto articolo 2, punto 14, non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno sulla base del regolamento n. 702/2014.

87

In quarto e ultimo luogo, poiché il giudice del rinvio sembra nutrire dubbi in merito alla validità di tale esclusione alla luce del diritto di proprietà e dei principi generali di parità di trattamento e di proporzionalità, come risulta dalle affermazioni riassunte al punto 40 della presente sentenza, occorre osservare, anzitutto, che l’analisi del regolamento n. 702/2014 fa emergere che detta esclusione non è fondata sull’obiettivo di preservare le risorse dell’Unione, riguardo al quale tale giudice si chiede se esso non sia stato indebitamente privilegiato a scapito del diritto di proprietà e dei due principi generali summenzionati.

88

Invero, come risulta dal considerando 16 di tale regolamento, che chiarisce la ragion d’essere dell’esclusione delle imprese in difficoltà dal beneficio dell’esenzione istituita da detto regolamento, fatte salve le eccezioni menzionate al punto 84 della presente sentenza, tale esclusione mira a garantire che tutti gli aiuti richiesti da dette imprese siano esaminati, in modo esclusivo e coerente, alla luce di un insieme di norme procedurali e sostanziali specifiche, che è stato istituito precisamente per tener conto, in modo adeguato, della situazione specifica di tali imprese. Tale esclusione ha quindi come unico obiettivo e come unica conseguenza non già di vietare in modo generale che a imprese in difficoltà vengano concessi aiuti a favore del settore forestale, dato che una siffatta possibilità resta invece loro aperta, nel rispetto di tali norme, ma di rendere inapplicabile il regolamento n. 702/2014 a detti aiuti quando sono richiesti da tali imprese.

89

Occorre poi osservare che dette norme mirano esse stesse a garantire che gli aiuti che possono essere concessi a imprese in difficoltà rispettino le condizioni che consentono di dichiarare gli aiuti suddetti compatibili con il mercato interno, fermo restando che la concessione di tali aiuti non costituisce un diritto di cui godrebbero le imprese, essendo la concessione di aiuti di Stato, in linea di principio, vietata dal Trattato FUE, bensì una facoltà offerta alle autorità pubbliche, nei casi in cui tali aiuti perseguano uno degli obiettivi di interesse comune enunciati all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE e rispettino le condizioni previste dalla normativa applicabile. Ne consegue, in particolare, che, pur essendo autorizzati a concedere aiuti cofinanziati dal FEASR sulla base dell’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013, gli Stati membri non sono tenuti a farlo, ma dispongono, al contrario, di un margine di discrezionalità a tal fine [v., in tal senso, sentenze del6 ottobre 2021, Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno al mondo rurale), C‑119/20, EU:C:2021:817, punto 56; del 27 gennaio 2022, Sātiņi-S, C‑234/20, EU:C:2022:56, punti 4066, nonché del 27 gennaio 2022, Sātiņi-S, C‑238/20, EU:C:2022:57, punto 36].

90

Ciò premesso, tale margine di discrezionalità deve essere esercitato nei limiti delle disposizioni di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2017, Lingurár, C‑315/16, EU:C:2017:244, punto 18) e nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione (v., per analogia, per quanto riguarda la concessione di finanziamenti che possono essere concessi sulla base di un fondo dell’Unione diverso dal FEASR, sentenza del 27 gennaio 2022, Zinātnes parks, C‑347/20, EU:C:2022:59, punto 61).

91

Infine, a tal proposito, il trattamento specifico riservato alle imprese in difficoltà dal regolamento n. 702/2014 non può essere considerato, di per sé, idoneo a violare il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta o i principi generali di parità di trattamento e di proporzionalità.

92

Infatti, da un lato, la Corte ha già dichiarato che, poiché il diritto di proprietà non costituisce una prerogativa assoluta, il suo esercizio può essere oggetto, alle condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, di una restrizione giustificata da un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, come quella derivante da una misura nazionale adottata a fini di tutela della natura e dell’ambiente in forza delle direttive 92/43 o 2009/147, senza per questo che alla persona il cui diritto di proprietà sia oggetto di una siffatta restrizione debba necessariamente essere concesso un indennizzo e, più specificamente, un sostegno sulla base dell’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 (v., in tal senso, sentenze del 27 gennaio 2022, Sātiņi-S, C‑234/20, EU:C:2022:56, punti da 62 a 66, e del 27 gennaio 2022, Sātiņi-S, C‑238/20, EU:C:2022:57, punti da 32 a 36). Ciò premesso, nell’ipotesi in cui una misura nazionale adottata a fini di tutela della natura e dell’ambiente in forza delle direttive 92/43 o 2009/147 avesse l’effetto di comportare una perdita di valore del terreno interessato, così da essere assimilabile a una privazione di proprietà, il proprietario di tale terreno, tenuto conto dell’esistenza di una situazione di attuazione del diritto dell’Unione, avrebbe un diritto a un indennizzo, conformemente all’articolo 17 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Pesce e a., C‑78/16 e C‑79/16, EU:C:2016:428, punti 8586).

93

Dall’altro lato, la circostanza che alle imprese il cui diritto di proprietà sia oggetto di una restrizione derivante da una misura nazionale adottata ai fini della tutela della natura e dell’ambiente in forza delle direttive 92/43 o 2009/147 possano essere concessi aiuti la cui compatibilità con il mercato interno dipende da condizioni diverse a seconda che siano o meno in difficoltà è giustificata dalla differenza di situazione in cui queste due categorie di imprese si trovano alla luce del diritto dell’Unione relativo agli aiuti di Stato.

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Infatti, tenuto conto delle difficoltà economiche o finanziarie che tali imprese conoscono, è giustificato sottoporre l’esame della compatibilità con il mercato interno degli aiuti che possono essere loro concessi a condizioni specifiche, che consentano di prendere in considerazione le loro difficoltà e le loro possibili conseguenze (v., per analogia, per quanto riguarda l’inapplicabilità alle imprese in difficoltà di un regolamento di esenzione diverso dal regolamento n. 702/2014, sentenza del 27 gennaio 2022, Zinātnes parks, C‑347/20, EU:C:2022:59, punti da 46 a 4957).

95

Inoltre, l’inapplicabilità dell’esenzione prevista dal regolamento n. 702/2014 alle imprese in difficoltà non appare contraria al principio generale di proporzionalità. Infatti, indipendentemente dal suo carattere adeguato, che discende dal punto precedente della presente sentenza, essa non può essere considerata eccedente quanto necessario per conseguire l’obiettivo da essa perseguito in quanto, come indicato ai precedenti punti 79 e 88, essa non osta a che a tali imprese sia concesso un aiuto al settore forestale o un aiuto alle imprese in difficoltà purché un aiuto siffatto rispetti le condizioni previste dalle disposizioni del diritto in materia di aiuti di Stato che sono applicabili a dette imprese.

96

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il regolamento n. 702/2014 deve essere interpretato nel senso che deve escludersi la possibilità di dichiarare compatibile con il mercato interno, ai sensi di tale regolamento, un sostegno richiesto sulla base del regolamento n. 1305/2013, per una microriserva creata in una foresta al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva 2009/147, da un’impresa in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del regolamento n. 702/2014.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, deve essere interpretato, tenuto conto in particolare del suo paragrafo 6, nel senso che un sostegno richiesto per una microriserva creata in una foresta al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, rientra nell’ambito di applicazione di tale articolo 30.

 

2)

Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, deve essere interpretato nel senso che deve escludersi la possibilità di dichiarare compatibile con il mercato interno, ai sensi di tale regolamento, un sostegno richiesto sulla base del regolamento n. 1305/2013, per una microriserva creata in una foresta al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva 2009/147, da un’impresa in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del regolamento n. 702/2014.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

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