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Document 62021CJ0234

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 marzo 2024.
Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL e a. contro Conseil des ministres.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio).
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 91/477/CEE – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi – Armi da fuoco proibite o soggette ad autorizzazione – Armi da fuoco semiautomatiche – Direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 – Articolo 7, paragrafo 4 bis – Facoltà per gli Stati membri di confermare, rinnovare o prorogare autorizzazioni – Asserita impossibilità di esercitare tale facoltà per quanto riguarda le armi da fuoco semiautomatiche trasformate in armi per sparare cartucce a salve o in armi da saluto o acustiche – Validità – Articolo 17, paragrafo 1, e articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio della tutela del legittimo affidamento.
Causa C-234/21.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:200

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 marzo 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 91/477/CEE – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi – Armi da fuoco proibite o soggette ad autorizzazione – Armi da fuoco semiautomatiche – Direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 – Articolo 7, paragrafo 4 bis – Facoltà per gli Stati membri di confermare, rinnovare o prorogare autorizzazioni – Asserita impossibilità di esercitare tale facoltà per quanto riguarda le armi da fuoco semiautomatiche trasformate in armi per sparare cartucce a salve o in armi da saluto o acustiche – Validità – Articolo 17, paragrafo 1, e articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio della tutela del legittimo affidamento»

Nella causa C‑234/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour constitutionnelle (Corte Costituzionale, Belgio), con decisione del 25 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 12 aprile 2021, nel procedimento

Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL,

NG,

WL

contro

Conseil des ministres,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev (relatore), K. Jürimäe, C. Lycourgos, T. von Danwitz, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.-C. Bonichot, A. Kumin, I. Ziemele, D. Gratsias, M.L. Arastey Sahún e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice, successivamente I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 settembre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per la Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL, NG e WL, da F. Judo, advocaat;

per il governo belga, da C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistite da S. Ronse e G. Vyncke, advocaten;

per il Parlamento europeo, da J. Étienne, M. Menegatti e R. van de Westelaken, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da J. Lotarski, K. Pleśniak e L. Vétillard, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Tricot e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 novembre 2022,

vista l’ordinanza di riapertura della trattazione orale del 28 febbraio 2023 e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo belga, da C. Pochet, in qualità di agente, assistita da S. Ronse e G. Vyncke, advocaten;

per il Parlamento europeo, da M. Menegatti e R. van de Westelaken, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da K. Pleśniak e L. Vétillard, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Tricot e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 settembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU 1991, L 256, pag. 51), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (GU 2017, L 137, pag. 22).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL, NG e WL (in prosieguo, congiuntamente: la «DAAA e a.») e, dall’altro, il Conseil des ministres (Consiglio dei ministri, Belgio) in merito, in particolare, alla validità di una disposizione di una legge belga che non prevede la possibilità, a titolo di misura transitoria, di continuare a detenere armi da fuoco semiautomatiche trasformate per sparare cartucce a salve o trasformate in armi da saluto o acustiche, legalmente acquisite nonché registrate prima del 13 giugno 2017, ma che prevede una siffatta possibilità nel caso in cui simili armi da fuoco semiautomatiche non siano state trasformate in tal modo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Ai sensi del considerando 5 della direttiva 91/477:

«considerando che tale normativa svilupperà una maggiore fiducia reciproca tra gli Stati membri nel campo della salvaguardia della sicurezza delle persone nella misura in cui sia basata su legislazioni parzialmente armonizzate; che è opportuno, a tale fine, stabilire categorie di armi da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte di privati saranno vietate oppure subordinate ad un’autorizzazione o ad una dichiarazione».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 (GU 2008, L 179, pag. 5), così recitava:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per “arma da fuoco” qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell’allegato I.

Ai fini della presente direttiva, un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se:

ha l’aspetto di un’arma da fuoco e,

come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata».

5

Ai sensi dell’allegato I, punto II, lettera A, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51, rientravano in particolare nella «Categoria B – Armi da fuoco soggette ad autorizzazione»:

«1.

Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione

(...)

4.

Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce

5.

Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce

6.

Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm

7.

Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica».

6

L’allegato I, punto III, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51, prevedeva quanto segue:

«Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione:

a)

sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell’arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione;

(...)».

7

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, conteneva, ai punti 1 e da 3 a 5, le seguenti definizioni:

«1)

“arma da fuoco”, qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa da tale definizione per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell’allegato I.

Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se:

a)

ha l’aspetto di un’arma da fuoco e,

b)

come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;

(...)

3)

“munizione”, l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato.

4)

“armi d’allarme o da segnalazione”, i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e che non possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile.

5)

“armi da saluto e acustiche”, armi da fuoco specificamente trasformate per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in eventi quali spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi».

8

L’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, disponeva quanto segue:

«Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva (…)».

9

Ai sensi dell’allegato I, punto II, lettera A, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, rientravano nella «Categoria A – Armi da fuoco proibite»:

«1.

Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo

2.

Le armi da fuoco automatiche

3.

Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto

4.

Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni

5.

Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

6.

Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4 bis.

7.

Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:

a)

le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:

i)

un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o

ii)

un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,

b)

le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:

i)

un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o

ii)

un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.

8.

Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.

9.

Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica».

10

I considerando 20 e 31 della direttiva 2017/853 enunciavano quanto segue:

«(20)

Il rischio che armi acustiche e altri tipi di armi a salve siano trasformati in armi da fuoco a tutti gli effetti è elevato. È pertanto essenziale affrontare il problema dell’impiego di tali armi da fuoco trasformate per commettere reati, in particolare inserendole nell’ambito di applicazione della direttiva [91/477]. Inoltre, per evitare il rischio che armi d’allarme e da segnalazione siano fabbricate in modo da poter essere in grado di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile, la Commissione [europea] dovrebbe adottare specifiche tecniche onde garantire che risulti impossibile trasformarle in tal senso.

(...)

(31)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la “Carta”)]».

11

La direttiva 91/477 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU 2021, L 115, pag. 1).

Diritto belga

12

Gli articoli da 151 a 163 della legge recante disposizioni varie in materia penale e in materia di culto, nonché modifiche della legge del 28 maggio 2002 relativa all’eutanasia e del Code pénal social (Codice penale sociale), del 5 maggio 2019 (Moniteur belge del 24 maggio 2019, pag. 50023; in prosieguo: la «legge del 5 maggio 2019»), hanno modificato diverse disposizioni della legge che disciplina attività economiche ed individuali con armi, dell’8 giugno 2006 (Moniteur belge del 9 giugno 2006, pag. 29840; in prosieguo: la «legge dell’8 giugno 2006»), al fine, in particolare, di trasporre parzialmente la direttiva 2017/853 nell’ordinamento giuridico belga.

13

In tal senso, l’articolo 153, punto 3, della legge del 5 maggio 2019 è stato adottato al fine di trasporre in detto ordinamento giuridico i punti 6 e 8 della categoria A, di cui all’allegato I, punto II, lettera A, della direttiva 91/477, modificando l’articolo 3, paragrafo 1, della legge dell’8 giugno 2006 nel modo seguente:

«Sono considerate armi proibite:

(...)

19o

le armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche;

20o

le armi da fuoco lunghe semiautomatiche che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 centimetri senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi».

14

L’articolo 153, punto 5, della legge del 5 maggio 2019 ha modificato tale articolo 3 introducendo un paragrafo 4, il quale dispone quanto segue:

«Le armi da fuoco che sono state trasformate in armi per sparare cartucce a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche, o trasformate in armi da saluto e acustiche, nonché le armi da fuoco non trasformate a tal fine e destinate a sparare esclusivamente le cartucce o le sostanze sopramenzionate, rimangono nella categoria in cui sono state classificate in forza dei paragrafi 1 e 3».

15

Tale legge ha altresì modificato la legge dell’8 giugno 2006 introducendo, all’articolo 2 di quest’ultima, il punto 26/1 che definisce la nozione di «armi da saluto e acustiche» come «armi da fuoco specificamente prodotte o trasformate per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in eventi quali spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi».

16

Con l’articolo 163 della legge del 5 maggio 2019, il legislatore belga si è avvalso della possibilità offerta dall’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, inserendo nella legge dell’8 giugno 2006 l’articolo 45/2, il quale prevede quanto segue:

«Coloro i quali hanno legalmente acquisito e registrato prima del 13 giugno 2017 un’arma di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti 19 e 20, in forza di autorizzazione o mediante registrazione in base a una licenza di caccia, a un certificato di guardia particolare o a una licenza per tiro sportivo, o mediante iscrizione nel registro di una persona autorizzata, possono continuare a detenere tale arma, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge ai fini della detenzione di armi. Tale arma può essere ceduta solo a tiratori sportivi (…) e ad armaioli, collezionisti o musei autorizzati a tal fine. L’arma da fuoco può anche essere disattivata (...) o può essere oggetto di rinuncia alla detenzione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17

Con atto introduttivo del 22 novembre 2019, la DAAA e a. hanno proposto dinanzi alla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) un ricorso di annullamento, in particolare, dell’articolo 153, punto 5, della legge del 5 maggio 2019. A loro avviso, tale disposizione viola, in particolare, varie disposizioni della Costituzione belga, l’articolo 49 della Carta e il principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto prevede, in sostanza, che armi da fuoco che erano in libera vendita in Belgio fino al 3 giugno 2019, ossia armi che sono state trasformate per sparare colpi a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche, o trasformate in armi da saluto o acustiche e le armi da fuoco non trasformate a tal fine utilizzate unicamente per sparare le cartucce o le sostanze suddette sono soggette, a decorrere da tale data, ad autorizzazione o proibite, senza prevedere una disposizione transitoria per le persone che hanno legalmente acquisito e registrato tali armi da fuoco prima di detta data. A partire dalla stessa data, tali persone rischierebbero quindi di essere perseguite penalmente per il motivo che detengono siffatte armi da fuoco, ancorché non abbiano avuto modo di prepararsi per conformarsi a detto articolo 153, punto 5.

18

Inoltre, secondo la DAAA e a., detto articolo 153, punto 5, stabilisce una differenza di trattamento tra i detentori di siffatte armi da fuoco trasformate e i detentori delle altre armi da fuoco che diventano anch’esse armi proibite a seguito dell’entrata in vigore della legge del 5 maggio 2019, ma che rientrano nell’ambito di applicazione del regime transitorio previsto dall’articolo 163 di detta legge. Orbene, tale differenza di trattamento non sarebbe pertinente alla luce dell’obiettivo di promuovere la certezza del diritto, né sarebbe ragionevolmente giustificata, in quanto i detentori di armi da fuoco trasformate non avrebbero la possibilità di conformarsi alle nuove norme e di evitare eventuali procedimenti penali a proprio carico.

19

Inoltre, la DAAA e a. ritengono che tale disposizione operi un’espropriazione di fatto, in quanto comporta che i detentori di un’arma da fuoco legalmente acquisita non possano improvvisamente più detenerla. Poiché una siffatta lesione del diritto di proprietà non comporterebbe un previo e integrale indennizzo, detta disposizione violerebbe tale diritto.

20

La Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) rileva che l’articolo 153, punto 5, della legge del 5 maggio 2019, in combinato disposto con l’articolo 163 di tale legge, non prevede un regime transitorio per le persone che hanno legalmente acquisito e registrato prima del 13 giugno 2017 un’arma da fuoco che è stata trasformata per sparare esclusivamente a salve. Detta legge non disciplinerebbe neppure le modalità con cui le persone che hanno acquisito legalmente, prima di detta data, un’arma siffatta possono conformarsi alla nuova situazione giuridica di quest’ultima risultante dalla medesima legge, vale a dire o un’arma proibita o un’arma soggetta ad autorizzazione. Orbene il legislatore, quando inasprisce un sistema esistente, dovrebbe garantire che le persone che hanno acquisito legalmente un’arma siffatta in vigenza del sistema precedente abbiano la possibilità di conformarsi alla nuova normativa.

21

A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa che, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 153, punto 5, della legge del 5 maggio 2019, le armi da fuoco trasformate per sparare esclusivamente a salve erano in libera vendita in Belgio, indipendentemente dalla categoria alla quale sarebbero appartenute in assenza di una siffatta trasformazione. Orbene, dopo l’entrata in vigore di tale disposizione, le persone che avevano acquisito e registrato, prima del 13 giugno 2017, una simile arma da fuoco che rientrava, senza tale trasformazione, nella categoria delle armi proibite, si sono improvvisamente trovate in possesso di un’arma proibita, che non potevano, in particolare, né detenere né cedere.

22

Del pari, dopo l’entrata in vigore di detta disposizione, le persone che non disponevano dell’autorizzazione richiesta per un’arma da fuoco trasformata per sparare esclusivamente a salve e che avevano acquisito e registrato, prima del 13 giugno 2017, un’arma da fuoco siffatta, che rientrava, senza tale trasformazione, nella categoria delle armi soggette ad autorizzazione, si trovavano improvvisamente in possesso di un’arma da fuoco che non potevano detenere ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della legge dell’8 giugno 2006. Poiché quest’ultima disposizione richiede che una siffatta autorizzazione sia ottenuta «prima» dell’acquisizione dell’arma di cui trattasi, le persone interessate non avrebbero, inoltre, la possibilità di regolarizzare la loro situazione.

23

La Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) ritiene che l’articolo 153, punto 5, della legge del 5 maggio 2019, in combinato disposto con l’articolo 163 di tale legge, stabilisca una differenza di trattamento tra, da un lato, le persone che, prima del 13 giugno 2017, avevano legalmente acquisito e registrato un’arma semiautomatica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punti 19 e 20, della legge dell’8 giugno 2006 e, dall’altro, le persone che, prima di tale data, avevano legalmente acquisito e registrato un’arma da fuoco trasformata per sparare esclusivamente a salve ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, di quest’ultima legge. Sebbene tali due categorie di persone abbiano legalmente acquisito e registrato la loro arma da fuoco quando si riteneva che le stesse non fossero ancora al corrente che la loro situazione giuridica sarebbe stata modificata, solo le persone appartenenti alla prima categoria beneficiano di un regime transitorio che consente loro di continuare a detenere la loro arma da fuoco semiautomatica, attualmente proibita, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge in materia di detenzione di armi.

24

Secondo il giudice del rinvio, tale differenza di trattamento trae origine dall’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, il quale consente agli Stati membri di prevedere un regime transitorio per le persone che hanno legalmente acquisito e registrato, prima del 13 giugno 2017, un’arma semiautomatica ai sensi dei punti da 6 a 8 della «Categoria A – Armi da fuoco proibite», di cui all’allegato I, punto II, lettera A, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853 (in prosieguo: le «categorie da A.6 a A.8»), mentre nessuna disposizione della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, consentirebbe di prevedere un regime transitorio per le persone che hanno legalmente acquisito e registrato, prima di tale data, un’arma da fuoco trasformata per sparare esclusivamente a salve.

25

Pertanto, si porrebbe la questione se tale articolo 7, paragrafo 4 bis, sia compatibile con l’articolo 17, paragrafo 1, e con gli articoli 20 e 21 della Carta nonché con il principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto esso non autorizzerebbe gli Stati membri a prevedere un regime transitorio per le armi da fuoco contemplate al punto 9 della «Categoria A – Armi da fuoco proibite», di cui all’allegato I, punto II, lettera A, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853 (in prosieguo: la «categoria A.9»), che siano state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, mentre detto articolo autorizza gli Stati membri a prevedere un regime transitorio per le armi da fuoco di cui alle categorie da A.6 ad A.8 legalmente acquisite e registrate prima di tale data.

26

Ciò premesso, la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva [91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853], letto in combinato disposto con [i punti da 6 a 9 della «Categoria A – Armi da fuoco proibite», di cui all’allegato I, punto II, lettera A, di tale] direttiva, violi [l’articolo] 17, paragrafo 1, [e gli articoli] 20 e 21 della [Carta] e il principio della tutela del legittimo affidamento nella parte in cui non autorizza gli Stati membri a prevedere un regime transitorio per le armi da fuoco della categoria A9 legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, mentre li autorizza ad adottare un regime transitorio per le armi da fuoco delle categorie da A6 a A8 legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

27

La Commissione rileva, da un lato, che l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, autorizza gli Stati membri soltanto a confermare, rinnovare o prorogare autorizzazioni esistenti e, dall’altro, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che in Belgio le armi da fuoco semiautomatiche trasformate in armi destinate a sparare cartucce a salve non erano, prima della trasposizione della direttiva 2017/853 nell’ordinamento giuridico belga, soggette ad autorizzazione, bensì erano in libera vendita.

28

Orbene, in tale contesto, anche supponendo che detto articolo 7, paragrafo 4 bis, riguardi anche le armi da fuoco della categoria A.9, il Regno del Belgio non sarebbe stato in grado di attuare nei confronti di queste ultime la facoltà offerta da tale disposizione. La risposta alla questione pregiudiziale non inciderebbe pertanto sulla situazione dei ricorrenti nel procedimento principale, come descritta nella decisione di rinvio, il che renderebbe ipotetica tale questione.

29

A tal riguardo, tenuto conto della presunzione di rilevanza di cui godono le questioni vertenti sul diritto dell’Unione, si deve considerare che, qualora, come nel caso di specie, non sia evidente che l’interpretazione o la valutazione della validità di una disposizione di diritto dell’Unione non abbia alcun rapporto con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di tale disposizione al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito della questione sollevata (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 114 nonché la giurisprudenza ivi citata).

30

Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

31

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, in combinato disposto con i punti da 6 a 9 della «Categoria A – Armi da fuoco proibite», di cui all’allegato I, punto II, lettera A, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, sia valido alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, e degli articoli 20 e 21 della Carta nonché del principio di tutela del legittimo affidamento.

32

Come risulta sia dalle spiegazioni fornite da tale giudice sia dalla formulazione di detta questione, quest’ultima si basa sulla premessa secondo cui tale articolo 7, paragrafo 4 bis, autorizza gli Stati membri a prevedere un regime transitorio per le armi da fuoco rientranti nelle categorie da A.6 a A.8, che siano state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, ma non li autorizza a ciò per quanto riguarda le armi da fuoco rientranti nella categoria A.9.

33

In tale contesto, occorre verificare anzitutto se detto articolo 7, paragrafo 4 bis debba essere interpretato nel senso che esso non autorizza gli Stati membri a prevedere un regime transitorio per le armi da fuoco rientranti nella categoria A.9, che siano state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017.

34

Al fine di stabilire se ciò si verifichi nel caso di specie, occorre, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, interpretare tale disposizione tenendo conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del contesto in cui si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 1o agosto 2022, Sea Watch,C‑14/21 e C‑15/21, EU:C:2022:604, punto 115 e giurisprudenza ivi citata).

35

Inoltre, secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in un modo che non pregiudichi la sua validità e in conformità con l’insieme del diritto primario dell’Unione e, segnatamente, con le disposizioni della Carta. Così, qualora una disposizione di diritto derivato dell’Unione si presti a più di un’interpretazione, occorre preferire quella che rende la disposizione conforme al diritto primario dell’Unione anziché quella che porta a constatare la sua incompatibilità con quest’ultimo (sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains,C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

36

In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, si deve ricordare che tale disposizione consente agli Stati membri, in particolare, di «decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui [a tale] direttiva».

37

Da tale formulazione si evince che la facoltà offerta agli Stati membri da tale disposizione, ossia quella di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni, si applica soltanto alle armi da fuoco semiautomatiche rientranti nelle categorie da A.6 a A.8 che, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2017/853, erano classificate nella «Categoria B – Armi da fuoco soggette ad autorizzazione» di cui all’allegato I, punto II, lettera A, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51 (in prosieguo: la «categoria B»), e che erano state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017. Inoltre, da detta formulazione emerge che tale facoltà è concessa solo nel rispetto delle altre condizioni stabilite nella direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853.

38

Nel caso di specie, innanzitutto, dalla decisione di rinvio risulta che l’aspetto della controversia nel procedimento principale cui si riferisce la questione sollevata riguarda armi da fuoco semiautomatiche che rientrano nella categoria A.9 e che sono state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017.

39

Occorre poi osservare che le posizioni delle parti nel procedimento dinanzi alla Corte divergono sulla questione se le armi da fuoco semiautomatiche trasformate in armi per sparare cartucce a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche, o trasformate in armi da saluto o acustiche fossero classificate, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2017/853, nella categoria B. In particolare, riferendosi a interpretazioni divergenti della direttiva 91/477 da parte degli Stati membri, il Consiglio dell’Unione europea sostiene che, prima dell’aggiunta della categoria A.9 ad opera della direttiva 2017/853, non era chiaro se tali armi da fuoco rientrassero o meno nell’ambito di applicazione della categoria B.

40

Per contro, infine, tutti i partecipanti all’udienza dell’8 maggio 2023 hanno sostenuto che le armi da fuoco appartenenti alla categoria A.9 che soddisfino sia i criteri di tale categoria sia quelli di una delle categorie da A.6 ad A.8 possono rientrare anche in queste ultime categorie.

41

Ciò premesso, ai fini della presa in considerazione, in secondo luogo, del contesto in cui si inserisce l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, occorre verificare se le armi da fuoco di cui trattasi, da un lato, fossero classificate, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2017/853, nella categoria B e, dall’altro, se possano rientrare sia nella categoria A.9 sia in una delle categorie da A.6 ad A.8.

42

Sotto un primo profilo, per quanto riguarda la questione se le armi da fuoco di cui trattasi fossero classificate, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2017/853, nella categoria B, si deve constatare che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 52 a 55 delle sue conclusioni del 24 novembre 2022, le armi da fuoco semiautomatiche della categoria A.9, ossia le armi trasformate in armi per sparare colpi a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche o trasformate in armi da saluto o acustiche, soddisfano, nonostante la loro trasformazione, i criteri che definiscono la nozione di «arma da fuoco» previsti sia dall’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, sia da tale articolo 1, paragrafo 1, nella sua versione precedente all’entrata in vigore della direttiva 2017/853.

43

Infatti, dalla formulazione di ciascuna di tali disposizioni risulta che, fatte salve talune eccezioni, costituisce in particolare un’arma da fuoco non soltanto qualsiasi arma portatile a canna che è progettata per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, ma anche qualsiasi arma portatile a canna che può essere trasformata a tal fine, fermo restando che un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato a detto scopo se ha l’aspetto di un’arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato.

44

Orbene, a tal proposito, il considerando 20 della direttiva 2017/853 precisa che il rischio che armi acustiche e altri tipi di armi a salve siano trasformati in armi da fuoco a tutti gli effetti è elevato. Inoltre, per quanto riguarda le armi da fuoco semiautomatiche appartenenti, in particolare, a una delle categorie da A.6 a A.8, in quanto sono state progettate per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, successivamente trasformate in armi per sparare cartucce a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche, o trasformate in armi da saluto o acustiche, e rientranti quindi nella categoria A.9, è pacifico che esse possono essere riportate al loro precedente livello di pericolosità qualora vengano nuovamente trasformate al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente.

45

Una siffatta valutazione è corroborata dall’allegato I, punto III, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51, poiché ivi il legislatore dell’Unione ha espressamente escluso dalla definizione di arma da fuoco, in particolare, gli oggetti che sono stati resi definitivamente inutilizzabili disattivandoli in modo tale da rendere tutti i loro componenti essenziali definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione. Tale allegato I, punto III, non prevedeva invece alcuna esclusione di questo tipo per quanto riguarda le armi trasformate per sparare cartucce a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche, o trasformate in armi da saluto o acustiche.

46

È pur vero che il considerando 20 della direttiva 2017/853 precisa altresì che è essenziale affrontare il problema posto da tali armi da fuoco trasformate inserendole nell’ambito di applicazione della direttiva 91/477. Non se ne può tuttavia dedurre che tali armi da fuoco trasformate rientrino nell’ambito di applicazione di detta direttiva solo dopo l’entrata in vigore della direttiva 2017/853. Infatti, dato che tali armi corrispondono alla definizione di arma da fuoco enunciata all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51, occorre intendere la precisazione contenuta in tale considerando della direttiva 2017/853 nel senso che, tenuto conto delle interpretazioni divergenti menzionate al punto 39 della presente sentenza, essa mira a confermare che le armi da fuoco trasformate rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 91/477, come modificata da detta direttiva 2017/853.

47

Come risulta dalle considerazioni che precedono, si deve ritenere che le armi da fuoco in questione, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2017/853, siano state classificate nella categoria B, che riguardava, ai suoi punti 1 e da 4 a 7, le armi da fuoco semiautomatiche.

48

Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la questione se le armi da fuoco semiautomatiche trasformate per sparare cartucce a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche, o trasformate in armi da saluto o acustiche possano rientrare sia nella categoria A.9 sia in una delle categorie da A.6 a A.8, occorre rilevare che, ai sensi della categoria A.9, quest’ultima comprende «qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria» che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

49

Pertanto, dalla formulazione della categoria A.9 si evince che un’arma da fuoco, per poter rientrare in tale categoria, deve, da un lato, soddisfare i criteri enunciati ai punti 2, 3, 6, 7 o 8 della «Categoria A – Armi da fuoco proibite», di cui all’allegato I, punto II, lettera A, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853 (in prosieguo: le «categorie A.2, A.3, A.6, A.7 o A.8»), e, dall’altro, essere stata trasformata per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

50

Tale formulazione tende quindi a indicare che il fatto che sia stata eseguita una simile trasformazione di un’arma, la quale implica l’inclusione di quest’ultima nella categoria A.9, non produce l’effetto di sottrarre tale arma alla sua classificazione nelle categorie A.2, A.3, A.6, A.7 o A.8. Infatti, da un lato, le armi della categoria A.9 soddisfano, come indicato al punto 42 della presente sentenza, i criteri che definiscono la nozione di «arma da fuoco» previsti dall’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, e, dall’altro, le categorie A.2, A.3, A.6, A.7 o A.8 non stabiliscono alcuna distinzione a seconda che le armi da fuoco da esse contemplate siano state trasformate o meno.

51

In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalle direttive 91/477 e 2017/853, sotto un primo profilo, dal considerando 20 di quest’ultima direttiva e dagli elementi della procedura legislativa che ha portato all’adozione della direttiva 2017/853 di cui dispone la Corte emerge che l’aggiunta, nel corso di tale procedura legislativa, della categoria A.9 mirava a chiarire, in considerazione di una situazione eterogenea negli Stati membri, che le armi da fuoco trasformate per sparare cartucce a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche, o trasformate in armi da saluto o acustiche rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 91/477.

52

Per contro, come rilevato, segnatamente, dalla Commissione, nessuno di tali elementi indica che il legislatore dell’Unione abbia inteso, con tale aggiunta, sottrarre le armi da fuoco sottoposte a una siffatta trasformazione alle categorie A.2, A.3, A.6, A.7, A.8 o all’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853. In particolare, da nessuno dei considerando della direttiva 2017/853 risulta che le armi della categoria A.9 siano escluse da dette categorie o da tale ambito di applicazione.

53

Sotto un secondo profilo, poiché il legislatore dell’Unione ha rilevato, al considerando 31 della direttiva 2017/853, che quest’ultima rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta, si deve ritenere che tale articolo 7, paragrafo 4 bis, miri a garantire il rispetto dei diritti acquisiti e, in particolare, del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, in quanto consente, in sostanza, agli Stati membri di mantenere in vigore le autorizzazioni già rilasciate per le armi da fuoco delle categorie da A.6 a A.8, le quali erano classificate, prima dell’entrata in vigore di tale direttiva, nella categoria B ed erano state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, cosicché la direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, non impone l’espropriazione dei detentori di armi siffatte (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio, C‑482/17, EU:C:2019:1035, punto 135).

54

Orbene, alla luce dell’obiettivo di garantire il rispetto dei diritti acquisiti di proprietà, detto articolo 7, paragrafo 4 bis, pur prevedendo un’eccezione al principio del divieto di detenzione di armi da fuoco appartenenti alle categorie da A.6 a A.8, non può essere oggetto di un’interpretazione che comporti l’esclusione di tali armi dal suo ambito di applicazione qualora queste ultime soddisfino anche i criteri ulteriori indicati alla categoria A.9. Infatti, come dimostrato dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, una simile interpretazione solleverebbe dubbi in merito alla conformità all’articolo 17 della Carta di detto articolo 7, paragrafo 4 bis, ancorché tale disposizione miri precisamente a garantire il rispetto del diritto di proprietà.

55

Sotto un terzo profilo, con l’adozione della direttiva 2017/853, il legislatore dell’Unione ha continuato a perseguire, nel contesto dell’evoluzione dei rischi per la sicurezza, l’obiettivo – enunciato al considerando 5 della direttiva 91/477 – di sviluppare una maggiore fiducia reciproca tra gli Stati membri nel campo della salvaguardia della sicurezza delle persone prevedendo, a tal fine, categorie di armi da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte di privati sono, rispettivamente, vietate, soggette ad autorizzazione o soggette a dichiarazione, obiettivo che mira esso stesso a garantire il buon funzionamento del mercato interno (sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio, C‑482/17, EU:C:2019:1035, punto 54).

56

Inoltre, la direttiva 91/477 persegue l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica dei cittadini dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio, C‑482/17, EU:C:2019:1035, punti 49126).

57

Orbene, nessuno di tali obiettivi osta a che i detentori di armi da fuoco rientranti sia in una delle categorie da A.6 a A.8 sia nella categoria A.9 possano beneficiare del regime transitorio previsto all’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853.

58

Infatti, da un lato, una siffatta interpretazione è idonea a conseguire l’obiettivo di facilitare il funzionamento del mercato interno.

59

Dall’altro lato, per quanto riguarda l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica dei cittadini dell’Unione, anzitutto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni del 24 novembre 2022, le armi da fuoco che soddisfano i criteri della categoria A.9 sembrano presentare un pericolo meno immediato di quelle rientranti esclusivamente nelle categorie da A.6 a A.8, in quanto queste ultime consentono direttamente di sparare pallottole o proiettili, mentre le prime si limitano a esplodere ed espellere gas, cosicché le une comportano un pericolo attuale, mentre le altre presentano solo un pericolo potenziale, in caso di nuova trasformazione.

60

Inoltre, dalla formulazione dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, risulta che la facoltà prevista da tale disposizione si applica solo alle armi da fuoco che sono state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017. Orbene, ciò implica segnatamente che le prescrizioni, in particolare quelle relative alla sicurezza, previste al riguardo dalla direttiva 91/477, nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore della direttiva 2017/853, siano state rispettate.

61

Infine, tale formulazione implica che, nel momento in cui uno Stato membro prevede, in applicazione di detta disposizione, di confermare, rinnovare o prorogare un’autorizzazione per un’arma da fuoco semiautomatica rientrante nelle categorie da A.6 a A.8, siano soddisfatte le altre condizioni, in particolare quelle relative alla sicurezza, stabilite nella direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853.

62

Pertanto, come sostenuto dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione all’udienza dell’8 maggio 2023, non risulta che l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica dei cittadini dell’Unione possa essere compromesso dal fatto che i detentori delle armi da fuoco rientranti sia in una delle categorie da A.6 a A.8 sia nella categoria A.9 possono beneficiare del mantenimento, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, delle autorizzazioni già rilasciate per armi rientranti nelle categorie da A.6 ad A.8.

63

In quarto luogo, una siffatta interpretazione di tale articolo 7, paragrafo 4 bis, che si concilia, come si evince dalle considerazioni che precedono, con la formulazione di tale disposizione e con il contesto in cui essa si inserisce, nonché con l’impianto sistematico e gli obiettivi della normativa di cui fa parte, non ha neppure la conseguenza di privare di ogni effetto utile detta disposizione né l’aggiunta, da parte della direttiva 2017/853, della categoria A.9.

64

Infatti, da un lato, come rilevato, segnatamente, ai punti 53 e 54 della presente sentenza, tale interpretazione assicura, al contrario, l’effetto utile di detto articolo 7, paragrafo 4 bis, in quanto mira a garantire il rispetto dei diritti acquisiti e, in particolare, il rispetto del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

65

Dall’altro lato, detta interpretazione non incide affatto sull’obiettivo di chiarificazione, richiamato al punto 51 della presente sentenza, che il legislatore dell’Unione ha inteso conseguire con l’aggiunta della categoria A.9. Inoltre, come risulta dalla formulazione stessa di tale categoria, quest’ultima include non solo le armi da fuoco delle categorie da A.6 a A.8 trasformate in armi per sparare colpi a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche, o trasformate in armi da saluto o acustiche, ma anche le armi da fuoco delle categorie A.2 e A.3 sottoposte a simili trasformazioni, le quali non rientravano, dal canto loro, nell’ambito di applicazione della facoltà riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853.

66

Di conseguenza, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati membri ad esercitare la facoltà prevista dallo stesso per tutte le armi da fuoco semiautomatiche rientranti nelle categorie da A.6 ad A8, comprese quelle rientranti sia in tali categorie sia nella categoria A.9.

67

Da ciò discende che la premessa su cui si fonda la questione, come esposta al punto 32 della presente sentenza, è errata.

68

Ciò premesso, si deve constatare che dall’esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, degli articoli 20 e 21 della Carta nonché del principio della tutela del legittimo affidamento.

Sulle spese

69

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

Dall’esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché del principio della tutela del legittimo affidamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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