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Document 62021CJ0199

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022.
DN contro Finanzamt Österreich.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht.
Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 67 e 68 – Prestazioni familiari – Diritto alle prestazioni a titolo di una pensione o di una rendita – Titolare di pensioni erogate da due Stati membri – Stato/i membro/i in cui tale titolare ha diritto alle prestazioni familiari – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo – Legislazione di uno Stato membro che prevede l’erogazione di prestazioni familiari al genitore convivente con il figlio – Mancata richiesta di erogazione di tali prestazioni da parte di detto genitore – Obbligo di prendere in considerazione la domanda presentata dall’altro genitore – Domanda di rimborso delle prestazioni familiari erogate all’altro genitore – Ammissibilità.
Causa C-199/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:789

 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

13 ottobre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 67 e 68 – Prestazioni familiari – Diritto alle prestazioni a titolo di una pensione o di una rendita – Titolare di pensioni erogate da due Stati membri – Stato/i membro/i in cui tale titolare ha diritto alle prestazioni familiari – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo – Legislazione di uno Stato membro che prevede l’erogazione di prestazioni familiari al genitore convivente con il figlio – Mancata richiesta di erogazione di tali prestazioni da parte di detto genitore – Obbligo di prendere in considerazione la domanda presentata dall’altro genitore – Domanda di rimborso delle prestazioni familiari erogate all’altro genitore – Ammissibilità»

Nella causa C‑199/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria), con decisione del 19 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 30 marzo 2021, nel procedimento

DN

contro

Finanzamt Österreich,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da M. L. Arastey Sahún, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo ceco, da J. Pavliš, M. Smolek, e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e D. Martin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 67, secondo periodo, e dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifiche in GU 2004, L 200, pag. 1; GU 2007, L 204, pag. 30, e GU 2018, L 2, pag. 15), nonché dell’articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra DN e il Finanzamt Österreich (amministrazione finanziaria austriaca), già Finanzamt Wien (amministrazione finanziaria di Vienna, Austria) (in prosieguo: l’«amministrazione finanziaria»), in merito al recupero delle prestazioni familiari da lui percepite, in Austria, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e di agosto 2013 per far fronte all’onere finanziario connesso al mantenimento della figlia che vive con la sua ex moglie in Polonia.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 883/2004

3

A norma dell’articolo 1 del regolamento n. 883/2004:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

i)

“familiare”:

(...)

3)

qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1 e 2, una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l’interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;

(...)

q)

“istituzione competente”:

i)

l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni;

ii)

l’istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nello Stato membro nel quale si trova tale istituzione;

iii)

l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione;

iv)

se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il datore di lavoro o l’assicuratore interessato o, in mancanza, l’organismo o l’autorità designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione;

(...)

s)

“Stato membro competente”, lo Stato membro in cui si trova l’istituzione competente;

(...)

z)

“prestazione familiare”, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I».

4

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento in parola è così formulato:

«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».

5

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del suddetto regolamento, questo si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni familiari.

6

All’interno del titolo III, capitolo 8, del medesimo regolamento, relativo alle prestazioni familiari, l’articolo 67 di quest’ultimo, intitolato «Familiari residenti in un altro Stato membro», così dispone:

«Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita».

7

L’articolo 68 del regolamento n. 883/2004, anch’esso contenuto in tale capitolo 8 ed intitolato «Regole di priorità in caso di cumulo», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:

a)

nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l’ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;

b)

nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l’ordine di priorità è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari:

(...)

ii)

nel caso di diritti conferiti a titolo dell’erogazione di pensioni o di rendite: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia dovuta una pensione a titolo della sua legislazione e, in via sussidiaria, se necessario, il periodo di assicurazione o di residenza più lungo maturato in base alle legislazioni in questione;

(...)

2.   In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza».

Regolamento n. 987/2009

8

Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009:

«La domanda di prestazioni familiari è presentata all’istituzione competente. Ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento [n.°883/2004], si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli».

9

L’articolo 60, paragrafi da 2 a 5, di tale regolamento prevede, in particolare, meccanismi di cooperazione tra le istituzioni competenti di diversi Stati membri ai fini dell’applicazione dell’articolo 68 del regolamento n. 883/2004.

Diritto austriaco

10

L’articolo 2 del Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi), del 24 ottobre 1967 (BGBl. 376/1967), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale (in prosieguo: il «FLAG»), così dispone:

«1.   Le persone che hanno il proprio domicilio o la propria residenza abituale nel territorio federale hanno diritto agli assegni familiari

(...)

b)

per i figli maggiorenni che non hanno ancora compiuto 24 anni e che seguono una formazione professionale (…)

(...)

2.   Ha diritto agli assegni familiari la persona il cui nucleo familiare comprende il figlio di cui al paragrafo 1. Una persona il cui nucleo familiare non comprende il figlio, ma sulla quale gravano in maniera preponderante le spese per il mantenimento di quest’ultimo, ha diritto agli assegni familiari qualora nessun’altra persona ne abbia diritto in forza del primo periodo di tale paragrafo.

3.   Ai sensi della presente sezione, per “figli di una persona” si intendono:

a)

i suoi discendenti,

(...)

5.   Un figlio appartiene al nucleo familiare di una persona se, in caso di gestione unica del nucleo familiare, condivide un alloggio con tale persona. L’appartenenza al nucleo familiare non viene meno,

a)

quando il figlio risiede solo temporaneamente al di fuori dell’alloggio comune.

(...)».

11

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del FLAG:

«Chiunque abbia percepito a torto gli assegni familiari deve rimborsare gli importi in questione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Dal 2001, DN, di origine polacca, è cittadino austriaco e risiede esclusivamente in Austria.

13

Fino al loro divorzio nel 2011, egli era sposato con una cittadina polacca. Quest’ultima risiede in Polonia con la figlia che hanno avuto insieme, nata nel 1991 e anch’essa cittadina polacca.

14

Dal novembre 2011, DN percepisce dalle competenti istituzioni polacche ed austriache una pensione a titolo di prepensionamento in forza dei periodi di assicurazione maturati successivamente in Polonia e in Austria.

15

La controversia nel procedimento principale riguarda una domanda di recupero di assegni familiari sotto forma di indennità compensative nonché di crediti d’imposta per i figli (in prosieguo: le «prestazioni familiari di cui trattasi») che l’amministrazione finanziaria aveva concesso a DN nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e di agosto 2013 per far fronte all’onere finanziario connesso al mantenimento della sua figlia comune e dell’ex moglie, che proseguiva gli studi in Polonia, e alla quale DN riversava tali prestazioni.

16

Dalla decisione di rinvio risulta che l’ex moglie di DN non ha mai presentato domanda in Austria al fine di ottenere l’erogazione delle prestazioni familiari di cui trattasi e queste ultime sono sempre state erogate a DN senza che fosse stata richiesta una dichiarazione di rinuncia alla sua ex moglie.

17

Peraltro, in tale periodo, né DN né la sua ex moglie hanno percepito prestazioni familiari in Polonia, in quanto l’importo della pensione percepita da DN in Austria superava l’importo massimo di reddito che dà diritto a tali prestazioni.

18

Con decisione del 12 novembre 2014, l’amministrazione finanziaria ha disposto il recupero delle prestazioni familiari di cui trattasi con la motivazione che, tenuto conto del fatto che DN percepiva una pensione polacca, la Repubblica d’Austria non era competente per l’erogazione di siffatte prestazioni. Inoltre, tale amministrazione ha ritenuto che l’obbligo di pagamento dell’integrazione compensativa ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 non si applicasse allo Stato membro competente in via sussidiaria in caso di percepimento di una pensione.

19

Nel suo ricorso proposto avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria), DN fa valere che erano soddisfatte le condizioni per il versamento da parte della Repubblica d’Austria dell’integrazione compensativa ai sensi di detto articolo 68, paragrafo 2, in combinato disposto con le pertinenti disposizioni del FLAG.

20

Facendo riferimento all’esistenza di due correnti giurisprudenziali divergenti al suo interno, il giudice del rinvio ritiene che, poiché DN ha esercitato un’attività subordinata in Austria nell’ambito dell’esercizio della libera circolazione dei lavoratori e ivi percepisce una pensione sulla base di tale attività, solo tale Stato membro è «competente per la sua pensione», ai sensi dell’articolo 67, secondo periodo, del regolamento n. 883/2004. Pertanto, DN, secondo detto giudice, ha diritto alle prestazioni familiari di cui trattasi e l’unica questione che si pone è se la Repubblica d’Austria debba versargli queste ultime in via prioritaria o sussidiaria. La competenza di tale Stato membro per l’erogazione di dette prestazioni in via prioritaria o sussidiaria deriverebbe altresì dall’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento in parola, il cui obiettivo, oltre alla prevenzione di un cumulo illecito di diritti, sarebbe, in forza del meccanismo dell’integrazione differenziale, di garantire al massimo l’importo delle prestazioni familiari.

21

Secondo il giudice del rinvio, il diritto alle prestazioni familiari in Polonia è unicamente subordinato, nel diritto polacco, al fatto di essere residente di tale Stato membro, mentre, in Austria, esso è fondato, in forza del diritto dell’Unione, sul percepimento di una pensione. Ciò posto, detto giudice ritiene che, in applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, la Repubblica d’Austria sia lo Stato membro competente in via prioritaria e debba quindi versare le prestazioni familiari di cui trattasi nella loro integralità.

22

Il giudice del rinvio ritiene che la posizione dell’amministrazione finanziaria, secondo la quale, nei limiti in cui tanto la Repubblica d’Austria quanto la Repubblica di Polonia sono debitrici di una pensione nei confronti di DN, si applicherebbe solo l’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 883/2004, non tenga conto dell’articolo 67 di quest’ultimo ed abbia come conseguenza che la Repubblica di Polonia è lo Stato membro competente in via prioritaria in quanto Stato membro di residenza della figlia comune di DN e della sua ex moglie. Anche in tal caso, nei limiti in cui, a causa del superamento dell’importo massimo di reddito che dà diritto a prestazioni familiari in Polonia, queste ultime non sarebbero state versate, la Repubblica d’Austria sarebbe stata tenuta a versare un’integrazione compensativa ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento in parola, per un importo equivalente a quello che essa avrebbe dovuto versare se fosse stata lo Stato membro competente in via prioritaria.

23

Il giudice del rinvio precisa che, in subordine, l’amministrazione finanziaria motiva la sua decisione di recupero delle prestazioni familiari di cui trattasi alla luce del fatto che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, del FLAG, era l’ex moglie di DN, residente con la figlia in Polonia, ad aver diritto alle prestazioni familiari di cui trattasi, cosicché occorrerebbe recuperare queste ultime, percepite da DN, benché la sua ex moglie sia attualmente decaduta dal diritto a presentare una domanda diretta ad ottenerne il versamento. Detto giudice si chiede se l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009, il quale prevede che, in caso di mancato esercizio del diritto da parte dell’avente diritto a prestazioni familiari, una domanda di erogazione di queste ultime da parte dell’altro genitore debba essere presa in considerazione dall’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile, costituisca il fondamento di un diritto di tale altro genitore a siffatte prestazioni e, al riguardo, se sia rilevante che quest’ultimo sopporti principalmente l’onere del mantenimento del figlio, come nel caso di specie.

24

Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se i meccanismi di cooperazione tra le istituzioni competenti degli Stati membri la cui legislazione è applicabile in via, rispettivamente, prioritaria e sussidiaria ai fini dell’erogazione di prestazioni familiari, quali previsti dall’articolo 60 del regolamento n. 987/2009, si applichino anche per quanto riguarda il recupero di tali prestazioni.

25

Ciò premesso, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se i termini “Stato membro competente per [la] pensione o [la] rendita” di cui all’articolo 67, seconda frase, del regolamento [n. 883/2004] debbano essere interpretati come riferiti allo Stato membro già competente per le prestazioni familiari in quanto Stato di occupazione e ora tenuto a versare la pensione, il cui diritto si fonda sul precedente esercizio sul suo territorio della libera circolazione dei lavoratori.

2)

Se la formulazione “diritti conferiti a titolo dell’erogazione di pensioni o di rendite” di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretata nel senso di un diritto a prestazioni familiari fondato sul percepimento di una pensione qualora, da un lato, la legislazione dell’Unione oppure degli Stati membri preveda il percepimento di una pensione come elemento costitutivo del diritto a una prestazione familiare e, dall’altro, l’elemento costitutivo del percepimento della pensione sia effettivamente soddisfatto sul piano fattuale, per cui un “mero percepimento di una pensione” non rientrerebbe nell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 883/2004 e lo Stato membro interessato non dovrebbe essere considerato come “Stato debitore della pensione” sotto il profilo del diritto dell’Unione.

3)

Nel caso in cui sia sufficiente il mero percepimento di una pensione ai fini dell’interpretazione della nozione di “Stato debitore della pensione”:

Se, nel caso del percepimento di una pensione di vecchiaia, il cui diritto è stato acquisito in applicazione dei regolamenti sui lavoratori migranti e, prima ancora, attraverso l’esercizio di un’attività lavorativa in uno Stato membro in un periodo in cui il solo Stato di residenza o entrambi gli Stati non erano ancora Stati membri dell’Unione [europea], né dello Spazio economico europeo, la formulazione “[i] diritti alle prestazioni familiari dovute (…) sono (…) erogati se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo” di cui all’articolo 68, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretata alla luce della sentenza del 12 giugno 1980, Laterza (733/79, EU:C:1980:156), nel senso che, ai sensi del diritto dell’Unione la prestazione familiare è garantita nella massima misura possibile anche in caso di percepimento di una pensione.

4)

Se l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che esso osta all’articolo 2, paragrafo 5, del FLAG 1967, ai sensi del quale, in caso di divorzio, il diritto all’assegno familiare e al credito d’imposta per figli a carico spetta al genitore che si occupa della gestione della casa finché il figlio, studente e maggiorenne, appartiene al suo nucleo familiare, ancorché tale genitore non abbia presentato domanda né nello Stato di residenza né nello Stato debitore della pensione, così che l’altro genitore, che risiede in Austria come pensionato e che provvede effettivamente in via esclusiva al mantenimento del figlio, può far valere, nei confronti dell’istituzione dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in via prioritaria, il diritto all’assegno familiare e al credito d’imposta per figli a carico direttamente sulla base dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento [n. 987/2009].

5)

Se, inoltre, l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che, affinché il lavoratore dell’Unione possa essere parte di un procedimento nazionale avente ad oggetto prestazioni familiari, è anche necessario che tale lavoratore sia principalmente responsabile per il mantenimento ai sensi dell’articolo 1, lettera i), punto 3, del regolamento n. 883/2004.

6)

Se le disposizioni relative alla procedura di dialogo di cui all’articolo 60 del regolamento n. 987/2009 debbano essere interpretate nel senso che tale procedura deve essere seguita dalle istituzioni degli Stati membri interessati non solo per l’erogazione di prestazioni familiari, ma anche per il recupero delle stesse».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima, seconda e terza

26

Con le sue questioni dalla prima alla terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in che modo l’articolo 67, secondo periodo, e l’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 debbano essere interpretati al fine di determinare, qualora una persona percepisca pensioni in due Stati membri, in base a quale legislazione di tali Stati membri detta persona abbia diritto, se del caso in via prioritaria, alle prestazioni familiari.

27

Occorre preliminarmente constatare che una persona come DN ricade nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 883/2004, che si applica, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, ai cittadini di uno degli Stati membri residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.

28

Inoltre, il giudice del rinvio indica che le prestazioni familiari di cui trattasi costituiscono «prestazioni familiari», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004.

29

L’articolo 67 del regolamento in esame riguarda, come risulta dal suo titolo, il versamento delle prestazioni familiari, in particolare, nel caso in cui i «familiari [risiedano] in un altro Stato membro». Il secondo periodo di detto articolo introduce al riguardo una norma speciale secondo cui, in un caso del genere, «il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita» (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Würker, C‑32/13, EU:C:2014:107, punto 49).

30

Per quanto riguarda lo Stato membro competente per la pensione di una persona, ai sensi di detta frase, dall’articolo 1, lettera s), del regolamento n. 883/2004 risulta che, ai fini di quest’ultimo, la nozione di «Stato membro competente» designa lo Stato membro nel quale si trova l’istituzione competente, definita in detto articolo 1, lettera q), come, in particolare, l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o quella nei cui confronti l’interessato ha o avrebbe diritto a prestazioni se egli o i suoi familiari risiedessero nello Stato membro in cui si trova tale istituzione.

31

Pertanto, detta nozione di «Stato membro competente» non può limitarsi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 67, secondo periodo, del regolamento n. 883/2004, a designare lo Stato membro tenuto a versare una pensione all’interessato a causa del precedente esercizio, da parte di quest’ultimo, del suo diritto alla libera circolazione dei lavoratori nel territorio di tale Stato membro.

32

Nel procedimento principale, DN percepisce pensioni a carico sia della Repubblica di Polonia che della Repubblica d’Austria in ragione dei periodi assicurativi maturati nei suddetti Stati membri. Di conseguenza, ciascuno di essi deve essere considerato «competente per la sua pensione», ai sensi della disposizione di cui al punto precedente, sicché egli ha diritto alle prestazioni familiari conformemente alla legislazione di tali due Stati membri.

33

Orbene, quando più diritti sono dovuti in virtù di differenti legislazioni nazionali, devono applicarsi le norme anticumulo previste dall’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2019, Moser, C‑32/18, EU:C:2019:752, punto 40).

34

Tuttavia, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, affinché si possa ritenere che una siffatta situazione di cumulo si presenti in un determinato caso, non è sufficiente che prestazioni familiari siano dovute in uno Stato membro e siano, parallelamente, solo idonee ad essere versate in altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

35

Infatti, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, per poter considerare le prestazioni familiari come dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro, la legge di tale Stato deve riconoscere il diritto al versamento di prestazioni a favore del familiare interessato. È quindi necessario che l’interessato soddisfi tutte le condizioni formali e sostanziali imposte dal diritto interno di tale Stato per poter esercitare siffatto diritto (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, Schwemmer, C‑16/09, EU:C:2010:605, punto 53).

36

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che né DN né la sua ex moglie hanno potuto percepire prestazioni familiari in Polonia per far fronte all’onere del mantenimento della figlia residente in tale Stato membro, dal momento che l’importo della pensione percepita da DN in Austria superava l’importo massimo del reddito che dà diritto a siffatte prestazioni in forza della normativa polacca.

37

Ne consegue che, siccome né DN né la sua ex moglie hanno diritto alle prestazioni familiari in Polonia, le regole di priorità di cui all’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 non si applicano in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

38

Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza dichiarando che l’articolo 67, secondo periodo, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che, quando una persona percepisce pensioni in due Stati membri, essa ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dei suddetti due Stati membri. Qualora il percepimento di tali prestazioni in uno di tali Stati membri sia esclusa in forza della legislazione nazionale, non si applicano le regole di priorità di cui all’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui trattasi.

Sulle questioni quarta e quinta

39

Dalla formulazione della quarta e della quinta questione che occorre esaminare congiuntamente emerge che, con esse, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il diritto alle prestazioni familiari è riservato al genitore che convive con il figlio, di modo che, anche in caso di mancata presentazione di una domanda di tali prestazioni da parte del suddetto genitore, l’altro genitore, che sopporta di fatto l’onere finanziario connesso al mantenimento del figlio, non ha ad esse diritto.

40

A tal riguardo, si deve rammentare che, sebbene i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 fissino le norme che consentono di determinare le persone legittimate a richiedere le prestazioni familiari, gli aventi diritto alle suddette prestazioni sono determinati, come discende dall’articolo 67, del primo regolamento, in conformità al diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, punti 4344).

41

In tale contesto, l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 prevede che, qualora l’avente diritto alle prestazioni familiari non eserciti il proprio diritto, le istituzioni competenti degli Stati membri devono prendere in considerazione le domande di erogazione di tali prestazioni presentate dalle persone o istituzioni menzionate in tale disposizione, fra le quali rientra l’«altro genitore».

42

La Corte ha già avuto modo di sottolineare che, come risulta dalla formulazione e dall’economia di tale disposizione, si deve distinguere tra la presentazione di una domanda di prestazioni familiari e il diritto di percepire simili prestazioni. Infatti, sebbene, come risulta anche da tale formulazione, sia sufficiente che una delle persone legittimate a richiedere le prestazioni familiari presenti una domanda di erogazione di tali prestazioni affinché l’istituzione competente dello Stato membro interessato sia tenuta a prendere in considerazione la summenzionata domanda, il diritto dell’Unione non osta, tuttavia, a che una tale istituzione, applicando il diritto nazionale, giunga alla conclusione che l’avente diritto a percepire le prestazioni familiari per un figlio sia una persona diversa da quella che ha presentato la domanda di erogazione di siffatte prestazioni (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, punti da 46 a 48).

43

Ne consegue che l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 non osta a una normativa nazionale in forza della quale il diritto alle prestazioni familiari venga riservato al genitore che convive con il figlio cosicché, anche in caso di mancata presentazione di una domanda di tali prestazioni da parte di detto genitore, l’altro genitore, che sopporta di fatto da solo l’onere finanziario connesso al mantenimento del figlio, non ha diritto alle medesime (v., per analogia, sentenza del 22 ottobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, punto 50).

44

Ciò premesso, nel procedimento principale, mentre l’ex moglie di DN, che convive con la figlia, non ha mai presentato una domanda di assegni familiari né di crediti d’imposta austriaci, l’amministrazione finanziaria ha erogato le prestazioni familiari di cui trattasi a DN, e ciò senza che fosse stata richiesta una dichiarazione di rinuncia alla sua ex moglie. Orbene, detta amministrazione agisce, nell’ambito della controversia nel procedimento principale, per il recupero delle prestazioni familiari di cui trattasi sulla base dell’articolo 26, paragrafo 1, del FLAG, basandosi, in subordine, sulla normativa nazionale richiamata al punto 39 della presente sentenza.

45

Pertanto, risulta che, nel caso di specie, la domanda di prestazioni familiari presentata da DN è stata presa in considerazione, conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009, dall’amministrazione finanziaria che, in un primo momento, ha deciso di accoglierla, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

46

Ne consegue che, ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale, occorre, in particolare, esaminare se, in tali circostanze, il recupero delle prestazioni familiari di cui trattasi richiesto, in un secondo momento, dall’amministrazione finanziaria sia contrario alla disposizione sopra citata.

47

A tale riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte al fine di fornire a tale giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni. A tale proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393 punto 131 e giurisprudenza ivi citata).

48

Date siffatte circostanze, occorre intendere la quarta e la quinta questione come volte a stabilire, in sostanza, se l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consente il recupero delle prestazioni familiari erogate, in caso di mancata presentazione di una domanda da parte del genitore avente diritto in forza di tale normativa, all’altro genitore, la cui domanda è stata presa in considerazione, conformemente alla disposizione in parola, dall’istituzione competente, e che sopporta di fatto da solo l’onere finanziario connesso al mantenimento del figlio.

49

Come risulta dalla formulazione dell’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009, sebbene, in caso di mancata presentazione di una domanda da parte del genitore avente diritto alle prestazioni familiari ai sensi della normativa nazionale, l’istituzione competente dello Stato membro interessato sia tenuta a prendere in considerazione la domanda presentata da un’altra persona menzionata in tale disposizione, il rigetto di quest’ultima domanda sulla base del rilievo che, in forza di detta normativa, tale persona non è quella che ha diritto a percepire dette prestazioni, è una facoltà lasciata all’istituzione di cui trattasi.

50

Orbene, nel procedimento principale, l’amministrazione finanziaria, avendo accolto la domanda di prestazioni familiari presentata da DN, non si è avvalsa di tale facoltà. Ciò premesso, la decisione di tale amministrazione di accogliere detta domanda è conforme all’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009.

51

Occorre considerare che tale decisione, nelle circostanze di cui al procedimento principale, è altresì conforme alla finalità dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento in parola che, a causa del rinvio agli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004 da esso effettuato, corrisponde a quella delle disposizioni di questi ultimi articoli (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2019, Moser, C‑32/18, EU:C:2019:752, punto 34).

52

A tal riguardo, occorre ricordare che, in virtù dell’articolo 67 del regolamento n. 883/67 una persona ha diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari che risiedano in uno Stato membro diverso da quello competente a erogare tali prestazioni, come se essi risiedessero in quest’ultimo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, punto 35). Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, tale articolo comporta un approccio globale nell’ambito del quale l’istituzione competente è tenuta ad esaminare la situazione della famiglia nel suo insieme per determinare i diritti alle prestazioni familiari, poiché queste ultime non possono, per loro stessa natura, essere considerate come dovute ad un individuo a prescindere dalla sua situazione familiare [v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C‑802/18, EU:C:2020:269, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

53

Pertanto, in forza dell’articolo 1, lettera z), del regolamento n. 883/2004, ai fini di tale regolamento, l’espressione «prestazione familiare» designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I di tale regolamento. La Corte ha statuito che l’espressione «compensare i carichi familiari» deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli [sentenza del 2 settembre 2021, INPS (Assegni di nascita e di maternità per i titolari di un permesso unico), C‑350/20, EU:C:2021:659, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

54

Alla luce di tale finalità, occorre considerare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, che, prevedendo che, in caso di mancata presentazione di una domanda da parte del genitore avente diritto alle prestazioni familiari ai sensi della normativa nazionale, la domanda presentata, in particolare, dall’«altro genitore» debba essere presa in considerazione, l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 mira a garantire che, in ogni situazione, dette prestazioni contribuiscano effettivamente, conformemente al loro scopo, al bilancio familiare e compensino gli oneri ai quali è esposta la persona che di fatto assume l’onere di mantenere il figlio.

55

Ne consegue che, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 39 a 41 delle sue conclusioni, se l’erogazione delle prestazioni familiari all’«altro genitore», ai sensi della disposizione in esame, ha avuto l’effetto di realizzare le finalità di tali prestazioni, una domanda di recupero è contraria a tali finalità.

56

Orbene, come risulta dalla decisione di rinvio, nel procedimento principale DN, benché non sia il genitore avente diritto alle prestazioni familiari di cui trattasi in forza della normativa austriaca, sopporta principalmente l’onere del mantenimento della figlia e ha riversato a quest’ultima le prestazioni familiari da lui percepite nel periodo di cui trattasi nella presente causa.

57

Occorre considerare che, in simili circostanze, le prestazioni familiari di cui trattasi hanno effettivamente raggiunto il loro obiettivo, cosicché il rimborso di queste ultime sarebbe in contrasto con la finalità dell’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009.

58

Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni quarta e quinta dichiarando che l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente il recupero delle prestazioni familiari erogate, in caso di mancata presentazione di una domanda da parte del genitore che vi ha diritto in forza di tale normativa, all’altro genitore, la cui domanda è stata presa in considerazione, conformemente a tale disposizione, dall’istituzione competente, e che sopporta di fatto da solo l’onere finanziario connesso al mantenimento del figlio.

Sulla sesta questione

59

Alla luce della risposta fornita alle questioni dalla prima alla quinta, non occorre rispondere alla sesta questione.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 67, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

dev’essere interpretato nel senso che:

quando una persona percepisce pensioni in due Stati membri, essa ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dei suddetti due Stati membri. Qualora il percepimento di tali prestazioni in uno di tali Stati membri sia escluso in forza della legislazione nazionale, non si applicano le regole di priorità di cui all’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui trattasi.

 

2)

L’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004,

deve essere interpretato nel senso che:

osta a una normativa nazionale che consente il recupero delle prestazioni familiari erogate, in caso di mancata presentazione di una domanda da parte del genitore che vi ha diritto in forza di tale normativa, all’altro genitore, la cui domanda è stata presa in considerazione, conformemente a tale disposizione, dall’istituzione competente, e che sopporta di fatto da solo l’onere finanziario connesso al mantenimento del figlio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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