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Document 62021CJ0181

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 gennaio 2024.
    G. e a. contro M.S. e X.
    Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Okręgowy w Katowicach e dal Sąd Okręgowy w Krakowie.
    Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Possibilità per il giudice del rinvio di prendere in considerazione la sentenza pregiudiziale della Corte – Necessità dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza – Indipendenza dei giudici – Condizioni di nomina dei giudici ordinari – Possibilità di contestare un’ordinanza recante la decisione definitiva su una domanda di misure cautelari – Possibilità di escludere un giudice da un collegio giudicante – Irricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale.
    Cause riunite C-181/21 e C-269/21.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:1

     SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

    9 gennaio 2024 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Possibilità per il giudice del rinvio di prendere in considerazione la sentenza pregiudiziale della Corte – Necessità dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza – Indipendenza dei giudici – Condizioni di nomina dei giudici ordinari – Possibilità di contestare un’ordinanza recante la decisione definitiva su una domanda di misure cautelari – Possibilità di escludere un giudice da un collegio giudicante – Irricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale»

    Nelle cause riunite C‑181/21 e C‑269/21,

    aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice, Polonia) e dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia), con decisioni del 18 marzo 2021 e del 31 marzo 2021, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 23 marzo 2021 e il 27 aprile 2021, nei procedimenti

    G.

    contro

    M.S. (C‑181/21),

    nei confronti di:

    Rzecznik Praw Obywatelskich,

    Prokuratura Okręgowa w Katowicach,

    e

    BC,

    DC

    contro

    X (C‑269/21),

    nei confronti di:

    Rzecznik Praw Obywatelskich,

    Prokuratura Okręgowa w Krakowie,

    LA CORTE (Grande Sezione),

    composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, E. Regan, N. Piçarra, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, presidenti di sezione, M. Ilešič, L.S. Rossi, I. Jarukaitis (relatore), A. Kumin, N. Jääskinen, I. Ziemele e J. Passer, giudici,

    avvocato generale: A.M. Collins

    cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 giugno 2022,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Prokuratura Okręgowa w Katowicach e la Prokuratura Okręgowa w Krakowie, da R. Babiński, S. Bańko, A. Reczka, B. Szyprowski e E. Tkaczewska-Kuk;

    per il Rzecznik Praw Obywatelskich, da M. Taborowski, V. Vachev e M. Wróblewski;

    per il governo polacco, da B. Majczyna, K. Straś e S. Żyrek, in qualità di agenti;

    per il governo danese, da J.F. Kronborg e V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agenti;

    per il governo dei Paesi Bassi, da M.A.M. de Ree e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da K. Herrmann e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2022,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    2

    Tali domande sono state presentate, nella causa C‑181/21, nell’ambito di una controversia tra una società privata e un consumatore, in merito ad un credito risultante da un contratto di prestito, e, nella causa C‑269/21, nell’ambito di una controversia tra consumatori e una banca, in merito ad un credito e ad una domanda di annullamento di un contratto di mutuo espresso in valute estere.

    Contesto giuridico

    Costituzione

    3

    Ai sensi dell’articolo 179 della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia; in prosieguo: la «Costituzione»):

    «I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa [(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la “KRS”)], a tempo indeterminato».

    4

    Ai sensi dell’articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione:

    «La [KRS] è garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici»

    5

    L’articolo 187 della Costituzione così dispone:

    «1.   La [KRS] è composta:

    1)

    dal primo presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)], dal Ministro della Giustizia, dal presidente del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia)] e da una persona designata dal presidente della Repubblica;

    2)

    da quindici membri eletti tra i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], degli organi giurisdizionali ordinari, degli organi giurisdizionali amministrativi e degli organi giurisdizionali militari;

    3)

    da quattro membri eletti dal [Sejm (Camera bassa del Parlamento, Polonia)] tra i deputati nonché da due membri eletti dal Senato tra i senatori.

    (...)

    3.   Il mandato dei membri elettivi [della KRS] è di quattro anni.

    4.   Il regime, l’ambito di attività, le modalità di lavoro [della KRS], nonché le modalità di elezione dei suoi membri sono definiti dalla legge».

    Legge sugli organi giurisdizionali ordinari

    6

    Ai sensi dell’articolo 3 dell’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. n. 98, posizione 1070), come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi), del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del 2020, posizione 190), entrata in vigore il 14 febbraio 2020 (in prosieguo: la «legge sugli organi giurisdizionali ordinari»):

    «1.   I giudici provvedono all’autogoverno della magistratura.

    2.   Gli organi di autogoverno della magistratura sono:

    1)

    l’assemblea generale dei giudici di un sąd apelacyjny (Corte d’appello, Polonia);

    2)

    l’assemblea generale dei giudici di un sąd okręgowy (Tribunale regionale, Polonia);

    3)

    l’assemblea generale dei giudici di un sąd rejonowy (Tribunale circondariale, Polonia)».

    7

    Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, il Ministro della Giustizia nomina, per un periodo di sei anni, i presidenti dei sądy okręgowe (Tribunali regionali) tra i giudici dei sądy apelacyjne (Corti d’appello), dei sądy okręgowe (Tribunali regionali) o dei sądy rejonowe (Tribunali circondariali), secondo l’articolo 26 di tale legge. Dopo aver nominato il presidente di un sąd okręgowy (Tribunale regionale), il Ministro della Giustizia lo presenta all’assemblea generale competente dei giudici del sąd okręgowy (Tribunale regionale) in questione.

    8

    Conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, di tale legge, il collegio di un sąd apelacyjny (Corte d’appello) esercita le funzioni previste da detta legge e:

    «(...)

    1 bis)   esprime pareri sui candidati ai posti di giudice del sąd apelacyjny (Corte d’appello) in questione (...)».

    9

    Conformemente all’articolo 31 della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, il collegio di un sąd okręgowy (Tribunale regionale) esprime, in particolare, il proprio parere sui candidati ai posti di giudice del sąd okręgowy (Tribunale regionale) in questione e dei sądy rejonowe (Tribunali circondariali). A norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di detta legge, tale collegio è un organo composto, ai sensi del punto 1 della disposizione in parola, dal presidente del sąd okręgowy (Tribunale regionale) in questione e, ai sensi del punto 2 di detta disposizione, dai presidenti dei sądy rejonowe (Tribunali circondariali) della circoscrizione territoriale di tale sąd okręgowy (Tribunale regionale), punto 2 che è entrato in vigore il 14 febbraio 2020. Secondo l’articolo 30, paragrafo 3, di detta legge, anch’esso entrato in vigore il 14 febbraio 2020, i delegati dell’assemblea generale dei giudici di un sąd okręgowy (Tribunale regionale) possono partecipare alle riunioni durante le quali detto collegio deve esprimere il proprio parere sui candidati al posto di giudice di tale sąd okręgowy (Tribunale regionale), e hanno diritto di voto solo a tal fine.

    10

    Nella versione in vigore fino al 13 febbraio 2020, l’articolo 33 della legge sugli organi giurisdizionali ordinari era formulato nel modo seguente:

    «1.   L’assemblea generale dei giudici della circoscrizione territoriale di un sąd apelacyjny (Corte d’appello) è composta dai giudici del sąd apelacyjny (Corte d’appello) di cui trattasi, dai rappresentanti dei giudici dei sądy okręgowe (Tribunali regionali) operanti nella circoscrizione territoriale di tale sąd apelacyjny (Corte d’appello) (...), e dai rappresentanti dei giudici dei sądy rejonowe (Tribunali circondariali) operanti nella circoscrizione territoriale di detto sąd apelacyjny (Corte d’appello) (...)

    (...)».

    11

    Conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, l’assemblea generale dei giudici di un sąd okręgowy (Tribunale regionale) è composta da tutti i giudici di tale organo giurisdizionale. I giudici delegati alle funzioni giudicanti presso detto organo giurisdizionale possono partecipare a tale assemblea, ma non hanno diritto di voto.

    12

    Dal 14 febbraio 2020, tale assemblea può, a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, punto 2, di detta legge, eleggere delegati che partecipano alle riunioni durante le quali il collegio del sąd okręgowy (Tribunale regionale) in questione deve esprimere il proprio parere sui candidati a un posto di giudice di tale sąd okręgowy (Tribunale regionale) o di giudice di un sąd rejonowy (Tribunale circondariale). Conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, di detta legge, tali delegati sono eletti a scrutinio segreto e in numero pari ai membri del collegio di detto sąd okręgowy (Tribunale regionale).

    13

    L’articolo 42a della legge sugli organi giurisdizionali ordinari così dispone:

    «1.   Nell’ambito delle attività delle autorità giurisdizionali e degli organi di tali autorità, non è consentito mettere in discussione la legittimità [delle autorità giurisdizionali], degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto.

    2.   Un organo giurisdizionale ordinario o un altro organo del potere pubblico non può accertare o valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare funzioni giurisdizionali derivante da tale nomina».

    14

    Nella versione in vigore fino al 13 febbraio 2020, l’articolo 55, paragrafo 1, di tale legge era formulato nel modo seguente:

    «I giudici degli organi giurisdizionali ordinari sono nominati al posto di giudice dal Presidente della Repubblica di Polonia, su proposta della [KRS], entro un mese dalla data di invio di detta proposta».

    15

    L’articolo 55, paragrafo 1, della medesima legge dispone attualmente quanto segue:

    «Un giudice di un organo giurisdizionale ordinario è una persona nominata a tale posto dal presidente della Repubblica di Polonia e che ha prestato giuramento dinanzi a quest’ultimo».

    16

    Nella versione in vigore fino al 13 febbraio 2020, l’articolo 58 della legge sugli organi giurisdizionali ordinari era così formulato:

    «1.   Qualora siano presentate più candidature a un posto vacante di giudice, tutte le candidature sono esaminate nella stessa riunione dell’assemblea.

    2.   L’assemblea generale dei giudici d’appello o l’assemblea generale dei giudici regionali delibera sui candidati mediante votazione e trasmette, a seconda del caso, al presidente del sąd apelacyjny (Corte d’appello) o al presidente del sąd okręgowy (Tribunale regionale) in questione, tutte le candidature ricevute, indicando il numero di voti ottenuti».

    17

    Il 14 febbraio 2020 è stato abrogato il paragrafo 2 di tale articolo 58. Il paragrafo 1 di detto articolo 58 è stato quindi formulato come segue:

    «Qualora siano presentate più candidature a un posto vacante di giudice, tutte le candidature sono esaminate nella stessa riunione del collegio.

    (...)».

    Legge sulla Corte suprema

    18

    L’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), ha istituito, in particolare, presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema), l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, Polonia).

    19

    Ai sensi dell’articolo 26 della legge sulla Corte suprema, come modificato dalla legge del 20 dicembre 2019 recante modifica della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema, nonché di altre leggi:

    «1.   Rientrano nella competenza della [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche] i ricorsi straordinari, le controversie in materia elettorale e le impugnazioni della validità di un referendum nazionale o di un referendum costituzionale, l’accertamento della validità delle elezioni e dei referendum, le altre cause di diritto pubblico, ivi compreso il contenzioso riguardante la tutela della concorrenza, la regolamentazione dell’energia, delle telecomunicazioni e del trasporto ferroviario, nonché i ricorsi proposti avverso le decisioni del Przewodniczy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji [(presidente del Consiglio nazionale della radiotelevisione, Polonia)] o che mettono in discussione la durata eccessiva dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali ordinari e militari così come dinanzi al Sąd Najwyższy [(Corte suprema)]».

    2.   La [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche] è competente a pronunciarsi sulle domande o sulle dichiarazioni riguardanti la ricusazione di un giudice o la designazione dell’organo giurisdizionale dinanzi al quale un procedimento deve essere celebrato, comprese le censure concernenti la mancanza di indipendenza dell’organo giurisdizionale o del giudice. L’organo giurisdizionale adito invia immediatamente una richiesta al presidente della [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche] affinché sia trattata conformemente alle regole stabilite da specifiche disposizioni. La presentazione di una richiesta al presidente della [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche] non sospende il procedimento in corso.

    3.   La domanda di cui al paragrafo 2 non viene esaminata qualora riguardi l’accertamento o la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o della sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali.

    (...)».

    20

    L’articolo 29 della legge sulla Corte suprema prevede che i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) siano nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta della KRS.

    Legge sul Consiglio nazionale della magistratura

    21

    Ai sensi dell’articolo 9a dell’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011, n. 126, posizione 714), come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3):

    «1.   [La Camera bassa del Parlamento] elegge, tra i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], degli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e militari, quindici membri [della KRS] per un mandato congiunto della durata di quattro anni.

    2.   Nel procedere all’elezione di cui al paragrafo 1, la [Camera bassa del Parlamento] tiene conto, per quanto possibile, della necessità che, in seno [alla KRS], siano rappresentati giudici provenienti da differenti tipi e livelli di giurisdizione.

    3.   Il mandato congiunto dei nuovi membri [della KRS] eletti tra i giudici decorre dal giorno successivo alla loro elezione. I membri uscenti [della KRS] esercitano le loro funzioni sino al giorno in cui ha inizio il mandato congiunto dei nuovi membri [della KRS]».

    22

    La disposizione transitoria di cui all’articolo 6 della legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di altre leggi, entrata in vigore il 17 gennaio 2018, prevede quanto segue:

    «Il mandato dei membri [della KRS] di cui all’articolo 187, paragrafo 1, punto 2, della [Costituzione], eletti in forza delle disposizioni vigenti, si protrae sino al giorno precedente l’inizio del mandato dei nuovi membri [della KRS], ma non eccede i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che esso sia precedentemente cessato a causa della sua scadenza».

    Codice di procedura civile

    23

    Ai sensi dell’articolo 48 dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»):

    «1.   È disposta ipso iure la ricusazione di un giudice:

    1)

    nelle cause in cui è parte o in cui ha un rapporto giuridico con una delle parti tale per cui l’esito del procedimento può incidere sui suoi diritti od obblighi;

    (...)

    5)

    nelle cause in cui ha partecipato, presso un organo giurisdizionale di grado inferiore, all’adozione dell’atto impugnato, nonché nelle cause vertenti sulla validità di un atto al cui esame ha proceduto individualmente o alla cui redazione ha concorso con altri, nonché nelle cause nell’ambito delle quali ha agito in qualità di prokurator (pubblico ministero, Polonia);

    (...)».

    24

    L’articolo 49 del codice di procedura civile stabilisce al paragrafo 1 quanto segue:

    «Indipendentemente dai motivi di cui all’articolo 48, l’organo giurisdizionale, su richiesta del giudice o di una parte, dispone la ricusazione di quest’ultimo se sussiste una circostanza idonea a generare un ragionevole dubbio sulla sua imparzialità nella causa di cui trattasi».

    25

    L’articolo 50 di detto codice prevede quanto segue:

    «1.   Le parti chiedono la ricusazione di un giudice con atto scritto o mediante dichiarazione orale rilasciata all’organo giurisdizionale dinanzi al quale la causa in questione è pendente, indicando la verosimiglianza dei motivi di ricusazione.

    2.   Inoltre, la parte che ha partecipato all’udienza deve rendere plausibile che la circostanza che giustifica la ricusazione si è verificata o è stata portata a sua conoscenza solo successivamente.

    3.   Fino alla decisione sull’istanza di ricusazione di un giudice:

    1)

    il giudice nei cui confronti è stata presentata l’istanza può proseguire il procedimento;

    2)

    non è possibile pronunciare alcuna decisione o provvedimento che ponga fine al giudizio».

    26

    L’articolo 365, paragrafo 1, del codice di procedura civile prevede quanto segue:

    «La sentenza definitiva vincola non soltanto le parti e l’organo giurisdizionale che l’ha pronunciata, ma anche gli altri organi giurisdizionali, le altre autorità pubbliche e gli organi della pubblica amministrazione, nonché, nei casi previsti dalla legge, gli altri soggetti».

    27

    Ai sensi dell’articolo 367, paragrafo 3, di detto codice:

    «Un organo giurisdizionale di secondo grado esamina una causa in composizione collegiale consistente in tre giudici. L’organo giurisdizionale statuisce in camera di consiglio, in composizione monocratica, salvo quando pronuncia una sentenza».

    28

    Secondo l’articolo 379, punto 4), di detto codice, il procedimento è nullo «se la composizione dell’organo giurisdizionale investito della causa di cui trattasi era illegittima o se ha partecipato all’esame di tale causa un giudice ricusato ipso iure».

    29

    L’articolo 401 dello stesso codice prevede quanto segue:

    «È possibile chiedere la riapertura di un procedimento a motivo di nullità:

    1)

    se una persona non autorizzata è stata componente dell’organo giurisdizionale o se il giudice che ha statuito era ricusato ipso iure e la parte interessata non ha potuto richiedere la ricusazione di quest’ultimo prima che la sentenza acquistasse forza di giudicato;

    (...)».

    Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

    Fatti all’origine della causa C‑181/21

    30

    La controversia di cui al procedimento principale vede contrapposti una società privata e un consumatore in merito ad un credito derivante da un contratto di prestito.

    31

    Tale società privata ha proposto un ricorso contro detto consumatore per il pagamento di un importo di 16000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 3450), maggiorato degli interessi e delle spese processuali. Il Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej (Tribunale circondariale di Dąbrowa Górnicza, Polonia) ha emesso una decisione nel merito, sotto forma di ingiunzione di pagamento. Il consumatore ha presentato opposizione avverso tale decisione. Tale opposizione è stata respinta con ordinanza di detto Tribunale circondariale.

    32

    Il consumatore ha proposto reclamo avverso tale ordinanza dinanzi al Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice, Polonia). Un collegio giudicante composto da tre giudici, comprendente la giudice A.Z., è stato designato per l’esame di tale reclamo.

    33

    Per quanto riguarda le circostanze della nomina della giudice A.Z. al Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice), dalla decisione di rinvio risulta che tale giudice, allora in servizio presso il Sąd Rejonowy w Jaworznie (Tribunale circondariale di Jaworzno, Polonia) dal 1996, ha presentato la propria candidatura per un posto vacante di giudice presso il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice).

    34

    A seguito di un parere preliminare sulla candidatura della giudice A.Z. emesso dal collegio del Sąd Apelacyjny w Katowicach (Corte d’appello di Katowice, Polonia), l’assemblea dei rappresentanti dei giudici del circondario di tale organo giurisdizionale si è astenuta dall’esprimere un parere su tale candidatura. Infatti, tale assemblea generale, il 14 gennaio 2019, ha adottato una delibera con la quale essa indicava di astenersi dal partecipare alla procedura di nomina di giudici ai posti vacanti presso detto organo giurisdizionale e presso i sądy okręgowe (tribunali regionali) della circoscrizione territoriale di quest’ultimo, tenuto conto delle sue preoccupazioni relative allo status e alle modalità di funzionamento della KRS chiamata a svolgere un ruolo in una siffatta procedura di nomina.

    35

    Inoltre, con una delibera adottata lo stesso giorno, l’assemblea dei rappresentanti dei giudici del circondario del Sąd Apelacyjny w Katowicach (Corte d’appello di Katowice) ha invitato il suo presidente, da un lato, ad astenersi dal trasmettere le candidature ai posti vacanti di giudice presso tale organo giurisdizionale e presso il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice) fino a quando la stessa non avesse emesso un parere al riguardo e, dall’altro, a rinviare a una data successiva l’ordine del giorno per la preparazione delle procedure di nomina, fino a quando non fossero dissipati i dubbi relativi alla KRS.

    36

    Malgrado le delibere succitate, il presidente del Sąd Apelacyjny w Katowicach (Corte d’appello di Katowice), il quale è al contempo presidente dell’assemblea generale dei giudici di tale organo giurisdizionale ed è stato nominato presidente di detto organo giurisdizionale dal Ministro della Giustizia, ha dato seguito alla candidatura della giudice A.Z. Quest’ultima è stata nominata giudice presso il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice) dal presidente della Repubblica di Polonia.

    37

    All’udienza tenutasi a porte chiuse il 18 marzo 2021, il giudice relatore del collegio giudicante di cui al punto 32 della presente sentenza ha espresso dubbi sulla natura di «organo giurisdizionale» di tale collegio giudicante, in considerazione delle circostanze della nomina della giudice A.Z. al Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice). In tale contesto il giudice relatore ha adito da solo la Corte in forza dell’articolo 367, paragrafo 3, del codice di procedura civile.

    Fatti all’origine della causa C‑269/21

    38

    La controversia di cui al procedimento principale vede contrapposti taluni consumatori e una banca, in merito ad un credito e ad una domanda di annullamento di un contratto di mutuo espresso in valuta estera.

    39

    Tali consumatori hanno adito il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) chiedendo la condanna di detta banca al pagamento, in particolare, di un importo di PLN 104537 (circa EUR 22540) e l’annullamento retroattivo del contratto di mutuo in questione, invocando la sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819). Essi hanno inoltre chiesto la concessione di misure cautelari consistenti, segnatamente, nel consentire loro di sospendere i pagamenti mensili da eseguire in forza di tale contratto di mutuo fino alla pronuncia di una sentenza definitiva nel procedimento principale.

    40

    L’esame di tale controversia e di detta domanda di concessione di misure cautelari è stato affidato a una formazione giudicante in composizione monocratica del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia), giudice del rinvio in tale causa.

    41

    Con ordinanza del 9 ottobre 2020, quest’ultimo ha accolto detta domanda.

    42

    La banca in parola ha proposto reclamo avverso tale ordinanza. Per l’esame di tale reclamo è stato designato un collegio giudicante composto da tre giudici del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia). Uno dei membri di tale collegio giudicante è la giudice A.T., la quale è stata altresì nominata giudice relatrice e presiedeva detto collegio giudicante. Quest’ultimo collegio ha riformato tale ordinanza e ha respinto integralmente la domanda di concessione di misure cautelari. Poiché una siffatta decisione non era più impugnabile, la causa è stata allora rinviata al giudice del rinvio affinché quest’ultimo si pronunciasse nel procedimento principale.

    43

    Per quanto riguarda le circostanze della nomina della giudice A.T. al Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia), dalla decisione di rinvio risulta che tale giudice, allora in servizio al Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie (Tribunale circondariale di Cracovia – Krowodrza in Cracovia, Polonia) dal 2009, ha presentato la propria candidatura per un posto vacante di giudice presso il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia). Detta giudice era l’unica candidata per tale posto. Il giudice del rinvio precisa che numerosi giudici di sądy rejonowe (tribunali circondariali) non partecipano più a tali concorsi nonostante la loro grande esperienza, sulla base del rilievo che la procedura di nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari non è più conforme alla Costituzione, in particolare, poiché le decisioni della KRS, divenuta altamente politicizzata, non sono più fondate su criteri oggettivi e favoriscono i candidati sostenuti dai presidenti di organi giurisdizionali, i quali sono stati nominati dal Ministro della Giustizia.

    44

    Il Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie (collegio del Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) ha espresso il proprio parere sulla candidatura della giudice A.T. all’udienza del 1o giugno 2020.

    45

    Il giudice del rinvio indica, a tal proposito, che i membri di tale collegio sono per la maggior parte presidenti del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) nonché di sądy rejonowe (tribunali circondariali), la cui nomina è direttamente influenzata dal Ministro della Giustizia. Esso aggiunge che la candidatura della giudice A.T. non è stata sottoposta al parere dell’assemblea generale dei giudici del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia), in quanto il legislatore polacco ha eliminato qualsiasi influenza reale dell’autogoverno giudiziario sul processo di nomina dei giudici in Polonia. Infatti, a partire dal 14 febbraio 2020 e, segnatamente, in conseguenza dell’entrata in vigore, in seguito a modifica, dell’articolo 58 della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, il parere di tale assemblea non è più richiesto.

    46

    Il 7 luglio 2020 la KRS ha adottato una delibera che proponeva la nomina della giudice A.T. al posto di giudice presso il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia). Il 4 febbraio 2021 il presidente della Repubblica di Polonia ha proceduto a tale nomina.

    47

    Le circostanze di tale nomina inducono il giudice del rinvio a nutrire dubbi sulla conformità al diritto dell’Unione della composizione del collegio giudicante di tre giudici, cui si fa riferimento al punto 42 della presente sentenza, che si è pronunciato in merito al reclamo della banca avverso l’ordinanza del giudice del rinvio del 9 ottobre 2020 e, di conseguenza, sulla validità della decisione adottata da tale collegio giudicante. Detto giudice si chiede, in tale contesto, se sia vincolato dall’ordinanza del suddetto collegio giudicante che ha annullato le misure cautelari da esso emanate oppure se un nuovo collegio giudicante, che non comprenda la giudice A.T., debba essere designato secondo il sistema di attribuzione aleatoria delle cause per riesaminare tale reclamo.

    Motivazione dei rinvii pregiudiziali e questioni sollevate nelle cause C‑181/21 e C‑269/21

    48

    I giudici del rinvio osservano, in sostanza, che, a differenza di altre cause di cui la Corte è stata finora investita, le cause C‑181/21 e C‑269/21 riguardano nomine a posti di giudice presso organi giurisdizionali ordinari, e non già presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema).

    49

    Essi fanno riferimento, a tale riguardo, a una serie di sviluppi connessi alle recenti riforme giudiziarie in Polonia, riguardanti la composizione della KRS e degli organi di autogoverno della magistratura e il loro ruolo rispettivo nel processo di nomina a siffatti posti, nonché il sindacato giurisdizionale sulla legittimità di dette nomine. Tali diversi elementi li inducono a mettere in dubbio la natura di «organo giurisdizionale», ai sensi, in particolare, del diritto dell’Unione, dei collegi giudicanti composti da giudici nominati al termine di un simile processo.

    50

    Ciò premesso, il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice) e il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) hanno deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini pressoché identici nelle cause C‑181/21 e C‑269/21:

    «1)

    Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, [TUE] nonché l’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che:

    a)

    non costituisce un organo giurisdizionale costituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione, l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura - la cui composizione è, nella maggior parte dei casi, indipendente dai poteri esecutivo e legislativo - in una situazione in cui, alla luce dell’acquis costituzionale dello Stato membro, è necessario che alla procedura di nomina a giudice partecipi un organo di autogoverno della magistratura che soddisfi tali requisiti, tenuto conto del contesto istituzionale e strutturale, e considerato che:

    l’obbligo di fornire un parere sulla candidatura alla funzione di giudice, che incombeva sulle assemblee dei giudici, è stato deliberatamente disatteso, contrariamente alle disposizioni nazionali e alla posizione di tale organo [di autogoverno] della magistratura [(causa C‑181/21) o considerato che];

    l’obbligo di fornire un parere sulla candidatura alla funzione di giudice incombeva sul collegio dell’organo giurisdizionale, il quale è stato composto in modo tale che la maggior parte dei suoi membri era nominata da un rappresentante del potere esecutivo – [il Ministro della Giustizia e il] Prokurator Generalny [(Procuratore Generale, Polonia) (causa C‑269/21)];

    l’attuale [KRS], eletta in contrasto con le disposizioni costituzionali e legislative polacche, non costituisce un organo indipendente e non è composta da rappresentanti della comunità giudiziaria nominati in modo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, e di conseguenza non ha presentato validamente alcuna domanda di nomina alla funzione di giudice ai sensi del diritto nazionale;

    i partecipanti al concorso di nomina non avevano accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali ai sensi dell’articolo 2, dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta];

    b)

    non soddisfa i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente costituito per legge l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura condizionata da interferenze arbitrarie del potere esecutivo e che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura, la cui composizione è nella maggior parte dei casi indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, o di un altro organo idoneo a garantire una valutazione obiettiva del candidato, tenendo conto del fatto che, nel contesto della tradizione giuridica europea, radicata nelle summenzionate disposizioni del TUE e della Carta e posta a fondamento dell’unione di diritto, qual è l’Unione europea, la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura o di un altro organo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo ed idoneo a garantire una valutazione obiettiva del candidato nell’ambito di una procedura di nomina a giudice, è necessaria al fine di riconoscere che un organo giurisdizionale nazionale garantisce il livello richiesto di tutela giurisdizionale effettiva nelle cause rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, e, di conseguenza, che sono rispettati il principio della separazione tripartita e dell’equilibrio tra i poteri nonché il principio dello Stato di diritto.

    2)

    Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, qualora di un organo giurisdizionale faccia parte una persona nominata nelle circostanze descritte [nella prima questione]:

    a)

    essi ostano all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono la competenza esclusiva ad esaminare la legittimità della nomina alla funzione di giudice di tale persona alla [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche], composta esclusivamente da persone nominate alla funzione di giudice nelle circostanze descritte [nella prima questione], e le quali, al contempo, prescrivono di soprassedere all’esame delle contestazioni relative alla nomina alla funzione di giudice, tenuto conto del contesto istituzionale e sistemico;

    b)

    essi richiedono, al fine di garantire l’efficacia del diritto europeo, un’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale che consenta all’organo giurisdizionale di ricusare d’ufficio tale persona escludendola dall’esame della causa sulla base delle disposizioni, applicate per analogia, in materia di ricusazione dei giudici incapaci ad esercitare la funzione giudicante (iudex inhabilis)».

    Procedimento dinanzi alla Corte

    Sulla riunione delle cause C‑181/21 e C‑269/21

    51

    Con decisioni del presidente della Corte del 5 maggio 2021, le cause C‑181/21 e C‑269/21 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

    Sulle domande di applicazione del procedimento accelerato

    52

    I giudici del rinvio hanno chiesto che i presenti rinvii pregiudiziali fossero sottoposti a procedimento accelerato, ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno delle loro domande, gli stessi hanno fatto valere che l’applicazione di tale procedimento era giustificata dal fatto che almeno diverse centinaia di persone fanno parte degli organi giurisdizionali ordinari e in tali consessi pronunciano un numero crescente di decisioni, ancorché tali persone, a loro avviso, siano state nominate alle funzioni di giudice di un siffatto organo giurisdizionale «in flagrante violazione delle norme del diritto polacco che disciplinano la nomina dei giudici». Ciò premesso, sarebbe necessario rispondere quanto prima alle questioni sollevate al fine di dissipare, nell’interesse dei singoli, di una buona amministrazione della giustizia e della certezza del diritto, i dubbi gravanti sul funzionamento degli organi giurisdizionali ordinari dei quali fanno parte i due giudici la cui nomina è in discussione nelle presenti cause alla luce dei requisiti relativi a un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge.

    53

    L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato.

    54

    Occorre ricordare che un siffatto procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria (sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

    55

    Nel caso di specie, il 5 maggio 2021 il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di non accogliere le domande contemplate al punto 52 della presente sentenza. Infatti, la circostanza che le questioni sollevate riguardino il funzionamento degli organi giurisdizionali ordinari composti da un gran numero di giudici come quelli la cui nomina è in discussione nelle presenti cause non costituisce una ragione che dimostra un’urgenza straordinaria, com’è invece necessario per giustificare un trattamento accelerato. Lo stesso vale per quanto riguarda la circostanza che le decisioni quotidianamente adottate dai giudici le cui nomine sono messe in dubbio in tali cause riguardino potenzialmente un numero significativo di soggetti. Infine, la delicatezza di dette questioni non implica di per sé la necessità di un loro rapido trattamento, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

    Sulla competenza della Corte

    56

    Il governo polacco, sostenuto in udienza dalla Prokuratura Okręgowa w Katowicach (Procura regionale di Katowice, Polonia) e dalla Prokuratura Okręgowa w Krakowie (Procura regionale di Cracovia, Polonia), deduce, in sostanza, che le problematiche relative all’organizzazione giudiziaria degli Stati membri, come quelle prese in esame nelle questioni sollevate, rientrano nella competenza esclusiva di questi ultimi e non nell’ambito di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione.

    57

    A tale riguardo, da una giurisprudenza costante discende che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri indubbiamente nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e che così può essere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, se del caso, le norme relative al controllo giurisdizionale applicabile nell’ambito di simili procedure di nomina [sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 56 nonché giurisprudenza ivi citata].

    58

    Inoltre, dai termini delle questioni sollevate risulta chiaramente che queste ultime vertono sull’interpretazione non già del diritto polacco, bensì delle disposizioni del diritto dell’Unione cui le questioni fanno riferimento.

    59

    Ne consegue che la Corte è competente a pronunciarsi sulle domande di pronuncia pregiudiziale.

    Sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale

    60

    Nella causa C‑181/21, il governo polacco contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale sostenendo segnatamente, in sostanza, che solo il collegio giudicante composto da tre giudici investito del procedimento principale, e non già un giudice di tale collegio da solo, era competente a sottoporre alla Corte le questioni sollevate in detta causa.

    61

    Nella causa C‑269/21, tale governo deduce che, ai sensi delle norme processuali polacche, il giudice del rinvio in tale causa non è competente a sindacare la legittimità del collegio giudicante composto da tre giudici che ha emesso l’ordinanza in cui si è statuito in via definitiva sulla domanda di concessione di misure cautelari formulata dai ricorrenti nel procedimento principale e, in particolare, la legittimità della nomina della giudice A.T. la quale faceva parte di tale collegio giudicante. Sostenuto dalla Commissione all’udienza dinanzi alla Corte, detto governo ritiene che, in tali circostanze, una risposta della Corte alle questioni sollevate da tale giudice del rinvio non sia necessaria al fine di dirimere la controversia nel procedimento principale.

    62

    A tal riguardo, la Corte ha più volte sottolineato che il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere e che la ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia [sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 60 nonché giurisprudenza ivi citata].

    63

    Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta dev’essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito [sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 61 nonché giurisprudenza ivi citata].

    64

    La Corte ha quindi ricordato che sia dal dettato sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale [sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 62 nonché giurisprudenza ivi citata].

    65

    Nell’ambito di siffatto procedimento, deve quindi esistere tra la suddetta controversia e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

    66

    Nel caso di specie, per quanto riguarda la causa C‑181/21, occorre anzitutto sottolineare che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata in tale causa, tale domanda è stata proposta alla Corte dal giudice relatore nel procedimento principale nell’ambito di un collegio giudicante di tre giudici. Tale giudice nutre dubbi sulla conformità della composizione di detto collegio giudicante, in particolare, all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta, in considerazione della presenza in detto collegio giudicante della giudice A.Z., che è stata nominata secondo il procedimento in vigore a seguito delle riforme del sistema giudiziario polacco.

    67

    Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede pertanto se un giudice che faccia parte dello stesso collegio giudicante nel quale siede lo stesso giudice del rinvio nel procedimento principale e che sia stato nominato in determinate circostanze particolari soddisfi i requisiti inerenti a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione.

    68

    A tal proposito, è pur vero che ogni organo giurisdizionale ha l’obbligo di verificare se, data la sua composizione, esso costituisca un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi, in particolare, dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE quando, al riguardo, sorga un dubbio serio, poiché tale verifica è necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo parte in giudizio [sentenze del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e Riesame HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 57, nonché del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 129 e giurisprudenza ivi citata].

    69

    Resta nondimeno il fatto che la necessità, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dell’interpretazione pregiudiziale richiesta alla Corte implica che il giudice nazionale il quale, come il giudice del rinvio nella causa C‑181/21, decide di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale possa, da solo, trarre le conseguenze di tale interpretazione valutando, alla luce della stessa, la legittimità della nomina di un altro giudice del medesimo collegio giudicante e, se del caso, ricusando quest’ultimo.

    70

    Orbene, né dalla decisione di rinvio né dal fascicolo di cui dispone la Corte nella causa C‑181/21 risulta che, ai sensi delle norme di diritto nazionale, il giudice che ha effettuato il rinvio pregiudiziale in detta causa possa, da solo, procedere in tal modo.

    71

    Pertanto, non risulta che tale giudice possa, da solo, prendere in considerazione le eventuali risposte della Corte alle sue questioni pregiudiziali.

    72

    L’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione richiesta nella causa C‑181/21 non risponde quindi a una necessità oggettiva connessa a una decisione che il giudice del rinvio potrebbe, da solo, adottare nel procedimento principale.

    73

    Di conseguenza, occorre ritenere che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑181/21 miri alla formulazione di pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 62 della presente sentenza, e sia pertanto irricevibile.

    74

    Per quanto riguarda la causa C‑269/21, si deve osservare che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale presentata in tale causa, lo stesso giudice del rinvio sottolinea che l’ordinanza emessa dal collegio giudicante composto da tre giudici del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) che ha riformato la sua decisione e ha respinto la domanda di concessione di misure cautelari proposta dai consumatori interessati non è più impugnabile. Il giudice del rinvio evidenzia tuttavia l’incertezza giuridica che circonderebbe tale ordinanza a causa dei dubbi sulla regolarità della composizione del collegio giudicante che l’ha emessa per via della presenza, in quest’ultimo, della giudice A.T. Ciononostante, tale giudice non menziona alcuna disposizione del diritto processuale polacco che gli attribuisca la competenza a procedere, per giunta in veste monocratica, a un esame della conformità, in particolare al diritto dell’Unione, di un’ordinanza definitiva pronunciata su una siffatta domanda da un collegio giudicante composto da tre giudici.

    75

    Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta peraltro che la domanda di concessione di misure cautelari nel procedimento principale è stata decisa in via definitiva con un’ordinanza che, in forza dell’articolo 365 del codice di procedura civile, è vincolante per il giudice del rinvio e che quest’ultimo non è competente né a «ricusare» un giudice facente parte del collegio giudicante che ha emesso tale ordinanza né a rimettere in discussione la stessa.

    76

    In base agli elementi rilevati ai punti 74 e 75 della presente sentenza, non risulta che il giudice del rinvio nella causa C‑269/21 sia competente, ai sensi delle norme di diritto nazionale, a valutare la legittimità, rispetto, segnatamente, al diritto dell’Unione, del collegio giudicante composto da tre giudici che ha emesso l’ordinanza con cui si è statuito in via definitiva sulla domanda di concessione di misure cautelari e, in particolare, delle condizioni di nomina della giudice A.T., nonché a rimettere in discussione, se del caso, tale ordinanza.

    77

    Infatti, da tali elementi risulta che il collegio giudicante composto da tre giudici e comprendente la giudice A.T., il quale ha riformato l’ordinanza di primo grado del giudice del rinvio, ha respinto integralmente la domanda di concessione di misure cautelari formulata dai ricorrenti nel procedimento principale. Il trattamento di tale domanda, proposta da questi ultimi contestualmente alla loro azione di merito, è stato quindi definitivamente chiuso.

    78

    Pertanto, le questioni sollevate nella causa C‑269/21 riguardano intrinsecamente una fase del procedimento principale che è stata definitivamente chiusa e che è distinta dalla controversia nel merito, la quale è l’unica a rimanere pendente dinanzi al giudice del rinvio [v., per analogia, sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 71 e giurisprudenza ivi citata]. Tali questioni non corrispondono quindi a una necessità oggettiva inerente alla soluzione di detta controversia, bensì mirano ad ottenere dalla Corte una valutazione generale, estranea alle necessità di detta controversia, sulla procedura di nomina dei giudici ordinari in Polonia.

    79

    Ne consegue che dette questioni esorbitano dall’ambito dei compiti giurisdizionali assegnati alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE [v., per analogia, sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 82 e giurisprudenza ivi citata].

    80

    In tali circostanze, si deve constatare che anche la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑269/21 è irricevibile.

    81

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le presenti domande di pronuncia pregiudiziale sono irricevibili.

    Sulle spese

    82

    Nei confronti delle parti nei procedimenti principali le presenti cause costituiscono un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

     

    Le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dal Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice, Polonia), con decisione del 18 marzo 2021, e dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia), con decisione del 31 marzo 2021, sono irricevibili.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

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