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Document 62021CJ0115

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2022.
Oriol Junqueras i Vies contro Parlamento europeo.
Impugnazione – Diritto istituzionale – Membri del Parlamento europeo – Perdita del requisito di eleggibilità a seguito di una condanna penale – Annuncio della vacanza del seggio di un deputato europeo – Domanda di adottare d’urgenza un’iniziativa per confermare l’immunità di un deputato europeo – Ricorso di annullamento – Irricevibilità.
Causa C-115/21 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:1021

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

22 dicembre 2022 ( *1 )

«Impugnazione – Diritto istituzionale – Membri del Parlamento europeo – Perdita del requisito di eleggibilità a seguito di una condanna penale – Annuncio della vacanza del seggio di un deputato europeo – Domanda di adottare d’urgenza un’iniziativa per confermare l’immunità di un deputato europeo – Ricorso di annullamento – Irricevibilità»

Nella causa C‑115/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 febbraio 2021,

Oriol Junqueras i Vies, residente in Sant Joan de Vilatorrada (Spagna), rappresentato da M. Marsal i Ferret e A. Van den Eynde Adroer, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Parlamento europeo, rappresentato da N. Görlitz e J.-C. Puffer, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

sostenuto da:

Regno di Spagna, rappresentato da S. Centeno Huerta, in qualità di agente,

interveniente in sede d’impugnazione,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, L.S. Rossi, J.‑C. Bonichot (relatore), S. Rodin e O. Spineanu‑Matei, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il sig. Oriol Junqueras i Vies chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 15 dicembre 2020, Junqueras i Vies/Parlamento (T‑24/20; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2020:601), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso volto all’annullamento, da un lato, della dichiarazione che ha preso atto della vacanza del suo seggio di deputato europeo, effettuata dal presidente del Parlamento europeo in seduta plenaria il 13 gennaio 2020 (in prosieguo: la «dichiarazione del 13 gennaio 2020»), e, dall’altro, del presunto rigetto, da parte del medesimo, della domanda di prendere un’«iniziativa urgente» per la conferma della sua immunità, domanda presentata il 20 dicembre 2019 dalla sig.ra Riba i Giner, deputata europea, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno del Parlamento (in prosieguo: il «rigetto della domanda del 20 dicembre 2019»).

Contesto normativo

Protocollo sui privilegi e sulle immunità

2

Il capo III del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE e FUE (in prosieguo: il «Protocollo sui privilegi e sulle immunità»), relativo ai «[m]embri del Parlamento europeo», comprende in particolare l’articolo 9 di tale protocollo, che enuncia quanto segue:

«Per la durata delle sessioni del Parlamento (...), i membri di esso beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri».

Atto elettorale

3

L’articolo 6, paragrafo 2, dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU 1976, L 278, pag. 1; in prosieguo: l’«atto elettorale nella sua versione iniziale»), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU 2002, L 283, pag. 1; in prosieguo: l’«atto elettorale»), così prevede:

«I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del [protocollo sui privilegi e sulle immunità]».

4

L’articolo 7 dell’atto elettorale così dispone:

«1.   La carica di membro del Parlamento (…) è incompatibile con quella di:

membro del governo di uno Stato membro;

membro della Commissione [europea];

giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia [dell’Unione europea] o del [Tribunale dell’Unione europea];

membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

membro della Corte dei conti [europea];

mediatore [europeo];

membro del Comitato economico e sociale [europeo];

membro del Comitato delle regioni;

membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica, per provvedere all’amministrazione di fondi delle Comunità o all’espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

membro del consiglio d’amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni [dell’Unione europea] o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

2.   A partire dall’elezione del Parlamento (…) nel 2004, la carica di membro del Parlamento (…) è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.

(...)

3.   Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all’articolo 8.

(...)».

5

Ai sensi dell’articolo 8 di tale atto:

«Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto».

6

L’articolo 12 del suddetto atto è così formulato:

«Il Parlamento (...) verifica i poteri dei membri del Parlamento (...). A tal fine, ess[o] prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia».

7

Ai sensi dell’articolo 13 del medesimo atto:

«1.   Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento (...) scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.

2.   Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all’articolo 5, per la restante durata di detto periodo.

3.   Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento (…), il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento (…).

4.   Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il [p]residente del Parlamento (…) ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato».

Regolamento interno

8

L’articolo 3, intitolato «Verifica dei poteri», del regolamento interno del Parlamento (in prosieguo: il «regolamento interno») dispone quanto segue:

«1.   A seguito delle elezioni al Parlamento (...), il Presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima seduta successiva alle elezioni.

(...)

3.   Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti, nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell’Atto del 20 settembre 1976, eccettuate quelle che, in conformità di tale Atto, rientrano esclusivamente nelle disposizioni nazionali cui tale Atto rinvia.

(...)

6.   La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di incidere sull’eleggibilità di un deputato o sull’eleggibilità o sulla graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell’Unione europea, con l’indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.

Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il [p]residente [del Parlamento] chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura e deferisce la questione alla commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi».

9

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2, 4 e 7, del regolamento interno, articolo intitolato «Durata del mandato»:

«2.   (...)

Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni siano conformi all’[atto elettorale], viene constatata una vacanza con effetto a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni e il [p]residente ne informa il Parlamento.

Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non rispettino l’[atto elettorale], essa propone al Parlamento di non constatare la vacanza.

(...)

4.   Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell’Unione europea o il deputato interessato notifichino al Presidente una nomina o un’elezione a funzioni incompatibili con l’esercizio del mandato di deputato al Parlamento (...) ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 o 2, dell’[atto elettorale], il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza a decorrere dalla data dell’incompatibilità.

Qualora le autorità competenti degli Stati membri notifichino al Presidente la fine del mandato di un deputato al Parlamento (...) a causa di un’ulteriore incompatibilità stabilita dalla legislazione vigente nello Stato membro in questione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’[atto elettorale], o a causa della revoca del mandato del deputato a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, dello stesso atto, il Presidente informa il Parlamento che il mandato è terminato alla data comunicata dalle autorità competenti dello Stato membro. Qualora tale data non sia comunicata, la data di cessazione del mandato è la data della comunicazione dello Stato membro.

(...)

7.   Nel caso in cui l’accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento può dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero può rifiutare la constatazione della vacanza».

10

L’articolo 5, intitolato «Privilegi e immunità», del regolamento interno così prevede:

«1.   I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal [protocollo sui privilegi e sulle immunità].

2.   Nell’esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni. L’immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri.

(...)».

11

L’articolo 7, intitolato «Difesa dei privilegi e dell’immunità», del regolamento interno enuncia quanto segue:

«1.   Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità.

2.   In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituirebbero un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano o all’espressione di un’opinione o di un voto nell’esercizio del loro mandato, oppure se tali circostanze rientrerebbero nell’ambito dell’articolo 9 del [protocollo sui privilegi e sulle immunità].

(...)

5.   Nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato questi può, in via eccezionale, presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1. La richiesta di riesame non è ricevibile se è stato proposto un ricorso contro la decisione di cui all’articolo 263 [TFUE], o se il [p]residente [del Parlamento] ritiene che i nuovi elementi di prova presentati non siano sufficienti a giustificare un riesame».

12

L’articolo 8, intitolato «Azione d’urgenza del Presidente per confermare l’immunità», del regolamento interno è così formulato:

«1.   In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o vengano apportate restrizioni alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il [p]residente [del Parlamento], previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere un’iniziativa per confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il [p]residente [del Parlamento] comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il Parlamento.

(...)».

13

L’articolo 9, intitolato «Procedure in materia di immunità», del regolamento interno dispone quanto segue:

«1.   Ogni richiesta diretta al [p]residente [del Parlamento] da un’autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l’immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

2.   Con l’accordo del deputato o dell’ex deputato interessato, la richiesta può essere presentata da un altro deputato, il quale può rappresentare il deputato o l’ex deputato interessato in ogni fase della procedura.

(...)

3.   La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell’immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

4.   La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l’accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell’immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità. Gli emendamenti sono irricevibili. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.

5.   La commissione può chiedere all’autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull’opportunità di revocare o di difendere l’immunità.

6.   Al deputato interessato è offerta l’opportunità di essere ascoltato ed egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti.

(...)

Il presidente della commissione invita il deputato per l’audizione, indicandone data e ora. Il deputato interessato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato.

(...)

7.   Qualora la richiesta di revoca o di difesa dell’immunità comporti vari capi d’accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca o la difesa dell’immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

8.   La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell’autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull’opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l’esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

9.   La proposta di decisione della commissione è iscritta d’ufficio all’ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento a tale proposta.

(...)

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 173 [del regolamento interno], il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione.

La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni successivo alla discussione.

Dopo l’esame da parte del Parlamento si procede a una votazione distinta su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.

10.   Il [p]residente [del Parlamento] comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all’autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il [p]residente [del Parlamento] riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.

11.   La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza. L’esame da parte della commissione delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità si svolge sempre a porte chiuse.

12.   Il Parlamento esamina unicamente le richieste di revoca dell’immunità di un deputato che gli sono state trasmesse dalle autorità giudiziarie o dalle rappresentanze permanenti degli Stati membri.

(...)

14.   Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un’autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono».

Fatti all’origine della controversia

14

I fatti all’origine della controversia, esposti ai punti da 15 a 31 dell’ordinanza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.

15

Il sig. Junqueras i Vies rivestiva la carica di vicepresidente del Gobierno autonómico de Cataluña (governo della Comunità Autonoma della Catalogna, Spagna) al momento dell’adozione della Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (legge 19/2017 del Parlamento della Catalogna, che disciplina il referendum sull’autodeterminazione), del 6 settembre 2017 (DOGC n. 7449A, del 6 settembre 2017, pag. 1), e della Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (legge 20/2017 del Parlamento della Catalogna, di transizione giuridica e costitutiva della Repubblica), dell’8 settembre 2017 (DOGC n. 7451A, dell’8 settembre 2017, pag. 1), nonché dello svolgimento, il 1o ottobre 2017, del referendum per l’autodeterminazione previsto dalla prima delle due leggi succitate, le cui disposizioni erano state, nel frattempo, sospese in forza di una decisione del Tribunal Constitucional (Corte Costituzionale, Spagna).

16

A seguito dell’adozione di tali leggi e dello svolgimento di tale referendum, il Ministerio fiscal (pubblico ministero, Spagna), l’Abogado del Estado (avvocato dello Stato, Spagna) e il Partido político VOX (partito politico VOX) hanno avviato un procedimento penale contro varie persone, tra cui il sig. Junqueras i Vies, contestando loro di aver partecipato a un processo di secessione e di essersi resi colpevoli dei reati di «ribellione» o di «sedizione», di «disobbedienza» e di «malversazione di fondi pubblici».

17

Il sig. Junqueras i Vies è stato sottoposto a custodia cautelare durante la fase istruttoria di detto procedimento, in applicazione di una decisione adottata il 2 novembre 2017 sulla base all’articolo 503 della Ley de Enjuiciamiento Criminal (codice di procedura penale).

18

Durante la fase di giudizio del suddetto procedimento, il ricorrente si è presentato alle elezioni del Parlamento europeo tenutesi il 26 maggio 2019 ed è stato eletto deputato europeo, come risulta dalla decisione del 13 giugno 2019 della Junta Electoral Central (commissione elettorale centrale), recante «Proclamazione dei deputati eletti al Parlamento europeo in occasione delle elezioni indette per il 26 maggio 2019» (BOE n. 142, del 14 giugno 2019, pag. 62477), adottata conformemente all’articolo 224, paragrafo 1, della Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (legge organica n. 5/1985 sul sistema elettorale generale), del 19 giugno 1985 (BOE n. 147, del 20 giugno 1985, pag. 19110; in prosieguo: la «legge elettorale spagnola»). Con tale decisione, la commissione elettorale centrale ha inoltre proceduto all’attribuzione alle persone elette, compreso il ricorrente, dei seggi di cui il Regno di Spagna dispone al Parlamento.

19

Con un’ordinanza del 14 giugno 2019, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha respinto la richiesta del ricorrente diretta a ottenere un permesso straordinario di uscita dal carcere, sotto la sorveglianza della polizia, volto a consentirgli di comparire dinanzi alla commissione elettorale centrale al fine di pronunciare il giuramento o la promessa di rispettare la Costituzione spagnola, come previsto dall’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola.

20

Il 20 giugno 2019, la commissione elettorale centrale ha constatato che il ricorrente non aveva prestato tale giuramento o tale promessa e, conformemente all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, ha dichiarato la vacanza del seggio di deputato europeo attribuito al ricorrente, nonché la sospensione da tutte le prerogative derivantigli stanti le sue funzioni.

21

Il ricorrente ha proposto, dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema), un ricorso avverso l’ordinanza menzionata al punto 19 della presente sentenza, facendo valere le immunità previste all’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità.

22

Il 1o luglio 2019 il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento relativo a tale ricorso e di sottoporre alla Corte talune questioni pregiudiziali nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115).

23

Il 2 luglio 2019 il presidente del Parlamento ha aperto, in assenza del sig. Junqueras i Vies, la prima sessione della legislatura successiva alle elezioni del Parlamento del 26 maggio 2019.

24

Il 4 luglio 2019 la sig.ra Riba i Giner, deputata europea, ha chiesto, a nome del sig. Junqueras i Vies, al presidente del Parlamento, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento interno, l’adozione di misure urgenti al fine di garantire l’immunità parlamentare del ricorrente.

25

Il 22 agosto 2019 il presidente del Parlamento ha respinto tale domanda.

26

Con una sentenza del 14 ottobre 2019, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha condannato il sig. Junqueras i Vies, da un lato, a tredici anni di detenzione e, dall’altro, a tredici anni di interdizione assoluta, che comporta la perdita definitiva di tutti i pubblici incarichi e funzioni, compresi quelli elettivi, nonché l’impossibilità di ottenerne o esercitarne di nuovi.

27

Con la sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), la Corte ha risposto alle questioni pregiudiziali menzionate al punto 22 della presente sentenza. Essa ha dichiarato che una persona che era stata ufficialmente proclamata eletta al Parlamento mentre era sottoposta a una misura di custodia cautelare nell’ambito di un procedimento per reati gravi, ma che non era stata autorizzata ad adempiere taluni requisiti previsti dal diritto nazionale a seguito di detta proclamazione e a recarsi al Parlamento per partecipare alla prima sessione dello stesso, beneficiava di un’immunità in forza dell’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità. La Corte ha precisato che tale immunità implicava la revoca della misura di custodia cautelare al fine di consentire all’interessato di recarsi al Parlamento e di adempiervi le formalità richieste dal diritto dell’Unione. La Corte ha infine precisato che, se il giudice nazionale competente riteneva che tale misura dovesse essere mantenuta dopo che l’interessato aveva acquisito la carica di membro del Parlamento, avrebbe dovuto chiedere quanto prima al Parlamento di revocare l’immunità, in base all’articolo 9, terzo comma, del medesimo protocollo.

28

Il 20 dicembre 2019 la sig.ra Riba i Giner, deputata europea, ha nuovamente chiesto, a nome del ricorrente, al presidente del Parlamento di adottare, sulla base dell’articolo 8 del regolamento interno, misure urgenti per confermare l’immunità del ricorrente (in prosieguo: la «domanda del 20 dicembre 2019»).

29

Con decisione del 3 gennaio 2020, la commissione elettorale centrale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorrente a causa della sua condanna a una pena privativa della libertà con la sentenza del 14 ottobre 2019 menzionata al punto 26 della presente sentenza. Il ricorrente ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema) e ha chiesto la sospensione dell’esecuzione.

30

Con un’ordinanza del 9 gennaio 2020, il Tribunal Supremo (Corte suprema) si è pronunciato sulle conseguenze da trarre dalla sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), nei confronti del procedimento penale riguardante il ricorrente. Esso ha ritenuto che non occorresse rivolgere al Parlamento una domanda di revoca dell’immunità parlamentare del ricorrente, basandosi in particolare sul fatto che, quando quest’ultimo era stato proclamato eletto, il procedimento penale che lo riguardava era giunto a termine ed era iniziata la deliberazione. Secondo il Tribunal Supremo (Corte suprema), poiché il ricorrente aveva ottenuto la carica di deputato europeo nel momento in cui il procedimento penale avviato a suo carico si trovava nella fase di giudizio, egli non poteva invocare l’immunità per ostacolare la prosecuzione di tale procedimento. Nel dispositivo della sua ordinanza il Tribunal Supremo ha ritenuto, in particolare, che non fosse necessario autorizzare il ricorrente a recarsi presso la sede del Parlamento, autorizzare la sua scarcerazione, dichiarare la nullità della sentenza del 14 ottobre 2019 e presentare una richiesta di revoca dell’immunità al Parlamento. Esso ha parimenti deciso di comunicare la propria ordinanza alla commissione elettorale centrale e al Parlamento. Lo stesso giorno, tale giudice ha deciso di esaminare la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della commissione elettorale centrale del 3 gennaio 2020 secondo la procedura ordinaria e ha respinto le domande di provvedimenti di estrema urgenza presentate dal ricorrente.

31

Il 10 e il 13 gennaio 2020 la sig.ra Riba i Giner, deputata europea, ha integrato la domanda del 20 dicembre 2019, presentata a nome del sig. Junqueras i Vies, chiedendo in particolare al presidente del Parlamento di rifiutare di dichiarare vacante il seggio di quest’ultimo e fornendo documenti supplementari.

32

Con la dichiarazione del 13 gennaio 2020, il presidente del Parlamento ha annunciato, in seduta plenaria, che tale istituzione prendeva atto, in primo luogo, a seguito della sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), dell’elezione del ricorrente al Parlamento, con effetto dal 2 luglio 2019 e, in secondo luogo, a seguito della decisione della commissione elettorale centrale del 3 gennaio 2020 e dell’ordinanza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 9 gennaio 2020, della vacanza del suo seggio a partire dal 3 gennaio 2020.

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

33

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 gennaio 2020, il sig. Junqueras i Vies chiedeva l’annullamento, da un lato, della dichiarazione 13 gennaio 2020 e, dall’altro, del rigetto della domanda del 20 dicembre 2019.

34

Con atto separato dello stesso giorno, il ricorrente ha accompagnato tale ricorso con una domanda di provvedimenti provvisori, sulla base degli articoli 278 e 279 TFUE, diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione della dichiarazione del 13 gennaio 2020 e del rigetto della domanda del 20 dicembre 2019, che fosse ingiunto al presidente del Parlamento di adottare tutti i provvedimenti necessari per proteggere e rendere efficaci i suoi privilegi e le sue immunità nonché per tutelare i suoi diritti fondamentali a esercitare pienamente le sue funzioni di membro del Parlamento e, infine, che fosse ingiunto al Regno di Spagna di liberarlo immediatamente affinché potesse esercitare le sue funzioni di membro del Parlamento.

35

Con un’ordinanza del 3 marzo 2020, Junqueras i Vies/Parlamento (T‑24/20 R, non pubblicata, EU:T:2020:78), il vicepresidente del Tribunale ha respinto tale domanda di provvedimenti provvisori con la motivazione che la condizione relativa al fumus boni iuris non era soddisfatta.

36

Con un’ordinanza dell’8 ottobre 2020, Junqueras i Vies/Parlamento [C‑201/20 P (R), non pubblicata, EU:C:2020:818], la vicepresidente della Corte ha respinto l’impugnazione proposta dal ricorrente avverso tale ordinanza del 3 marzo 2020.

37

Il 15 dicembre 2020 il Tribunale ha adottato l’ordinanza impugnata, con la quale, accogliendo le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento nel controricorso, ha respinto le conclusioni del sig. Junqueras i Vies dirette all’annullamento della dichiarazione del 13 gennaio 2020 e del rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 in quanto dirette contro atti che non possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

38

Più precisamente, per quanto riguarda le conclusioni volte all’annullamento della dichiarazione del 13 gennaio 2020, il Tribunale ha dichiarato che esse erano dirette contro un atto meramente informativo privo di effetti giuridici sulla situazione del sig. Junqueras i Vies, poiché si limitava a prendere atto, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, della decadenza del mandato dell’interessato intervenuta sulla sola base del diritto nazionale, a seguito della sua condanna penale.

39

Per quanto riguarda le conclusioni volte all’annullamento del rigetto della domanda del 20 dicembre 2019, il Tribunale ha dichiarato che esse erano dirette, in mancanza di una decisione espressa di rigetto, contro un atto inesistente. In subordine e in ogni caso, il Tribunale ha ritenuto che, poiché la possibilità di prendere un’iniziativa urgente per confermare l’immunità di un deputato europeo, concessa dall’articolo 8 del regolamento interno, rientrava nell’ambito di un potere discrezionale del presidente del Parlamento, che esclude il diritto di esigere da quest’ultimo di prendere una simile iniziativa, il rigetto di una tale domanda non poteva essere considerato un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

40

Con decisione del presidente della Corte del 9 giugno 2021, il Regno di Spagna è stato ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni del Parlamento.

41

Con ordinanza del 28 settembre 2021, il presidente della Corte ha respinto l’istanza di intervento dei sigg. Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres a sostegno delle conclusioni del sig. Junqueras i Vies.

42

Con la sua impugnazione, il sig. Junqueras i Vies chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

dichiarare la ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale;

rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca sui motivi sui quali non si è ancora pronunciato; e

condannare il Parlamento alle spese relative al procedimento sull’eccezione di irricevibilità nella causa T‑24/20 e al procedimento d’impugnazione.

43

Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

respingere integralmente l’impugnazione in quanto infondata, e

condannare il ricorrente alle spese del procedimento d’impugnazione.

Sull’impugnazione

44

Il sig. Junqueras i Vies deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso. Con i motivi dal primo al terzo, egli contesta le ragioni con le quali il Tribunale ha dichiarato irricevibili le sue conclusioni volte all’annullamento della dichiarazione del 13 gennaio 2020. Con il suo quarto motivo, egli contesta le ragioni con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibili le sue conclusioni volte all’annullamento del rigetto della domanda del 20 dicembre 2019.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

45

Il Parlamento sostiene in via principale che il primo, il terzo e il quarto motivo dell’impugnazione sono irricevibili in quanto non soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 256, paragrafo 1, primo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, non avendo indicato in modo sufficientemente preciso i punti di motivazione censurati dell’ordinanza impugnata e gli argomenti giuridici sottesi alla sua domanda. Il Parlamento fa valere che il primo motivo di impugnazione è altresì irricevibile in quanto mira non a contestare l’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale accolta dal Tribunale, bensì a rimettere in discussione la sua lettura della decisione della commissione elettorale centrale del 3 gennaio 2020, il che rientrerebbe nella valutazione dei fatti o dell’interpretazione del diritto nazionale ed esulerebbe dal controllo della Corte nell’ambito dell’impugnazione.

46

Il ricorrente contesta tale argomento.

Giudizio della Corte

47

Se è vero che le memorie elaborate dal sig. Junqueras i Vies a sostegno dei motivi di impugnazione primo, terzo e quarto appaiono talvolta confuse, occorre tuttavia constatare che l’impugnazione menziona i punti di motivazione censurati dell’ordinanza impugnata e menziona, in modo sufficientemente preciso per mettere la Corte in grado di statuire, argomenti giuridici con i quali il ricorrente intende rimettere in discussione tali punti.

48

Inoltre, per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, si deve constatare che, con il suo argomento, il ricorrente mira a rimettere in discussione non la valutazione dei fatti o l’interpretazione del diritto nazionale, bensì l’interpretazione dell’atto elettorale accolta dal Tribunale.

49

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, il primo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione sono ricevibili.

Sui primi tre motivi

Argomenti delle parti

50

I motivi dal primo al terzo, che occorre esaminare congiuntamente, sono diretti, come indicato al punto 44 della presente sentenza, contro la motivazione dell’ordinanza impugnata con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibili le conclusioni del sig. Junqueras i Vies volte all’annullamento della dichiarazione del 13 gennaio 2020.

51

Più precisamente, con il suo primo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di avere statuito che la sua situazione doveva essere considerata un’incompatibilità o una decadenza dal mandato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, mentre essa doveva essere considerata un’incompatibilità sopravvenuta ex post, non rientrante in alcuna di tali disposizioni. Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno, che prevede i casi in cui il Parlamento può rifiutare di constatare la vacanza del seggio di uno dei suoi membri. Infine, con il suo terzo motivo, il sig. Junqueras i Vies sostiene che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, né dagli articoli 8 e 12 dell’atto elettorale né dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno risulta che il Parlamento non possa rimettere in discussione la decisione di uno Stato membro come quella di cui trattasi nella presente causa.

52

Il Parlamento e il Regno di Spagna ritengono che tali motivi debbano essere respinti.

Giudizio della Corte

53

Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell’atto elettorale, la carica di membro del Parlamento è incompatibile con l’esercizio delle funzioni elencate in tale disposizione. L’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo atto consente agli Stati membri di prevedere ulteriori incompatibilità estendendo le incompatibilità applicabili sul piano nazionale.

54

L’articolo 13 dell’atto elettorale disciplina, dal canto suo, i casi in cui un seggio di membro del Parlamento diviene vacante a causa delle dimissioni, del decesso o della decadenza dal mandato del suo titolare. In forza del paragrafo 3 del medesimo articolo, quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato, il mandato scade in applicazione di tale normativa e il Parlamento ne è informato dalle autorità nazionali.

55

L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento interno precisa che, qualora le autorità competenti degli Stati membri notifichino al Parlamento la fine del mandato di un deputato europeo a causa di un’ulteriore incompatibilità risultante dall’articolo 7, paragrafo 3, dell’atto elettorale, o a causa della decadenza del suo mandato a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, il presidente del Parlamento informa il Parlamento che il mandato dell’interessato è terminato alla data comunicata dalle autorità nazionali.

56

Per quanto riguarda, anzitutto, la base giuridica della dichiarazione del 13 gennaio 2020, dai punti da 57 a 67 dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto che il mandato di deputato europeo del sig. Junqueras i Vies fosse cessato a causa della decadenza del suo mandato quale risulta dall’applicazione del diritto nazionale, secondo l’ipotesi prevista all’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale. Sebbene, ai punti 57 e 58 di tale ordinanza, il Tribunale abbia parimenti menzionato l’articolo 7, paragrafo 3, dell’atto elettorale, ciò è dovuto unicamente al fatto che l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento interno attribuisce le stesse conseguenze al verificarsi di un’ulteriore incompatibilità rientrante in tale disposizione e di una decadenza di mandato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo atto.

57

Così facendo, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale non è incorso in errore quanto alla base giuridica della dichiarazione del 13 gennaio 2020. Infatti, indipendentemente dalla terminologia utilizzata dal diritto nazionale, la scadenza del mandato di deputato europeo, sulla base di tale diritto, a causa di una condanna penale costituisce effettivamente un caso di decadenza dal mandato, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale (v., in tal senso, per quanto riguarda l’atto elettorale nella sua versione iniziale, sentenza del 7 luglio 2005, Le Pen/Parlamento, C‑208/03 P, EU:C:2005:429, punto 49) e non un’incompatibilità, ai sensi dell’articolo 7 di tale atto, in quanto essa non risulta dall’inosservanza del divieto di cumulare determinate funzioni.

58

In tali circostanze, non si può contestare al Tribunale di aver violato il diritto del ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva o al suo diritto a un ricorso effettivo e di averlo arbitrariamente privato del suo mandato statuendo che la dichiarazione del 13 gennaio 2020 era fondata sull’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale.

59

Per quanto riguarda poi il margine di discrezionalità di cui dispone il Parlamento relativamente alle conseguenze da trarre da una decadenza del mandato che trae origine dal diritto nazionale, occorre anzitutto ricordare che, conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, il Parlamento agisce nei limiti delle attribuzioni che gli sono conferite dai trattati.

60

Occorre altresì precisare che, in mancanza di adozione di una procedura elettorale uniforme, la procedura relativa all’elezione dei membri del Parlamento resta disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalle disposizioni nazionali, fatte salve le disposizioni dell’atto elettorale, conformemente all’articolo 8 dell’atto medesimo.

61

Dalla formulazione stessa dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale e dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento interno si evince che, quando la vacanza del seggio di un membro del Parlamento risulta dalla decadenza del suo mandato espressamente prevista dal diritto nazionale, il mandato scade sul solo fondamento di tale diritto e il Parlamento è semplicemente informato dalle autorità nazionali della perdita da parte dell’interessato della sua carica di deputato europeo.

62

In tal caso, dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto elettorale nella sua versione iniziale, ma che è trasponibile all’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale nella sua versione applicabile alla controversia, si evince che il Parlamento non dispone di alcun margine di discrezionalità per dichiarare la vacanza di seggio risultante dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/Parlamento, C‑393/07 e C‑9/08, EU:C:2009:275, punto 56), posto che il ruolo del Parlamento consiste nel prendere semplicemente atto della vacanza già accertata dalle autorità nazionali (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2005, Le Pen/Parlamento, C‑208/03 P, EU:C:2005:429, punto 50).

63

Infatti, spetta ai giudici nazionali competenti, se del caso a seguito di un rinvio pregiudiziale alla Corte sulla base dell’articolo 267 TFUE, o a quest’ultima, investita di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, controllare la conformità al diritto dell’Unione della procedura prevista dal diritto nazionale che conduce alla decadenza dal mandato di membro del Parlamento [v., in tal senso, ordinanza della vicepresidente della Corte dell’8 ottobre 2020, Junqueras i Vies/Parlamento, C‑201/20 P(R), non pubblicata, EU:C:2020:818, punto 66].

64

Il fatto che, a differenza dell’atto elettorale nella sua versione iniziale, l’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale nella sua versione applicabile alla controversia non utilizzi più i termini «prendere atto» non può rimettere in discussione l’analisi che precede, dal momento che dalla formulazione stessa di tale disposizione nonché da quella dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento interno risulta che, in caso di decadenza del mandato espressamente prevista dal diritto nazionale, il Parlamento è semplicemente informato, da parte delle autorità nazionali, della scadenza del mandato in applicazione del diritto nazionale.

65

Il Parlamento ha invece un ruolo più attivo quando la scadenza del mandato è dovuta alle dimissioni o al decesso di uno dei suoi membri, casi in cui, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, dell’atto elettorale, spetta a tale istituzione accertare essa stessa la vacanza di seggio e informarne le autorità nazionali (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2005, Le Pen/Parlamento, C‑208/03 P, EU:C:2005:429, punto 50).

66

In tale contesto, la facoltà del Parlamento di rifiutare di constatare la vacanza del seggio di uno dei suoi membri in caso di inesattezze materiali o di vizi del consenso, prevista all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno, non può ad ogni modo essere esercitata nei casi in cui il Parlamento non dispone in primo luogo del potere di constatare una simile vacanza. Orbene, come indicato al punto 62 della presente sentenza, il Parlamento non dispone di un simile potere qualora la vacanza di seggio risulti da una decadenza dal mandato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale.

67

Occorre ricordare, al riguardo, che il regolamento interno è un atto di organizzazione interna inidoneo come tale a istituire, senza violare la gerarchia delle norme, competenze a favore del Parlamento che non siano espressamente riconosciute da un atto normativo, nella fattispecie dall’atto elettorale (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/Parlamento, C‑393/07 e C‑9/08, EU:C:2009:275, punti 4748).

68

Alla luce di quanto precede, il Tribunale in ogni caso non è incorso in errori di diritto statuendo che tale istituzione non poteva avvalersi della facoltà prevista all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno per rifiutare di constatare la vacanza del seggio del sig. Junqueras i Vies.

69

Tale analisi, come dichiarato dal Tribunale al punto 60 dell’ordinanza impugnata, è corroborata dal tenore letterale degli articoli 8 e 12 dell’atto elettorale nonché dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno, che ricordano che la procedura elettorale rimane disciplinata dal diritto nazionale e precisano che il Parlamento dispone soltanto del potere di decidere sulle contestazioni relative all’applicazione dell’atto elettorale, eccettuate quelle relative all’applicazione delle disposizioni nazionali.

70

A tale riguardo, occorre sottolineare che i termini «procedura elettorale», di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’atto elettorale, non designano soltanto le regole di voto e di attribuzione dei mandati, ma anche, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, le regole di eleggibilità dei membri del Parlamento. Ne consegue che l’ineleggibilità che ha comportato la decadenza dal mandato del sig. Junqueras i Vies in applicazione della legge elettorale spagnola rientra effettivamente, come dichiarato dal Tribunale, nella «procedura elettorale» disciplinata dal diritto nazionale, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’atto elettorale, di cui non spetta al Parlamento controllare il rispetto.

71

Infine, l’eccezione di illegittimità sollevata in subordine dal ricorrente nei confronti dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale e dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno deve, a sua volta, essere respinta in quanto irricevibile, dal momento che è stata sollevata per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione, C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punti da 124 a 126).

72

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, poiché la dichiarazione del 13 gennaio 2020 ha carattere puramente informativo e non produce quindi effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi della parte ricorrente determinando un cambiamento significativo della sua situazione giuridica, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nello statuire che le conclusioni del sig. Junqueras i Vies con cui si chiedeva l’annullamento di tale dichiarazione erano rivolte contro un atto che non può essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

73

Ne consegue che i primi tre motivi di impugnazione devono essere respinti.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

74

Con il suo quarto motivo, il sig. Junqueras i Vies contesta i motivi con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibili le sue conclusioni dirette all’annullamento del rigetto della domanda del 20 dicembre 2019. Egli contesta al Tribunale di aver viziato l’ordinanza impugnata con un errore di diritto statuendo che un’iniziativa del presidente del Parlamento adottata sulla base dell’articolo 8 del regolamento interno non aveva carattere vincolante per le autorità competenti degli Stati membri e non produceva alcun effetto sulla situazione giuridica del deputato europeo interessato.

75

Il Parlamento e il Regno di Spagna ritengono che tale motivo debba essere respinto.

Giudizio della Corte

76

Dai punti da 103 a 106 dell’ordinanza impugnata risulta che, per respingere in quanto irricevibili le conclusioni dirette all’annullamento del rigetto della domanda del 20 dicembre 2019, il Tribunale si è basato in via principale sul fatto che, in mancanza di una risposta espressa del presidente del Parlamento a tale domanda e in assenza di disposizioni o di circostanze specifiche che consentissero di caratterizzare il sorgere di una decisione implicita di rigetto, tali conclusioni erano dirette contro un atto inesistente. È solo ad abundantiam che il Tribunale ha precisato, ai punti da 107 a 137 dell’ordinanza impugnata, che, anche supponendo che la dichiarazione del 13 gennaio 2020 riveli l’esistenza di una decisione implicita di rigetto della domanda del 20 dicembre 2019, le conclusioni del ricorrente dirette all’annullamento di tale decisione dovrebbero comunque essere parimenti respinte in quanto irricevibili, dal momento che sono rivolte contro un atto non impugnabile con un ricorso di annullamento. Infatti, secondo il Tribunale, a differenza di una risposta fornita a una domanda di difesa dei privilegi e delle immunità presentata sul fondamento dell’articolo 9 del regolamento interno, l’assunzione di un’iniziativa al fine di confermare i privilegi e le immunità di un deputato europeo sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento rientra nel potere discrezionale del presidente del Parlamento e non ha, pertanto, alcun carattere vincolante per le autorità nazionali competenti né alcun effetto giuridico sulla situazione del deputato interessato.

77

Per quanto riguarda i motivi dedotti in via principale dal Tribunale, il ricorrente si limita a menzionare la cronologia dei fatti anteriore alla domanda del 20 dicembre 2019, senza spiegare in che modo tale cronologia dovrebbe indurre a ritenere che il silenzio mantenuto dal presidente del Parlamento su detta domanda avrebbe dato origine a una decisione implicita di rigetto. Un simile argomento deve, in tali condizioni, essere considerato irricevibile. Esso non consente di rimettere in discussione la conclusione del Tribunale secondo cui il ricorso proposto dal ricorrente per chiedere l’annullamento del rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 era diretto contro un atto inesistente.

78

In tali circostanze, l’argomento sviluppato per il resto dal sig. Junqueras i Vies a sostegno del quarto motivo di impugnazione, che è diretto contro la motivazione addotta ad abundantiam dal Tribunale ai punti da 107 a 137 dell’ordinanza impugnata, deve essere respinto in quanto inconferente.

79

Ne consegue che il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto e che l’impugnazione deve essere respinta.

Sulle spese

80

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

81

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

82

Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Parlamento.

83

Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, il Regno di Spagna, interveniente nell’ambito della presente impugnazione, si farà carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

Il sig. Oriol Junqueras i Vies si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Parlamento europeo.

 

3)

Il Regno di Spagna si fa carico delle proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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