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Document 62021CJ0064

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 ottobre 2022.
    Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp.k. contro Bank Handlowy w Warszawie S.A.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy.
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Agenti commerciali indipendenti – Operazione conclusa con un terzo precedentemente acquisito come cliente dall’agente commerciale – Retribuzione – Natura imperativa o dispositiva del diritto dell’agente alla provvigione.
    Causa C-64/21.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:783

     SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    13 ottobre 2022 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Agenti commerciali indipendenti – Operazione conclusa con un terzo precedentemente acquisito come cliente dall’agente commerciale – Retribuzione – Natura imperativa o dispositiva del diritto dell’agente alla provvigione»

    Nella causa C‑64/21,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 17 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2021, nel procedimento

    Rigall Arteria Management sp. z o.o. sp.k.

    contro

    Bank Handlowy w Warszawie S.A.,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, M. Safjan, N. Jääskinen, N. Piçarra e M. Gavalec, giudici,

    avvocato generale: T. Ćapeta

    cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 marzo 2022,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Rigall Arteria Management sp. z o.o. sp.k., da M. Skrycki, adwokat, e A. Springer, radca prawny;

    per la Bank Handlowy w Warszawie S.A., da G. Pietras e M. Rzepka, adwokaci;

    per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

    per il governo tedesco, da J. Möller, U. Bartl, J. Heitz e M. Hellmann, in qualità di agenti;

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Pucciariello, avvocato dello Stato;

    per la Commissione europea, da L. Armati, S.L. Kalėda e B. Sasinowska, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2022,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Rigall Arteria Management sp. z o.o. sp.k. e la Bank Handlowy w Warszawie S.A. (in prosieguo: la «Bank Handlowy») in merito alla fornitura delle informazioni necessarie per consentire alla prima di determinare l’importo della provvigione che le sarebbe dovuta in relazione ai contratti stipulati dalla Bank Handlowy con i clienti acquisiti precedentemente grazie all’intervento della Rigall Arteria Management.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    Il secondo ed il terzo considerando della direttiva 86/653 sono formulati come segue:

    «considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che, d’altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi;

    considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe a quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall’armonizzazione proposta».

    4

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva:

    «Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente».

    5

    Il capitolo III di tale direttiva è intitolato «Retribuzioni». Esso comprende gli articoli da 6 a 12. Il primo di tali articoli dispone che:

    «1.   In assenza di un accordo in proposito fra le parti e fatta salva l’applicazione delle disposizioni obbligatorie degli Stati membri relative al livello delle retribuzioni, l’agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività e per la rappresentanza delle merci che sono oggetto del contratto di agenzia. In mancanza di tali usi, l’agente commerciale ha diritto a una retribuzione ragionevole che tenga conto di tutti gli elementi connessi con l’operazione.

    2.   Tutti gli elementi della retribuzione che vari[a]no secondo il numero o il valore degli affari sono considerati come costituenti una provvigione ai sensi della presente direttiva.

    3.   Gli articoli da 7 a 12 non si applicano nella misura in cui l’agente commerciale non sia retribuito totalmente o parzialmente mediante provvigione».

    6

    L’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva così recita:

    «1.   Per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione:

    a)

    quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento,

    o

    b)

    quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo».

    7

    L’articolo 10 della direttiva 86/653 prevede quanto segue:

    «1.   La provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi seguenti:

    a)

    il preponente ha eseguito l’operazione,

    b)

    il preponente dovrebbe aver eseguito l’operazione in virtù dell’accordo concluso con il terzo,

    c)

    il terzo ha eseguito l’operazione.

    2.   La provvigione è acquisita al più tardi quando il terzo ha eseguito la sua parte dell’operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse eseguito la sua.

    3.   La provvigione è pagata al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale è stata acquisita.

    4.   Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell’agente commerciale».

    8

    L’articolo 11 di tale direttiva così recita:

    «1.   Il diritto alla provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui:

    sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito

    e

    la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.

    2.   Le provvigioni già riscosse dall’agente commerciale sono rimborsate se il relativo diritto è estinto.

    3.   Non si può derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrimento dell’agente commerciale».

    9

    A termini dell’articolo 12 della direttiva in parola:

    «1.   Il preponente consegna all’agente commerciale un estratto conto delle provvigioni dovute, al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono acquisite. Questo estratto conto indica tutti gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.

    2.   L’agente commerciale ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, a disposizione del preponente, necessarie per verificare l’importo delle provvigioni che gli sono dovute.

    3.   Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 1 e 2 a detrimento dell’agente commerciale.

    (...)».

    Diritto polacco

    10

    L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 86/653 è stato recepito nel diritto polacco dall’articolo 761, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge sul codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 2019, posizione1145) (in prosieguo: il «codice civile»). Tale disposizione così recita:

    «L’agente può esigere una provvigione per i contratti conclusi durante la vigenza del contratto di agenzia, se sono stati conclusi grazie al suo intervento o con clienti precedentemente acquisiti dall’agente per contratti dello stesso tipo».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    11

    La Rigall Arteria Management e la Bank Handlowy erano legate da contratti di agenzia tra il 1o giugno 1999 e il 30 giugno 2015. L’ultimo di questi contratti ha assunto la forma di un contratto-quadro, integrato da contratti di agenzia specifici. I contratti conclusi tra le parti del procedimento principale riguardavano l’esecuzione di attività di intermediazione finanziaria, ivi compresa l’intermediazione nello svolgimento di attività accessorie e promozionali relative alla gestione e all’acquisizione delle carte di credito, nonché di altri servizi finanziari offerti dalla Bank Handlowy.

    12

    Tali contratti specificavano le modalità di remunerazione dell’agente, prescrivendo, segnatamente, che la medesima fosse calcolata in relazione al numero di contratti conclusi. Nella maggior parte dei casi si trattava di un determinato importo che veniva incassato per ciascuna carta di credito emessa o per ciascuna domanda di credito positivamente valutata. Nessuno di tali contratti prevedeva una forma di retribuzione a provvigione diversa dalla provvigione per contratti conclusi con il diretto intervento dell’agente. Inoltre, al termine del contratto di agenzia, l’agente aveva diritto a una prestazione compensativa dell’importo specificato nel contratto. Nel contratto è stato altresì previsto che siffatto importo esauriva l’intera entità della prestazione compensativa dovuta all’agente.

    13

    A seguito della risoluzione del contratto-quadro da parte della Bank Handlowy il 17 dicembre 2014, la Rigall Arteria Management le ha chiesto di fornire informazioni sulle provvigioni ad essa dovute per il periodo dal 1o giugno 1999 al 31 gennaio 2015. In risposta alle ripetute richieste, la Bank Handlowy ha sostenuto che le informazioni fornite fino ad allora permettevano di calcolare la retribuzione totale dovuta sulla base dei contratti di agenzia conclusi e che, di conseguenza, non vi erano motivi per fornire ulteriori informazioni. La Bank Handlowy riteneva inoltre che le informazioni richieste fossero coperte dal segreto bancario.

    14

    Stante tale rifiuto la Rigall Arteria Management ha adito il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) per ottenere la comunicazione delle informazioni necessarie per calcolare l’importo della provvigione dovuta per la durata del contratto.

    15

    Il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha respinto il ricorso con sentenza del 20 giugno 2016, per il motivo che le dichiarazioni rilasciate dal preponente durante il contratto di agenzia erano complete e che l’agente non aveva sollevato obiezioni quanto all’importo della provvigione per esso calcolata. Tale giudice ha anche rilevato che dalla formulazione dei contratti in essere tra le parti non risultava che l’agente avesse il diritto di chiedere la provvigione sui contratti conclusi dalla banca con i clienti acquisiti precedentemente dall’agente. Esso ha inoltre confermato la posizione della Bank Handlowy secondo la quale una parte delle informazioni richieste dall’agente era coperta dal segreto bancario.

    16

    Il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia) ha respinto il ricorso in appello proposto dalla Rigall Arteria Management con una sentenza del 28 febbraio 2018. Esso ha confermato la parte essenziale delle argomentazioni del giudice di primo grado. Esso ha inoltre considerato che la pretesa della Rigall Arteria Management era giustificata soltanto laddove l’agente avesse avuto il diritto di chiedere il pagamento di un dato tipo di retribuzione oggetto delle informazioni richieste. Il giudice d’appello ha ritenuto che tale situazione non si verificasse nelle circostanze del caso di specie.

    17

    Secondo il Sąd Apelacyjnyw Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) la retribuzione per i contratti conclusi con i clienti precedentemente acquisiti dall’agente conformemente all’articolo 761, paragrafo 1, del codice civile, si basa su una norma avente natura dispositiva. Orbene, secondo tale giudice, risultava sia dal mancato riferimento a tale forma di provvigione nel testo del contratto, sia dalla condotta delle parti durante l’esecuzione dello stesso, che le parti avevano tacitamente escluso il diritto dell’agente alla provvigione di cui trattasi.

    18

    La Rigall Arteria Management ha presentato ricorso in cassazione contro la sentenza del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), giudice del rinvio nel caso di specie.

    19

    Dinanzi a quest’ultimo, la Rigall Arteria Management ha invocato, tra i motivi di ricorso, la violazione dell’articolo 761, paragrafo 1, del codice civile, interpretato alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653, in quanto tale disposizione era stata considerata dispositiva. Secondo la Rigall Arteria Management, la norma risultante da tale disposizione non può essere esclusa da un contratto di agenzia a discapito dell’agente. Nella sua risposta al ricorso in cassazione, la Bank Handlowy ha contestato tale affermazione, sostenendo la natura pienamente dispositiva dell’articolo 761, paragrafo 1, del codice civile.

    20

    Il Sąd Najwyższy (Corte suprema) nutre dubbi sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653. Da un lato, la formulazione delle disposizioni di tale direttiva potrebbe indicare che la loro natura dispositiva è esclusa solo per quelle per cui ciò è espressamente previsto. Dall’altro, la finalità della direttiva, che è quella di tutelare l’agente commerciale, suggerirebbe che essa andrebbe interpretata nel suo complesso in modo da impedire qualsiasi modifica contrattuale a discapito dei diritti conferiti all’agente.

    21

    Inoltre, gli articoli da 7 a 12 della stessa direttiva istituirebbero un sistema coerente e «chiuso» di disposizioni sulla retribuzione dell’agente, il quale potrebbe essere soppresso solo integralmente e sostituito da un altro regime istituito dalle parti stesse. Pertanto, tali disposizioni consentirebbero unicamente di sostituire il sistema di provvigioni con un altro sistema di retribuzione dell’agente commerciale, e non di escludere dal medesimo taluni elementi particolari.

    22

    La conclusione che il diritto alla provvigione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653 non può essere escluso o modificato a discapito dell’agente commerciale sarebbe convincente anche da un punto di vista funzionale, in considerazione dell’impossibilità pratica per gli agenti commerciali di negoziare contratti predisposti unilateralmente dai preponenti.

    23

    In tali circostanze, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento principale e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se, alla luce della formulazione e della finalità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva 86/653] tale disposizione debba essere interpretata nel senso che riconosce all’agente commerciale indipendente il diritto assoluto alla provvigione per i contratti conclusi durante il contratto di agenzia con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo, o se tale diritto possa essere escluso nel contratto».

    Sulla competenza della Corte

    24

    In via preliminare, occorre rilevare che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale riguarda la vendita di servizi finanziari. Orbene, tale tipo di contratto non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 86/653, la quale, ai sensi della definizione della nozione di «agente commerciale» contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima, si applica solo agli agenti commerciali incaricati in maniera permanente di trattare, oppure di trattare e di concludere, la vendita o l’acquisto di merci.

    25

    Tuttavia, da una costante giurisprudenza risulta che quando una normativa nazionale intende conformarsi, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto dell’Unione al fine, in particolare, di evitare l’insorgere di discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o di eventuali distorsioni di concorrenza, oppure di assicurare una procedura unica in situazioni paragonabili, esiste un interesse certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (sentenza del 17 maggio 2017, ERGO Poist’ovňa, C‑48/16, EU:C:2017:377, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

    26

    A tale proposito, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio in risposta a una richiesta di informazioni della Corte risulta che, nel recepire la direttiva 86/653 nel diritto interno, il legislatore polacco ha definito il contratto di agenzia senza riferimento alla vendita o all’acquisto di beni, riflettendo così l’intenzione di disciplinare in modo uniforme i contratti di agenzia aventi ad oggetto la vendita o l’acquisto di beni e quelli aventi ad oggetto la vendita o l’acquisto di servizi.

    27

    Pertanto, si deve dichiarare che la Corte è competente a pronunciarsi sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

    Sulla questione pregiudiziale

    28

    Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che non si può derogare mediante contratto al diritto che tale disposizione conferisce all’agente commerciale indipendente di riscuotere una provvigione per l’operazione conclusa, durante il contratto di agenzia, con un terzo che tale agente aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.

    29

    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 86/653, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione, per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.

    30

    Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, la formulazione di tale disposizione tende a indicare, attraverso l’uso della congiunzione «o», che il legislatore dell’Unione intendeva offrire alle parti una scelta. Tuttavia, non è possibile dedurre da questa formulazione se questa disposizione sia dispositiva o meno.

    31

    Di conseguenza, poiché la natura imperativa dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653 non è esplicitamente indicata né nell’articolo 7 di tale direttiva, né nelle altre disposizioni della stessa, occorre tener conto, per la sua interpretazione, del contesto in cui si inserisce e degli obiettivi perseguiti da tale direttiva. Anche la genesi di tale disposizione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione [v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele), C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 37].

    32

    Per quanto riguarda, innanzitutto, il contesto di tale disposizione, dall’impianto generale della direttiva 86/653 emerge che, laddove non è consentita la deroga a una delle sue disposizioni, il legislatore dell’Unione ha avuto cura di indicarlo. Questo è il caso in particolare dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’articolo 11, paragrafo 3, o ancora dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 86/653 che, come l’articolo 7 di detta direttiva, figurano tutti nel capitolo III della direttiva concernente le retribuzioni degli agenti.

    33

    Inoltre, sebbene l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 86/653 possa suggerire, in base a una lettura a contrario, che il pagamento dell’agente commerciale, in tutto o in parte, mediante provvigione comporti necessariamente l’applicabilità degli articoli da 7 a 12 di tale direttiva, risulta tuttavia dall’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva che il livello della retribuzione dell’agente dipende, in primo luogo, dall’accordo delle parti. Da una lettura sistematica dell’articolo 6 della direttiva 86/653 risulta pertanto che, se il legislatore dell’Unione avesse inteso derogare al principio enunciato nel paragrafo 1 di tale disposizione in uno qualsiasi dei paragrafi successivi, lo avrebbe indicato espressamente.

    34

    Per quanto riguarda, poi, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 86/653, occorre ricordare che, come risulta dai suoi considerando secondo e terzo, essa intende tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti, promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali e facilitare gli scambi di merci tra Stati membri ravvicinando i sistemi giuridici di questi ultimi in materia di rappresentanza commerciale (sentenze del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali, C‑465/04, EU:C:2006:199, punto 19, e del 16 febbraio 2017, Agro Foreign Trade & Agency, C‑507/15, EU:C:2017:129, punto 29).

    35

    A questo proposito occorre tuttavia osservare che un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653 che le conferisca un carattere imperativo non condurrebbe necessariamente a una maggiore tutela degli agenti commerciali. Come ha spiegato l’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, infatti, non si può escludere che, in tali circostanze, alcuni preponenti compensino il costo della provvigione che sarebbe necessariamente dovuta per l’operazione conclusa, durante il contratto di agenzia, con un terzo che l’agente aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo, riducendo la percentuale della provvigione di base, limitando o escludendo le spese precedentemente rimborsate o altri elementi della retribuzione, o addirittura rinuncino a instaurare un rapporto contrattuali con un agente commerciale.

    36

    Infine, questa interpretazione è supportata dalla genesi della direttiva 86/653. Infatti, dalla proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio (indipendenti) (GU 1977, C 13, pag. 2) risulta che la Commissione europea aveva inizialmente proposto che le disposizioni alle quali le parti non potevano derogare fossero contenute in un unico articolo, ossia l’articolo 35 di tale proposta. La disposizione corrispondente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva era stata inclusa in tale elenco, ma è stata successivamente soppressa. Inoltre, sebbene il principio dell’elenco unico sia stato definitivamente abbandonato dal legislatore dell’Unione a favore di un divieto di deroghe caso per caso, il legislatore dell’Unione non ha mantenuto questa soluzione per l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653.

    37

    Come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, la soppressione della disposizione corrispondente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653 dal suddetto elenco delle disposizioni imperative contenute nell’articolo 35 della proposta di direttiva di cui al punto precedente della presente sentenza, nonché la scelta di specificare articolo per articolo il carattere imperativo o meno delle disposizioni della direttiva 86/653, confermano, in assenza di un’indicazione esplicita in tal senso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, la natura dispositiva di tale disposizione.

    38

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che si può derogare mediante contratto al diritto conferito da tale disposizione all’agente commerciale indipendente di riscuotere una provvigione per un’operazione conclusa, durante il contratto di agenzia, con un terzo che tale agente aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.

    Sulle spese

    39

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti,

     

    deve essere interpretato nel senso che:

     

    si può derogare mediante contratto al diritto che tale disposizione conferisce all’agente commerciale indipendente di riscuotere una provvigione per l’operazione conclusa, durante il contratto di agenzia, con un terzo che tale agente aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

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