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Document 62021CJ0006

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 giugno 2023.
Repubblica federale di Germania contro Pharma Mar SA e Commissione europea e Repubblica di Estonia contro Pharma Mar SA e Commissione europea.
Impugnazione – Sanità – Medicinali per uso umano – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Diniego di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano Aplidin – plitidepsina – Agenzia europea per i medicinali (EMA) – Imparzialità degli esperti di un gruppo consultivo scientifico (GCS) – Politica dell’Agenzia europea per i medicinali in materia di gestione dei conflitti di interessi dei membri dei comitati scientifici e degli esperti – Nozione di “impresa farmaceutica” – Portata dell’esclusione in favore degli “istituti di ricerca” – Nozione di “prodotti rivali”.
Cause riunite C-6/21 P e C-16/21 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:502

 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

22 giugno 2023 ( *1 )

«Impugnazione – Sanità – Medicinali per uso umano – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Diniego di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano Aplidin – plitidepsina – Agenzia europea per i medicinali (EMA) – Imparzialità degli esperti di un gruppo consultivo scientifico (GCS) – Politica dell’Agenzia europea per i medicinali in materia di gestione dei conflitti di interessi dei membri dei comitati scientifici e degli esperti – Nozione di “impresa farmaceutica” – Portata dell’esclusione in favore degli “istituti di ricerca” – Nozione di “prodotti rivali”»

Nelle cause riunite C‑6/21 P e C‑16/21 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 7 gennaio 2021,

Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente da J. Möller e S. Heimerl, successivamente da J. Möller e P.-L. Krüger, in qualità di agenti (C‑6/21 P),

ricorrente,

sostenuta da:

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M.K. Bulterman, J. Langer e C.S. Schillemans, in qualità di agenti,

Agenzia europea per i medicinali (EMA), rappresentata da S. Drosos, H. Kerr e S. Marino, in qualità di agenti,

intervenienti in sede d’impugnazione,

procedimento in cui le altre parti sono:

Pharma Mar SA, con sede in Colmenar Viejo (Spagna), rappresentata da M. Merola e V. Salvatore, avvocati,

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da L. Haasbeek e A. Sipos, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

e

Repubblica di Estonia, rappresentata da N. Grünberg, in qualità di agente (C‑16/21 P),

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente da J. Möller e S. Heimerl, successivamente da J. Möller e D. Klebs, e infine da J. Möller e P.-L. Krüger, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M.K. Bulterman, J. Langer e C.S. Schillemans, in qualità di agenti,

Agenzia europea per i medicinali (EMA), rappresentata da S. Drosos, H. Kerr e S. Marino, in qualità di agenti,

intervenienti in sede d’impugnazione,

procedimento in cui le altre parti sono:

Pharma Mar SA, con sede in Colmenar Viejo, rappresentata da M. Merola e V. Salvatore, avvocati,

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da L. Haasbeek e A. Sipos, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 ottobre 2022,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro rispettive impugnazioni la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Estonia chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 ottobre 2020, Pharma Mar/Commissione (T‑594/18, non pubblicata, EU:T:2020:512; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione di esecuzione C(2018) 4831 final della Commissione, del 17 luglio 2018, che nega l’autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») del medicinale per uso umano Aplidin – plitidepsina (in prosieguo: la «decisione controversa»), ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) n. 1027/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU 2012, L 316, pag. 38) (in prosieguo: il «regolamento n. 726/2004»).

Contesto normativo

Regolamento n. 726/2004

2

I considerando 7, 8 e 19 del regolamento n. 726/2004 così recitano:

«(7)

L’esperienza acquisita dopo l’adozione della direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l’immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia [(GU 1987, L 15, pag. 38)], ha dimostrato la necessità di istituire una procedura dell’Unione centralizzata di autorizzazione obbligatoria dei medicinali ad alta tecnologia, in particolare quelli derivati dalle biotecnologie, per conservare l’alto livello di valutazione scientifica di tali medicinali nell’Unione europea e per preservare di conseguenza la fiducia dei pazienti e degli operatori sanitari in tale valutazione. (...) Quest’impostazione dovrebbe essere mantenuta, in particolare per garantire il buon funzionamento del mercato interno nel settore farmaceutico.

(8)

Nell’ottica di un’armonizzazione del mercato interno dei nuovi medicinali è altresì opportuno rendere obbligatoria questa procedura per i medicinali orfani (...)

(...)

(19)

Il principale compito dell’agenzia [europea per i medicinali; in prosieguo: l’“agenzia” o l’“EMA”] dovrebbe essere quello di fornire alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri pareri scientifici del più alto livello per consentire loro l’esercizio dei poteri loro conferiti dalla normativa dell’Unione sui medicinali per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali. Solo quando l’agenzia avrà proceduto ad una valutazione scientifica unica del più alto livello della qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali ad alta tecnologia, l’Unione dovrebbe rilasciare un’[AIC] con una procedura rapida che assicuri una stretta cooperazione tra Commissione e Stati membri».

3

A norma dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento:

«1.   L’agenzia informa immediatamente il richiedente quando dal parere del comitato per i medicinali per uso umano risulta quanto segue:

a)

la domanda non è conforme ai criteri di autorizzazione fissati dal presente regolamento;

(...)

2.   Entro i 15 giorni successivi al ricevimento del parere di cui al paragrafo 1, il richiedente può comunicare per iscritto all’agenzia la propria intenzione di presentare domanda di riesame del parere. (…)».

4

Il titolo IV del regolamento n. 726/2004, rubricato «Agenzia europea per i medicinali – Competenze e struttura amministrativa», contiene un capo 1, «Compiti dell’agenzia», che comprende gli articoli da 55 a 66 del medesimo regolamento.

5

L’articolo 56, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 726/2004 enuncia quanto segue:

«1.   L’agenzia è composta:

a)

dal comitato per i medicinali per uso umano, incaricato di elaborare i pareri dell’Agenzia su qualsiasi questione riguardante la valutazione dei medicinali per uso umano;

(…)

c)

dal comitato per i medicinali orfani;

(...)

d

bis) dal comitato per le terapie avanzate;

(...)

2.   I comitati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d bis) hanno ciascuno la facoltà di istituire gruppi di lavoro permanenti e temporanei. I comitati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) possono istituire gruppi consultivi scientifici [in prosieguo: “GCS”] nel quadro della valutazione di tipi specifici di medicinali o di trattamenti, ai quali il comitato può delegare alcuni compiti associati alla formulazione dei pareri scientifici di cui agli articoli 5 e 30.

Quando istituiscono i gruppi di lavoro e i [GCS], i comitati prevedono nei rispettivi regolamenti interni di cui all’articolo 61, paragrafo 8, le modalità per:

a)

la designazione dei membri di detti gruppi di lavoro e [GCS] sulla base degli elenchi di esperti di cui all’articolo 62, paragrafo 2, secondo comma; e

b)

la consultazione di detti gruppi di lavoro e [GCS]».

6

L’articolo 57, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

«L’agenzia fornisce agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione pareri scientifici del più alto livello su ogni questione inerente alla valutazione della qualità, della sicurezza e dell’efficacia dei medicinali per uso umano o veterinario che le venga sottoposta in forza della normativa dell’Unione relativa ai medicinali.

(…)».

7

L’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento così prevede:

«1.   Quando, a norma del presente regolamento, uno dei comitati di cui all’articolo 56, paragrafo 1, è incaricato di valutare un medicinale per uso umano, nomina uno dei suoi membri come relatore tenendo conto delle competenze esistenti nello Stato membro. Il comitato interessato può designare un altro dei suoi membri come correlatore.

(...)

In occasione della consultazione dei [GCS] di cui all’articolo 56, paragrafo 2, il comitato trasmette loro il progetto della relazione di valutazione elaborata dal relatore o correlatore. Il parere del [GCS] è trasmesso al presidente del comitato competente in modo da garantire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 6, paragrafo 3 e dall’articolo 31, paragrafo 3.

Il contenuto di questo parere è incluso nella relazione di valutazione pubblicata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 e dell’articolo 38, paragrafo 3.

In caso di domanda di riesame di uno dei suoi pareri, quando la normativa dell’Unione prevede questa possibilità, il comitato interessato nomina un relatore, e un eventuale correlatore, diversi da quelli nominati per il parere iniziale. La procedura di riesame può riguardare solo punti del parere inizialmente individuati dal richiedente e può fondarsi solo su dati scientifici che erano disponibili all’atto dell’adozione del parere iniziale da parte del comitato. Il richiedente può chiedere che il comitato consulti un [GCS] nell’ambito del riesame.

2.   Gli Stati membri trasmettono all’agenzia i nominativi di esperti nazionali di comprovata esperienza nel campo della valutazione dei medicinali per uso umano, tenendo conto dell’articolo 63, paragrafo 2, disposti a collaborare nei gruppi di lavoro o nei [GCS] dei comitati di cui all’articolo 56, paragrafo 1, indicando le loro qualifiche e i settori specifici di competenza.

L’agenzia tiene un elenco aggiornato di esperti accreditati. Esso comprende gli esperti di cui al primo comma e quelli designati direttamente dall’agenzia. L’elenco è soggetto ad aggiornamento».

8

Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, del medesimo regolamento:

«I membri del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati, i relatori e gli esperti non hanno interessi economici o d’altro tipo nell’industria farmaceutica che possano infirmare la loro imparzialità. Essi si impegnano ad agire al servizio dell’interesse pubblico e con uno spirito d’indipendenza e presentano ogni anno una dichiarazione dei loro interessi finanziari. Eventuali interessi indiretti con l’industria farmaceutica sono dichiarati in un registro tenuto dall’agenzia e accessibile al pubblico, a richiesta, presso gli uffici dell’agenzia.

Il codice di condotta dell’agenzia prevede misure per l’applicazione di questo articolo, in particolare per quanto riguarda l’accettazione di regali.

I membri del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati, i relatori e gli esperti che partecipano a riunioni o gruppi di lavoro dell’agenzia dichiarano a ogni riunione gli interessi particolari che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla loro indipendenza rispetto ai punti all’ordine del giorno. Tali dichiarazioni sono rese accessibili al pubblico».

Regolamento (CE) n. 141/2000

9

Il considerando 7 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU 2000, L 18, pag. 1), enuncia quanto segue:

«(...) i medicinali orfani dovrebbero (…) essere sottoposti alla normale procedura di valutazione; (...)».

Codice di condotta dell’EMA

10

Lo European Medicines Agency Code of Conduct (Codice di condotta dell’EMA), nella sua versione del 16 giugno 2016 (EMA/385894/2012, rev.1; in prosieguo: il «codice di condotta dell’EMA»), prevede, al suo punto 2.3.3, quanto segue:

«La partecipazione dei membri del consiglio di amministrazione o dei comitati scientifici, dei relatori e degli esperti, nonché dei membri del personale dell’EMA, ai lavori dell’EMA è subordinata alla comunicazione di una dichiarazione firmata di interessi e ad un’analisi degli interessi così dichiarati. Le restrizioni applicabili a tali persone nei compiti che possono essere loro assegnati nell’ambito della missione e delle responsabilità dell’EMA dipenderanno dai loro interessi concorrenti e dalle funzioni esercitate. Le restrizioni pertinenti sono specificate nei documenti di orientamento politico della stessa agenzia».

La politica dell’EMA

11

Lo European Medicines Agency Policy on the Handling of Competing Interests of Scientific Committees’ Members and Experts (Linee di condotta dell’EMA per la gestione dei conflitti di interessi dei membri dei comitati scientifici e degli esperti), nella sua versione del 6 ottobre 2016 (EMA/626261/2014, rev. 1; in prosieguo: la «Policy»), contiene un punto 3.2.2, intitolato «Altre definizioni», che definisce la nozione di «impresa farmaceutica» come segue:

«Per “impresa farmaceutica” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica avente l’obiettivo di ricercare, sviluppare, produrre, commercializzare e/o distribuire medicinali. Ai fini della Policy, la definizione comprende le imprese alle quali sono affidate nell’ambito di un contratto attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione e conservazione dei medicinali (che possono anche svolgersi internamente).

In tal senso, gli organismi di ricerca clinica o le società di consulenza che forniscono pareri o servizi relativi alle attività summenzionate rientrano nella definizione di impresa farmaceutica.

Le persone fisiche o giuridiche che non rientrano nella suddetta definizione, ma che i) controllano (ossia detengono una partecipazione maggioritaria in un’impresa farmaceutica o esercitano un’influenza significativa sui processi decisionali della stessa), ii) sono controllate da un’impresa farmaceutica o iii) sono sotto il controllo comune di un’impresa farmaceutica, sono considerate imprese farmaceutiche ai fini della presente Policy.

I ricercatori indipendenti e gli istituti di ricerca, comprese le università e le società scientifiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente definizione».

12

Il punto 4.1 della Policy, intitolato «Obiettivi della Policy», recita:

«Il principale obiettivo della presente Policy è garantire che i membri dei comitati scientifici e gli esperti che partecipano alle attività dell’EMA non abbiano interessi nell’industria farmaceutica che possano compromettere la loro imparzialità, in conformità dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione. Occorre tuttavia trovare un equilibrio con l’esigenza di assicurare le migliori competenze scientifiche (specialistiche) per la valutazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario. È quindi della massima importanza adoperarsi per un equilibrio ottimale tra il termine di riflessione per gli interessi dichiarati e il mantenimento delle conoscenze scientifiche.

Al fine di conseguire tale obiettivo e di raggiungere l’equilibrio di cui sopra, l’attenzione si concentrerà innanzitutto sulla natura dell’interesse dichiarato, prima di determinare la durata dell’applicazione di qualsiasi eventuale restrizione».

13

Il punto 4.2.1.2 della Policy, intitolato «Limitare il coinvolgimento nelle attività dell’EMA», recita:

«Livelli delle restrizioni e periodi da prendere in considerazione

Il coinvolgimento dell’individuo nelle attività dell’EMA è limitato tenendo conto di tre fattori: la natura dell’interesse dichiarato, il periodo durante il quale tale interesse è sussistito e il tipo di attività. Si applica la seguente metodologia: verrà esaminata anzitutto la natura dell’interesse dichiarato nel contesto dell’attività specifica dell’EMA, prima di determinare la durata di applicazione di qualsiasi eventuale restrizione. Come regola generale, un impiego attuale (…) presso un’impresa farmaceutica o interessi finanziari attuali nell’industria farmaceutica sono incompatibili con la partecipazione alle attività dell’EMA. Un’eccezione a questa regola generale riguarda il perito. Interessi finanziari attuali sono compatibili con un coinvolgimento in qualità di perito.

I requisiti per la partecipazione agli organi decisionali (ossia i comitati scientifici) sono più rigorosi di quelli previsti per gli organi consultivi (ossia i [GCS] e i gruppi di esperti ad hoc).

I requisiti sono più rigorosi anche per i presidenti/vicepresidenti dei comitati scientifici rispetto ai presidenti/vicepresidenti degli altri forum e rispetto ai membri dei comitati scientifici e di altri forum. Del pari, i requisiti sono più rigorosi per i relatori (o per ruoli di direzione/coordinamento equivalenti) e per i revisori inter pares formalmente nominati rispetto agli altri membri dei forum scientifici.

Il periodo da prendere in considerazione in funzione dell’interesse diretto o indiretto dichiarato è o il periodo in corso o gli ultimi 3 anni, o in alcuni casi (...) un periodo più lungo (...).

(...)

Caso specifico dei prodotti rivali

Nel caso specifico dei prodotti rivali (già denominati “prodotti concorrenti”), si applica un approccio a due livelli:

la nozione di “prodotti rivali” si riferisce alle situazioni nelle quali esiste solo un numero molto limitato (uno o due) di prodotti rivali. Lo stesso varrebbe per il marchio leader qualora fosse esaminato un prodotto generico;

per quanto riguarda le indicazioni generali, poiché molti prodotti sono autorizzati per la stessa indicazione, il volume di concorrenza esistente diluisce adeguatamente i potenziali interessi.

Nelle situazioni caratterizzate da un numero solo molto limitato di prodotti rivali, come precedentemente indicato, le conseguenze riguarderanno i presidenti e i vicepresidenti dei comitati scientifici e dei gruppi di lavoro nonché i relatori e gli altri membri con un ruolo di direzione/coordinamento e i revisori inter pares formalmente nominati».

Fatti

14

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 11 della sentenza impugnata e possono essere riassunti come segue.

15

La Pharma Mar SA è una società attiva nel campo della ricerca oncologica. Il 16 novembre 2004 essa ha ottenuto, in applicazione del regolamento n. 141/2000, la designazione del medicinale Aplidin, la cui sostanza attiva è la plitidepsina, come medicinale orfano per il trattamento del mieloma multiplo, che è un grave cancro del midollo osseo.

16

Il 21 settembre 2016 la Pharma Mar, in forza dell’articolo 4 del regolamento n. 726/2004, ha presentato all’EMA una domanda di AIC dell’Aplidin. Tale domanda di AIC verteva sulla seguente indicazione: «in combinazione con dexametasone, per il trattamento del mieloma multiplo recidivante/refrattario in pazienti adulti che hanno già ricevuto almeno tre trattamenti precedenti, tra cui bortezomib e o lenalidomide o talidomide».

17

Il 14 dicembre 2017 il comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA (in prosieguo: il «CHMP») emetteva un parere in cui raccomandava alla Commissione europea di respingere la domanda di AIC dell’Aplidin con la motivazione che l’efficacia e la sicurezza del prodotto non erano sufficientemente dimostrate e che, di conseguenza, i benefici non erano superiori ai rischi.

18

Sul fondamento dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 726/2004, la Pharma Mar ha presentato all’EMA, il 3 gennaio 2018, una domanda di riesame del parere del CHMP, accompagnata da una domanda di consultazione di un GCS, conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, di tale regolamento.

19

Il procedimento di riesame è iniziato il 15 febbraio 2018. Il 7 marzo 2018 si è tenuta una riunione del GCS oncologico (in prosieguo: il «GCS Oncologia»), composto da cinque membri principali, da sei esperti supplementari e da due rappresentanti dei pazienti.

20

Il 21 marzo 2018 la Pharma Mar ha presentato le sue osservazioni orali dinanzi al CHMP. Il 22 marzo 2018 il CHMP confermava il suo parere del 14 dicembre 2017 e veniva elaborato un progetto di decisione della Commissione recante rigetto della domanda di AIC dell’Aplidin.

21

Il 17 luglio 2018 la Commissione ha adottato la decisione controversa, la quale contiene un allegato intitolato «Conclusioni scientifiche e motivi di rigetto presentati dall’EMA», corrispondente al parere del CHMP.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

22

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o ottobre 2018, la Pharma Mar ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

23

A sostegno del suo ricorso, la Pharma Mar ha dedotto cinque motivi. Essi vertevano sulla violazione, in primo luogo, dell’obbligo di esame imparziale della domanda di AIC dell’Aplidin da parte dei membri del GCS Oncologia, in secondo luogo, del principio di buona amministrazione, in terzo luogo, dell’articolo 12 del regolamento n. 726/2004 e del principio della parità di trattamento, in quarto luogo, dell’obbligo di motivazione nonché, in quinto luogo, dei diritti della difesa.

24

Il primo motivo si articolava in due parti. Nell’ambito della prima parte di tale motivo, la Pharma Mar lamentava la mancanza di imparzialità e, più specificamente, la partecipazione al voto di due degli esperti del GCS Oncologia (in prosieguo, congiuntamente: i «due esperti»). A suo avviso, essi avrebbero dovuto essere esclusi dal voto in quanto avevano dichiarato interessi incompatibili con un esame imparziale della domanda di AIC dell’Aplidin. La Pharma Mar si riferiva, da un lato, a un professore (in prosieguo: il «primo esperto»), che era vicepresidente del GCS Oncologia e uno dei cinque membri principali di tale gruppo. Tale primo esperto era dipendente di un istituto universitario (in prosieguo: l’«Istituto») rinomato per l’insegnamento nel settore medico. Secondo la Pharma Mar, l’Istituto esercita un’influenza significativa sull’ospedale universitario che lo ospita e su un centro professionale di ricerca clinica, i quali dovrebbero essere qualificati come organismi di ricerca clinica e, pertanto, essere assimilati a imprese farmaceutiche, in applicazione del punto 3.2.2 della Policy. La Pharma Mar si riferiva, dall’altro lato, a una terza persona, anch’essa professore e dipendente dell’Istituto (in prosieguo: il «secondo esperto»), che era uno dei sei esperti supplementari del GCS Oncologia e che aveva dichiarato di partecipare allo sviluppo di prodotti concorrenti dell’Aplidin.

25

Al punto 84 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato la potenziale influenza del GCS Oncologia sullo svolgimento e sull’esito della procedura di AIC dell’Aplidin, nonché il ruolo importante assicurato in seno a tale gruppo dal primo esperto, nella sua qualità di presidente della riunione del 7 marzo 2018. Pertanto, in ragione della partecipazione dei due esperti suddetti al GCS Oncologia, del loro rapporto di impiego con l’ospedale universitario e delle attività del secondo esperto in relazione a medicinali concorrenti dell’Aplidin, il Tribunale ha considerato che il procedimento sfociato nell’adozione della decisione controversa non offriva garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio di eventuale pregiudizio.

26

Il Tribunale ha quindi ritenuto, al punto 85 della sentenza impugnata, che si dovesse accogliere la prima parte del primo motivo e annullare, pertanto, la decisione controversa, senza che occorresse statuire sulla seconda parte del primo motivo né sugli altri motivi del ricorso.

Conclusioni delle parti

27

Con la sua impugnazione nella causa C‑6/21 P, la Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare valida la decisione controversa e respingere il ricorso;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e

condannare la Pharma Mar alle spese.

28

Con la sua impugnazione nella causa C‑16/21 P, la Repubblica di Estonia chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e

condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese del procedimento.

29

La Pharma Mar chiede che la Corte voglia:

dichiarare che non è necessario statuire sulle impugnazioni, o respingerle in quanto irricevibili o infondate, e

condannare le ricorrenti in sede di impugnazione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Pharma Mar relative alle impugnazioni.

Procedimento dinanzi alla Corte

30

Con decisione del presidente della Corte del 30 marzo 2021, le cause C‑6/21 P e C‑16/21 P sono state riunite ai fini delle fasi scritte e orali dei procedimenti, nonché della sentenza.

31

Con decisioni dell’8 luglio e del 17 settembre 2021, il presidente della Corte ha autorizzato, nella causa C‑6/21 P, rispettivamente, il Regno dei Paesi Bassi e l’EMA ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania.

32

Con decisioni dell’8 e del 9 luglio, nonché del 17 settembre 2021, il presidente della Corte ha autorizzato, nella causa C‑16/21 P, rispettivamente, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica federale di Germania e l’EMA ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica di Estonia.

Sulle impugnazioni

33

A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑6/21, la Repubblica federale di Germania deduce quattro motivi vertenti, in primo luogo, su una violazione della nozione di «impresa farmaceutica», ai sensi del punto 3.2.2 della Policy, in secondo luogo, su un’erronea ripartizione dell’onere dell’allegazione e dell’onere della prova, in terzo luogo, su una violazione della nozione di «medicinale concorrente», ai sensi del punto 4.2.1.2 della Policy, in sede di valutazione dell’imparzialità degli esperti, nonché, in quarto luogo, sull’assenza di influenza decisiva del secondo esperto.

34

Quanto alla Repubblica di Estonia, essa deduce, a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑16/21, tre motivi vertenti, in primo luogo, su una violazione della nozione di «impresa farmaceutica», ai sensi del punto 3.2.2 della Policy, in secondo luogo, su una violazione della nozione di «medicinale concorrente», ai sensi del punto 4.2.1.2 della Policy, in sede di valutazione dell’imparzialità degli esperti, nonché, in terzo luogo, su un travisamento del ruolo degli esperti e della loro influenza sulle conclusioni del GCS Oncologia.

35

La Pharma Mar eccepisce l’irricevibilità delle impugnazioni proposte dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica di Estonia e, in subordine, contesta i motivi dedotti da tali Stati membri a sostegno delle loro rispettive impugnazioni.

Quanto all’eccezione di irricevibilità delle impugnazioni

36

La Pharma Mar ritiene che i ricorsi siano privi di oggetto e che debbano pertanto essere dichiarati irricevibili. Dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe infatti che, se è vero che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione non debbono dimostrare un interesse specifico a proporre un’impugnazione contro una decisione del Tribunale, occorrerebbe nondimeno che tale impugnazione, se accolta, possa procurare loro un beneficio.

37

Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata si limiterebbe ad imporre all’EMA di procedere ad un nuovo riesame, conformemente al requisito di imparzialità, della domanda di AIC dell’Aplidin. Sarebbe per tale ragione che la Commissione e l’EMA hanno deciso di non proporre ricorso contro la sentenza impugnata, ma di concentrarsi sul rapido avvio di un nuovo procedimento di riesame. La Pharma Mar chiede quindi alla Corte di dichiarare d’ufficio che non occorre statuire sulle impugnazioni, le quali mirerebbero semplicemente a chiarire questioni ipotetiche, che possono porsi soltanto in cause future.

38

Orbene, per quanto riguarda l’interesse ad agire, dall’articolo 56, commi secondo e terzo, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che uno Stato membro, che sia o meno stato parte nella controversia di primo grado, può proporre un ricorso d’impugnazione anche quando la decisione del Tribunale non incida direttamente nei suoi confronti, poiché non deve dimostrare alcun interesse per poter proporre ricorso contro una sentenza del Tribunale (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punto 171, nonché del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punti 4445).

39

Per quanto riguarda la mancanza di oggetto, con le loro rispettive impugnazioni la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Estonia chiedono l’annullamento della sentenza impugnata che fonda l’irregolarità della procedura di AIC dell’Aplidin sul difetto di imparzialità oggettiva degli esperti per cui è causa. Le presenti impugnazioni mirano a far riconoscere la legittimità della procedura che ha portato a respingere la domanda di AIC, il che attesta, in ogni caso, che esse non sono prive di oggetto.

40

Occorre pertanto respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Pharma Mar.

Sui primi motivi nelle cause C‑6/21 P e C‑16/21 P, vertenti sulla violazione del punto 3.2.2 della Policy nonché dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta

– Argomenti delle parti

41

Con il loro primo motivo la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Estonia contestano i punti da 58 a 65 della sentenza impugnata. A loro avviso, la Policy offre garanzie sufficienti per escludere qualsiasi dubbio sull’imparzialità dei membri del GCS Oncologia, di modo che il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente il punto 3.2.2 di tale strumento e, pertanto, violato il diritto a una buona amministrazione garantito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

42

Il Tribunale avrebbe erroneamente assimilato, ai punti 61 e 65 della sentenza impugnata, l’ospedale universitario, nel suo insieme, ad una «impresa farmaceutica», ai sensi del punto 3.2.2 della Policy, deducendone, in modo altrettanto errato, che per via del loro rapporto di impiego con tale ospedale taluni esperti del GCS Oncologia versavano necessariamente in una situazione potenziale di conflitto di interessi, tale da suscitare dubbi quanto alla loro imparzialità.

43

La Pharma Mar ritiene che tale motivo sia infondato. A suo avviso, anche supponendo che l’EMA goda effettivamente del margine di discrezionalità asserito per garantire l’imparzialità dei suoi esperti, la Policy non contiene alcuna norma specifica pertinente nel caso di specie. L’EMA non avrebbe quindi mai esercitato tale potere discrezionale quando ha definito la sua politica. Nel caso di specie, il centro di terapia cellulare in seno all’ospedale universitario è implicato nello sviluppo di un prodotto rivale dell’Aplidin, senza che un terzo osservatore possa facilmente valutare se l’imparzialità oggettiva sia rispettata, dato che tale centro non è giuridicamente distinto dall’ospedale universitario stesso. Inoltre, la Commissione non avrebbe provato l’assenza di controllo tra l’ospedale universitario e tale centro. La Pharma Mar sottolinea, peraltro, che la giurisprudenza della Corte esige che siano offerte garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio quanto all’esistenza di un conflitto di interessi.

– Giudizio della Corte

44

In via preliminare, occorre esaminare l’argomento sollevato dalla Pharma Mar, nel suo controricorso, secondo cui, in sostanza, la Policy è irrilevante per valutare l’imparzialità di un esperto del GCS Oncologia che ha dichiarato interessi in prodotti rivali di medicinali orfani.

45

A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che il considerando 8 del regolamento n. 726/2004 enuncia chiaramente che, nell’ottica di un’armonizzazione del mercato interno dei nuovi medicinali, è altresì opportuno rendere obbligatoria la procedura centralizzata di autorizzazione dell’Unione per i medicinali orfani. Inoltre, dal considerando 7 del regolamento n. 141/2000 risulta che, siccome i pazienti colpiti da affezioni rare hanno diritto a ricevere medicinali che presentino la stessa qualità, sicurezza ed efficacia garantite agli altri pazienti, i medicinali orfani devono essere sottoposti alla normale procedura di valutazione, in altri termini alla procedura prevista dal regolamento n. 726/2004. Infine, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, l’EMA è incaricata di fornire pareri scientifici del più alto livello su ogni questione inerente alla valutazione della qualità, della sicurezza e dell’efficacia dei medicinali per uso umano o veterinario che le venga sottoposta in forza della normativa dell’Unione relativa ai medicinali. Per la sua genericità, tale formulazione include necessariamente i medicinali orfani.

46

Ne consegue, come dichiarato dall’EMA in udienza, che la Policy è un documento globale che si applica indistintamente a tutti i medicinali, orfani e non orfani. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Pharma Mar, l’imparzialità di un esperto del GCS Oncologia che ha dichiarato interessi in prodotti rivali del medicinale orfano considerato può essere verificata sotto il profilo della Policy.

47

Ciò precisato, occorre esaminare l’argomento della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di Estonia secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 61 della sentenza impugnata, interpretando in senso lato la nozione di «impresa farmaceutica» di cui al punto 3.2.2 della Policy e disconoscendo, così, l’ampio potere discrezionale conferito all’EMA dal legislatore dell’Unione per garantire l’imparzialità dei suoi esperti, nonché il tenore letterale di tale punto 3.2.2.

48

A tal riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che il regolamento n. 726/2004 intende, come risulta in particolare dai suoi considerando 7 e 8, garantire il buon funzionamento del mercato interno nel settore farmaceutico e armonizzare il mercato interno dei nuovi medicinali. È questa la ragione per la quale il legislatore dell’Unione ha fondato tale regolamento segnatamente sull’articolo 95 CE, che gli consente di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

49

Ora, la Corte ha già statuito che, con l’espressione «misure relative al ravvicinamento» di cui all’articolo 95 CE, gli autori del Trattato hanno voluto attribuire al legislatore dell’Unione, in funzione del contesto generale e delle circostanze specifiche della materia da armonizzare, un margine di discrezionalità quanto alla tecnica di ravvicinamento più appropriata per ottenere il risultato auspicato, specialmente in settori caratterizzati da particolarità tecniche complesse. Tale margine discrezionale può essere utilizzato, in particolare, al fine di scegliere la tecnica di armonizzazione più appropriata quando il ravvicinamento previsto richiede analisi fisiche, chimiche o biologiche, nonché la presa in considerazione degli sviluppi scientifici relativi alla materia di cui trattasi (sentenza del 6 dicembre 2005, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, C‑66/04, EU:C:2005:743, punti 4546).

50

Tenuto conto del margine di discrezionalità che gli è così conferito dall’articolo 95 CE, il legislatore dell’Unione ha scelto, per quanto riguarda il requisito di imparzialità degli esperti dell’EMA, di fissare criteri essenziali nel regolamento di base e di affidare indi a tale agenzia il compito di attuarli. È questo l’oggetto dell’articolo 63 del regolamento n. 726/2004, che assoggetta i membri del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati, i relatori e gli esperti dell’EMA ad obblighi di imparzialità e di indipendenza, precisando al contempo che l’attuazione di tali requisiti è affidata all’EMA, alla quale spetta adottare un codice di condotta.

51

Il legislatore dell’Unione ha quindi rimesso all’EMA il bilanciamento tra, da un lato, il duplice requisito di imparzialità e di indipendenza dei suoi esperti, quale enunciato all’articolo 63, paragrafo 2, di tale regolamento, e, dall’altro, l’interesse pubblico, menzionato all’articolo 57, paragrafo 1, di detto regolamento, ovvero la necessità di disporre dei pareri scientifici del più alto livello su ogni questione inerente alla valutazione della qualità, della sicurezza e dell’efficacia dei medicinali per uso umano o veterinario che le venga sottoposta.

52

In secondo luogo, affinché l’EMA possa perseguire efficacemente l’obiettivo così assegnatole, e tenuto conto delle complesse valutazioni tecniche che essa deve effettuare, l’ampio potere discrezionale che le è riconosciuto (v., per analogia, sentenza del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, punto 75) si manifesta segnatamente nella definizione dei criteri discriminanti dell’imparzialità e dell’indipendenza delle persone che concorrono ad elaborare i parere scientifici.

53

A tal riguardo, lo stesso codice di condotta dell’EMA, al punto 2.3.3, rinvia ai documenti di orientamento di tale agenzia per dettagliare le restrizioni applicabili ai membri del consiglio di amministrazione o dei comitati scientifici, ai relatori e agli esperti. Tali restrizioni, che dipendono dalle attività, dal ruolo e dalle responsabilità di ciascuna di tali persone in seno all’EMA, devono essere adeguate ai loro interessi concorrenti e al ruolo loro affidato.

54

In tal senso, il punto 4.1, primo comma, della Policy, che concretizza l’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 726/2004, enuncia che «[i]l principale obiettivo della presente Policy è garantire che i membri dei comitati scientifici e gli esperti che partecipano alle attività dell’EMA non abbiano interessi nell’industria farmaceutica che possano compromettere la loro imparzialità, in conformità dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione. Occorre tuttavia trovare un equilibrio con l’esigenza di assicurare le migliori competenze scientifiche (specialistiche) per la valutazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario. È quindi della massima importanza adoperarsi per un equilibrio ottimale tra il termine di riflessione per gli interessi dichiarati e il mantenimento delle conoscenze scientifiche».

55

A sua volta, il punto 4.2.1.2 della Policy enuncia che, «[c]ome regola generale, un impiego attuale (…) presso un’impresa farmaceutica o interessi finanziari attuali nell’industria farmaceutica sono incompatibili con la partecipazione alle attività dell’EMA (...)».

56

In terzo luogo, come risulta dalla formulazione del punto 3.2.2 della Policy, riprodotta al punto 11 della presente sentenza, occorre determinare, in un primo tempo, se un ospedale universitario possa essere assimilato agli «istituti di ricerca» e, di conseguenza, essere escluso dall’ambito di applicazione della definizione di «impresa farmaceutica». In caso affermativo, occorrerà, in un secondo tempo, esaminare se il fatto che un ospedale universitario controlli un centro di terapia cellulare, di cui è pacifico che costituisce un’impresa farmaceutica, porti a privarlo del beneficio di tale esclusione.

57

Sul primo punto, dal tenore letterale della disposizione in esame risulta che, mentre i suoi primi tre commi definiscono positivamente l’«impresa farmaceutica», il suo ultimo comma esclude dall’ambito di applicazione di tale definizione «[i] ricercatori indipendenti e gli istituti di ricerca, comprese le università e le società scientifiche». Alla luce della formulazione utilizzata, in particolare del termine «comprese», tale elencazione non può essere considerata esaustiva.

58

Orbene, da un’interpretazione teleologica del punto 3.2.2 della Policy discende che gli ospedali universitari devono essere assimilati a istituti di ricerca.

59

Infatti, sotto un primo profilo, la stessa denominazione degli ospedali universitari testimonia la loro prossimità a un’università, che, dal canto suo, è espressamente esclusa dal perimetro dell’«impresa farmaceutica».

60

Sotto un secondo profilo, come rilevato dal Tribunale al punto 57 della sentenza impugnata, un ospedale universitario svolge un triplice ruolo, di somministrazione di cure, di insegnamento e di ricerca. Come sostenuto dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica di Estonia, le università e gli ospedali universitari si dedicano essenzialmente e di norma, per legge, alla ricerca scientifica senza scopo di lucro, nell’interesse della salute, sono soggetti ad una serie di norme etiche rigorose nell’ambito delle ricerche che conducono e non partecipano alla commercializzazione dei medicinali.

61

Sotto un terzo profilo, come hanno giustamente esposto sia la Repubblica di Estonia e il Regno dei Paesi Bassi sia l’EMA tanto nelle loro memorie scritte quanto in udienza, il fatto di escludere gli ospedali universitari dalla nozione di «impresa farmaceutica», ai sensi del punto 3.2.2 della Policy, contribuisce a raggiungere un equilibrio tra la necessità di svolgere, da un lato, un esame imparziale delle domande di AIC di un medicinale e, dall’altro, un esame scientifico attento e massimamente preciso delle questioni che si pongono in sede di valutazione di un medicinale. Orbene, al fine di raggiungere tale equilibrio, risulta necessario, come sottolineato dalle suddette parti, autorizzare l’EMA a designare come esperti membri del personale degli ospedali universitari, atteso che, conformemente al punto 4.2.1.2, secondo comma, della Policy, essa non può designare in tale veste, salvo per i periti, personale dell’industria farmaceutica o che ha nell’industria farmaceutica interessi finanziari attuali.

62

Discende da quanto sopra che un ospedale universitario deve essere escluso dall’ambito di applicazione della nozione di «impresa farmaceutica», ai sensi del punto 3.2.2 della Policy.

63

Occorre quindi esaminare, in un secondo tempo, se il fatto che un ospedale universitario controlli un’impresa farmaceutica, nella fattispecie il centro di terapia cellulare, conduca a ritenere che tale ospedale non rientri nell’esclusione.

64

Ai sensi del quarto e ultimo comma della nozione di «impresa farmaceutica» definita al punto 3.2.2 della Policy, «[i] ricercatori indipendenti e gli istituti di ricerca, comprese le università e le società scientifiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione [di tale] definizione». Formulata in modo univoco, tale disposizione non correda l’esclusione da essa prevista di alcuna eccezione.

65

Ora, l’EMA ha, in sostanza, sottolineato in udienza che un ospedale universitario è spesso dotato di una piccola entità che produce medicinali e che soddisfa i criteri per essere qualificata come «impresa farmaceutica», o perché tali medicinali dispongono di una breve durata di conservazione, il che presuppone di poterli somministrare molto rapidamente dopo la loro fabbricazione, o perché devono essere prodotti a partire da materiali biologici prelevati dai pazienti. In un contesto del genere, l’esclusione senza riserve degli istituti di ricerca dall’ambito di applicazione della definizione di «impresa farmaceutica», ai sensi del punto 3.2.2 della Policy, testimonia l’intenzione dell’EMA, nell’ambito della legittimazione conferitale dal legislatore dell’Unione, come ricordato ai punti 50 e 51 della presente sentenza, di escludere dall’ambito di applicazione di tale definizione gli istituti di ricerca e, per estensione, gli ospedali universitari.

66

Peraltro, l’applicazione, ad un ospedale universitario, del criterio del controllo enunciato al terzo comma della suddetta definizione dell’impresa farmaceutica priverebbe di effetto utile l’esclusione prevista al quarto comma di questa stessa definizione. Infatti, tale ospedale sarebbe del tutto privato del beneficio di tale esclusione per il solo fatto di controllare un’entità che soddisfa i criteri di un’impresa farmaceutica, e ciò a prescindere dalla quota del suo personale assegnata a tale entità.

67

Ritenere che tutto il personale di un ospedale universitario sia in rapporto di impiego con un’«impresa farmaceutica», ai sensi del punto 3.2.2 della Policy, contrasterebbe altresì con l’obiettivo dell’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 726/2004, letto in combinato disposto con il considerando 19 di quest’ultimo nonché con il punto 4.1 della stessa Policy, consistente nel trovare un equilibrio ottimale tra il requisito di imparzialità dei membri dei comitati scientifici e degli esperti che partecipano alle attività dell’Agenzia e la necessità di disporre di pareri scientifici del più alto livello.

68

Nel caso di specie, la Repubblica di Estonia ha esposto in udienza, basandosi sulle statistiche relative all’anno 2021, che una tale interpretazione porterebbe a ritenere che i 4656 dipendenti dell’ospedale universitario di Tartu (Estonia), che è l’unico ospedale universitario di tale Stato, lavorino per un’impresa farmaceutica, sebbene solo quattro impiegati siano addetti alla fabbricazione di medicinali. La Repubblica federale di Germania ha a sua volta indicato, in udienza, che il più grande ospedale universitario tedesco, vale a dire l’ospedale della Charité a Berlino, impiega 20900 dipendenti, di cui solo un centinaio, al massimo, sono assegnati alle entità dell’ospedale che fabbricano a fini commerciali.

69

Pertanto, il fatto di prevedere un’esclusione globale degli esperti degli ospedali universitari dalla partecipazione ai pareri scientifici dell’EMA, per il motivo che tali ospedali dispongono, al loro interno, di una o più entità che possono costituire imprese farmaceutiche, ai sensi del punto 3.2.2 della Policy, rischia di generare una carenza di esperti in possesso di conoscenze mediche approfondite in taluni settori scientifici, in particolare in materia di medicinali orfani e di medicinali innovativi. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il personale delle università e degli ospedali universitari rappresenta, infatti, la quota più importante della rete di esperti richiesti dall’EMA di fornire un parere scientifico nell’ambito della procedura di valutazione della domanda di AIC di un medicinale.

70

Per contro, l’esclusione dall’ambito di applicazione della nozione di «impresa farmaceutica», definita al punto 3.2.2 della Policy, prevista al quarto comma di tale definizione, non si applica alle entità controllate da un ospedale universitario che soddisfano, esse sì, i criteri dell’«impresa farmaceutica», ai sensi del primo comma di detta definizione.

71

Di conseguenza, le persone alle dipendenze di un’entità controllata da un ospedale universitario o che, più in generale, collaborano con quest’ultima non possono essere chiamate ad esprimere un parere scientifico per l’EMA, se tale entità soddisfa i criteri della nozione di «impresa farmaceutica», come definita al punto 3.2.2 della Policy.

72

Una tale interpretazione è idonea a garantire un equilibrio ottimale tra il requisito di imparzialità degli esperti che partecipano alle attività dell’Agenzia e il requisito della loro eccellenza.

73

Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, nel caso di specie, che l’ospedale universitario costituiva un’«impresa farmaceutica», ai sensi del primo comma della definizione di tale nozione enunciata al punto 3.2.2 della Policy, per il solo fatto che esso controllava un centro di terapia cellulare che soddisfaceva, esso sì, i criteri dell’«impresa farmaceutica» ai sensi di tale disposizione.

74

Occorre pertanto accogliere i primi motivi delle cause C‑6/21 P e C‑16/21 P, vertenti sulla violazione del punto 3.2.2 della Policy.

75

Poiché i primi motivi dedotti dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica di Estonia sono stati accolti, occorre annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di impugnazione dedotti da tali parti.

Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale

76

Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

77

Nel caso di specie, dal momento che, nel merito, lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia, la causa deve essere rinviata al Tribunale.

Sulle spese

78

Poiché la causa è stata rinviata al Tribunale, le spese relative ai ricorsi di impugnazione devono essere riservate.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 ottobre 2020, Pharma Mar/Commissione (T‑594/18, non pubblicata, EU:T:2020:512), è annullata.

 

2)

La causa T‑594/18 è rinviata al Tribunale dell’Unione europea.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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