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Document 62021CC0770

Conclusioni dell’avvocato generale J. Richard de la Tour, presentate il 20 aprile 2023.
„OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb“ GmbH contro Direktor na Teritorialna direktsia „Mitnitsa Plovdiv“ pri Agentsia „Mitnitsi“.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad.
Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articoli 70 e 74 – Determinazione del valore in dogana – Valore in dogana di prodotti ortofrutticoli ai quali si applica un prezzo di entrata – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 181 – Regolamento delegato (UE) 2017/891 – Articolo 75, paragrafi 5 e 6 – Valore di transazione dichiarato superiore al valore forfettario all’importazione – Smercio dei prodotti in condizioni che confermano la veridicità del valore di transazione – Vendita sottocosto da parte dell’importatore – Legami tra l’importatore e l’esportatore – Controllo giurisdizionale della decisione di fissazione dell’obbligazione doganale.
Causa C-770/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:323

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 20 aprile 2023 ( 1 )

Causa C‑770/21

«OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb» GmbH

contro

Direktor na Teritorialna direktsia «Mitnitsa Plovdiv» pri Agentsia «Mitnitsi»

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia‑grad (Tribunale amministrativo, Sofia, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Codice doganale dell’Unione – Determinazione del valore in dogana di prodotti ortofrutticoli ai quali si applica un prezzo di entrata – Valore di transazione dichiarato superiore al valore forfettario all’importazione – Smercio dei prodotti a condizioni che confermano la correttezza del valore di transazione – Vendita sottocosto – Controllo giurisdizionale della decisione che determina l’obbligazione doganale – Assenza di un accordo commerciale relativo all’importazione – Nozione di “aventi la veste giuridica di associati”»

I. Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione:

degli articoli 22, 44, 70 e 74 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 2 ), come modificato dal regolamento (UE) 2016/2339 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 ( 3 );

degli articoli 127 e 142 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 4 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione, del 18 aprile 2018 ( 5 ), e

dell’articolo 75 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ( 6 ), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione, del 7 giugno 2018 ( 7 ).

2.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la società OGL‑Food Trade Lebensmittelvertrieb GmbH (in prosieguo: la «OGL‑Food») al Direktor na Teritorialna direktsia «Mitnitsa Plovdiv» pri Agentsia «Mitnitsi» (direttore della direzione territoriale «Dogane di Plovdiv» presso l’agenzia «Dogane», Bulgaria; in prosieguo: il «direttore delle dogane») con riferimento al valore di transazione dichiarato per l’importazione di zucchine fresche originarie della Turchia.

3.

La presente causa offre alla Corte l’occasione di precisare le condizioni in cui una decisione dei servizi doganali che respinge un valore di transazione può essere contestata dinanzi all’autorità giudiziaria e, segnatamente, di chiarire se i motivi ad essa sottostanti possano essere modificati nella fase giudiziale di contestazione di tale decisione.

4.

Nelle presenti conclusioni, limitate, su richiesta della Corte, all’esame della prima e della seconda questione pregiudiziale, proporrò di rispondere, da un lato, che i motivi alla base della decisione doganale non possono essere modificati nella fase giurisdizionale di contestazione della medesima e, dall’altro, in via subordinata, che la valutazione della veste giuridica di associato va effettuata in base al diritto nazionale e, di conseguenza, gli elementi di valutazione proposti dal giudice del rinvio sono pertinenti solo se consentono, ai sensi del diritto nazionale, di accertare tale veste.

II. Contesto normativo

A.   Normativa doganale

1. Codice doganale dell’Unione

5.

L’articolo 1, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione è formulato come segue:

«Il presente regolamento istituisce il codice doganale dell’Unione (...) che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione [europea] o ne escono.

Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell’intero territorio doganale dell’Unione».

6.

L’articolo 5, punti 1 e 3, del codice doganale dell’Unione così prevede:

«Ai fini del codice [doganale dell’Unione], si intende per:

1)

“autorità doganali”: le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali;

(...)

3)

“controlli doganali”: atti specifici espletati dall’autorità doganale al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e con le altre norme che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l’uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell’Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell’Unione delle merci non unionali e delle merci in regime di uso finale».

7.

L’articolo 22 di detto codice, rubricato «Decisioni adottate su richiesta», ai suoi paragrafi 6 e 7, così dispone:

«6.   Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente.

(...)

7.   Una decisione che ha conseguenze sfavorevoli per il richiedente è motivata e menziona il diritto di ricorso di cui all’articolo 44».

8.

Ai sensi dell’articolo 29 del codice di cui trattasi, recante il titolo «Decisioni adottate senza richiesta preventiva»:

«Fatta eccezione per i casi in cui un’autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, l’articolo 22, paragrafi 4, 5, 6 e 7, (...) si applic[a] anche alle decisioni adottate dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata».

9.

L’articolo 44 del medesimo codice, rubricato «Diritto di ricorso», prevede quanto segue:

«1.   Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.

(...)

2.   Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:

a)

in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un’autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;

b)

in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri.

(...)

4.   Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali».

10.

L’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, rubricato «Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione», è formulato come segue:

«1.   La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato.

2.   Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.

3.   Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti:

(...)

d)

il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo».

11.

L’articolo 74 di detto codice, dal titolo «Metodi secondari di determinazione del valore in dogana», ai suoi paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:

«1.   Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, si prendono in considerazione, nell’ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.

(...)

2.   Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:

(...)

c)

il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell’Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori (...)

(...)».

2. Regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione

12.

All’interno del capo 3 del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione, dal titolo «Valore in dogana delle merci», inserito nel titolo II, relativo ai «[p]rincipi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci», l’articolo 127 è formulato come segue:

«[Articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del [codice doganale dell’Unione]]

1.   Ai fini del presente capo, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(...)

b)

hanno la veste giuridica di associati;

(...)

e)

l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra;

f)

l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;

g)

esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona;

(...)».

13.

L’articolo 134 di detto regolamento di esecuzione, dal titolo «Operazioni tra soggetti collegati», prevede quanto segue:

«[Articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del [codice doganale dell’Unione]]

1.   Qualora il compratore e il venditore siano collegati, e al fine di determinare se tale legame non abbia influenzato il prezzo, le circostanze proprie della vendita sono esaminate ove del caso e al dichiarante è concessa la possibilità di fornire ulteriori informazioni particolareggiate eventualmente necessarie in merito a tali circostanze.

2.   Tuttavia, le merci sono valutate ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice [doganale dell’Unione] se il dichiarante dimostra che il valore di transazione dichiarato è estremamente vicino a uno dei seguenti valori assunti come criteri, determinati allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:

(...)

b)

il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice [doganale];

(...)».

14.

L’articolo 142 di detto regolamento di esecuzione, rubricato «Metodo deduttivo», così dispone:

«[Articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice [doganale dell’Unione]]

1.   Il prezzo unitario usato per determinare il valore in dogana di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice [doganale dell’Unione] è il prezzo al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nell’Unione, nello stato in cui sono importate, nello stesso momento o pressappoco al momento dell’importazione delle merci oggetto della valutazione.

(...)

4.   Le seguenti vendite non sono prese in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice [doganale dell’Unione]:

(...)

b)

vendite a soggetti collegati;

(...)

5.   Nel determinare il valore in dogana, dal prezzo unitario stabilito conformemente ai paragrafi da 1 a 4 sono detratti i seguenti elementi:

(...)

c)

i dazi all’importazione ed altre imposte da pagare nel territorio doganale dell’Unione a motivo dell’importazione o della vendita delle merci.

(...)».

B.   Normativa sull’importazione di prodotti ortofrutticoli ai quali si applica un prezzo di entrata

1. Regolamento (UE) n. 1308/2013

15.

Il considerando 147 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 8 ), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 ( 9 ), enuncia quanto segue:

«Per taluni prodotti dovrebbe essere mantenuto il regime del prezzo di entrata. Per garantire l’efficienza di tale regime è opportuno delegare alla Commissione [europea] il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la verifica della veridicità del prezzo dichiarato di una partita mediante un valore all’importazione forfettario e per disporre le condizioni in cui è obbligatoria la costituzione di una cauzione».

16.

L’articolo 181 del regolamento n. 1308/2013, dal titolo «Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e del settore vitivinicolo», così dispone:

«1.   Ai fini dell’applicazione del dazio previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e per i succhi di uve e i mosti di uve, il prezzo di entrata di una partita è pari al suo valore in dogana calcolato in virtù del regolamento (CEE) n. 2913/92 [ ( 10 )] e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [ ( 11 )].

2.   Al fine di garantire l’efficienza del sistema, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227, per disporre che la veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita sia verificata mediante un valore all’importazione forfettario e in quali condizioni la costituzione di una cauzione è obbligatoria.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo del valore all’importazione forfettario di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2».

2. Regolamento delegato 2017/891

17.

Il titolo III del regolamento delegato 2017/891, rubricato «Scambi con i paesi terzi – Regime del prezzo di entrata», contiene gli articoli da 73 a 75.

18.

L’articolo 74 di detto regolamento delegato, rubricato «Comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati», prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell’allegato VII, parte A, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l’origine:

a)

i prezzi rappresentativi medi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d’importazione degli Stati membri e

b)

i quantitativi totali corrispondenti ai prezzi di cui alla lettera a).

Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri comunicano alla Commissione i mercati d’importazione che ritengono rappresentativi e che comprendono Londra, Milano, Perpignan e Rungis.

Se i quantitativi totali di cui al primo comma, lettera b), sono inferiori a dieci tonnellate, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla Commissione».

19.

Ai sensi dell’articolo 75 di detto regolamento delegato, rubricato «Base del prezzo di entrata»:

«1.   Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, del regolamento [n. 1308/2013], i prodotti dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati di cui a tale articolo sono quelli elencati nell’allegato VII del presente regolamento.

2.   Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte A, è determinato in base al valore di transazione di cui all’articolo 70 del [codice doganale dell’Unione] ed è superiore di oltre l’8% all’importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all’importazione all’atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l’importatore deve costituire la garanzia di cui all’articolo 148 del regolamento di esecuzione del [codice doganale dell’Unione]. A tale scopo l’importo del dazio all’importazione cui i prodotti elencati nell’allegato VII, parte A, del presente regolamento possono essere soggetti corrisponde all’importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all’importazione.

(...)

3.   Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte A, è calcolato conformemente all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del [codice doganale dell’Unione], il dazio è dedotto secondo le modalità previste all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 [ ( 12 )]. In tal caso l’importatore costituisce una garanzia per un importo pari all’importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all’importazione applicabile.

4.   Il valore in dogana delle merci importate in conto consegna è determinato direttamente in conformità dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del [codice doganale dell’Unione] e a tal fine il valore forfettario all’importazione calcolato conformemente all’articolo 38 del regolamento di esecuzione [2017/892] si applica durante i periodi in vigore.

5.   L’importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 del [codice doganale dell’Unione] o per determinare il valore in dogana di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), [di detto codice].

In caso di inosservanza di uno dei termini suddetti la garanzia costituita viene incamerata, fatta salva l’applicazione del paragrafo 6.

La garanzia costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la garanzia è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all’importazione.

Per fornire la prova che la partita è stata smerciata alle condizioni di cui al primo comma, l’importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto della partita in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all’assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio della stessa.

(...)

6.   Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 5, primo comma, può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell’importatore.

(...)».

20.

L’allegato VII, parte A, del regolamento delegato 2017/891 contiene, in particolare, la seguente voce:

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio – 31 dicembre

3. Regolamento di esecuzione 2017/892

21.

L’articolo 38 del regolamento di esecuzione 2017/892, rubricato «Valore forfettario all’importazione», ai suoi paragrafi 1 e 2, così dispone:

«1.   Per ciascuno dei prodotti e dei periodi di applicazione indicati nell’allegato VII, parte A, del regolamento delegato [2017/891], la Commissione fissa, ogni giorno feriale e secondo l’origine, un valore forfettario all’importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all’articolo 74 [del presente] regolamento, ridotti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.

2.   Se per i prodotti e durante i periodi di applicazione di cui all’allegato VII, parte A, del regolamento delegato [2017/891] è fissato un valore forfettario all’importazione a norma degli articoli 74 e 75 [di detto] regolamento e del presente articolo, non si applica il prezzo unitario di cui all’articolo 142 del [codice doganale dell’Unione]. Esso è sostituito dal valore forfettario all’importazione di cui al paragrafo 1».

4. Regolamento (CEE) n. 2658/87

22.

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 13 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018 ( 14 ), contiene nel suo allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, rubricato «Prodotti ai quali si applica un prezzo d’entrata», in particolare, la seguente voce:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

0709 93 10

Zucchine:

 

(...)

(...)

(...)

 

dal 1o aprile al 31 maggio:

 

 

con un prezzo d’entrata, per 100 kg peso netto:

 

 

uguale o superiore a 69,2 €

12,8

 

uguale o superiore a 67,8 € ma inferiore a 69,2 €

12,8 + 1,4 €/100 kg/net

 

uguale o superiore a 66,4 € ma inferiore a 67,8 €

12,8 + 2,8 €/100 kg/net

 

uguale o superiore a 65 € ma inferiore a 66,4 €

12,8 + 4,2 €/100 kg/net

 

uguale o superiore a 63,7 € ma inferiore a 65 €

12,8 + 5,5 €/100 kg/net

 

Inferiore a 63,7 €

12,8 + 15,2 €/100 kg/net

(...)

(...)

(...)

III. Fatti della controversia oggetto del procedimento principale e questioni pregiudiziali

23.

Il 23 aprile 2019 la OGL‑Food ha depositato presso l’Ufficio doganale di Svilengrad (Bulgaria), in quanto importatore, una dichiarazione in dogana con cui dichiarava, in regime di immissione in libera pratica per il consumo finale, «zucchine fresche» rientranti nella sottovoce 07099310 della nomenclatura delle merci, per un peso di 4800 kg, originarie della Turchia (in prosieguo: la «partita controversa»), per un valore in dogana, convertito in euro, di EUR 90,81 per 100 kg. L’esportatore era una società con sede in Antalya (Turchia).

24.

Per il 23 aprile 2019, la Commissione aveva fissato il valore forfettario all’importazione per le zucchine di qualsiasi provenienza in EUR 53,80 per 100 kg. Posto che il valore di transazione dichiarato per la partita controversa superava di oltre l’8% detto valore forfettario all’importazione, la OGL‑Food ha fornito una garanzia pari a 982,17 leva bulgari (BGN) (circa EUR 502), ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento delegato 2017/891.

25.

Con lettera del 24 aprile 2019, l’autorità doganale, avendo determinato il prezzo complessivo corrisposto per l’acquisto della partita controversa in EUR 109,6 per 100 kg in considerazione dei diversi costi sostenuti dalla OGL‑Food, ha informato quest’ultima che, ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891, essa era tenuta a dimostrare che la partita controversa era stata smerciata sul mercato a condizioni che confermavano la correttezza del valore in dogana dichiarato.

26.

Il 23 maggio 2019 la OGL‑Food ha fornito all’autorità doganale un certo numero di documenti relativi, in particolare, all’acquisto e alla vendita della partita controversa e ha chiesto, sulla base degli elementi di prova prodotti, lo svincolo della garanzia fornita.

27.

In base al calcolo del prezzo di vendita, la OGL‑Food ha venduto la partita controversa al prezzo di EUR 106 per 100 kg. Posto che detto prezzo è inferiore al prezzo complessivo di acquisto di EUR 109,6 per 100 kg che la OGL‑Food aveva corrisposto per acquistare la partita controversa, l’autorità doganale ha ritenuto che quest’ultima non avesse fornito la prova di un suo smercio a condizioni che confermano la correttezza del valore di transazione dichiarato. In tali circostanze, conformemente all’articolo 75, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento delegato 2017/891, la garanzia doveva essere incamerata a titolo di pagamento dei dazi all’importazione.

28.

In applicazione dell’articolo 22, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione, la OGL‑Food è stata informata dei motivi sui quali il direttore delle dogane intendeva fondare la sua decisione ed è stata invitata ad esprimere il proprio punto di vista entro un termine di 30 giorni.

29.

Nelle sue osservazioni, la OGL‑Food ha sostenuto, anzitutto, che l’articolo 75 del regolamento delegato 2017/891 non richiede una rivendita con un margine di utile per dimostrare la correttezza del valore di transazione dichiarato come valore in dogana. Inoltre, essa ha sottolineato che detta vendita si inseriva nel quadro di un rapporto commerciale di lunga durata con la catena internazionale di ipermercati Lidl e che l’esame di un periodo più lungo avrebbe consentito di osservare la realizzazione di utili. Infine, la OGL‑Food ha osservato che il prezzo a cui ha venduto la partita controversa era nettamente superiore al valore forfettario all’importazione calcolato dalla Commissione per detti prodotti il 23 aprile 2019.

30.

Con decisione del 30 ottobre 2020 ( 15 ), il direttore delle dogane ha deciso, in particolare, che la garanzia fornita doveva essere incamerata a titolo di pagamento dei dazi all’importazione, fissati in BGN 982,17. La decisione di cui trattasi si fonda, in primo luogo, sul fatto che la OGL‑Food non ha fornito elementi idonei a spiegare la considerevole differenza tra il valore di transazione dichiarato di EUR 90,81 per 100 kg e il valore forfettario all’importazione di EUR 53,80 per 100 kg, quali la particolare qualità o la provenienza biologica della partita controversa, descritta semplicemente come «di prima qualità». In secondo luogo, il direttore delle dogane ha tenuto conto della perdita realizzata con la vendita della partita controversa per ritenere che la OGL‑Food non avesse fornito la prova di un suo smercio a condizioni che confermano la correttezza del valore di transazione dichiarato ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891.

31.

A sostegno del suo ricorso diretto all’annullamento della decisione del 30 ottobre 2020, proposto dinanzi all’Administrativen sad Sofia‑grad (Tribunale amministrativo, Sofia, Bulgaria), la OGL‑Food sostiene che gli elementi, non contestati, sottoposti all’autorità doganale confermano che il valore di transazione dichiarato soddisfa le condizioni dell’articolo 70 del codice doganale dell’Unione. In tale contesto, la OGL‑Food precisa, da un lato, che l’esistenza di un utile risultante dalla vendita di prodotti comparabili a un determinato cliente deve essere calcolata su base mensile e non a livello di ciascuna singola operazione. Dall’altro, il prezzo di vendita della partita controversa sul mercato dell’Unione, calcolato in conformità dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione, confermerebbe la correttezza del valore di transazione dichiarato. La OGL‑Food aggiunge, inoltre, che essa e la Lidl non hanno la veste di associati ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione.

32.

Il direttore delle dogane sottolinea, dal canto suo, in primo luogo, che la OGL‑Food non ha fornito elementi che consentono di giustificare l’elevato livello del valore di transazione dichiarato rispetto al valore forfettario all’importazione, quali la particolare qualità dei prodotti interessati o la loro provenienza da agricoltura biologica. In secondo luogo, il fatto che la OGL‑Food abbia venduto la partita controversa in perdita contrasterebbe con la logica di mercato che vorrebbe che quest’ultima cerchi di ottenere un utile commerciale. In terzo luogo, il codice doganale dell’Unione si applicherebbe fatto salvo il regolamento delegato 2017/891. Orbene, quest’ultimo escluderebbe la possibilità di tener conto di altre operazioni di importazione per valutare la correttezza del valore di transazione dichiarato ai fini dell’importazione della partita controversa. Inoltre, in quarto luogo, il metodo secondario di determinazione del valore in dogana previsto all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione non sarebbe, nella specie, applicabile.

33.

Il giudice del rinvio sembra considerare che l’analisi contenuta nella decisione del 30 ottobre 2020, a danno della OGL‑Food, non è conforme alla giurisprudenza dei giudici nazionali sull’interpretazione dell’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891. Tuttavia, detto giudice ritiene anche che gli argomenti sollevati dalla OGL‑Food non siano fondati. In particolare, a suo parere, occorre esaminare se la OGL‑Food intrattenga con l’esportatore e con il suo cliente nell’Unione, la Lidl, rapporti che consentano di qualificarli come soggetti collegati ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), e dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione.

34.

Infatti, da un lato, occorrerebbe verificare se, in assenza di un accordo commerciale o di altri legami giuridici tra le parti, i rapporti duraturi, periodici e ricorrenti di approvvigionamento oggetto del procedimento principale, come risultanti dalle fatture e dalle relative registrazioni contabili, siano sufficienti per qualificare l’esportatore e la OGL‑Food come aventi «la veste giuridica di associati» ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione e quindi, come soggetti collegati a norma dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione, il che richiederebbe di verificare se tale relazione abbia influenzato il valore di transazione dichiarato della partita.

35.

Dall’altro, dinanzi al giudice del rinvio, la OGL‑Food ha sostenuto che il valore di transazione dichiarato avrebbe dovuto essere accettato dall’autorità doganale poiché esso si avvicinava al valore in dogana di merci identiche o similari, determinato ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione, come calcolato dal perito giudiziario su sua richiesta. Detto giudice ritiene che, per valutare la pertinenza di tale argomento fondato sull’articolo 134, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione, occorra valutare se la OGL‑Food e il suo acquirente di primo livello commerciale, la Lidl, siano soggetti collegati, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione e dell’articolo 142, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione, che ne stabilisce le modalità di applicazione. A tal proposito, detto giudice considera che la nozione di «soggetti collegati» ha il medesimo significato in seno agli articoli 70, paragrafo 3, lettera d), e 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione e in seno agli articoli 127, paragrafo 1, e 142, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione.

36.

Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se un importatore possa avvalersi del metodo deduttivo previsto all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione ( 16 ) per la prima volta all’atto della proposizione di un ricorso avverso la decisione che determina l’obbligazione doganale, vale a dire dopo la scadenza dei termini previsti all’articolo 75, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato 2017/891 che comporta la perdita della garanzia. In caso di risposta negativa, detto giudice nutre dubbi quanto al rispetto dei diritti della difesa dell’importatore e quanto alla possibilità di riconoscere che l’importatore è un soggetto collegato all’esportatore o al suo cliente nell’Unione ai sensi di queste ultime disposizioni, allorché la decisione che fissa l’obbligazione doganale non abbia respinto il valore di transazione per detto motivo.

37.

Il giudice del rinvio si chiede altresì se l’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 debba essere interpretato nel senso che l’importatore deve produrre un contratto di acquisto o un qualsiasi altro documento equivalente, se l’autorità doganale possa tener conto del fatto che la partita controversa è stata venduta sottocosto nel mercato dell’Unione e se le circostanze che accompagnano tale vendita sottocosto rilevino ai fini dell’applicazione della disposizione di cui trattasi.

38.

Il giudice del rinvio si chiede, infine, se l’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 debba essere interpretato nel senso che l’autorità doganale può determinare il valore in dogana a livello del valore forfettario all’importazione quando il valore di transazione dichiarato è insolitamente elevato, senza rimettere in discussione l’autenticità della fattura emessa dall’esportatore e la prova del pagamento a favore di quest’ultimo, e in mancanza di prove aggiuntive prodotte dall’importatore per dimostrare la correttezza del valore di transazione dichiarato.

39.

In tale contesto, l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, in considerazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del [codice doganale dell’Unione], in combinato disposto con l’articolo 75, paragrafi 5, primo comma, e 6, del regolamento delegato [2017/891], si debba ritenere che, per la valutazione della condizione di cui all’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale [dell’Unione], che “il compratore e il venditore non siano collegati”, assumano rilievo, in vista dell’applicazione del valore di transazione di determinate merci per fini doganali nel quadro di una specifica dichiarazione in dogana per l’importazione di ortaggi:

le informazioni concernenti i rapporti giuridici tra le parti coinvolte nell’importazione delle merci e nella vendita di dette stesse merci al primo livello commerciale all’interno dell’Unione, vale a dire, concernenti forniture di lunga durata e periodiche di merci della stessa tipologia, in quantitativi rilevanti e per un valore considerevole tali da consentire di escludere che, nel caso della specifica importazione oggetto di esame, il rapporto fosse casuale;

le informazioni concernenti le fatture emesse per le forniture, il pagamento del prezzo, la registrazione delle fatture nella contabilità e nei registri [dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)] dell’importatore, nonché il diritto a detrazione dell’imposta a monte esercitato per la specifica importazione;

il fatto che il valore di transazione della specifica importazione oggetto di esame come dichiarato supera ampiamente il valore forfettario all’importazione fissato dalla Commissione per detta stessa merce ai fini dell’applicazione dei dazi all’importazione nel settore degli ortaggi, mentre detta stessa merce viene venduta sottocosto all’interno dell’Unione;

il fatto che l’importatore non ha prodotto né un accordo commerciale riferito alla specifica importazione, come richiesto dalle autorità doganali, né un documento attestante un diverso rapporto giuridico tra le parti del contratto.

Se le circostanze succitate, ove rilevanti, consentano di classificare il commerciante importatore e il commerciante esportatore o l’importatore e l’acquirente al primo livello commerciale nell’Unione come “[aventi] la veste giuridica di associati” o come soggetti collegati ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 142, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di esecuzione [del codice doganale dell’Unione].

Qualora le condizioni succitate, benché rilevanti, non siano sufficienti per considerare i commercianti come soggetti collegati, se, ai fini della verifica ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 6, del regolamento delegato [2017/891], occorra valutare se il rapporto tra i commercianti abbia influenzato la determinazione del maggior prezzo della merce nello specifico importata, al fine di contrastare l’elusione di dazi e la perdita di gettito fiscale per il bilancio dell’Unione, anche tenendo conto della successiva vendita sottocosto al primo livello commerciale all’interno dell’Unione.

2)

Se dall’articolo 47, primo comma, e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la “Carta”], interpretati in combinato disposto con il diritto di ricorso riconosciuto all’importatore ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del [codice doganale dell’Unione], dall’obbligo di motivazione delle decisioni che incombe alle autorità doganali a norma dell’articolo 29 in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 7, del codice doganale, e dalle circostanze del caso di specie, tenuto altresì conto del fatto che, nel procedimento avverso la decisione, il giudice di primo grado deve esaminarne d’ufficio la legittimità anche sotto profili non fatti valere nel ricorso, deve acquisire d’ufficio nuovi elementi di prova e nominare periti, consegua che:

la condizione di cui all’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del [codice doganale dell’Unione], secondo cui “il compratore e il venditore non s[o]no collegati o la relazione non [ha] influenzato il prezzo”, può essere accertata per la prima volta nel corso del procedimento dinanzi al giudice, o che l’autorità doganale deve valutare tale questione già nel quadro della motivazione della decisione impugnata;

ove l’importatore, pur avendone avuto la possibilità dal punto di vista procedurale, non abbia dichiarato espressamente l’intenzione di determinare il valore delle merci importate secondo il metodo deduttivo ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del [codice doganale dell’Unione], sarebbe in contrasto con l’articolo 75, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato [2017/891], in ragione dell’esplicito termine di decadenza previsto per il succitato accertamento, che tale valore venisse determinato per la prima volta nel corso del procedimento avverso la decisione pendente dinanzi all’autorità giudiziaria, anche con riferimento alla considerazione delle eccezioni dell’importatore fondate sul fatto che il prezzo di vendita della merce nell’Unione si avvicinerebbe al valore di transazione dichiarato.

3)

Se, alla luce dell’interpretazione di cui al punto 1 del dispositivo della sentenza della Corte dell’11 marzo 2020, BV, С‑160/18, EU:C:2020:190, dall’articolo 75, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento delegato [2017/891], a norma del quale “l’importatore mette a disposizione (…) tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto della partita in questione”, derivi, per la prova del valore di transazione dichiarato ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, nelle circostanze del caso di specie, che:

le autorità doganali e l’autorità giudiziaria nel procedimento di ricorso devono tener conto della vendita sottocosto della merce importata – degli ortaggi – nell’Unione europea, come un serio indizio del fatto che il valore all’importazione dichiarato era stato artificiosamente maggiorato anche sotto il profilo della valutazione del collegamento tra le persone che aveva influito sul valore di transazione dichiarato e ciò, in particolare, al fine di contrastare l’elusione dei dazi e la perdita di gettito fiscale;

l’importatore è tenuto a produrre un contratto o un altro documento equivalente a dimostrazione del prezzo dovuto per le merci all’atto della vendita per l’esportazione nel territorio doganale dell’Unione, o se sia sufficiente la prova del pagamento del valore dichiarato della merce all’atto dell’importazione, o

l’importatore deve produrre unicamente i documenti espressamente indicati nell’articolo 75, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento delegato [2017/891] quale prova del valore di transazione dichiarato all’atto dell’importazione degli ortaggi, cosicché le circostanze relative alla vendita sottocosto di dette stesse merci nell’Unione europea sono irrilevanti ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 6, del regolamento di cui trattasi sotto il profilo del mancato riconoscimento del valore di transazione e della determinazione del dazio all’importazione.

4)

Se, alla luce delle circostanze del procedimento principale, dall’articolo 75, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato [2017/891] e dall’interpretazione contenuta nella sentenza del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, С‑291/15, EU:C:2016:455, consegua che, in caso di importazione di ortaggi da paesi terzi, il valore in dogana non deve essere determinato in base al valore di transazione dichiarato se:

il valore di transazione dichiarato è nettamente superiore al valore forfettario all’importazione fissato dalla Commissione per detta stessa merce ai fini dell’applicazione di dazi all’importazione nel settore degli ortaggi;

l’autorità doganale non contesta, né mette in altro modo in discussione l’autenticità della fattura e del documento giustificativo attestante il pagamento del prezzo della merce prodotti quali prova del prezzo all’importazione effettivamente versato;

malgrado il sollecito dell’autorità doganale, l’importatore non ha prodotto un contratto o un altro documento equivalente a dimostrazione del prezzo dovuto per la merce all’atto della vendita per l’esportazione nel territorio doganale dell’Unione, unitamente a prove aggiuntive delle caratteristiche della merce rilevanti a livello economico ed idonee a giustificare il prezzo superiore all’atto dell’acquisto dall’esportatore, [ad esempio] prove del fatto che si trattava di un prodotto biologico o di una partita di ortaggi di particolare qualità».

40.

La OGL‑Food, il direttore delle dogane, il governo bulgaro e la Commissione hanno depositato osservazioni scritte. Dette parti hanno, inoltre, partecipato all’udienza tenutasi il 25 gennaio 2023, in cui esse hanno risposto ai quesiti per risposta orale loro rivolti dalla Corte.

IV. Analisi

A.   Osservazioni preliminari sul contesto normativo

41.

Va ricordato che l’articolo 1, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione prevede che detto codice stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono. Esso aggiunge che detto codice si applica in modo uniforme nell’interezza di tale territorio, «[f]atte salve (...) le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione vigente in altri settori». La normativa doganale applicabile ai prodotti ortofrutticoli di cui al regolamento n. 1308/2013 e al regolamento delegato 2017/891 rappresenta così una normativa speciale rispetto al codice doganale dell’Unione.

42.

L’articolo 181 del regolamento n. 1308/2013 prevede, da un lato, la determinazione di un prezzo di entrata, per determinati prodotti del settore degli ortofrutticoli, pari al valore in dogana della partita calcolato ai sensi del codice doganale dell’Unione e del suo regolamento di esecuzione. Dall’altro, esso riconosce alla Commissione la competenza ad adottare atti delegati per disporre che la veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita sia verificata mediante un valore all’importazione forfettario e in quali condizioni la costituzione di una cauzione è obbligatoria.

43.

Su tale base, all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento delegato 2017/891, la Commissione ha previsto per determinati prodotti ortofrutticoli, tra cui le zucchine, una comunicazione giornaliera da parte degli Stati membri, da un lato, dei prezzi rappresentativi medi di detti prodotti ortofrutticoli importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d’importazione degli Stati membri e, dall’altro, dei quantitativi totali di detti prodotti se superiori a dieci tonnellate corrispondenti a detti prezzi medi.

44.

Per quanto attiene alla base dei prezzi di entrata per detti stessi prodotti ortofrutticoli, tra cui le zucchine, l’articolo 75 di tale regolamento delegato prevede tre modalità di calcolo del valore in dogana.

45.

Nel primo metodo di calcolo, si tratta del valore di transazione determinato conformemente all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione ( 17 ). Va ricordato che detto articolo stabilisce che la base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ( 18 ). Detto articolo 70 prevede altresì che tale valore di transazione si applica se ricorrono alcune condizioni, in particolare una condizione concernente l’assenza di collegamenti tra il compratore e il venditore o il fatto che detta relazione non abbia influenzato il prezzo ( 19 ). L’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione precisa che due persone sono legate se hanno la veste di associati.

46.

In questa prima ipotesi, se detto valore di transazione dichiarato dall’importatore di zucchine supera di oltre l’8% il valore forfettario all’importazione calcolato dalla Commissione al momento dell’immissione in libera pratica, l’importatore deve costituire una garanzia per un importo pari all’importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base a detto valore forfettario all’importazione ( 20 ). L’importo dei dazi variabili dovuti è pari a zero quando le zucchine hanno un prezzo di entrata pari o superiore a EUR 69,2 per 100 kg di peso netto, mentre, al di sotto di questa soglia, più il prezzo di entrata è contenuto, più aumenta l’importo dovuto a titolo di dazi variabili ( 21 ).

47.

Nella seconda modalità di calcolo, può essere utilizzato il metodo deduttivo ( 22 ). Va ricordato che l’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione prevede che, quando il valore di transazione non può essere determinato, il valore in dogana è basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell’Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori. L’articolo 142 del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione precisa numerosi punti: anzitutto, le vendite di riferimento devono aver luogo nello stesso momento o pressappoco al momento dell’importazione delle merci oggetto della valutazione ( 23 ); non sono, inoltre, prese in considerazione le vendite a soggetti collegati ( 24 ); infine, sono detratti dal prezzo unitario, in particolare, i dazi all’importazione ( 25 ).

48.

Quando il metodo deduttivo è utilizzato per una partita di zucchine, l’articolo 75, paragrafo 3, del regolamento delegato 2017/891 prevede che il dazio è dedotto secondo le modalità previste all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2017/892 e che, in tal caso, l’importatore costituisce una garanzia per un importo pari all’importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all’importazione applicabile. Detto articolo 38, paragrafo 1, prevede che la Commissione fissa, in particolare, per le zucchine, ogni giorno feriale e secondo l’origine, un valore forfettario all’importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all’articolo 74 del regolamento delegato 2017/891, ridotti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.

49.

Pertanto, l’importo dei dazi dedotti dal prezzo unitario per una partita di zucchine al fine di determinare il valore in dogana è calcolato sulla base del valore forfettario all’importazione del giorno considerato, in attesa della prova della veridicità del prezzo unitario.

50.

Il terzo metodo di calcolo consiste in una modalità semplificata per le merci importate in conto consegna. Per queste ultime, l’articolo 75, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/891 prevede direttamente l’applicazione del metodo deduttivo, ma con la seguente particolarità: si applica il valore forfettario all’importazione calcolato conformemente all’articolo 38 del regolamento di esecuzione 2017/892. Come osservato al paragrafo 48 delle presenti conclusioni, il paragrafo 1 di detto articolo prevede che la Commissione calcoli ogni giorno un valore forfettario all’importazione. Quanto al paragrafo 2 di detto articolo, esso stabilisce che, quando è fissato un valore forfettario all’importazione il prezzo unitario di cui all’articolo 142 del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione non si applica ed è sostituito dal valore forfettario all’importazione di cui al paragrafo 1.

51.

Per una partita di zucchine importata in conto consegna il valore in dogana sarà quindi fissato in funzione del valore forfettario all’importazione del giorno considerato. Posto che tale valore è immediatamente noto, non è necessario prevedere una garanzia per l’eventualità di una successiva determinazione del valore in dogana, come avviene nei primi due metodi di calcolo.

52.

La questione della determinazione definitiva del valore in dogana è oggetto dell’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891. Infatti, detto paragrafo sancisce che l’importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, o per determinare il valore in dogana secondo il metodo deduttivo. Detto paragrafo 5 precisa che in caso di inosservanza di uno dei termini suddetti la garanzia costituita viene incamerata e che la garanzia costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la garanzia è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all’importazione. Inoltre, per fornire la prova che la partita è stata smerciata alle condizioni di cui sopra, l’importatore deve mettere a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto della partita in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all’assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio della stessa.

53.

L’interpretazione dell’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 è l’aspetto centrale delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte. Esaminerò, anzitutto, la seconda questione pregiudiziale, vertente sulla possibilità di modificare i motivi della decisione doganale in fase di procedimento giurisdizionale e, in seguito, la prima questione pregiudiziale, relativa alla nozione di soggetti associati o collegati.

B.   Sulla seconda questione pregiudiziale

54.

Il giudice del rinvio chiede essenzialmente se, su iniziativa del giudice o dell’importatore, sia possibile modificare il metodo di determinazione del valore in dogana delle merci importate nel corso del procedimento giurisdizionale e, quindi, dopo la scadenza dei termini previsti all’articolo 75, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato 2017/891 concessi all’importatore per giustificare il valore in dogana dichiarato, tenuto conto del diritto a un ricorso effettivo e dell’obbligo di motivazione tutelati, rispettivamente, dall’articolo 47 e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta nonché dall’articolo 44, paragrafo 1, e dall’articolo 29, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 7, del codice doganale dell’Unione. Detto giudice si chiede altresì se, da un lato, la condizione di cui all’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione relativa ai soggetti collegati possa essere esaminata per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale e, dall’altro, se il metodo deduttivo possa essere invocato per la prima volta durante detto stesso procedimento in via principale o a titolo di eccezione in ragione del fatto che il valore di transazione dichiarato era estremamente vicino al valore calcolato secondo detto metodo deduttivo.

55.

Mi sembra, quindi, che la questione si articoli in due parti. Occorre chiarire, in primo luogo, se i motivi alla base della decisione doganale possano essere modificati nel corso del procedimento giurisdizionale mediante sostituzione di detti motivi da parte del giudice o su richiesta del ricorrente a titolo di eccezione. In secondo luogo, se detti nuovi motivi della decisione doganale possano vertere sulla questione del collegamento tra le parti e dell’influenza di tale relazione sul prezzo in un’ipotesi come quella oggetto del procedimento principale.

56.

In primo luogo, per quanto attiene alla modifica dei motivi della decisione doganale, la questione deve essere esaminata alla luce dei termini e della sanzione per la loro inosservanza come previsti all’articolo 75 del regolamento delegato 2017/891, ricordando che il giudice del rinvio indica di essere tenuto, in forza della sua normativa nazionale, a valutare d’ufficio la legittimità della decisione contestata e dei motivi non menzionati in ricorso, ad acquisire nuove prove e a nominare d’ufficio un perito.

57.

In assenza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta a ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale degli Stati membri, stabilire le modalità delle procedure amministrative e quelle relative alla procedura giurisdizionale intese a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell’Unione. Le modalità di attuazione dei mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi simili previsti per la protezione dei diritti che derivano dall’ordine giuridico interno (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) ( 26 ).

58.

Orbene, nel caso di specie esiste una normativa dell’Unione in materia doganale che prevede regole procedurali specifiche.

59.

Da un lato, il codice doganale dell’Unione prevede che i controlli doganali sono riservati alle autorità doganali ( 27 ), che possono essere le amministrazioni doganali o qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali ( 28 ). Detto codice stabilisce che, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali gli comunicano le motivazioni su cui intendono basare la loro decisione, e che il richiedente ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine ( 29 ). Inoltre, ai sensi del suddetto codice, una decisione che ha conseguenze sfavorevoli per il richiedente è motivata e menziona il diritto di ricorso di cui all’articolo 44 del medesimo codice ( 30 ). Il codice doganale dell’Unione dispone altresì che la procedura di ricorso avverso la decisione doganale è ripartita in due fasi successive, la prima dinanzi alle autorità doganali e la seconda dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria ( 31 ). Detto codice indica poi che l’autorità doganale può agire in qualità di autorità giudiziaria ( 32 ), ma non prevede il contrario.

60.

Fin dalla fase del ricorso dinanzi all’autorità doganale, il codice doganale dell’Unione riconosce all’importatore due diritti: quello di ottenere una motivazione della decisione sfavorevole, preceduto da quello di essere informato dei previsti motivi. Di conseguenza, una sostituzione dei motivi, d’ufficio da parte del giudice o su istanza dell’importatore nella fase giudiziaria in forza di disposizioni procedurali nazionali, può essere considerata come un controllo doganale che, come tale, deve essere riservato alle autorità doganali dello Stato membro ai sensi del codice doganale dell’Unione che, quale normativa speciale rispetto a tali disposizioni procedurali, deve prevalere. A questo proposito, il giudice del rinvio non precisa se esso disponga o meno di un’autorizzazione legislativa o regolamentare per applicare determinate disposizioni doganali.

61.

Pertanto, questa organizzazione del ricorso in due fasi (dinanzi all’autorità doganale e dinanzi all’autorità giudiziaria) e la protezione rafforzata dell’obbligo di previa informazione e dell’obbligo di motivazione sono idonee a garantire il diritto al ricorso effettivo e l’obbligo di motivazione protetti rispettivamente dall’articolo 47 e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta.

62.

Dall’altro, l’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 prevede un duplice termine entro il quale l’importatore deve o fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, o determinare il valore in dogana secondo il metodo deduttivo. La scadenza di tali termini (un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica), come la mancata prova dello smercio dei prodotti nelle condizioni previste, fanno sì che la garanzia sia incamerata ( 33 ). Pertanto, l’inosservanza delle condizioni previste all’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 comporta un’unica sanzione, vale a dire l’incameramento della garanzia calcolata in ragione del valore forfettario all’importazione.

63.

Questa peculiarità del regime doganale applicabile a taluni prodotti ortofrutticoli, tra cui le zucchine, illustra perfettamente come la scelta del metodo di calcolo del valore in dogana debba essere compiuta nel corso della fase della procedura di ricorso dinanzi all’autorità doganale. Grava, quindi, sull’importatore l’onere di fornire la prova del valore in dogana in funzione della base considerata, pena la perdita della garanzia.

64.

Dall’insieme di questi elementi risulta, pertanto, che la base considerata ai fini del valore in dogana non può essere modificata nella fase giurisdizionale del ricorso avverso una decisione doganale, poiché ciò equivarrebbe a privare l’importatore del suo diritto di essere previamente informato dei motivi di una decisione doganale potenzialmente sfavorevole e del suo diritto a conoscere la motivazione di detta decisione doganale sfavorevole.

65.

In secondo luogo, per quanto attiene alla natura dei nuovi motivi invocati dinanzi al giudice, occorre stabilire se essi possano vertere sulla questione del collegamento tra i soggetti coinvolti e dell’influenza di tale relazione sul prezzo in un’ipotesi come quella oggetto del procedimento principale.

66.

In udienza, la OGL‑Food ha, infatti, precisato che, nel corso del procedimento giurisdizionale, essa non aveva chiesto una modifica del metodo di calcolo del valore in dogana a favore del metodo deduttivo ( 34 ), ma che, nel giustificare le modalità di smercio dei prodotti dichiarati con un valore di transazione, essa desiderava vedersi applicare la possibilità concessa dall’articolo 134, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione di provare che il valore di transazione era estremamente vicino al valore in dogana di merci identiche o similari, calcolato secondo il metodo deduttivo.

67.

Tuttavia, va osservato che detto articolo 134 del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione è un articolo applicativo dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione ed è applicabile alle transazioni tra soggetti collegati.

68.

Orbene, durante la fase dinanzi all’autorità doganale, l’importatore non ha argomentato in merito ai suoi collegamenti con l’acquirente di primo livello commerciale, né ha fornito l’eventuale contratto che lo lega a quest’ultimo, come chiesto dal servizio doganale, né, a fortiori, ha tentato di dimostrare che tali collegamenti non avevano influenzato il prezzo. Infatti, nel corso di detta fase, esso avrebbe potuto fornire la prova delle condizioni di smercio dei prodotti importati riferendosi all’articolo 134, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione, il che implicava anche la prova di un collegamento tra lui e l’acquirente di primo livello commerciale secondo le modalità precisate all’articolo 127 di detto regolamento di esecuzione ( 35 ) e il fatto che detta relazione non aveva influenzato il prezzo.

69.

Inoltre, i motivi accolti dal direttore delle dogane non vertono sulla veste di soggetti collegati, ma si fondano su altri due elementi: l’elevato prezzo di acquisto all’importazione (superiore del 40,75% al valore forfettario all’importazione) e la rivendita sottocosto.

70.

Di conseguenza, l’argomento relativo al valore vicino al valore di transazione è del tutto nuovo rispetto ai motivi considerati dal direttore delle dogane e la sua deduzione nel corso della fase dinanzi all’autorità giudiziaria equivale a chiedere al giudice di esercitare esso stesso il controllo doganale, il che va oltre le semplici obiezioni che possono vertere sui motivi stessi accolti.

71.

In conclusione, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale che l’articolo 75, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento delegato 2017/891, in combinato disposto con l’articolo 5, punti 1 e 3, con l’articolo 22, paragrafo 6, con l’articolo 29 e con l’articolo 44, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che i termini e la sanzione per la loro inosservanza, da esso previsti, ostano alla modifica dei motivi della decisione doganale nel corso della fase di contestazione di detta decisione dinanzi all’autorità giudiziaria, anche per quanto attiene al metodo di calcolo del valore in dogana prescelto o alla nozione di «soggetti collegati», ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione.

C.   Sulla prima questione pregiudiziale

72.

Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sui dati rilevanti al fine di provare la veste di associati o di soggetti collegati ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 142, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione. Inoltre, esso si chiede se la verifica ai sensi dell’articolo 75 del regolamento delegato 2017/891 imponga, al fine di contrastare l’elusione dei dazi, un obbligo di valutare se il rapporto tra i commercianti abbia influenzato la determinazione di un prezzo maggiore per la merce poi rivenduta sottocosto.

73.

Propongo di esaminare tale questione in via subordinata in ragione della risposta data alla seconda questione pregiudiziale.

74.

Nella sentenza del 9 giugno 2022, Baltic Master ( 36 ), la Corte ha recentemente dichiarato che l’articolo 181 bis del regolamento di esecuzione, introdotto in seguito alla modifica di quest’ultimo da parte del regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994 ( 37 ), consente alle autorità doganali di non tener conto del valore di transazione ai fini della determinazione del valore in dogana, laddove tali autorità ritengano che il valore dichiarato delle merci importate non corrisponda al valore reale di queste ultime, e ciò a prescindere dall’esistenza di un legame tra l’importatore e l’esportatore ( 38 ). L’ampiezza della formulazione consente di estenderla per analogia all’articolo 140 del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione, che ha ripreso sostanzialmente detto articolo 181 bis sulla mancata accettazione del valore di transazione dichiarato. Infatti, detto articolo 140 prevede che, da un lato, «[n]ei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del codice [doganale dell’Unione], esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari» e, dall’altro, «[s]e i dubbi non sono dissipati, le autorità doganali possono decidere che il valore delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, [di detto] codice».

75.

Nella medesima sentenza, la Corte ha altresì stabilito che, «per quanto riguarda il legame tra persone in ragione della loro veste di associati, previsto all’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione [ ( 39 )], occorre sottolineare che la formulazione stessa di tale disposizione esclude ogni associazione di fatto» ( 40 ). Essa ha aggiunto che «tale disposizione, riferendosi alle persone che hanno “la veste giuridica di associati”, richiede, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un legame, di dimostrare che siano soddisfatti i presupposti previsti dalle disposizioni nazionali relative alla qualità di associati, escludendo così ogni associazione che non sia di diritto» ( 41 ).

76.

Ne consegue che la valutazione della veste giuridica di associato ricade nel diritto nazionale e che gli elementi menzionati dal giudice del rinvio (carattere non casuale dei rapporti commerciali, dati relativi alle fatture emesse per le forniture, al pagamento del prezzo, alla registrazione delle fatture in contabilità e nei registri IVA dell’importatore e il diritto alla deduzione dell’imposta, un valore di transazione dichiarato ampiamente superiore al valore forfettario all’importazione associato a una vendita sottocosto, l’assenza di un contratto commerciale) possono assumere rilevanza solo se, nel diritto nazionale, sono idonei a fondare la veste giuridica di associato.

77.

Tuttavia, proporre una risposta a questa questione richiede di affrontare il rapporto tra le disposizioni speciali applicabili a determinati prodotti ortofrutticoli, tra cui le zucchine, e le disposizioni generali del codice doganale dell’Unione e del suo regolamento di esecuzione.

78.

Infatti, qualora l’importatore abbia dichiarato un valore di transazione, l’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 prevede che esso debba dimostrare entro un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione.

79.

Pertanto, occorre chiedersi se sia sufficiente per l’importatore dimostrare che le condizioni di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione e, segnatamente, quella relativa ai soggetti collegati, sono soddisfatte all’atto della rivendita delle merci importate o semplicemente dimostrare che le condizioni di smercio giustificano il valore di transazione dichiarato.

80.

Da tale risposta dipende la ricevibilità della questione, poiché, qualora fosse sufficiente la sola prova dell’esistenza di collegamenti tra l’importatore e l’acquirente di primo livello commerciale e della loro influenza sul prezzo, non sarebbe necessario porre la questione sulle condizioni di smercio dei prodotti.

81.

Una lettura letterale potrebbe far pensare che sia sufficiente detta sola prova della rivendita a un prezzo che giustifica il valore di transazione dichiarato. Orbene, la formulazione accolta dal legislatore dell’Unione non si limita a chiedere la prova della correttezza del valore di transazione, ma richiama le condizioni di smercio della merce rivenduta. Infatti, l’articolo 75, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento delegato 2017/891 precisa che la garanzia è svincolata solo se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio.

82.

Tuttavia, se si tiene conto della finalità di detta disposizione, che è quella di evitare una sovrafatturazione fraudolenta dell’importazione per eludere il pagamento dei dazi doganali, sembra che il rinvio all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione debba essere completo. Infatti, se la collusione tra soggetti collegati è possibile all’atto della fatturazione del prodotto esportato, essa lo è parimenti anche all’atto della sua rivendita nel territorio dell’Unione, ragion per cui assumono rilevanza il fatto che la rivendita dei prodotti non possa essere effettuata a favore di soggetti collegati per giustificare il valore di transazione o l’accertamento della mancata influenza di detta relazione sul prezzo. Orbene, il diritto dell’Unione in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Il valore in dogana deve dunque riflettere il valore economico reale di una merce importata ( 42 ).

83.

Pertanto, il valore di transazione non può essere utilizzato se l’esistenza di collegamenti tra persone collegate all’atto dell’acquisto di prodotti destinati all’esportazione e della loro rivendita sul territorio doganale dell’Unione influisce sul prezzo. In tale ipotesi, il regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione prevede che il ricorso al valore di transazione resti possibile, anche in caso di collegamenti tra le parti, quando esso è estremamente vicino al valore in dogana di merci identiche o similari, calcolato secondo il metodo deduttivo ( 43 ), fatta eccezione per il confronto con il valore in dogana di merci importate.

84.

Tuttavia, questo obiettivo di verificare la correttezza economica dell’acquisto e della rivendita, e quindi l’adeguatezza dell’importo dei dazi doganali, può essere conseguito anche attraverso la prova delle condizioni di smercio, poiché condizioni di smercio anormali possono essere espressione di una collusione tra soggetti collegati idonea ad influenzare il prezzo. Pertanto, tale obbligo di provare le condizioni di smercio potrebbe essere considerato come una prova semplificata dell’assenza di impatto sul prezzo di eventuali collegamenti tra i soggetti. Una siffatta interpretazione sarebbe conforme all’obiettivo della normativa specifica per i prodotti ortofrutticoli deperibili che è di agevolare la determinazione del loro valore per calcolare il prezzo di entrata, posto che la maggior parte dei prodotti ortofrutticoli deperibili è fornita in regime di conto consegna, il che rende difficile la determinazione del loro prezzo ( 44 ). Tale interpretazione può essere giustificata anche dal fatto che, in mancanza di prova degli elementi richiesti dall’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 nel termine indicato, la garanzia calcolata sulla base del valore forfettario all’importazione viene incamerata dal servizio doganale.

85.

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che, quand’anche il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che gli operatori sono collegati – il che non è –, tale accertamento sarebbe insufficiente per dimostrare che le condizioni dell’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 sono soddisfatte e, in particolare, che i prodotti sono stati smerciati a condizioni che confermano la veridicità del prezzo. Pertanto, la risposta a detta questione non appare utile ai fini della risoluzione della controversia con conseguente irricevibilità della questione.

86.

In via subordinata, propongo di rispondere alla questione come segue: l’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione e l’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che il compratore e il venditore non possono essere considerati come aventi la veste giuridica di associati se non dimostrano che ricorrono le condizioni previste dalle disposizioni nazionali relative alla veste di associati, il che esclude un’associazione che non sia di diritto.

V. Conclusione

87.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo, Sofia, Bulgaria) come segue:

1)

L’articolo 75, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione, del 7 giugno 2018, letto alla luce dell’articolo 5, punti 1 e 3, dell’articolo 22, paragrafo 6, dell’articolo 29 e dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2339 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016,

deve essere interpretato nel senso che:

i termini e la sanzione per la loro inosservanza, da esso previsti, ostano alla modifica dei motivi della decisione doganale nel corso della fase di contestazione di detta decisione dinanzi all’autorità giudiziaria, anche per quanto attiene al metodo di calcolo del valore in dogana prescelto o alla nozione di «soggetti collegati», ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 952/2013, come modificato dal regolamento 2016/2339.

2)

La prima questione pregiudiziale è irricevibile, ma, in via subordinata, occorre rispondervi come segue:

l’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 952/2013, come modificato dal regolamento 2016/2339, e l’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione, del 18 aprile 2018,

devono essere interpretati nel senso che:

il compratore e il venditore non possono essere considerati come aventi la veste giuridica di associati se non dimostrano che ricorrono le condizioni previste dalle disposizioni nazionali relative alla veste di associati, il che esclude un’associazione che non sia di diritto.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2013, L 269, pag. 1.

( 3 ) GU 2016, L 354, pag. 32; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione».

( 4 ) GU 2015, L 343, pag. 558.

( 5 ) GU 2018, L 101, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione».

( 6 ) GU 2017, L 138, pag. 4.

( 7 ) GU 2018, L 208, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento delegato 2017/891».

( 8 ) GU 2013, L 347, pag. 671.

( 9 ) GU 2017, L 350, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento n. 1308/2013».

( 10 ) Regolamento del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1). Detto regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU 2008, L 145, pag. 1), a sua volta abrogato dal codice doganale dell’Unione.

( 11 ) Regolamento del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione, dell’8 gennaio 1999 (GU 1999, L 10, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento d’applicazione»), abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1o aprile 2016 (GU 2016, L 87, pag. 24), a seguito dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione.

( 12 ) Regolamento di esecuzione della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU 2017, L 138, pag. 57).

( 13 ) GU 1987, L 256, pag. 1.

( 14 ) GU 2018, L 273, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87».

( 15 ) In prosieguo: la «decisione del 30 ottobre 2020».

( 16 ) In prosieguo: il «metodo deduttivo».

( 17 ) Articolo 75, paragrafo 2, del regolamento delegato 2017/891.

( 18 ) Articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione.

( 19 ) Articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione.

( 20 ) Articolo 75, paragrafo 2, del regolamento delegato 2017/891.

( 21 ) V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.

( 22 ) Articolo 75, paragrafo 3, del regolamento delegato 2017/891.

( 23 ) Articolo 142, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione.

( 24 ) Articolo 142, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione.

( 25 ) Articolo 142, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione.

( 26 ) V. sentenza del 12 gennaio 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2023:2, punti 4548 e giurisprudenza citata).

( 27 ) Articolo 5, punto 3, del codice doganale dell’Unione.

( 28 ) Articolo 5, punto 1, del codice doganale dell’Unione.

( 29 ) Articolo 22, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione.

( 30 ) Articolo 22, paragrafo 7, del codice doganale dell’Unione.

( 31 ) Articolo 44, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione.

( 32 ) Articolo 29 del codice doganale dell’Unione.

( 33 ) V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni.

( 34 ) Secondo metodo di calcolo, v. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.

( 35 ) Partecipazione alla direzione o al consiglio di amministrazione dell’altra parte, veste giuridica di associati, possesso, controllo o detenzione, direttamente o indirettamente, del 5% o più delle loro azioni o quote con diritto di voto da parte di uno stesso terzo, rapporto di lavoro, controllo diretto o indiretto, controllo comune ascendente o discendente, legame di parentela.

( 36 ) C‑599/20, EU:C:2022:457.

( 37 ) GU 1994, L 346, pag. 1.

( 38 ) V. sentenza del 9 giugno 2022, Baltic Master (C‑599/20, EU:C:2022:457, punto 34 e giurisprudenza citata).

( 39 ) Identico all’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione.

( 40 ) Sentenza del 9 giugno 2022, Baltic Master (C‑599/20, EU:C:2022:457, punto 35).

( 41 ) Sentenza del 9 giugno 2022, Baltic Master (C‑599/20, EU:C:2022:457, punto 36).

( 42 ) V. sentenza del 9 giugno 2022, Baltic Master (C‑599/20, EU:C:2022:457, punto 24).

( 43 ) Articolo 134, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione.

( 44 ) Considerando 31 del regolamento delegato 2017/891.

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