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Document 62021CC0718
Opinion of Advocate General Rantos delivered on 2 March 2023.#L.G. v Krajowa Rada Sądownictwa.#Request for a preliminary ruling from the Sąd Najwyższy.#Reference for a preliminary ruling – Article 267 TFEU – Concept of ‘court or tribunal’ – Criteria – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Chamber of Extraordinary Control and Public Affairs) of the Sąd Najwyższy (Supreme Court, Poland) – Reference for a preliminary ruling from an adjudicating panel which does not have the status of an independent and impartial tribunal previously established by law – Inadmissibility.#Case C-718/21.
Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 2 marzo 2023.
L.G. contro Krajowa Rada Sądownictwa.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Criteri – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Rinvio pregiudiziale proveniente da un collegio giudicante privo della qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Irricevibilità.
Causa C-718/21.
Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 2 marzo 2023.
L.G. contro Krajowa Rada Sądownictwa.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Criteri – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Rinvio pregiudiziale proveniente da un collegio giudicante privo della qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Irricevibilità.
Causa C-718/21.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:150
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 2 marzo 2023 ( 1 )
Causa C‑718/21
L.G.
contro
Krajowa Rada Sądownictwa
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)]
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Competenza della Corte – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là dell’età per il pensionamento – Effetti della dichiarazione di voler continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là di tale età previa autorizzazione di un’altra autorità – Effetti del superamento del termine per il deposito di una tale dichiarazione»
I. Introduzione
1. |
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dall’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) (in prosieguo: la «Sezione di controllo straordinario») del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nell’ambito di un ricorso proposto da L.G. (in prosieguo: il «ricorrente»), giudice presso il Sąd Okręgowy w K. (Tribunale regionale di K., Polonia), contro la delibera della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS») di non dare seguito nei suoi confronti al procedimento di autorizzazione a continuare a svolgere le funzioni di giudice dopo il raggiungimento dell’età per il pensionamento, a causa della scadenza del termine per una dichiarazione di volontà in tal senso. |
2. |
Tale domanda di pronuncia pregiudiziale solleva, innanzi tutto, la delicata questione se la Sezione di controllo straordinario abbia la natura di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Nel merito, detta domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda, in sostanza, l’interpretazione del principio d’inamovibilità e d’indipendenza dei giudici, in quanto corollario del principio di «tutela giurisdizionale effettiva» sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, relativamente a una normativa nazionale che, da un lato, subordina l’autorizzazione della KRS all’efficacia della dichiarazione di un giudice di voler continuare a esercitare le sue funzioni dopo il raggiungimento dell’età per il pensionamento e, dall’altro, stabilisce un termine assoluto di decadenza per tale dichiarazione. |
3. |
La presente causa si inserisce nel contesto delle recenti riforme del sistema giudiziario polacco ( 2 ) e della vasta giurisprudenza della Corte al riguardo, in particolare in seguito a ricorsi per inadempimento proposti dalla Commissione europea ( 3 ) o di rinvii pregiudiziali presentati da alcuni giudici polacchi ( 4 ). |
II. Contesto normativo: il diritto polacco
A. Legge sulla Corte suprema
4. |
L’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 ( 5 ), che, in particolare, ha istituito la Sezione di controllo straordinario, così prevede al suo articolo 26, paragrafo 1: «Rientrano della competenza della [Sezione di controllo straordinario] i ricorsi straordinari, le controversie in materia elettorale e le impugnazioni della validità di un referendum nazionale o di un referendum costituzionale, l’accertamento della validità delle elezioni e dei referendum, le altre cause di diritto pubblico, ivi compreso il contenzioso riguardante la protezione della concorrenza, la regolamentazione dell’energia, le telecomunicazioni e il trasporto ferroviario, nonché i ricorsi proposti avverso le decisioni del Przewodniczy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji [(presidente del Consiglio nazionale della radiotelevisione, Polonia)] o che mettono in discussione la durata eccessiva dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali ordinari e militari così come dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]». |
B. Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari
5. |
L’articolo 69, paragrafi 1 e 1b, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari) del 27 luglio 2001, come modificata ( 6 ), dispone quanto segue: «1. I giudici sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, salvo il caso in cui, nel periodo compreso tra i dodici e i sei mesi prima di tale data, essi rendano alla [KRS] una dichiarazione indicante la loro volontà di continuare a esercitare le loro funzioni e presentino un certificato, redatto in conformità con le condizioni applicabili ai candidati alla carriera di magistrato giudicante, attestante che il loro stato di salute consente loro di esercitare le funzioni di giudice. (...) 1b. La [KRS] può autorizzare un giudice a continuare a esercitare le sue funzioni se il suo mantenimento in servizio risponde a un legittimo interesse dell’amministrazione della giustizia o a un interesse sociale rilevante, tenendo conto della razionale assegnazione dei membri degli organi giurisdizionali ordinari e delle esigenze risultanti dal carico di lavoro di determinati organi giurisdizionali. La delibera della [KRS] è definitiva. Qualora un giudice raggiunga l’età di cui al paragrafo 1 prima della fine del procedimento di proroga del suo mandato, egli rimane in servizio fino alla fine di tale procedimento. (...)» |
C. Legge sulla KRS
6. |
Ai sensi dell’articolo 42 dell’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sulla KRS), del 12 maggio 2011, come modificata ( 7 ): «1. Le delibere del Consiglio su casi individuali devono essere motivate. 2. Le motivazioni della delibera devono essere fornite entro un mese dalla sua adozione. 3. Le delibere su casi individuali sono notificate ai partecipanti al procedimento, insieme alle loro motivazioni e alle indicazioni su come impugnarle dinanzi alla Corte suprema. |
7. |
L’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS dispone quanto segue: «Un partecipante al procedimento può presentare ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] invocando l’illegittimità della delibera [della KRS], salvo che norme specifiche non prevedano diversamente. (…)». |
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
8. |
Con lettera del 30 dicembre 2020, il ricorrente ha comunicato alla KRS di voler continuare a esercitare le sue funzioni di giudice dopo il raggiungimento dell’età per il pensionamento pari a 65 anni – che avrebbe raggiunto il 12 giugno 2021 – ai sensi dell’articolo 69 della legge sull’ordinamento sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari ( 8 ). Con lettera del 31 dicembre 2020, il ricorrente ha inoltre chiesto alla KRS la remissione in termini in quanto aveva superato il termine di sei mesi prima dell’età pensionabile per il deposito di tale dichiarazione, come previsto da tale disposizione ( 9 ). |
9. |
Con delibera del 18 febbraio 2022, la KRS ha dichiarato irricevibile la suddetta dichiarazione per il motivo che era stata presentata oltre il termine di sei mesi prima dell’età pensionabile previsto dalla disposizione citata, e ha adottato una delibera di archiviazione, chiudendo quindi il procedimento relativo alla concessione di un’autorizzazione per continuare a esercitare le funzioni di giudice ( 10 ). |
10. |
Dopo essere stato adito dal ricorrente con un ricorso proposto contro tale delibera ( 11 ), il Sąd Najwyższy (Corte suprema), in qualità di Sezione di controllo straordinario e di giudice del rinvio, chiede se l’articolo 69 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari leda il principio d’inamovibilità e d’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nei limiti in cui, da un lato, tale disposizione subordina l’esercizio delle funzioni giurisdizionali oltre l’età per il pensionamento all’autorizzazione di un’altra autorità, il che potrebbe avere un effetto sul contenuto delle decisioni pronunciate dal giudice in questione, e, dall’altro lato, detta disposizione prevede la decadenza della richiesta di esercitare le funzioni giurisdizionali dopo l’età pensionabile in caso di superamento del termine per la sua presentazione, indipendentemente dagli effetti del pensionamento nel caso di specie, in particolare per quanto riguarda gli interessi dell’amministrazione della giustizia o l’eventuale esistenza di un interesse sociale rilevante. |
11. |
In tali circostanze, la Sezione di controllo straordinario del Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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12. |
La KRS, i governi polacco, danese e dei Paesi Bassi e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Osservazioni orali sono state presentate dalla KRS, dai governi polacco, belga e dei Paesi Bassi e dalla Commissione in occasione dell’udienza di discussione tenutasi l’8 novembre 2022. La ricorrente, la KRS, i governi belga e dei Paesi Bassi e la Commissione hanno inoltre presentato osservazioni scritte sull’ordinanza del giudice del rinvio del 3 novembre 2022, con la quale quest’ultimo ha presentato alla Corte osservazioni complementari alla sua domanda di pronuncia pregiudiziale, in particolare per quanto riguarda la sua natura di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. |
IV. Analisi
A. Sulla competenza della Corte
1. Sui dubbi sollevati relativamente alla natura di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, del giudice del rinvio
13. |
La Commissione e i governi belga e dei Paesi Bassi sollevano dubbi relativamente alla natura di «giurisdizione» del giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 267 TFUE. |
14. |
Infatti, i membri della Sezione di controllo straordinario, istituita dalla legge sulla Corte suprema, sono stati nominati giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della KRS con delibera n. 331/2018 del 28 agosto 2018 (in prosieguo: la «delibera n. 331/2018»), nelle seguenti circostanze:
|
15. |
In tali circostanze, prima di rispondere alle questioni pregiudiziali ritengo opportuno verificare se la Sezione di controllo straordinario, che si riuniva in un collegio giudicante composto da tre giudici, costituisca una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE e, di conseguenza, se la Corte sia competente a rispondere alle sue questioni pregiudiziali. |
2. Sui principi relativi alla nozione di «indipendenza» del giudice del rinvio ai sensi dell’articolo 267 TFUE
16. |
Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, per valutare se l’organo di rinvio di cui trattasi possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione valutabile unicamente alla luce del diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali, tra gli altri, l’origine legale dell’organo considerato, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, il fatto che il suo procedimento si svolga in contraddittorio, l’applicazione, da parte di detto organo, delle norme giuridiche, nonché la sua indipendenza ( 15 ). Nel caso di specie, è solo quest’ultimo elemento, ossia l’indipendenza della Sezione di controllo straordinario, a essere messo in discussione, essendo ritenuto prima facie evidente – e comunque non contestato – che tale organo soddisfi gli altri criteri citati. |
17. |
Secondo una giurisprudenza parimenti consolidata della Corte, il requisito dell’indipendenza delle autorità giurisdizionali, di cui gli Stati membri devono, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 16 ), assicurare il rispetto per quanto riguarda gli organi giurisdizionali nazionali che sono chiamati a statuire su questioni legate all’interpretazione e all’applicazione del diritto dell’Unione, comporta due aspetti, il primo di carattere esterno, relativo all’autonomia dell’organo ( 17 ), e il secondo di carattere interno, relativo alla sua imparzialità ( 18 ). Tali garanzie di autonomia e di imparzialità, che costituiscono i due aspetti della nozione di «indipendenza», presuppongono l’esistenza di regole – relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri – che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti ( 19 ). |
18. |
Per quanto riguarda, in particolare, il requisito dell’indipendenza inerente alla nozione di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, nella sua sentenza Getin Noble Bank, la Corte ha stabilito, in sostanza, una presunzione in base alla quale un giudice nazionale quale, in particolare, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) soddisfa i requisiti cui deve rispondere un organo per poter essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, indipendentemente dalla sua concreta composizione ( 20 ), precisando che, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, non spetta ad essa verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata in conformità con le norme nazionali in materia di ordinamento giudiziario e di procedure giurisdizionali ( 21 ). Allo stesso tempo, la Corte ha precisato che tale presunzione può essere rovesciata nel caso in cui una decisione giudiziaria definitiva emessa da un organo giurisdizionale nazionale o internazionale porti a ritenere che il giudice costituente il giudice del rinvio non abbia la qualità di organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, della Carta ( 22 ), o, in secondo luogo, quando altri elementi, indipendenti dalla situazione personale dei giudici che presentano formalmente una domanda ai sensi dell’articolo 267 TFUE, potrebbero avere ripercussioni sul funzionamento dell’organo giurisdizionale del rinvio di cui tali giudici fanno parte e concorrere così a pregiudicare l’indipendenza e l’imparzialità di tale organo ( 23 ). |
19. |
Ciò premesso, ritengo importante sottolineare che, a mio avviso, l’interpretazione del principio di indipendenza nel contesto dell’articolo 267 TFUE richiede un esame diverso da quello richiesto, rispettivamente, nell’ambito dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, alla luce dei diversi obiettivi e funzioni di tali norme. Tale approccio, che è stato sviluppato, per lo più, da alcuni avvocati generali ( 24 ), non è stato, a quanto mi risulta, pienamente confermato dalla Corte che, nelle sue sentenze relative al requisito dell’indipendenza inerente nella nozione di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, continua a fare riferimento alla necessità che l’organo giurisdizionale in questione abbia le caratteristiche di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, «ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta» ( 25 ). |
20. |
In sostanza, tale approccio distingue le condizioni di applicazione delle tre disposizioni in questione come segue:
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21. |
Inoltre, non è irrilevante sottolineare che la valutazione della nozione assai specifica di «indipendenza» nell’ambito dell’articolo 267 TFUE è l’ultimo di tutta una serie di elementi che non sono in senso stretto cumulativi, ma fanno parte di un esame complessivo e che, nel loro insieme, portano a concludere circa l’esistenza di una «giurisdizione» ai sensi di tale disposizione ( 32 ). La natura indipendente del giudice viene così esaminata alla luce degli altri elementi, cosicché, a mio avviso, la sua valutazione è tanto più rigorosa quanto più è dubbia la presenza di alcuni altri elementi, e viceversa ( 33 ). Inoltre, mi sembra che la Corte tenda a effettuare tale «esame dell’indipendenza» il più delle volte nei confronti degli organi che operano al di fuori del sistema giudiziario nazionale tradizionale o che non sono considerati «giurisdizioni» ai sensi del diritto nazionale ( 34 ), mentre non si è sempre mostrata incline a mettere in discussione il carattere indipendente di un organo formalmente integrato nel sistema giudiziario dello Stato membro interessato ( 35 ), come del resto è confermato dalla presunzione stabilita nella sentenza Getin Noble Bank ( 36 ). |
22. |
Tale interpretazione «minimalista» della nozione di «indipendenza» nel contesto dell’articolo 267 TFUE presenta, a mio avviso, il duplice vantaggio di non incidere eccessivamente sul principio di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte nel procedimento pregiudiziale, in considerazione dell’importanza di tale meccanismo per garantire l’interpretazione uniforme e coerente del diritto dell’Unione ( 37 ), e di preservare il ruolo cruciale delle domande di pronuncia pregiudiziale in relazione alla tutela dei diritti dei singoli. Infatti, solo la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE consente ai singoli, in determinate situazioni, di avvalersi della tutela giurisdizionale effettiva garantita dal diritto dell’Unione ( 38 ). E ciò è tanto più vero nelle presenti circostanze, alla luce delle numerose iniziative attuate dal legislatore polacco, volte, tra l’altro, a impedire i rinvii pregiudiziali alla Corte vertenti sulla questione dell’indipendenza dei giudici in Polonia ( 39 ). |
23. |
Ne consegue che, in considerazione della sua funzione specifica, l’interpretazione della nozione di indipendenza di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE non pregiudica l’interpretazione di tale nozione nel contesto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE o dell’articolo 47 della Carta. In altri termini, non si può escludere che un organo possa, in linea di principio, costituire una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a prescindere dal fatto che elementi del caso di specie, di natura sistemica o puntuale, possano portare a concludere che tale giurisdizione non costituisca un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE o dell’articolo 47 della Carta ( 40 ). |
24. |
Sono ben consapevole, certo, che, in linea di principio, il sistema di base dell’amministrazione della giustizia non ammette «gradazioni», mentre l’approccio di cui sopra, basato sulla presunzione stabilita dalla sentenza Getin Noble Bank, precisandone l’applicazione, mira, attraverso un’interpretazione più flessibile della nozione di «indipendenza» nel contesto dell’articolo 267 TFUE, a consentire a una giurisdizione nazionale, anche in presenza di dubbi sulla sua indipendenza, di svolgere le proprie funzioni essenziali, garantendole la possibilità, da un lato, di esaminare, con l’assistenza della Corte, la propria indipendenza e, dall’altro, di assicurare ai cittadini dell’Unione il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva in caso di violazione dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione. |
25. |
Orbene, si pone la questione se non sia invece più opportuno adottare un approccio diverso che, nella fattispecie, imponga limiti alle prevaricazioni dei poteri legislativo ed esecutivo sul potere giudiziario in Polonia, finora tollerate, e che quindi sostenga i giudici polacchi nominati in vigenza del sistema precedente nel loro tentativo, in nome del principio di indipendenza della magistratura, di eliminare dal contesto giudiziario dell’Unione i «nuovi giudici» nominati a seguito delle recenti riforme, in spregio a tale principio. La risposta non è facile. In ogni caso, tale approccio più rigoroso non è privo di conseguenze: come è emerso dall’udienza, circa un giudice su quattro degli organi giurisdizionali ordinari e amministrativi polacchi interessati è ormai nominato in base al nuovo sistema. Tale approccio impedirebbe considerevolmente l’accesso al meccanismo del rinvio pregiudiziale alla maggior parte delle giurisdizioni polacche, lasciandolo accessibile solo a quelle composte esclusivamente da giudici nominati secondo il vecchio sistema. Ciò implicherebbe un impedimento di fatto all’accesso al sistema giudiziario dell’Unione per il sistema giudiziario polacco – un risultato che, a mio avviso, rischierebbe addirittura di interferire con la procedura prevista dall’articolo 7 TUE ( 41 ). |
26. |
In conclusione, se come regola generale, secondo il famoso adagio, «l’abito non fa il monaco» ritengo che, con un certo grado di approssimazione, nel contesto formale e circoscritto della valutazione del concetto di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, «la toga faccia il giudice ( 42 )». |
3. Sull’impatto delle norme in materia di nomina dei giudici sulla qualità della «giurisdizione indipendente»
27. |
Dopo aver richiamato e chiarito il contesto giurisprudenziale relativo all’interpretazione della nozione di «giurisdizione indipendente» nel contesto dell’articolo 267 TFUE, occorre ricordare che, nel caso di specie, i dubbi sul carattere indipendente del giudice del rinvio attengono alle norme relative alla nomina dei giudici che lo compongono. I principi enunciati nella sezione precedente devono quindi essere applicati nel contesto specifico delle norme sulla nomina dei giudici e, in particolare, delle norme sul coinvolgimento di organi esterni alla magistratura nell’ambito di tale nomina, nel caso di specie la KRS. |
28. |
Al riguardo, la Corte ha chiarito che il fatto che gli Stati membri, nell’esercizio delle loro competenze in materia di organizzazione della giustizia, coinvolgano un organo esterno alla magistratura – come un organo amministrativo – nelle decisioni relative, in particolare, alla nomina o al mantenimento in servizio dei giudici, non è di per sé sufficiente a far ravvisare l’esistenza di una violazione del principio di indipendenza dei giudici così nominati ( 43 ). Infatti, secondo la Corte, il semplice fatto che i poteri legislativo o esecutivo intervengano nel processo di nomina di un giudice non è idoneo a creare una dipendenza di quest’ultimo nei loro confronti né a generare dubbi quanto alla sua imparzialità, se, una volta nominato, l’interessato non è soggetto ad alcuna pressione e non riceve istruzioni nell’esercizio delle sue funzioni ( 44 ). |
29. |
Ne consegue, a mio avviso, che eventuali irregolarità connesse alla nomina dei membri di un collegio giudicante possano privare un organo dello status di «giurisdizione indipendente» ai sensi dell’articolo 267 TFUE solo se pregiudicano l’idoneità stessa di un tale organo a giudicare in maniera indipendente ( 45 ). Pertanto, laddove i membri di un collegio giudicante, una volta nominati, abbiano le competenze richieste per la funzione e siano tenuti (in base alle norme applicabili) a prendere le loro decisioni in totale indipendenza, ciò dovrebbe essere sufficiente per soddisfare la qualità di «giurisdizione indipendente» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. |
4. Sulla qualità di «giurisdizione indipendente» del giudice del rinvio ai sensi dell’articolo 267 TFUE nelle circostanze del caso di specie
30. |
La Sezione di controllo straordinario è un particolare collegio giudicante del Sąd Najwyższy (Corte suprema). Sebbene la Corte abbia ritenuto che quest’ultima soddisfi, in linea di principio, i requisiti di cui all’articolo 267 TFUE ( 46 ), la sua composizione come Sezione di controllo straordinario ha origine nel contesto delle recenti riforme del sistema giudiziario polacco e i giudici che ne fanno parte sono stati nominati giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nelle circostanze altamente controverse menzionate nel paragrafo 14 delle presenti conclusioni. |
31. |
In sostanza, i dubbi sul requisito dell’indipendenza del giudice del rinvio sono connessi al coinvolgimento indiretto del potere esecutivo nella nomina dei giudici che lo compongono, che si realizzerebbe tramite l’intervento della KRS, la quale, a seguito delle recenti riforme del sistema giudiziario polacco, è diventata un’«istituzione asservita», controllata dal potere esecutivo. |
32. |
Lungi dal voler giustificare una simile evoluzione legislativa – che si inserisce nel contesto di una deplorevole regressione del sistema giudiziario polacco – vorrei ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte citata al paragrafo 28 delle presenti conclusioni, il coinvolgimento di un organo esterno alla magistratura nella nomina dei giudici non è di per sé sufficiente a far ravvisare l’esistenza di una violazione del principio di indipendenza dei giudici. Inoltre, nulla nel fascicolo indica che i giudici nominati in seno alla giurisdizione del rinvio a seguito della riforma non siano idonei a svolgere le loro funzioni, né che il quadro giuridico applicabile o il loro status impediscano loro di svolgere le proprie funzioni in maniera indipendente ( 47 ). |
33. |
Va inoltre rilevato che, in base ai criteri di valutazione introdotti dalla Corte con la sentenza Getin Noble Bank, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) gode di una «presunzione di indipendenza», che potrebbe essere rovesciata sia da una decisione giudiziaria definitiva che accerti che il giudice costituente il giudice del rinvio non ha la qualità di organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, sia da altri elementi che pregiudicano l’indipendenza e l’imparzialità di tale organo ( 48 ). |
34. |
Orbene, senza dover tornare sulla mia proposta di attenuare tale principio ( 49 ), mi pare che la presente fattispecie non rientri in una di dette ipotesi. |
35. |
Certo, con la sentenza dell’8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia ( 50 ), più volte citata nel corso del procedimento, la Corte EDU ha ritenuto che un collegio giudicante composto da giudici della stessa Sezione di controllo straordinario ( 51 ) non soddisfacesse il requisito di un tribunale costituito per legge ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Ciò premesso, dubito che si possa trattare di una decisione giudiziaria definitiva che dichiara che il giudice del rinvio non ha, in sostanza, la qualità di una giurisdizione indipendente ai sensi dell’articolo 267 TFUE, alla luce della sentenza Getin Noble Bank ( 52 ). Mi sembra che tale decisione riguardi piuttosto l’esame del rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e che, pertanto, essa possa svolgere un ruolo nell’applicazione dell’articolo 47 della Carta, ma non necessariamente nell’applicazione dell’articolo 267 TFUE ( 53 ). |
36. |
Ritengo pertanto che, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo, il giudice del rinvio possa essere definito una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, in quanto, a prescindere dalle controversie relative alla nomina dei suoi membri, è chiamato, in linea di principio, a decidere la causa nel procedimento principale in piena autonomia rispetto al potere esecutivo, (indirettamente) coinvolto in tale nomina ( 54 ), e in piena imparzialità rispetto agli interessi delle parti. |
37. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, sono dell’avviso che, ai fini del presente procedimento, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), riunito in un collegio di tre giudici che compone la Sezione di controllo straordinario, possa essere considerato una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE e che, di conseguenza, la Corte sia competente a rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte da tale organo giurisdizionale. |
B. Sulla prima questione pregiudiziale
38. |
Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osti a una normativa nazionale, come l’articolo 69 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, che subordina all’autorizzazione di un’altra autorità, nella fattispecie la KRS, la possibilità per un giudice in servizio di continuare a esercitare le sue funzioni dopo il raggiungimento dell’età per il pensionamento. |
39. |
Ricordo, in via preliminare, che la Corte si è più volte pronunciata sull’applicabilità e sulla portata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in relazione alle norme nazionali (in particolare polacche) che disciplinano il sistema giudiziario, comprese le norme relative alla prosecuzione dell’esercizio delle funzioni dei magistrati al di là dell’età pensionabile ( 55 ). |
40. |
Nelle sezioni seguenti esaminerò, per quanto pertinente al caso di specie, la portata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (1) e i precedenti giurisprudenziali relativi al mantenimento in carica dei giudici oltre l’età pensionabile (2), prima di proporre una risposta alla prima questione pregiudiziale (3). |
1. Sull’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
a) Sul principio di «tutela giurisdizionale effettiva» nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione
41. |
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE stabilisce che gli Stati membri istituiscono i mezzi di ricorso necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e, di conseguenza, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di ricorsi e procedure che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in tali settori ( 56 ). Inoltre, poiché tale disposizione fa riferimento all’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva, essa deve essere interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta, a prescindere dal fatto che quest’ultima disposizione sia di per sé applicabile nella fattispecie ( 57 ). |
42. |
Poiché tale disposizione conferisce ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri e la tutela giurisdizionale che i singoli traggono da tale diritto ( 58 ), ne consegue che essa si riferisce ai «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», a prescindere dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta ( 59 ). |
43. |
Nel caso di specie, è innegabile che gli organi giurisdizionali ordinari polacchi possono essere chiamati a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e che sono quindi parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Pertanto, tali tribunali devono soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva ( 60 ). |
b) Sul principio di indipendenza degli organi giurisdizionali nazionali come corollario del principio di tutela giurisdizionale effettiva
44. |
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, per garantire una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, è di primaria importanza preservare l’indipendenza dell’organo, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo ( 61 ). |
45. |
Come ricordato ai paragrafi 17 e 18 delle presenti conclusioni, la Corte ha stabilito che il requisito dell’indipendenza delle autorità giurisdizionali nazionali comporta un primo aspetto di carattere esterno, relativo all’autonomia dell’organo, e un secondo aspetto di carattere interno, relativo alla sua imparzialità, e che tali garanzie di autonomia e di imparzialità presuppongono l’esistenza di regole – relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri – che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità e alla neutralità di detto organo ( 62 ). |
c) Sul requisito dell’inamovibilità dei giudici come inerente al principio di indipendenza della magistratura
46. |
Per quanto riguarda, in particolare, l’indipendenza «esterna» (l’autonomia) degli organi giurisdizionali, la Corte ha stabilito che la libertà dei giudici rispetto a qualsivoglia intervento o pressione esterni richiede talune garanzie idonee a tutelare le persone che svolgono la funzione giurisdizionale, come l’inamovibilità ( 63 ). |
47. |
Il principio di inamovibilità esige, in particolare, che i giudici possano continuare a esercitare le proprie funzioni finché non abbiano raggiunto l’età obbligatoria per il pensionamento o fino alla scadenza del loro mandato, qualora quest’ultimo abbia una durata determinata. Pur non essendo totalmente assoluto, tale principio può conoscere eccezioni solo a condizione che ciò sia giustificato da motivi legittimi e imperativi, nel rispetto del principio di proporzionalità. In tal senso, è comunemente ammesso che i giudici possano essere revocati se non sono idonei a proseguire le loro funzioni a causa di un’incapacità o di un inadempimento grave, nel rispetto di adeguate procedure ( 64 ). |
48. |
Lo stesso vale, a mio avviso, per le norme relative alla possibilità che i giudici rimangano in servizio al di là dell’età per il pensionamento, che sono quindi assoggettate ai requisiti imposti dal principio di inamovibilità dei giudici. |
2. Sui precedenti giurisprudenziali relativi al mantenimento in servizio dei giudici al di là dell’età per il pensionamento
49. |
In via preliminare, vorrei ricordare che alcune disposizioni legislative polacche sul mantenimento in servizio dei giudici oltre l’età pensionabile sono state oggetto di due recenti sentenze della Corte:
|
50. |
In tali sentenze, la Corte ha chiarito che spetta ai soli Stati membri decidere se autorizzare o meno una proroga dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali oltre l’età ordinaria per il pensionamento e che la circostanza che organi come il Presidente della Repubblica [nel caso della proroga del mandato dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] e il Ministro della Giustizia (nel caso della proroga del mandato dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari) siano investiti del potere di decidere se concedere o meno tale eventuale proroga non è di per sé sufficiente a far ravvisare l’esistenza di una violazione del principio di indipendenza dei giudici ( 69 ). Tuttavia, la Corte ha dichiarato che, quando gli Stati membri optano per tali meccanismi, essi sono tenuti ad assicurare che i requisiti sostanziali e le modalità procedurali cui è soggetta una proroga siffatta non siano tali da pregiudicare il principio di indipendenza dei giudici ( 70 ). |
51. |
Per quanto riguarda, più specificamente, tali requisiti sostanziali e modalità procedurali, la Corte ha stabilito che il potere di cui erano investiti, rispettivamente, il Presidente della Repubblica e il Ministro della Giustizia, al fine di autorizzare o meno la proroga dell’esercizio delle funzioni di giudice, era idoneo a suscitare legittimi dubbi, segnatamente nei singoli, quanto all’impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi che potessero trovarsi contrapposti dinanzi ad essi ( 71 ). |
52. |
La Corte ha fondato tale conclusione, in sostanza, sul fatto che le decisioni di autorizzare o meno l’eventuale proroga dell’esercizio delle funzioni di giudice si basavano su criteri troppo vaghi e non verificabili, che esse non erano del resto motivate e nemmeno idonee ad essere oggetto di un ricorso giurisdizionale ( 72 ), e, per quanto riguarda il potere decisionale del Ministro della Giustizia, senza che quest’ultimo fosse soggetto ad alcun termine per l’adozione della sua decisione sulla domanda di proroga ( 73 ). La Corte ha inoltre stabilito che il potere di cui era investito il Ministro della Giustizia di autorizzare o meno la proroga dell’esercizio delle funzioni di giudice degli organi giurisdizionali ordinari violasse, in particolare, il principio di inamovibilità, essendo stato conferito nel contesto più generale di una riforma che ha comportato l’abbassamento dell’età ordinaria per il pensionamento dei giudici in questione ( 74 ). |
53. |
Una valutazione quasi identica a quella della sentenza Indipendenza dei tribunali ordinari si impone nel caso di specie, tenendo presente che, a seguito di tale sentenza, la Repubblica di Polonia ha modificato la propria legislazione in materia di mantenimento in servizio dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari al di là dell’età per il pensionamento, in particolare ripristinando l’età precedentemente in vigore per i giudici e conferendo alla KRS, e non più al Ministero della Giustizia, il potere di autorizzare, a determinate condizioni, il mantenimento in servizio di un giudice oltre tale età. |
3. Sulla valutazione delle circostanze nel caso di specie
54. |
Nel caso di specie, vorrei ricordare che l’articolo 69, paragrafo 1b, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari prevede, nella parte rilevante per il caso in questione, che la KRS può autorizzare un giudice che voglia continuare a svolgere le sue funzioni al di là dell’età per il pensionamento se il suo mantenimento in servizio risponde a un legittimo interesse dell’amministrazione della giustizia o a un interesse sociale rilevante, tenendo conto della razionale assegnazione dei membri degli organi giurisdizionali ordinari e delle esigenze risultanti dal carico di lavoro di determinati organi giurisdizionali ( 75 ). |
55. |
Nei paragrafi seguenti, in considerazione della giurisprudenza citata al paragrafo 50 delle presenti conclusioni, fornirò indicazioni relativamente all’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nelle circostanze del caso di specie, tenendo conto, da un lato, della natura della KRS (a) e, dall’altro, dei requisiti sostanziali e delle modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni sul mantenimento in servizio dei giudici (b). |
a) Sulla natura della KRS
56. |
Per quanto riguarda la natura della KRS, vorrei ricordare, innanzitutto, che la recente giurisprudenza della Corte ha ripetutamente stabilito che, a seguito delle recenti riforme del sistema giudiziario polacco, tale organo non è indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo ( 76 ). |
57. |
Tale conclusione è stata confermata anche dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Infatti, nella sua sentenza dell’8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia ( 77 ), la Corte EDU ha ritenuto che la Sezione di controllo straordinario non fosse un «tribunale costituito per legge» e che la Repubblica di Polonia avesse quindi agito in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, per il motivo che i membri di tale Sezione erano stati nominati su proposta della KRS, la quale non era indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo ( 78 ). |
58. |
Tale conclusione, inoltre, è stata condivisa, in diverse occasioni, dai più alti organi giurisdizionali polacchi. Infatti, da un lato, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), nelle sentenze del 6 e del 13 maggio 2021, ha stabilito che la KRS non offriva sufficienti garanzie di indipendenza e che il suo grado di dipendenza dalle autorità legislative ed esecutive era così elevato da non poter essere irrilevante nel valutare se i giudici da esso selezionati rispondessero ai requisiti oggettivi di indipendenza e di imparzialità richiesti dall’articolo 47 della Carta. Inoltre, anche il Sąd Najwyższy (Corte suprema), nella sua decisione del 23 gennaio 2020, ha rilevato che la KRS non era un organo indipendente, essendo direttamente soggetto alle autorità politiche ( 79 ). |
59. |
Ciò precisato, mi sembra che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il fatto, per quanto deplorevole, che un organo come la KRS sia investito del potere di decidere se concedere o meno un’eventuale proroga dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali oltre l’età ordinaria per il pensionamento non sia di per sé sufficiente a far ravvisare l’esistenza di una violazione del principio di indipendenza dei giudici ( 80 ). Infatti, la Corte, laddove riconosce la competenza, in linea di principio, degli Stati membri in materia di ordinamento giudiziario, ammette che questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, possano coinvolgere un organo esterno alla magistratura (indipendente oppure facente parte del potere legislativo o esecutivo) in particolare nelle decisioni relative alla nomina o al mantenimento in servizio dei giudici ( 81 ). |
60. |
Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte, occorre assicurarsi che i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione di siffatte decisioni siano tali da non poter suscitare nei singoli dubbi legittimi in merito all’impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti ( 82 ), aspetto questo che esaminerò qui di seguito. |
b) Sui requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni sul mantenimento in servizio dei giudici
61. |
Per quanto riguarda i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni sul mantenimento in servizio dei giudici oltre l’età per il pensionamento, ricordo che, secondo la versione dell’articolo 69, paragrafo 1b, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari oggetto della sentenza Indipendenza dei tribunali ordinari ( 83 ), il Ministro della Giustizia poteva autorizzare un giudice a continuare ad esercitare le sue funzioni, «tenendo conto della razionale assegnazione dei membri degli organi giurisdizionali e delle esigenze risultanti dal carico di lavoro di determinati organi giurisdizionali». La Corte, da un lato, ha ritenuto tali criteri troppo vaghi e non verificabili, criticando anche l’assenza di un obbligo di motivazione e di un ricorso giurisdizionale contro una tale decisione, e, dall’altro, ha criticato la mancanza di un termine impartito al Ministro della Giustizia per adottare la sua decisione ( 84 ). |
62. |
In primo luogo, per quanto riguarda i requisiti sostanziali, rilevo che la versione dell’articolo 69, paragrafo 1b, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, oggetto del procedimento principale, prevede che la KRS può autorizzare un giudice a continuare a esercitare le sue funzioni, «se il suo mantenimento in servizio risponde a un legittimo interesse dell’amministrazione della giustizia o a un interesse sociale rilevante, tenendo conto della razionale assegnazione dei membri degli organi giurisdizionali ordinari e delle esigenze risultanti dal carico di lavoro di determinati organi giurisdizionali». Rispetto alla sua versione precedente, la disposizione in questione aggiunge quindi il requisito che il mantenimento delle funzioni di un giudice debba «risponde[re] a un legittimo interesse dell’amministrazione della giustizia o a un interesse sociale rilevante». |
63. |
Tuttavia, dubito che tale recente precisazione aggiunga ai criteri su cui si basa la delibera della KRS alcuna puntualizzazione che limiti il margine di discrezionalità che è stato censurato dalla Corte ( 85 ). |
64. |
In secondo luogo, per quanto riguarda le modalità procedurali, ritengo innanzitutto che, come per la normativa precedente censurata dalla Corte, la nuova normativa non preveda alcun termine entro il quale la KRS è tenuta ad adottare la sua delibera. Infatti, nelle sue osservazioni scritte e in udienza, il governo polacco si è limitato a precisare che qualora un giudice raggiunga l’età per il pensionamento prima della fine del procedimento di proroga del suo mandato, egli rimane in servizio fino alla fine di tale procedimento, conformemente all’ultima frase dell’articolo 69, paragrafo 1b), della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari. |
65. |
Inoltre, mi pare che, laddove l’articolo 42, paragrafi 1 e 2, della legge sulla KRS si applichi a tali delibere – aspetto che dev’essere verificato dal giudice del rinvio –, esse debbano essere motivate entro un mese dalla loro adozione, il che dovrebbe, in linea di principio, rispondere alle contestazioni mosse al riguardo dalla Corte in vigenza della normativa precedente. |
66. |
Infine, come dimostra il procedimento principale, a differenza della normativa precedente, la delibera della KRS può essere impugnata dinanzi alla Sezione di controllo straordinario ( 86 ), la cui indipendenza è stata tuttavia oggetto di numerose critiche ( 87 ). |
67. |
In conclusione, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio dovrà effettuare sulla base delle indicazioni che precedono, dubito che il meccanismo di autorizzazione da parte della KRS al mantenimento in servizio dei giudici al di là dell’età per il pensionamento offra sufficienti garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo, tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti, di fatto e di diritto, relativi sia alle circostanze in cui i membri di tale organo sono stati designati, che al modo in cui quest’ultimo svolge concretamente il suo ruolo. |
68. |
Propongo quindi di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che subordina l’efficacia della dichiarazione di un giudice di voler continuare a esercitare le sue funzioni oltre l’età per il pensionamento all’autorizzazione di un’autorità la cui mancanza di indipendenza dal potere legislativo o esecutivo è stata dimostrata e che adotta le proprie decisioni sulla base di criteri vaghi e difficilmente verificabili. |
C. Sulla seconda questione pregiudiziale
69. |
Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osti a una normativa nazionale, come l’articolo 69 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, interpretata nel senso che essa prevede la decadenza di una dichiarazione tardiva di voler continuare a esercitare le funzioni di giudice dopo l’età per il pensionamento, indipendentemente dalle ragioni e dagli effetti dell’inosservanza del termine in questione. |
70. |
Vorrei sottolineare che la normativa nazionale di cui trattasi, nei limitit in cui incide sulla durata del mandato dei giudici delle giurisdizioni ordinarie, rientra nell’ambito di applicazione del principio d’inamovibilità dei giudici, il quale è inerente al principio di indipendenza della magistratura ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 88 ). |
71. |
Inoltre, in assenza di norme dettagliate a livello dell’Unione, la compatibilità di tale disposizione con il principio di indipendenza deve essere esaminata alla luce dei principi di autonomia procedurale e di effettività ( 89 ). |
72. |
Nel caso di specie, osservo, in via preliminare, che una disposizione simile a quella in questione non è stata criticata dalla Commissione nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Indipendenza della Corte suprema ( 90 ) e Indipendenza dei tribunali ordinari ( 91 ). |
73. |
Orbene, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, termini chiari e prevedibili per la dichiarazione del giudice interessato di voler continuare a ricoprire il suo incarico oltre l’età per il pensionamento costituiscono requisiti procedurali oggettivi idonei a contribuire alla certezza del diritto e all’obiettività dell’intero procedimento di autorizzazione alla proroga dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Nella fattispecie, rilevo che il termine in questione, che inizia a decorrere dal momento in cui il giudice raggiunge l’età di 64 anni e termina sei mesi prima del compimento dell’età di 65 anni, da un lato, è stabilito in relazione a un evento ben noto al giudice interessato, ossia la data del suo 65° compleanno e, dall’altro, è sufficientemente lungo per consentire a tale giudice di prendere una decisione consapevole in merito all’opportunità di manifestare la sua volontà di continuare a esercitare le sue funzioni. |
74. |
Pertanto, da una parte, ritengo che l’effetto di decadenza di tale termine sia un chiaro requisito procedurale che può contribuire all’obiettività del procedimento e alla certezza del diritto, a vantaggio della buona organizzazione del sistema giudiziario. |
75. |
Dall’altra parte, data l’impossibilità di pronunciare la remissione di tale termine, che comporta l’irricevibilità di qualsiasi dichiarazione resa dopo la sua scadenza, rilevo che, in linea di principio, questa non sottopone i giudici ad alcuna pressione o influenza esterna e, inoltre, priva la KRS della possibilità di esercitare un potere discrezionale. |
76. |
L’unico dubbio che, a mio avviso, potrebbe essere sollevato in merito all’articolo 69 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari riguarda la proporzionalità di un termine perentorio di decadenza che non tenga conto, in particolare, dei principi di necessità o di forza maggiore, sempreché ciò sia confermato dal giudice del rinvio. |
77. |
Tuttavia, ritengo, da un lato, che nelle circostanze del caso di specie tale situazione resti ipotetica, considerato che la decisione di rinvio non menziona alcun caso di forza maggiore o alcun elemento straordinario che possa impedire al giudice interessato di presentare la sua dichiarazione in tempo utile ( 92 ), e, dall’altro, che l’eventuale verificarsi di una situazione indipendente dalla volontà del giudice in questione che gli impedisca di rispettare il termine di decadenza debba, in ogni caso, essere contemperata con le esigenze di organizzazione della giustizia ( 93 ). |
78. |
Pertanto, fatte salve le verifiche summenzionate spettanti al giudice del rinvio, non mi pare e che, nelle circostanze del caso di specie, la disposizione nazionale in questione violi il principio di indipendenza dei giudici. |
79. |
In conclusione, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale interpretata nel senso che la dichiarazione tardiva, da parte di un giudice, di voler continuare a esercitare le sue funzioni dopo il raggiungimento dell’età per il pensionamento è inefficace, indipendentemente dalle circostanze dell’inosservanza del termine e dall’incidenza di tale inosservanza sul procedimento di autorizzazione a continuare l’esercizio delle funzioni di giudice, purché tale normativa sia conforme al principio di proporzionalità. |
V. Conclusione
80. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) come segue:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) In particolare, le recenti riforme del Sąd Najwyższy (Corte suprema), per quanto riguarda la Sezione di controllo straordinario, e della KRS.
( 3 ) V. sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (C‑619/18; in prosieguo: la «sentenza Indipendenza della Corte suprema, EU:C:2019:531); del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari) (C‑192/18; in prosieguo: la «sentenza Indipendenza dei tribunali ordinari, EU:C:2019:924), e del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19; in prosieguo: la «sentenza Regime disciplinare dei giudici, EU:C:2021:596). Un quarto ricorso per inadempimento è attualmente pendente (Commissione/Polonia, C‑204/21), ed è stato oggetto delle conclusioni dell’avvocato generale Collins del 15 dicembre 2022 (EU:C:2022:991).
( 4 ) V. sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18; in prosieguo: la «sentenza A.K., EU:C:2019:982); del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234); del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorso) (C‑824/18; in prosieguo: la «sentenza A.B., EU:C:2021:153); del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19; in prosieguo: la «sentenza W.Ż, EU:C:2021:798); del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931); del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny e a. (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina) (C‑508/19, EU:C:2022:201), e del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20; in prosieguo: la «sentenza Getin Noble Bank, EU:C:2022:235). Tali riforme sono anche oggetto di numerose cause in corso, tra cui le cause riunite YP e a. (Revoca dell’immunità e sospensione di un giudice) (C‑615/20 e C‑671/20) e G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) (C‑181/21 e C‑269/21), che sono state oggetto delle conclusioni dell’avvocato generale Collins (rispettivamente EU:C:2022:986 e EU:C:2022:990).
( 5 ) Dz. U. del 2018, posizione 5.
( 6 ) (Testo codificato, Dz. U. del 2020, voce 2072).
( 7 ) (Testo codificato, Dz. U. del 2021, posizione 269).
( 8 ) La dichiarazione in questione, trasmessa dal Presidente del Sąd Okręgowy w K. (Tribunale regionale di K.), era accompagnata dai certificati medici, psicologici e attitudinali, nonché dai certificati di competenza psicologica richiesti dalla normativa rilevante.
( 9 ) Egli sostiene a riguardo che l’inosservanza di tale termine era giustificata dall’entità dell’accumulo di lavoro arretrato derivante dalle sue correnti attività giudiziarie.
( 10 ) Tale delibera è stata adottata a seguito della proposta di non luogo a statuire di un collegio designato ad hoc dal presidente della KRS, in assenza di un parere del Ministro della Giustizia, che è stato informato di tale designazione.
( 11 ) Il ricorrente ha anche presentato una richiesta di sospensione degli effetti della delibera contestata, che è stata accolta con un’ordinanza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) del 29 aprile 2021.
( 12 ) V., in particolare, sentenze A.K. (punti da 136 a 145), A.B. (punti 130 e 131) e Regime disciplinare dei giudici (punti da 100 a 108). Tale composizione era quella risultante dalla legge sulla KRS, come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di determinate altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3).
( 13 ) Corte EDU, 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia (EC:ECHR:2021:1108JUD004986819). La valutazione della delibera n. 331/2018 da parte della Corte EDU è stata oggetto anche della sentenza W.Ż. (punti da 134 a 154).
( 14 ) Tali circostanze sono molto controverse, in quanto il giudice del rinvio, nelle sue osservazioni complementari, ha mosso, così come la KRS e il governo polacco, diverse critiche, in particolare per quanto riguarda l’interpretazione dell’ordinanza cautelare e della sentenza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) da parte della giurisprudenza dell’Unione e della Corte EDU.
( 15 ) V., in particolare, sentenza Getin Noble Bank (punto 66 e giurisprudenza ivi citata).
( 16 ) La Corte ha ripetutamente chiarito che tale disposizione costituisce un principio generale che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, e interpreta regolarmente tale disposizione alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») che, che, a sua volta, afferma tale principio generale, derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sancito dagli articoli 6 e 13 della CEDU (v., in particolare, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses,C‑64/16, EU:C:2018:117, punti 32 e 35 e giurisprudenza ivi citata).
( 17 ) Tale aspetto richiede, in sostanza, che l’organo interessato eserciti le sue funzioni senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni (v. sentenza Indipendenza dei tribunali ordinari, punto 109 e giurisprudenza ivi citata). Le regole applicabili allo statuto dei giudici e all’esercizio della loro funzione di giudice devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati, e devono quindi escludere una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto (v. sentenza W.Ż., punto 110 e giurisprudenza ivi citata).
( 18 ) In sostanza, tale aspetto riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi nei confronti dell’oggetto di quest’ultima, e impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione della controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica (v. sentenza Indipendenza dei tribunali ordinari, punto 110 e giurisprudenza ivi citata).
( 19 ) V. sentenze Indipendenza dei tribunali ordinari (punto 111 e giurisprudenza ivi citata), e W.Ż. (punto 109 e giurisprudenza ivi citata). Secondo la Corte, che si basa a tale proposito sulla giurisprudenza della Corte EDU, tali due requisiti di autonomia e d’imparzialità devono garantire la fiducia che ogni giudice deve ispirare ai singoli in una società democratica, sulla base (soprattutto per quanto riguarda l’imparzialità) della «teoria dell’apparenza di indipendenza» [v. al riguardo sentenza A.K. (punti da 127 a 129); nonché in dottrina Kajewski, M., Ziółkowski, M., «EU judicial independence decentralized: A.K.», Common market law review, 2020, vol. 57, n. 4, pag. 1123, e Pappalardo, F., Renoud, E., «La théorie des apparences, les juges et l’État de droit en Pologne», Revue des affaires européennes, 2021, n. 3, pag. 667.
( 20 ) Sentenza Getin Noble Bank (punto 69). Anche in tal caso era coinvolto il Sąd Najwyższy (Corte suprema), sebbene in composizione monocratica. Nella fattispecie, l’atto di nomina di tale giudice, del 10 ottobre 2018, era stato adottato in circostanze identiche a quelle oggetto della sentenza W.Ż.. Tale atto si basava sulla delibera n. 331/2018, la cui esecuzione era stata sospesa con ordinanza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) (v. paragrafo 14 delle presenti conclusioni, nonché sentenza W.Ż., punti da 32 a 34).
( 21 ) V. sentenza Getin Noble Bank (punto 70 e giurisprudenza ivi citata).
( 22 ) V., in tal senso, sentenza Getin Noble Bank (punti da 68 a 72 e giurisprudenza ivi citata).
( 23 ) V., in tal senso, sentenza Getin Noble Bank (punto 75). In quel caso la Corte si è limitata a constatare che, dal momento che non era a conoscenza del fatto che il giudice costituente il giudice del rinvio sarebbe stato oggetto di una siffatta decisione giudiziaria definitiva, gli eventuali vizi che possono aver inficiato la procedura nazionale di nomina di quest’ultimo non sono idonei a determinare l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (punto 73 di tale sentenza). Nella sua sentenza del 12 maggio 2022, W.J. (Cambiamento della residenza abituale del creditore di alimenti) (C‑644/20, EU:C:2022:371, punto 52), la Corte ha affermato, in sostanza, che gli elementi di prova atti a confutare la presunzione in questione devono essere concreti e precisi.
( 24 ) Secondo l’avvocato generale Bobek, ancorché sia vero che nel diritto dell’Unione esiste un solo principio di indipendenza dei giudici, tuttavia, nei limiti in cui tali tre disposizioni sono diverse quanto alla loro funzione e al loro obiettivo, il tipo di esame da effettuare per verificare il rispetto di tale principio di indipendenza dei giudici può essere diverso, in particolare per quanto riguarda l’intensità del controllo della Corte sul rispetto di detto principio e la soglia per individuare una violazione dello stesso (v. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2021:557, paragrafo 36). L’avvocato generale Wahl aveva in precedenza sostenuto, in sostanza, un’interpretazione meno rigida dello status di organo indipendente nel contesto della nozione di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, rispetto a quella di cui all’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 47 della Carta (conclusioni dell’avvocato generale Wahl nelle cause riunite Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:265, paragrafi da 48 a 51).
( 25 ) V., in particolare, sentenza Getin Noble Bank (punto 72). Tuttavia, in quel caso la Corte ha chiarito che la presunzione in base alla quale il giudice nazionale che presenta una domanda di pronuncia pregiudiziale soddisfa, in particolare, il requisito dell’indipendenza (v. paragrafo 18 delle presenti conclusioni) si applica «ai soli fini della valutazione della ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi dell’articolo 267 TFUE» e che «da essa non si può inferire che le condizioni di nomina dei giudici componenti il giudice del rinvio permettano necessariamente di soddisfare le garanzie di accesso ad un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE o dell’articolo 47 della Carta» (sentenza Getin Noble Bank, punto 74; v. anche sentenza del 13 ottobre 2022, Perfumesco.pl,C‑355/21, EU:C:2022:791, punto 33).
( 26 ) V. sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 52).
( 27 ) V. sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 52). A tale proposito, la Corte ha anche chiarito che al diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, sancito dall’articolo 47 della Carta, corrisponde l’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione (v. sentenza del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund,C‑682/15, EU:C:2017:373, punto 44). In dottrina, v., in particolare, Wildemeersch, J., «L’avènement de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE: un droit renouvelé à la protection juridictionnelle effective», Cahiers de droit européen, 2021, n. 3, pag. 867.
( 28 ) Tuttavia, ciò non impedisce alla Corte di ricorrere all’articolo 47 della Carta come parametro per valutare l’indipendenza dei giudici ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (v., in particolare, sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses,C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché Indipendenza della Corte suprema, punto 54).
( 29 ) V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2021:557, paragrafi 48, da 50 a 52 e 65). Tale avvocato generale ha precisato che la valutazione dell’indipendenza ai sensi dell’articolo 267 TFUE esige che la nozione di «giurisdizione» sia esaminata a livello strutturale e istituzionale e considerando l’organo giurisdizionale del rinvio in quanto tale, tenendo conto della funzione che tale organo è chiamato a svolgere nelle circostanze specifiche di un caso (v., in tal senso, le sue conclusioni nelle cause riunite Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a.C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:403, paragrafi 52, 56 e 166 e nella causa Ministerstwo SprawiedliwościC‑55/20, EU:C:2021:500, paragrafo 56).
( 30 ) In altri termini, l’analisi della Corte al riguardo non sarà volta a verificare se gli individui che appartengono all’organo giurisdizionale e che sono membri della formazione che ha presentato la domanda di pronuncia pregiudiziale soddisfino, ciascuno, i criteri in questione, ma si baserà sull’organo del rinvio (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2021:557, paragrafo 52 e giurisprudenza ivi citata).
( 31 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2021:557, paragrafo 47). È quindi il quadro giuridico (formale) l’aspetto di cui la Corte deve tenere conto al fine di verificare la terzietà strutturale dell’organo remittente rispetto alle parti della controversia (indipendenza «interna»), nonché rispetto a eventuali istruzioni esterne da altri poteri pubblici (indipendenza «esterna») (paragrafo 63).
( 32 ) V., in particolare, in tal senso, sentenza del 17 settembre 1997, Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:413, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
( 33 ) In dottrina si è constatato che la combinazione di tali elementi non è sempre considerata indispensabile (v. Pertek, J., «Notion de juridiction: le droit au renvoi préjudiciel des organes ordinaux des professions libérales», Revue des affaires européennes, 2022, n. 1, pag. 127).
( 34 ) V., in particolare, sentenze del 21 marzo 2000, Gabalfrisa e a. (da C‑110/98 a C‑147/98, EU:C:2000:145, punto 40), riguardante gli organi competenti per i reclami economico-amministrativi, i cui membri erano nominati tra alcuni funzionari delle amministrazioni e revocati con decisione del Ministro dell’Economia e delle Finanze; del 29 novembre 2001, De Coster (C‑17/00, EU:C:2001:651, punto 18), riguardante un organo competente in materia di contenzioso fiscale locale in Belgio, i cui membri erano nominati dal conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (Consiglio della Regione di Bruxelles-Capitale); del 21 ottobre 2010, Nidera Handelscompagnie (C‑385/09, EU:C:2010:627, punti da 34 a 40), riguardante un organo incaricato di esaminare i ricorsi proposti dai soggetti passivi in materia fiscale, legato alla struttura organizzativa del Ministero delle Finanze cui doveva presentare relazioni annuali e con il quale aveva l’obbligo di cooperare; del 22 novembre 2012, Westbahn Management (C‑136/11, EU:C:2012:740, punto 28), riguardante un organo competente a decidere le controversie relative ai mercati ferroviari in Austria, i cui membri erano per lo più nominati dal governo, nonché del 13 dicembre 2012, Forposta e ABC Direct Contact (C‑465/11, EU:C:2012:801, punto 18), riguardante un organo competente a conoscere in primo grado le controversie tra operatori economici e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito degli appalti pubblici. In dottrina, v. Krajewski, M., e Ziółkowski, M., «EU judicial independence decentralized: A.K.», Common market law review, 2020, vol. 57, n. 4, pag. 1118.
( 35 ) Per quanto riguarda, ad esempio, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), v. sentenze del 20 maggio 2021, FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe (C‑879/19, EU:C:2021:409); dell’8 luglio 2021, Koleje Mazowieckie (C‑120/20, EU:C:2021:553); W.Ż. (relativa alla Sezione civile); del 21 ottobre 2021, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (C‑866/19, EU:C:2021:865), e del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny e a. (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina) (C‑508/19, EU:C:2022:201) (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), in cui la Corte ha risposto al giudice del rinvio senza interrogarsi sul suo status di organo indipendente.
( 36 ) Inoltre, sebbene le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiedano regole, relative in particolare alla nomina, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio circa l’impermeabilità e la neutralità di tale organo, la Corte ha da tempo affermato che non le spetta, nell’ambito dell’esame dello status di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, presumere che tali regole siano applicate in modo contrario ai principi sanciti dall’ordinamento giuridico interno o a quelli di uno Stato di diritto (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 1999, Köllensperger e Atzwanger, C‑103/97, EU:C:1999:52, punto 24, e conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2021:557, paragrafo 62).
( 37 ) Inoltre, una tale interpretazione consente al giudice del rinvio di adempiere all’obbligo che incombe a ogni organo giurisdizionale di verificare se la sua composizione gli consenta di costituire un tribunale indipendente, imparziale e precostituito per legge, quando, al riguardo, sorga un dubbio serio (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RXII e C‑543/18 RXII, punto 57 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia, C‑204/21 R, EU:C:2021:593, punto 164).
( 38 ) Infatti, come rilevato dall’avvocato generale Wahl, un’applicazione eccessivamente rigorosa dei criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte sulla ricevibilità dei ricorsi ai sensi dell’articolo 267 TFUE rischierebbe di produrre un effetto opposto a quello di rafforzare la tutela degli individui e di garantire un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali, ai sensi dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 47 della Carta, in quanto, i singoli sarebbero privati della possibilità di sottoporre i loro ricorsi fondati sul diritto dell’Unione al loro «giudice naturale» (la Corte) e, di conseguenza, l’efficacia dei diritti dell’Unione all’interno dell’Unione europea ne risulterebbe indebolita (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nelle cause riunite TorresiC‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:265, punto 49). Come è stato osservato in dottrina, nel contesto dell’articolo 267 TFUE, la principale preoccupazione della Corte è stata quella di applicare, non i criteri sostanziali relativi all’indipendenza, ma piuttosto il criterio funzionale diretto ad ampliare l’accesso alla procedura pregiudiziale, al fine di garantire l’applicazione uniforme dei diritti dell’Unione e la loro effettiva tutela (v. Tridimas, Τ., «Knocking on Heaven’s Door: Fragmentation, Efficiency and Defiance in the Preliminary Reference Procedure», Common market law review, 2003, vol. 40, n. 1, pag. 28, e Bonelli, M., Monica, C., «Judicial serendipity: how portuguese judges came to the rescue of the Polish judiciary», European constitutional law review, 2018, vol. 14, n. 3, pag. 622).
( 39 ) Tale rilievo è stato fatto dalla Corte nella sentenza A.B. (punto 100).
( 40 ) Alla luce di tale constatazione, ritengo opportuno attenuare quanto espresso dalla Corte nella sentenza Getin Noble Bank (punto 72), nel formulare la prima ipotesi in cui la presunzione di «giurisdizione» può essere rovesciata. Infatti, laddove la Corte si riferisce a una «decisione giudiziaria definitiva (...) [che] porti a ritenere che il giudice costituente il giudice del rinvio non abbia la qualità di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta» (corsivo mio), occorre tenere presente che l’esame del principio di indipendenza ai sensi dell’articolo 267 TFUE non coincide necessariamente con l’esame svolto ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE o dell’articolo 47 della Carta.
( 41 ) Osservo, inoltre, che, anche nell’ambito del particolare procedimento di cui all’articolo 7 TUE, quando il Consiglio decide di sospendere taluni diritti derivanti dall’applicazione dei trattati allo Stato membro interessato, occorre tener conto delle eventuali conseguenze di una tale sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
( 42 ) Nella fattispecie, il termine «toga» va inteso come funzione.
( 43 ) V., per analogia, sentenza del 9 luglio 2020, Land Hessen (C‑272/19, EU:C:2020:535, punti 55 e 56), relativa al coinvolgimento del Consiglio nazionale della magistratura – composto prevalentemente da membri scelti dal legislatore – nel processo di nomina dei giudici, nonché le sentenze Indipendenza della Corte suprema (punto 111) e Indipendenza dei tribunali ordinari (punto 119), relative rispettivamente ai poteri del Presidente della Repubblica di decidere sul mantenimento in servizio dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), e del Ministro della Giustizia di decidere sul mantenimento in servizio dei giudici dei tribunali ordinari. Tratterò tale aspetto in modo più approfondito con riferimento all’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (v., in particolare, paragrafi da 56 a 60 delle presenti conclusioni).
( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Land Hessen (C‑272/19, EU:C:2020:535, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
( 45 ) Analogamente a quanto da me proposto nelle mie conclusioni nelle cause riunite Openbaar Ministerie (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) (C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2021:1019, paragrafi 46 e 47), mi sembra opportuno distinguere tra le norme sostanziali relative alla capacità e alla competenza dei giudici di esercitare la loro funzione e quelle relative ad aspetti puramente formali di tale nomina (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Simpson/Consiglio e HG/CommissioneC‑542/18 RX‑II e C‑543/18, RX‑II, EU:C:2020:232, punto 79).
( 46 ) V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.
( 47 ) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
( 48 ) V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.
( 49 ) V. nota 40 delle presenti conclusioni.
( 50 ) CE:ECHR:2021:1108JUD004986819.
( 51 ) La KRS ha sottolineato in udienza che uno dei tre giudici membri del giudice del rinvio faceva parte del collegio giudicante che era stato oggetto di tale sentenza.
( 52 ) V. punto 72 di tale sentenza.
( 53 ) V. paragrafi da 19 a 23 delle presenti conclusioni.
( 54 ) V., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander (C‑274/14, EU:C:2020:17, punti da 66 a 69). Nel procedimento principale, il coinvolgimento del potere esecutivo si verificherebbe per il fatto che, a seguito delle recenti riforme del sistema giudiziario polacco, i membri della KRS che hanno adottato la delibera n. 331/2018 sono, per la maggior parte, vicini ai poteri esecutivo e legislativo polacchi.
( 55 ) V., in particolare, sentenze Indipendenza della Corte suprema, riguardante il mantenimento in servizio dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), e Indipendenza dei tribunali ordinari, riguardante il mantenimento in servizio dei giudici dei tribunali ordinari.
( 56 ) V., in particolare, in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). La Corte, in sostanza, parte dalla premessa che, al fine di garantire la coerenza e l’unità dell’interpretazione del diritto dell’Unione – anche attraverso il meccanismo fondamentale del rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE – e tenuto conto del diritto dei singoli di contestare in giudizio la legittimità di qualsiasi atto nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto dell’Unione, l’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri e la tutela giurisdizionale che gli interessati traggono da tale diritto (v., in particolare, in tal senso, sentenza Indipendenza della Corte suprema, punti da 42 a 47).
( 57 ) V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Effetti delle sentenze della Corte costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punti da 34 a 37 e la giurisprudenza ivi citata).
( 58 ) V. sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, ai sensi della disposizione in questione, ogni Stato membro deve garantire, in particolare, che gli organi che, in quanto «giurisdizioni» ai sensi del diritto dell’Unione, sono soggetti al suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori coperti dal diritto dell’Unione e che sono quindi in grado di pronunciarsi, in tale veste, sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (v. sentenza W.Ż., punto 104 e giurisprudenza ivi citata).
( 59 ) V. in particolare, sentenza W.Ż. (punto 103 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, sebbene, come sostenuto dal governo polacco nelle sue osservazioni scritte, l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza Indipendenza dei tribunali ordinari, punto 102 e giurisprudenza ivi citata). Ciò può valere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici (v. sentenza W.Ż., punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
( 60 ) V., in tal senso, sentenze Indipendenza dei tribunali ordinari (punto 104) e W.Ż. (punto 106 e giurisprudenza ivi citata).
( 61 ) V. sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 41) e Indipendenza dei tribunali ordinari (punto 105 e giurisprudenza ivi citata). In sintesi, il requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali nazionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che rivestono un’importanza cardinale quali garanzie della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto (v., in tal senso, sentenze Indipendenza della Corte suprema, punto 58 e giurisprudenza ivi citata, e W.Ż., punto 108 e giurisprudenza ivi citata).
( 62 ) Secondo la teoria della cosiddetta «apparenza di indipendenza» (v. paragrafo 17 delle presenti conclusioni).
( 63 ) V. sentenza Indipendenza dei tribunali ordinari (punto 112 e giurisprudenza ivi citata).
( 64 ) V. sentenza Indipendenza dei tribunali ordinari (punto 113 e giurisprudenza ivi citata).
( 65 ) Si trattava dell’articolo 37 dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema) dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5).
( 66 ) Ovvero, per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta, a partire dall’età di 65 anni. La normativa nazionale oggetto di tale causa conteneva inoltre una disposizione di abbassamento dell’età per il pensionamento (da 70 a 65 anni), che è stata oggetto di un separato motivo di impugnazione della Commissione e della censura da parte della Corte per violazione del principio di inamovibilità dei giudici (v. sentenza Indipendenza della Corte suprema, punto 96).
( 67 ) Secondo la sentenza in questione, si trattava della versione di tale disposizione in vigore a seguito delle modifiche apportate dalla ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di determinate altre leggi), del 12 luglio 2017 (Dz. U. del 2017, posizione 1452).
( 68 ) In particolare, dai 60 ai 70 anni per le donne e dai 65 ai 70 anni per gli uomini. La normativa nazionale oggetto di tale causa conteneva inoltre una disposizione di abbassamento dell’età per il pensionamento (da 67 a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini), che tuttavia non è stata oggetto di una censura separata della Commissione.
( 69 ) V., in tal senso, sentenze Indipendenza della Corte suprema (punto 111) e Indipendenza dei tribunali ordinari (punto 119).
( 70 ) V., in tal senso, sentenze Indipendenza della Corte suprema (punti 110 e 111) e Indipendenza dei tribunali ordinari (punti 118 e 119).
( 71 ) V., in tal senso, sentenze Indipendenza della Corte suprema (punto 118) e Indipendenza dei tribunali ordinari (punto 124).
( 72 ) V., in tal senso, sentenze Indipendenza della Corte suprema (punto 114) e Indipendenza dei tribunali ordinari (punto 122). Inoltre, nella prima causa, la Corte ha dichiarato che, sebbene la partecipazione della KRS al procedimento – in quanto chiamata a fornire un parere al Presidente della Repubblica prima che quest’ultimo adotti la sua decisione – potesse, in linea di principio, risultare idonea a contribuire a rendere tale processo più obiettivo, ciò non si è verificato nelle circostanze del caso di specie in quanto la KRS si è generalmente limitata a rendere pareri privi di qualsiasi motivazione o accompagnati da una motivazione puramente formale (v. sentenza Indipendenza della Corte Suprema, punti da 115 a 117).
( 73 ) V., in tal senso, sentenza Indipendenza dei tribunali ordinari (punto 123). In particolare, per quanto riguarda l’assenza di un termine entro il quale il Ministro della Giustizia doveva prendere la sua decisione, la Corte ha osservato che la disposizione in questione, in combinato disposto con quella che prevedeva che, qualora un giudice raggiunga l’età ordinaria per il pensionamento prima della fine del procedimento inteso ad ottenere una proroga dell’esercizio delle sue funzioni, l’interessato permanesse in servizio sino alla conclusione di detto procedimento, era tale da protrarre il periodo di incertezza in cui si trova il giudice interessato, e ha concluso che la durata del periodo durante il quale i giudici possono pertanto restare in attesa della decisione del Ministro della Giustizia, una volta chiesta la proroga dell’esercizio delle loro funzioni, rientrava anch’essa, in ultima analisi, dalla discrezionalità di quest’ultimo.
( 74 ) V., in tal senso, sentenza Indipendenza dei tribunali ordinari (punti da 125 a 130). La causa che ha dato origine a tale sentenza verteva sulla combinazione della misura di abbassamento dell’età ordinaria per il pensionamento e del potere discrezionale conferito al Ministro della Giustizia nel caso di specie di autorizzare o rifiutare la proroga dell’esercizio delle funzioni di giudice dei tribunali ordinari che, secondo la Corte, violava il principio di inamovibilità.
( 75 ) Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, di tale legge, il mantenimento in servizio del giudice è inoltre subordinato alla presentazione di un certificato, redatto in conformità con le condizioni applicabili ai candidati alla carriera di magistrato giudicante, attestante che il suo stato di salute gli consente di esercitare le funzioni di giudice, condizione che, tuttavia, in linea di principio, non suscita alcuna preoccupazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in quanto diretta unicamente a garantire che lo stato fisico e psicologico del giudice gli consente di continuare a esercitare le sue funzioni.
( 76 ) V. sentenze A.K. (punti da 141 a 152), A.B. (punti da 130 a 135), Regime disciplinare dei giudici (punti da 104 a 110), e W.Ż. (punti 149 e 150). In particolare, la Corte ha osservato che quasi tutti i membri della KRS nella sua nuova composizione sono stati designati dai poteri esecutivo e legislativo o ne fanno parte, il che comporta il rischio di un maggiore controllo di detti poteri legislativo ed esecutivo sulla KRS e di lesione dell’indipendenza di tale organo (v. sentenza Regime disciplinare dei giudici, punto 104).
( 77 ) EC:ECHR:2021:1108JUD004986819 (punti 290, 320 e da 353 a 355). Nello stesso senso v. la Corte EDU, 22 luglio 2021, Reczkowicz c. Polonia (EC:ECHR:2021:0722JUD004344719, punti 274 e 276).
( 78 ) Inoltre, nella sua sentenza del 15 marzo 2022, Grzęda c. Polonia (EC:ECHR:2022:0315JUD004357218, punto 348), la Corte EDU ha inoltre stabilito che la Repubblica di Polonia aveva violato l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, ponendo fine prematuramente al mandato di un giudice membro della KRS senza dargli accesso a un sindacato giurisdizionale sul provvedimento. In tale contesto, la Corte EDU ha rilevato che le riforme polacche del sistema giudiziario, e in particolare la riorganizzazione della KRS, miravano a indebolire l’indipendenza del potere giudiziario e che, pertanto, quest’ultimo si era trovato esposto all’ingerenza dei poteri esecutivo e legislativo e, di conseguenza, era stato notevolmente indebolito.
( 79 ) Causa BSA I‑4110-1/20. Con tale decisione, adottata su iniziativa del Primo Presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) a seguito della sentenza A.K., le Sezioni Unite del Sąd Najwyższy (Corte suprema) hanno concluso che, a seguito della sua riforma intervenuta nel corso del 2017, la KRS non era indipendente e che un collegio giudicante che includeva una persona nominata come giudice su raccomandazione della stessa era contrario alla legge. Detta decisione è stata ampiamente presa in considerazione anche nella sentenza della Corte EDU del 22 luglio 2021, Reczkowicz c. Polonia (EC:ECHR:2021:0722JUD004344719, punti da 89 a 106).
( 80 ) La Corte ha già dichiarato che il fatto che un organo, come il Consiglio nazionale della magistratura, coinvolto nel processo di designazione dei giudici, sia prevalentemente composto da membri scelti dal legislatore non può, di per sé, indurre a dubitare dell’indipendenza dei giudici nominati al termine di tale processo (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Land Hessen,C‑272/19, EU:C:2020:535, punti 55 e 56). Tale conclusione è, inoltre, coerente con la giurisprudenza della Corte che ha stabilito che gli stessi poteri del Presidente della Repubblica, da un lato, di decidere sulla proroga del mandato dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e del Ministro della Giustizia, dall’altro, di decidere su quella del mandato dei giudici dei tribunali ordinari (ai sensi della precedente normativa) non sono di per sé sufficienti a far ravvisare l’esistenza di una violazione del principio di indipendenza dei giudici (v. sentenze Indipendenza della Corte suprema, punti 108 e 110, e Indipendenza dei tribunali ordinari, punto 119).
( 81 ) La giurisprudenza della Corte al riguardo è in linea con quella della Corte EDU, secondo la quale, in sostanza, la nomina dei giudici da parte di autorità rientranti nell’ambito del potere esecutivo non suscita ragionevoli dubbi sulla loro indipendenza a condizione che, una volta nominati, questi siano liberi da influenze o pressioni nell’esercizio del loro ruolo decisionale (v., in particolare, Corte EDU, 30 novembre 2010, Henryk Urban e Ryszard Urban c. Polonia, CE:ECHR:2010:1130JUD002361408, punto 49).
( 82 ) V., per analogia, sentenze Indipendenza della Corte suprema (punti 108 e 110) e Indipendenza dei tribunali ordinari (punto 119).
( 83 ) V. anche nota 66 delle presenti conclusioni.
( 84 ) V. sentenza Indipendenza dei tribunali ordinari (punti 122 e 123).
( 85 ) Ovviamente è necessario valutare la portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali tenendo conto dell’interpretazione che ne danno i giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Commissione/Germania,C‑490/04, EU:C:2007:430, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Tale valutazione spetta al giudice del rinvio, tenendo conto anche dell’eventuale esistenza di un indirizzo giurisprudenziale della Sezione di controllo straordinario, menzionato dal governo polacco, che chiarirebbe l’applicazione dei criteri citati.
( 86 ) Come chiarito dal governo polacco in udienza e fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio dovrà effettuare, ciò si evince dall’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS, ai sensi del quale, in sostanza, un partecipante al procedimento può presentare ricorso al Sąd Najwyższy (Corte suprema) contro la delibera della KRS, e dall’articolo 26 della legge sulla Corte suprema, che assegna la competenza alla Sezione di controllo straordinario per trattare tale tipo di ricorsi. Tuttavia, sarà necessario tenere conto delle modifiche apportate a quest’ultima disposizione dalla ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema e di determinate altre leggi) del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del 2020, posizione 190), entrata in vigore il 14 febbraio 2020. Tale disposizione, come modificata, è oggetto di un ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione (causa C‑204/01), attualmente pendente (v. ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia,C‑204/21 R, EU:C:2021:593, e conclusioni dell’avvocato generale Collins nella causa Commissione/Polonia, C‑204/21, EU:C:2022:991).
( 87 ) Rinvio alle critiche relative alla mancanza di indipendenza della Sezione di controllo straordinario sollevate da alcuni intervenienti nell’ambito della discussione sulla sua qualifica come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE (v., in particolare, punti da 30 a 37 delle presenti conclusioni), pur ricordando che la valutazione dell’indipendenza di un organo giurisdizionale nel contesto dell’articolo 267 TFUE richiede un esame diverso da quello richiesto ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta (v. paragrafi da 19 a 23 delle presenti conclusioni).
( 88 ) V. paragrafi da 44 a 48 delle presenti conclusioni.
( 89 ) V. sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia (C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la Corte ha chiarito che spetta ai soli Stati membri decidere se autorizzare o meno una proroga dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali oltre l’età ordinaria per il pensionamento, pur restando il fatto che sono tenuti ad assicurare che le condizioni e le modalità cui è soggetta una proroga siffatta non siano tali da pregiudicare il principio di indipendenza dei giudici (v. paragrafo 50 delle presenti conclusioni).
( 90 ) V. punto 15 di tale sentenza.
( 91 ) V. punto 9 di tale sentenza. Occorre osservare che la legislazione allora in vigore prevedeva che la dichiarazione del giudice di voler continuare a esercitare le sue funzioni giurisdizionali dovesse essere inviata al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
( 92 ) Come indicato al paragrafo 8 delle presenti conclusioni, il ricorrente sostiene che l’inosservanza del termine di decadenza era giustificato, sostanzialmente, dal suo rilevante carico di lavoro.
( 93 ) Sottolineo, in particolare, che la Corte ha dichiarato, da un lato, che è possibile derogare all’applicazione delle norme dell’Unione relative ai termini processuali solo in circostanze del tutto eccezionali, poiché la rigida applicazione di tali norme risponde all’esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 1985, Cockerill‑Sambre/Commissione, C‑42/85, EU:C:1985:471, punto 10) e, dall’altro, che le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee al ricorrente, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo per quest’ultimo di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, il ricorrente deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti (v. sentenza del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione, C‑195/91 P, EU:C:1994:412, punto 32). Ad esempio, mi sembra chiaro che, a partire da un certo momento, gli organi responsabili della gestione del personale degli organi giurisdizionali ordinari non saranno più in grado di far fronte efficacemente né al mantenimento in servizio del giudice né alla sua sostituzione e che, di conseguenza, nemmeno il principio di forza maggiore – che non è peraltro in discussione nel caso di specie – può giustificare la proroga del termine per la presentazione della domanda di mantenimento in servizio a una data troppo ravvicinata a quella in cui l’interessato raggiunge l’età per il pensionamento.