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Document 62021CC0543

    Conclusioni dell’avvocato generale N. Emiliou, presentate il 2 febbraio 2023.
    Verband Sozialer Wettbewerb eV contro famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
    Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Indicazione dei prezzi dei prodotti – Direttiva 98/6/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “prezzo di vendita” – Prodotti venduti in contenitori a rendere – Normativa nazionale che impone l’indicazione dell’importo della cauzione separatamente rispetto al prezzo di vendita.
    Causa C-543/21.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:62

     CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    NICHOLAS EMILIOU

    presentate il 2 febbraio 2023 ( 1 )

    Causa C‑543/21

    Verband Sozialer Wettbewerb eV

    contro

    famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

    «Rinvio pregiudiziale – Prezzo di vendita – Bevande e yogurt venduti in contenitori a rendere per i quali è richiesta una cauzione rimborsabile – Normativa nazionale che impone ai commercianti di indicare l’importo della cauzione separatamente rispetto al prezzo del prodotto e vieta l’indicazione dell’importo totale»

    I. Introduzione

    1.

    Quando si acquista acqua in una bottiglia a rendere, in vendita a un prezzo indicato, ad esempio, con i termini «1 € più 0,25 € di cauzione», in cui la cauzione di 25 centesimi è rimborsata al momento della restituzione della bottiglia, quanto si paga effettivamente per l’acqua?

    2.

    Questa, in definitiva, è la questione al centro della presente causa.

    3.

    Il Verband Sozialer Wettbewerb eV (in prosieguo: il «ricorrente») considerava illegittima la condotta della famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «resistente») consistente nell’indicare, quale prezzo delle bevande e degli yogurt venduti in contenitori a rendere, un prezzo non comprensivo della cauzione (il cui importo era parimenti indicato nella pubblicità, ma separatamente). Il ricorrente ha intentato quindi un’azione inibitoria nei confronti della resistente, chiedendo il pagamento di una somma forfettaria a titolo di rimborso per le relative spese.

    4.

    Tale ricorso è stato accolto in primo grado, ma respinto in appello. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, investito di un ricorso per cassazione, nutre dubbi sull’interpretazione della nozione di «prezzo di vendita» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE ( 2 ) e, più in particolare, sulla questione se tale nozione debba includere la cauzione dovuta per bottiglie o vasetti a rendere nei quali sono vendute merci quali bevande o yogurt. Qualora l’importo della cauzione debba essere considerato parte integrante del «prezzo di vendita», il giudice del rinvio chiede se una normativa nazionale che vieta l’indicazione dell’importo totale (composto dal prezzo del prodotto stesso e dalla cauzione per il contenitore) possa essere considerata una disposizione più favorevole per quanto concerne l’informazione dei consumatori in materia di prezzi e la loro capacità di confrontarli, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/6. In tal caso, il giudice del rinvio chiede altresì, in sostanza, se una disposizione del genere privi i consumatori di un’informazione rilevante (sul prezzo totale) e sia quindi, in ogni caso, esclusa dall’armonizzazione completa realizzata dalla direttiva 2005/29/CE ( 3 ).

    II. Contesto normativo

    A. Diritto dell’Unione europea

    5.

    Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 98/6, quest’ultima ha lo scopo «di prevedere l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l’informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi».

    6.

    Conformemente all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, per «prezzo di vendita» si intende «il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta».

    7.

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, «[i]l prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura sono indicati per tutti i prodotti di cui all’articolo 1, fatte salve, per l’indicazione del prezzo per unità di misura, le disposizioni dell’articolo 5 [che prevede eccezioni all’obbligo di indicare il prezzo per unità di misura]. Il prezzo per unità di misura non dev’essere indicato quando è identico al prezzo di vendita».

    8.

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, «[l]a pubblicità che menziona il prezzo di vendita dei prodotti di cui all’articolo 1 indica anche il prezzo per unità di misura, fatto salvo l’articolo 5».

    9.

    L’articolo 10 della direttiva 98/6 dispone che quest’ultima «non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano disposizioni più favorevoli in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi, fatti salvi gli obblighi imposti loro dal trattato».

    B. Diritto nazionale

    10.

    Dalla decisione di rinvio risulta che, conformemente alla prima frase dell’articolo 1, paragrafo 1, della Preisangabenverordnung (regolamento tedesco sull’esposizione dei prezzi; in prosieguo: la «PAngV»), chiunque offra, a titolo commerciale o professionale, o regolarmente ad altro titolo, beni o servizi a consumatori oppure, in qualità di fornitore, pubblicizzi beni o servizi presso consumatori indicandone il prezzo, deve indicare il prezzo da pagare, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre voci di prezzo (prezzi totali). Da tale decisione di rinvio risulta altresì che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, PAngV, se, oltre al corrispettivo di un bene o servizio, è richiesta una garanzia rimborsabile, l’importo della garanzia deve essere indicato in aggiunta al prezzo del bene o servizio e non deve essere indicato un importo totale.

    III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

    11.

    La resistente vende prodotti alimentari. In un suo volantino essa pubblicizzava bevande e yogurt in bottiglie e vasetti, i quali potevano essere restituiti, essendo previsto il versamento di una cauzione al momento dell’acquisto. L’importo della cauzione non era incluso nei prezzi esposti, ma era indicato con l’aggiunta «più... € di cauzione». Il ricorrente, un’associazione che tutela l’interesse dei suoi membri al rispetto del diritto della concorrenza, ritenendo tale condotta illegittima a causa della mancata indicazione di un prezzo totale, ha intentato un’azione inibitoria nei confronti della resistente, chiedendo il pagamento di una somma forfettaria a titolo di rimborso per le relative spese.

    12.

    Il Landgericht (Tribunale del Land, Germania) ha condannato la resistente. Tuttavia, il giudice d’appello ha respinto il ricorso.

    13.

    Dalla decisione di rinvio risulta che il giudice di secondo grado ha espresso dubbi quanto all’opportunità di continuare a interpretare l’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, della PAngV nel senso che è necessario includere la cauzione nel prezzo totale, aggiungendo che il ricorso del ricorrente non poteva, in ogni caso, essere accolto, poiché l’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV contiene una deroga (all’obbligo di indicare il prezzo totale) per il caso in cui sia richiesta una garanzia rimborsabile. Il giudice di secondo grado ha inoltre dichiarato che, sebbene tale disposizione sia contraria al diritto dell’Unione, essa è una norma in vigore e sarebbe quindi incompatibile con i principi dello Stato di diritto condannare la resistente, che vi si è conformata.

    14.

    Con il ricorso per cassazione proposto dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), giudice del rinvio, il ricorrente chiede la conferma della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado.

    15.

    Il giudice del rinvio osserva che l’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, della PAngV è una norma diretta a disciplinare il comportamento sul mercato ai sensi dell’articolo 3a del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge tedesca sulla concorrenza sleale; in prosieguo l’«UWG»). Nella misura in cui obbliga i commercianti a indicare il prezzo «totale» comprensivo di dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), tale disposizione trova il suo fondamento, secondo il giudice del rinvio, nell’articolo 1, nell’articolo 2, lettera a), nell’articolo 3 e nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/6. Pertanto, la questione se la resistente abbia violato o meno l’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, della PAngV dipende dall’interpretazione delle citate disposizioni di tale direttiva, e in particolare dalla questione se l’importo della cauzione da versare all’atto di acquisto di merci in bottiglie o vasetti a rendere debba essere incluso nel prezzo di vendita ai sensi dell’articolo 2, lettera a) della direttiva 98/6.

    16.

    Osservando che una risposta affermativa a tale questione osterebbe, in linea di principio, al mantenimento della norma nazionale prevista all’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV, il giudice del rinvio rileva che quest’ultima potrebbe comunque essere mantenuta qualora sia considerata una disposizione più favorevole in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi, che gli Stati membri possono adottare ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/6. Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se la norma nazionale di cui trattasi sia in ogni caso preclusa dalla direttiva 2005/29, che ha realizzato un’armonizzazione completa e preclude l’adozione di norme nazionali, anche qualora esse siano più favorevoli per i consumatori.

    17.

    Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se la nozione di “prezzo di vendita” di cui all’articolo 2, lettera a), della [direttiva 98/6] debba essere interpretata nel senso che essa deve includere l’importo della cauzione che il consumatore deve versare all’atto dell’acquisto di merci in bottiglie o vasetti a rendere.

    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

    2)

    Se, ai sensi dell’articolo 10 della [direttiva 98/6], gli Stati membri siano autorizzati a mantenere in vigore una misura di deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), della [direttiva 98/6], come quella di cui all’articolo 1, paragrafo 4, [della PAngV], ai sensi della quale, ove sia richiesta, oltre al corrispettivo di un prodotto, una garanzia rimborsabile, l’importo di tale garanzia deve essere indicato in aggiunta al prezzo del prodotto e non deve essere indicato un importo totale, o se ciò sia escluso dal principio di completa armonizzazione della [direttiva 2005/29]».

    18.

    Il ricorrente, la resistente, il governo tedesco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Dette parti sono anche state sentite all’udienza, svoltasi il 19 ottobre 2022.

    IV. Analisi

    19.

    Inizierò la mia analisi con alcune osservazioni preliminari sulla finalità e sul contesto più ampio dei regimi cauzione-rimborso (A). Esporrò in seguito gli argomenti che, a mio avviso, inducono a concludere che la nozione di «prezzo di vendita», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, deve essere interpretata nel senso che essa non include la cauzione rimborsabile versata dal consumatore quando acquista beni venduti in contenitori a rendere (B). Tale conclusione rende teorica la seconda questione pregiudiziale. Ciò premesso, qualora la Corte non accolga la mia proposta di risposta alla prima questione, illustrerò le ragioni che mi inducono a ritenere che una disposizione nazionale quale l’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV debba essere considerata una disposizione più favorevole in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/6, il cui mantenimento non è escluso dall’armonizzazione completa realizzata dalla direttiva 2005/29 (C).

    A. Osservazioni preliminari sui regimi cauzione-rimborso

    20.

    Dalla decisione di rinvio risulta che le bevande e gli yogurt di cui trattasi nel procedimento principale sono venduti in contenitori di vetro a rendere, sui quali è addebitata una cauzione. Questa cauzione è rimborsabile al momento della restituzione dei contenitori.

    21.

    In generale, i regimi cauzione-rimborso costituiscono strumenti per indurre il consumatore a restituire i contenitori vuoti, in vista di un successivo utilizzo o del riciclaggio, anziché, semplicemente, gettarli ( 4 ).

    22.

    Tale strumento di economia circolare non è certamente una novità. La banca dati degli strumenti di politica ambientale dell’OCSE cita, quale esempio noto più remoto, il regime irlandese del 1799, che incentivava la restituzione dei contenitori di acqua gassata, e la stessa banca dati contiene, quale regime più vecchio ivi registrato, l’Oregon bottle bill (legge dell’Oregon sulle bottiglie), del 1971 ( 5 ).

    23.

    Nell’ambito di tale banca dati, il regime cauzione-rimborso è stato definito come un sistema che prevede «un supplemento sul prezzo di prodotti potenzialmente inquinanti» che è rimborsato «quando l’inquinamento viene evitato mediante la restituzione dei prodotti o dei loro residui» ( 6 ).

    24.

    Occorre inoltre sottolineare che, in quanto potenziali rifiuti, i contenitori sono soggetti alla normativa dell’Unione costituita, in passato, dalla direttiva 85/339/CEE concernente gli imballaggi per liquidi alimentari ( 7 ) e, attualmente, dalla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ( 8 ), nonché dalla direttiva sulla plastica monouso ( 9 ). Poiché tali direttive fanno riferimento ai regimi cauzione-rimborso (o restituzione su cauzione) come possibili strumenti che gli Stati membri possono istituire al fine di adempiere ai loro obblighi definiti in tale contesto, esse riconoscono implicitamente l’idoneità di tali sistemi a contribuire efficacemente alla minimizzazione dell’impatto ambientale dei rifiuti ( 10 ). Ciò è stato espressamente riconosciuto nel tredicesimo considerando della direttiva 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose ( 11 ).

    25.

    Ciò premesso, quando gli Stati membri istituiscono regimi cauzione-rimborso devono rispettare i requisiti derivanti, tra l’altro, dalle norme in materia di libera circolazione delle merci. In tale contesto, in passato, taluni aspetti dei regimi danese e tedesco sono stati ritenuti incompatibili con tali requisiti ( 12 ).

    26.

    Tenuto conto di tali aspetti del contesto più ampio, risulta dal fascicolo che l’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV, di cui trattasi nel procedimento principale, è stato introdotto nel 1997, al fine di incentivare un sistema di imballaggi riutilizzabili e riciclabili (e di garantire una migliore comparabilità dei prezzi nei casi in cui è richiesta una cauzione rimborsabile). Il giudice del rinvio precisa che ciò è avvenuto in risposta alla sua sentenza nella causa «Flaschenpfand I», del 1993. Prendo atto che, in tale sentenza, il giudice del rinvio ha statuito che la pubblicizzazione di una bevanda rinfrescante in una bottiglia cui è applicata una cauzione e senza la menzione della cauzione e l’indicazione del prezzo totale era incompatibile con la PAngV ( 13 ).

    27.

    Ricordo che l’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV impone ai commercianti l’obbligo di indicare il prezzo del prodotto stesso e l’importo della cauzione, ove richiesta, vietando al contempo l’indicazione dell’importo totale.

    28.

    Mi soffermerò ora sulla prima questione pregiudiziale, al fine di verificare se, oltre a costituire un incentivo a partecipare agli sforzi per aumentare il riciclaggio e il riutilizzo, la cauzione applicata ai contenitori per bevande e alimenti debba essere considerata parte integrante del «prezzo di vendita» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6. In caso affermativo, l’importo della cauzione dovrebbe essere incorporato nel «prezzo di vendita» che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/6, deve essere indicato unitamente al «prezzo per unità di misura» nel caso di prodotti venduti ai consumatori. Siffatta conclusione sarebbe altresì pertinente per qualsiasi pubblicità che menziona il «prezzo di vendita», una materia disciplinata all’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva.

    B. Se la cauzione applicata a contenitori a rendere di bevande e yogurt sia parte integrante del «prezzo di vendita»

    29.

    Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, per «prezzo di vendita» si intende «il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta». L’esame del tenore letterale di tali termini (1), interpretati alla luce degli obiettivi specifici perseguiti dalla direttiva 98/6 (2), nonché degli obiettivi ambientali perseguiti da altri strumenti del diritto dell’Unione (3), mi porta a concludere che l’importo della cauzione non può essere considerato parte integrante del «prezzo di vendita» ai sensi di tale disposizione.

    1.   Formulazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6

    30.

    Spiegherò, nel prosieguo, che una cauzione, applicata a determinati contenitori, che deve essere rimborsata al cliente al momento della restituzione del contenitore non costituisce un’«imposta» (a). Mi soffermerò poi sugli ulteriori requisiti che la Corte ha collegato alla nozione di «prezzo di vendita» allorché ha descritto gli elementi rientranti in tale nozione come, in linea di principio, elementi inevitabili che costituiscono la controprestazione pecuniaria per l’acquisto del prodotto di cui trattasi (b).

    a)   La cauzione in questione non è un’«imposta»

    31.

    Rilevo, anzitutto, che la cauzione di cui trattasi non può essere considerata un’«imposta», elemento espressamente menzionato all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6 quale elemento che deve essere incluso nel «prezzo di vendita».

    32.

    Ciò semplicemente in ragione del fatto che, di regola, il gettito di un’imposta costituisce una fonte di entrate pubbliche senza che vi sia alcuna prestazione fornita a titolo di contropartita. Orbene, nessuna di tali caratteristiche connota una cauzione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale.

    33.

    Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, sembrerebbe che gli incassi provenienti dalla raccolta delle cauzioni di cui al procedimento principale non siano destinati all’Erario. Inoltre, come sarà esposto più dettagliatamente nel prosieguo, la cauzione può essere intesa come contropartita della consegna del contenitore, versata con l’accordo che sarà rimborsata all’atto della sua restituzione.

    34.

    Più precisamente, dalla natura intrinseca della cauzione di cui al procedimento principale (e, più in generale, di altri regimi analoghi) sembra emergere che, al momento del versamento di tale cauzione, il venditore (o anche una categoria più generale di commercianti) assume l’obbligo di accettare la restituzione del contenitore per il quale è stata versata la cauzione e di rimborsare l’importo della cauzione al cliente (o, di fatto, a chiunque restituisca il contenitore). A tal riguardo, il governo tedesco ha precisato che l’obbligo, per i commercianti, di accettare la restituzione del contenitore e di rimborsare la cauzione non è soggetto ad alcun termine.

    35.

    Per questi motivi, ritengo che la cauzione di cui trattasi non possa essere considerata un’«imposta».

    36.

    Effettuate tale precisazioni, esaminerò i requisiti specifici individuati dalla Corte nel contesto dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, che ho già menzionato e che servono a stabilire se un determinato elemento del prezzo possa essere considerato «finale».

    b)   Se la cauzione di cui trattasi sia un elemento finale del prezzo

    37.

    Al di là dell’espressa inclusione delle imposte nella nozione di «prezzo di vendita», come definita all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, detta direttiva non contiene alcuna indicazione aggiuntiva circa la portata esatta di tale nozione, a parte il fatto che il prezzo di vendita è il «prezzo finale».

    38.

    In sede di interpretazione di tali termini nella sentenza nella causa Citroën Commerce ( 14 ), sulla quale le parti nel presente procedimento hanno formulato numerose osservazioni, la Corte ha statuito, al punto 37 di tale sentenza, che, «[i]n quanto prezzo finale, il prezzo di vendita deve necessariamente comprendere gli elementi inevitabili e prevedibili del prezzo, che sono obbligatoriamente a carico del consumatore e che costituiscono la controprestazione pecuniaria per l’acquisto del prodotto interessato».

    39.

    In quel caso, l’acquirente aveva dovuto pagare le spese di consegna del veicolo dal produttore al concessionario, in aggiunta al prezzo di vendita indicato in un annuncio pubblicitario. L’annuncio menzionava anche le spese di consegna, ma, come nella causa di cui al procedimento principale, tali spese erano indicate separatamente. In tale contesto, la Corte ha sottolineato che il consumatore era effettivamente tenuto a pagare tali spese che, a differenza, in particolare, delle eventuali spese per la consegna del veicolo presso un luogo scelto dal consumatore, erano inevitabili e prevedibili ( 15 ). Sulla base di tali elementi, la Corte ha concluso che dette spese avrebbero dovuto essere incluse nel prezzo di vendita del veicolo, e non indicate separatamente ( 16 ).

    40.

    Al fine di valutare se la stessa conclusione possa applicarsi con riguardo a una cauzione rimborsabile, applicherò il criterio elaborato dalla Corte al punto 37 della sentenza Citroën Commerce, richiamato al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, che, a un esame più attento, sembra racchiudere in sé due criteri principali per stabilire se un determinato costo debba essere considerato parte del prezzo «finale» e, quindi, del prezzo «di vendita»: (i) esso deve costituire la contropartita per l’acquisto dei prodotti di cui trattasi e (ii) deve essere inevitabile, in quanto necessariamente e prevedibilmente a carico del consumatore.

    i) Se la cauzione in questione costituisca una controprestazione pecuniaria per l’acquisto del prodotto di cui trattasi

    41.

    In primo luogo, non ritengo che sussista alcun dubbio quanto al carattere pecuniario di una cauzione come quella in parola.

    42.

    In secondo luogo, fatto salvo il diritto nazionale applicabile, sembrerebbe che, tra l’acquisto del prodotto e la restituzione del contenitore, il consumatore non acquisti soltanto la proprietà del prodotto, ma anche quella del contenitore e possa, in linea di principio, disporne a proprio piacimento. A tal riguardo, pur condividendo l’opinione della resistente e del governo tedesco secondo cui l’acquisto del contenitore non è la finalità principale dell’acquisto e il consumatore non ha un interesse specifico nel contenitore, ritengo che tale acquisto accessorio non possa essere evitato, poiché il contenitore e il prodotto in esso venduto formano un tutt’uno, come sostenuto, in sostanza, dal ricorrente e dalla Commissione.

    43.

    Ciò detto, sembrerebbe che, fatto salvo il diritto nazionale applicabile, quando il consumatore «restituisce» il contenitore e il commerciante «rimborsa» la cauzione, ciò che si verifica in termini giuridici è che il commerciante (ri)acquista il contenitore, in ossequio al suo obbligo incondizionato. Inoltre, tale obbligo può non essere limitato ai contenitori dei prodotti acquistati presso tale commerciante specifico. L’obbligo di «rimborsare» la cauzione sembra costituire, quindi, un obbligo di acquisto dei contenitori presentati al commerciante al prezzo previsto dalla legge o altrimenti specificato.

    44.

    Si potrebbe quindi sostenere che, a differenza di quanto avviene per gli imballaggi per i quali non è richiesta una cauzione, l’applicazione di un regime cauzione-rimborso trasforma l’imballaggio in merce a tutti gli effetti, dotata di un valore economico autonomo che può essere distinto dal valore economico del suo contenuto.

    45.

    Tali considerazioni possono offrire uno spunto per l’argomento secondo cui i contenitori non costituiscono «prodotti offerti dai commercianti ai consumatori», ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 98/6, ai quali si collega il «prezzo di vendita» di cui all’articolo 2, lettera a), di tale direttiva ( 17 ). Ciò porterebbe quindi a ritenere che la cauzione non possa essere considerata un elemento del «prezzo di vendita» ai sensi di detta direttiva, poiché essa non costituisce la controprestazione per l’acquisto del prodotto di cui trattasi, bensì la controprestazione per l’acquisto accessorio del contenitore.

    46.

    Tuttavia, oltre ad essere alquanto macchinosa, questa costruzione non si concilia con il semplice fatto, già menzionato, che l’acquisto dei contenitori e l’acquisto delle merci ivi contenute non possono essere dissociati, per ovvie ragioni pratiche e da un punto di vista giuridico, fatte salve specifiche normative nazionali. Per tali ragioni, sono dell’avviso che una cauzione dovrebbe essere considerata parte integrante della controprestazione pecuniaria per l’acquisto delle merci offerte dai commercianti ai consumatori ai sensi della direttiva 98/6.

    47.

    Resta tuttavia da stabilire se i costi associati a una cauzione debbano essere considerati «inevitabili».

    ii) Se la cauzione di cui trattasi sia un elemento inevitabile del prezzo

    48.

    Le parti del presente procedimento hanno discusso a lungo sulla questione se una cauzione possa essere considerata una parte inevitabile del prezzo. Tale discussione, in sostanza, si è incentrata sul dilemma sollevato dalla natura elusiva della cauzione che, al momento dell’acquisto, il consumatore non può esimersi dal pagare, sebbene essa possa essere rimborsata in seguito, all’atto della restituzione del contenitore.

    49.

    Il ricorrente e la Commissione sostengono che il momento rilevante dovrebbe essere quello dell’acquisto, poiché è in tale momento che il consumatore è tenuto pagare l’importo totale per acquistare il prodotto di cui trattasi. Inoltre, la Commissione ha menzionato diverse ipotesi in cui il contenitore non viene restituito e, quindi, il rimborso della cauzione non viene sollecitato. Più precisamente, la Commissione ha fatto riferimento alla situazione in cui un turista acquisti un prodotto e in seguito lasci il territorio nazionale, perdendo in tal modo la possibilità di recuperare la cauzione. Essa ha sottolineato, inoltre, che il contenitore potrebbe andare perso o rompersi, oppure che il consumatore potrebbe semplicemente decidere di conservarlo e di utilizzarlo per altri fini, ad esempio per collocarvi confetture fatte in casa.

    50.

    A mio avviso, la Commissione ha perfettamente ragione nel suggerire che alcuni dei contenitori ai quali è applicata una cauzione potrebbero trovare una nuova vita, per così dire, o essere sviati dal percorso del riutilizzo (immediato) o del riciclaggio al quale erano destinati. È certamente possibile che una persona decida di non restituire determinati contenitori (e, pertanto, rinunci alla possibilità di riavere la cauzione), ad esempio vasetti di vetro che intenda utilizzare per una confettura di fragole fatta in casa, oppure contenitori di alluminio, inizialmente contenenti birra, che decida di conservare come ricordo di un festival musicale estivo. È altresì possibile che una persona viaggi occasionalmente al di fuori del paese e dimentichi di restituire un contenitore per il quale ha versato una cauzione o, semplicemente, non disponga del tempo per farlo, oppure che lasci cadere inavvertitamente una bottiglia di vetro che avrebbe potuto essere restituita e riutilizzata ma che, essendosi rotta, sfortunatamente non lo sarà.

    51.

    Ciò premesso, propendo per l’idea che queste non siano le situazioni tipiche normalmente associate al destino dei contenitori per i quali è versata una cauzione, una volta svuotati del loro contenuto. A tal riguardo, il governo tedesco ha precisato, in udienza, che nel 2019 il 96% dei contenitori in plastica per i quali è versata una cauzione viene restituito ( 18 ), il che dimostra, per lo meno in riferimento a tale Stato membro, una forte tendenza dei consumatori a partecipare agli sforzi per aumentare il riutilizzo e il riciclaggio (a prescindere da quali siano le alternative «concorrenti», ad esempio, gettare i contenitori, conservarli per usi pratici o per motivi sentimentali, romperli inavvertitamente o dimenticarsene del tutto). Sembrerebbe quindi che, nella grande maggioranza dei casi, i costi connessi a una cauzione sono, in fine, evitati.

    52.

    Inoltre, indipendentemente dal tasso percentuale preciso di restituzione degli imballaggi, ciò che più importa nel presente contesto è, a mio avviso, il fatto che la cauzione possa, in linea di principio, essere rimborsata, e si presume che lo sia.

    53.

    La situazione di una cauzione rimborsabile si distingue in modo sostanziale da una situazione che riguarda spese connesse alla consegna di un veicolo come nella causa Citroën Commerce, in cui il criterio dell’«inevitabilità» sembra aver svolto un ruolo decisivo.

    54.

    È forse per questo motivo che gran parte della discussione nella presente causa si è incentrata sulla questione se i costi associati a una cauzione rimborsabile siano evitabili oppure no. Tuttavia, nell’ambito della presente causa, la discussione concernente quale dei due possibili momenti (acquisto del prodotto o restituzione del contenitore) sia più rilevante ai fini di siffatta valutazione rischia di tramutarsi in una sorta di circolo vizioso. Il criterio dell’«inevitabilità» del costo era utile nel contesto della sentenza Citroën Commerce, in quanto ha permesso alla Corte, a mio avviso, di sottolineare che le spese di consegna in questione non riguardavano un servizio opzionale scelto dal consumatore ( 19 ). Tali termini sono tuttavia meno utili nelle circostanze del caso di specie le quali, a mio parere, possono essere valutate efficacemente attraverso il termine «finale», che caratterizza il «prezzo di vendita» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6 e che figura direttamente in tale disposizione

    55.

    Ritengo che il regime cauzione-rimborso sia caratterizzato dal fatto che la cauzione costituisce una parte del prezzo che può (ed è forse effettivamente destinata a) essere rimborsata al consumatore. Ciò muta radicalmente la situazione per quanto concerne il problema di stabilire se il prezzo pagato dal consumatore sia il prezzo finale rispetto alla situazione in cui non si applica un regime cauzione-rimborso. In altri termini, e come sostenuto, in linea di principio, dalla resistente e dal governo tedesco, il fatto che la cauzione possa sicuramente costituire un elemento inevitabile del prezzo al momento dell’acquisto non dovrebbe offuscare la sua natura intrinseca di elemento rimborsabile del prezzo, il che significa, di conseguenza, che esso non può rappresentare una componente del prezzo sostenuto in ultima analisi dal consumatore.

    56.

    Tali considerazioni mi inducono quindi a concludere che una cauzione rimborsabile non può essere considerata parte integrante del «prezzo di vendita» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6. Tale conclusione è altresì corroborata dagli obiettivi specifici che tale direttiva persegue e su cui mi soffermerò qui di seguito.

    2.   Obiettivi perseguiti dalla direttiva 98/6

    57.

    Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 98/6 ha lo scopo «di prevedere l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l’informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi».

    58.

    Di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce che «[i]l prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere non equivoci, agevolmente identificabili e facilmente leggibili».

    59.

    Dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/5 discende, più specificamente, che i commercianti devono indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura per tutti i prodotti cui si applica la direttiva 98/6 ( 20 ). Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della stessa, la pubblicità che menziona il prezzo di vendita deve indicare anche il prezzo per unità di misura.

    60.

    Sebbene l’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva sia presumibilmente alquanto ampio per quanto concerne i prodotti cui si applica ( 21 ), esso assume particolare pregnanza in un contesto in cui al consumatore sono offerti prodotti in quantità e in confezionamenti variabili e questi ha quindi interesse a confrontare i prezzi sulla base di una medesima unità di misura ( 22 ). Infatti, come ricordato dalla Corte, con l’adozione di tale strumento, il legislatore dell’Unione mirava a conseguire «la protezione dei consumatori non in materia di indicazione dei prezzi, in generale (...), bensì in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti con riferimento a diversi tipi di unità di misura» ( 23 ).

    61.

    Ciò premesso, e come rilevato dal giudice del rinvio, quando è presentato un prezzo «totale di vendita», il consumatore è ben informato sul costo dell’acquisto in concreto.

    62.

    A questo punto, desidererei ritornare sull’argomento del ricorrente, avallato dalla Commissione in udienza, del consumatore che disponga di un solo euro. In tale esempio iniziale del ricorrente, detto consumatore è, più precisamente, un minore che, per come interpreto tale argomento, potrebbe essere indotto a credere, erroneamente, che sia possibile acquistare la sua bevanda preferita per un importo pari a 89 centesimi, per poi scoprire che così non è, a causa dell’obbligo di versare una cauzione di altri 25 centesimi.

    63.

    Devo dire che sono del tutto solidale con questo piccolo cliente che, al momento della consegna della bevanda al cassiere per il pagamento, potrebbe rimanere deluso nello scoprire che «0,89 € + 0,25 € di cauzione» significa che la bevanda costa più di un euro e che, quindi, sfortunatamente, non potrà comprarla.

    64.

    Tuttavia, desidero sottolineare, anzitutto, che il parametro che, di regola, guida l’interpretazione delle disposizioni in materia di diritto dei consumatori da parte della Corte è quello di un consumatore ragionevolmente informato, e non di un consumatore vulnerabile come un minore ( 24 ). In secondo luogo, rilevo che il presunto beneficio di un’informazione semplice sul prezzo totale di un dato prodotto deve, in ogni caso, essere valutato alla luce degli svantaggi che incidono sulla possibilità, per i consumatori, di comparare agevolmente i prezzi dei prodotti venduti nel quadro di un regime cauzione-rimborso e di quelli che non lo sono, o anche di quelli cui si applicano cauzioni di importo diverso. In altri termini, le modalità di indicazione del prezzo di ciascun prodotto considerato separatamente non dovrebbero ostacolare la comparabilità dei prezzi dei prodotti considerati nel loro complesso.

    65.

    Alla luce di tale contesto più ampio, quando la cauzione è inclusa nel prezzo di vendita vi è il rischio che i consumatori operino un confronto errato tra i prezzi di vari prodotti, poiché per alcuni di tali prodotti, a differenza di altri, potrebbe essere richiesta una cauzione rimborsabile, e poiché potrebbero essere previste cauzioni di importo diverso, a seconda del tipo di contenitore o di prodotto ( 25 ). Dalla decisione di rinvio risulta che siffatte considerazioni (unitamente a considerazioni ambientali) hanno indotto il legislatore nazionale ad adottare l’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV, la disposizione di cui trattasi nel procedimento principale, mosso dalla preoccupazione dello svantaggio in termini visivi in cui incorrono i prodotti venduti nell’ambito di un regime cauzione-rimborso, dato che tali prodotti appaiono più costosi.

    66.

    Inoltre, ricordo che la direttiva 98/6, come regola generale, impone l’obbligo di indicare non soltanto il prezzo di vendita, ma anche il prezzo per unità di misura. L’inclusione dell’importo della cauzione nel prezzo di vendita può, a mio avviso, creare confusione quanto alle modalità di fissazione del prezzo per unità di misura. Ciò è particolarmente allarmante se si considera che questo prezzo costituisce, a mio avviso, lo strumento più semplice a disposizione del consumatore per confrontare i prezzi dei prodotti venduti in quantità diverse.

    67.

    Tali considerazioni sugli obiettivi perseguiti dalla direttiva 98/6 confermano, a mio avviso, la mia precedente conclusione secondo cui la cauzione non può essere considerata parte integrante del prezzo «di vendita» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6.

    68.

    Ritengo che lo stesso valga per quanto riguarda gli obiettivi ambientali ai quali i regimi cauzione-rimborso sono essenzialmente legati, come spiegherò più dettagliatamente nel prosieguo.

    3.   Contesto ambientale più ampio della direttiva 98/6

    69.

    I regimi cauzione-rimborso sono, anzitutto, strumenti della politica ambientale, poiché mirano a incentivare la partecipazione dei consumatori al riutilizzo o al riciclaggio, al fine di ridurre l’impatto ambientale negativo dei rifiuti. Essi sono riconosciuti come tali, espressamente o implicitamente, dalla normativa dell’Unione, com’è già stato brevemente osservato nella sezione A delle presenti conclusioni.

    70.

    Ricordo che un espresso riconoscimento in tal senso è contenuto nel tredicesimo considerando della direttiva relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose ( 26 ).

    71.

    Inoltre, la direttiva 85/339, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari ( 27 ) (ora abrogata), stabiliva, al suo articolo 5, paragrafo 2, che «[q]ualora venga applicato il sistema di deposito per il vuoto, gli Stati membri provvedono in modo appropriato affinché il consumatore sia chiaramente informato sull’ammontare del deposito». Nella proposta che ha portato a tale direttiva si chiarisce che la Commissione aveva esaminato l’opportunità di introdurre norme comuni, che sarebbero state più vincolanti e specifiche e che avrebbero riguardato, in particolare, lo sviluppo dei regimi cauzione-rimborso. Tale proposta suggeriva persino l’indicazione del simbolo «R» sugli imballaggi interessati, ma tale suggerimento non è stato accolto nella direttiva adottata ( 28 ), in seguito abrogata dalla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come già osservato ( 29 ).

    72.

    La proposta della Commissione, che ha portato all’adozione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, riconosce gli sforzi compiuti da alcuni Stati membri per far fronte ai problemi ambientali causati, in particolare, dall’uso di contenitori monouso, e menziona i regimi cauzione-rimborso introdotti o in procinto di essere introdotti in taluni Stati membri ( 30 ).

    73.

    Tuttavia, la versione iniziale della direttiva in questione non conteneva alcun riferimento ai regimi cauzione-rimborso, ( 31 )il che sembra riflettere le difficoltà poste da alcuni di tali regimi per quanto concerne il rispetto delle norme relative alla libera circolazione delle merci ( 32 ), aspetto cui ho già fatto riferimento nelle presenti conclusioni ( 33 ).

    74.

    Ciò è cambiato, peraltro, con le modifiche apportate all’articolo 5 di tale direttiva dalla direttiva 2018/852 ( 34 ). L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), come modificato, stabilisce attualmente che i sistemi di restituzione con cauzione rientrano tra le misure che gli Stati membri possono adottare per adempiere al loro obbligo di «incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del trattato (...)».

    75.

    Inoltre, a partire dal 2018, dall’allegato IV bis, punto 5, della direttiva relativa ai rifiuti ( 35 ), nonché dall’articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, punto a), della direttiva sulla plastica monouso, adottata nel 2019 ( 36 ), risulta che i regimi cauzione-rimborso sono riconosciuti come mezzi ai quali gli Stati membri possono ricorrere per conseguire, sostanzialmente, la riduzione o la prevenzione della produzione di rifiuti.

    76.

    Tali strumenti più o meno recenti del diritto dell’Unione nel settore degli imballaggi e dei rifiuti dimostrano quindi che il regime cauzione-rimborso è concepito, dal legislatore dell’Unione, come uno strumento che può effettivamente contribuire ad attenuare a lungo termine l’impatto negativo sull’ambiente, mentre la definizione delle modalità di funzionamento è rimessa agli Stati membri, nel rispetto del Trattato.

    77.

    Il divieto di indicare l’importo totale del prezzo di un prodotto venduto nell’ambito di un regime cauzione-rimborso, quale previsto all’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV, potrebbe essere considerato un metodo che, come sostenuto dalla resistente e come spiegato, in sostanza, dal governo tedesco in udienza, mira a richiamare l’attenzione dei consumatori sul fatto che un determinato contenitore può essere riciclato o riutilizzato. In tal modo, i consumatori possono essere indotti a scegliere siffatti prodotti, che sono considerati più rispettosi dell’ambiente. Tuttavia, questo messaggio potrebbe essere indebolito qualora sia indicato il prezzo totale, poiché tale modalità di indicazione del prezzo rischia di offuscare, in sostanza, l’informazione concernente l’applicabilità di un regime cauzione-rimborso.

    78.

    Siffatte considerazioni tratte dal contesto (ambientale) esterno della direttiva 98/6 costituiscono, quindi, un elemento aggiuntivo che, a mio avviso, conferma la mia precedente conclusione secondo cui l’importo della cauzione non può essere considerato parte integrante del «prezzo di vendita» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6.

    79.

    Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prezzo di vendita» ivi prevista non include una cauzione rimborsabile applicata ai contenitori a rendere nei quali sono offerti prodotti ai consumatori.

    C. In subordine: il divieto di indicare il prezzo «totale» costituisce una disposizione più favorevole che migliora l’informazione sui prezzi e agevola il raffronto tra questi ultimi

    80.

    Qualora la Corte decida di non accogliere la mia proposta di risposta alla prima questione e concluda che la cauzione costituisce parte integrante del «prezzo di vendita» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, occorrerebbe rispondere alla seconda questione proposta dal giudice del rinvio, ossia se l’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV possa essere mantenuto in vigore in quanto «disposizione più favorevole» ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/6 (1) e, in caso affermativo, se ciò sia escluso dall’armonizzazione completa realizzata dalla direttiva 2005/29 (2).

    1.   Se la norma nazionale in questione sia una «disposizione più favorevole» ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/6

    81.

    Ricordo che l’articolo 10 della direttiva 98/6 consente l’adozione di misure nazionali «più favorevoli» in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi. Pertanto, ove la cauzione di cui trattasi debba essere considerata parte integrante del «prezzo di vendita», il divieto di includerla nel prezzo di vendita previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV potrebbe comunque essere considerato conforme alla direttiva 98/6 qualora sia qualificabile come una misura «più favorevole».

    82.

    Il giudice del rinvio ritiene che la disposizione nazionale di cui trattasi non sia più favorevole ai consumatori, poiché li costringe a calcolare da soli il prezzo totale. Tale posizione è condivisa dalla Commissione.

    83.

    Sono indubbiamente d’accordo sul fatto che la norma nazionale in questione impone ai consumatori di sommare le due cifre al fine di calcolare il prezzo totale da pagare. Ciò detto, un regime cauzione-rimborso rende questo esercizio aritmetico inevitabile, in ogni caso, indipendentemente dal fatto che la cauzione sia inclusa o meno nel prezzo di vendita. Soprattutto, considerare la necessità di sommare due cifre come meno favorevole per i consumatori è frutto, a mio avviso, di una premessa non corretta quanto agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 98/6. A tal riguardo, e rinviando alle osservazioni che ho formulato al paragrafo 64 delle presenti conclusioni, da tale direttiva non discende che il legislatore dell’Unione abbia inteso proteggere i consumatori (ragionevolmente informati) dalla necessità di sommare due cifre nei casi in cui ciò si riveli necessario. La direttiva 98/6 si basa, piuttosto, sull’idea che, per i consumatori ragionevolmente informati, il confronto dei prezzi dovrebbe essere agevole. Tale obiettivo deve quindi essere tenuto a mente anche nella situazione specifica in cui un regime cauzione-rimborso trova applicazione. Per le ragioni che ho già esposto in precedenza, tale obiettivo è perseguito in modo migliore da una norma come quella risultante dall’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV.

    84.

    A tal riguardo, rinvio alle osservazioni formulate nella sezione B.2 delle presenti conclusioni, nella quale ho spiegato che il conseguimento ottimale dell’obiettivo di migliorare l’informazione dei consumatori in materia di prezzi nonché la loro capacità di confrontarli è garantita quando non è indicato l’importo totale del prezzo, comprensivo della cauzione.

    85.

    Infatti, l’indicazione dell’importo totale, comprensivo della cauzione, potrebbe complicare il raffronto tra i prezzi dei vari prodotti e, inoltre, potrebbe creare confusione per quanto riguarda la fissazione del prezzo per unità di misura. Pertanto, qualora la cauzione dovesse essere considerata parte integrante del prezzo di vendita, ritengo che gli stessi argomenti valgano a sostegno della conclusione che la mancata indicazione di un importo totale è una misura più favorevole ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/6 rispetto all’indicazione del prezzo totale.

    86.

    Ciò detto, all’atto di adozione di «disposizioni più favorevoli» ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/6, gli Stati membri devono rispettare i loro obblighi derivanti da altre disposizioni del diritto dell’Unione ( 37 ). In tale contesto, il giudice del rinvio ha espresso dubbi sulla questione se la disposizione nazionale di cui trattasi, anche qualora sia considerata «più favorevole», possa essere mantenuta, o se ciò sia escluso dall’armonizzazione completa realizzata dalla direttiva 2005/29. Esaminerò di seguito quest’ultimo aspetto della presente causa.

    2.   Norma nazionale di cui trattasi e direttiva 2005/29

    87.

    Come già rilevato, con la sua seconda questione il giudice del rinvio invita la Corte a chiarire se la disposizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV sia preclusa per effetto dell’armonizzazione completa realizzata dalla direttiva 2005/29. Sebbene la formulazione di tale questione non riveli una giustificazione più precisa dei dubbi del giudice del rinvio, sulla base degli argomenti sviluppati nella decisione di rinvio deduco che quest’ultimo ritiene possibile che la norma nazionale in questione comporti l’omissione di informazioni da considerare «rilevanti» ai sensi della direttiva 2005/29, in violazione di quanto richiesto da tale direttiva nel contesto della pubblicità.

    88.

    Occorre inoltre rilevare che la decisione di rinvio approfondisce gli aspetti pertinenti della direttiva 2005/29 che, di fatto, ha realizzato un’armonizzazione completa ( 38 ), e insiste anche sul rapporto tra tale direttiva e la direttiva 98/6. In tale contesto, il giudice del rinvio osserva che la direttiva 2005/29 non ammette misure nazionali derogatorie, anche qualora esse siano adottate, in quanto «più favorevoli», sulla base dell’articolo 10 della direttiva 98/6, salvo che rientrino nell’ambito di applicazione di una delle deroghe espresse previste dalla direttiva 2005/29, nessuna delle quali, secondo il giudice del rinvio, trova applicazione nel caso di specie.

    89.

    Pur riconoscendo la meticolosità dell’analisi del giudice del rinvio, non ritengo necessario occuparmene per intero, poiché, sulla base della mia interpretazione dei dubbi del giudice del rinvio, la sua utilità si fonda sulla premessa che l’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV deroghi al requisito previsto dalla direttiva 2005/29 di fornire al consumatore informazioni «rilevanti» sul prezzo dei prodotti offerti ( 39 ).

    90.

    Tuttavia, come spiegherò nel prosieguo, non ritengo che tale premessa sia corretta.

    91.

    Il giudice del rinvio sembra fondare i propri dubbi quanto alla compatibilità del divieto nazionale di indicare il prezzo totale con il diritto dell’Unione, in particolare, sull’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2005/29. Tale disposizione qualifica come «rilevanti» gli obblighi di informazione che trovano applicazione nel contesto della pubblicità e che sono previsti in altri strumenti di diritto dell’Unione, di cui l’allegato II della direttiva 2005/29 fornisce un elenco non esaustivo ( 40 ). Tale elenco menziona, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/6, ai sensi del quale, in linea di principio, il prezzo per unità di misura deve essere indicato in qualsiasi pubblicità che indichi anche il prezzo di vendita. Il giudice del rinvio osserva che anche l’obbligo di fornire informazioni sul prezzo di vendita dei prodotti offerti ai consumatori previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/6, benché non strettamente imposto dall’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva, dovrebbe essere considerato rilevante.

    92.

    Per come interpreto le preoccupazioni del giudice del rinvio, esse implicano che, nel quadro di tali considerazioni, per prezzo di vendita si dovrebbe intendere il «prezzo totale», comprensivo della cauzione. Poiché l’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV osta a che tale informazione specifica sia fornita in quanto tale al consumatore, esso può porsi in contrasto con l’obbligo di fornire informazioni rilevanti (sul prezzo), come richiesto dall’articolo 7 della direttiva 2005/29.

    93.

    Al fine di chiarire i dubbi del giudice del rinvio, rilevo, in primo luogo, che dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29 risulta che le informazioni rilevanti sono, in generale, informazioni «di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e [la cui omissione] induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso».

    94.

    In secondo luogo, osservo che il «prezzo comprensivo delle imposte» compare all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29 ( 41 ) tra sei tipi di informazioni considerate «rilevanti» nell’ambito di un «invito all’acquisto» ( 42 ).

    95.

    In terzo luogo, è vero che, nella sentenza nella causa Deroo-Blanquart, la Corte ha dichiarato che «è considerat[o] informazione rilevante (...) il prezzo globale di un prodotto, e non il prezzo di ciascuno dei suoi elementi», e che, pertanto, l’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29 «impone al professionista di indicare al consumatore il prezzo globale del prodotto interessato» ( 43 ). In quel caso, il professionista aveva indicato il prezzo globale di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, offerto al consumatore come un pacchetto, ma senza indicare le singole componenti del prezzo. La Corte ha dichiarato che la mancata indicazione separata del prezzo del computer e dei programmi informatici non costituiva un’omissione ingannevole ai sensi della direttiva 2005/29.

    96.

    Interpreto il dictum, contenuto nella sentenza Deroo-Blanquart, secondo cui il prezzo globale è un’informazione rilevante, come un riferimento implicito a situazioni nelle quali al consumatore sono presentati soltanto diverse componenti del prezzo, il che gli renderà difficile capire il prezzo effettivo del prodotto. In quanto tale, non ritengo che esso possa essere pienamente trasposto alle circostanze del caso di specie, poiché, per le ragioni che ho esposto nella parte precedente delle presenti conclusioni, è difficile paragonare una cauzione, in quanto rimborsabile, a un prezzo da pagare per programmi informatici installati in un computer o per qualsiasi altro prodotto presentato in un’offerta congiunta.

    97.

    Inoltre, ritengo che la questione pertinente da porsi nel presente contesto non sia se il divieto di indicare l’importo totale del prezzo comporti un’omissione di «informazioni rilevanti», bensì se questo sia l’effetto dell’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV, considerato nel suo complesso. Ricordo che tale disposizione, oltre a sancire tale divieto, prevede l’obbligo di indicare il prezzo del prodotto e l’importo della cauzione.

    98.

    Ricordo inoltre che, come sottolineato anche dalla Corte nella sentenza Deroo-Blanquart ( 44 ), ai sensi del considerando 14 della direttiva 2005/29, un’informazione rilevante è un’informazione chiave necessaria affinché il consumatore possa prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

    99.

    In tali circostanze, ritengo che l’indicazione del prezzo sotto forma di due elementi (chiaramente) indicati e connessi, come «0,89 € + 0,25 € di cauzione» fornisca al consumatore non soltanto l’informazione sul prezzo totale da pagare al momento dell’acquisto, che può essere facilmente ottenuta da un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto ( 45 ), ma anche l’informazione, egualmente importante, concernente il fatto che il prodotto è venduto nel quadro di un regime cauzione-rimborso, con le specifiche implicazioni economiche e ambientali che ho descritto in precedenza.

    100.

    Infine, ricordo che, affinché una pratica possa essere considerata sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/29, essa deve, segnatamente, falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori ossia, come risulta dall’articolo 2, lettera e), della direttiva 2005/29, essere idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

    101.

    Di converso, dalla decisione di rinvio risulta che l’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV è stato adottato al fine di migliorare la capacità dei consumatori di prendere decisioni consapevoli, fondate su una migliore comparabilità dei prezzi. Inoltre, dalla valutazione condotta nella parte precedente delle presenti conclusioni risulta che l’indicazione separata della cauzione, senza indicazione di un prezzo totale, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 98/6 in materia di miglioramento dell’informazione dei consumatori e di agevolazione del raffronto tra i prezzi. In tali circostanze, non vedo in che modo la disposizione nazionale di cui trattasi possa, di per sé, avere l’effetto di imporre ai commercianti di mettere in atto una condotta idonea ad alterare la capacità dei consumatori nel senso di cui all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2005/29.

    102.

    Alla luce di quanto precede, suggerisco quindi alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che la direttiva 2005/29 non osta a una disposizione nazionale, quale l’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV, ai sensi della quale, ove sia richiesta, oltre al corrispettivo di un prodotto, una garanzia rimborsabile, l’importo di tale garanzia deve essere indicato in aggiunta al prezzo del prodotto e non deve essere indicato un importo totale.

    V. Conclusione

    103.

    Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nei seguenti termini:

    L’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori,

    deve essere interpretato nel senso che

    la nozione di «prezzo di vendita» ivi prevista non include una cauzione rimborsabile applicata a contenitori a rendere nei quali sono offerti prodotti ai consumatori.


    ( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

    ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU 1998, L 80, pag. 27).

    ( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22).

    ( 4 ) V. sentenza del 14 dicembre 2004, Commissione/Germania (C‑463/01, EU:C:2004:797, punto 76) e considerando 4 della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 2018, L 150, pag. 141) (in prosieguo: la «direttiva 2018/852»). Per una rassegna, v. A European Refunding Scheme for Drinks Containers, Parlamento europeo, 2011, pag. 12 e segg., e, più recentemente e in generale, Environment Ministers’ commitments on plastics. National-level visions, actions and plans announced at the 2022 OECD Council at Ministerial Level (MCM), giugno 2022, ENV/EPOC(2022)14.

    ( 5 ) Policy Instruments for Environment, OECD, Database, 2017, pag. 8.

    ( 6 ) Ibidem. Come indica tale fonte, i regimi cauzione-rimborso non riguardano soltanto i contenitori per bevande, ma possono applicarsi anche ad altri oggetti, come le batterie al piombo-acido o i pneumatici di scarto.

    ( 7 ) Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (GU 1985, L 176, pag. 18), abrogata dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 1994, L 365, pag. 10) (in prosieguo: la «direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»).

    ( 8 ) Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2018/852, citata supra alla nota 4.

    ( 9 ) Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (GU 2019, L 155, pag. 1).

    ( 10 ) V., in particolare, i considerando 7, 8 e 10, nonché l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/339/CEE del Consiglio, citata supra alla nota 7; articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, citata supra alla nota 7, come modificata; e articolo 9, terzo comma, punto a), della direttiva sulla plastica monouso, citata supra alla nota 9.

    ( 11 ) Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU 1991, L 78, pag. 38), abrogata dalla direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU 2006, L 266, pag. 1).

    ( 12 ) Sentenze del 20 settembre 1988, Commissione/Danimarca (302/86, EU:C:1988:421); del 14 dicembre 2004, Radlberger Getränkegesellschaft e S. Spitz (C‑309/02, EU:C:2004:799); e del 14 dicembre 2004, Commissione/Germania (C‑463/01, EU:C:2004:797). Inoltre, in un contesto di normativa e prassi nazionali riguardanti un regime di cauzione-rimborso, la sentenza del 9 giugno 2021, Dansk Erhverv/Commissione (T‑47/19, EU:T:2021:331) verte sulla legittimità della decisione C(2018) 6315 final della Commissione, del 4 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.44865 (2016/FC) – Germania – Presunti aiuti in favore di negozi di bevande situati alla frontiera tedesca, ed è oggetto di impugnazione nella causa pendente C‑508/21 P.

    ( 13 ) BGH, 14 ottobre 1993, I ZR 218/91. Detta sentenza è disponibile all’indirizzo: https://research.wolterskluwer-online.de/document/bdbc1eba-d26c-4ffc-915c-2a5b764acf6b.

    ( 14 ) Sentenza del 7 luglio 2016, Citroën Commerce (C‑476/14, EU:C:2016:527; in prosieguo: la «sentenza Citroën Commerce»).

    ( 15 ) Così facendo, la Corte ha verosimilmente inteso distinguere tali spese inevitabili dal prezzo di eventuali servizi opzionali. Siffatti servizi opzionali hanno formato oggetto della causa Vueling Airlines, richiamata dalla Corte. V. sentenza Citroën Commerce, punti da 38 a 40, nonché sentenza del 18 settembre 2014, Vueling Airlines (C‑487/12, EU:C:2014:2232, in prosieguo: la «sentenza Vueling Airlines», punto 37).

    ( 16 ) Per quanto mi è dato comprendere, per effetto delle particolarità della causa non era necessario che la Corte esaminasse l’ultimo elemento del criterio esposto al punto 37 della sentenza, richiamato al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, concernente la questione se le dette spese costituissero la controprestazione pecuniaria per l’acquisto del prodotto.

    ( 17 ) Ricordo che, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 98/6, quest’ultima ha lo scopo di «prevedere l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l’informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi». Il corsivo è mio.

    ( 18 ) Osservo che nel documento Awareness and Exchange of Best Practices on the Implementation and Enforcement of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste, Final Report, Commissione europea, DG ENV, 3 agosto 2011, pag. 80, punto 5.1.2., disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/packaging/packaging_final_report.pdf., è indicato un tasso di restituzione delle bottiglie riutilizzabili pari al 98,5%.

    ( 19 ) V. supra, paragrafo 39 e nota 15. Ricordo che, nella sentenza Citroen Commerce, la Corte ha fatto riferimento alla sua precedente sentenza Vueling Airlines, nella quale essa aveva distinto tra, da un lato, gli elementi inevitabili e prevedibili del prezzo del servizio aereo, che devono essere specificati quali componenti del prezzo finale e, dall’altro, i supplementi di prezzo, relativi a servizi che non sono né obbligatori né indispensabili per il servizio aereo stesso (come il trasporto dei bagagli), ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).

    ( 20 ) L’obbligo di indicare il prezzo per unità di misura è soggetto ad alcune eccezioni, ad esempio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, ultima frase, quando «è identico al prezzo di vendita».

    ( 21 ) Lo dimostra il fatto che, nella sentenza Citroën Commerce, la Corte ha applicato la direttiva 98/6 all’indicazione del prezzo in un annuncio pubblicitario relativo a un veicolo. La soluzione opposta era stata proposta nelle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Citroën Commerce (C‑476/14, EU:C:2015:814; in prosieguo: le «conclusioni nella causa Citroën Commerce», paragrafo 50).

    ( 22 ) Conclusioni nella causa Citroën Commerce, paragrafo 48. V. anche conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Commissione/Belgio (C‑421/12, EU:C:2013:769, paragrafo 63).

    ( 23 ) Sentenza del 10 luglio 2014, Commissione/Belgio (C‑421/12, EU:C:2014:2064), punto 59.

    ( 24 ) V., a tal proposito, il considerando 18 della direttiva 2005/29 e, ad esempio, la sentenza del 3 febbraio 2021, Stichting Waternet (C‑922/19, EU:C:2021:91, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).

    ( 25 ) Il governo tedesco ha spiegato che, per quanto riguarda i prodotti nazionali, la cauzione è pari a 2, 3, 8, 15 o 25 centesimi, a seconda del tipo di contenitore. Il prezzo totale di tali prodotti può quindi variare, anche quando sono venduti in quantità identiche. Inoltre, tale governo ha aggiunto che per i prodotti importati può non essere richiesta una cauzione oppure la cauzione per tali prodotti può essere di importo diverso.

    ( 26 ) Richiamata supra, alla nota 11. «[C]onsiderando che il ricorso a incentivi economici quali l’istituzione di un sistema di cauzione può favorire la raccolta selettiva e il riciclaggio di pile ed accumulatori usati». Tale strumento è stato abrogato dalla direttiva 2006/66/CE, menzionata alla nota 11, che non contiene alcuna menzione specifica dei regimi cauzione-rimborso. V. articolo 8 di tale direttiva, sui «Sistemi di raccolta».

    ( 27 ) Richiamata supra, alla nota 7.

    ( 28 ) V. progetto di articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della proposta di direttiva del Consiglio concernente gli imballaggi per liquidi alimentari COM(81) 187 def. (GU 1981, C 204, pag. 6), nonché punto 9 della relazione a tale proposta.

    ( 29 ) Richiamata supra, alla nota 7.

    ( 30 ) Proposta di direttiva del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio COM(92) 278 def., punti 1.3, 1.6 e 3.2. Riferimenti analoghi figuravano anche nella relazione alla proposta che ha portato all’adozione della direttiva 85/339, menzionata alla nota 28, pagg. da 6 a 7.

    ( 31 ) V. articolo 7 della versione iniziale di tale direttiva sui «Sistemi di restituzione, raccolta e recupero».

    ( 32 ) Proposta COM(92) 278 def., richiamata alla nota 30, pag. 8, punto 4.1. La proposta menziona il «caso danese», intendendo richiamare, verosimilmente, la sentenza del 20 settembre 1988, Commissione/Danimarca (C-302/86, EU:C:1988:421), menzionata a pag. 4, punto 1.6, della proposta.

    ( 33 ) V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.

    ( 34 ) Richiamata supra, alla nota 4.

    ( 35 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata (GU 2008, L 312, pag. 3). V. anche considerando 29 e 30 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU 2018, L 150, pag. 109), che ha introdotto l’allegato IV bis nella direttiva relativa ai rifiuti.

    ( 36 ) Richiamata supra, alla nota 9.

    ( 37 ) Faccio riferimento alla condizione di cui all’articolo 10 della direttiva 98/6, «fatti salvi gli obblighi imposti loro dal trattato».

    ( 38 ) V., ad esempio, sentenza del 10 luglio 2014, Commissione/Belgio (C‑421/12, EU:C:2014:2064, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 39 ) Rilevo che la valutazione alla luce della direttiva 2005/29 è generalmente condotta in riferimento a una determinata pratica commerciale volontariamente adottata da un professionista o a una normativa nazionale che vieta, in ogni caso, una determinata condotta, spingendosi asseritamente oltre quanto consentito dalle norme armonizzate della direttiva 2005/29. Di converso, la seconda questione del giudice del rinvio invita la Corte a valutare la compatibilità con tale direttiva di un requisito di legge che comporta una condotta idonea, sulla base dei dubbi del giudice del rinvio, a sfociare in una pratica commerciale sleale. Ciò detto, ritengo che siffatta valutazione sia giustificata poiché, se gli Stati membri fossero autorizzati a imporre ai professionisti l’adozione di una condotta integrante una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29, ciò priverebbe detta direttiva del suo effetto utile.

    ( 40 ) L’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 dichiara che «[s]ono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui l’allegato II fornisce un elenco non completo».

    ( 41 ) L’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), definisce quale informazione rilevante «il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore».

    ( 42 ) L’articolo 2, lettera i), della direttiva 2005/29 definisce l’«invito all’acquisto» come «una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto». V., su tale nozione, sentenza del 12 maggio 2011, Ving Sverige (C‑122/10, EU:C:2011:299, punto 28).

    ( 43 ) Sentenza del 7 settembre 2016, Deroo-Blanquart (C‑310/15, EU:C:2016:633, in prosieguo: la «sentenza Deroo-Blanquart», punto 46).

    ( 44 ) Sentenza Deroo-Blanquart, punto 48.

    ( 45 ) Trattasi del parametro di riferimento utilizzato dalla direttiva 2005/29, conformemente al suo considerando 18.

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