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Document 62021CC0524

    Conclusioni dell’avvocato generale J. Richard de la Tour, presentate il 29 settembre 2022.


    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:740

     CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    JEAN RICHARD DE LA TOUR

    presentate il 29 settembre 2022 ( 1 )

    Cause riunite C‑524/21 e C‑525/21

    IG

    contro

    Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov (C‑524/21)

    e

    Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti

    contro

    IM (C‑525/21)

    [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania)]

    «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/94/CE – Tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Presa in carico da parte degli organismi di garanzia dei diritti dei lavoratori subordinati – Limitazione dell’obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia – Recupero in caso di superamento del periodo di tre mesi precedenti/successivi all’apertura di una procedura di insolvenza»

    I. Introduzione

    1.

    Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale hanno ad oggetto l’interpretazione della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro ( 2 ).

    2.

    Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie, da un lato, tra IG e l’Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Ilfov (Centro per l’impiego del distretto di Ilfov, Romania; in prosieguo: l’«AJOFM Ilfov») (causa C‑524/21) e, dall’altro, tra l’Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă Bucureşti (Centro comunale per l’impiego di Bucarest, Romania; in prosieguo: l’«AMOFM Bucarest») e IM (causa C‑525/21) in merito al recupero degli importi versati da un organismo di garanzia salariale per i diritti salariali non pagati a causa dell’insolvenza del datore di lavoro. Si pone infatti la questione diretta a chiarire se e in che modo detti importi possano essere recuperati presso il lavoratore subordinato qualora non siano stati versati per il periodo di riferimento previsto dalla direttiva 2008/94 o qualora siano stati richiesti oltre il termine di prescrizione legale nazionale.

    3.

    Nelle presenti conclusioni, che, conformemente alla richiesta della Corte, sono incentrate sulle questioni pregiudiziali terza e quinta spiegherò i motivi per i quali la direttiva 2008/94 e i principi di equivalenza, di effettività e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa e a una prassi nazionali che prevedano, in assenza di misure transitorie, il recupero degli importi indebitamente versati per periodi non ricompresi nel quadro normativo o che sono stati richiesti oltre il termine legale di prescrizione, qualora gli ex lavoratori interessati non siano più in grado di chiedere il pagamento degli importi relativi a retribuzioni non pagate presso l’organismo di garanzia.

    4.

    Nei casi in cui, alla data del recupero o della decisione del giudice adito, i lavoratori subordinati possano ancora far valere i loro diritti derivanti dalla direttiva 2008/94, il giudice del rinvio deve verificare che le modalità di attuazione della direttiva medesima, relative al recupero dei primi importi versati, siano conformi, da un lato, al principio di equivalenza, il quale richiede che tali modalità procedurali non siano meno favorevoli di quelle relative al trattamento di situazioni analoghe di natura puramente interna, e, dall’altro, al principio di effettività, il quale esige che dette modalità procedurali non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.

    II. Contesto normativo

    A.   Direttiva 2008/94

    5.

    I considerando 2, 3 e 7 della direttiva 2008/94 enunciano quanto segue:

    «(2)

    La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989, indica al punto 7 che la realizzazione del mercato interno deve portare a un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nel[l’Unione europea] e che tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della normativa sul lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle in materia di fallimenti.

    (3)

    Sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro e per assicurare loro un minimo di tutela, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati, tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nel[l’Unione]. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati.

    (…)

    (7)

    Gli Stati membri possono stabilire limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia, limitazioni che devono essere compatibili con l’obiettivo sociale della direttiva e possono tener conto dei diversi livelli dei diritti».

    6.

    Il capo I di tale direttiva, rubricato «Ambito di applicazione e definizioni», include gli articoli 1 e 2.

    7.

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva:

    «La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1».

    8.

    L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 così stabilisce:

    «Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l’autorità competente, in virtù di dette disposizioni:

    a)

    ha deciso l’apertura del procedimento; oppure

    b)

    ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento».

    9.

    Il capo II della direttiva 2008/94, rubricato «Disposizioni relative agli organismi di garanzia», comprende gli articoli da 3 a 5.

    10.

    L’articolo 3 di tale direttiva così dispone:

    «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.

    I diritti di cui l’organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri».

    11.

    L’articolo 4 di detta direttiva è così formulato:

    «1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all’articolo 3.

    2.   Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. Questa durata tuttavia non può essere inferiore ad un periodo, riferito alla retribuzione degli ultimi tre mesi, di rapporto di lavoro che si colloca prima e/o dopo la data di cui all’articolo 3, secondo comma.

    Gli Stati membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore a sei mesi.

    Gli Stati membri che prevedono un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi possono limitare ad otto settimane il periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. In tal caso, per il calcolo del periodo minimo sono presi in considerazione i periodi più favorevoli per i lavoratori subordinati.

    3.   Gli Stati membri possono inoltre fissare massimali per i pagamenti effettuati dall’organismo di garanzia. Tali massimali non devono essere inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l’obiettivo sociale della presente direttiva.

    Quando gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà, comunicano alla Commissione [europea] i metodi con cui fissano il massimale»

    12.

    L’articolo 12, lettera a), della medesima direttiva così recita:

    «La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri:

    a)

    di adottare le misure necessarie per evitare abusi».

    B.   Diritto rumeno

    13.

    L’articolo 2 della Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (Legge n. 200/2006, relativa alla costituzione e all’utilizzo del Fondo di garanzia per il pagamento dei crediti salariali) ( 3 ), del 22 maggio 2006, prevede quanto segue:

    «Il Fondul de garantare [pentru plata creanțelor salariale (Fondo di garanzia per il pagamento dei crediti salariali, Romania; in prosieguo: il «Fondo di garanzia»)] garantisce il pagamento dei crediti salariali derivanti dai contratti individuali di lavoro e dai contratti collettivi di lavoro conclusi tra i lavoratori subordinati e i datori di lavoro nei confronti dei quali sono state pronunciate decisioni giudiziali definitive di apertura di una procedura di insolvenza e nei confronti dei quali è stata disposta la misura della revoca totale o parziale del potere di amministrazione (…)».

    14.

    L’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale legge così stabilisce:

    «Nei limiti e alle condizioni stabiliti nel presente capo, le seguenti categorie di crediti salariali sono a carico delle risorse del Fondo di garanzia:

    a)

    gli arretrati salariali».

    15.

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di detta legge:

    «La somma totale dei crediti salariali di cui si fa carico il Fondo di garanzia non può superare l’importo di tre salari lordi medi nazionali per lavoratore subordinato».

    16.

    L’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della medesima legge dispone quanto segue:

    «(1)   I crediti salariali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), sono presi in carico per un periodo di 3 mesi civili.

    (2)   Il periodo previsto al paragrafo 1 è il periodo anteriore alla data in cui è richiesta la concessione dei diritti e precede o segue la data di apertura della procedura di insolvenza».

    17.

    L’articolo 5, paragrafo 1, delle Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (Norme metodologiche di applicazione della [legge n. 200/2006]) ( 4 ), del 21 dicembre 2006, così recita:

    «I crediti salariali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della legge [n. 200/2006] si riferiscono al periodo di tre mesi civili previsto all’articolo 15, paragrafo 1, di [tale] legge; tale periodo è anteriore al mese nel corso del quale è richiesta la concessione dei diritti»

    18.

    L’articolo 7 delle norme metodologiche stabilisce quanto segue:

    «(1)   Se i crediti dei lavoratori subordinati del datore di lavoro in stato di insolvenza sono anteriori al mese di apertura della procedura di insolvenza, il periodo di 3 mesi civili di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della legge [n. 200/2006] precede la data di apertura della procedura.

    (2)   Se i crediti dei lavoratori subordinati del datore di lavoro in stato di insolvenza sono successivi al mese di apertura della procedura di insolvenza, il periodo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, di [detta] legge segue la data di apertura della procedura».

    19.

    Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Legge n. 76/2002 relativa al regime di assicurazione contro la disoccupazione e alla promozione dell’occupazione) ( 5 ), del 16 gennaio 2002:

    «Gli importi indebitamente pagati attingendo al bilancio delle assicurazioni contro la disoccupazione e qualsiasi altro addebito a carico del bilancio delle assicurazioni contro la disoccupazione diverso dal contributo all’assicurazione per il lavoro sono recuperati sulla base di decisioni emanate dalle agenzie per l’impiego (…), le quali costituiscono titoli esecutivi».

    20.

    L’articolo 731, della Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (Legge n. 500/2002 sulle finanze pubbliche) ( 6 ), dell’11 luglio 2002, così dispone:

    «Il recupero degli importi che costituiscono un pregiudizio/pagamento irregolare in danno ai fondi pubblici, determinati dai competenti organi di vigilanza, viene effettuato con la riscossione degli interessi e delle penalità di mora o con le maggiorazioni di mora, a seconda dei casi, applicabili alle entrate di bilancio, calcolati per il periodo che intercorre dal verificarsi del pregiudizio/pagamento al recupero degli importi».

    III. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

    A.   Causa C‑524/21

    21.

    Con decisione del 13 marzo 2017, l’AJOFM Ilfov accoglieva la domanda, presentata l’8 febbraio 2017 da un liquidatore giudiziale, diretta alla determinazione e al pagamento dell’importo dei crediti salariali presi in carico dal Fondo garanzia ai quali IG aveva diritto per i mesi da maggio a luglio 2013, in seguito al fallimento del suo datore di lavoro. L’importo di tali crediti salariali veniva fissato a 1308 lei rumeni (RON) (circa EUR 287) ( 7 ).

    22.

    Sulla base dell’interpretazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge n. 200/2006 fornita dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) nella sentenza del 5 marzo 2018, n. 16/2018 ( 8 ), con decisione del 6 agosto 2019, la Curtea de Conturi (Corte dei conti, Romania), ordinava all’Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Centro nazionale per l’impiego, Romania) di applicare le misure volte a determinare l’entità del danno e il recupero dei pagamenti effettuati dal Fondo di garanzia per gli arretrati salariali dovuti da taluni datori di lavoro in stato di insolvenza, relativi a periodi non ricompresi nel quadro normativo.

    23.

    A seguito di tale decisione, il 31 dicembre 2019 il direttore esecutivo dell’AJOFM Ilfov disponeva il recupero dell’importo dei crediti salariali percepiti da IG, maggiorati degli interessi e delle penalità di mora. A sostegno della sua decisione, questi riteneva che la domanda di presa in carico di detti crediti da parte del Fondo di garanzia fosse stata presentata l’8 febbraio 2017, mentre la data di apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell’ex datore di lavoro di IG, che quindi avrebbe determinato il periodo di riferimento durante il quale una siffatta domanda poteva essere presentata, era il 19 marzo 2010. Pertanto, secondo l’AJOFM Ilfov, la domanda di presa in carico, essendo stata presentata oltre i termini di legge, era irricevibile.

    24.

    IG impugnava, con ricorso proposto il 17 marzo 2020, la decisione dell’AJOFM Ilfov dinanzi al Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania). Con sentenza civile del 25 maggio 2020, quest’ultimo respingeva il ricorso di IG in quanto infondato.

    25.

    Per giungere a tale conclusione, il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest) si basava, da un lato, sulla sentenza della Corte di cassazione del 5 marzo 2018, secondo la quale, in sostanza, il periodo di tre mesi in relazione al quale il Fondo di garanzia può prendere in carico e pagare i crediti salariali del datore di lavoro in stato di insolvenza assumerebbe come esclusivo riferimento la data di apertura della procedura di insolvenza. Orbene, nel caso di specie, poiché tale procedura era stata formalmente avviata nei confronti del suo ex datore di lavoro il 19 marzo 2010, IG avrebbe dovuto beneficiare del pagamento dei crediti salariali soltanto per i periodi compresi rispettivamente tra dicembre 2009 e febbraio 2010 e tra aprile 2010 e giugno 2010.

    26.

    Inoltre, considerando che l’istanza presentata dal liquidatore riguardava i crediti salariali corrispondenti ai mesi da maggio a luglio 2013, che quindi non rientravano nel periodo di riferimento stabilito dalla sentenza della Corte di cassazione del 5 marzo 2018, il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest) ha ritenuto che non sussistesse alcuna base giuridica che consentisse la presa in carico di tali diritti per il periodo richiesto.

    27.

    Dall’altro lato, detto giudice, al fine di respingere il ricorso di IG, rigettava altresì l’argomento di quest’ultimo relativo all’incompetenza dell’AJOFM Ilfov a determinare e a recuperare l’importo dei crediti salariali di cui trattasi. A tale riguardo, il giudice medesimo ha sostenuto che il legislatore rumeno avrebbe espressamente stabilito che gli importi indebitamente accordati a carico del bilancio delle assicurazioni contro la disoccupazione, al pari dei crediti salariali percepiti da IG, dovevano essere recuperati presso i beneficiari che, nel caso del Fondo di garanzia, erano i dipendenti e non i datori di lavoro, essendo questi ultimi sostanzialmente contribuenti.

    28.

    Avverso la sentenza del Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest) IG ha interposto appello dinanzi alla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania). A sostegno del proprio ricorso, IG fa valere, in primo luogo, che la valutazione del giudice di primo grado si fonderebbe su un’erronea applicazione nei suoi confronti, da parte dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), delle disposizioni pertinenti, in quanto detta valutazione rimetterebbe in discussione i diritti salariali che la ricorrente avrebbe legalmente acquisito con la decisione dell’AJOFM Ilfov del 13 marzo 2017, dal momento che tale atto amministrativo non può più essere revocato essendo già entrato nell’ambito disciplinato dal diritto civile.

    29.

    In secondo luogo, IG ritiene che le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 2, della legge n. 200/2006, nell’interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di cassazione del 5 marzo 2018, non possano più considerarsi una base giuridica per la decisione dell’AJOFM Ilfov del 13 marzo 2017, essendo state dichiarate contrarie alla Constituția (Costituzione) con decisione della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) ( 9 ).

    30.

    In terzo luogo, IG evidenzia che il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest) avrebbe erroneamente respinto l’argomento relativo all’incompetenza dell’AJOFM Ilfov, in quanto avrebbe confuso il beneficiario delle disposizioni della legge n. 200/2006. A tale titolo, IG sostiene che il dipendente non sarebbe il beneficiario di detta legge, in quanto ottiene diritti salariali in conseguenza del lavoro prestato, mentre è il datore di lavoro che versa il contributo al Fondo di garanzia.

    B.   Causa C‑525/21

    31.

    Con decisione del 14 marzo 2018, l’AMOFM Bucarest dava corso alla domanda presentata da un liquidatore giudiziario diretta alla determinazione e al pagamento dell’importo dei crediti salariali presi a carico dal Fondo di garanzia di cui doveva beneficiare IM per i mesi di ottobre e novembre 2017 a causa dell’insolvenza del suo datore di lavoro. L’importo di detti diritti veniva fissato a RON 3143 (circa EUR 674) ( 10 ).

    32.

    Sulla base della decisione della Curtea de Conturi (Corte dei conti) del 6 agosto 2019, quale descritta al paragrafo 22 delle presenti conclusioni, il direttore esecutivo dell’AMOFM Bucarest, con decisione del 2 dicembre 2019, integrata il 6 dicembre 2019 (in prosieguo: la «decisione del 6 dicembre 2019»), annullava la decisione dell’AMOFM Bucarest del 14 marzo 2018, ritenendo che il periodo per il quale erano stati pagati i crediti salariali non corrispondesse al periodo di riferimento, come determinato dalla sentenza della Corte di cassazione del 5 marzo 2018.

    33.

    Inoltre, con decisione del 6 dicembre 2019, si constatava che il periodo per il quale il Fondo di garanzia poteva prendere in carico e pagare i crediti salariali di IM prendeva come esclusivo riferimento la data di apertura della procedura di insolvenza nei confronti del suo datore di lavoro, vale a dire il 22 gennaio 2015, ragion per cui l’importo di detti crediti sarebbe stato pagato indebitamente. Di conseguenza, il direttore esecutivo dell’AMOFM Bucarest disponeva il recupero dell’importo in questione.

    34.

    Con ricorso proposto il 21 gennaio 2020, IM impugnava la decisione del 6 dicembre 2019 dinanzi al Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest), chiedendo di essere liberata dall’obbligo di corrispondere l’importo di cui trattasi e la sospensione dell’esecuzione di tale atto in attesa di una decisione nel merito.

    35.

    Con sentenza civile del 14 luglio 2020, detto giudice accoglieva la domanda di IM e annullava la decisione del 6 dicembre 2019. A tale riguardo, esso constatava, da un lato, che le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 2, della legge n. 200/2006, nell’interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di cassazione del 5 marzo 2018, non erano applicabili nel caso di specie in quanto sarebbero state dichiarate incostituzionali dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale) ( 11 ).

    36.

    Dall’altro lato, il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest) applicava la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ( 12 ), ai sensi della quale una domanda di recupero retroattivo delle prestazioni sociali indebitamente versate viola le disposizioni dell’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 13 ). Detto giudice considerava, in primo luogo, che il pagamento delle prestazioni sociali di cui trattasi rientrava nelle nozioni di «bene» e di «legittimo affidamento» ai sensi di tale convenzione e, in secondo luogo, che l’obbligo imposto a IM dall’autorità amministrativa di rimborsare siffatte prestazioni sociali costituiva una violazione del principio di proporzionalità.

    37.

    Il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest) perveniva alla conclusione che IM, non avendo fornito alcun contributo alla concessione dei diritti salariali versati dal Fondo di garanzia, non poteva essere ritenuta responsabile dell’errore dell’AMOFM Bucarest, essendo compito di quest’ultima esaminare la domanda del liquidatore giudiziario alla luce delle proprie competenze.

    38.

    In seguito, l’AMOFM Bucarest proponeva ricorso dinanzi alla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest) avverso la sentenza del Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest). Tale agenzia fa valere, in sostanza, che il giudice di primo grado avrebbe interpretato erroneamente e al contempo violato la portata della sentenza della Corte di cassazione del 5 marzo 2018, nonché svariate disposizioni della legge n. 200/2006.

    39.

    Più precisamente, l’AMOFM Bucarest sostiene che la somma versata a IM a titolo di crediti salariali non le sarebbe dovuta, in quanto il diritto individuale rivendicato non rientrerebbe nel quadro normativo di tre mesi precedenti o di tre mesi successivi alla data di apertura della procedura di insolvenza nei confronti del datore di lavoro.

    C.   Motivazione del giudice del rinvio e questioni pregiudiziali

    40.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice del rinvio ritiene che, sebbene l’AJOFM Ilfov (causa C‑524/21) e l’AMOFM Bucarest (causa C‑525/21) abbiano applicato la legge n. 200/2006 che recepisce la direttiva 2008/94 versando a IG e a IM i diritti salariali garantiti dal Fondo di garanzia, la decisione del 6 agosto 2019 della Curtea de Conturi (Corte dei conti) abbia condotto a un riesame a posteriori delle domande di pagamento già accettate da detto Fondo. Pertanto, tale riesame costituisce una rivalutazione del diritto individuale di ciascun lavoratore al pagamento dell’indennità relativa a un periodo non ricompreso nel quadro normativo o la cui domanda è stata presentata oltre il termine legale di prescrizione.

    41.

    Secondo l’interpretazione del giudice del rinvio, una siffatta prassi amministrativa porrebbe i lavoratori interessati in una situazione di grave difficoltà, non solo minando la certezza e la sicurezza dei rapporti giuridici attraverso la rivalutazione dei crediti salariali già versati, ma anche ordinando il recupero degli importi riscossi, eventualmente maggiorati da interessi fiscali e penalità di mora, in assenza di qualsivoglia base giuridica in tal senso.

    42.

    Inoltre, detto giudice ritiene che la prassi amministrativa di cui trattasi sarebbe in contraddizione con la finalità sociale della direttiva 2008/94, quale definita ai considerando 3 e 7 di quest’ultima, e che un’interpretazione da parte della Corte delle pertinenti disposizioni della citata direttiva contribuirebbe a risolvere le numerose controversie relative a fatti analoghi e definite in modo diverso dai giudici nazionali.

    43.

    In tale contesto, la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della [direttiva 2008/94], sotto il profilo della nozione autonoma di “stato di insolvenza“, ostino a una normativa nazionale di trasposizione [di tale] direttiva – l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della [legge n. 200/2006], in combinato disposto con l’articolo 7 delle [norme metodologiche] – nell’interpretazione fornita dalla Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Alta Corte di cassazione e di giustizia – Sezione competente per la soluzione di questioni di diritto) mediante la decisione n. 16/2018, secondo cui il periodo di 3 mesi, per il quale il Fondo di garanzia può farsi carico e pagare i crediti salariali del datore di lavoro insolvente, si riferisce esclusivamente alla data di apertura della procedura di insolvenza.

    2)

    Se le disposizioni dell’articolo 3, [secondo comma], e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 ostino all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della [legge n. 200/2006] – nell’interpretazione fornita dall’Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept [Alta Corte di cassazione e di giustizia – Sezione competente per la soluzione di questioni di diritto] mediante la decisione n. 16/2018, secondo cui il periodo massimo di 3 mesi, per il quale il Fondo di garanzia può farsi carico e pagare i crediti salariali del datore di lavoro insolvente, si colloca nell’intervallo di riferimento compreso tra i 3 mesi immediatamente precedenti all’apertura della procedura di insolvenza e i 3 mesi immediatamente successivi all’apertura della procedura di insolvenza.

    3)

    Se sia conforme al fine sociale della direttiva 2008/94 e alle disposizioni dell’articolo 12, lettera a), della direttiva una prassi amministrativa nazionale con cui, sulla base di una decisione della Curtea de Conturi (Corte dei conti) e in assenza di una normativa nazionale specifica che obblighi il lavoratore alla restituzione, si procede al recupero, presso il lavoratore, degli importi asseritamente versati per periodi non ricompresi nel quadro normativo o che sono stati richiesti oltre il termine legale di prescrizione.

    4)

    Se, nell’interpretare la nozione di “abuso” di cui all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94, costituisca una giustificazione oggettiva sufficiente l’atto di procedere al recupero presso il lavoratore, con lo scopo dichiarato di rispettare il termine generale di prescrizione, dei diritti salariali versati dal [Fondo di garanzia] per mezzo del liquidatore giudiziale.

    5)

    Se siano compatibili con le disposizioni e con lo scopo della direttiva [2008/94] un’interpretazione e una prassi nazionale amministrativa con cui i crediti salariali dei quali si chiede la restituzione ai lavoratori sono equiparati a un credito d’imposta produttivo di interessi e di penalità di mora».

    44.

    Hanno presentato osservazioni scritte i governi rumeno e spagnolo nonché la Commissione.

    IV. Analisi

    45.

    In via preliminare, mi preme precisare che la questione di stabilire la possibilità e le modalità di recupero delle somme versate ai lavoratori subordinati di un datore di lavoro in stato di insolvenza dall’organismo di garanzia sul fondamento della direttiva 2008/94 è distinta dalla questione relativa, da un lato, alla fissazione dell’intervallo di riferimento in cui si colloca il periodo minimo di tre mesi durante il quale sono garantiti i diritti salariali e, dall’altro, alla definizione della nozione di «abuso» ai sensi dell’articolo 12, lettera a), della direttiva medesima.

    46.

    Per tale motivo, conformemente alla domanda della Corte, esaminerò esclusivamente le questioni pregiudiziali terza e quinta, che, peraltro, possono formare l’oggetto di un’analisi e di una risposta congiunte per entrambe le cause. Assumerò quindi come ipotesi, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, che i pagamenti di cui si considera il recupero siano stati effettuati per periodi non ricompresi nel quadro normativo o richiesti oltre il termine di prescrizione.

    47.

    Nel silenzio della direttiva 2008/94, le modalità di recupero dei diritti salariali indebitamente versati rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri ( 14 ). In tal senso, la Corte ha già dichiarato, ai sensi della direttiva 80/987/CEE ( 15 ), che le regole applicabili alla prescrizione o alla ripetizione dell’indebito vanno ricercate nella normativa nazionale dello Stato membro interessato ( 16 ).

    48.

    Tuttavia, è altrettanto pacifico che tale autonomia è limitata dalla necessità di rispettare i principi di effettività e di equivalenza ( 17 ), ai quali può essere aggiunto, nel caso di specie, quello della tutela del legittimo affidamento.

    49.

    Prima di esaminare la procedura applicata nei casi di specie alla luce di ciascuno dei menzionati principi, vorrei rammentare tre circostanze.

    50.

    Anzitutto, l’obiettivo sociale della direttiva 2008/94 è chiaramente enunciato ai considerando 3 e 7 di quest’ultima. Tale obiettivo è stato inoltre riconosciuto dalla Corte, la quale ha dichiarato che, secondo una ben consolidata giurisprudenza, il fine sociale della summenzionata direttiva consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela minima a livello dell’Unione in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei diritti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato ( 18 ). Di conseguenza, detto obiettivo deve guidare gli Stati membri nell’attuazione dei diritti derivanti dalla citata direttiva ( 19 ).

    51.

    Inoltre, la Corte ha rilevato che la direttiva 2008/94, mediante la possibilità lasciata agli Stati membri di limitare, in una certa misura, la propria garanzia, tiene conto della capacità finanziaria di tali Stati membri e cerca di preservare l’equilibrio finanziario dei loro organismi di garanzia ( 20 ). Tuttavia, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze citate alla nota a piè di pagina 18 delle presenti conclusioni, il contenzioso aveva avuto origine al momento della decisione di pagare o non pagare le indennità richieste e non nella fase di recupero di indennità già versate.

    52.

    Infine, mi sembra che, dal momento in cui la domanda di indennizzo è presentata da un professionista e non direttamente dal lavoratore subordinato, il rischio di abuso sia escluso, sebbene dagli elementi forniti nelle domande di pronuncia pregiudiziale non risulti che l’abuso sia in discussione nei procedimenti principali.

    53.

    In primo luogo, per quanto riguarda il principio di equivalenza, occorre ricordare che la sua applicazione richiede di procedere a un raffronto tra la procedura contestata prevista dal diritto dell’Unione e procedure simili previste dal diritto nazionale in situazioni analoghe, al fine di garantire che le condizioni della prima procedura non siano meno favorevoli ( 21 ).

    54.

    Il giudice del rinvio precisa che la procedura di diritto nazionale sulla quale, nel silenzio della legge, è fondata per analogia la procedura di recupero applicata nel caso di specie, è una procedura utilizzata in relazione al recupero dei crediti fiscali non pagati che comporta l’applicazione di interessi e di penalità di mora.

    55.

    Come sottolinea la Commissione, il recupero dei crediti fiscali non pagati non è in alcun modo paragonabile al recupero degli importi percepiti in eccedenza relativi a diritti salariali, in particolare in casi come quelli in esame. Infatti, il lavoratore subordinato, creditore di un datore di lavoro in stato di insolvenza per salari non pagati, si trova in una situazione in cui, in seguito a un errore che non sembra essergli imputabile, ha percepito indebitamente gli importi che garantiscono il pagamento delle retribuzioni dovute, ma deve rimborsarli, insieme agli interessi e alle penalità di mora. Pertanto, non solo il suo credito salariale rimane non pagato, nonostante gli dovessero essere garantiti tre mesi di retribuzioni, ma egli dovrebbe anche pagare interessi e penalità di mora per un periodo che ha iniziato a decorrere un mese dopo la decisione di erogazione degli importi (causa C‑524/21).

    56.

    Pertanto, mi sembra che, al fine di valutare l’osservanza del principio di equivalenza, il confronto non dovrebbe essere effettuato con le procedure di recupero dei crediti in materia fiscale, bensì con quelle relative ai crediti sociali che prevedono il recupero di prestazioni indebite. Occorre altresì ricordare che la Corte ha dichiarato che «la domanda di pagamento di retribuzioni non pagate del lavoratore subordinato nei confronti del [Fondo di garanzia] e quella dello stesso lavoratore nei confronti del datore di lavoro in stato di insolvenza non sono simili» ( 22 ).

    57.

    Inoltre, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Pasquini, relativa a un’azione di ripetizione dell’indebito in materia di pensione di vecchiaia, la Corte ha dichiarato che il controllo ai sensi del principio di equivalenza riguardava sia la prescrizione e la ripetizione dell’indebito, e più in generale l’insieme delle modalità procedurali di trattamento di situazioni analoghe ( 23 ), sia la presa in considerazione della buona fede ( 24 ).

    58.

    Ad ogni modo, nei procedimenti principali, qualora si dovessero degli interessi, potrebbero essere solo quelli calcolati a decorrere dalla data di notifica ai lavoratori subordinati dell’obbligo di rimborsare gli importi indebitamente versati e non quelli calcolati a decorrere, come nelle procedure di recupero fiscale applicate nei procedimenti principali, dalla data del «verificarsi del pregiudizio/pagamento» irregolare in danno ai fondi pubblici ( 25 ).

    59.

    Pertanto, spetta al giudice del rinvio, alla luce del principio di equivalenza, verificare i seguenti elementi: possibilità di ripetere l’indebito, presa in considerazione della buona fede e, se del caso, dies a quo degli interessi di mora.

    60.

    In secondo luogo, per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha sancito la regola secondo la quale le modalità procedurali applicate in forza del diritto nazionale non devono rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione ( 26 ).

    61.

    Nel caso di specie, se il recupero dovesse essere portato a termine, i lavoratori subordinati dovrebbero rimborsare gli importi percepiti, maggiorati degli interessi e delle penalità di mora, benché le disposizioni della direttiva 2008/94 garantiscano loro il pagamento di almeno tre mesi di retribuzione in caso di insolvenza del loro datore di lavoro.

    62.

    Questa possibilità pone due difficoltà sotto il profilo del principio di effettività.

    63.

    Infatti, da un lato, i fatti descritti nei procedimenti principali sembrano indicare che le conseguenze delle carenze nel controllo da parte del liquidatore giudiziario, professionista qualificato responsabile della domanda di versamento degli importi garantiti, e da parte del centro per l’impiego e dell’organismo di garanzia, che ne autorizzano ed effettuano il pagamento, sono a carico del lavoratore subordinato, il quale può essere costretto a rimborsare detti importi diversi anni dopo la loro erogazione. Orbene, affinché sia garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti che gli derivano dalla direttiva 2008/94 senza rendere tale esercizio eccessivamente difficile, ciò non dovrebbe accadere. In particolare, la possibilità per l’amministrazione competente di esperire un’azione di ripetizione dell’indebito diversi anni dopo, o anche senza termine di prescrizione, e di ricorrere a una procedura riservata all’evasione fiscale può dissuadere il lavoratore dall’esercitare i diritti in parola. Inoltre, se il recupero venisse avviato in un momento in cui l’azione del lavoratore per il pagamento delle retribuzioni è prescritta o se questa richiedesse l’intervento di un liquidatore che potrebbe non essere più in carica, il lavoratore si troverebbe nell’impossibilità di ottenere la garanzia salariale prevista dalla direttiva medesima. Pertanto, il principio di efficacia non sarebbe rispettato.

    64.

    Dall’altro lato, quand’anche fosse ancora possibile presentare una nuova domanda di indennità, la condanna al pagamento degli interessi e delle penalità di mora per il primo pagamento potrebbe considerarsi lesiva del principio di effettività. Infatti, nei limiti in cui l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 sancisce che, come minimo, deve essere garantito l’importo delle ultime tre retribuzioni, prevedere un recupero che comporti che il lavoratore paghi più di quanto ha percepito renderebbe ancora più grave la violazione di tale principio.

    65.

    Di conseguenza, il giudice del rinvio deve verificare se la data di esecuzione del recupero lasci ancora al lavoratore subordinato la possibilità di chiedere che gli siano garantiti i diritti salariali di cui all’articolo 3, secondo comma, della direttiva 2008/94 e, in caso affermativo, se l’applicazione di interessi e di penalità di mora sul versamento indebito non sia tale da ridurre l’importo garantito dalle disposizioni della direttiva medesima. Sono queste le condizioni affinché l’effettività dei diritti in parola sia garantita dalla legislazione e dalla prassi nazionali.

    66.

    In ogni caso, l’interpretazione giurisprudenziale relativa al periodo di riferimento ( 27 ), seguita dall’ingiunzione della Curtea de Conturi (Corte dei conti) di procedere al recupero delle indennità precedentemente versate oltre tale periodo di riferimento, senza essere accompagnato da misure transitorie, sono di per sé idonee a pregiudicare il rispetto del principio di effettività. Infatti, se si ragiona per analogia, la Corte ha dichiarato, in una causa relativa ad una riduzione del periodo durante il quale può essere chiesto il rimborso delle somme versate in violazione del diritto dell’Unione, che «un regime transitorio che consenta agli interessati di disporre di un termine sufficiente (…) per poter presentare le domande di rimborso che essi erano legittimati a proporre durante la vigenza della disciplina precedente (…) è indispensabile, posto che l’applicazione immediata a tali domande di un termine di decadenza più breve di quello precedentemente in vigore avrebbe l’effetto di privare retroattivamente taluni interessati del loro diritto al rimborso ovvero di lasciare loro soltanto un termine troppo breve per far valere tale diritto» ( 28 ). A maggior ragione, un recupero eseguito senza misure transitorie di accompagnamento volte a preservare i diritti acquisiti dei lavoratori subordinati mi sembra contrario al rispetto del principio di effettività.

    67.

    In terzo e ultimo luogo, vorrei fare riferimento alla conformità della normativa e della prassi nazionale di cui trattasi con il principio della tutela del legittimo affidamento. Tale principio tutela gli individui «dalle modifiche della norma giuridica che, per quanto legittime, sono così drastiche da rendere le loro conseguenze inevitabilmente sconvolgenti» ( 29 ).

    68.

    La Corte ha riconosciuto che il principio della tutela del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali dell’Unione ( 30 ) e ha dichiarato che «non si può basare il proprio affidamento sull’assenza totale di modifiche legislative, ma si possono solamente mettere in discussione le modalità di applicazione di tali modifiche» ( 31 ).

    69.

    Essa ha precisato che «il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento spetta a qualsiasi soggetto nel quale un’istituzione dell’Unione, fornendogli precise assicurazioni, abbia fatto nascere fondate aspettative nei suoi confronti. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in assenza delle suddette assicurazioni» ( 32 ). Essa ha inoltre riconosciuto che tale principio deve essere rispettato dagli Stati membri allorché danno attuazione al diritto dell’Unione ( 33 ).

    70.

    Detto principio, benché sia principalmente applicato dalla Corte nelle cause di restituzione delle imposte indebitamente riscosse da uno Stato membro in violazione delle norme del diritto dell’Unione ( 34 ) o di recupero di aiuti di Stato ( 35 ), è stato nondimeno applicato in materia di ripetizione degli indebiti relativi a pensioni di vecchiaia ( 36 ).

    71.

    Mi sembra quindi possibile e auspicabile applicarlo al caso di specie poiché, più che un’assicurazione specifica, i lavoratori hanno ricevuto gli importi richiesti per il periodo minimo previsto dalla direttiva 2008/94, vale a dire tre mensilità di retribuzione. Pertanto, essi avevano tutte le ragioni per ritenere che detti importi fossero dovuti, tanto più che questi ultimi erano stati richiesti da un professionista delle procedure di insolvenza, il liquidatore giudiziario, e versate dall’istituzione competente, vale a dire l’organismo di garanzia salariale.

    72.

    Se la Corte richiede, conformemente al principio della tutela del legittimo affidamento, che uno Stato membro predisponga misure transitorie in caso di modifica della normativa a sfavore dell’interessato al fine di tutelare i diritti acquisiti sulla base del diritto dell’Unione ( 37 ), lo stesso deve valere, a mio avviso, nel caso del recupero degli importi percepiti nelle situazioni di cui trattasi nel procedimento principale.

    73.

    Infatti, in seguito a un’inversione giurisprudenziale non accompagnata da misure transitorie volte a preservare i diritti acquisiti sul fondamento della direttiva 2008/94, il recupero degli importi versati precedentemente a detta inversione, avviato in una data in cui non fosse più possibile una nuova domanda di pagamento conforme ai nuovi requisiti stabiliti dalla giurisprudenza, vuoi a causa del termine di prescrizione applicabile a tale domanda vuoi per cessazione dell’incarico del liquidatore qualora i lavoratori non possano chiederne autonomamente il pagamento, violerebbe il principio della tutela del legittimo affidamento.

    74.

    In conclusione, mi sembra che la direttiva 2008/94 e i principi di equivalenza, di effettività e di tutela del legittimo affidamento debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa e una prassi nazionali che prevedano, in assenza di misure transitorie, il recupero degli importi indebitamente versati per periodi non ricompresi nel quadro normativo o che sono stati richiesti oltre il termine legale di prescrizione, qualora gli ex lavoratori interessati non siano più in grado di chiedere il pagamento degli importi a titolo di retribuzioni non pagate presso l’organismo di garanzia.

    75.

    Nei casi in cui, alla data del recupero o della decisione del giudice adito, i lavoratori subordinati possano ancora far valere i loro diritti derivanti dalla direttiva 2008/94, il giudice del rinvio deve verificare che le modalità di attuazione della direttiva medesima, relative al recupero dei primi importi versati, siano conformi, da un lato, al principio di equivalenza, il quale richiede che tali modalità procedurali non siano meno favorevoli di quelle relative al trattamento di situazioni analoghe di natura puramente interna, e, dall’altro, al principio di effettività, il quale esige che dette modalità procedurali non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.

    V. Conclusione

    76.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali terza e quinta sollevate dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania) come segue:

    1)

    La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, nonché i principi di equivalenza, di effettività e di tutela del legittimo affidamento

    devono essere interpretati nel senso che:

    essi ostano a una normativa e a una prassi nazionali che prevedano, in assenza di misure transitorie, il recupero degli importi indebitamente versati per periodi non ricompresi nel quadro normativo o che sono stati richiesti oltre il termine legale di prescrizione, qualora gli ex lavoratori interessati non siano più in grado di chiedere il pagamento degli importi a titolo di retribuzioni non pagate presso l’organismo di garanzia.

    2)

    Nei casi in cui, alla data del recupero o della decisione del giudice adito, i lavoratori subordinati possano ancora far valere i loro diritti derivanti dalla direttiva 2008/94, il giudice del rinvio deve verificare che le modalità di attuazione della direttiva medesima, relative al recupero dei primi importi versati, siano conformi, da un lato, al principio di equivalenza, il quale richiede che tali modalità procedurali non siano meno favorevoli di quelle relative al trattamento di situazioni analoghe di natura puramente interna, e, dall’altro, al principio di effettività, il quale esige che dette modalità procedurali non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) GU 2008, L 283, pag. 36.

    ( 3 ) Monitorul Oficial al României, parte I, n. 453 del 25 maggio 2006; in prosieguo: la «legge n. 200/2006».

    ( 4 ) Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1038 del 28 dicembre 2006; in prosieguo: le «norme metodologiche».

    ( 5 ) Monitorul Oficial al României, parte I, n. 103 del 6 febbraio 2002.

    ( 6 ) Monitorul Oficial al României, parte I, n. 597 del 13 agosto 2002.

    ( 7 ) Al tasso di cambio del 13 marzo 2017.

    ( 8 ) In prosieguo: la «sentenza della Corte di cassazione del 5 marzo 2018». In tale sentenza, detto giudice ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge n. 200/2006, il periodo di riferimento durante il quale può essere concesso il pagamento dei diritti salariali a titolo di arretrati salariali dovuti dai datori di lavoro in stato di insolvenza si estendesse ai tre mesi immediatamente precedenti l’apertura della procedura concorsuale e, rispettivamente, ai tre mesi immediatamente successivi a tale data.

    ( 9 ) V. decisione n. 565 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), dell’8 luglio 2020.

    ( 10 ) Al tasso di cambio del 14 marzo 2018.

    ( 11 ) V. nota 9 supra.

    ( 12 ) Tale giudice si è fondato sulla sentenza della Corte EDU, 26 aprile 2018, Čakarević c. Croazia (CE:ECHR:2018:0426JUD004892113).

    ( 13 ) Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950.

    ( 14 ) V. sentenza del 16 luglio 2009, Visciano (C‑69/08; in prosieguo: la «sentenza Visciano, EU:C:2009:468, punto 30).

    ( 15 ) Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU 1980, L 283, pag. 23).

    ( 16 ) V., per analogia, per quanto riguarda gli importi indebitamente percepiti a titolo di pensione di vecchiaia, sentenza del 19 giugno 2003, Pasquini (C‑34/02; in prosieguo: la «sentenza Pasquini, EU:C:2003:366, punto 53).

    ( 17 ) V. sentenza Visciano (punto 39).

    ( 18 ) V. sentenze del 25 luglio 2018, Guigo (C‑338/17, EU:C:2018:605, punto 28 e giurisprudenza citata), e del 25 novembre 2020, Sociálna poisťovňa (C‑799/19, EU:C:2020:960, punto 64).

    ( 19 ) V. sentenza del 25 luglio 2018, Guigo (C‑338/17, EU:C:2018:605, punto 29).

    ( 20 ) V. sentenza del 25 luglio 2018, Guigo (C‑338/17, EU:C:2018:605, punto 31 e giurisprudenza citata).

    ( 21 ) V. sentenza Visciano (punto 39).

    ( 22 ) V. sentenza Visciano (punto 41).

    ( 23 ) V. sentenza Pasquini (punto 62 e dispositivo, terzo comma).

    ( 24 ) V. sentenza Pasquini (punto 63).

    ( 25 ) V. articolo 731, della legge n. 500/2002 sulle finanze pubbliche.

    ( 26 ) V. sentenze Pasquini (punto 58) e Visciano (punto 39).

    ( 27 ) V. sentenza della Corte di cassazione del 5 marzo 2018. Si ricorda che, in tale sentenza, detto giudice ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge n. 200/2006, il periodo di riferimento durante il quale può essere concesso il pagamento dei diritti salariali a titolo di arretrati salariali dovuti da datori di lavoro in stato di insolvenza si estende ai tre mesi immediatamente precedenti l’apertura della procedura di insolvenza e, rispettivamente, ai tre mesi immediatamente successivi a tale data.

    ( 28 ) V. sentenza dell’11 luglio 2002, Marks & Spencer (C‑62/00; in prosieguo: la «sentenza Marks & Spencer, EU:C:2002:435, punto 38).

    ( 29 ) V. Puissochet, J.-P., «Vous avez dit confiance légitime?: Le principe de confiance légitime en droit communautaire», L’État de droit, Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, Dalloz, Parigi, 1996, pagg. da 581 a 596, in particolare pag. 593.

    ( 30 ) V. sentenze del 7 giugno 2005, VEMW e a. (C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 73 e giurisprudenza citata), nonché del 14 marzo 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle (C‑545/11, EU:C:2013:169, punto 23 e giurisprudenza citata).

    ( 31 ) V. sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a. (C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 81 e giurisprudenza citata).

    ( 32 ) V. sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a. (C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 178 e giurisprudenza citata).

    ( 33 ) V. sentenza Marks & Spencer (punto 44 e giurisprudenza citata).

    ( 34 ) V. sentenze Marks & Spencer (punto 46) e del 12 dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation (C‑362/12, EU:C:2013:834, punto 45).

    ( 35 ) V., in particolare, sentenza del 20 settembre 1990, Commissione/Germania (C‑5/89, EU:C:1990:320 punto 16).

    ( 36 ) V. sentenza Pasquini (punto 71).

    ( 37 ) V. sentenza Marks & Spencer (punti 38, 45 e 46).

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