This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62021CC0487
Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 15 December 2022.#F.F. v Österreichische Datenschutzbehörde and CRIF GmbH.#Request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht.#Reference for a preliminary ruling – Protection of personal data – Regulation (EU) 2016/679 – Data subject’s right of access to his or her data undergoing processing – Article 15(3) – Provision of a copy of the data – Concept of ‘copy’ – Concept of ‘information’.#Case C-487/21.
Conclusioni dell’avvocato generale G. Pitruzzella, presentate il 15 dicembre 2022.
F.F. contro Österreichische Datenschutzbehörde.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht.
Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati oggetto di trattamento – Articolo 15, paragrafo 3 – Fornitura di una copia dei dati – Nozione di “copia” – Nozione di “informazioni”.
Causa C-487/21.
Conclusioni dell’avvocato generale G. Pitruzzella, presentate il 15 dicembre 2022.
F.F. contro Österreichische Datenschutzbehörde.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht.
Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati oggetto di trattamento – Articolo 15, paragrafo 3 – Fornitura di una copia dei dati – Nozione di “copia” – Nozione di “informazioni”.
Causa C-487/21.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:1000
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
GIOVANNI PITRUZZELLA
presentate il 15 dicembre 2022 ( 1 )
Causa C‑487/21
F.F.
con l’intervento di:
Österreichische Datenschutzbehörde,
CRIF GmbH
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria)]
«Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 15, paragrafo 3 – Diritto di accesso dell’interessato ai dati personali oggetto di trattamento – Diritto di ricevere una copia dei dati personali – Nozione di “copia” – Nozione di “informazioni”»
1. |
Quali sono il contenuto e la portata del diritto riconosciuto all’interessato che ottiene l’accesso ai suoi dati personali oggetto di trattamento di ricevere una copia di tali dati, come previsto dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( 2 ) (in prosieguo: il «RGPD»). Quale è il significato del termine «copia» e come si articola tale diritto a ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento con il diritto di accesso quale previsto al paragrafo 1, dello stesso articolo? |
2. |
Sono queste in sostanza le questioni principali che si pongono nella causa oggetto delle presenti conclusioni la quale concerne un rinvio pregiudiziale proposto dal Bunsdesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) avente ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD. |
3. |
Tale rinvio si inserisce nel quadro di una controversia sorta tra il sig. F.F. e l’Österreichische Datenschutzbehörde (autorità austriaca garante della protezione dei dati) avente ad oggetto la legittimità del rigetto da parte di quest’ultima della domanda del sig. F.F. diretta a fare imporre ad un’agenzia di consulenza commerciale, la quale aveva trattato i suoi dati personali, di fornire documenti e estratti di una banca dati contenenti i suddetti dati personali. |
4. |
La presente causa fornirà alla Corte l’occasione di interpretare per la prima volta la disposizione di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD e di fornire chiarimenti riguardo alle modalità di esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali oggetto di trattamento quale previsto dall’articolo 15 del RGPD. |
I. Contesto normativo
5. |
Il considerando 63 del RGPD enuncia: «Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che l[o] riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del trattamento dovrebbe poter fornire l’accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all’interessato di consultare direttamente i propri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d’autore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all’interessato tutte le informazioni (…)». |
6. |
L’articolo 4, punti 1 e 2, del RGPD dispone: «Ai fini del presente regolamento s’intende per:
|
7. |
L’articolo 12, paragrafo 1, del RGPD, rubricato «[i]nformazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato», prevede: «Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato». |
8. |
L’articolo 15 del RGPD, rubricato «[d]iritto di accesso dell’interessato», dispone: «1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
(…) 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui». |
II. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
9. |
La CRIF GmbH è un’agenzia di consulenza commerciale che fornisce, su richiesta dei suoi clienti, informazioni sulla solvibilità di terzi. A tal fine, essa ha proceduto al trattamento dei dati personali del ricorrente nel procedimento principale dinanzi al giudice di rinvio. |
10. |
Il 20 dicembre 2018 quest’ultimo si è rivolto a tale agenzia per ottenere, inter alia, informazioni sui suoi dati personali oggetto di trattamento, in virtù dell’articolo 15 del RGPD, chiedendo, in particolare, di ottenere una copia di tali dati in un usuale formato tecnico. |
11. |
A seguito di tale richiesta, l’agenzia ha fornito una parte delle informazioni richieste in forma aggregata, che riproduceva i dati personali memorizzati del ricorrente dinanzi al giudice di rinvio, da un lato, in una tabella ripartita per nome, data di nascita, via, codice di avviamento postale e luogo e, dall’altro, in un prospetto riepilogativo riguardante funzioni aziendali e poteri di rappresentanza. Non sono stati invece trasmessi altri documenti quali e-mail o estratti di banche dati. |
12. |
Il 16 gennaio 2019 il ricorrente dinanzi al giudice del rinvio ha presentato all’Österreichische Datenschutzbehörde (autorità austriaca garante della protezione dei dati) un reclamo, in cui faceva valere che la risposta alla sua richiesta era incompleta e, in particolare, che il titolare del trattamento avrebbe dovuto trasmettergli una copia di tutti i documenti, inclusi le e-mail e gli estratti delle banche dati contenenti i suoi dati personali. |
13. |
Con decisione dell’11 settembre 2019, la suddetta autorità ha respinto il reclamo ritenendo che il titolare del trattamento non avesse commesso alcuna violazione del diritto di accesso ai dati personali di quest’ultimo. |
14. |
Il giudice del rinvio, investito del ricorso avverso tale decisione, nutre dubbi quanto alla portata del diritto dell’interessato di ricevere copia dei dati personali oggetto del trattamento garantito dall’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD. |
15. |
Tale giudice deve decidere se la trasmissione dei dati personali del ricorrente dinanzi ad esso nella forma di una tabella e di un prospetto riepilogativo contenuti nella risposta dell’agenzia alla domanda di accesso fosse conforme ai requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD oppure se, in forza di tale disposizione, il ricorrente dinanzi ad esso abbia diritto ad ottenere una copia dei propri dati personali oggetto di trattamento non secondo modalità decontestualizzate, bensì sotto forma di copie o estratti di eventuale corrispondenza o contenuti di basi di dati o documentazione analoga. |
16. |
In tale contesto, detto giudice chiede, in primo luogo, chiarimenti quanto all’esatto significato della nozione di «copia» dei dati personali oggetto di trattamento, menzionata all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD. |
17. |
In secondo luogo, detto giudice chiede se la disposizione di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD costituisca una specificazione del generale diritto di accesso di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo che stabilisce la maniera in cui l’interessato deve ottenere accesso ai propri dati personali oggetto di trattamento, oppure se tale disposizione, andando al di là del suddetto diritto di accesso di cui al paragrafo 1, preveda un proprio autonomo diritto ad ottenere fotocopie, facsimili, tabulati o estratti elettronici di banche dati o copie di documentazione e fascicoli nella loro interezza, nei quali figurano i dati personali dell’interessato. |
18. |
In terzo luogo, in caso di interpretazione restrittiva dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, nel senso che la nozione di «copia» non presuppone l’esistenza di un diritto alla trasmissione di fotocopie, documenti o estratti da banche dati, il giudice si chiede se, nondimeno, alla luce delle possibili diverse tipologie di dati che possono essere oggetto di trattamento e del principio di trasparenza di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del RGPD, non sia possibile che, in certi casi, in funzione della tipologia di dati trattati possa esistere un obbligo a carico di un titolare del trattamento di fornire comunque parti di testo o copie di documenti. |
19. |
In quarto luogo, ed infine, il giudice del rinvio chiede se la nozione di «informazioni», che figura nella terza frase dell’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD, riguardi soltanto i «dati personali oggetto di trattamento» menzionati nella prima frase di tale disposizione oppure vada al di là di essi, includendo anche le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a h), del RGPD oppure, andando ancora oltre, ricomprenda anche, ad esempio, i metadati relativi ai dati. |
20. |
In tale contesto, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
III. Analisi giuridica
A. Sulla prima, la seconda e la terza questione pregiudiziale
21. |
Con le sue prime tre questioni pregiudiziali, che a mio avviso occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio pone alla Corte tre quesiti diretti a determinare la portata della disposizione di cui all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, ai termini della quale «[i]l titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento». |
22. |
Il primo quesito è volto a determinare il senso esatto della nozione di «copia», contenuta in tale disposizione. Il secondo quesito è volto a chiarire la portata del diritto conferito all’interessato da tale disposizione. Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se detta disposizione attribuisce il diritto ad ottenere una copia anche dei documenti – o di estratti di banche dati – in cui i dati personali sono trattati oppure se essa si limiti ad attribuire il solo diritto a ricevere una riproduzione fedele all’originale dei dati personali oggetto di trattamento. In tale ultimo caso, il terzo quesito è volto a sapere se, in funzione della tipologia dei dati trattati ed in virtù del principio di trasparenza, possa essere nondimeno necessario, in alcuni casi, fornire anche parti di testo o interi documenti. |
23. |
Risulta dalla decisione di rinvio che la portata della disposizione di cui alla prima frase dell’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD è una questione controversa sia in dottrina, sia nella giurisprudenza dei giudici nazionali, quantomeno in Austria e in Germania ( 4 ). Risulta da detta decisione che al riguardo si contrappongono due teorie: da un lato, una concezione restrittiva della disposizione in causa, secondo cui essa si limita a specificare le modalità del diritto di accesso e non implica alcun diritto autonomo ad ottenere dei documenti o simili e, dall’altro, una concezione estensiva secondo cui, invece, detta disposizione attribuisce un diritto a ricevere una copia dei documenti o degli altri supporti su cui i dati personali sono trattati. In tale ultima concezione, il diritto ad ottenere copia dei documenti costituirebbe un diritto autonomo dal diritto di accesso garantito dall’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD. La natura controversa della portata della disposizione in causa è confermata dalla circostanza che anche le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte hanno posizioni diverse al riguardo ( 5 ). |
24. |
In tale contesto, per poter fornire una risposta alle prime tre questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio, occorre procedere all’interpretazione della disposizione di cui all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD. |
25. |
Al riguardo occorre ricordare che risulta da giurisprudenza costante che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 6 ). |
26. |
Inoltre, poiché le disposizioni del RGPD disciplinano il trattamento di dati personali che possono arrecare pregiudizio alle libertà fondamentali e, segnatamente, al diritto al rispetto della vita privata, esse devono essere necessariamente interpretate alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta ( 7 ). |
1. Analisi letterale
27. |
Per quanto concerne, innanzitutto, la formulazione della disposizione di cui all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD occorre rilevare che essa attribuisce all’interessato il diritto di ottenere dal titolare del trattamento «una copia dei dati personali oggetto di trattamento». Da un punto di vista letterale tale formulazione si riferisce a tre concetti distinti ossia: il concetto di «copia», quello di «dati personali» e quello di «oggetto di trattamento». |
28. |
Riguardo, in primo luogo, al concetto di «copia», la cui portata è oggetto specificamente del primo quesito pregiudiziale, occorre rilevare che, come osservato da diversi interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte, il RGPD non contiene nessuna definizione specifica di tale nozione. |
29. |
In tale contesto, risulta da una giurisprudenza consolidata che la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione dev’essere effettuata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte ( 8 ). |
30. |
Da un punto di vista puramente terminologico, nel linguaggio corrente il termine «copia» indica la riproduzione o la trascrizione fedele di un originale ( 9 ). Inoltre, un’analisi delle diverse versioni linguistiche del RGPD mostra che nella maggior parte delle altre lingue ufficiali dell’Unione viene utilizzato il termine corrispondente al termine italiano «copia» come, ad esempio, «copy» in inglese, «Kopie» in tedesco, «copie» in francese o «copia» in spagnolo ( 10 ). |
31. |
La disposizione in causa esplicita, peraltro, che la copia che il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato è la copia dei «dati personali» oggetto di trattamento. |
32. |
A tale riguardo e in secondo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a ciò che è il caso per il termine «copia», il RGPD contiene una definizione esplicita della nozione di «dato personale» all’articolo 4, punto 1, di tale regolamento, ai sensi del quale costituisce dato personale «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile». |
33. |
La portata della nozione di «dato personale» risultante da tale definizione è molto ampia. In effetti, come si desume dalla giurisprudenza della Corte, l’uso dell’espressione «qualsiasi informazione» nell’ambito di tale definizione riflette l’obiettivo del legislatore dell’Unione di attribuire un’accezione estesa a tale nozione ( 11 ). |
34. |
Risulta poi dalla giurisprudenza che la nozione di dati personali non è limitata alle informazioni sensibili o di ordine privato, ma comprende potenzialmente ogni tipo di informazioni, tanto oggettive quanto soggettive, sotto forma di pareri o di valutazioni, a condizione che esse siano «riguardanti» la persona interessata. Per quanto concerne tale ultima condizione, essa è soddisfatta qualora, in ragione del suo contenuto, della sua finalità o del suo effetto, l’informazione sia connessa a una determinata persona ( 12 ). |
35. |
Un’accezione estesa della nozione di «dato personale» risulta del resto necessaria considerata la varietà di tipologie e di forme che le informazioni riguardanti una persona possono assumere e che possono essere meritevoli di protezione, nonché alla luce della varietà di supporti in cui tali informazioni possono essere contenute. |
36. |
L’analisi della giurisprudenza mostra che la Corte ha considerato come ricadenti nella nozione di «dato personale» ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del RGPD, una varietà di tipologie di informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile. Oltre a quelle che la Commissione nelle sue osservazioni ha definito come «dati usuali» ossia le indicazioni relative alle generalità delle persone quali il nome e il cognome ( 13 ), la data di nascita, la cittadinanza, il sesso, l’etnia, la religione e la lingua parlata da una persona identificabile attraverso il suo nome ( 14 ), la Corte ha considerato come rientrante nella nozione di dati personali altre tipologie di informazioni quali, ad esempio, informazioni concernenti un autoveicolo messo in vendita, nonché il numero di telefono del venditore di tale autoveicolo ( 15 ), o i dati contenuti in un registro dell’orario di lavoro relativi, per ciascun lavoratore, ai periodi di lavoro giornalieri nonché ai periodi di riposo ( 16 ), l’immagine di una persona registrata da una telecamera se ed in quanto essa consente di identificare la persona interessata ( 17 ), le risposte scritte fornite da un candidato a un esame professionale e le relative annotazioni dell’esaminatore ( 18 ) o anche le informazioni riguardanti i punti di penalità, che si riferiscono a una persona fisica individuata ( 19 ). |
37. |
L’accezione ampia della nozione di dati personali, risultante dalla definizione di cui all’articolo 4, punto 1, del RGPD, riconosciuta dalla giurisprudenza e connessa all’obiettivo perseguito dal RGPD di assicurare un livello elevato di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ( 20 ) comporta che tale nozione, e quindi il diritto di accesso a tali dati e di riceverne copia, non sia limitata esclusivamente a dati eventualmente acquisiti, conservati e trattati da un soggetto titolare del trattamento, ma debba includere anche i dati ulteriori eventualmente generati da tale soggetto a seguito del trattamento, se sono anch’essi oggetto di trattamento. |
38. |
Pertanto, se a seguito del trattamento di una serie di dati personali vengono generate nuove informazioni, risultanti da tale trattamento, riguardanti una persona identificata o identificabile e che siano qualificabili come dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del RGPD, il diritto di accesso ai dati personali e di riceverne copia, previsto all’articolo 15, rispettivamente paragrafi 1 e 3, prima frase, del RGPD deve, a mio avviso, includere anche tali dati generati, nel caso in cui tali dati siano essi stessi oggetto di trattamento. In effetti, il diritto di accesso ai dati e di riceverne copia include tutti i dati personali dell’interessato che sono oggetto di trattamento. |
39. |
Tali considerazioni sono pertinenti in un caso come quello pendente dinanzi al giudice del rinvio ove, sulla base di dati raccolti da diverse fonti, l’agenzia di consulenza commerciale appare aver elaborato una raccomandazione con riguardo alla solvibilità e alla disponibilità a pagare dell’interessato, in funzione della probabilità statistica correlata ad una serie di parametri. Una raccomandazione di tal genere costituisce, a mio avviso, un’informazione riguardante una persona identificata che ricade quindi nell’accezione ampia di «dato personale» di cui all’articolo 4, punto 1, del RGPD e quindi, altresì, nell’ambito del diritto di accesso di cui all’articolo 15, paragrafi 1 e 3, prima frase, del RGPD ( 21 ). |
40. |
Quanto, in terzo luogo, ai termini «oggetto di trattamento» contenuti nell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD occorre rilevare che anche la nozione di «trattamento» è esplicitamente definita all’articolo 4, punto 2, del RGPD. |
41. |
Secondo tale disposizione, la raccolta, la consultazione, la comunicazione mediante trasmissione e qualsiasi forma di messa a disposizione di dati personali costituiscono «trattamento» ai sensi di tale regolamento. Secondo la giurisprudenza, dalla formulazione della suddetta disposizione, in particolare dall’espressione «qualsiasi operazione», risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso attribuire anche alla nozione di «trattamento» una portata ampia. Tale interpretazione è corroborata dal carattere non tassativo, espresso dal vocabolo «come», delle operazioni menzionate in detta disposizione ( 22 ). |
42. |
In tale contesto, risulta dalla portata ampia della nozione di trattamento che l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase attribuisce all’interessato il diritto di ottenere copia dei suoi dati personali che sono oggetto di qualunque operazione qualificabile come «trattamento». Come sarà precisato più nel dettaglio al paragrafo 52 infra, tale disposizione, tuttavia, non attribuisce, in quanto tale, il diritto di ottenere informazioni specifiche quanto al trattamento stesso dei dati personali, diverse da quelle previste dall’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD. |
43. |
In conclusione, risulta dall’analisi letterale dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD che tale disposizione conferisce all’interessato il diritto di ottenere una copia dei suoi dati personali, intesi in un’accezione ampia, i quali siano oggetto di operazioni qualificabili come trattamento da parte del soggetto titolare di tale trattamento. |
44. |
Detta analisi letterale permette di rilevare che la «copia dei dati personali» deve essere una riproduzione fedele di questi. Tuttavia, la varietà di tipologie di dati che possono essere oggetto di trattamento comporta che, a seconda della tipologia dei dati trattati e della tipologia di trattamento, una copia di tali dati possa rivestire diversi formati quali formato cartaceo, registrazione audio o video, formato elettronico o altri formati. L’importante è che la copia di tali dati sia fedele e permetta all’interessato di avere piena conoscenza di tutti i dati che sono oggetto di trattamento. Un’eventuale compilazione dei dati personali oggetto del trattamento deve riprodurre fedelmente e in modo comprensibile tali dati e non deve peraltro influenzare in alcun modo il contenuto dei dati che devono essere forniti. La scelta da parte del titolare del trattamento di fornire, ove possibile, una compilazione dei dati personali oggetto del trattamento non può pertanto giustificare che alcuni dati vengano omessi o forniti in modo incompleto o non rispecchino la realtà del trattamento. |
45. |
Inoltre, la disposizione in causa garantisce all’interessato il diritto di ricevere copia di tutti i suoi dati personali oggetto di trattamento e quindi non solo dei dati acquisiti, ma anche di eventuali dati personali generati dal titolare del trattamento i quali siano oggetto di trattamento. Tuttavia, nella misura in cui tale disposizione si riferisce esclusivamente alla copia dei dati personali, da un lato, essa non può stare a fondamento di un diritto ad accedere ad informazioni che non siano qualificabili come tali e, dall’altro, essa non attribuisce – necessariamente – un diritto a ricevere copia di documenti o di altri supporti contenenti i dati personali. |
46. |
Tali considerazioni devono peraltro essere integrate dall’analisi del contesto in cui tale disposizione si iscrive, nonché dagli obiettivi perseguiti dal diritto di accesso garantito dall’articolo 15 del RGPD. |
2. Analisi contestuale e teleologica
47. |
Per ciò che concerne il contesto in cui la disposizione in causa si iscrive, occorre, innanzitutto, rilevare che essa è inclusa nell’articolo 15 del RGPD, il quale disciplina il diritto dell’interessato, nei confronti del titolare del trattamento, di accedere ai dati personali che lo riguardano e sono oggetto di un trattamento. Tale articolo concretizza e specifica nel RGPD il diritto di ogni individuo di accedere ai dati che lo riguardano sancito all’articolo 8, paragrafo 2, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 23 ). |
48. |
Quanto alla struttura dell’articolo 15 del RGPD, il suo paragrafo 1 prevede il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia in corso un trattamento dei suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati e alle informazioni indicate alle lettere da a) a h). Tale disposizione concretizza quindi il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni connesse, definendo l’oggetto preciso del diritto di accesso e l’ambito di applicazione. |
49. |
Il paragrafo 3, dell’articolo 15, del RGPD precisa, invece, le modalità di esercizio di tale diritto, specificando in particolare la forma in cui i dati personali devono essere forniti dal titolare del trattamento all’interessato, ossia sotto forma di copia e, quindi, di riproduzione fedele dei dati. |
50. |
Risulta dalla struttura appena delineata dell’articolo 15 del RGPD, nonché dall’esigenza che le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 di tale articolo siano interpretate in maniera coerente, che il paragrafo 3 non definisce – né può quindi modificare o estendere – l’oggetto e l’ambito di applicazione del diritto di accesso concretizzato dalla disposizione di cui al paragrafo 1. Il suddetto paragrafo 3 non può quindi ampliare la portata dell’obbligo di fornire accesso ad informazioni a carico del titolare del trattamento. La struttura dell’articolo in questione conferma pertanto che la disposizione di cui al paragrafo 3 non può stare a fondamento di un eventuale diritto autonomo dell’interessato ad ottenere informazioni che vanno al di là di quelle indicate al paragrafo 1 della disposizione. |
51. |
A tale riguardo concordo con l’autorità austriaca garante della protezione dei dati quando fa valere che un’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD nel senso che tale disposizione permetta di estendere l’ambito delle informazioni cui un interessato ha accesso al di là di quelle relative ai suoi dati personali sarebbe contraria all’articolo 8, paragrafo 2, della Carta. |
52. |
L’analisi che precede, da un lato, conferma la considerazione effettuata al precedente paragrafo 44, secondo cui la disposizione dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD non attribuisce un diritto autonomo a ricevere copia di documenti o di altri supporti contenenti i dati personali. Dall’altro, essa conferma anche l’analisi effettuata al precedente paragrafo 42, secondo cui detta disposizione non attribuisce all’interessato il diritto ad ottenere informazioni, diverse da quelle previste dall’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD ( 24 ), quanto al trattamento stesso dei dati personali come, ad esempio, informazioni relative ai criteri, ai modelli, alle regole o ai procedimenti interni (di calcolo o meno) utilizzati per il trattamento dei dati personali. Tali informazioni sono, del resto, spesso coperte da diritti di proprietà intellettuale, i quali devono essere tutelati in questo contesto come risulta espressamente dalla quinta frase del considerando 63. Ciò non toglie, peraltro, che, come risulta dal considerando 60 del RGPD, il titolare del trattamento debba fornire all’interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre occorre altresì ricordare che regole specifiche esistono riguardo ai casi di processi decisionali automatizzati, ivi inclusa la profilazione ( 25 ). |
53. |
Sempre da un punto di vista contestuale, la disposizione di cui all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, deve essere letta alla luce delle altre disposizioni pertinenti del RGPD. A parte le definizioni di cui all’articolo 4, punti 1 e 2, del RGPD analizzate ai precedenti paragrafi da 32 a 41, rileva in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, del RGPD, cui si riferisce il giudice del rinvio nella sua terza questione pregiudiziale. |
54. |
Risulta da tale disposizione che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui, inter alia, all’articolo 15 del RGPD, in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro e che le informazioni devono essere fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici, a meno che non sia l’interessato a chiedere che esse siano fornite oralmente. |
55. |
Tale disposizione, espressione del principio di trasparenza ( 26 ), ha come obiettivo di garantire che l’interessato sia messo in grado di comprendere pienamente le informazioni che gli vengono inviate. La piena intellegibilità di dette informazioni, in effetti, da un lato, è necessaria affinché l’esercizio dei diritti di accesso garantiti dall’articolo 15 del RGPD sia effettivo e, dall’altro, costituisce il presupposto per poter esercitare appieno gli altri diritti garantiti all’interessato dal RGPD, menzionati ai paragrafi 64 e 65 delle presenti conclusioni, e susseguenti all’esercizio del diritto di accesso ( 27 ). Risulta del resto dal considerando 63 del RGPD che un interessato deve avere il diritto di esercitare il diritto di accesso ai suoi dati personali facilmente e senza difficoltà. |
56. |
La necessità dell’intellegibilità della comunicazione dei dati che consenta alla persona interessata di prendere piena conoscenza di questi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme al diritto dell’Unione al fine di esercitare i propri diritti da questo conferiti era, del resto, già stata messa in evidenza dalla Corte nella sua giurisprudenza riguardante la direttiva 95/46 ( 28 ). |
57. |
La suddetta esigenza di intellegibilità dei dati e delle informazioni indicate alle lettere da a) a h), del paragrafo 1, dell’articolo 15, del RGPD, comporta che non sia escluso che in alcuni casi, al fine di garantire all’interessato la piena comprensibilità delle informazioni che gli vengono inviate, sia necessario fornire a questo passaggi di documenti o addirittura documenti interi o estratti di banche dati. L’analisi relativa alla necessità di fornire documenti o estratti al fine di garantire l’intellegibilità delle informazioni inviate deve, tuttavia, inevitabilmente essere effettuata caso per caso a seconda della tipologia dei dati oggetto della richiesta e della richiesta stessa. |
58. |
A tale riguardo, occorre sottolineare, tuttavia, che l’eventuale comunicazione di documenti o di estratti di questi non costituirà l’esercizio di un diritto autonomo – rispetto al diritto di accesso – garantito dalla prima frase dell’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD, ma solo una modalità di invio della copia dei dati personali finalizzata a garantire la piena intellegibilità di questi. A tale proposito, osservo che, certamente, come rilevato da alcuni degli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte, in alcuni casi per avere una comprensione piena dei dati personali in questione è necessario conoscere il contesto in cui tali dati sono trattati. Tale considerazione, tuttavia, non è tale da attribuire all’interessato sulla base della disposizione in questione un diritto generalizzato all’accesso a copie di documenti o di estratti di banche dati. |
59. |
Inoltre, il diritto di ottenere copia dei dati personali trova un limite nell’esigenza, prevista esplicitamente all’articolo 15, paragrafo 4, del RGPD di non «ledere i diritti e le libertà altrui». Da tale disposizione risulta che l’esigenza di garantire all’interessato un accesso pieno e completo ai propri dati personali mediante la fornitura di una copia di questi non può spingersi fino a permettere la violazione di diritti e libertà di altri. |
60. |
Al riguardo, osservo che il suddetto paragrafo 4 è formulato in modo assai generico e lascia aperta la lista dei diritti e delle libertà «altrui» che possono contemperare l’esercizio di un diritto di accesso pieno mediante la ricezione di una copia dei dati personali. Occorre però ritenere che tra tali diritti siano certamente inclusi, come risulta esplicitamente dal considerando 63 del RGPD, «il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d’autore che tutelano il software», nonché il diritto alla tutela dei dati personali di terzi, come nel caso in cui un supporto che contiene i dati personali dell’interessato contenga altresì dati a carattere personale di terzi. |
61. |
In caso di conflitto tra, da un lato, l’esercizio del diritto di accesso pieno e completo ai dati personali e, dall’altro, i diritti o le libertà altrui, occorrerà effettuare un bilanciamento tra i diritti in questione. Ove possibile occorrerà scegliere modalità di comunicazione dei dati personali che non violino i diritti o le libertà altrui, tenendo conto che, come risulta dal considerando 63 del RPD, tali considerazioni, tuttavia, non devono «condurre a un diniego a fornire all’interessato tutte le informazioni». |
62. |
Sempre da un punto di vista contestuale occorre poi rilevare che un’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD secondo cui tale disposizione non attribuisce un diritto generale di accedere a copie di documenti o ad estratti di banche dati, a meno che ciò non sia necessario a garantire l’intellegibilità dei dati e delle informazioni fornite, è altresì confermata dal fatto che il diritto di accesso ai documenti, in particolare ai documenti amministrativi, è espressamente disciplinato da altri atti dell’Unione ( 29 ) o nazionali i quali perseguono obiettivi differenti da quelli che garantiscono la protezione dei dati personali ( 30 ). |
63. |
L’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD menzionata al paragrafo precedente è poi confermata da un’analisi delle finalità di tale diposizione nel quadro del diritto di accesso dell’interessato garantito dall’articolo 15 del RGPD. |
64. |
Come risulta dal considerando 63 del RGPD, ed in particolare dalla sua prima frase, il diritto di accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni indicate al paragrafo 1, lettere da a) a h), dell’articolo 15, del RGPD ha come obiettivo, innanzitutto, di permettere all’interessato di essere consapevole del trattamento dei propri dati e di verificarne la liceità ( 31 ). |
65. |
Detto diritto di accesso è necessario, come peraltro già rilevato dalla Corte, affinché la persona interessata possa esercitare una serie di altri diritti conferiti dal RGPD, tra cui il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») e il diritto di limitazione di trattamento, conferitigli rispettivamente dagli articoli 16, 17 e 18 del RGPD ( 32 ). La Corte ha altresì chiarito che il diritto di accesso è anche necessario per consentire alla persona interessata l’esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati personali di cui all’articolo 21 del RGPD o il diritto di agire in giudizio nel caso in cui subisca un pregiudizio e di ottenere il risarcimento del danno, ai sensi degli articoli 79 e 82 del RGPD ( 33 ). |
66. |
È nel contesto degli obiettivi del diritto di accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni che deve essere intesa la ratio sottesa alla norma attributiva del diritto ad ottenere una copia dei dati personali. Essa è diretta a prevedere esplicitamente la forma mediante cui l’esercizio effettivo di tale diritto è garantito all’interessato al fine di permettergli di accertarsi della correttezza e della liceità del trattamento ai fini, se del caso, dell’esercizio dei diritti ulteriori menzionati al precedente paragrafo 65. L’obiettivo è di fare in modo che i dati personali siano forniti all’interessato nella forma più precisa e comprensibile possibile per permettergli di esercitare tali diritti, ossia sotto forma di copia, quindi di riproduzione fedele, dei dati stessi. |
67. |
In tale prospettiva il rilascio di una copia del documento che contiene tali dati o di un estratto da una banca dati non appare sempre ed in ogni caso indispensabile al conseguimento dell’obiettivo perseguito dal legislatore. |
68. |
È solo ove il rilascio di una copia di tal genere risulti indispensabile al fine di garantire la piena intellegibilità dei dati personali oggetto di trattamento che l’interessato potrà, nei limiti indicati ai precedenti paragrafi da 58 a 61, ottenere parti di documenti o, eventualmente, documenti interi o estratti di banche dati. |
69. |
In tale contesto, rilevo ancora che, prevedendo, diversamente dalla disciplina contenuta nella direttiva 95/46, un vero e proprio diritto ad ottenere una copia dei dati, il RGPD ha inteso rafforzare la posizione dell’interessato ( 34 ). Si tratta, in effetti, di una differenza significativa rispetto alla normativa previgente la quale si limitava a prevedere all’articolo 12, lettera a), secondo trattino della suddetta direttiva la mera «comunicazione in forma intellegibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti» lasciando così agli Stati membri il compito di determinare la forma materiale concreta che la comunicazione dei dati personali doveva assumere, purché essa fosse intellegibile ( 35 ). Mediante l’imposizione, oramai prevista all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, ai titolari del trattamento di fornire una «copia» dei dati, viene determinata invece in maniera imperativa la forma che tale comunicazione deve assumere, ossia la forma della «copia» dei dati. |
3. Conclusione sulle prime tre questioni pregiudiziali
70. |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono ritengo occorra rispondere alle prime tre questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio che, l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD deve essere interpretato nel senso che:
|
B. Sulla quarta questione pregiudiziale
71. |
Con la sua quarta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede alla Corte se la nozione di «informazioni» figurante nell’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD si riferisca soltanto ai «dati personali oggetto di trattamento» menzionati alla prima frase dello stesso paragrafo oppure se essa, oltre a questi, includa anche le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a h) [quarta questione sub a)] o anche altre informazioni quali, ad esempio, i metadati relativi ai dati [quarta questione sub b)]. |
72. |
Per rispondere a tale questione occorre interpretare il termine «informazioni» contenuto nella terza frase dell’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD, applicando la metodologia risultante dalla giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 25. |
73. |
In tale prospettiva, da un punto di vista letterale, il termine «informazioni» appare troppo generico per poter chiarire se esso si riferisce esclusivamente ai dati personali indicati alla prima frase del paragrafo 3, dell’articolo 15, del RGPD o se esso include altre tipologie di informazioni. |
74. |
Da un punto di vista contestuale occorre tuttavia rilevare che la suddetta terza frase si inserisce nel paragrafo 3, dell’articolo 15, del RGPD il quale concerne l’obbligo a carico del titolare del trattamento di fornire, su richiesta dell’interessato, una «copia dei dati personali oggetto di trattamento». La struttura del paragrafo 3 porta pertanto a ritenere che il termine «informazioni» si riferisca alle informazioni oggetto della domanda che deve ricevere soddisfazione ai sensi della prima frase dello stesso paragrafo e quindi alla domanda di ricevere copia dei dati personali oggetto di trattamento. |
75. |
Tale interpretazione sembra essere in linea anche con l’obiettivo del paragrafo 3 stesso che è quello, come risulta dai paragrafi 61 e seguenti ed in particolare dal paragrafo 69 supra, di determinare la forma che la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento deve assumere, ossia la forma della «copia» dei dati. In tale prospettiva, la terza frase dello stesso paragrafo è volta a disciplinare il caso specifico in cui la richiesta di ottenere una copia di tali dati sia effettuata mediante mezzi elettronici. |
76. |
Ciò detto, occorre peraltro, a mio avviso, altresì rilevare che l’obbligo di trasparenza risultante dall’articolo 12, paragrafo 1, del RGPD menzionato ai precedenti paragrafi 54 e 55, il quale ha come obiettivo di garantire che l’interessato sia messo in grado di comprendere pienamente le informazioni che gli vengono inviate, inter alia, in applicazione dell’articolo 15 del RGPD, considerato nella sua integralità, impone che, ove una domanda di accesso di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD sia presentata mediante mezzi elettronici, anche le informazioni di cui alle lettere da a) a h) vengano fornite in un formato elettronico di uso comune che permetta all’interessato di prenderne conoscenza pienamente, facilmente e senza difficoltà. Nel caso in cui il formato elettronico contenente dette informazioni non sia di uso comune in effetti ciò potrebbe rendere la presa di conoscenza di tali informazioni estremamente difficile o onerosa, in violazione del suddetto obbligo di trasparenza. |
77. |
Infine, per quanto riguarda specificamente la questione sub b), si desume dalla circostanza che l’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD si riferisce alla «richiesta» dell’interessato che la nozione di «informazione» contenuta in tale disposizione non può andare al di là di ciò che è precisamente oggetto di tale richiesta, ossia la copia dei dati personali oggetto di trattamento. Ne consegue che il termine informazioni ivi usato si riferisce esclusivamente a tali dati e non può includere altre informazioni diverse da questi e certamente informazioni ulteriori rispetto alle informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) ad h), del RGPD. Diversamente, infatti, verrebbe ampliata la portata del diritto di accesso, ciò che – come del resto già rilevato ai precedenti paragrafi da 48 a 51 – non trova alcun fondamento nel RGPD. |
78. |
Risulta da tutto quanto precede che, a mio avviso, occorre rispondere alla quarta questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio che la nozione di «informazioni» di cui all’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce esclusivamente alla «copia dei dati personali oggetto di trattamento» di cui alla prima frase dello stesso paragrafo. |
IV. Conclusione
79. |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali poste dal Bunsdesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria): «L’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) deve essere interpretato nel senso che: la nozione di “copia” di cui a tale disposizione deve essere intesa come una riproduzione fedele in forma intellegibile dei dati personali richiesti dall’interessato, in un formato materializzato e permanente, che consenta all’interessato di esercitare in maniera effettiva il diritto di accesso ai suoi dati personali, avendo piena conoscenza di tutti i suoi dati personali oggetto di trattamento – compresi i dati ulteriori eventualmente generati a seguito del trattamento, se sono anch’essi oggetto di trattamento –, al fine di poterne verificare l’esattezza e di permettergli di accertarsi della correttezza e della liceità del trattamento per poter, se del caso, esercitare diritti ulteriori attribuitigli dal RGPD; la forma esatta della copia è determinata in base alle specificità di ciascun caso ed, in particolare, alla tipologia dei dati personali di cui è richiesto l’accesso e alle esigenze dell’interessato; tale disposizione non attribuisce all’interessato un diritto generale ad ottenere copia parziale o integrale del documento che contiene i dati personali dell’interessato o, qualora i dati personali siano trattati in una banca dati, un estratto di tale banca dati; tale disposizione non esclude, tuttavia, che parti di documenti, o documenti interi o estratti di banche dati, possano dover essere forniti all’interessato qualora ciò sia necessario per garantire la piena intellegibilità dei dati personali oggetto di trattamento di cui è richiesto l’accesso. La nozione di “informazioni” di cui all’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del regolamento 2016/679 deve essere interpretata nel senso che: essa si riferisce esclusivamente alla “copia dei dati personali oggetto di trattamento” di cui alla prima frase dello stesso paragrafo». |
( 1 ) Lingua originale: l’italiano.
( 2 ) GU 2016, L 119, pag. 1.
( 3 ) Sentenza del 20 dicembre 2017, Nowak (C‑434/16, EU:C:2017:994).
( 4 ) V. i riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza austriache e tedesche contenuti, rispettivamente, ai punti 1 e 2 della decisione di rinvio.
( 5 ) L’autorità austriaca garante della protezione dei dati, la CRIF GmbH, i governi italiano e ceco e la Commissione europea propendono, in sostanza, per la concezione restrittiva, mentre il governo austriaco e il sig. F.F. propendono piuttosto per la concezione estensiva della disposizione.
( 6 ) V., inter alia, sentenza del 1o agosto 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (C‑184/20, EU:C:2022:601, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).
( 7 ) V., con riferimento alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31), sentenza del 9 marzo 2017, Manni (C‑398/15, EU:C:2017:197, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
( 8 ) V., inter alia, sentenza del 1o agosto 2022, Navitours (C‑294/21, EU:C:2022:608, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
( 9 ) V. dizionario Treccani consultabile sul sito https://www.treccani.it
( 10 ) Senza pretese di completezza, noto, peraltro, che le seguenti versioni linguistiche usano il termine corrispondente al termine italiano: «cópia» in portoghese, «kopie» in neerlandese, «kopi» in danese, «kopiją» in lituano, «kopiju» in lettone e croato, «koopia» in estone, «kopię» in polacco, «kopii» in ceco, «kopja» in maltese, «copie» in rumeno, «kópiu» in slovacco, «kopijo» in sloveno, «kopia» in svedese.
( 11 ) V., con riferimento alla direttiva 95/46, sentenza del 20 dicembre 2017, Nowak (C‑434/16, EU:C:2017:994, punto 34). Al riguardo rilevo altresì che è attualmente pendente la causa C‑579/21, Pankki S, la quale concerne la portata della nozione di «dato personale» ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del RGPD.
( 12 ) V. sentenza del 20 dicembre 2017, Nowak (C‑434/16, EU:C:2017:994, punti 34 e 35).
( 13 ) V., inter alia, sentenza del 9 marzo 2017, Manni (C‑398/15, EU:C:2017:197, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
( 14 ) V. sentenza del 17 luglio 2014, Y S e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punto 38).
( 15 ) V. sentenza del 24 febbraio 2022, Valsts ieņēmumu dienests (Trattamento di dati personali a fini fiscali) (C‑175/20, EU:C:2022:124, punti 18 e 34).
( 16 ) V. sentenza del 30 maggio 2013, Worten (C‑342/12, EU:C:2013:355, punto 19).
( 17 ) V. sentenze del 14 febbraio 2019, Buivids (C‑345/17, EU:C:2019:122, punto 31) e dell’11 dicembre 2014, Ryneš (C‑212/13, EU:C:2014:2428, punto 22).
( 18 ) V. sentenza del 20 dicembre 2017, Nowak (C‑434/16, EU:C:2017:994, punti 36 e 42).
( 19 ) V. sentenza del 22 giugno 2021, B (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 60).
( 20 ) V. considerando 10 e 11 del RGPD.
( 21 ) Risulta peraltro dalle osservazioni della CRIF GmbH che all’interessato è stata fornita la sua «ratio di solvibilità» che era pari al 100% (v., in particolare, il punto 8 di tali osservazioni). Spetta peraltro al giudice del rinvio determinare in concreto precisamente quali informazioni sono state fornite all’interessato e la conformità con l’articolo 15 del RGPD dell’accesso a questi concesso.
( 22 ) V. sentenza del 24 febbraio 2022, Valsts ieņēmumu dienests (Trattamento di dati personali a fini fiscali) (C‑175/20, EU:C:2022:124, punto 35).
( 23 ) Al riguardo v. il paragrafo 14 delle mie recenti conclusioni Österreichische Post (Informazioni relative ai destinatari dei dati personali) (C‑154/21, EU:C:2022:452 e giurisprudenza ivi citata).
( 24 ) Fatte salve eventualmente altre disposizioni del RGPD stesso, quali, ad esempio gli articoli 13 o 14.
( 25 ) V., in particolare, articolo 15, paragrafo 1, lettera h), in relazione con l’articolo 22 del RGPD. Al riguardo si veda anche la causa C-643/21, SCHUFA Holding, attualmente pendente dinanzi alla Corte.
( 26 ) Al riguardo, v. il considerando 58 del RGPD ai sensi del quale «il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all’interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione».
( 27 ) V., in tal senso, considerando 59 del RGPD e giurisprudenza citata ai paragrafi 64 e 65 infra.
( 28 ) V. sentenza del 17 luglio 2014, Y S e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punti 57 e 60).
( 29 ) L’accesso ai documenti è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), mentre il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni è disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).
( 30 ) Al riguardo, v., con riferimento alla direttiva 95/46, sentenza del 17 luglio 2014, Y S e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punti 46 e 47 in fine).
( 31 ) V., con riferimento alla direttiva 95/46, sentenza del 17 luglio 2014, Y S e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punto 44), e del 20 dicembre 2017, Nowak (C‑434/16, EU:C:2017:994, punto 57). V., anche, al riguardo, le mie recenti conclusioni nella causa Österreichische Post (Informazioni relative ai destinatari dei dati personali) (C‑154/21, EU:C:2022:452, punti 26 e 28). La questione se il diritto di accesso ai dati e, in particolare, il diritto di ricevere copia dei propri dati personali di cui all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase del RGPD possa essere esercitato anche allorché l’interessato persegue un obiettivo legittimo, ma non connesso alla protezione dei dati, è l’oggetto di questioni pregiudiziali nelle cause C-307/22, FT (in relazione all’esame dell’esistenza di diritti derivanti da responsabilità medica) e C-672/22, DKV (in relazione all’esame della validità degli aumenti deli contributi all’assicurazione malattia privata).
( 32 ) V., con riferimento alle corrispondenti disposizioni della direttiva 95/46, sentenza del 7 maggio 2009, Rijkeboer (C‑553/07, EU:C:2009:293, punti 51 e 52); sentenza del 17 luglio 2014, Y S e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punto 44), e del 20 dicembre 2017, Nowak (C‑434/16, EU:C:2017:994, punto 57).
( 33 ) V., in tal senso con riferimento alle corrispondenti disposizioni della direttiva 95/46, sentenza del 7 maggio 2009, Rijkeboer (C‑553/07, EU:C:2009:293, punto 52).
( 34 ) Nel quadro del suo obiettivo di rafforzare e precisare i diritti degli interessati. Al riguardo, v. considerando 11 del RGPD.
( 35 ) V. sentenza del 17 luglio 2014, Y S e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punto 57).