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Document 62021CC0396

Conclusioni dell’avvocato generale L. Medina, presentate il 15 settembre 2022.
KT e NS contro FTI Touristik GmbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 14, paragrafo 1 – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Esecuzione di un contratto di pacchetto turistico – Responsabilità dell’organizzatore interessato – Misure dirette a contrastare la diffusione su scala mondiale di una malattia infettiva – Pandemia di COVID-19 – Restrizioni adottate nel luogo di destinazione e nel luogo di residenza del viaggiatore interessato nonché in altri Paesi – Difetto di conformità dei servizi forniti nell’ambito del pacchetto interessato – Adeguata riduzione del prezzo di tale pacchetto.
Causa C-396/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:688

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 15 settembre 2022 ( 1 )

Causa C‑396/21

KT,

NS

contro

FTI Touristik GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Direttiva 2015/2302 – Esecuzione di un contratto di pacchetto turistico – Difetto di conformità nell’esecuzione di un servizio turistico incluso nel contratto di pacchetto turistico – Riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi è stato difetto di conformità – Circostanze inevitabili e straordinarie – Restrizioni adottate nel luogo di destinazione del viaggio a causa della diffusione su scala mondiale di una malattia infettiva – COVID-19»

Introduzione

1.

La pandemia di COVID-19 ha rappresentato una delle più gravi emergenze sanitarie a memoria d’uomo e ha innescato una serie di crisi. Al fine di contrastare la diffusione della pandemia, i governi in tutto il mondo hanno adottato misure restrittive la cui durata e portata sono senza precedenti in periodo di pace. Le sfide poste dalla pandemia di COVID-19 sono molteplici e multidimensionali. In talune circostanze la pandemia ha posto alla prova il contesto normativo esistente e la sua efficacia nel disciplinare le implicazioni di tali crisi.

2.

Il settore turistico è stato tra i più colpiti dalla pandemia ( 2 ). Gli effetti della pandemia su tale settore persistono tuttora, e la maggior parte degli esperti non si attende una ripresa completa prima del 2024 ( 3 ). La presente causa riguarda un aspetto molto specifico dell’impatto della pandemia, concernente l’esecuzione dei contratti di pacchetto turistico disciplinati dalla direttiva 2015/2302 ( 4 ) e l’esercizio dei diritti spettanti in caso di difetto di conformità nell’esecuzione di tali contratti. Nonostante la sua specificità, la presente causa e la causa connessa C‑407/21, UFC Que choisir, in merito alla quale presento le mie conclusioni in data odierna, hanno implicazioni più ampie, poiché invitano la Corte, per la prima volta, a esaminare le conseguenze della pandemia sull’esecuzione dei contratti relativi a pacchetti turistici.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione europea

Direttiva 2015/2302

3.

L’articolo 3 della direttiva 2015/2302 contiene, ai punti 12 e 13, le seguenti definizioni:

«12)

“circostanze inevitabili e straordinarie”, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

13)

“difetto di conformità”, un inadempimento o un’inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un pacchetto».

4.

L’articolo 14 della direttiva 2015/2302, rubricato «Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni», è così formulato:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore abbia diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto di conformità è imputabile al viaggiatore.

2.   Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. Il risarcimento è effettuato senza indebito ritardo.

3.   Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità:

a)

è imputabile al viaggiatore;

b)

è imputabile a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile; oppure

c)

è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

(...)».

Diritto nazionale

5.

L’articolo 651 i del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB») dispone quanto segue:

«1.   L’organizzatore del viaggio deve fornire al viaggiatore un pacchetto turistico esente da vizi.

2.   Il pacchetto turistico è esente da vizi quando è conforme alla qualità pattuita. Se la qualità non è pattuita, il pacchetto turistico è esente da vizi,

1.

qualora sia idoneo ad assicurare l’utilità prevista dal contratto, oppure

2.

qualora sia idoneo a conseguire l’utilità normale e presenti una qualità comune ad analoghi pacchetti turistici e che il viaggiatore possa attendersi in base al tipo del pacchetto.

Un difetto di conformità sussiste anche quando l’organizzatore del viaggio non fornisce i servizi turistici oppure li fornisce con un ritardo sproporzionato.

3.   Ove il pacchetto turistico non sia esente da vizi, in presenza delle condizioni previste dalle seguenti disposizioni e qualora non sia stabilito diversamente, il viaggiatore può

(…)

6.   far valere i diritti derivanti da una riduzione del prezzo del viaggio (articolo 651 m) (…)

(…)».

6.

L’articolo 651 m, paragrafo 1, del BGB così dispone:

«Il prezzo del viaggio è ridotto in ragione della durata del difetto di conformità. In caso di riduzione, il prezzo del viaggio sarà ridotto in misura proporzionale corrispondente a quella esistente, al momento della conclusione del contratto, tra il valore del pacchetto turistico esente da vizi e il suo valore reale. La riduzione, ove necessario, deve essere determinata in base ad una stima».

Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

7.

Il 30 dicembre 2019 i ricorrenti nel procedimento principale hanno prenotato una vacanza di 14 giorni dalla Germania alle isole Canarie, in Spagna, per il periodo compreso tra il 13 marzo 2020 e il 27 marzo 2020. I ricorrenti sono partiti per la vacanza come programmato.

8.

Tuttavia, il 15 marzo 2020 le spiagge sono state chiuse ed è entrato in vigore un coprifuoco, ai fini del contenimento della pandemia di COVID-19. Nel complesso alberghiero dove i ricorrenti soggiornavano è stato vietato l’accesso alle piscine e ai lettini e il programma di animazione è stato sospeso. I ricorrenti erano autorizzati a uscire dalla loro camera soltanto per consumare pasti e bevande. Il 18 marzo 2020 i ricorrenti sono stati informati dalle autorità che avrebbero dovuto essere sempre pronti a raggiungere l’aeroporto entro un’ora. Dopo sette giorni il loro viaggio è terminato e hanno fatto ritorno in Germania.

9.

I ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi all’Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera, Germania) contro la convenuta, la FTI Touristik GmbH, chiedendo una riduzione proporzionale del prezzo del viaggio per sette giorni, nella misura del 70%. Nella sua sentenza del 26 novembre 2020 detto giudice ha respinto il ricorso con la motivazione che le misure adottate per tutelare la salute dei viaggiatori a causa di un virus letale non costituiscono un difetto di conformità del viaggio ai sensi dell’articolo 651 i del BGB.

10.

I ricorrenti hanno proposto appello dinanzi al giudice del rinvio. Il giudice del rinvio osserva che l’articolo 651 i del BGB prevede una responsabilità oggettiva dell’organizzatore. Si potrebbe pertanto sostenere che l’organizzatore è responsabile delle restrizioni disposte dalle misure miranti alla tutela della salute. Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che, all’epoca del viaggio, misure restrittive analoghe sono state adottate anche in Germania. Si potrebbe quindi qualificare le misure adottate dalle autorità spagnole non come circostanze eccezionali nel luogo di destinazione del viaggio, bensì come misure normali adottate in tutta Europa in risposta alla pandemia.

11.

Inoltre, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla questione se le restrizioni imposte possano essere considerate un «rischio generico della vita quotidiana», come tale escluso dall’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302. Come spiegato da detto giudice, tale dottrina affonda le sue radici nella giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania). Secondo questa dottrina, l’obbligo di risarcimento nei contratti di viaggio può essere limitato in circostanze che rientrano esclusivamente nella sfera personale del viaggiatore oppure allorché si verifichino rischi che il viaggiatore è tenuto a sopportare nella sua vita quotidiana. Pertanto, qualora non vi sia l’inadempimento di un obbligo dell’organizzatore del viaggio oppure il danno non sia causato da un evento generatore di responsabilità per l’organizzatore, il viaggiatore dovrebbe sopportare i rischi connessi ad un’attività soggetta ai rischi generici della vita quotidiana. Ciò si verifica, ad esempio, qualora il viaggiatore, al di fuori della fruizione dei servizi turistici, subisca un infortunio, si ammali o sia vittima di un reato nel luogo di vacanza, oppure non sia più in grado di fruire degli ulteriori servizi turistici per motivi personali.

12.

Secondo il giudice del rinvio, è possibile assumere che l’ipotesi di una pandemia non sia stata presa in considerazione all’atto dell’adozione della direttiva 2015/2302.

13.

In tali circostanze, il Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le misure restrittive adottate a causa di una malattia infettiva diffusa nel luogo di destinazione del viaggio costituiscano un difetto di conformità ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della [direttiva 2015/2302] anche qualora, in ragione del carattere pandemico della diffusione di detta malattia, tali misure restrittive siano state adottate tanto nel luogo di residenza del viaggiatore quanto in altri Stati».

Analisi

14.

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che riconosce al viaggiatore il diritto a una riduzione del prezzo per difetto di conformità nella prestazione del contratto di pacchetto turistico qualora il difetto di conformità sia dovuto a restrizioni adottate al fine di impedire la diffusione di una malattia infettiva presente nel luogo di destinazione del viaggio, ove tali restrizioni siano state adottate anche nel luogo di residenza del viaggiatore e a livello mondiale.

a)   Sul diritto a una riduzione del prezzo nel contesto della pandemia di COVID-19

15.

Secondo una giurisprudenza costante, i metodi di interpretazione che la Corte utilizza richiedono di tener conto non soltanto della formulazione della disposizione di cui trattasi, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte ( 5 ). La genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione ( 6 ).

16.

In primo luogo, secondo la formulazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, il viaggiatore ha diritto «a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto di conformità è imputabile al viaggiatore». Da tale disposizione risulta che il diritto a una riduzione del prezzo è sottoposto a una condizione, segnatamente il «difetto di conformità», e a un’eccezione, che ricorre quando il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore.

17.

La nozione di «difetto di conformità» è definita all’articolo 3, punto 13, della direttiva 2015/2302 come «un inadempimento o un’inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un pacchetto». Tale definizione non implica alcun elemento concernente la colpa, né la considerazione delle circostanze alle quali è imputabile il difetto di conformità. Pertanto, la constatazione di un difetto di conformità implica soltanto un confronto tra i servizi inclusi nel pacchetto e quelli effettivamente forniti. Si tratta di una constatazione oggettiva. Pertanto, il diritto del viaggiatore di beneficiare di una riduzione del prezzo per difetto di conformità potrebbe non dipendere dalla causa di tale difetto di conformità o, nelle parole della Commissione europea, dalla sua origine.

18.

L’eccezione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 al diritto a una riduzione del prezzo è chiara: qualora il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore. In quanto eccezione alla regola, essa deve essere interpretata restrittivamente. Essa non può, pertanto, essere estesa a situazioni che non sono espressamente previste.

19.

Ne consegue che un difetto di conformità imputabile a qualsiasi altra persona (l’organizzatore, il prestatore di servizi, un terzo estraneo al contratto di pacchetto turistico) o dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie, ai sensi dell’articolo 3, punto 12, della direttiva 2015/2302, non esclude il diritto del viaggiatore di beneficiare di una riduzione del prezzo. Come correttamente sottolineato dal governo finlandese nelle sue osservazioni scritte, ai fini dell’accertamento di un difetto di conformità non è rilevante ciò che un consumatore ragionevole avrebbe potuto attendersi alla luce di circostanze sopravvenute a seguito della conclusione del contratto di pacchetto turistico. Tale valutazione può dipendere soltanto dai servizi effettivamente previsti nel contratto di pacchetto turistico.

20.

Inoltre, tale interpretazione è confermata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, che fa parte del capo IV di quest’ultima, dedicato alle regole di esecuzione del pacchetto. Al fine di realizzare l’obiettivo dell’armonizzazione dei contratti di pacchetto turistico, tale direttiva istituisce un regime di responsabilità contrattuale degli organizzatori di pacchetti turistici nei confronti dei consumatori che abbiano concluso con questi ultimi un contratto avente ad oggetto viaggi del genere ( 7 ). Detto regime di responsabilità contrattuale è connotato da due caratteristiche importanti. In primo luogo, la responsabilità è oggettiva e i motivi di esenzione sono previsti in modo tassativo. Dall’altro, essa concentra la responsabilità sull’organizzatore, per qualsiasi difetto di conformità.

21.

In particolare, l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 prevede che gli Stati membri provvedono affinché sia ritenuto responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico l’organizzatore, indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati dall’organizzatore o da altri fornitori di servizi turistici. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale direttiva, ove uno dei servizi turistici non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore è tenuto a porre rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure implichi costi sproporzionati, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Nei casi in cui l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità, si applica l’articolo 14 della direttiva 2015/2302.

22.

L’articolo 14 della direttiva 2015/2302 prevede, a sua volta, due diritti distinti in caso di difetto di conformità: il diritto a una riduzione del prezzo, al paragrafo 1 di tale disposizione, e il diritto di ricevere un risarcimento adeguato, ai paragrafi 2 e 3 della stessa. Tali diritti sono sottoposti a condizioni diverse. Da un lato, come indicato al precedente paragrafo 17, il diritto a una riduzione del prezzo sorge in presenza di un difetto di conformità ed è escluso soltanto se l’organizzatore prova che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore. Dall’altro lato, il diritto al risarcimento sorge quando il danno discende da un difetto di conformità, e le sole eccezioni sono quelle tassativamente elencate all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2015/2302. In concreto, l’organizzatore è tenuto a dimostrare che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico, oppure che è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

23.

Dall’impianto sistematico dell’articolo 14 della direttiva 2015/2302 risulta che le eccezioni al diritto al risarcimento dei danni sono tipiche di tale diritto e non possono essere trasposte al diritto di beneficiare di una riduzione del prezzo.

24.

Infine, tale interpretazione è corroborata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2015/2302, che consiste, in particolare, ai sensi dell’articolo 1 di quest’ultima, nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori. Tenuto conto di tale obiettivo, gli obblighi derivanti da un contratto di pacchetto turistico, la cui cattiva esecuzione o inadempimento fa sorgere la responsabilità dell’organizzatore, non possono essere interpretati in modo restrittivo ( 8 ). Come dichiarato, in sostanza, dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte ( 9 ), tale interpretazione è compatibile con l’obiettivo del regime di responsabilità contrattuale introdotto da tale direttiva, che concentra la responsabilità in capo all’organizzatore per tutti i casi di inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. In tali casi, il consumatore può agire contro l’organizzatore senza dover occuparsi di individuare la persona o la causa della mancata conformità, permettendo in tal modo un livello elevato di tutela dei consumatori.

25.

La dissociazione fra il diritto a una riduzione del prezzo e la causa della mancata conformità è corroborata dalla genesi della disposizione di cui trattasi. La proposta legislativa della Commissione prevedeva, all’articolo 12, le stesse eccezioni al diritto a una riduzione del prezzo e al diritto al risarcimento del danno ( 10 ). Nello specifico, il viaggiatore non avrebbe avuto diritto a una riduzione del prezzo qualora l’organizzatore avesse provato, tra l’altro, che il difetto di conformità era dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. Tuttavia, nel corso del procedimento legislativo, il diritto di beneficiare di una riduzione del prezzo è stato svincolato dal diritto al risarcimento. Come sottolineato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, in sostanza, ciò avvalora la conclusione secondo cui il legislatore ha inteso riconoscere al viaggiatore il diritto a una riduzione del prezzo indipendentemente da considerazioni concernenti la colpa o la causa del difetto di conformità, ivi compreso in presenza di circostanze inevitabili e straordinarie.

26.

Dalla formulazione, dal contesto e dall’obiettivo dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, nonché dalla sua genesi, risulta che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo in assenza di colpa dell’organizzatore e allorché il difetto di conformità sia dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

27.

Nel caso di specie, è pacifico che il difetto di conformità è imputabile alle misure restrittive imposte dalle autorità amministrative al fine di evitare la diffusione della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. Siffatte misure costituiscono effetti giuridici della pandemia, che possono essere distinti dagli effetti concreti della stessa (i quali concernono, ad esempio, la malattia, l’isolamento o il decesso di personale chiave) ( 11 ). La dottrina giuridica fa riferimento alla nozione di fait du prince per designare misure normative o divieti che rendono impossibile l’esecuzione del contratto e che dispensano il debitore dall’obbligo di risarcimento ( 12 ). L’intervento delle autorità pubbliche nel rapporto contrattuale costituisce generalmente, un caso di forza maggiore ( 13 ). Come spiego nelle mie conclusioni nella causa connessa C‑407/21, UFC-Que choisir e CLCV, nel contesto della direttiva 2015/2302 la nozione di forza maggiore rientra in quella di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di tale direttiva. Nel caso di specie, le restrizioni normative imposte nel marzo 2020 in risposta alla pandemia dovrebbero essere considerate come rientranti in tale nozione. Infatti, le misure restrittive adottate costituiscono una situazione che sfugge al controllo dell’organizzatore e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure ( 14 ).

28.

Come indicato, il verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie non esenta l’organizzatore dal suo obbligo di concedere una riduzione del prezzo. Affinché il viaggiatore abbia diritto a una riduzione del prezzo, il giudice nazionale deve limitarsi ad accertare che i servizi turistici inclusi nel pacchetto non sono stati prestati o sono stati oggetto di un’esecuzione inesatta. Pertanto, il fatto che la mancata conformità sia dovuta a misure restrittive adottate in risposta alla pandemia, che costituiscono circostanze inevitabili e straordinarie, e il fatto che misure analoghe siano state imposte anche nel luogo di residenza del viaggiatore non incidono sul diritto a una riduzione del prezzo.

29.

Tuttavia, sono stati dedotti vari argomenti contro tale interpretazione nel contesto della pandemia di COVID-19. In primo luogo, il governo ceco ha sostenuto, nelle sue osservazioni scritte, che la direttiva 2015/2302 non è applicabile in siffatte circostanze. Anche il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se la pandemia rientri nell’ambito di tutela di tale direttiva. Per le ragioni che ho esposto nell’ambito dell’analisi della seconda questione nelle mie conclusioni nella causa connessa C‑407/21, UFC-Que choisir e CLVC, presentate in data odierna, non condivido tale posizione. Infatti, allo stato attuale del testo, l’applicazione della direttiva 2015/2302 non è limitata ai casi di perturbazione dei viaggi di una certa dimensione o a livello locale.

30.

Quanto alla pertinenza della teoria del «rischio generico della vita quotidiana», come esposta dal giudice del rinvio ( 15 ), rilevo che essa non riguarda il diritto a una riduzione del prezzo, bensì la responsabilità risarcitoria dell’organizzatore. Tuttavia, come ho spiegato al precedente paragrafo 23, ai sensi della direttiva 2015/2302 il diritto a una riduzione del prezzo e il diritto al risarcimento del danno sono soggetti a condizioni diverse. Pertanto, tale teoria è, a mio avviso, irrilevante ai fini della determinazione del diritto a una riduzione del prezzo. Inoltre, nella presente causa il problema non consiste nel fatto che il viaggiatore non sia stato in grado di usufruire dei servizi del contratto di pacchetto turistico a causa della manifestazione di un rischio generico della vita quotidiana (ad esempio, in quanto il viaggiatore è stato infettato dal virus). Il problema consiste nella mancata esecuzione dei servizi, divenuta giuridicamente impossibile a causa dell’adozione di misure da parte del governo.

31.

Il governo ceco ha sostenuto che il rispetto della normativa in vigore costituisce una clausola implicita di qualsiasi contratto. Le misure restrittive imposte mentre il viaggiatore si trovava nel luogo di destinazione del viaggio si applicavano erga omnes e dovevano essere rispettate sia dall’organizzatore che dal prestatore dei servizi e dal viaggiatore. Pertanto, secondo il governo ceco, l’organizzatore non dovrebbe essere responsabile di un difetto che discende dalle misure restrittive adottate dallo Stato.

32.

Va detto che le parti sono tenute a rispettare il diritto vigente nel paese di destinazione. Nelle circostanze del caso di specie ciò implica che l’organizzatore e, parimenti, il prestatore di servizi erano tenuti a rispettare le misure restrittive adottate dal governo spagnolo. Come conseguenza dell’obbligo di rispettare le misure giuridiche in vigore, l’esecuzione di taluni servizi che comportavano contatti sociali è divenuta giuridicamente impossibile. Le restrizioni governative dovrebbero poi dispensare l’organizzatore dall’obbligo di esecuzione per quanto concerne gli obblighi contrattuali sui quali incidono le restrizioni governative. Inoltre, l’organizzatore non dovrebbe, in linea di principio, essere considerato responsabile per il risarcimento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2015/2302. Tuttavia, tenuto conto della struttura dell’articolo 14 di tale direttiva, illustrato ai paragrafi 20 e seguenti delle presenti conclusioni, l’organizzatore non è esentato dal suo obbligo di concedere un’adeguata riduzione del prezzo del pacchetto. Ritengo pertanto che l’argomento dedotto dal governo ceco in relazione alla clausola implicita del contratto non incida sul diritto del viaggiatore di ottenere una riduzione del prezzo.

33.

Il giudice del rinvio ha posto l’accento sul fatto che le misure restrittive sono state imposte non soltanto nel luogo di destinazione, ma anche nel luogo di residenza del viaggiatore. Ciò implicherebbe una valutazione della mancata esecuzione alla luce delle circostanze sussistenti al momento in cui si essa verifica. Tuttavia, come è stato sottolineato in precedenza, la mancata esecuzione non è valutata alla luce di circostanze verificatesi a seguito della conclusione del contratto. Essa è valutata con riguardo ai servizi turistici inclusi nel contratto che non possono più essere prestati dopo l’inizio del pacchetto turistico. Qualora le parti avessero concluso lo stesso contratto dopo l’adozione delle misure restrittive, questione che non si pone nel caso di specie, nell’ipotesi di mancata conformità la situazione sarebbe stata diversa.

34.

È opportuno altresì sottolineare che l’adempimento, da parte dell’organizzatore, del suo obbligo di concedere una riduzione del prezzo, anche qualora il difetto di conformità sia dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie, lascia impregiudicato il suo diritto ad azioni di regresso ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2015/2302. Tale articolo prevede che qualora l’organizzatore conceda una riduzione del prezzo, gli Stati membri garantiscono all’organizzatore il diritto di regresso nei confronti di terzi che abbiano contribuito all’evento da cui è derivata la riduzione del prezzo. Tale disposizione costituisce un «contrappeso» al regime di responsabilità oggettiva previsto all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302. L’obbligo dell’organizzatore di concedere una riduzione del prezzo può inoltre costituire un elemento di cui gli Stati membri tengono conto nel decidere in merito al livello di sostegno da fornire agli organizzatori a causa della pandemia, conformemente al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato ( 16 ).

35.

La mia conclusione provvisoria è quindi che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo per difetto di conformità nell’esecuzione del contratto di pacchetto turistico, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, qualora il difetto di conformità sia dovuto a restrizioni imposte al fine di contenere una malattia infettiva e tali restrizioni siano state imposte anche nel luogo di residenza del viaggiatore e a livello mondiale.

36.

Ciò detto, sebbene la causa della mancata esecuzione non incida sul diritto del consumatore a una riduzione del prezzo in quanto tale, essa dovrebbe incidere, come illustrerò nella prossima sezione, sull’importo della riduzione cui il viaggiatore ha diritto.

b)   Limitazione del diritto a una riduzione del prezzo nel contesto della pandemia di COVID-19

37.

L’introduzione dell’obbligo dell’organizzatore di concedere una riduzione del prezzo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 non ha un ambito di applicazione illimitato. In primo luogo, tale obbligo può essere valutato soltanto alla luce della portata dei servizi inclusi nel pacchetto, la cui mancata o inesatta esecuzione costituisce un difetto di conformità. A sua volta, come sottolineato dal governo francese nelle sue osservazioni scritte, il difetto di conformità è caratterizzato da un «limite intrinseco», poiché può essere valutato soltanto alla luce del contratto di pacchetto turistico. Pertanto, l’organizzatore non può essere considerato responsabile della perdita del godimento di servizi che non rientrano nell’oggetto del contratto di pacchetto turistico. Nel caso di specie, risulta che l’accesso alle spiagge pubbliche o ai negozi, ai ristoranti e ai luoghi di intrattenimento esterni al complesso alberghiero non era coperto dal contratto di pacchetto turistico, circostanza che, tuttavia, spetta al giudice del rinvio accertare.

38.

In secondo luogo, il viaggiatore ha diritto, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, a una riduzione del prezzo «adeguata». Il legislatore non ha precisato una percentuale, una somma forfettaria o un metodo di calcolo specifici. L’importo della riduzione «adeguata» è determinato dal giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Nella sua valutazione, il giudice nazionale può quindi tener conto dell’origine del difetto di conformità, dell’esistenza o meno di colpa dell’organizzatore e della possibilità per l’organizzatore di recuperare, più in alto nella catena commerciale o presso lo Stato, le somme versate al viaggiatore. Nelle circostanze del caso di specie, tra i fattori pertinenti ai fini di tale valutazione figura il fatto che il difetto di conformità era dovuto esclusivamente alle misure adottate in ragione dell’emergenza sanitaria pubblica e dirette alla tutela del pubblico, compresi i viaggiatori.

39.

Infine, è importante sottolineare che la direttiva 2015/2302 non prevede alcun termine specifico per il pagamento della somma corrispondente alla riduzione del prezzo cui il viaggiatore ha diritto in caso di difetto di conformità. Per quanto riguarda il risarcimento, l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 esige che sia effettuato «senza indebito ritardo». Nonostante l’assenza di un’indicazione analoga per quanto riguarda il pagamento della somma corrispondente alla riduzione del prezzo, sarebbe conforme alla finalità di tutela della direttiva ritenere che anche tale somma debba essere versata «senza indebito ritardo». Nel caso di specie, una siffatta interpretazione consentirebbe al giudice nazionale di tener conto dei problemi di liquidità degli organizzatori di viaggi, che sono stati pesantemente colpiti dalla pandemia di COVID-19.

40.

Alla luce di quanto precede, ritengo che l’importo della riduzione di prezzo cui un viaggiatore ha diritto ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 debba essere adeguato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, valutazione che è rimessa al giudice nazionale.

Conclusione

41.

Sulla base dell’analisi che precede, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania) nei seguenti termini:

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio,

deve essere interpretato come segue:

il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo per difetto di conformità nell’esecuzione del contratto di pacchetto turistico nel caso in cui il difetto di conformità sia dovuto a restrizioni adottate al fine di impedire la diffusione di una malattia infettiva presente nel luogo di destinazione del viaggio, ove tali restrizioni siano state adottate anche nel luogo di residenza del viaggiatore e a livello mondiale. Tuttavia, l’importo della riduzione del prezzo deve essere adeguato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, valutazione che è rimessa al giudice nazionale.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) V. i dati raccolti dall’Organizzazione mondiale del turismo (https://www.unwto.org/tourism-data/international-tourism-and-covid-19).

( 3 ) V. Forum economico mondiale «This is the Impact of Covid-19 on the Travel Sector» (https://www.weforum.org/agenda/2022/01/global-travel-tourism-pandemic-covid-19/).

( 4 ) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).

( 5 ) Sentenza del 30 settembre 2021, Commerzbank (C‑296/20, EU:C:2021:784, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

( 6 ) Sentenza del 1o ottobre 2019, Planet49 (C‑673/17, EU:C:2019:801, punto 48).

( 7 ) V., per analogia, sentenza del 18 marzo 2021, Kuoni Travel (C‑578/19, EU:C:2021:213, punto 34).

( 8 ) V., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Kuoni Travel (C‑578/19, EU:C:2021:213, punto 45).

( 9 ) La Commissione richiama, in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Kuoni Travel (C‑578/19, EU:C:2020:894, paragrafo 40).

( 10 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio [COM/2013/0512 final – 2013/0246 (COD)].

( 11 ) Berger, K., P. e Behn, D., «Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: Test Historical and Comparative Study»McGill Journal of Dispute Resolution, vol. 6 (2019-2020), n. 4, pagg. da 78 a 130, in particolare pag. 91.

( 12 ) V. Heinich J., «L’incidence de l’épidemie de coronavirus sur les contrats d’affaires: de la force majeure à l’imprévision», Recueil Dalloz 2020, pag. 611 e Philippe D., «The Impact of the Coronavirus Crisis on the Analysis and Drafting of Contract Clauses» in Hondius, E., Santos Silva, M., Nicolussi, A., Salvador Coderch, P., Wenderhorst, C. e Zoll, F. (a cura di), Coronavirus and the Law in Europe (Intersentia, Cambridge, Anversa, Chicago, 2021), pagg. 527, in particolare pag. 537. In generale v. A.C. Aune, «Lefait du prince” en droit privé» RLDC 2008, pag. 2930.

( 13 ) V. Philippe, D., «The Impact of the Coronavirus Crisis on the Analysis and Drafting of Contract Clauses» in Hondius, E., e a., op.cit., pagg. 527, in particolare pag. 537.

( 14 ) V. Borghetti, J-S., «Non-Performance and the Change of Circumstances under French Law», in Hondius, E., e a., op.cit., pag. 509, in particolare pag. 515, il quale sottolinea che «salvo in casi eccezionali in cui le misure di confinamento erano ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto, tali misure dovrebbero (...) essere considerate un caso di forza maggiore (...)» [traduzione libera].

( 15 ) V. supra, paragrafo 12.

( 16 ) Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 2020/C 91 I/01 C/2020/1863 (GU 2020, C 91I, pag. 1; in prosieguo: il «quadro temporaneo». A seguito della sua adozione, il quadro temporaneo è stato modificato in sei occasioni.

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