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Document 62021CC0394

Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 29 settembre 2022.
Bursa Română de Mărfuri SA contro Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei i (ANRE).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti.
Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Regolamento (UE) 2019/943 – Articolo 1, lettere b) e c), e articolo 3 – Principi relativi al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2015/1222 – Articolo 5, paragrafo 1 – Gestore del mercato elettrico designato – Monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri – Normativa nazionale che istituisce un monopolio per la negoziazione all’ingrosso dell’energia elettrica a breve, a medio e a lungo termine.
Causa C-394/21.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:743

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 29 settembre 2022 ( 1 )

Causa C‑394/21

Bursa Română de Mărfuri SA

contro

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

con l’intervento di

Federaţia Europeană a Comercianţilor de Energie

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania)]

«Rinvio pregiudiziale – Mercato dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2019/943 – Direttiva (UE) 2019/944 – Regolamento (UE) 2015/1222 – Normativa nazionale che prevede un solo gestore designato del mercato dell’energia elettrica»

Introduzione

1.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) nell’ambito della controversia tra la Bursa Română de Mărfuri SA (in prosieguo: la «BRM») e l’Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) [Autorità nazionale di regolamentazione dell’energia, Romania (ANRE)] in merito al rifiuto di quest’ultima di rilasciare alla BRM una licenza per l’organizzazione e la gestione dei mercati centralizzati di energia elettrica.

2.

Le questioni pregiudiziali oggetto delle presenti conclusioni mirate sono volte a chiarire, da un lato, se il regolamento (UE) 2019/943 ( 2 ), interpretato alla luce della direttiva (UE) 2019/944 ( 3 ), vieti agli Stati membri di rilasciare una sola licenza di organizzazione e di gestione dei mercati dell’energia elettrica e imponga loro di porre fine a un monopolio legale esistente in materia nonché, dall’altro, la questione se i principi di libera concorrenza enunciati da tale regolamento si applichino al gestore del mercato dell’energia elettrica, tenuto conto anche della nozione di «mercati dell’energia elettrica», definita da detto regolamento mediante rinvio alla citata direttiva.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento 2019/943

3.

L’articolo 1 del regolamento 2019/943, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», così dispone:

«Il presente regolamento mira a:

(...)

b)

definire i principi fondamentali di mercati dell’energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell’energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, assicurino la competitività sul mercato globale, la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e l’efficienza energetica, agevolino l’aggregazione della domanda distribuita e dell’offerta, e consentano l’integrazione del mercato e del settore e la remunerazione a prezzi di mercato dell’energia elettrica generata da fonti rinnovabili;

c)

stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell’energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche particolari dei mercati nazionali e regionali (...);

(...)».

4.

L’articolo 2 di tale regolamento contiene le seguenti definizioni:

«Si applicano le seguenti definizioni:

(...)

7)

“gestore del mercato”: soggetto che fornisce un servizio grazie al quale le offerte di vendita incontrano le offerte di acquisto di energia elettrica;

8)

“gestore del mercato elettrico designato” o “NEMO” [ ( 4 )]: gestore del mercato designato dall’autorità competente per svolgere mansioni relative al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero;

(...)

25)

“partecipante al mercato”, persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all’elettricità, alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o più mercati dell’energia elettrica, tra cui i mercati dell’energia di bilanciamento;

(...)

40)

“mercati dell’energia elettrica”: i mercati dell’energia elettrica quali definiti all’articolo 2, punto 9), della [direttiva 2019/944];

(...)».

5.

L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Principi relativi alla gestione dei mercati dell’energia elettrica», così recita:

«Gli Stati membri, le autorità di regolazione, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei mercati e i gestori delegati provvedono a che i mercati dell’energia elettrica siano gestiti secondo i seguenti principi:

a)

i prezzi si formano in base alla domanda e all’offerta;

b)

le regole sul mercato incoraggiano la libera formazione dei prezzi ed evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e all’offerta;

c)

le regole sul mercato agevolano lo sviluppo di una generazione più flessibile, di una generazione sostenibile a bassa produzione di carbonio e di una maggiore flessibilità della domanda;

d)

i clienti devono poter fruire delle opportunità del mercato e della maggiore concorrenza sui mercati al dettaglio e avere la facoltà di agire come partecipanti al mercato nel mercato dell’energia e nella transizione energetica;

(...)

h)

si eliminano progressivamente gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di energia elettrica tra zone di offerta o Stati membri e alle transazioni transfrontaliere sui mercati dell’energia elettrica e dei relativi mercati dei servizi;

(...)

o)

per consentire ai partecipanti al mercato di essere tutelati contro i rischi di volatilità dei prezzi sulla base del mercato e di attenuare l’incertezza sui rendimenti attesi degli investimenti, i prodotti di copertura a lungo termine sono negoziabili in borsa in modo trasparente e i contratti di fornitura di energia elettrica a lungo termine sono negoziabili fuori borsa, nel rispetto del diritto dell’Unione sulla concorrenza;

(...)».

6.

L’articolo 10 del medesimo regolamento, intitolato «Limiti tecnici di offerta», ai paragrafi 4 e 5 prevede quanto segue:

«4.   Le autorità di regolazione o le altre autorità competenti eventualmente designate (...) individuano le politiche e le misure applicate nel loro territorio che potrebbero concorrere a limitare indirettamente la formazione dei prezzi all’ingrosso, tra le quali la limitazione delle offerte in ordine all’attivazione dell’energia di bilanciamento, i meccanismi di capacità, le misure adottate dai gestori dei sistemi di trasmissione, le misure dirette a contestare l’esito del mercato o a evitare gli abusi di posizioni dominanti e le zone di offerta delineate in modo inefficiente.

5.   L’autorità di regolazione o l’autorità competente designata che abbia individuato una politica o misura che potrebbe concorrere a limitare la formazione dei prezzi all’ingrosso adotta tutte le misure del caso per eliminare o, laddove non fosse possibile, attenuare l’impatto di tale politica o misura sui comportamenti d’offerta. (...)».

Direttiva 2019/944

7.

L’articolo 2 della direttiva 2019/944 contiene la seguente definizione:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

9)

“mercati dell’energia elettrica”: i mercati dell’energia elettrica, compresi i mercati fuori borsa e le borse dell’energia elettrica, i mercati per lo scambio di energia, capacità, energia di bilanciamento e servizi ancillari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri e infragiornalieri;

(...)».

8.

Ai sensi del suo articolo 72, la direttiva 2019/944 ha abrogato e sostituito la direttiva 2009/72/CE ( 5 ) a decorrere dal 1o gennaio 2021, data a partire dalla quale, a norma del suo articolo 73, si applica la maggior parte delle disposizioni di tale nuova direttiva.

Regolamento (UE) 2015/1222

9.

L’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1222 ( 6 ), intitolato «Nomina e revoca dei NEMO», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Ogni Stato membro connesso elettricamente a una zona di offerta di un altro Stato membro garantisce che (...) siano nominati uno o più NEMO per eseguire il coupling unico del giorno prima e/o infragiornaliero. (...)».

10.

L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Nomina dei NEMO in caso di monopolio nazionale legale dei servizi di negoziazione», così dispone:

«1.   Se al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento in uno Stato membro o in una zona di offerta dello Stato membro esiste già un monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri, che esclude la nomina di più di un NEMO, lo Stato membro interessato ne invia notifica alla Commissione entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e può rifiutare la nomina di più di un NEMO per zona di offerta.

(...)

2.   Ai fini del presente regolamento, un monopolio nazionale legale esiste ove la legge nazionale disponga esplicitamente che in uno Stato membro o in una zona di offerta di uno Stato membro non più di un’entità possa effettuare servizi di negoziazione infragiornalieri e del giorno prima.

3.   Due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione (...) trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione (...). In base a detta relazione e se ritiene che non sussista l’esigenza di mantenere i monopoli legali nazionali (...), la Commissione può ritenere opportuno adottare adeguate misure legislative o di altra natura al fine di incrementare ulteriormente la concorrenza e gli scambi commerciali fra gli Stati membri e al loro interno (...)».

Diritto rumeno

11.

La Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 ( 7 ), all’articolo 10, paragrafo 2, lettera f), prevede quanto segue:

«L’autorità competente rilascia licenze per:

(...)

f)

la gestione dei mercati centralizzati – una sola licenza è concessa al gestore del mercato dell’energia elettrica e una sola licenza è concessa al gestore del mercato di bilanciamento».

Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

12.

La BRM è una società che, ai sensi del diritto rumeno, dispone di una competenza generale a gestire mercati di interesse pubblico.

13.

Il 20 agosto 2020 tale società ha presentato all’ANRE una domanda di rilascio di una licenza per l’organizzazione e la gestione dei mercati centralizzati di energia elettrica ( 8 ).

14.

Poiché l’ANRE ha respinto detta domanda con la motivazione che la sola licenza disponibile, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della legge n. 123/2012, era stata concessa alla società OPCOM, la BRM ha proposto dinanzi alla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest), giudice del rinvio, un ricorso affinché venga ordinato all’ANRE di rilasciarle la licenza richiesta. La Federaţia Europeană a Comercianţilor de Energie (Federazione europea degli operatori commerciali dell’energia, Romania) è intervenuta in tale controversia.

15.

In sostanza, la BRM ha sostenuto che il regolamento 2019/943, in combinato disposto con la direttiva 2019/944, imponeva all’ANRE di evitare qualsiasi monopolio nei mercati centralizzati dell’energia elettrica, mentre quest’ultima ha replicato che, alla data di entrata in vigore della legge n. 123/2012, una licenza di gestione di tali mercati era già stata validamente concessa alla società OPCOM sulla base del regolamento 2015/1222 e che nessuna disposizione del regolamento 2019/943 imponeva agli Stati membri di designare più di un gestore per organizzare e gestire detti mercati.

16.

In tali circostanze, la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il [regolamento 2019/943], in particolare l’articolo 1, lettera b), e l’articolo 3 dello stesso, tenuto conto delle disposizioni della [direttiva 2019/944], vieti dal momento della sua entrata in vigore che uno Stato membro continui ad assegnare una sola licenza per l’organizzazione e la gestione dei mercati centralizzati per l’energia. Se, a partire dalla data del 1o gennaio 2020, sussista un obbligo per lo Stato rumeno di bloccare un monopolio esistente in relazione alla gestione del mercato dell’energia elettrica.

2)

Se l’ambito di applicazione ratione personae dei principi di libera concorrenza del [regolamento 2019/943], in particolare dell’articolo 1, lettere b) e c), e rispettivamente dell’articolo 3, includa il gestore di un mercato dell’energia elettrica come una borsa di merci. Se, ai fini di tale risposta, rilevi il fatto che, per la definizione del mercato dell’energia elettrica, l’articolo 2, punto 40, del [regolamento 2019/943] rinvii alla definizione di mercati dell’energia elettrica presente all’articolo 2, punto 9, della direttiva 2019/944.

3)

Se si deve considerare che la concessione da parte di uno Stato membro di una singola licenza per la gestione del mercato dell’energia elettrica costituisca una restrizione della concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE».

17.

Hanno presentato osservazioni scritte la BRM, i governi rumeno, greco, italiano e cipriota nonché la Commissione europea. La BRM, la Federazione europea degli operatori commerciali dell’energia, i governi rumeno e greco nonché la Commissione hanno inoltre presentato osservazioni orali all’udienza di discussione tenutasi il 22 giugno 2022.

Analisi

18.

Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sull’analisi della prima e della seconda questione pregiudiziale.

Sulla prima questione

19.

Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento 2019/943, in particolare l’articolo 1, lettera b), e l’articolo 3 dello stesso, tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2019/944, debba essere interpretato nel senso che esso vieta agli Stati membri, dal momento della sua entrata in vigore, di rilasciare una sola licenza per l’organizzazione e la gestione dei mercati dell’energia elettrica e impone loro di porre fine a un monopolio legale esistente in tale settore.

20.

A questo proposito, occorre rilevare che, in Romania, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della legge n. 123/2012 prevede che possa essere concessa una sola licenza al gestore del mercato dell’energia elettrica e che tale licenza è stata concessa dall’ANRE alla società OPCOM. L’attività oggetto di tale licenza consiste, in particolare, nella gestione del mercato centralizzato dell’energia elettrica, che riguarda essenzialmente la gestione di due tipi di negoziazione tra venditori e acquirenti di energia elettrica: da un lato, le transazioni a breve termine, vale a dire i contratti che prevedono la fornitura di energia elettrica lo stesso giorno o il giorno seguente e, dall’altro, le transazioni a lungo termine, vale a dire i contratti che prevedono la fornitura di energia elettrica a scadenza più lunga.

21.

In primo luogo, rilevo che il regolamento 2019/943 e la direttiva 2019/944 ( 9 ), che stabiliscono i principi generali per il funzionamento dei mercati dell’energia elettrica, non prevedono norme specifiche sui servizi di negoziazione tra venditori e acquirenti in tali mercati.

22.

Infatti, da un lato, l’articolo 1, lettere b) e c), e l’articolo 3 di tale regolamento, invocati dalla BRM in quanto impongono alle autorità di regolazione nazionali di incoraggiare la concorrenza tra i gestori dei mercati dell’energia elettrica, non ostano, di per sé, all’esistenza di un monopolio nell’organizzazione e nella gestione dei mercati centralizzati dell’energia elettrica. Dall’altro lato, un simile effetto non è prodotto neppure dall’articolo 10, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, parimenti invocato dalla BRM in quanto tali disposizioni invitano le autorità competenti a individuare le politiche e le misure che potrebbero concorrere a limitare indirettamente la formazione dei prezzi all’ingrosso e, qualora esse abbiano individuato una siffatta politica o misura, ad adottare tutte le misure del caso per eliminarne o attenuarne l’impatto.

23.

In secondo luogo, ricordo che il regolamento 2015/1222 stabilisce norme relative alla nomina dei gestori del mercato elettrico (i NEMO) al fine di garantire il coupling unico del giorno prima o infragiornaliero.

24.

Ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, qualsiasi candidato che soddisfi i criteri stabiliti da quest’ultimo può essere nominato quale NEMO e una siffatta nomina può essere rifiutata solo se i criteri di nomina non sono soddisfatti o nel caso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento.

25.

L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento prevede una deroga che consente agli Stati membri di mantenere un monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri di energia elettrica. Tale deroga riguarda soltanto i servizi infragiornalieri e del giorno prima e, al pari di qualsiasi deroga, dev’essere interpretata restrittivamente ( 10 ). Pertanto, essa non può essere estesa ad altri mercati dell’energia elettrica, come quello dei servizi di negoziazione a lungo termine.

26.

In conclusione, mentre il mantenimento di un monopolio legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri di energia elettrica può essere giustificato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2015/1222, nessuna norma è prevista a tale riguardo dalla normativa dell’Unione relativa al mercato interno dell’energia elettrica, in particolare dal regolamento 2019/943 e dalla direttiva 2019/944, per quanto riguarda il mantenimento di un monopolio legale per i servizi di negoziazione di energia elettrica a lungo termine ( 11 ).

27.

Ciò premesso, poiché l’interpretazione della normativa dell’Unione relativa ai mercati dell’energia elettrica non è risolutiva quanto alla legittimità di un monopolio legale per i servizi di negoziazione di energia elettrica a lungo termine, si pone la questione di chiarire se un simile monopolio costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento sancita all’articolo 49 TFUE o, eventualmente, alla libera prestazione dei servizi sancita all’articolo 56 TFUE ( 12 ) e, in caso affermativo, se esso sia giustificato da un motivo di interesse generale e sia proporzionato.

28.

Secondo la giurisprudenza della Corte, devono considerarsi restrizioni alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno attraente l’esercizio di tali libertà ( 13 ).

29.

Dato che, in forza del diritto nazionale, è impossibile per le imprese di altri Stati membri fornire servizi di intermediazione delle transazioni di energia nel mercato a lungo termine in Romania, mediante uno stabilimento in tale Stato membro o a titolo transfrontaliero, in quanto esse non possono ottenere una licenza a tal fine, una simile normativa, che assoggetta l’esercizio di un’attività economica a un regime di esclusiva, può essere considerata una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi.

30.

Pertanto, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della legge n. 123/2012 può essere considerato compatibile con l’articolo 49 TFUE o con l’articolo 56 TFUE solo se risulta giustificato da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionato all’obiettivo perseguito.

31.

Tuttavia, poiché il giudice del rinvio non ha sollevato tale questione, esso non ha fornito, in tal senso, informazioni in merito al motivo legittimo che potrebbe eventualmente giustificare una restrizione alle libertà summenzionate ( 14 ). Ciò posto, ritengo che la Corte non sia in grado di pronunciarsi su una simile questione e tanto meno su quella, che ne deriva, del carattere necessario e proporzionato di tale restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi.

32.

Propongo pertanto di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che il regolamento 2019/943, in particolare l’articolo 1, lettera b), e l’articolo 3 dello stesso, tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2019/944, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consenta una sola licenza per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri di energia elettrica, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2015/1222. Inoltre, tale normativa deve essere interpretata nel senso che essa non osta al mantenimento di un monopolio legale per i servizi di negoziazione di energia elettrica a lungo termine, la cui legittimità dovrà essere valutata alla luce, in particolare, dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi sanciti agli articoli 49 e 56 TFUE.

Sulla seconda questione

33.

Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento 2019/943, in particolare l’articolo 1, lettere b) e c), e l’articolo 3 dello stesso, debba essere interpretato nel senso che i principi di libera concorrenza si applicano al gestore del mercato dell’energia elettrica. Detto giudice si chiede, inoltre, se sia rilevante a tale riguardo il fatto che la nozione di «mercati dell’energia elettrica», di cui all’articolo 2, punto 40, di tale regolamento, sia definita mediante rinvio alla definizione della medesima nozione presente all’articolo 2, punto 9, della direttiva 2019/944.

34.

Alla luce delle numerose definizioni e dei molteplici riferimenti incrociati, in particolare nel regolamento 2019/943 e nella direttiva 2019/944, ritengo che i gestori del mercato dell’energia elettrica, quali la società OPCOM, siano soggetti alle disposizioni di tale regolamento.

35.

Infatti, un gestore del mercato elettrico designato o NEMO rientra nella definizione di «gestore del mercato», ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento 2019/943, che si riferisce ad un «soggetto che fornisce un servizio grazie al quale le offerte di vendita incontrano le offerte di acquisto di energia elettrica» ( 15 ), oppure nella definizione, più ampia, di «partecipante al mercato», ai sensi dell’articolo 2, punto 25, di tale regolamento, che si riferisce ad una «persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all’elettricità, alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o più mercati dell’energia elettrica, tra cui i mercati dell’energia di bilanciamento» ( 16 ).

36.

Propongo pertanto di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che il regolamento 2019/943, in particolare l’articolo 1, lettere b) e c), e l’articolo 3 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che i principi di libera concorrenza ivi enunciati si applicano al gestore del mercato dell’energia elettrica.

Conclusione

37.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania) nel modo seguente:

1)

Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica, in particolare l’articolo 1, lettera b), e l’articolo 3 dello stesso, tenuto conto delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che consenta una sola licenza per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri di energia elettrica, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;

esso non osta al mantenimento di un monopolio legale per i servizi di negoziazione di energia elettrica a lungo termine, la cui legittimità dovrà essere valutata alla luce, in particolare, dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi sanciti agli articoli 49 e 56 TFUE.

2)

Il regolamento n. 2019/943, in particolare l’articolo 1, lettere b) e c), e l’articolo 3 dello stesso,

deve essere interpretato nel senso che:

i principi di libera concorrenza ivi enunciati si applicano al gestore del mercato dell’energia elettrica.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54).

( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125).

( 4 ) Acronimo inglese corrispondente ai termini «nominated electricity market operator».

( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

( 6 ) Regolamento della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24, rettifica in GU 2016, L 28, pag. 18).

( 7 ) Legge n. 123/2012 sull’energia elettrica e il gas naturale, del 10 luglio 2012 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 485 del 16 luglio 2012), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 123/2012»).

( 8 ) A tale data, ai sensi della legge n. 123/2012, la società OPCOM era l’unico gestore designato del mercato dell’energia elettrica del giorno prima e infragiornaliero nonché del mercato dei servizi di negoziazione di energia elettrica a lungo termine per la zona di offerta della Romania. Secondo le informazioni fornite dal governo rumeno all’udienza, la legislazione rumena ha abolito il sistema di licenza unica a partire dal 2022 e, nel corso di tale anno, la BRM ha ottenuto una licenza per i servizi di negoziazione di energia elettrica a lungo termine.

( 9 ) Osservo, in via incidentale, che la direttiva 2019/944, pur non essendo applicabile ratione temporis ai fatti del caso di specie, può comunque costituire un riferimento per l’interpretazione del regolamento 2019/943.

( 10 ) Infatti, anche per quanto riguarda i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri, l’applicazione del modello di monopolio legale, consentito da detta disposizione, costituisce una deroga al modello di concorrenza previsto dalla normativa in materia.

( 11 ) D’altronde, né il regolamento 2019/943, né la direttiva 2019/944, né il regolamento 2015/1222 realizzano un’armonizzazione completa. Quest’ultimo regolamento, in particolare, si limita a stabilire «norme armonizzate de minimis» (v., in particolare, il suo considerando 3) e riguarda peraltro soltanto il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero.

( 12 ) V. sentenza del 23 febbraio 2016, Commissione/Ungheria (C‑179/14, EU:C:2016:108, punto 164 e giurisprudenza ivi citata).

( 13 ) V., in particolare, in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Commissione/Portogallo (C‑518/09, non pubblicata, EU:C:2011:501, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

( 14 ) A tale riguardo, mi limito a rilevare che, come ha giustamente sottolineato la Commissione, i motivi legittimi evidenziati dall’ANRE, vale a dire le ridotte dimensioni del mercato rumeno e la presenza di un unico gestore del mercato dell’energia elettrica negli altri Stati membri (circostanza che, peraltro, non sembra corrispondere alla realtà), non sono prima facie in grado di giustificare simili restrizioni.

( 15 ) V., inoltre, articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2015/1222, a termini del quale «[i] NEMO agiscono in qualità di operatori del mercato sui mercati nazionali o regionali per effettuare il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero in collaborazione con i [gestori dei sistemi di trasmissione (TSO)]» (il corsivo è mio).

( 16 ) Peraltro, come rileva la Commissione, i gestori del mercato dell’energia elettrica rientrano altresì nella definizione di «impresa elettrica», ai sensi dell’articolo 2, punto 57, della direttiva 2019/944, che non è applicabile ratione temporis ai fatti del caso di specie, al quale rinvia l’articolo 2, punto 40, del regolamento 2019/943, come «ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni».

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